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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3647/2023 promossa da:
BA EP, C.F. [...], avvocato in proprio ex art. 86 c.p.c.
Parte attrice
Contro
ARQUATI S.R.L., P.I. 02541710345, con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele n. II, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Pirola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Paolo da Cannobio n. 10 in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Dato atto che nelle more del giudizio e più precisamente dopo la notifica dell'atto di citazione, la convenuta ha provveduto alla sostituzione della tenda originariamente consegnata con nuova tenda conforme al contratto:
1) Condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni pari ad €. 260,00 ovvero all'ulteriore somma accertanda o arbitranda con interessi di mora dalla diffida al saldo effettivo;
2) Condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Parte convenuta: rinunciata l'eccezione di incompetenza territoriale, contestate tutte le deduzioni, le eccezioni, le domande e le istanze avversarie, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, respingere le domande dell'attore, condannandolo a rifondere le spese e i compensi di causa da distrarsi in favore dell'avv Pirola ex art 93 cpc. pagina 1 di 3 Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato RI SE conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la società Arquati s.r.l. allegando: - di aver acquistato in data 5.3.2022 dalla convenuta una tenda per esterno motorizzata per l'importo di euro 5.200,00; che la tenda veniva consegnata in data 3.8.2022 e si presentava del tutto difforme da quella oggetto del contratto di vendita per dimensioni e colore e per di più la stessa veniva montata dalla convenuta non a regola d'arte. Le anomalie venivano tempestivamente denunciate alla convenuta. L'attore invocava la normativa a tutela del consumatore e concludeva chiedendo la sostituzione del bene ed il risarcimento dei danni nella misura di euro 260.00 o quella accertata dal Tribunale, con condanna ex art. 96 c.p.c. della convenuta per non avere la stessa partecipato alla procedura di negoziazione assistita e vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio Arquati s.r.l., che contestava la domanda attorea ed eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, dato che il foro del consumatore coincideva con il Tribunale di Pavia in virtù della residenza dell'attore. Nel merito, riferiva che “la tenda non risultava del tutto difforme a quella compravenduta, infatti l'attore ha permesso l'installazione, e ha formulato riserve sulle misure che ha sciolto solo successivamente” e che l'attore aveva contestato da subito il colore della tenda diverso da quello scelto – riconoscendo dunque la non conformità del bene – e che Arquati s.r.l. aveva provveduto in data 27.1.2023 alla sostituzione del bene con piena soddisfazione dell'attore. Contestava la richiesta di risarcimento del danno in quanto sfornita di prova. Chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. Alla prima udienza dell'11.5.2023 il giudice proponeva la conciliazione della lite con il versamento da parte della convenuta della somma di euro 1.000,00, proposta accettata da parte attrice e in merito alla quale parte convenuta si riservava di decidere. Poiché parte convenuta non aderiva alla proposta conciliativa del giudice, venivano concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c. su istanza della parte convenuta. Le parti depositavano le memorie allegando documentazione e senza alcuna richiesta di prova orale. Con ordinanza 28.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c. si dava atto dell'avvenuta precisazione delle conclusioni delle parti e si assegnavano come da richiesta i termini ex art. 190 c.p.c. decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Parte convenuta ha rinunciato all'eccezione di incompetenza per territorio. Nel merito occorre osservare che parte convenuta ha riconosciuto la difformità del bene consegnato all'attore ed ha provveduto alla sostituzione del bene con soddisfazione della parte attrice, la quale ha dunque insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, nella sola domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni, quantificati in euro 260,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia dal Tribunale. Occorre rilevare che non è stata offerta dalla parte attrice alcuna prova in ordine ai danni subiti e quindi la relativa domanda non può che essere rigettata.
pagina 2 di 3 Parimenti la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice nei confronti della parte convenuta deve essere rigettata in quanto non si ravvisa nel comportamento processuale di quest'ultima dolo o colpa grave.
Considerato che
la pretesa di parte attrice è risultata fondata, che parte convenuta ha correttamente adempiuto nel corso del giudizio, ponendo rimedio al precedente inadempimento, che parte attrice aveva offerto la possibilità di raggiungere un accordo sia in sede di negoziazione assistita (cui parte convenuta ha rifiutato di partecipare), sia a ridosso dell'iscrizione a ruolo della causa, come risulta dai documenti in atti, considerato inoltre che parte attrice aveva aderito alla proposta conciliativa del giudice, mentre parte convenuta ha rifiutato di arrivare ad una definizione bonaria della lite, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna svolta in via principale da parte attrice;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata da parte attrice;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che ex dm 55 del 2014 liquida in euro 1.701,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 10.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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