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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13307 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Matarese, domiciliataria in Casamicciola Terme, alla via Mortito 23;
-Attrice-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Montanini, Controparte_1 domiciliatario in Napoli, alla piazza dell'Immacolata 10;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attrice: “a) in via principale … rimettere la causa sul ruolo provvedendo al rinnovo della CTU anche con la sostituzione dell'Ausiliare il quale, pur in presenza di copiosa documentazione prodotta ed attestante il rapporto professionale intercorso tra la convenuta e la società attrice non ne ha tenuto conto”; “b) in via principale si chiede altresì … ammettere le prove articolate da questa difesa nella memoria 183 c.p.c. II termine, depositata il
31/03/2023 … al fine di provare: l'incarico professionale conferito alla convenuta dott.ssa
; l'attività dalla medesima svolta e le conseguenti omissioni con tutti i fatti e le CP_1 circostanze dedotti nei capi di prova articolati nella predetta memoria;
c) in via gradata … accogliersi la domanda e per l'effetto 1. dichiarare la sussistenza del contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. e ss., tra … , Controparte_1
commercialista e la , con decorrenza Ottobre 2016 e fino al Parte_1
Novembre 2021; 2. dichiarare la responsabilità professionale della … per non avere CP_1 eseguito con diligenza professionale e perizia l'incarico conferitole con conseguente 2
condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni cagionati e cagionandi alla società attrice;
3. condannare … al risarcimento dei danni a causa gli Controparte_1
innumerevoli errori ed omissioni commesse oltre agli ulteriori danni anche per la compromissione dell'immagine della Società Cooperativa e quelli per il mancato conseguimento dei contributi a fondo perduto che si quantificano nella somma complessiva di
€ 52.000,00 comprensiva di € 47.326,00 per mancato conseguimento del contributo a fondo perduto, o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà liquidare, oltre interessi come disposto dal novellato art. 1284 c.c. dall'introduzione del giudizio e sino all'effettivo soddisfo oltre interessi legali maturati fino al giudizio;
4. in ogni caso condannarsi … al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, Controparte_1
rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al … procuratore antistatario per anticipo fattone”; per la convenuta: “nel riportarsi a tutte le deduzioni e difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta, nonché alle note 183 VI comma, conclude per il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto anche alla luce della CTU espletata in corso di causa, con vittoria di spese diritti ed onorario di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 inadempienze gravi nell'esercizio del mandato professionale conferitole quale commercialista e relativo alla gestione contabile e fiscale dal 2016 al 2021, chiedendo il risarcimento dei danni.
Ha dedotto, in particolare, che la “è incorsa in responsabilità professionale per aver CP_1
omesso e/o ritardato innumerevoli adempimenti e per la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili” e “per il mancato conseguimento dei contributi a fondo perduto di cui avrebbe dovuto beneficiare la ”, contestando alla convenuta, Parte_1
in particolare:
-. Ritardi nella presentazione di dichiarazioni fiscali (IVA, redditi, IRAP) con sanzioni annesse;
-. Errori gravi nelle dichiarazioni, come dati errati o ricavi non corrispondenti alla realtà;
-. Omissione delle liquidazioni IVA trimestrali per tre anni consecutivi.
-. Mancata tenuta di scritture contabili obbligatorie: libro giornale, inventari, registri IVA e libri sociali. 3
-. Assenza di fatture tra la Cooperativa e il , rendendo le dichiarazioni Controparte_2
fiscali inattendibili.
-. Mancata comunicazione di debiti tributari, con rischio di future sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
-. Perdita di contributi a fondo perduto previsti dai Decreti “Sostegni” e “Sostegni bis” per errori nelle dichiarazioni.
-. Avvio del procedimento di gestione commissariale da parte del MISE per irregolarità gravi nella gestione contabile.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le distraende spese di lite, di:
-. “accertare la sussistenza del contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi dell'art.
2230 c.c. e ss,” intercorrente con la , commercialista, da ottobre 2016 a novembre 2021; CP_1
-. “dichiarare la responsabilità professionale della … per non avere eseguito con CP_1 diligenza professionale e perizia l'incarico affidatole con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni cagionati e cagionandi … e per effetto degli innumerevoli errori ed omissioni commesse dalla … oltre agli ulteriori danni anche per la CP_1 compromissione dell'immagine della … istante e quelli per il mancato conseguimento dei contributi a fondo perduto”;
-. “in ogni caso condannare la … al risarcimento per tutti i danni conseguenti la sua CP_1 condotta negligente e inadempiente così come previsto dalle norme contrattuali e legislative”.
, costituitasi, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_1
Compagnia assicurativa HECA S.R.L. a scopo di garanzia. Ha eccepito, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, non essendovi prova del conferimento a lei dell'incarico professionale dedotto dall'attrice. mancando una chiara esposizione dei fatti e delle motivazioni giuridiche ed essendo la domanda attorea incompleta e generica, “in violazione di quanto disposto dagli artt. 318 e 163 c.p.c.”, nonché “ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in quanto nella quantificazione dei presunti danni subita dalla parte attrice, non viene specificato se la sanzione, presumibilmente patita da quest'ultima, sia stata effettivamente irrogata o meno”. Ha chiesto, infine, vinte le distraende spese di lite, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, negando l'esistenza di un rapporto professionale stabile, non avendo mai avuto un mandato continuativo, ma solo incarichi salutari e specifici di consulenza burocratico- amministrativa, e di non possedere abilitazione da commercialista, quindi non poteva svolgere le funzioni attribuitele dall'attrice, aggiungendo che la documentazione necessaria per le dichiarazioni fiscali doveva essere fornita dalla che eventuali ritardi negli invii Parte_1 4
erano dovuti alla cooperativa stessa, e non ad essa convenuta, che la tenuta del libro dei soci e la domanda per il contributo a fondo perduto erano responsabilità diretta della cooperativa.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, stante la tardiva costituzione in giudizio della convenuta, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 e prodotta documentazione, espletata una CTU e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2-. Quanto all'invocata responsabilità contrattuale di , giova ricordare Controparte_1
che nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass., sez.
III, n. 9917/2010 in base alla quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente).
È a carico di chi agisce, pertanto, provare l'esistenza di un nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno subito, nonché l'esistenza del danno stesso, derivante dal negligente svolgimento della prestazione da parte del professionista.
Ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale, infatti, non basta individuare un errore nella prestazione del professionista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione risarcitoria: occorre, altresì, allegare e dimostrare, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità, e dall'altro, nella concreta misura di tale perdita. Occorre, infine, che tale danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
Tanto premesso, l'attrice non ha provato, come era suo onere, l'efficienza causale di eventuali profili di inesatto adempimento della , costituito dagli errori e dalle omissioni sopra CP_1
descritti, rispetto alle poste di danno individuate e correlate essenzialmente alla maturazione di interessi, sanzioni e nel mancato ottenimento di agevolazioni. L'attrice, peraltro, non ha dato prova neppure dell'esistenza dei pregiudizi lamentati. 5
Nella relazione del CTU dott. depositata il 13.12.2023 ai cui condivisibili rilievi Per_1
questo giudice integralmente si riporta (inclusi quelli formulati, nelle pagg. 13 e ss., con riguardo alle osservazioni di parte attrice, cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio
2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”), testualmente si legge, alla luce della documentazione contabile offerta dall'attrice e in relazione al quesito affidatogli di “Accert[are] … i danni subiti dall'attrice in termini di sanzioni ed interessi per effetto della negligente tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali e tributari”, che vi è “un'oggettiva carenza documentale a sostegno di quanto viene” lamentato dall'attrice “e conseguentemente alcuna prova risulta fornita circa le eventuali sanzioni irrogate da parte dell'Agenzia delle Entrate nelle diverse fattispecie oggetto di analisi, comminate in relazione ai ritardi negli invii delle dichiarazioni e/o per omissioni ed errori delle dichiarazioni presentate dalla … , in quanto non risultano, dai documenti CP_1 depositati agli atti, sanzioni effettivamente comminate dall'ente preposto e/o atti di Cont accertamento inviati dall' alla Cooperativa e quindi, in concreto, non permettono di rappresentare ad oggi un danno subito dall'attore”.
L'attrice, pertanto, non ha dimostrato l'esistenza di un danno subito in relazione agli allegati inadempimenti fiscali e tributari della convenuta, avendo omesso di fornire evidenze concrete che dimostrassero l'effettiva irrogazione di sanzioni o l'emissione di atti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate o il mancato ottenimento di premi.
I danni, peraltro, andavano provati in maniera diretta e tangibile, non potendosi affermare l'esistenza di un danno solo su presunzioni o ipotesi, soprattutto quando si tratta di sanzioni fiscali, che sono legate a specifiche contestazioni che devono essere formalizzate dall'Agenzia delle Entrate mediante notifica ufficiale dei provvedimenti al contribuente. Non risultando atti di accertamento o sanzioni, non può parlarsi di danni economici concretamente subiti dall'attrice e di danni concretamente esistenti.
A fronte dell'assenza di prova dei danni subiti, del tutto irrilevante è l'indagine in ordine alla sussistenza del mandato professionale affidato alla e alla verifica degli inadempimenti a CP_1 quest'ultima addebitati, non essendo possibile considerare un danno concretamente subito dall'attrice, né procedere a una valutazione del risarcimento.
In conclusione, per le esposte ragioni e in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” [atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda 6
può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di
S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709;
Corte d'Appello di Firenze, 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001)], le domande giudiziali proposte dall'attrice vanno rigettate, con conseguente declaratoria di assorbimento delle altre eccezioni sollevate dalla . CP_1
3.- Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, e le spese di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte dall'attrice , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t.;
-. Condanna la al pagamento in favore della convenuta Parte_1
delle spese processuali, liquidate in euro 7.616,00 per competenze, oltre Controparte_1
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore degli avv. Pasquale
Montanini, anticipatario.
-. Pone definitivamente a carico della , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio.
Napoli, 24/04/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13307 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Matarese, domiciliataria in Casamicciola Terme, alla via Mortito 23;
-Attrice-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Montanini, Controparte_1 domiciliatario in Napoli, alla piazza dell'Immacolata 10;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attrice: “a) in via principale … rimettere la causa sul ruolo provvedendo al rinnovo della CTU anche con la sostituzione dell'Ausiliare il quale, pur in presenza di copiosa documentazione prodotta ed attestante il rapporto professionale intercorso tra la convenuta e la società attrice non ne ha tenuto conto”; “b) in via principale si chiede altresì … ammettere le prove articolate da questa difesa nella memoria 183 c.p.c. II termine, depositata il
31/03/2023 … al fine di provare: l'incarico professionale conferito alla convenuta dott.ssa
; l'attività dalla medesima svolta e le conseguenti omissioni con tutti i fatti e le CP_1 circostanze dedotti nei capi di prova articolati nella predetta memoria;
c) in via gradata … accogliersi la domanda e per l'effetto 1. dichiarare la sussistenza del contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. e ss., tra … , Controparte_1
commercialista e la , con decorrenza Ottobre 2016 e fino al Parte_1
Novembre 2021; 2. dichiarare la responsabilità professionale della … per non avere CP_1 eseguito con diligenza professionale e perizia l'incarico conferitole con conseguente 2
condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni cagionati e cagionandi alla società attrice;
3. condannare … al risarcimento dei danni a causa gli Controparte_1
innumerevoli errori ed omissioni commesse oltre agli ulteriori danni anche per la compromissione dell'immagine della Società Cooperativa e quelli per il mancato conseguimento dei contributi a fondo perduto che si quantificano nella somma complessiva di
€ 52.000,00 comprensiva di € 47.326,00 per mancato conseguimento del contributo a fondo perduto, o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà liquidare, oltre interessi come disposto dal novellato art. 1284 c.c. dall'introduzione del giudizio e sino all'effettivo soddisfo oltre interessi legali maturati fino al giudizio;
4. in ogni caso condannarsi … al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, Controparte_1
rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al … procuratore antistatario per anticipo fattone”; per la convenuta: “nel riportarsi a tutte le deduzioni e difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta, nonché alle note 183 VI comma, conclude per il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto anche alla luce della CTU espletata in corso di causa, con vittoria di spese diritti ed onorario di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 inadempienze gravi nell'esercizio del mandato professionale conferitole quale commercialista e relativo alla gestione contabile e fiscale dal 2016 al 2021, chiedendo il risarcimento dei danni.
Ha dedotto, in particolare, che la “è incorsa in responsabilità professionale per aver CP_1
omesso e/o ritardato innumerevoli adempimenti e per la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili” e “per il mancato conseguimento dei contributi a fondo perduto di cui avrebbe dovuto beneficiare la ”, contestando alla convenuta, Parte_1
in particolare:
-. Ritardi nella presentazione di dichiarazioni fiscali (IVA, redditi, IRAP) con sanzioni annesse;
-. Errori gravi nelle dichiarazioni, come dati errati o ricavi non corrispondenti alla realtà;
-. Omissione delle liquidazioni IVA trimestrali per tre anni consecutivi.
-. Mancata tenuta di scritture contabili obbligatorie: libro giornale, inventari, registri IVA e libri sociali. 3
-. Assenza di fatture tra la Cooperativa e il , rendendo le dichiarazioni Controparte_2
fiscali inattendibili.
-. Mancata comunicazione di debiti tributari, con rischio di future sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
-. Perdita di contributi a fondo perduto previsti dai Decreti “Sostegni” e “Sostegni bis” per errori nelle dichiarazioni.
-. Avvio del procedimento di gestione commissariale da parte del MISE per irregolarità gravi nella gestione contabile.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le distraende spese di lite, di:
-. “accertare la sussistenza del contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi dell'art.
2230 c.c. e ss,” intercorrente con la , commercialista, da ottobre 2016 a novembre 2021; CP_1
-. “dichiarare la responsabilità professionale della … per non avere eseguito con CP_1 diligenza professionale e perizia l'incarico affidatole con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni cagionati e cagionandi … e per effetto degli innumerevoli errori ed omissioni commesse dalla … oltre agli ulteriori danni anche per la CP_1 compromissione dell'immagine della … istante e quelli per il mancato conseguimento dei contributi a fondo perduto”;
-. “in ogni caso condannare la … al risarcimento per tutti i danni conseguenti la sua CP_1 condotta negligente e inadempiente così come previsto dalle norme contrattuali e legislative”.
, costituitasi, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_1
Compagnia assicurativa HECA S.R.L. a scopo di garanzia. Ha eccepito, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, non essendovi prova del conferimento a lei dell'incarico professionale dedotto dall'attrice. mancando una chiara esposizione dei fatti e delle motivazioni giuridiche ed essendo la domanda attorea incompleta e generica, “in violazione di quanto disposto dagli artt. 318 e 163 c.p.c.”, nonché “ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in quanto nella quantificazione dei presunti danni subita dalla parte attrice, non viene specificato se la sanzione, presumibilmente patita da quest'ultima, sia stata effettivamente irrogata o meno”. Ha chiesto, infine, vinte le distraende spese di lite, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, negando l'esistenza di un rapporto professionale stabile, non avendo mai avuto un mandato continuativo, ma solo incarichi salutari e specifici di consulenza burocratico- amministrativa, e di non possedere abilitazione da commercialista, quindi non poteva svolgere le funzioni attribuitele dall'attrice, aggiungendo che la documentazione necessaria per le dichiarazioni fiscali doveva essere fornita dalla che eventuali ritardi negli invii Parte_1 4
erano dovuti alla cooperativa stessa, e non ad essa convenuta, che la tenuta del libro dei soci e la domanda per il contributo a fondo perduto erano responsabilità diretta della cooperativa.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, stante la tardiva costituzione in giudizio della convenuta, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 e prodotta documentazione, espletata una CTU e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2-. Quanto all'invocata responsabilità contrattuale di , giova ricordare Controparte_1
che nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass., sez.
III, n. 9917/2010 in base alla quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente).
È a carico di chi agisce, pertanto, provare l'esistenza di un nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno subito, nonché l'esistenza del danno stesso, derivante dal negligente svolgimento della prestazione da parte del professionista.
Ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale, infatti, non basta individuare un errore nella prestazione del professionista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione risarcitoria: occorre, altresì, allegare e dimostrare, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità, e dall'altro, nella concreta misura di tale perdita. Occorre, infine, che tale danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
Tanto premesso, l'attrice non ha provato, come era suo onere, l'efficienza causale di eventuali profili di inesatto adempimento della , costituito dagli errori e dalle omissioni sopra CP_1
descritti, rispetto alle poste di danno individuate e correlate essenzialmente alla maturazione di interessi, sanzioni e nel mancato ottenimento di agevolazioni. L'attrice, peraltro, non ha dato prova neppure dell'esistenza dei pregiudizi lamentati. 5
Nella relazione del CTU dott. depositata il 13.12.2023 ai cui condivisibili rilievi Per_1
questo giudice integralmente si riporta (inclusi quelli formulati, nelle pagg. 13 e ss., con riguardo alle osservazioni di parte attrice, cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio
2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”), testualmente si legge, alla luce della documentazione contabile offerta dall'attrice e in relazione al quesito affidatogli di “Accert[are] … i danni subiti dall'attrice in termini di sanzioni ed interessi per effetto della negligente tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali e tributari”, che vi è “un'oggettiva carenza documentale a sostegno di quanto viene” lamentato dall'attrice “e conseguentemente alcuna prova risulta fornita circa le eventuali sanzioni irrogate da parte dell'Agenzia delle Entrate nelle diverse fattispecie oggetto di analisi, comminate in relazione ai ritardi negli invii delle dichiarazioni e/o per omissioni ed errori delle dichiarazioni presentate dalla … , in quanto non risultano, dai documenti CP_1 depositati agli atti, sanzioni effettivamente comminate dall'ente preposto e/o atti di Cont accertamento inviati dall' alla Cooperativa e quindi, in concreto, non permettono di rappresentare ad oggi un danno subito dall'attore”.
L'attrice, pertanto, non ha dimostrato l'esistenza di un danno subito in relazione agli allegati inadempimenti fiscali e tributari della convenuta, avendo omesso di fornire evidenze concrete che dimostrassero l'effettiva irrogazione di sanzioni o l'emissione di atti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate o il mancato ottenimento di premi.
I danni, peraltro, andavano provati in maniera diretta e tangibile, non potendosi affermare l'esistenza di un danno solo su presunzioni o ipotesi, soprattutto quando si tratta di sanzioni fiscali, che sono legate a specifiche contestazioni che devono essere formalizzate dall'Agenzia delle Entrate mediante notifica ufficiale dei provvedimenti al contribuente. Non risultando atti di accertamento o sanzioni, non può parlarsi di danni economici concretamente subiti dall'attrice e di danni concretamente esistenti.
A fronte dell'assenza di prova dei danni subiti, del tutto irrilevante è l'indagine in ordine alla sussistenza del mandato professionale affidato alla e alla verifica degli inadempimenti a CP_1 quest'ultima addebitati, non essendo possibile considerare un danno concretamente subito dall'attrice, né procedere a una valutazione del risarcimento.
In conclusione, per le esposte ragioni e in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” [atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda 6
può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di
S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709;
Corte d'Appello di Firenze, 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001)], le domande giudiziali proposte dall'attrice vanno rigettate, con conseguente declaratoria di assorbimento delle altre eccezioni sollevate dalla . CP_1
3.- Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, e le spese di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte dall'attrice , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t.;
-. Condanna la al pagamento in favore della convenuta Parte_1
delle spese processuali, liquidate in euro 7.616,00 per competenze, oltre Controparte_1
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore degli avv. Pasquale
Montanini, anticipatario.
-. Pone definitivamente a carico della , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio.
Napoli, 24/04/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE