Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/05/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1001 /2024 da:
L'avv. GALLICCHIO DOMENICA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1001 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto appello avvers o la sentenza n. 517/2023 emessa il 14 novembre 2023 e depositata il 5 gennaio 2024 dal Giudice di
Pace di Castrovillari e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Parte_1 C.F._1
Gallicchio
Appellante
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Appellato-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. L'appellante ha proposto appello avverso la sentenza n. 517/2023 del Giudice di Pace di
Castrovillari, con la quale è stata respinta l'opposizione avverso il verbale n. 3906V/3906/2023 emesso dal , per violazione dell'art. 142, comma 8 Controparte_2
C.d.S. e notificato il 19 giugno 2023.
Ha dedotto l'erronea valutazione del Giudice di primo grado e l'errata motiv azione in ordine alla mancanza di differenza fra omologazione ed approvazione dello strumento di rilevazione della velocità, trattandosi di attività alternative tra loro.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento del verbale.
2. L'appello è fondato.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito
1
Pertanto, non essendo stata prodot ta l'omologazione del dispositivo utilizzato, il verbale impugnato deve essere annullato.
3. La novità della questione, sulla quale non si è ancora formato un consolidato orientamento di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite del pres ente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così prov vede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale opposto;
2) Compensa le spese del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Castrovillari, 16 maggio 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
2