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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 937/2023 promosso da:
cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. RONDELLI ELENA;
P.IVA_1
- parte attrice opponente - contro
cod. fisc. rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentata e difesa dall'avv. LARI LEONARDO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “- in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della (C.F./P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2 Montemurlo (PO), Via Rimini, n. 21/23 (ang. Via Aldo Moro, 8), in persona del legale rap- presentante pro-tempore, al momento del deposito e della notifica del decreto ingiuntivo op- posto, per le causali esposte in atti e conseguentemente dichiarare nullo, invalido e comun- que privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo Ing. n. 250/2023 – N. 274/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Pistoia in data 14.02.2023, con condanna della parte opposta alla restituzione alla comparente delle somme pagate da quest'ultima, a seguito dell'ordinanza del 02.10.2023; - nel merito ed in ogni caso: dichiarare nullo, invalido e comunque privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo Ing. n. 250/2023 – N. 274/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Pistoia in data 14.02.2023, in virtù delle causali in atti e sulla base delle risul- tanze istruttorie e della espletata CTU, e - per l'effetto - revocarlo in ogni sua parte, in acco- glimento della presente opposizione, accertando e dichiarando il minor valore dei lavori eseguiti da parte opposta rispetto a quanto indicato nel decreto opposto, individuandolo nella misura di complessivi € 11.210,78 e condannando la parte opposta alla restituzione della somma di € 24.627,59, oltre interessi, in favore della (quale somma Parte_2 pagata dalla solo per evitare l'azione esecutiva, a seguito dell'ordinanza Parte_2 del 02.10.20 iserva di ripetizione delle somme pagate e con salvezza di tutte le ragioni della presente opposizione); Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento e con vittoria anche delle spese di CTU e di CTP.
1 Conclusioni parte convenuta: “revocare il decreto opposto e condannare la con- venuta opposta al pagamento della somma di euro 29.633,45 oltre interessi di mora dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o di quella maggiore o anche minore somma che risulterà di giustizia, con vittoria di spese ed onorari della procedura monitoria e del presente giudi- zio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- “ ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo dedu- Parte_3 cendo di avere svolto lavori edili per la per l'importo di € Parte_2
32.633,45 portato dalle fatture 213 del 13 settembre 2022 e n. 177 del 25 luglio
2022.
Il Tribunale in accoglimento della domanda ha emanato il decreto ingiun- tivo 14 febbraio 2023 n. 250.
Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione e Parte_2 [...]
in proprio eccependo: CP_2
a) il difetto di legittimazione attiva della parte opposta a seguito della ces- sione del presunto e contestato credito: infatti, all'opponente era stata notificata all'opponente la cessione di credito da parte della ditta opposta ex Parte_2 art. 1264 c.c. in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena;
b) “erroneità dell'importo portato dal decreto opposto”, in quanto la compa- rente ha saldato la fattura relativa all'acconto richiesto sui lavori (la n. 177 del
2022) e pari ad € 3.000,00;
c) “inadempimento della parte opposta con conseguenti danni a carico degli opponenti” in quanto “il credito azionato è assolutamente ingiustificato per i lavori eseguiti, tenendo conto anche del fatto che l'acquisto delle tubazioni da posare era stato effettuato dalla comparente e che gli scavi dove alloggiare le tubazioni erano già presenti in cantiere” ed “i lavori cui si riferiscono le fatture azionate non sono stati nemmeno completati dalla parte opposta, la quale si è resa quindi inadem- piente ed ha causato un grave danno alla committenza in prossimità dell'apertura dell'albergo”.
2 ha ribadito che: Parte_3
a) non si trattava di cessione a favore della banca ma di operazione di an- ticipo all'esito della quale, stante il mancato pagamento, la banca aveva retroces- so il credito;
b) la fattura 177/2022 era stata corrisposta;
2 c) nessuna contestazione era stata sollevata sull'entità del corrispettivo ri- chiesto;
d) non corrispondeva al vero che rientrasse nelle opere commissionate an- che l'allaccio dei bagni avendo la società avuto l'incarico solo della posa delle sole tubature.
2.- A fronte di una comunicazione dell'avvenuta cessione da parte di Mon- te dei Paschi di Siena ex art. 1264 c.c. prodotta dall'opponente, la
contro
- produzione della rinuncia della banca consente di superare l'eccezione dell'opponente, mentre la – doverosa – ammissione del pagamento della fattura
177/2022 riduce il credito ad € 29.633,45.
Rispetto al credito azionato, un primo elemento è costituito dalla verifica del valore di quelle effettuati. Per fare questo, è stato affidato incarico alla geom.
che li ha quantificati in € 12.654,55. CP_3
Con riguardo poi ai lamentati vizi e difetti della lavorazioni, l'istruttoria orale ha consentito di appurare come non erano state posate tubature in alcune parti dell'immobile. ha dichiarato che “in data 25.08.2022 io in- Controparte_4 tervenni in cantiere per collegare la tubazione in rame per la raccolta delle acque piovane, nella zona bar, alla tubazione interrata, constatai che tale tubazione non era stata disposta in due punti e che pertanto non averi potuto procedere ad effet- tuare il collegamento tra le due tubazioni;
nel pozzetto non c'era il tubo che portava alla fossa biologica” e che “in data 16.09.2022 io, nel corso di un intervento di ma- nutenzione, constatai che una tubazione relativa a due dei dodici bagni presenti al piano primo non era stata collegata alla fognatura, nonostante che io l'avessi se- gnalata alla come tubazione da collegare;
infatti, tirai lo Controparte_1 sciacquone e veniva l'acqua di sotto”.
Per quanto attiene alla testimonianza di , deve ritenersi che la Tes_1 sua dichiarata partecipazione quale socio accomandante nella società opponente, non può essere motivo, per ciò stesso, di incapace a testimoniare in quanto non legale rappresentante della ditta ma più propriamente motivo per un più pene- trante sindacato di attendibilità. Un simile vaglio, una volta confrontate le sua dichiarazioni con quelle conformi del teste, conduce ad un giudizio di piena at- tendibilità: infatti, premesso che sui capitoli da 3 a 8 le sue risposte sono state conformi, deve essere attribuita piena attendibilità alle successive relative agli in-
3 terventi correttivi eseguiti dal rispetto alle due “sorprese” di can- Parte_4 tiere (l'assenza di tubazioni cui collegare quella in rame di raccolta delle acquee piovane, e quella di collegamento di due dei dodici bagni)
La quantificazione dei costi di ripristino, sulla base della fattura di
[...]
, è stata indicata dalla CTU in € 1.443,77 oltre iva, somma che legitti- Pt_4 mamente deve essere detratta dal compenso riconosciuto.
In conclusione, il credito vantato dall'opposta è pari a € 11.210,78 ma, considerate le spese di noleggio e trasporto nell'escavatore presso il cantiere per €
435,00 (doc.12), si riduce ad € 10.775,78. Tuttavia, in assenza di prova dell'avvenuto pagamento della somma maggiore di € 29.633,45 a seguito di con- cessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, deve comunque essere pronunciata condanna al pagamento, salvo successiva compensazione.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, esse devono essere integralmente compensate tra le parti alla luce della drastica riduzione del credito riconosciuto ed al probabile pagamento di somma maggiore.
Le spese di CTU devono far carico sulle parti ciascuna per la metà.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo 14 febbraio 2023 n. 250;
- condanna a corrispondere a 2 la Parte_2 Parte_3 somma di € 10.775,78;
- compensa integralmente le spese legali;
- pone a carico delle parti ciascuna per la metà le spese di CTU.
Pistoia, 11/06/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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