Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio illegittimamente serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata dal ricorrente ed avente ad oggetto la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 25 del 2008 (riconosciuta dal Tribunale di Salerno), nonché dell’obbligo di provvedere in relazione a tale istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Interno e la Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. MA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il ricorrente, premesso di aver ottenuto in data 2.6.2024 il riconoscimento della protezione internazionale dal Tribunale di Salerno, di aver richiesto nel febbraio 2024 un appuntamento alla Questura di Salerno per presentare domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale e di essere stato sottoposto alla procedura di fotosegnalamento in data 24.9.2024, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla Questura di Salerno, non avendo la stessa provveduto alla consegna del permesso di soggiorno.
Ha quindi chiesto la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con assegnazione all’amministrazione di termine per provvedere e l’eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo di diritto concernente la violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 della L. 241/1990.
2. Si è costituita l’amministrazione, la quale ha dedotto che il permesso di soggiorno richiesto è stato validato in data 11.3.2025, come da nota della Questura di Salerno depositata.
Per l’effetto, l’amministrazione ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. All’udienza camerale del 9.12.2025 il difensore del ricorrente ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio deve pronunciare l’avvenuta cessazione della materia del contendere, tenuto conto dell’esito del procedimento e della concorde richiesta formulata dalle parti
5. Le spese possono essere compensate in ragione delle limitate difese spiegate e delle problematiche legate all’elevato numero di istanze trattato dall’amministrazione in tale materia, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Pone il contributo unificato a carico del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
MA EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA EN | PI SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.