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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1971/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1971 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
TRA
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato alle liti Parte_1
su foglio separato allegato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avvocato Michele Barisciano
presso il cui studio professionale, in Campobasso via dè Ferrari n. 34, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE-OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dal Segretario Generale dott. Antonio Russo
RESISTENTE-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in Cancelleria in data 24.11.2022, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 497/2022, notificatagli il 28.10.2022, con la quale la
Camera di Commercio del ingiungeva allo stesso il pagamento della sanzione amministrativa di CP_1
euro 5.179,03, quale sanzione ex art. 10, comma secondo, della L. n. 122/1992, per la violazione dell'art. 2 della citata Legge, per aver svolto l'attività di autoriparazione prevista dal precedente articolo, in assenza della prescritta comunicazione di inizio attività. Il ricorrente chiedeva accertarsi la natura dell'attività eseguita e, nel merito, la sua estraneità dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della e, per l'effetto, concludeva per l'annullamento del Controparte_1
provvedimento avversato con riferimento alle sanzioni comminate, deducendo, in particolare: - che in data 16 marzo 2022 la Legione Carabinieri Abruzzo Molise, Compagnia di Bojano, Nucleo Operativo e pagina 1 di 9 DI elevava nei suoi riguardi il verbale di contestazione n. 52/6/2022 (cfr. all. 1 del ricorso), per aver rinvenuto in un capannone alcune attrezzature per l'attività di meccanico ed alcuni veicoli di proprietà di terzi;
- che per dimostrare la propria estraneità l'opponente, previa richiesta di audizione alla Camera di Commercio del (cfr. all. 2 del ricorso), spiegava al responsabile del CP_1
procedimento di non aver eseguito alcuna attività di riparazioni rientrante tra quelle previste dalla L. n.
122/92, ma solo interventi di piccola manutenzione su mezzi ovvero su macchine agricole non targate
(cfr. all. 4 del ricorso) che , ai sensi del comma 2 dell'art. 1 L. n. 122/1992, erano espressamente escluse nell'attività di autoriparazione; - che, infatti, si era limitato ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria su macchine di movimento terra non targate, di proprietà della famiglia, precisando che il capannone e le attrezzature ivi presenti non erano di sua proprietà, ma di familiari residenti all'estero
(cfr. all. 6 del ricorso); che detto capannone e piazzale antistante erano principalmente utilizzati dal sig.
, titolare di un'azienda agricola (cfr. all. 8 del ricorso), per il ricovero dei propri Parte_2
mezzi agricoli e delle relative attrezzature;
- che il sig. a volte gli chiedeva di eseguire le Pt_2
manutenzioni ordinarie su detti mezzi (sostituzione olio lubrificante) e di riparare le macchine di movimento terra non targate, che l'opponente eseguiva gratuitamente trattandosi del compagno di sua madre;
- che l'olio lubrificante e di raffreddamento, residuo delle attività di sostituzione, veniva smaltito dalla stessa ditta (cfr. all. 9 del ricorso). Sulla base di tali premesse, Parte_2
l'opponente, che negava di aver eseguito lavori di autoriparazione sui veicoli rinvenuti nel capannone e sul piazzale, ribadiva che per l'esercizio di tali attività non vi era alcun obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, atteso che al momento dell'accertamento non esercitava una vera e propria attività di autoriparazione, ma mera manutenzione ordinaria sia sulle attrezzature agricole, sia sui mezzi agricoli.
Si costituiva la che, impugnando e contestando il contenuto del Controparte_1
ricorso chiedendone il rigetto, evidenziava: - che l'ordinanza impugnata era stata emessa secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, essendo stata accertata la presenza nel capannone di attrezzature tipiche dell'attività di autoriparazione e di autoveicoli pronti per essere sottoposti a riparazioni meccaniche;
- che l'organo accertatore, dopo i controlli relativi ai veicoli rinvenuti nel capannone e sul piazzale, aveva elevato quattro verbali di accertamento nei confronti dei relativi intestatari per violazione dell'art. 10, comma 4, della L. 122/1992. Sul presupposto che l'attività di autoriparazione andava denunciata al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, la
Camera di Commercio del Molise concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di opposizione, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 9 La causa, istruita con documenti e con la prova testimoniale ammessa, all'udienza dell'11 dicembre
2024 veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, parte ricorrente contesta la fondatezza della contestazione elevata nei suoi confronti ritenendo che per l'attività svolta non è necessaria alcuna autorizzazione e/o iscrizione alla CP_1
trattandosi di interventi di ordinaria e piccola manutenzione eseguiti su mezzi agricoli
[...]
(sostituzione del filtro dell'aria e dell'olio, sostituzione dell'olio lubrificante) che, in quanto privi di targa, non sono destinati alla circolazione stradale. Inoltre, l'opponente evidenza che il capannone in cui svolge tale attività e l'antistante piazzale, oltre ad essere di proprietà di familiari all'estero, vengono principalmente utilizzati dal sig. , titolare di un'azienda agricola, per il ricovero dei Parte_3
propri mezzi agricoli e sui quali esso opponente, occasionalmente e su richiesta di aiuto del sig. , Pt_2
svolge la sola manutenzione ordinaria.
Parte resistente è di diverso avviso in quanto ritiene che l'attrezzatura rinvenuta all'interno del capannone e la presenza sul piazzale di alcuni veicoli intestati a terzi, costituiscono elementi inequivocabili dello svolgimento di un'attività di autoriparazione che, in quanto illegittima, giustifica l'applicazione della sanzione irrogata per la violazione dell'art. 10, comma 2, della L. n. 122/1992 secondo cui: “L'esercizio dell' attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”.
Osserva il Tribunale che il rinvenimento di attrezzatura normalmente utilizzata per l'esercizio dell'attività di riparazione, peraltro, all'interno di locale e piazzale nella disponibilità di terzi, non è sufficiente per integrare la violazione della L. n. 122/1992 e ciò alla luce dell'art. 23 L. 689/81, che impone al giudice di accogliere l'opposizione se non sia stata raggiunta prova sufficiente della responsabilità dell'opponente.
Iniziando dal valore probatorio del verbale di accertamento, si chiarisce che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lo stesso può assumere un triplice livello di attendibilità: “a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della
pagina 3 di 9 indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario” (cfr. Cass. n. 24461/2018; Cass. n. 28060/2017; Cass. n. 6565/2007).
Risulta fatto pacifico che l'accertamento della violazione contestata al ricorrente è avvenuto solo in via presuntiva, considerato che dalle risultanze documentali non risulta specificamente contestata l'attività in concreto svolta dall'opponente il giorno della contestata violazione.
Pertanto, per inficiare la validità del suddetto documento non occorre proporre querela di falso e il trasgressore ben può fornire la prova dei fatti non indicati nel verbale: “nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali
l'atto non è suscettibile di fede privilegiata” (cfr. Cass. n. 15480/2012).
In punto di diritto, e in tema di onere della prova, va detto che: “in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la prova dell'illecito grava sull'Amministrazione che assume la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la veste di convenuto (cfr. Cass. n. 5095/1999), con la conseguenza che spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico del convenuto i fatti impeditivi” (cfr. Cass. n.
3741/1999). Dunque, spetta all'Amministrazione, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero, la sussistenza della pretesa sanzionatoria addebitata al privato (cfr. Cass. n. 18481/2005).
Nello specifico, mentre l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. e grava sull'amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa mentre sull'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, grava l'onere di provare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. 24037/2020).
Ritiene il Tribunale che a fronte delle precise contestazioni sollevate dal ricorrente, l'Amministrazione opposta, gravata dal relativo onere, sebbene costituitasi in giudizio con articolata memoria difensiva, non ha, poi, superato le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine al fondamento della pretesa punitiva.
pagina 4 di 9 Parte opponente, dal canto suo, ha fornito idonea dimostrazione dei propri assunti a mezzo di prova documentale circa la proprietà e disponibilità del capannone e annesso piazzale ed ha fornito ulteriore prova della effettiva natura dell'attività svolta a mezzo dei testi escussi e come i veicoli intestati a terzi, rinvenuti nei luoghi oggetto di accertamento, erano lì ricoverati per altre ragioni e non per essere sottoposti ad attività di autoriparazione.
Prima dell'esame delle prove testimoniali e per meglio qualificare la fattispecie oggetto di indagine, come detto, risulta agli atti che con verbale n. 52/6/2022 i Carabinieri del Nucleo Operativo e
DI di Bojano contestavano al sig. la violazione dell'art. 2 della L. 122/1992 poiché _1 avevano: “… riscontrato la presenza di macchinari per esercitare l'attività di autoriparazione nello specifico meccanica…senza la prescritta comunicazione di inizio attività, pertanto… attività di autoriparazione abusiva” (Cfr. All. 1).
In effetti, la Legge n. 122/92 all'art. 2 prescrive l'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese
(istituito presso ogni Camera di Commercio) per l'esercizio dell'attività di autoriparazione e, in particolare, l'art. 1, comma 1, sancisce che : “Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata attività di autoriparazione"; al comma 2 chiarisce ulteriormente che: “Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.”
La legge richiamata distingue, quindi, le attività che sono soggette ad iscrizione obbligatoria da quelle, invece, che sono esonerate da tale obbligo da intendersi quest'ultime quelle di piccola manutenzione ordinaria.
E' noto al Tribunale l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 32383/2018) secondo cui la presenza di attrezzature destinate all'esercizio di una officina meccanica (nel caso di specie sono stati rinvenuti all'interno del capannone un trapano a colonna, un ponte sollevatore, due crick, un quadro completo di chiavi per smontaggio, cinque pinze, sette filtri di olio scatolati e non pagina 5 di 9 utilizzati, un banco mobile, un compressore ad aria e un banco di ferro con morsa), potrebbe astrattamente costituire elemento idoneo a comprovare l'esercizio abusivo di un'attività di autoriparazione in assenza di iscrizione nel registro di cui all'art. 2 della L. n. 122/1992, trattandosi di attrezzatura che ben potrebbe essere compatibile con l'esercizio di un'autonoma attività di riparazione, tuttavia detto accertamento indiziario concreta una prova semplice per quanto attiene le altre circostanze di fatto nel senso che possiede un indubbio grado di attendibilità fino a quando non sia inficiato da una specifica prova contraria.
Detta prova contraria rispetto alle circostanze in fatto desunte dai verbalizzanti, è stata ampiamente assolta dall'opponente sia con riferimento al collegamento esistente tra il capannone e il sig.
[...]
, sia in relazione all'attività effettivamente svolta e, infine, sia con riferimento alla Parte_2 presenza delle attrezzature all'interno del capannone, di proprietà di terzi e non dell'opponente e dei veicoli di terze persone rinvenuti nel capannone e sull'adiacente piazzale.
Dalla prova testimoniale è emerso, infatti, quanto segue: 1) il sig. ha riferito: “Io Testimone_1
conosco il patrigno di e cioè il sig. e so che il da una mano Parte_1 Parte_2 _1 all'azienda dello stesso facendo riparazioni attrezzature agricole, badando agli animali, utilizzando i trattori…… non ha mai fatto attività di autoriparazioni di veicoli, almeno in tanti anni che frequento la casa non l'ho mai visto farlo”; 2) il sig. ha dichiarato: “Posso riferire che il sig. Testimone_2
ha sempre dato una mano al sig. , titolare di un'azienda agricola in Parte_1 Parte_2
possesso di mezzi e attrezzature. Preciso che lo stesso è proprietario di attrezzature per Parte_2 la riparazione dei detti mezzi siti nel capannone in c.da Schieti da lui stesso utilizzato…io sono un amico del sig. e da quel che so il sig. (…) esegue delle riparazioni sui mezzi Parte_2 _1 agricoli e macchinari dell'azienda del sig. .i mezzi non sono targati, ma utilizzati per le Parte_4 attività prettamente agricole…preciso che frequento i luoghi oggetto di domanda con assiduità in quanto sono amico del sig. ho mai portato la mia autovettura dal sig. per farla Per_1 _1 riparare. Se il sig. avesse fatto il meccanico certamente l'avrei portata da lui visti i rapporti _1 stretti con il sig. ”; 3) il sig. ha riferito: “sono proprietario di un'azienda agricola e Pt_2 Parte_2
mi dà una mano a riparare i mezzi e le attrezzature agricole… preciso che alcune Parte_1 attrezzature ivi presenti sono mie;
qualcun'altra è di proprietà dello zio di …i mezzi Parte_1
agricoli su cui interviene sono tutti non targati e non circolanti ed in particolare: rotopressa, falciatrice, trattore-falciante, ranghinatore…….non è vero che svolge attività di autoriparazione di veicoli. Capita, ogni tanto, che qualche parente gli chiede qualche consiglio su delle piccole riparazioni da effettuare…però il sig. si limita a dare qualche consiglio e per le riparazioni _1 manda queste persone da appositi meccanici”.
pagina 6 di 9 La mera esistenza del capannone e la presenza all'interno di esso di attrezzature, non appare sufficiente per poter affermare che il sig. svolgesse al momento dell'accertamento un'attività _1
paragonabile a quella di autoriparazione per la quale occorre l'iscrizione obbligatoria alla CP_1
anzi è stato dimostrato il contrario nel senso che l'attività svolta dal sig. è stata
[...] _1
quella di sola manutenzione e riparazione di mezzi agricoli e relativi accessori di proprietà del sig.
. Pt_2
Difatti, l'attività di riparazione o manutenzione relativa ai suddetti mezzi per movimento terra non rientra nel campo di applicazione della Legge 122/1992 perché tali macchine non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone e di cose ai sensi del codice della strada.
Peraltro, analizzando i rilievi fotografici depositati dall'opposta, dove è raffigurata un'autovettura
Mercedes sul ponte elevatore abbassato e con il cofano anteriore aperto nonché il quadro sul quale sono collocate le chiavi utili per lo smontaggio, appare altamente inverosimile che il sig. possa aver _1
potuto in quella occasione eseguire delle autoriparazioni come intese dalla L. n. 122/1992 per le quali è necessaria l'iscrizione nel registro delle Imprese, considerato che oggi per poter operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica, l'avanzamento tecnologico dei veicoli richiede necessariamente l'utilizzo di strumenti di diagnostica (agli atti non risulta che il sig. sia stato _1
trovato in possesso di una simile strumentazione per riparare l'autovettura Mercedes, come ad esempio un computer con relativo software per la diagnostica.
L'attività di autoriparazione abusiva nemmeno può essere desunta dalla mera presenza di veicoli nel capannone e sul piazzale adiacente atteso che i relativi proprietari, escussi come testi nel presente giudizio, hanno escluso qualsiasi attività di autoriparazione ai sensi della normativa di riferimento.
In particolare: 1) il teste sig. , proprietario del veicolo Alfa Romeo tg GE815888, Testimone_3 confermando quanto già dichiarato ai verbalizzanti, ha riferito: “La mia autovettura si trovava lì in quanto io sono un collezionista di auto d'epoca ed ho chiesto al sig. lo zio del sig. Testimone_4
, se potevo lasciare la mia vettura presso il suo piazzale. Preciso che non penso fosse Parte_1 un'officina, era una baracca. Poi l'avrei tolta dal piazzale appena trovata altra sistemazione… la macchina non poteva neppure marciare, perché non aveva né assicurazione né revisione. La portai lì con un carroattrezzi”( in effetti, trattasi di un'auto d'epoca degli anni '70 rispetto alla quale parte opposta non ha fornito prova adeguata che detta autovettura era lì ricoverata per essere riparata dal sig.
) ; 2) il teste sig. , proprietario del veicolo Mitsubishi Pajero tg CP_2 Testimone_5
GED01914, confermando anche lui quanto già dichiarato ai Carabinieri di Bojano, ha riferito che: “La mia autovettura si trovava lì in quanto, come già detto presso la Caserma dei Carabinieri di Bojano, io tornando da Campobasso, avendo un fuoristrada vecchio che non mi segnava il livello di carburante,
pagina 7 di 9 sapevo dove abitava ed ho tirato fino a lì, lasciando la macchina vicino la sua Parte_1
abitazione. Poi ho anche avvisato il dicendogli che ero rimasto a piedi e che avrei provveduto _1 al più presto a toglierla” (l'autovettura in questione è stata rinvenuta fuori dal capannone e anche in questo caso, pur a non voler considerare la dichiarazione del suo proprietario, non è stata fornita la prova che quella autovettura era stata lì collocata per essere riparata dal sig. ); 3) la teste sig.ra _1
, proprietaria del veicolo Mercedes tg GEJ290 MB, confermando quanto già Testimone_6 dichiarato ai verbalizzanti, ha riferito: “L'autovettura era presente nel piazzale di c.da Schieti, ma non per essere riparata. Nello specifico … il giorno precedente era stata utilizzata da mio marito, sig.
, il quale si era recato presso in quanto sono amici. In serata, Parte_5 Parte_1 rimettendosi alla guida, si era reso conto che un faro dell'autovettura non era funzionante e per non incorrere in una eventuale multa aveva preferito lasciare l'autovettura presso il sera CP_3 stessa sono andata io a riprendere mio marito dal ” ( non essendo emersa la prova della _1
tipologia delle riparazioni che sarebbero state richieste al , nulla può escludere che la Mercedes _1
fosse stata effettivamente lì ricoverata per la sostituzione della sola lampada del faro non funzionante);
4) la teste proprietaria del veicolo Suzuki Santana tg BMOO5YV), confermava quanto Testimone_7 già dichiarato ai Carabinieri, ovvero: “…il mio compagno, tale sig. , è un caro amico del Persona_2 sig. lo stesso, visto il rapporto di confidenza aveva chiesto al sig. un consiglio su CP_4 _1
quale pezzo potesse essere danneggiato, visto che il finestrino della mia autovettura di colpo non risaliva. Nell'occasione so che il sig. disse al mio compagno quale pezzo avrebbe dovuto _1 ordinare, per poi farlo sostituire da un meccanico di fiducia … la sostituzione del pezzo presumibilmente danneggiato l'avrebbe dovuta fare un meccanico di nostra fiducia… il è un _1 amico del mio compagno e gli avevamo chiesto solo un consiglio” (anche questo teste ha escluso che l'autovettura era stata collocata sul piazzale per essere riparata dal ). _1
Non sussistendo alcun motivo per dubitare dell'attendibilità dei testi e considerato che, per quanto detto in premessa, se la prova dello svolgimento dell'attività di autoriparazioni può essere desunta anche mediante presunzioni, tuttavia, nel caso di specie, è stata fornita prova positiva che in quel capannone il non ha mai svolto alcuna attività di autoriparazione per la quale era necessaria la _1
comunicazione di inizio attività; né è emersa la prova che i veicoli rinvenuti nel locale o sul piazzale, destinati alla circolazione in pubblica via, erano stati lì depositati per l'esecuzione di riparazioni.
Nemmeno può apportare elementi a vantaggio dell'opposta la dichiarazione resa dal sig. ai _1
verbalizzanti, la quale per la sua genericità non può assumere alcun valore confessorio sull'attività di autoriparazioni, non potendosi escludere che i veicoli di terzi rinvenuti nel sito, volendo pure non considerare le dichiarazioni rese dai rispettivi proprietari, potessero essere stati lì collocati per la mera pagina 8 di 9 manutenzione del cambio dei filtri dell'olio e dell'aria e dell'olio lubrificante, attività che per espressa previsione normativa non rientrano nell'attività di autoriparazioni (nella dichiarazione il fa _1
riferimento all'esecuzione dei tagliandi sui veicoli che, come noto, attengono alla mera sostituzione dei filtri e dell'olio).
Per concludere, parte resistente non ha fornito prova della sussistenza della violazione contestata all'opponente, anzi è quest'ultimo che con la prova documentale e quella testimoniale ha fornito dimostrazione dell'infondatezza dell'illecito contestato.
L'ordinanza deve essere, quindi, annullata, sia con riferimento all'ingiunzione di pagamento che con riferimento alla confisca delle attrezzature, disposta come conseguenza di una violazione in realtà mai posta in essere.
Le spese di lite seguono la soccombenza non sussistendo ragioni per una loro compensazione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dal sig. Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 497 emessa in data 26.10.2022 dalla Camera di Commercio del
Molise, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 497 emessa dalla Camera di Commercio del Molise in data 26.10.2022;
- condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.552,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cap nonchè spese sostenute dall'Erario a titolo di anticipazioni.
Così deciso in Campobasso, il 3 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1971 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
TRA
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato alle liti Parte_1
su foglio separato allegato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avvocato Michele Barisciano
presso il cui studio professionale, in Campobasso via dè Ferrari n. 34, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE-OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dal Segretario Generale dott. Antonio Russo
RESISTENTE-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in Cancelleria in data 24.11.2022, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 497/2022, notificatagli il 28.10.2022, con la quale la
Camera di Commercio del ingiungeva allo stesso il pagamento della sanzione amministrativa di CP_1
euro 5.179,03, quale sanzione ex art. 10, comma secondo, della L. n. 122/1992, per la violazione dell'art. 2 della citata Legge, per aver svolto l'attività di autoriparazione prevista dal precedente articolo, in assenza della prescritta comunicazione di inizio attività. Il ricorrente chiedeva accertarsi la natura dell'attività eseguita e, nel merito, la sua estraneità dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della e, per l'effetto, concludeva per l'annullamento del Controparte_1
provvedimento avversato con riferimento alle sanzioni comminate, deducendo, in particolare: - che in data 16 marzo 2022 la Legione Carabinieri Abruzzo Molise, Compagnia di Bojano, Nucleo Operativo e pagina 1 di 9 DI elevava nei suoi riguardi il verbale di contestazione n. 52/6/2022 (cfr. all. 1 del ricorso), per aver rinvenuto in un capannone alcune attrezzature per l'attività di meccanico ed alcuni veicoli di proprietà di terzi;
- che per dimostrare la propria estraneità l'opponente, previa richiesta di audizione alla Camera di Commercio del (cfr. all. 2 del ricorso), spiegava al responsabile del CP_1
procedimento di non aver eseguito alcuna attività di riparazioni rientrante tra quelle previste dalla L. n.
122/92, ma solo interventi di piccola manutenzione su mezzi ovvero su macchine agricole non targate
(cfr. all. 4 del ricorso) che , ai sensi del comma 2 dell'art. 1 L. n. 122/1992, erano espressamente escluse nell'attività di autoriparazione; - che, infatti, si era limitato ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria su macchine di movimento terra non targate, di proprietà della famiglia, precisando che il capannone e le attrezzature ivi presenti non erano di sua proprietà, ma di familiari residenti all'estero
(cfr. all. 6 del ricorso); che detto capannone e piazzale antistante erano principalmente utilizzati dal sig.
, titolare di un'azienda agricola (cfr. all. 8 del ricorso), per il ricovero dei propri Parte_2
mezzi agricoli e delle relative attrezzature;
- che il sig. a volte gli chiedeva di eseguire le Pt_2
manutenzioni ordinarie su detti mezzi (sostituzione olio lubrificante) e di riparare le macchine di movimento terra non targate, che l'opponente eseguiva gratuitamente trattandosi del compagno di sua madre;
- che l'olio lubrificante e di raffreddamento, residuo delle attività di sostituzione, veniva smaltito dalla stessa ditta (cfr. all. 9 del ricorso). Sulla base di tali premesse, Parte_2
l'opponente, che negava di aver eseguito lavori di autoriparazione sui veicoli rinvenuti nel capannone e sul piazzale, ribadiva che per l'esercizio di tali attività non vi era alcun obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, atteso che al momento dell'accertamento non esercitava una vera e propria attività di autoriparazione, ma mera manutenzione ordinaria sia sulle attrezzature agricole, sia sui mezzi agricoli.
Si costituiva la che, impugnando e contestando il contenuto del Controparte_1
ricorso chiedendone il rigetto, evidenziava: - che l'ordinanza impugnata era stata emessa secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, essendo stata accertata la presenza nel capannone di attrezzature tipiche dell'attività di autoriparazione e di autoveicoli pronti per essere sottoposti a riparazioni meccaniche;
- che l'organo accertatore, dopo i controlli relativi ai veicoli rinvenuti nel capannone e sul piazzale, aveva elevato quattro verbali di accertamento nei confronti dei relativi intestatari per violazione dell'art. 10, comma 4, della L. 122/1992. Sul presupposto che l'attività di autoriparazione andava denunciata al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, la
Camera di Commercio del Molise concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di opposizione, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 9 La causa, istruita con documenti e con la prova testimoniale ammessa, all'udienza dell'11 dicembre
2024 veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, parte ricorrente contesta la fondatezza della contestazione elevata nei suoi confronti ritenendo che per l'attività svolta non è necessaria alcuna autorizzazione e/o iscrizione alla CP_1
trattandosi di interventi di ordinaria e piccola manutenzione eseguiti su mezzi agricoli
[...]
(sostituzione del filtro dell'aria e dell'olio, sostituzione dell'olio lubrificante) che, in quanto privi di targa, non sono destinati alla circolazione stradale. Inoltre, l'opponente evidenza che il capannone in cui svolge tale attività e l'antistante piazzale, oltre ad essere di proprietà di familiari all'estero, vengono principalmente utilizzati dal sig. , titolare di un'azienda agricola, per il ricovero dei Parte_3
propri mezzi agricoli e sui quali esso opponente, occasionalmente e su richiesta di aiuto del sig. , Pt_2
svolge la sola manutenzione ordinaria.
Parte resistente è di diverso avviso in quanto ritiene che l'attrezzatura rinvenuta all'interno del capannone e la presenza sul piazzale di alcuni veicoli intestati a terzi, costituiscono elementi inequivocabili dello svolgimento di un'attività di autoriparazione che, in quanto illegittima, giustifica l'applicazione della sanzione irrogata per la violazione dell'art. 10, comma 2, della L. n. 122/1992 secondo cui: “L'esercizio dell' attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”.
Osserva il Tribunale che il rinvenimento di attrezzatura normalmente utilizzata per l'esercizio dell'attività di riparazione, peraltro, all'interno di locale e piazzale nella disponibilità di terzi, non è sufficiente per integrare la violazione della L. n. 122/1992 e ciò alla luce dell'art. 23 L. 689/81, che impone al giudice di accogliere l'opposizione se non sia stata raggiunta prova sufficiente della responsabilità dell'opponente.
Iniziando dal valore probatorio del verbale di accertamento, si chiarisce che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lo stesso può assumere un triplice livello di attendibilità: “a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della
pagina 3 di 9 indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario” (cfr. Cass. n. 24461/2018; Cass. n. 28060/2017; Cass. n. 6565/2007).
Risulta fatto pacifico che l'accertamento della violazione contestata al ricorrente è avvenuto solo in via presuntiva, considerato che dalle risultanze documentali non risulta specificamente contestata l'attività in concreto svolta dall'opponente il giorno della contestata violazione.
Pertanto, per inficiare la validità del suddetto documento non occorre proporre querela di falso e il trasgressore ben può fornire la prova dei fatti non indicati nel verbale: “nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali
l'atto non è suscettibile di fede privilegiata” (cfr. Cass. n. 15480/2012).
In punto di diritto, e in tema di onere della prova, va detto che: “in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la prova dell'illecito grava sull'Amministrazione che assume la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la veste di convenuto (cfr. Cass. n. 5095/1999), con la conseguenza che spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico del convenuto i fatti impeditivi” (cfr. Cass. n.
3741/1999). Dunque, spetta all'Amministrazione, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero, la sussistenza della pretesa sanzionatoria addebitata al privato (cfr. Cass. n. 18481/2005).
Nello specifico, mentre l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. e grava sull'amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa mentre sull'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, grava l'onere di provare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. 24037/2020).
Ritiene il Tribunale che a fronte delle precise contestazioni sollevate dal ricorrente, l'Amministrazione opposta, gravata dal relativo onere, sebbene costituitasi in giudizio con articolata memoria difensiva, non ha, poi, superato le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine al fondamento della pretesa punitiva.
pagina 4 di 9 Parte opponente, dal canto suo, ha fornito idonea dimostrazione dei propri assunti a mezzo di prova documentale circa la proprietà e disponibilità del capannone e annesso piazzale ed ha fornito ulteriore prova della effettiva natura dell'attività svolta a mezzo dei testi escussi e come i veicoli intestati a terzi, rinvenuti nei luoghi oggetto di accertamento, erano lì ricoverati per altre ragioni e non per essere sottoposti ad attività di autoriparazione.
Prima dell'esame delle prove testimoniali e per meglio qualificare la fattispecie oggetto di indagine, come detto, risulta agli atti che con verbale n. 52/6/2022 i Carabinieri del Nucleo Operativo e
DI di Bojano contestavano al sig. la violazione dell'art. 2 della L. 122/1992 poiché _1 avevano: “… riscontrato la presenza di macchinari per esercitare l'attività di autoriparazione nello specifico meccanica…senza la prescritta comunicazione di inizio attività, pertanto… attività di autoriparazione abusiva” (Cfr. All. 1).
In effetti, la Legge n. 122/92 all'art. 2 prescrive l'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese
(istituito presso ogni Camera di Commercio) per l'esercizio dell'attività di autoriparazione e, in particolare, l'art. 1, comma 1, sancisce che : “Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata attività di autoriparazione"; al comma 2 chiarisce ulteriormente che: “Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.”
La legge richiamata distingue, quindi, le attività che sono soggette ad iscrizione obbligatoria da quelle, invece, che sono esonerate da tale obbligo da intendersi quest'ultime quelle di piccola manutenzione ordinaria.
E' noto al Tribunale l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 32383/2018) secondo cui la presenza di attrezzature destinate all'esercizio di una officina meccanica (nel caso di specie sono stati rinvenuti all'interno del capannone un trapano a colonna, un ponte sollevatore, due crick, un quadro completo di chiavi per smontaggio, cinque pinze, sette filtri di olio scatolati e non pagina 5 di 9 utilizzati, un banco mobile, un compressore ad aria e un banco di ferro con morsa), potrebbe astrattamente costituire elemento idoneo a comprovare l'esercizio abusivo di un'attività di autoriparazione in assenza di iscrizione nel registro di cui all'art. 2 della L. n. 122/1992, trattandosi di attrezzatura che ben potrebbe essere compatibile con l'esercizio di un'autonoma attività di riparazione, tuttavia detto accertamento indiziario concreta una prova semplice per quanto attiene le altre circostanze di fatto nel senso che possiede un indubbio grado di attendibilità fino a quando non sia inficiato da una specifica prova contraria.
Detta prova contraria rispetto alle circostanze in fatto desunte dai verbalizzanti, è stata ampiamente assolta dall'opponente sia con riferimento al collegamento esistente tra il capannone e il sig.
[...]
, sia in relazione all'attività effettivamente svolta e, infine, sia con riferimento alla Parte_2 presenza delle attrezzature all'interno del capannone, di proprietà di terzi e non dell'opponente e dei veicoli di terze persone rinvenuti nel capannone e sull'adiacente piazzale.
Dalla prova testimoniale è emerso, infatti, quanto segue: 1) il sig. ha riferito: “Io Testimone_1
conosco il patrigno di e cioè il sig. e so che il da una mano Parte_1 Parte_2 _1 all'azienda dello stesso facendo riparazioni attrezzature agricole, badando agli animali, utilizzando i trattori…… non ha mai fatto attività di autoriparazioni di veicoli, almeno in tanti anni che frequento la casa non l'ho mai visto farlo”; 2) il sig. ha dichiarato: “Posso riferire che il sig. Testimone_2
ha sempre dato una mano al sig. , titolare di un'azienda agricola in Parte_1 Parte_2
possesso di mezzi e attrezzature. Preciso che lo stesso è proprietario di attrezzature per Parte_2 la riparazione dei detti mezzi siti nel capannone in c.da Schieti da lui stesso utilizzato…io sono un amico del sig. e da quel che so il sig. (…) esegue delle riparazioni sui mezzi Parte_2 _1 agricoli e macchinari dell'azienda del sig. .i mezzi non sono targati, ma utilizzati per le Parte_4 attività prettamente agricole…preciso che frequento i luoghi oggetto di domanda con assiduità in quanto sono amico del sig. ho mai portato la mia autovettura dal sig. per farla Per_1 _1 riparare. Se il sig. avesse fatto il meccanico certamente l'avrei portata da lui visti i rapporti _1 stretti con il sig. ”; 3) il sig. ha riferito: “sono proprietario di un'azienda agricola e Pt_2 Parte_2
mi dà una mano a riparare i mezzi e le attrezzature agricole… preciso che alcune Parte_1 attrezzature ivi presenti sono mie;
qualcun'altra è di proprietà dello zio di …i mezzi Parte_1
agricoli su cui interviene sono tutti non targati e non circolanti ed in particolare: rotopressa, falciatrice, trattore-falciante, ranghinatore…….non è vero che svolge attività di autoriparazione di veicoli. Capita, ogni tanto, che qualche parente gli chiede qualche consiglio su delle piccole riparazioni da effettuare…però il sig. si limita a dare qualche consiglio e per le riparazioni _1 manda queste persone da appositi meccanici”.
pagina 6 di 9 La mera esistenza del capannone e la presenza all'interno di esso di attrezzature, non appare sufficiente per poter affermare che il sig. svolgesse al momento dell'accertamento un'attività _1
paragonabile a quella di autoriparazione per la quale occorre l'iscrizione obbligatoria alla CP_1
anzi è stato dimostrato il contrario nel senso che l'attività svolta dal sig. è stata
[...] _1
quella di sola manutenzione e riparazione di mezzi agricoli e relativi accessori di proprietà del sig.
. Pt_2
Difatti, l'attività di riparazione o manutenzione relativa ai suddetti mezzi per movimento terra non rientra nel campo di applicazione della Legge 122/1992 perché tali macchine non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone e di cose ai sensi del codice della strada.
Peraltro, analizzando i rilievi fotografici depositati dall'opposta, dove è raffigurata un'autovettura
Mercedes sul ponte elevatore abbassato e con il cofano anteriore aperto nonché il quadro sul quale sono collocate le chiavi utili per lo smontaggio, appare altamente inverosimile che il sig. possa aver _1
potuto in quella occasione eseguire delle autoriparazioni come intese dalla L. n. 122/1992 per le quali è necessaria l'iscrizione nel registro delle Imprese, considerato che oggi per poter operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica, l'avanzamento tecnologico dei veicoli richiede necessariamente l'utilizzo di strumenti di diagnostica (agli atti non risulta che il sig. sia stato _1
trovato in possesso di una simile strumentazione per riparare l'autovettura Mercedes, come ad esempio un computer con relativo software per la diagnostica.
L'attività di autoriparazione abusiva nemmeno può essere desunta dalla mera presenza di veicoli nel capannone e sul piazzale adiacente atteso che i relativi proprietari, escussi come testi nel presente giudizio, hanno escluso qualsiasi attività di autoriparazione ai sensi della normativa di riferimento.
In particolare: 1) il teste sig. , proprietario del veicolo Alfa Romeo tg GE815888, Testimone_3 confermando quanto già dichiarato ai verbalizzanti, ha riferito: “La mia autovettura si trovava lì in quanto io sono un collezionista di auto d'epoca ed ho chiesto al sig. lo zio del sig. Testimone_4
, se potevo lasciare la mia vettura presso il suo piazzale. Preciso che non penso fosse Parte_1 un'officina, era una baracca. Poi l'avrei tolta dal piazzale appena trovata altra sistemazione… la macchina non poteva neppure marciare, perché non aveva né assicurazione né revisione. La portai lì con un carroattrezzi”( in effetti, trattasi di un'auto d'epoca degli anni '70 rispetto alla quale parte opposta non ha fornito prova adeguata che detta autovettura era lì ricoverata per essere riparata dal sig.
) ; 2) il teste sig. , proprietario del veicolo Mitsubishi Pajero tg CP_2 Testimone_5
GED01914, confermando anche lui quanto già dichiarato ai Carabinieri di Bojano, ha riferito che: “La mia autovettura si trovava lì in quanto, come già detto presso la Caserma dei Carabinieri di Bojano, io tornando da Campobasso, avendo un fuoristrada vecchio che non mi segnava il livello di carburante,
pagina 7 di 9 sapevo dove abitava ed ho tirato fino a lì, lasciando la macchina vicino la sua Parte_1
abitazione. Poi ho anche avvisato il dicendogli che ero rimasto a piedi e che avrei provveduto _1 al più presto a toglierla” (l'autovettura in questione è stata rinvenuta fuori dal capannone e anche in questo caso, pur a non voler considerare la dichiarazione del suo proprietario, non è stata fornita la prova che quella autovettura era stata lì collocata per essere riparata dal sig. ); 3) la teste sig.ra _1
, proprietaria del veicolo Mercedes tg GEJ290 MB, confermando quanto già Testimone_6 dichiarato ai verbalizzanti, ha riferito: “L'autovettura era presente nel piazzale di c.da Schieti, ma non per essere riparata. Nello specifico … il giorno precedente era stata utilizzata da mio marito, sig.
, il quale si era recato presso in quanto sono amici. In serata, Parte_5 Parte_1 rimettendosi alla guida, si era reso conto che un faro dell'autovettura non era funzionante e per non incorrere in una eventuale multa aveva preferito lasciare l'autovettura presso il sera CP_3 stessa sono andata io a riprendere mio marito dal ” ( non essendo emersa la prova della _1
tipologia delle riparazioni che sarebbero state richieste al , nulla può escludere che la Mercedes _1
fosse stata effettivamente lì ricoverata per la sostituzione della sola lampada del faro non funzionante);
4) la teste proprietaria del veicolo Suzuki Santana tg BMOO5YV), confermava quanto Testimone_7 già dichiarato ai Carabinieri, ovvero: “…il mio compagno, tale sig. , è un caro amico del Persona_2 sig. lo stesso, visto il rapporto di confidenza aveva chiesto al sig. un consiglio su CP_4 _1
quale pezzo potesse essere danneggiato, visto che il finestrino della mia autovettura di colpo non risaliva. Nell'occasione so che il sig. disse al mio compagno quale pezzo avrebbe dovuto _1 ordinare, per poi farlo sostituire da un meccanico di fiducia … la sostituzione del pezzo presumibilmente danneggiato l'avrebbe dovuta fare un meccanico di nostra fiducia… il è un _1 amico del mio compagno e gli avevamo chiesto solo un consiglio” (anche questo teste ha escluso che l'autovettura era stata collocata sul piazzale per essere riparata dal ). _1
Non sussistendo alcun motivo per dubitare dell'attendibilità dei testi e considerato che, per quanto detto in premessa, se la prova dello svolgimento dell'attività di autoriparazioni può essere desunta anche mediante presunzioni, tuttavia, nel caso di specie, è stata fornita prova positiva che in quel capannone il non ha mai svolto alcuna attività di autoriparazione per la quale era necessaria la _1
comunicazione di inizio attività; né è emersa la prova che i veicoli rinvenuti nel locale o sul piazzale, destinati alla circolazione in pubblica via, erano stati lì depositati per l'esecuzione di riparazioni.
Nemmeno può apportare elementi a vantaggio dell'opposta la dichiarazione resa dal sig. ai _1
verbalizzanti, la quale per la sua genericità non può assumere alcun valore confessorio sull'attività di autoriparazioni, non potendosi escludere che i veicoli di terzi rinvenuti nel sito, volendo pure non considerare le dichiarazioni rese dai rispettivi proprietari, potessero essere stati lì collocati per la mera pagina 8 di 9 manutenzione del cambio dei filtri dell'olio e dell'aria e dell'olio lubrificante, attività che per espressa previsione normativa non rientrano nell'attività di autoriparazioni (nella dichiarazione il fa _1
riferimento all'esecuzione dei tagliandi sui veicoli che, come noto, attengono alla mera sostituzione dei filtri e dell'olio).
Per concludere, parte resistente non ha fornito prova della sussistenza della violazione contestata all'opponente, anzi è quest'ultimo che con la prova documentale e quella testimoniale ha fornito dimostrazione dell'infondatezza dell'illecito contestato.
L'ordinanza deve essere, quindi, annullata, sia con riferimento all'ingiunzione di pagamento che con riferimento alla confisca delle attrezzature, disposta come conseguenza di una violazione in realtà mai posta in essere.
Le spese di lite seguono la soccombenza non sussistendo ragioni per una loro compensazione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dal sig. Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 497 emessa in data 26.10.2022 dalla Camera di Commercio del
Molise, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 497 emessa dalla Camera di Commercio del Molise in data 26.10.2022;
- condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.552,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cap nonchè spese sostenute dall'Erario a titolo di anticipazioni.
Così deciso in Campobasso, il 3 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
.
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