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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 9.10.2025:
Visto il provvedimento del 24.6.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 3328/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento del 24.6.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
RI UT
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got RI
UT ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3328/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Ilardo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Galileo Galilei n. 9 presso lo studio dell'Avv. Nino Bullaro giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 83 cpc;
OPPONENTE
E
in persona del Curatore Controparte_1
Fallimentare, con sede in Beinasco (TO) via Padova n. 18;
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
2
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 287/2022 del Tribunale di
Palermo depositato il 21 gennaio 2022;
2) condanna il , in Controparte_1
persona del Curatore Fallimentare, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida ex DM n.
55/2014 in complessivi euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sull'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 287/2022 di questo Pt_1
Tribunale, con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di della somma di € 86.817,00 (oltre Controparte_1
interessi ex D. lgs. N 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture sino all'effettivo pagamento e spese del procedimento monitorio), quale pagamento di fatture emesse da per la fornitura CP_1
di attrezzatura necessaria per l'esecuzione di micropali e di
3 personale tecnico competente per manovrare tale tipo di attrezzature.
In atto di opposizione, contestava la fondatezza della CP_2
pretesa creditoria azionata in via monitoria attesa l'eccessività della somma ingiunta e l'insussistenza del presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento e formulava domanda riconvenzionale di risarcimento danni per la somma di euro
50.000,00: concludeva chiedendo, in accoglimento della proposta opposizione, che venisse revocato il decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicato ritualmente il contraddittorio, la società opposta non si costituiva nel presente giudizio di opposizione quindi a seguito di sentenza dichiarativa del il Controparte_1
giudizio veniva interrotto.
Riassunto dall'opponente il Controparte_1
non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata la trattazione, all'udienza del 9.10.2025 la causa era trattenuta per la decisione sulla base del deposito di note di trattazione scritta sostitutive della partecipazione in udienza.
Tanto premesso in fatto, deve dichiararsi, innanzitutto, la contumacia di parte opposta, non costituitasi nel presente giudizio di opposizione nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio.
Nel merito l'opposizione è fondata.
4 Invero, il , essendo rimasta Controparte_1
contumace, non ha prodotto in giudizio le fatture e distinte riepilogative già allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
Al riguardo, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione;
ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
III, 18 aprile 2006, n. 8955 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; in senso conforme cfr. altresì Cass. civile, sez. III, 07 ottobre 2004, n. 19992 in Giust. civ. Mass. 2004, 10).
Tale onere resta fermo anche con il vigente PCT, atteso che parte opposta è tenuta ad estrarre dal fascicolo informatico monitorio i duplicati informatici o le copie informatiche degli atti, dei provvedimenti del Giudice e di tutti i documenti depositati a sostegno del ricorso per ingiunzione, i quali andranno caricati nella busta telematica come allegati semplici all'atto principale di costituzione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, non avendo la società opposta, avente in realtà veste di attrice per aver chiesto l'ingiunzione, assolto all'onere di provare
5 l'esistenza del credito attraverso idonea documentazione, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere solo per tale ragione revocato.
La domanda riconvenzionale formulata dall'opponente va disattesa in mancanza di adeguato supporto probatorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 9.10.2025
Il Got
RI UT
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