Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6190
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Accolto
    Scioglimento della comunione ereditaria

    La domanda di divisione è fondata e accolta. Gli immobili non sono comodamente divisibili in natura e le attrici hanno la quota maggioritaria. I convenuti hanno aderito alla richiesta di attribuzione.

  • Accolto
    Attribuzione degli immobili non comodamente divisibili

    Gli immobili non sono comodamente divisibili in natura. Le attrici, titolari della quota maggioritaria, hanno richiesto l'attribuzione dell'intero asse ereditario, impedendo la vendita all'incanto. La richiesta dei convenuti di assegnazione è stata ritenuta tardiva e implicitamente rinunciata.

  • Rigettato
    Divisione dei beni mobili

    Il consulente non ha rinvenuto alcuno dei beni mobili elencati nell'atto di citazione al momento dell'accesso sui luoghi.

  • Accolto
    Indennità per l'uso esclusivo dell'immobile

    La convenuta Controparte_2 ha goduto in via esclusiva dell'immobile sito al primo piano. L'indennità di occupazione è parametrata al valore locativo calcolato dal CTU e decorre dall'apertura della successione fino alla data del provvedimento.

  • Accolto
    Rimborso spese di successione

    La spesa per la dichiarazione di successione è un debito ereditario e va ripartita tra tutti gli eredi in proporzione alla loro quota.

  • Accolto
    Rimborso spese funerarie

    Le spese funerarie sono un debito ereditario e vanno ripartite tra tutti gli eredi in proporzione alla loro quota.

  • Accolto
    Rimborso spese per sanatoria edilizia

    Le spese per le pratiche in sanatoria hanno determinato un miglioramento dei beni e un accrescimento del loro valore, consentendone la commerciabilità. Tali spese vanno poste a carico di tutti i coeredi pro quota.

  • Rigettato
    Rimborso spese utenze

    Le spese per i canoni TIM non sono provate come pagate dalla convenuta. Le bollette dell'energia elettrica si riferiscono a periodi successivi al decesso della madre, durante i quali la convenuta ha avuto la disponibilità esclusiva dell'immobile, pertanto tali spese restano a suo carico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6190
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6190
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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