CASS
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 14536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14536 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RE AN n. a Lavello il 16/3/1967 avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 9/12/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14536 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto TO RE colpevole del delitto di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, condannandolo- ritenuta la fattispecie attenuata- alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Mariastella Taggi, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione in relazione alle citazioni virgolettate riportate in sentenza. Il difensore segnala che la Corte territoriale a pag. 3 ha riportato citazioni asseritamente riferite alla p.o. NA e al coimputato VA e lamenta che il VA in primo grado era irreperibile e non ha reso dichiarazioni per i fatti a giudizio mentre le espressioni attribuite alla p.o. non corrispondono al contenuto delle trascrizioni con conseguente integrazione del vizio denunziato, stante la mancanza e contraddittorietà della motivazione: 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al diniego della rinnovazione istruttoria. Il difensore assume che la sentenza impugnata ha negato la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la testimonianza resa dalla p.o. NA nell'ambito di altro procedimento, avente ad oggetto anche la ricettazione dell'assegno per cui si procede in questa sede, con motivazione erronea, senza tener conto che nel diverso processo definito in primo grado dal Tribunale di Pisa risultano contestati i delitti ex art. 640 e 648 cod.pen. nei confronti del ricorrente e del VA e il nuovo esame della p.o. risultava necessario per dimostrare la buona fede dell'imputato; 2.3 la violazione di legge in relazione al requisito del dolo specifico, avendo la Corte di merito desunto la consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa del titolo da mere presunzioni senza considerare la marginalità della posizione del ricorrente rispetto alla trattativa intercorsa tra il NA e il VA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è generico. La difesa deduce il travisamento della prova, avendo la sentenza d'appello riportato il contenuto dichiarativo di atti attribuiti alla p.o. NA e al coimputato VA IL, separatamente giudicato, che non stati posti dal primo giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità e non fanno parte del compendio processuale. Il ricorrente, tuttavia, omette sia di allegare quantomeno le dichiarazioni dibattimentali della p.o. offesa NA che di illustrare la decisività delle circostanze asseritamente travisate dai giudici territoriali. Infatti, deve rilevarsi con riferimento alla p.o. che le dichiarazioni virgolettate riportate alle pagg.
3-4 appaiono contenutisticamente sovrapponibili al riassunto della deposizione della p.o. effettuata dal primo giudice a pag. 2 laddove viene evidenziato che l'assegno in imputazione fu consegnato al NA, 2 (cgt_ unitamente ad altri due, in occasione di un incontro avvenuto in un bar di Ponsacco nel corso del quale il VA presentò il RE come colui che gli sarebbe subentrato nell'operazione di acquisto dei due autoveicoli aziendali, precisando che nella circostanza la p.o. restituì al VA gli assegni da costui in precedenza rilasciati e gli furono consegnati tre assegni personalmente compilati dal RE. E' bensì vero, inoltre, che i giudici d'appello a pag. 4 hanno testualmente riportato dichiarazioni del VA senza indicare l'atto di riferimento e che le stesse sono attendibilmente estranee al processo, atteso che la posizione di detto imputato risulta stralciata in primo grado e oggetto di separato giudizio, tuttavia la difesa anche in tal caso ha omesso di indicare le ragioni per cui la citazione censurata riveste carattere di decisività ai fini delle statuizioni conclusive, posto che le circostanze relative al subentro del RE nell'operazione commerciale intrapresa dal VA risultano oggetto anche delle dichiarazioni del NA sopra richiamate. 1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito, oltre a rimarcare l'incompletezza dei dati relativi al diverso processo definito dal Tribunale di Pisa, al quale la difesa aveva collegato la richiesta di nuovo esame della p.o., ha disatteso l'istanza di rinnovazione sull'assunto della completezza ed esaustività del compendio probatorio acquisito. La circostanza che la vicenda abbia originato un ulteriore processo a carico dell'imputato e del VA per l'ipotesi di truffa commessa mediante la spendita di più assegni di provenienza delittuosa, uno dei quali oggetto di contestazione nell'odierno procedimento, può fondare un'eccezione di parziale bis in idem da far valere in quella sede ma non costituisce evenienza che imponga la rinnovazione di una prova già assunta in contradditorio, in assenza di profili di novità sopravvenuti, che la difesa non ha in alcun modo rappresentato, limitandosi a segnalare il maggior dettaglio della testimonianza resa dalla p.o. nella diversa sede giudiziaria. 3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Invero, la valutazione in punto di dolo effettuata dalla Corte di merito a pag. 4, che poggia sull'assenza di qualsivoglia spiegazione diversa e alternativa circa il possesso del titolo in contestazione, è aderente alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428-01; n. 22120 del 07/02/2013, Rv. 255929-01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. 3 gQ,L
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14 marzo 2025
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14536 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto TO RE colpevole del delitto di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, condannandolo- ritenuta la fattispecie attenuata- alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Mariastella Taggi, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione in relazione alle citazioni virgolettate riportate in sentenza. Il difensore segnala che la Corte territoriale a pag. 3 ha riportato citazioni asseritamente riferite alla p.o. NA e al coimputato VA e lamenta che il VA in primo grado era irreperibile e non ha reso dichiarazioni per i fatti a giudizio mentre le espressioni attribuite alla p.o. non corrispondono al contenuto delle trascrizioni con conseguente integrazione del vizio denunziato, stante la mancanza e contraddittorietà della motivazione: 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al diniego della rinnovazione istruttoria. Il difensore assume che la sentenza impugnata ha negato la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la testimonianza resa dalla p.o. NA nell'ambito di altro procedimento, avente ad oggetto anche la ricettazione dell'assegno per cui si procede in questa sede, con motivazione erronea, senza tener conto che nel diverso processo definito in primo grado dal Tribunale di Pisa risultano contestati i delitti ex art. 640 e 648 cod.pen. nei confronti del ricorrente e del VA e il nuovo esame della p.o. risultava necessario per dimostrare la buona fede dell'imputato; 2.3 la violazione di legge in relazione al requisito del dolo specifico, avendo la Corte di merito desunto la consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa del titolo da mere presunzioni senza considerare la marginalità della posizione del ricorrente rispetto alla trattativa intercorsa tra il NA e il VA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è generico. La difesa deduce il travisamento della prova, avendo la sentenza d'appello riportato il contenuto dichiarativo di atti attribuiti alla p.o. NA e al coimputato VA IL, separatamente giudicato, che non stati posti dal primo giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità e non fanno parte del compendio processuale. Il ricorrente, tuttavia, omette sia di allegare quantomeno le dichiarazioni dibattimentali della p.o. offesa NA che di illustrare la decisività delle circostanze asseritamente travisate dai giudici territoriali. Infatti, deve rilevarsi con riferimento alla p.o. che le dichiarazioni virgolettate riportate alle pagg.
3-4 appaiono contenutisticamente sovrapponibili al riassunto della deposizione della p.o. effettuata dal primo giudice a pag. 2 laddove viene evidenziato che l'assegno in imputazione fu consegnato al NA, 2 (cgt_ unitamente ad altri due, in occasione di un incontro avvenuto in un bar di Ponsacco nel corso del quale il VA presentò il RE come colui che gli sarebbe subentrato nell'operazione di acquisto dei due autoveicoli aziendali, precisando che nella circostanza la p.o. restituì al VA gli assegni da costui in precedenza rilasciati e gli furono consegnati tre assegni personalmente compilati dal RE. E' bensì vero, inoltre, che i giudici d'appello a pag. 4 hanno testualmente riportato dichiarazioni del VA senza indicare l'atto di riferimento e che le stesse sono attendibilmente estranee al processo, atteso che la posizione di detto imputato risulta stralciata in primo grado e oggetto di separato giudizio, tuttavia la difesa anche in tal caso ha omesso di indicare le ragioni per cui la citazione censurata riveste carattere di decisività ai fini delle statuizioni conclusive, posto che le circostanze relative al subentro del RE nell'operazione commerciale intrapresa dal VA risultano oggetto anche delle dichiarazioni del NA sopra richiamate. 1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito, oltre a rimarcare l'incompletezza dei dati relativi al diverso processo definito dal Tribunale di Pisa, al quale la difesa aveva collegato la richiesta di nuovo esame della p.o., ha disatteso l'istanza di rinnovazione sull'assunto della completezza ed esaustività del compendio probatorio acquisito. La circostanza che la vicenda abbia originato un ulteriore processo a carico dell'imputato e del VA per l'ipotesi di truffa commessa mediante la spendita di più assegni di provenienza delittuosa, uno dei quali oggetto di contestazione nell'odierno procedimento, può fondare un'eccezione di parziale bis in idem da far valere in quella sede ma non costituisce evenienza che imponga la rinnovazione di una prova già assunta in contradditorio, in assenza di profili di novità sopravvenuti, che la difesa non ha in alcun modo rappresentato, limitandosi a segnalare il maggior dettaglio della testimonianza resa dalla p.o. nella diversa sede giudiziaria. 3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Invero, la valutazione in punto di dolo effettuata dalla Corte di merito a pag. 4, che poggia sull'assenza di qualsivoglia spiegazione diversa e alternativa circa il possesso del titolo in contestazione, è aderente alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428-01; n. 22120 del 07/02/2013, Rv. 255929-01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. 3 gQ,L
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14 marzo 2025