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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1415/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 10 marzo
2025 e promossa promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato in Messina, Parte_1 C.F._1 via Santa Marta n. 240 - isolato 163/164 presso lo studio dell'avv. CASABLANCA
MANUELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.fisc. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Messina Via V. D'Amore n. 4 Is. 162/A presso lo studio dell'avv. VENUTI PIETRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
Conclusioni
All'udienza del 10.03.2025, le parti hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 24/04/2024.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in cancelleria in data 04.04.2024, esponeva che Parte_1 dalla relazione, ormai interrotta, con nasceva, il 07.01.2021, la figlia Controparte_1
. Rappresentava che, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, il Persona_1 rapporto tra le parti era cessato nel 2022 e che la aveva deciso di tornare ad abitare presso CP_1
i genitori portando con sé la minore;
esponeva, altresì, che da qualche mese egli instaurava una nuova relazione sentimentale e che, da quel momento, la resistente aveva ostacolato gli incontri tra il padre e la figlia;
concludeva chiedendo che fosse disposto l'affidamento condiviso Per_1 della minore, con collocazione presso la madre, e che fossero disciplinati i tempi di permanenza R.G. n. 1415/2024
con il padre;
che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno dell'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
infine, che fosse consentito al ricorrente di percepire la quota dell'assegno unico allo stesso spettante.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 14/10/2024, il con Pt_1 istanza del 30 aprile 2024, ne chiedeva l'anticipazione lamentando che la continuava a CP_1 frapporre ostacoli agli incontri con la minore. Pertanto, con decreto del 03/05/2024, il Giudice delegato, rilevando che l'udienza non poteva essere anticipata per la necessità di assicurare i tempi previsti per la costituzione delle parti, ma ritenendo sussistenti i presupposti per la emissione dei provvedimenti indifferibili previsti dall'art. 473bis.15 cpc al fine di consentire il permanere del rapporto fra padre e figlia, disponeva che il potesse tenere con sé la minore Pt_1 due pomeriggi a settimana e fissava per la conferma, modifica o revoca del provvedimento l'udienza del 27/05/2024.
Con comparsa del 17.05.2024, si costituiva in giudizio , contestando il Controparte_1 contenuto del ricorso e, specificamente, la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente. In particolare, lamentava che il aveva tenuto con sé la minore fino a tarda notte, ma negava Pt_1 di aver posto ostacoli agli incontri fra il ricorrente e la figlia e si opponeva ai pernottamenti con il padre, stante la tenera età della bambina. Rappresentava, altresì, che solo sporadicamente il aveva provveduto al mantenimento della minore e concludeva chiedendo che fosse Pt_1 disposto l'affidamento condiviso di , con collocazione presso la madre, e che fossero Per_1 regolamentati i tempi di permanenza con il padre;
che fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno di € 500,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, che le fosse attribuito nella sua interezza l'assegno unico.
All'udienza del 27/05/2024, il Giudice delegato, dopo aver sentito le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa e rinviava alla udienza dell'8.7.2024.
Alla suddetta udienza, le parti dichiaravano di non aver raggiunto un accordo sugli aspetti economici, ma chiedevano, in ordine ai tempi di permanenza, che fossero confermate le condizioni di cui al verbale del 27.5.2024 e che gli incontri tra il padre e la minore avvenissero il mercoledì e venerdì. Pertanto, il Giudice confermava il provvedimento urgente emesso inaudita altera parte con le modifiche richieste.
All'udienza del 14/10/2024, il Giudice delegato procedeva, ex art. 473bis.21 c.p.c., a sentire le parti e, stante la mancata conciliazione, con ordinanza del 18/10/2024, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.; in particolare, affidava la figlia minore in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre;
regolava i tempi di permanenza come già disposto in sede di provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c.; poneva a carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Pt_1
l'obbligo di versare alla , in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno CP_1 mensile, rivalutato annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT annuale, dell'importo di € 350,00, nel caso in cui lo stesso avesse percepito la sua quota di assegno unico, o di €
250,00, qualora l'assegno unico fosse percepito per intero dalla;
poneva in capo a ciascun CP_1 genitore l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
rinviava, infine, per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale alla udienza del 10.3.2025. R.G. n. 1415/2024
Alla suddetta udienza, i difensori delle parti si riportavano alle rispettive posizioni processuali ed insistevano nelle conclusioni già rassegnate;
pertanto, il Giudice, esaurita la discussione orale della causa, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Orbene, quanto all'affidamento della figlia , la normativa sostanziale di riferimento è Per_1 contenuta nell'art. 337 ter c.c., in base al quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Il legislatore ha in tal modo precisato che, pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla
“bigenitorialità”, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce, poi, che il Giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
Nel caso in esame, non appaiono sussistere ragioni per derogare al criterio preferenziale dell'affido condiviso, peraltro richiesto da entrambe le parti, e sul punto va, pertanto, confermata l'ordinanza del 18/10/2024.
Può confermarsi quanto statuito in sede di provvedimenti provvisori, ex art. 473bis.22 c.p.c., anche in ordine alla collocazione della figlia presso la madre ed ai tempi di permanenza con il padre, ritenendosi opportuno che vengano salvaguardate le consuetudini di vita, ormai consolidate, della minore.
Quanto alle richieste di natura economica, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche a seguito della disgregazione della unità familiare, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole.
Nel caso in esame, poiché la figlia minore vive insieme alla madre, la quale assume su di sé gli oneri diretti derivanti dalla necessità di soddisfare le sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile. Entrambi i genitori dovranno, poi, contribuire alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la minore.
In ordine alla quantificazione del contributo, possono essere confermate la misura dell'assegno mensile e la contribuzione alle spese straordinarie già stabilite con ordinanza del 18/10/2024, ed in particolare la determinazione dell'assegno mensile nella misura di € 350,00, non essendo intervenuti fatti ulteriori rispetto a quelli già valutati in occasione dell'adozione dei provvedimenti provvisori.
Pone in capo a ciascun genitore l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia. L'assegno unico dovrà essere diviso secondo la normativa vigente, salvo diverso accordo delle parti.
Le spese del giudizio, rilevato che la decisione è stata assunta nell'interesse superiore della prole, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
R.G. n. 1415/2024
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 04.04.2024 da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dispone, in ordine all'affidamento, alla collocazione, ai tempi di permanenza ed al mantenimento ordinario e straordinario della figlia , come statuito in parte Per_1 motiva;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina del 25.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1415/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 10 marzo
2025 e promossa promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato in Messina, Parte_1 C.F._1 via Santa Marta n. 240 - isolato 163/164 presso lo studio dell'avv. CASABLANCA
MANUELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.fisc. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Messina Via V. D'Amore n. 4 Is. 162/A presso lo studio dell'avv. VENUTI PIETRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
Conclusioni
All'udienza del 10.03.2025, le parti hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 24/04/2024.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in cancelleria in data 04.04.2024, esponeva che Parte_1 dalla relazione, ormai interrotta, con nasceva, il 07.01.2021, la figlia Controparte_1
. Rappresentava che, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, il Persona_1 rapporto tra le parti era cessato nel 2022 e che la aveva deciso di tornare ad abitare presso CP_1
i genitori portando con sé la minore;
esponeva, altresì, che da qualche mese egli instaurava una nuova relazione sentimentale e che, da quel momento, la resistente aveva ostacolato gli incontri tra il padre e la figlia;
concludeva chiedendo che fosse disposto l'affidamento condiviso Per_1 della minore, con collocazione presso la madre, e che fossero disciplinati i tempi di permanenza R.G. n. 1415/2024
con il padre;
che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno dell'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
infine, che fosse consentito al ricorrente di percepire la quota dell'assegno unico allo stesso spettante.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 14/10/2024, il con Pt_1 istanza del 30 aprile 2024, ne chiedeva l'anticipazione lamentando che la continuava a CP_1 frapporre ostacoli agli incontri con la minore. Pertanto, con decreto del 03/05/2024, il Giudice delegato, rilevando che l'udienza non poteva essere anticipata per la necessità di assicurare i tempi previsti per la costituzione delle parti, ma ritenendo sussistenti i presupposti per la emissione dei provvedimenti indifferibili previsti dall'art. 473bis.15 cpc al fine di consentire il permanere del rapporto fra padre e figlia, disponeva che il potesse tenere con sé la minore Pt_1 due pomeriggi a settimana e fissava per la conferma, modifica o revoca del provvedimento l'udienza del 27/05/2024.
Con comparsa del 17.05.2024, si costituiva in giudizio , contestando il Controparte_1 contenuto del ricorso e, specificamente, la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente. In particolare, lamentava che il aveva tenuto con sé la minore fino a tarda notte, ma negava Pt_1 di aver posto ostacoli agli incontri fra il ricorrente e la figlia e si opponeva ai pernottamenti con il padre, stante la tenera età della bambina. Rappresentava, altresì, che solo sporadicamente il aveva provveduto al mantenimento della minore e concludeva chiedendo che fosse Pt_1 disposto l'affidamento condiviso di , con collocazione presso la madre, e che fossero Per_1 regolamentati i tempi di permanenza con il padre;
che fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno di € 500,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, che le fosse attribuito nella sua interezza l'assegno unico.
All'udienza del 27/05/2024, il Giudice delegato, dopo aver sentito le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa e rinviava alla udienza dell'8.7.2024.
Alla suddetta udienza, le parti dichiaravano di non aver raggiunto un accordo sugli aspetti economici, ma chiedevano, in ordine ai tempi di permanenza, che fossero confermate le condizioni di cui al verbale del 27.5.2024 e che gli incontri tra il padre e la minore avvenissero il mercoledì e venerdì. Pertanto, il Giudice confermava il provvedimento urgente emesso inaudita altera parte con le modifiche richieste.
All'udienza del 14/10/2024, il Giudice delegato procedeva, ex art. 473bis.21 c.p.c., a sentire le parti e, stante la mancata conciliazione, con ordinanza del 18/10/2024, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.; in particolare, affidava la figlia minore in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre;
regolava i tempi di permanenza come già disposto in sede di provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c.; poneva a carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Pt_1
l'obbligo di versare alla , in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno CP_1 mensile, rivalutato annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT annuale, dell'importo di € 350,00, nel caso in cui lo stesso avesse percepito la sua quota di assegno unico, o di €
250,00, qualora l'assegno unico fosse percepito per intero dalla;
poneva in capo a ciascun CP_1 genitore l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
rinviava, infine, per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale alla udienza del 10.3.2025. R.G. n. 1415/2024
Alla suddetta udienza, i difensori delle parti si riportavano alle rispettive posizioni processuali ed insistevano nelle conclusioni già rassegnate;
pertanto, il Giudice, esaurita la discussione orale della causa, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Orbene, quanto all'affidamento della figlia , la normativa sostanziale di riferimento è Per_1 contenuta nell'art. 337 ter c.c., in base al quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Il legislatore ha in tal modo precisato che, pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla
“bigenitorialità”, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce, poi, che il Giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
Nel caso in esame, non appaiono sussistere ragioni per derogare al criterio preferenziale dell'affido condiviso, peraltro richiesto da entrambe le parti, e sul punto va, pertanto, confermata l'ordinanza del 18/10/2024.
Può confermarsi quanto statuito in sede di provvedimenti provvisori, ex art. 473bis.22 c.p.c., anche in ordine alla collocazione della figlia presso la madre ed ai tempi di permanenza con il padre, ritenendosi opportuno che vengano salvaguardate le consuetudini di vita, ormai consolidate, della minore.
Quanto alle richieste di natura economica, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche a seguito della disgregazione della unità familiare, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole.
Nel caso in esame, poiché la figlia minore vive insieme alla madre, la quale assume su di sé gli oneri diretti derivanti dalla necessità di soddisfare le sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile. Entrambi i genitori dovranno, poi, contribuire alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la minore.
In ordine alla quantificazione del contributo, possono essere confermate la misura dell'assegno mensile e la contribuzione alle spese straordinarie già stabilite con ordinanza del 18/10/2024, ed in particolare la determinazione dell'assegno mensile nella misura di € 350,00, non essendo intervenuti fatti ulteriori rispetto a quelli già valutati in occasione dell'adozione dei provvedimenti provvisori.
Pone in capo a ciascun genitore l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia. L'assegno unico dovrà essere diviso secondo la normativa vigente, salvo diverso accordo delle parti.
Le spese del giudizio, rilevato che la decisione è stata assunta nell'interesse superiore della prole, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
R.G. n. 1415/2024
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 04.04.2024 da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dispone, in ordine all'affidamento, alla collocazione, ai tempi di permanenza ed al mantenimento ordinario e straordinario della figlia , come statuito in parte Per_1 motiva;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina del 25.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.