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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio r
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 460/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Presidente Parte_1
p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi con la quale elett.te domicilia in
Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 55, presso Ufficio Legale CP_1
PEC t Email_1
appellante
E
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, in qualità di eredi di , nato il CP_5 Controparte_6 Persona_1
15.10.1944 e deceduto in Napoli il 08.01.2021 rappresenti e difesi dall'Avv. Gianluigi De
Rosa presso il cui studio in Napoli, alla via Foria, 42 hanno eletto domicilio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 16.1.2024 l' ha proposto appello CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro – n. 4899/2023, pubblicata il 17.7.2023, non notificata che lo condannava al pagamento, in favore degli eredi di
[...]
, dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento spettante al de cuius dal Persona_1
01.10.2020 all'8.1.2021, oltre accessori come per legge (decurtando le somme eventualmente corrisposte per lo stesso titolo) e alle spese del grado.
L' si doleva della decisione osservando di avere corrisposto i ratei dovuti agli eredi Pt_1
nel termine di 120 gg dalla presentazione della documentazione necessaria al pagamento ed insisteva affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Con comparsa del 23.4.2025 si costituivano gli eredi che resistevano all'impugnazione, eccepivano preliminarmente la nullità, inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per la sua genericità e nel merito ne chiedevano il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità, nullità, improponibilità del gravame, ex art. 342 cpc, formulata dalla parte appellata.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, nonché le ragioni di diritto e di fatto da cui deriverebbe la riforma della sentenza del Tribunale.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Gli odierni appellati, con ricorso depositato in data 8.9.2022, dedotto di avere inutilmente notificato all' l'esito dell'ATP che accertava il requisito sanitario di CP_1 Persona_1
, loro dante causa, di avere inviato in data 3.3.2022 il modello AP 70 ed in data
[...]
11.7.2022 il modello AP 23, chiedevano il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento spettanti al loro dante causa.
Dalla documentazione emerge che l' , ricevuto il modello AP 70 attestante i requisiti CP_1
socio-economici del beneficiario – deceduto nelle more - in data 7.7.2022, rappresentava agli eredi che, a seguito del decesso della , il pagamento del dovuto Persona_1
sarebbe stato effettuato agli eredi,; che, questi ultimi, in data 11.7.2022 inviavano il modello AP 23 e che in data 22.9.2022 le somme nette, spettanti al de cuius, pari €
3.605,24, venivano accreditate alla sig.ra , delegata a riscuoterle, nell'interesse di CP_2
tutti gli altri eredi.
Agli atti risulta tempestivamente depositato dall' il cedolino di pagamento della CP_1
prestazione richiesta datata 20.9.2022.
Diversamente da quanto sostenuto del Tribunale, l' , dopo il deposito del ricorso di CP_1
primo grado, ma ben prima della fissazione dell'udienza e della notifica del ricorso, ha provveduto al pagamento della prestazione agli eredi - aventi diritto.
L'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. prevede espressamente che il decreto di omologa, che accerta il requisito sanitario “è notificato agli enti competenti che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
La Suprema Corte, nella recente sentenza n. 2021/22089, ha affermato che “in sede di ac- certamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione”. CP_1
In definitiva l'appello è fondato, l' ha dimostrato di avere pagato la prestazione entro il CP_1
termine di 120 gg da quando ha avuto contezza degli aventi diritto e ben prima della notifica del ricorso di primo grado, operando sulla somma lorda le trattenute di legge.
La decisione impugnata va, quindi, riformata essendo cessata la materia del contendere.
Le spese del doppio grado tenuto conto delle ragioni della decisione e della particolarità della questione possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente