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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 1201/2021 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente a [...]in Parte_1 C.F._1
via Ravizza n. 60, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Acronzio del Foro di Teramo
opponente e
C.F. e P. IVA ), con sede in Roma in via Atripalda n. 19, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Alessandrini del Foro di Ascoli
Piceno
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca dell'ordinanza del 3.7.2024, chiede
ammettersi CTU diretta ad accertare, sulla scorta dei documenti contabili prodotti dalla ditta opponente, il danno patito
dalla stessa e rappresentato dai mancati incassi derivanti dagli affari non conclusi a causa della condotta inadempiente
dell'agente. NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento della presente opposizione, accertare che la società
non vanta alcun credito nei confronti della ditta individuale CP_1 Controparte_2
, per le ragioni illustrate ai punti 1 e 2 della parte motiva dell'atto di opposizione e, per l'effetto, revocare,
[...]
annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
condannare alla restituzione CP_1
delle somme corrisposte dalla ditta opponente in esecuzione del predetto decreto ingiuntivo;
- in ogni caso, revocare il
decreto ingiuntivo opposto per avere parte opponente pagato, successivamente alla notificazione del predetto decreto, la
somma di € 9.114,25; IN VIA RICONVENZIONALE: - dichiarare la risoluzione del contratto di agenzia dell'1.7.2018
o, subordinatamente, il recesso per giusta causa della preponente, per grave inadempimento di per le CP_1
ragioni illustrate al punto 3 della parte motiva e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in favore della
ditta individuale a titolo di risarcimento del danno, della somma di € Controparte_2
161.005,05 o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o che, in difetto, sarà determinata in via equitativa, eventualmente compensando parzialmente tale credito risarcitorio con il minore credito che dovesse
essere riconosciuto in favore di a titolo di provvigioni, FIRR e indennità suppletiva di clientela. Con CP_1
vittoria di spese e compensi di giudizio”
Conclusioni dell'opposta: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Chieti, contrariis reiectis, in
accoglimento di tutte le ragioni in fatto ed in diritto spiegate nella superiore premessa: NEL MERITO: - accertare e
dichiarare, il diritto della al compenso maturato (provvigioni, FIRR e indennità di clientela) per CP_1
l'attività svolta in favore della in forza di contratto di agente di commercio Controparte_2
sottoscritto in data 01/07/2018; - e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto ed in ogni sua
parte, della proposta opposizione e di ogni domanda riconvenzionale in essa spiegata, disponendone l'integrale rigetto;
-
e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 324/2021 del Tribunale Ordinario di
Chieti emesso il giorno 17.05.2021 nel Proc. Civ. iscritto al n. 873/2021 di R.G. e notificato il giorno 26.05.2021; - con
vittoria delle spese e degli onorari di lite, oltre interessi sino alla data del pagamento, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ove
e siano ravvisati i presupposti della relativa applicazione”
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 324 del 17.5.2021, provvisoriamente esecutivo, questo Tribunale ha ingiunto alla SI.ra
, quale titolare dell'impresa individuale denominata , il pagamento in Parte_1 CP_2 favore della della somma di € 13.407,69 oltre interessi e spese della procedura, quale saldo di Controparte_1
provvigioni dovute in ragione di un contratto di agenzia concluso il 1.7.2018, per le mensilità successive al terzo e quarto trimestre del 2018, quale Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto e quale indennità
suppletiva di clientela.
La SI.ra si è opposta al decreto, contestando la pretesa nel quantum poiché la Parte_1 CP_1
aveva calcolato le sue provvigioni sull'importo da ella fatturato, senza tenere conto di quello effettivamente incassato, ed eccependo l'insussistenza del diritto all'indennità suppletiva di clientela, in base a quanto stabilito dall'art. 12 dell'Accordo Economico Collettivo, e non ricorrendo i presupposti stabiliti dall'art. 1751
c.c., deducendo altresì di avere subito dal comportamento inadempiente della società agente, consistito nella violazione dell'obbligo di esclusiva e nello sviamento di clientela, danni patrimoniali ed all'immagine.
Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna della a restituirle le somme CP_1
versate in esecuzione del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di risoluzione del contratto di agenzia, o di recesso per giusta causa da parte sua, per grave inadempimento da parte della
[...]
e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali ed all'immagine, liquidati in CP_1
complessivi € 161.005,05. Si è costituita in giudizio la eccependo la contrarietà dell'art. 9 del contratto di agenzia Controparte_1
rispetto all'art. 1746 comma 3 c.c., sostenendo che il suo credito fosse provato dalle fatture emesse della SI.ra che l'indennità suppletiva di clientela le fosse dovuta in considerazione del fatto che la Parte_1
risoluzione del rapporto non le era imputabile, ed evidenziando l'infondatezza della domanda risarcitoria.
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo.
Sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto con ordinanza del 18.1.2022, la causa è stata istruita mediante la prova testimoniale (anche delegata ex art. 203 c.p.c. ai Tribunali di Milano, Velletri,
Roma, Tivoli e Civitavecchia), e mediante ordine di esibizione documentale, quindi le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 20.11.2024, all'esito della quale sono stati concessi loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Deve essere in primo luogo evidenziata l'irrilevanza ai fini della decisione dei rapporti tra l'opponente e la Gag s.n.c., scaturenti dal contratto concluso il 14.4.2010, essendo oggetto del presente giudizio il rapporto tra la SI.ra e la società così come disciplinato dal Parte_1 Controparte_1
contratto concluso il 1.7.2018.
2. Tanto premesso, la SI.ra ha contestato il diritto della alle provvigioni, Parte_1 Controparte_1 poiché a suo avviso le fatture di vendita che ella stessa ha emesso (quale titolare dell'impresa CP_2
non proverebbero né che i clienti destinatari dei prodotti fatturati siano stati procacciati
[...]
dalla né che i medesimi clienti le abbiano effettivamente pagato i corrispettivi delle CP_1
vendite, evidenziando come l'art. 9 del contratto di agenzia subordinava il diritto alla provvigione da parte della società agente all'avvenuto pagamento da parte dei clienti.
Osserva il Tribunale che (Cass. Sez. L., ordinanza n. 23345 del 29.8.2024) “La proposizione della domanda
di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo
è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato),
ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, eSIe che siano indicati, con
elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente.”
Nella vicenda in esame la ha quantificato l'importo richiesto a titolo di provvigioni Controparte_1
sulla base delle fatture emesse dalla SI.ra ai clienti che le sono stati procacciati dalla Parte_1
medesima fatture che, provenendo dalla stessa opponente, costituiscono evidente prova CP_1
dell'avvenuta conclusione dei contratti con i clienti, prova peraltro fornita anche dai numerosi testimoni escussi durante l'istruttoria, che hanno confermato gli ordini di prodotti vinicoli della SI.ra documentati in atti. Parte_1
2.1 Con l'art. 9 del contratto, poi, le parti -esercitando una facoltà in parte consentita loro dall'art. 1748 comma 4 c.c.- hanno subordinato il diritto alle provvigioni della non alla sola conclusione CP_1
del contratto tra la SI.ra ed i clienti, ma anche al buon esito dell'affare, ossia Parte_1
all'accettazione ed all'esecuzione da parte della preponente SI.ra ed all'avvenuto Parte_1
pagamento da parte dei clienti delle somme dovute quale corrispettivo.
Va aggiunto in proposito che l'autonomia negoziale nella determinazione del momento dell'insorgenza del diritto dell'agente alle provvigioni, di cui le parti, come detto, hanno fatto uso,
può esplicarsi nei limiti consentiti dall'art. 1748 comma 4 c.c.: in mancanza di diversa pattuizione, il diritto alle provvigioni sorge nel momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione concordata con il terzo, ma le parti possono posticipare detto momento (come si evince dalla frase “salvo che sia diversamente pattuito”), senza comunque andare oltre (come si evince dalla frase “La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente…”) il momento in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione dovuta qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Nella vicenda in esame, come si è detto, la pretesa azionata in sede monitoria è stata quantificata sulla base delle fatture emesse dalla , che dimostrano in maniera inequivocabile la CP_2
conclusione dei contratti con i terzi, i quali, escussi durante la lunga istruttoria, hanno confermato di avere concluso i contratti di compravendita con la SI.ra per effetto dell'opera compiuta Parte_1
dalla contratti documentati dalle fatture, di avere ricevuto la consegna delle merci CP_1 ordinate, e di averne effettuato il pagamento.
Pertanto, essendo abbondantemente scaduti (alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo) i termini per i pagamenti del corrispettivo delle merci, il diritto della al CP_1
pagamento delle provvigioni deve essere riconosciuto anche con riguardo agli acquisti effettuati da quei pochi testimoni che non sono stati in grado di ricordare l'avvenuto pagamento alla SI.ra dei corrispettivi dovutile. Parte_1
2.2 Essendo la conclusione dei contratti ed il pagamento stati provati, comunque, anche dalla prova testimoniale, e non potendo la mancata fatturazione dell'ordine essere ostativa alla maturazione del diritto alla provvigione da parte della visti i limiti entro cui l'art. 1748 comma 4 c.c. CP_1
riconosce rilevanza all'autonomia negoziale, va evidenziata l'irrilevanza ai fini della decisione delle doglianze dell'opponente relative al fatto che la pretesa azionata in via monitoria sia stata quantificata sulla base anche dell'imponibile di ordini non fatturati.
2.3 La SI.ra ha poi sostenuto che la non abbia diritto all'indennità suppletiva di Parte_1 CP_1
clientela, essendosi il rapporto di agenzia risolto per grave inadempimento della medesima società
opposta, e non ricorrendo quindi le condizioni previste dall'art. 12 dell'Accordo Economico
Collettivo del Settore Commercio, né quelle di cui all'art. 1751 c.c., non avendo beneficiato di un sensibile aumento del fatturato nel periodo di esecuzione del contratto, e non avendo continuato a percepire benefici dai contratti procurati dalla anche dopo la cessazione del rapporto. CP_1
Tuttavia il fatto che parte opposta non abbia dato prova dei requisiti stabiliti dall'art. 1751 c.c. non rileva ai fini della decisione, avendo la chiesto il pagamento di una indennità prevista CP_1
dall'Accordo Economico Collettivo. Quest'ultimo, all'art. 12, prevede che l'indennità predetta viene erogata a prescindere dalla ricorrenza del presupposto stabilito dall'art. 1751 comma 1 c.c., quando il rapporto di agenzia si scioglie ad iniziativa della parte preponente, per un fatto non imputabile all'agente, come è avvenuto nella vicenda in esame, per le ragioni meglio spiegate al punto 3 che segue.
2.4 Dunque, in considerazione dei pagamenti effettuati dalla SI.ra successivamente Parte_1
all'emissione del provvedimento monitorio, dichiarati dalla stessa il suo residuo credito CP_1
ammonta ad € 1.751,11 (al lordo degli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo, spese e compensi del procedimento monitorio), importo che la SI.ra deve essere condannata a pagare alla Parte_1 [...]
quale residuo dovuto, oltre agli interessi già stabiliti con il decreto ingiuntivo a decorrere dal CP_1
14.1.2022, giorno in cui parte opposta ha depositato una nota con quantificazione del suo credito residuo.
L'avvenuto pagamento di parte della somma ingiunta impone inoltre la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente, va poi detto che il dedotto “improvviso ed
inspiegabile calo delle vendite” riscontrato dalla SI.ra tra la fine del 2018 e i primi giorni del Parte_1
2019, ed i dedotti sviamenti di clientela e violazioni dell'obbligo di esclusiva che sarebbero stati compiuti dalla la quale, nei rapporti commerciali con i clienti della medesima Controparte_1 opponente, avrebbe falsamente riferito loro che quest'ultima aveva problemi economici, ed avrebbe proposto loro l'acquisto di vini della , piuttosto che di quelli della , è CP_3 CP_2
rimasto sfornito di qualsiasi supporto probatorio.
La testimonianza resa in proposito dalla SI.ra impiegata alle dipendenze Testimone_1
dell'opponente, che ha riferito di avere ricevuto una telefonata da un cliente romano della CP_1
che le ha domandato se la SI.ra fosse stata dichiarata fallita, nessuna prova fornisce
[...] Parte_1
del fatto che all'autore (non meglio identificato) di tale telefonata le notizie circa una possibile dichiarazione di fallimento della SI.ra siano state fornite dalla Parte_1 Controparte_1
La medesima teste ha anche dichiarato che nel mese di gennaio e febbraio 2019 dei clienti hanno ordinato vini direttamente alla , poiché sapevano che la non ne era più CP_2 CP_1
agente. Tale dichiarazione, peraltro assai generica (gli interlocutori della SI.ra non meglio Tes_1
identificati, le avrebbero “lasciato intendere” di ritenere che il rapporto di agenzia si fosse interrotto,
ma non le hanno riferito di avere appreso di tale interruzione dalla , è stata anche CP_1 contraddetta dal teste SI. . Testimone_2
Va poi sottolineato che il teste SI. , della stessa parte opponente, escusso all'udienza Testimone_3
del 1.6.2022, ha dichiarato che le difficoltà economiche in cui versava la erano note in CP_2
quanto oggetto di notizie di stampa.
Nessuna rilevanza hanno poi le dichiarazioni rese dal teste SI. , che si è limitato ad Tes_4
affermare di sapere che tra la e la è stato concluso un contratto di agenzia, CP_1 CP_3
contratto che è documentato essere stato stipulato in data successiva alla interruzione del rapporto di agenzia tra la e la SI.ra CP_1 Parte_2
Non essendo stata fornita alcuna prova dei fatti che la SI.ra ha posto a fondamento della Parte_1
sua pretesa risarcitoria, è stata respinta durante l'istruttoria la richiesta che ella ha formulato,
reiterandola con la precisazione delle conclusioni, di nomina di un c.t.u., affinché venisse quantificato il danno patrimoniale da ella lamentato, e la sua domanda risarcitoria, formulata in via riconvenzionale, deve quindi essere respinta per infondatezza.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di riferimento stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00, fase decisionale € 4.253,00), oltre ai compensi dovuti per i procuratori domiciliatari che hanno assistito la società opposta durante l'assunzione delle prove delegate ex art. 203 c.p.c., come da note depositate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SI.ra Parte_1
quale titolare della , nei confronti della così decide:
[...] CP_2 Controparte_1
• respinge l'opposizione;
• revoca il decreto ingiuntivo opposto, in ragione dei pagamenti effettuati dalla opponente durante il giudizio;
• condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della residua somma dovuta pari ad €
1.751,11, oltre agli interessi già stabiliti con il decreto ingiuntivo a decorrere dal 14.1.2022;
• respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, formulata da parte opponente;
• condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 1.438,46 oltre accessori, per compensi dei procuratori domiciliatari dell'opposta, ed
€ 6,00 per esborsi dagli stessi effettuati.
Chieti, 15.3.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino