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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6190 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9334/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9334/2019, avente ad oggetto “divisione”, promossa da:
, (C.F. , , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , (C.F. , tutte domiciliate come C.F._2 Parte_3 C.F._3
in atti;
rappresentate e difese dall'avv. Luigi Bonanno Feldmann, giusta procura in atti;
ATTRICI
contro
, (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), tutti domiciliati in VIA UMBERTO N. 311, ; rappresentati e C.F._5 Pt_1
difesi dall'avv. NATALE NAPOLI, giusta procura in atti;
CONVENUTI
nonché nei confronti di pagina 1 di 23 , (C.F. ), domiciliata in CORSO MARTIRI DELLA Controparte_3 C.F._6
LIBERTÀ N.38, ; rappresentata e difesa dall'avv. MARIA GRISAFI, giusta procura in atti. Pt_1
INTERVENIENTE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Il 4 giugno 2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale e Parte_3 CP_1 Controparte_2
formulando le seguenti domande “determinare, giusta quanto esposto in premessa, la massa attiva
costituente l'asse ereditario inerente la successione legittima della de cuius Persona_1
in ragione di tutti i beni mobili e immobili sopra calendati;
indi sciogliere la comunione
[...]
ereditaria de quo agitur con conseguente divisione della massa attiva e per l'effetto, per ciò che
concerne i beni immobili facenti parte dell'asse ereditario sopra calendati, essendo questi non
comodamente divisibili in cinque porzioni uguali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 720 c.c. si chiede
disporsi l'attribuzione di tutti gli immobili rientranti nell'asse ereditario congiuntamente alle odierne
attrici, in quanto proprietarie della maggior quota, con relativo eventuale conguaglio in denaro in
base ai valori di stima che verranno accertati dal CTU;
ordinare la divisione in natura del denaro,
arredi, gioielli e preziosi facenti parte dell'asse ereditario, e per i beni che dovessero risultare
irrecuperabili (poiché sottratti alla massa e non più disponibili) disporre l'obbligo dei convenuti a
conferire nell'asse ereditario le somme dovute, anche a mezzo conguaglio delle quote ereditarie delle
attrici con il valore di stima dei predetti beni, previo inventario analitico e rendiconto da ordinarsi a
parte convenuta;
accertare e dichiarare il diritto delle odierne attrici alle rendite dei beni immobili in
base al loro valore locativo, pro quota hereditatis, computando nel valore delle loro quota, previa
pagina 2 di 23 stima a mezzo CTU, anche i frutti civili dall'apertura della successione fino all'effettivo soddisfo,
condannando i convenuti a pagare alle attrici il relativo cd. Valore locativo maturato e maturando sui
beni relitti in comunione ereditaria, a mezzo i dovuti conguagli in danaro, in base alle risultanze della
CTU; il tutto al netto di eventuali debiti ereditari (per imposte) gravanti sulla massa, nonché
computando ai fini dei conguagli le imposte e spese per la dichiarazione di successione sborsate solo
dalle odierne attrici”.
Gli attori deducevano, in sintesi e per quanto qui interessa, di essere – unitamente ai convenuti –
eredi legittimi, in qualità di figli e per la quota di 1/5 ciascuno, di deceduta in Persona_1
data 10/02/2018 senza lasciare testamento.
Premettevano che l'asse ereditario era composto da tre beni immobili ed in particolare: 1) un appartamento sito in Mascalucia, via Milicia n.7 piano T, in Catasto al foglio 13 particella 932 sub 2 e relative pertinenze;
2) un appartamento sito in Mascalucia, via Milicia n.7 piano 1, in Catasto al foglio
13 particella 932 sub 3 e relative pertinenze;
3) un terreno incolto sterile sito in Mascalucia, con ingresso da via Milicia, in Catasto al foglio 13 particella 1114; determinavano peraltro il valore locativo dei suddetti immobili rispettivamente in € 500,00, € 350,00 e € 150,00.
Rispetto agli stessi contestavano che l'appartamento sito al primo piano era goduto in via esclusiva da e che invece l'appartamento sito al piano terra veniva utilizzato da Controparte_2
come casa di villeggiatura;
il terreno invece era stato edificato con due unità immobiliari, CP_1
di cui una adibita ad officina meccanica del figlio di e l'altra a locale tecnico Controparte_2
utilizzato da . CP_1
Rilevavano peraltro l'esistenza presso i suddetti immobili di beni mobili, tra cui denaro contante per circa € 10.000,00 e suppellettili, di cui i convenuti avevano avuto la disponibilità dopo il decesso della madre.
pagina 3 di 23 Ciò premesso, non avendo potuto procedere in via stragiudiziale alla vendita dei beni ereditari ovvero alla loro divisione, gli attori agivano nel presente giudizio per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni immobili con i convenuti, con richiesta di attribuzione degli stessi ed eventuale conguaglio da corrispondere agli altri condividenti;
chiedevano poi la divisione in natura dei beni mobili facenti parte dell'asse ereditario, previa redazione dell'inventario e del relativo rendiconto, e il pagamento dei frutti civili maturati a partire dall'apertura della successione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e i CP_1 Controparte_2
quali aderivano alla domanda di scioglimento della comunione e precisavano di non essersi mai opposti alla bonaria divisione dei beni;
contestavano invece l'attribuzione del valore locativo degli immobili,
così come quantificato nell'atto di citazione.
Con riferimento al godimento esclusivo degli immobili addebitato ai convenuti, CP_2
non disconosceva l'effettivo godimento, in via esclusiva, dell'appartamento sito al piano primo e
[...]
pertanto si dichiarava disponibile a corrispondere la relativa fruttificazione;
, invece, CP_1
contestava il godimento da parte sua dell'immobile sito al piano terra – così come dedotto dagli attori –
e del fabbricato realizzato sul terreno e il godimento del figlio di sull'altro Controparte_2
fabbricato ivi presente.
In ogni caso entrambi i convenuti evidenziavano che i due fabbricati costruiti sul terreno erano stati realizzati dal padre come deposito e non erano quindi destinati al loro godimento.
Rispetto alle pretese avanzate sui beni mobili i convenuti deducevano che a seguito del decesso della madre le odierne attrici avevano provveduto a prelevare diversi oggetti nella di lei abitazione;
che non erano state rinvenute somme di denaro presso la casa abitata dalla de cuius e che invece
[...]
aveva proceduto al prelievo da uno dei libretti di risparmio della somma di € 1.000,00 ivi Parte_2
depositata.
pagina 4 di 23 La convenuta in ogni caso esponeva di aver anticipato la somma di € Controparte_2
7.023,61 per la richiesta di condono edilizio degli immobili, le spese funerarie della madre, i canoni telefonici e i contratti di somministrazione di energia elettrica, i quali rappresentavano tutti debiti ereditari destinati a confluire nella massa ereditaria.
Medio tempore interveniva in giudizio , in qualità di creditrice di , Controparte_3 CP_1
al fine di far valere il proprio diritto di credito nei confronti del coerede. L'interveniente deduceva,
infatti, di aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso per il pagamento della somma dovuta e di aver iscritto ipoteca giudiziale per tale importo sui beni oggetto della divisione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 23/05/2021 il Giudice disponeva la chiesta CTU, nominando l'ing.
[...]
con il fine primario di individuare e descrivere i beni o le quote di proprietà sui beni Persona_2
nonché la relativa conformità urbanistica, e di elaborare – se possibile – un progetto di divisione secondo la quota spettante a ciascuna parte e di stimare il valore locativo dell'appartamento sito al primo piano.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, il Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione – rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/11/2022.
A seguito di diversi e numerosi rinvii richiesti dalle parti al fine di ottenere la regolarizzazione urbanistica e catastale degli immobili oggetto della divisione e nell'ottica di un bonario componimento,
alla luce dell'esito negativo delle suddette trattative la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/06/2025.
Alla suddetta udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in verbale e il Giudice,
trattenuta la causa in decisione, ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse pagina 5 di 23 conclusionali e delle memorie di replica.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni l'interveniente dava atto di aver Controparte_3
rinunciato all'intervento volontario nei confronti di , con spese compensate, allegando le CP_1
PEC relative alla rinuncia e accettazione della stessa.
Orbene, giova brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti,
in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
anche contro la volontà degli altri compartecipi proponendo domanda di divisione giudiziale.
Nell'esame della domanda di divisione formulata da parte attrice occorre anzitutto analizzare l'aspetto relativo alla mancata trascrizione degli atti di accettazione tacita dell'eredità dei de cuius
e sul quale con ordinanza del 09/02/2021 le parti erano Persona_3 Persona_1
state invitate ad interloquire.
Com'è noto si configura accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato alla stessa compia atti che, per loro natura, presuppongono la qualità di erede e ad essa si riferiscono. In questo senso dà
luogo ad accettazione tacita la proposizione di azioni giudiziali che non rientrano negli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c. come nel caso di proposizione di domande che di per sé
manifestano la volontà di accettare (Cass. n. 21288/2011; n. 14499/2018; n. 24836/2022); tuttavia, non può confondersi l'esistenza dell'accettazione tacita con i requisiti richiesti affinché essa possa essere trascritta. Ad esempio, un'accettazione tacita può desumersi anche da un atto di disposizione relativo a beni mobili concluso oralmente oppure da atto di disposizione di immobili a mezzo di scrittura privata con firme non autenticate. Nell'uno e nell'altro caso il chiamato è divenuto erede, ma ai fini della pubblicità è necessaria la sentenza. In presenza di una domanda giudiziale che dia luogo ad accettazione tacita, la trascrizione ex art. 2648 c.c. non si può richiedere sulla base di quel solo atto, che non rientra in alcuno dei titoli in base ai quali si può richiedere la trascrizione (cfr. Cass. sent.
pagina 6 di 23 n.8520/2025).
Non vi è dubbio che la proposizione della domanda di divisione, e parimenti la costituzione nel relativo giudizio, costituiscono atti idonei ad integrare la fattispecie di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.
Pertanto, nel caso qui in esame può certamente affermarsi che tanto gli attori quanto i convenuti
– chiamati all'eredità in qualità di figli di – agendo e difendendosi nel Persona_1
presente giudizio abbiano tacitamente accettato l'eredità della de cuius.
Diverso invece il problema relativo alla esigenza di assicurare la continuità delle trascrizioni e conseguentemente alla necessità che l'accettazione tacita possegga i requisiti normativamente richiesti per procedersi alla relativa trascrizione.
Sul punto questo Giudice ritiene che la mancata trascrizione dell'accettazione tacita di per sé
non costituisca elemento impeditivo del perfezionamento del giudizio di divisione, atteso che all'esito dello stesso la relativa decisione – una volta emessa – costituisce titolo idoneo per consentire la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità e assicurare la continuità delle trascrizioni, essendone sempre consentito il ripristino (cfr. Cass. sent. n.4301/2023 secondo cui “in materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità
del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità
manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né
invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.)”.
Ciò premesso, può procedersi all'esame della domanda di divisione dei beni formulata da parte pagina 7 di 23 attrice, la quale ha ad oggetto:
1) un appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT), via Milicia n. 7 piano terra,
in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub 2;
2) un appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT), via Milicia n. 7 piano primo, in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub 3;
3) un terreno di qualità “incolto sterile” sito in Mascalucia (CT) con accesso da via Milicia, in
Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 13 particella 1114.
Rispetto ai beni immobili di cui sopra le parti hanno provato il loro diritto di comproprietà
producendo il necessario titolo scritto. Ed invero gli attori hanno allegato la Relazione Notarile
Ipotecaria (all. n. 3 memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c.) dalla quale si evince che dalla data del
13/02/2020 i beni in questione sono in comproprietà per la quota di 1/5 ai condividenti – sia parte attrice sia parte convenuta – in virtù:
- della successione legittima in morte del padre giusta dichiarazione di Persona_3
successione registrata a al n. 2742, vol. 9990 trascritta a il 09/08/2011 ai nn. CP_1 CP_1
42885/30593;
- altra parte in forza di successione legittima in morte della madre Persona_1
giusta dichiarazione di successione registrata a al n.42237, vol.8888, trascritta a CP_1
il 27/03/2019 ai nn. 11647/8571). CP_1
Tali beni erano pervenuti ai de cuius in forza di atto di compravendita ai rogiti del Notaio
di in data 13/3/1985 rep. N. 81784, trascritto a il 16/03/1985 ai nn. Persona_4 CP_1 CP_1
11216/8958 successiva edificazione del terreno e successivo atto di divisione ai rogiti del Notaio
di in data 14 ottobre 1992, rep. n. 29075, trascritto a il 23/10/1992 ai Persona_5 CP_1 CP_1
nn. 40558/29393, con i signori nato a [...] [...] e CP_4 CP_1 Controparte_5
pagina 8 di 23 nata a [...] [...]. CP_1
Il CTU nominato ha accertato la regolarità urbanistica degli immobili ai sensi della l. n. 47 del
1985 e successive modifiche dei beni edificati oggetto della domanda di divisione, rilevando tuttavia l'esistenza sull'area di pertinenza esterna del fabbricato abitativo di altri manufatti realizzati abusivamente, ossia due verande non autorizzate dalla Controparte_6
di Catania e dei fabbricati realizzati in difformità rispetto al progetto autorizzato.
Il consulente ha rilevato peraltro la non sanabilità di tali abusi con conseguente necessità di demolizione e di ripristino dei luoghi.
Nelle more del giudizio le parti hanno provveduto ad effettuare la demolizione di tutte le opere abusive riscontrate dal CTU, depositando agli atti tutta la relativa documentazione, tra cui la nuova visura e la nuova planimetria catastale.
Non sussistono, dunque, elementi ostativi sul piano della regolarità urbanistica e catastale all'accoglimento della domanda di divisione.
Il consulente nominato ha ulteriormente rilevato di non aver rinvenuto – al momento dell'accesso sui luoghi – alcuno dei beni mobili elencati nell'atto di citazione e pertanto la relativa domanda di divisione in natura va rigettata.
Limitando, quindi, l'esame ai soli beni immobili oggetto della divisione il c.t.u., con valutazioni che si condividono perché precise, tecnicamente corrette ed immuni da vizi logici, ne ha indicato il valore osservando che:
- con riferimento all'appartamento al piano terra e all'appartamento al piano primo,
comprensivi dell'area esterna di pertinenza esclusiva (corte) il valore è pari all'importo di €
196.000,00, da cui detrarre i costi da sostenere per la demolizione e il ripristino dei luoghi dei manufatti abusivi e non sanabili dal punto di vista edilizio – urbanistico di circa €
pagina 9 di 23 16.000,00, per un totale di € 180.000,00;
- con riferimento al terreno sterile non edificabile il valore è pari a € 13.000,00.
Il consulente ha quindi complessivamente stimato gli immobili per € 193.000,00.
Il consulente ha fornito un'ampia spiegazione delle sue conclusioni in considerazione delle condizioni e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei cespiti, adottando il criterio sintetico comparativo corretto con i coefficienti di mercato.
Nessuna delle parti ha chiesto la rivalutazione della suddetta stima, né ha fornito elementi di giudizio per determinarla d'ufficio o per ritenere che i beni, nel breve lasso di tempo trascorso dalla stima, abbiano subito una rilevante modifica del suo valore.
Non vi è controversia, come già osservato, in merito alla misura della contitolarità sul bene.
La domanda di divisione, avanzata da parte attrice, è dunque fondata e va, di conseguenza,
accolta. D'altronde i convenuti hanno aderito alla domanda fin dal momento della loro costituzione,
limitandosi a contestare solo aspetti accessori, ossia il valore locativo attribuito agli immobili da parte degli attori, il godimento in via esclusiva dell'immobile sito al piano terra da parte del convenuto e la costruzione delle unità sussistenti sul terreno pertinenziale. CP_1
Quanto alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 1114 c.c. e l'art. 718 c.c.
riconoscono a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero; diritto, questo, che non è, però, assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 c.c.). Quest'ultimo concetto di "non comoda divisibilità" presenta due aspetti tra loro complementari: uno strutturale, che si delinea quando la divisione richiede operazioni e accorgimenti troppo costosi o complessi ovvero l'imposizione di pesi,
pagina 10 di 23 limiti e servitù per il godimento delle singole quote, e un altro funzionale, che si configura allorché la divisione importi un pregiudizio al valore economico dell'intero oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. Al di fuori di queste ipotesi, la cui esistenza, se ritenuta dal giudice del merito,
deve essere adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione.
In altre parole, la disposizione di cui all'art. 720 c.c. che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di un immobile, costituisce una deroga al principio generale dell'art. 718, che attribuisce a ciascun condividente il diritto ad una parte dei beni in natura e, pertanto, la non comoda divisibilità di un immobile può essere ritenuta solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti (cfr. tra le tante Cass. 21 giugno 1985 n. 3717, Cass. 11 maggio 1995 n. 5133 e Cass. 22
giugno 1995 n. 7083).
Allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile,
oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del “favor divisionis” ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi,
formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, “ab
origine”, di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che,
peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento pagina 11 di 23 divisionale come una gara tra i coeredi (Cass. ord. n.7869/2019)
Va ribadito che, in presenza di accordo tra le parti sull'assegnazione ad una di esse del bene oggetto di domanda di divisione, il giudice di merito deve tenerne conto, in quanto l'adesione alla domanda di assegnazione formulata da una di esse risolve il problema dell'attribuzione del bene non comodamente divisibile, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto all'altra parte, in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnate (cfr. Cass. ord.
n.22530/2023; Cass. ord. n. 37532/2022).
Nella vicenda processuale in esame, secondo quanto chiarito dal c.t.u. e come si evince dalla natura dei beni, gli immobili per cui è causa non possono essere materialmente e agevolmente divisi in cinque parti omogenee corrispondenti alle quote dei condividenti stante l'impossibilità di ottenere porzioni dotate di autonoma funzionalità abitativa, se non stravolgendo gli immobili stessi;
ed in ogni caso il frazionamento degli immobili sarebbe antieconomico, determinando un notevole deprezzamento delle porzioni ottenute.
Rimane dunque da disporre lo scioglimento della comunione esaminando le richieste di attribuzione formulate dalle parti ovvero mediante vendita all'incanto dell'immobile.
L'art. 720 c.c. configura la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'interno, con i conseguenti addebiti. Tale domanda di attribuzione vale di per sé ad impedire che sia disposta la vendita ed in questa ipotesi non deve essere svolta alcuna valutazione sull'entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver luogo il giudizio comparativo.
Nella specie la domanda degli attori che hanno espressamente e chiaramente avanzato richiesta di attribuzione degli immobili con obbligo di provvedere al conguaglio, è certamente idonea ad evitare la pagina 12 di 23 vendita.
D'altra parte, gli attori sono titolari della quota ampiamente maggiore e non è nemmeno sorta inizialmente contestazione sulle modalità di scioglimento della comunione, avendo i convenuti in seno alla propria comparsa di costituzione espressamente aderito alla richiesta di attribuzione formulata dagli attori.
Successivamente tuttavia la convenuta – nelle note depositate in data Controparte_2
07/05/2021 – ha chiesto l'assegnazione dei beni caduti in comunione sulla scorta di pronunce giurisprudenziali che prevedono la possibilità di tale richiesta di attribuzione fino alla precisazione delle conclusioni e al fine di evitare la costituzione di una nuova comunione in capo agli attori.
Rispetto a tale richiesta parte attrice ha rilevato la tardività della richiesta di attribuzione della convenuta e che in ogni caso le quote in capo ai convenuti non raggiungono la maggioranza.
Occorre all'uopo rilevare che, al di là della tardività della domanda formulata da parte convenuta, in seno ai successivi atti difensivi e alla comparsa conclusionale da ultimo depositata non solo tale domanda di assegnazione non è stata ribadita, ma al contrario i convenuti hanno espressamente manifestato di non opporsi alla richiesta attorea di assegnazione dell'intero asse ereditario, previo pagamento dei relativi conguagli, in tal modo rinunciando implicitamente alla domanda previamente formulata.
Ne deriva quindi che l'unica domanda di attribuzione al momento ancora sussistente è quella formulata dagli attori, la quale effettivamente impedisce di ricorrere al rimedio della vendita dei beni,
strutturato dal nostro ordinamento solo come rimedio assolutamente residuale.
Ciò posto, ritiene il Tribunale di dover attribuire alle attrici Parte_1 Parte_2
e : 1) appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT), via Milicia n.
[...] Parte_3
7, piano terra, in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub 2; 2)
pagina 13 di 23 appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT), via Milicia n. 7 piano primo, in Catasto
Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub 3; 3) terreno di qualità “incolto sterile”
sito in Mascalucia (CT) con accesso da via Milicia, in Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio
13 particella 1114.
Considerando che il valore degli immobili è stato accertato in € 193.000,00 al momento della divisione e che la quota spettante a ciascun condividente è pari ad 1/5 del valore, ossia a € 38.600,00
ciascuno, le attrici sono titolari di una quota complessiva pari a € 115.800,00, mentre parte convenuta pari a € 77.200,00.
Il c.t.u. ha evidenziato – a fronte delle osservazioni formulate da parte convenuta – che nella formazione delle quote in relazione ai diritti di ciascun condividente ed in riferimento alle richieste di attribuzione (sia di parte attrice e sia di parte convenuta), sono già stati ricompresi nelle stesse quote i costi per la demolizione delle opere abusive e il ripristino dei luoghi a decurtazione della stima.
Accogliendo quindi la richiesta di attribuzione formulata dalle attrici, le stesse sono tenute a corrispondere un conguaglio nei confronti dei convenuti pari a € 77.200,00.
Va inoltre accolta la domanda di fruttificazione avanzata dalle attrici rispetto alla coerede,
rimasta nel possesso dell'immobile ubicato al piano primo di via Milicia 7, Controparte_2
Mascalucia.
In tema di regolamentazione del giudizio di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o pagina 14 di 23 una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo (Cass. ord. 31105/2023).
In tema di comunione ereditaria l'uso esclusivo del bene da parte di uno degli eredi deve essere dedotto e, se contestato, provato dal comproprietario che agisce in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione.
Il comunista occupante in via esclusiva del bene comune, senza il consenso degli altri comproprietari, è infatti tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa e non rileva nemmeno lo stato di buona o cattiva fede dell'erede.
Venendo al danno lamentato da parte attrice, giova richiamare il recente arresto delle Sezioni
Unite (Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n.33645) in cui si è risolto il dibattito relativo all'inquadramento del danno da occupazione sine titulo e si è affermato che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento,
comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha pagina 15 di 23 l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La
contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115,
comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Ciò premesso, dunque, è vero che il danno derivante dall'utilizzo in via esclusiva del bene comune da parte di un solo condividente non può più essere considerato in re ipsa, ma è altrettanto vero che nel caso in esame parte attrice ha espressamente chiesto il risarcimento del danno, derivante dalla perdita del godimento dell'immobile, contestando la “compressione dei diritti delle odierne attrici
che avrebbero potuto locare o rendere fruttifero il bene e/o abitarvi”.
Peraltro, i convenuti non hanno contestato né tale deduzione né il presupposto proprio del godimento esclusivo da parte di una delle coeredi, che si è sin da subito dichiarata pronta a corrispondere quanto dovuto agli altri.
Deve quindi considerarsi provato che sia rimasta – per come risulta da sua Controparte_2
stessa ammissione – nella disponibilità esclusiva dell'immobile dall'apertura della successione sino alla data odierna.
pagina 16 di 23 L'indennità di occupazione deve essere parametrata al valore locativo dell'immobile, il quale è
stato debitamente calcolato dal consulente nominato in un importo pari a € 400,00 mensili tenendo conto dell'effettivo contesto territoriale, dell'anno di costruzione, dello stato manutentivo, degli impianti e di tutte le caratteristiche sia intrinseche che estrinseche in argomento.
Il consulente nominato ha quindi concluso che per il periodo dal 10/2/2018 al 21/10/2021 il valore locativo è pari al complessivo importo di € 18.040,00.
Essendo stato dedotto che il godimento esclusivo sussista fino ad oggi, l'importo deve essere ricalcolato considerando il lasso temporale intercorso tra la data di deposito della CTU e la data di emissione del presente provvedimento:
valore di locazione “mensile”: € 400,00
Valore dal 10/02/2018 al 31/12/2018: (18/30 di un mese + 10 mesi) x € 400,00 = € 4.240,00;
Valore nel 2019 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2020 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2021 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2022 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2023 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2024 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2025 (12 mesi): € 4.800,00.
Per un importo complessivo pari a € 37.840,00, che dovrà essere corrisposto pro quota da nei confronti degli altri condividenti che ne hanno fatto richiesta, ossia Controparte_2 Pt_3
, e .
[...] Parte_1 Parte_2
Atteso che la quota di ciascun coerede è pari ad 1/5, ne deriva che a ciascuno degli attori la convenuta è tenuta a corrispondere a titolo di fruttificazione l'importo di € 7.568,00.
pagina 17 di 23 In tale giudizio, oltre alle domande di divisione e di fruttificazione, sono state formulate anche delle richieste di rimborso delle spese sostenute da alcuni dei coeredi in occasione del decesso della de
cuius e di quelle effettuate in quanto necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni comuni.
Essendo quindi necessario procedere all'esame delle stesse al fine di regolamentare dal punto di vista contabile le partite di dare e avere spettanti ai coeredi occorre osservare quanto segue.
Con riferimento alla domanda di restituzione formulata da parte attrice, dalla documentazione presente in atti risulta il pagamento effettuato da della somma di € 2.140,91 per Parte_2
spese relative alla dichiarazione di successione (cfr. all. 10 atto di citazione). Di tale spesa, qualificabile come debito ereditario, rispondono tutti gli eredi in proporzione della loro quota di 1/5.
Pertanto, l'attrice ha diritto ad ottenere il relativo rimborso nei confronti dei Parte_2
convenuti limitatamente alle quote di spettanza – pari ad 1/5 – ossia per un importo di € 428,18
ciascuno.
Al contrario può essere solo parzialmente accolta la domanda della convenuta CP_2
di condanna al pagamento pro quota di somme dalla stessa anticipate a titolo di spese per la
[...]
gestione dei beni comuni e per l'estinzione di debiti della de cuius.
Ed infatti deve essere accolta la domanda di rimborso formulata dalla convenuta CP_2
con riferimento alle spese funerarie, da questa sostenute, per un importo pari a € 1.713,00 stante
[...]
la qualificazione come debito ereditario. Anche in tal caso la domanda formulata nei confronti delle attrici va accolta limitatamente alle quote di spettanza di 1/5, ossia per l'importo di € 342,60 ciascuno.
Va parimenti accolta la domanda di restituzione delle somme corrisposte dalla convenuta
[...]
per le pratiche in sanatoria, aventi ad oggetto gli immobili oggetto della divisione, rispetto CP_2
alla quale gli attori non hanno contestato – neppure genericamente – le allegazioni e la documentazione pagina 18 di 23 di controparte.
Tali esborsi infatti hanno determinato un miglioramento dei beni e un accrescimento del valore dal punto di vista economico, consentendone la commerciabilità, e per tali ragioni l'importo di €
5.111,37 va posto a carico di tutti i coeredi pro quota. Le attrici, quindi, vanno condannate a corrispondere, limitatamente alle quote di spettanza di 1/5, l'importo di € 1.022, 27 ciascuno.
Merita, invece, di essere rigettata la domanda di rimborso rispetto alle altre voci di spesa asseritamente corrisposte dalla convenuta Controparte_2
Ed infatti con riferimento ai canoni TIM, dalla documentazione in atti emerge solamente l'intestazione della linea telefonica in capo alla de cuius e non invece l'avvenuto ed effettivo pagamento dei canoni da parte della convenuta o comunque che la stessa abbia fornito alla madre la provvista per procedere alla relativa corresponsione.
Rispetto invece alle bollette relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, le stesse attengono a periodi successivi al decesso della madre in cui la convenuta ha avuto l'esclusiva disponibilità dell'immobile e pertanto tali spese restano a suo carico, non confluendo tra i debiti di natura ereditaria da porre a carico della massa. Ed infatti tali esborsi non rientrano nel concetto di spese effettuate per la cosa comune, di cui il coerede in genere ha diritto ad ottenere il rimborso, trattandosi di spese relative a consumi della stessa coerede che è rimasta nel godimento dell'immobile e che nulla,
quindi, hanno apportato ai beni ereditari.
Va infine disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
Con riferimento alle spese di lite bisogna distinguere tra quelle relative alla divisione e per le quali non può ritenersi sussistente alcuna soccombenza e quelle relative alle domande accessorie.
Rispetto alla domanda di divisione le spese processuali, liquidate tenendo conto del valore pagina 19 di 23 effettivo della causa, ossia della quota in contestazione (tariffa media per tutte le fasi), unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, funzionali alla divisione in quanto dirette in definitiva a condurre, nel comune interesse delle parti, il giudizio in questione, vanno poste a carico della massa in proporzione delle rispettive quote delle parti in causa.
Infatti nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè
può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa. Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n.2770)
Nel caso in esame nessuna delle parti ha sollevato contestazioni né in ordine alla divisione né in relazione all'unica soluzione divisoria prospettata. Nessuna delle parti si è infatti opposta allo scioglimento della comunione, ovvero ha in proposito avanzato pretese eccessive ed opposto inutili resistenze, dovendosi piuttosto valorizzare tale condotta processuale anche ai fini della liquidazione delle spese in misura media.
Mutando avviso rispetto a quanto ritenuto in passato, non verrà infine effettuata alcuna dimidiazione in ragione dell'ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato, in conformità
all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice pagina 20 di 23 civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez.
II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Diversa è la logica, secondo ordinaria soccombenza, che governa la regolamentazione delle spese in ordine alle domande di fruttificazione e di restituzione, rispetto alle quali è comunque ravvisabile una soccombenza reciproca;
pertanto le spese riferite ad esse vanno compensate tra le parti.
Nulla, invece, sulle spese nei rapporti tra e , stante l'intervenuta CP_1 Controparte_3
rinuncia espressamente formulata e accettata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 9334/2019;
1) dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes, e per l'effetto:
- dispone l'attribuzione alle attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'intera proprietà degli immobili: 1) appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT),
via Milicia n. 7, piano terra, in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub
2; 2) appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT), via Milicia n. 7 piano primo, in pagina 21 di 23 Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub 3; 3) terreno di qualità “incolto sterile” sito in Mascalucia (CT) con accesso da via Milicia, in Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 13 particella 1114; come meglio descritti in atti;
- pone a carico delle attrici, a titolo di conguaglio, il pagamento della somma di € 77.200,00 da corrispondere in favore di e CP_1 Controparte_2
2) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
3) rigetta la domanda di divisione in natura in relazione ai beni mobili;
4) condanna a corrispondere, a titolo di fruttificazione dal febbraio 2018 a Controparte_2
dicembre 2025, alle attrici , e l'importo di € Parte_3 Parte_1 Parte_2
7.568,00 per ciascuna, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
5) condanna e a restituire l'importo di € 428,18 ciascuno in CP_1 Controparte_2
favore di per le spese sostenute;
Parte_2
6) condanna , e a restituire l'importo di € Parte_1 Parte_3 Parte_2
1.364,87 ciascuno in favore di per le spese anticipate;
Controparte_2
7) rigetta per il resto la domanda di volta ad ottenere il rimborso per le altre Controparte_2
spese asseritamente sostenute;
8) compensa le spese di lite tra il convenuto e l'interveniente ; CP_1 Controparte_3
9) liquida le spese processuali relativamente alla domanda divisione, quanto a parte attrice, in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge;
dispone che il pagamento della somma sia eseguito per i 2/3 – corrispondenti a e – a favore dello Stato, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115; quanto a parte convenuta costituita, ancora in complessivi euro pagina 22 di 23 14.103,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM
55/2014, IVA e CPA come per legge;
dispone che il pagamento della somma sia eseguito per la metà –
corrispondente a – a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115. CP_1
pone le predette spese processuali e quelle di consulenza tecnica di ufficio, già liquidata in atti,
a carico della massa in proporzione alle rispettive quote;
10) compensa integralmente le spese processuali fra le parti in relazione alle restanti domande.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9334/2019, avente ad oggetto “divisione”, promossa da:
, (C.F. , , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , (C.F. , tutte domiciliate come C.F._2 Parte_3 C.F._3
in atti;
rappresentate e difese dall'avv. Luigi Bonanno Feldmann, giusta procura in atti;
ATTRICI
contro
, (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), tutti domiciliati in VIA UMBERTO N. 311, ; rappresentati e C.F._5 Pt_1
difesi dall'avv. NATALE NAPOLI, giusta procura in atti;
CONVENUTI
nonché nei confronti di pagina 1 di 23 , (C.F. ), domiciliata in CORSO MARTIRI DELLA Controparte_3 C.F._6
LIBERTÀ N.38, ; rappresentata e difesa dall'avv. MARIA GRISAFI, giusta procura in atti. Pt_1
INTERVENIENTE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Il 4 giugno 2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale e Parte_3 CP_1 Controparte_2
formulando le seguenti domande “determinare, giusta quanto esposto in premessa, la massa attiva
costituente l'asse ereditario inerente la successione legittima della de cuius Persona_1
in ragione di tutti i beni mobili e immobili sopra calendati;
indi sciogliere la comunione
[...]
ereditaria de quo agitur con conseguente divisione della massa attiva e per l'effetto, per ciò che
concerne i beni immobili facenti parte dell'asse ereditario sopra calendati, essendo questi non
comodamente divisibili in cinque porzioni uguali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 720 c.c. si chiede
disporsi l'attribuzione di tutti gli immobili rientranti nell'asse ereditario congiuntamente alle odierne
attrici, in quanto proprietarie della maggior quota, con relativo eventuale conguaglio in denaro in
base ai valori di stima che verranno accertati dal CTU;
ordinare la divisione in natura del denaro,
arredi, gioielli e preziosi facenti parte dell'asse ereditario, e per i beni che dovessero risultare
irrecuperabili (poiché sottratti alla massa e non più disponibili) disporre l'obbligo dei convenuti a
conferire nell'asse ereditario le somme dovute, anche a mezzo conguaglio delle quote ereditarie delle
attrici con il valore di stima dei predetti beni, previo inventario analitico e rendiconto da ordinarsi a
parte convenuta;
accertare e dichiarare il diritto delle odierne attrici alle rendite dei beni immobili in
base al loro valore locativo, pro quota hereditatis, computando nel valore delle loro quota, previa
pagina 2 di 23 stima a mezzo CTU, anche i frutti civili dall'apertura della successione fino all'effettivo soddisfo,
condannando i convenuti a pagare alle attrici il relativo cd. Valore locativo maturato e maturando sui
beni relitti in comunione ereditaria, a mezzo i dovuti conguagli in danaro, in base alle risultanze della
CTU; il tutto al netto di eventuali debiti ereditari (per imposte) gravanti sulla massa, nonché
computando ai fini dei conguagli le imposte e spese per la dichiarazione di successione sborsate solo
dalle odierne attrici”.
Gli attori deducevano, in sintesi e per quanto qui interessa, di essere – unitamente ai convenuti –
eredi legittimi, in qualità di figli e per la quota di 1/5 ciascuno, di deceduta in Persona_1
data 10/02/2018 senza lasciare testamento.
Premettevano che l'asse ereditario era composto da tre beni immobili ed in particolare: 1) un appartamento sito in Mascalucia, via Milicia n.7 piano T, in Catasto al foglio 13 particella 932 sub 2 e relative pertinenze;
2) un appartamento sito in Mascalucia, via Milicia n.7 piano 1, in Catasto al foglio
13 particella 932 sub 3 e relative pertinenze;
3) un terreno incolto sterile sito in Mascalucia, con ingresso da via Milicia, in Catasto al foglio 13 particella 1114; determinavano peraltro il valore locativo dei suddetti immobili rispettivamente in € 500,00, € 350,00 e € 150,00.
Rispetto agli stessi contestavano che l'appartamento sito al primo piano era goduto in via esclusiva da e che invece l'appartamento sito al piano terra veniva utilizzato da Controparte_2
come casa di villeggiatura;
il terreno invece era stato edificato con due unità immobiliari, CP_1
di cui una adibita ad officina meccanica del figlio di e l'altra a locale tecnico Controparte_2
utilizzato da . CP_1
Rilevavano peraltro l'esistenza presso i suddetti immobili di beni mobili, tra cui denaro contante per circa € 10.000,00 e suppellettili, di cui i convenuti avevano avuto la disponibilità dopo il decesso della madre.
pagina 3 di 23 Ciò premesso, non avendo potuto procedere in via stragiudiziale alla vendita dei beni ereditari ovvero alla loro divisione, gli attori agivano nel presente giudizio per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni immobili con i convenuti, con richiesta di attribuzione degli stessi ed eventuale conguaglio da corrispondere agli altri condividenti;
chiedevano poi la divisione in natura dei beni mobili facenti parte dell'asse ereditario, previa redazione dell'inventario e del relativo rendiconto, e il pagamento dei frutti civili maturati a partire dall'apertura della successione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e i CP_1 Controparte_2
quali aderivano alla domanda di scioglimento della comunione e precisavano di non essersi mai opposti alla bonaria divisione dei beni;
contestavano invece l'attribuzione del valore locativo degli immobili,
così come quantificato nell'atto di citazione.
Con riferimento al godimento esclusivo degli immobili addebitato ai convenuti, CP_2
non disconosceva l'effettivo godimento, in via esclusiva, dell'appartamento sito al piano primo e
[...]
pertanto si dichiarava disponibile a corrispondere la relativa fruttificazione;
, invece, CP_1
contestava il godimento da parte sua dell'immobile sito al piano terra – così come dedotto dagli attori –
e del fabbricato realizzato sul terreno e il godimento del figlio di sull'altro Controparte_2
fabbricato ivi presente.
In ogni caso entrambi i convenuti evidenziavano che i due fabbricati costruiti sul terreno erano stati realizzati dal padre come deposito e non erano quindi destinati al loro godimento.
Rispetto alle pretese avanzate sui beni mobili i convenuti deducevano che a seguito del decesso della madre le odierne attrici avevano provveduto a prelevare diversi oggetti nella di lei abitazione;
che non erano state rinvenute somme di denaro presso la casa abitata dalla de cuius e che invece
[...]
aveva proceduto al prelievo da uno dei libretti di risparmio della somma di € 1.000,00 ivi Parte_2
depositata.
pagina 4 di 23 La convenuta in ogni caso esponeva di aver anticipato la somma di € Controparte_2
7.023,61 per la richiesta di condono edilizio degli immobili, le spese funerarie della madre, i canoni telefonici e i contratti di somministrazione di energia elettrica, i quali rappresentavano tutti debiti ereditari destinati a confluire nella massa ereditaria.
Medio tempore interveniva in giudizio , in qualità di creditrice di , Controparte_3 CP_1
al fine di far valere il proprio diritto di credito nei confronti del coerede. L'interveniente deduceva,
infatti, di aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso per il pagamento della somma dovuta e di aver iscritto ipoteca giudiziale per tale importo sui beni oggetto della divisione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 23/05/2021 il Giudice disponeva la chiesta CTU, nominando l'ing.
[...]
con il fine primario di individuare e descrivere i beni o le quote di proprietà sui beni Persona_2
nonché la relativa conformità urbanistica, e di elaborare – se possibile – un progetto di divisione secondo la quota spettante a ciascuna parte e di stimare il valore locativo dell'appartamento sito al primo piano.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, il Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione – rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/11/2022.
A seguito di diversi e numerosi rinvii richiesti dalle parti al fine di ottenere la regolarizzazione urbanistica e catastale degli immobili oggetto della divisione e nell'ottica di un bonario componimento,
alla luce dell'esito negativo delle suddette trattative la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/06/2025.
Alla suddetta udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in verbale e il Giudice,
trattenuta la causa in decisione, ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse pagina 5 di 23 conclusionali e delle memorie di replica.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni l'interveniente dava atto di aver Controparte_3
rinunciato all'intervento volontario nei confronti di , con spese compensate, allegando le CP_1
PEC relative alla rinuncia e accettazione della stessa.
Orbene, giova brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti,
in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
anche contro la volontà degli altri compartecipi proponendo domanda di divisione giudiziale.
Nell'esame della domanda di divisione formulata da parte attrice occorre anzitutto analizzare l'aspetto relativo alla mancata trascrizione degli atti di accettazione tacita dell'eredità dei de cuius
e sul quale con ordinanza del 09/02/2021 le parti erano Persona_3 Persona_1
state invitate ad interloquire.
Com'è noto si configura accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato alla stessa compia atti che, per loro natura, presuppongono la qualità di erede e ad essa si riferiscono. In questo senso dà
luogo ad accettazione tacita la proposizione di azioni giudiziali che non rientrano negli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c. come nel caso di proposizione di domande che di per sé
manifestano la volontà di accettare (Cass. n. 21288/2011; n. 14499/2018; n. 24836/2022); tuttavia, non può confondersi l'esistenza dell'accettazione tacita con i requisiti richiesti affinché essa possa essere trascritta. Ad esempio, un'accettazione tacita può desumersi anche da un atto di disposizione relativo a beni mobili concluso oralmente oppure da atto di disposizione di immobili a mezzo di scrittura privata con firme non autenticate. Nell'uno e nell'altro caso il chiamato è divenuto erede, ma ai fini della pubblicità è necessaria la sentenza. In presenza di una domanda giudiziale che dia luogo ad accettazione tacita, la trascrizione ex art. 2648 c.c. non si può richiedere sulla base di quel solo atto, che non rientra in alcuno dei titoli in base ai quali si può richiedere la trascrizione (cfr. Cass. sent.
pagina 6 di 23 n.8520/2025).
Non vi è dubbio che la proposizione della domanda di divisione, e parimenti la costituzione nel relativo giudizio, costituiscono atti idonei ad integrare la fattispecie di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.
Pertanto, nel caso qui in esame può certamente affermarsi che tanto gli attori quanto i convenuti
– chiamati all'eredità in qualità di figli di – agendo e difendendosi nel Persona_1
presente giudizio abbiano tacitamente accettato l'eredità della de cuius.
Diverso invece il problema relativo alla esigenza di assicurare la continuità delle trascrizioni e conseguentemente alla necessità che l'accettazione tacita possegga i requisiti normativamente richiesti per procedersi alla relativa trascrizione.
Sul punto questo Giudice ritiene che la mancata trascrizione dell'accettazione tacita di per sé
non costituisca elemento impeditivo del perfezionamento del giudizio di divisione, atteso che all'esito dello stesso la relativa decisione – una volta emessa – costituisce titolo idoneo per consentire la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità e assicurare la continuità delle trascrizioni, essendone sempre consentito il ripristino (cfr. Cass. sent. n.4301/2023 secondo cui “in materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità
del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità
manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né
invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.)”.
Ciò premesso, può procedersi all'esame della domanda di divisione dei beni formulata da parte pagina 7 di 23 attrice, la quale ha ad oggetto:
1) un appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT), via Milicia n. 7 piano terra,
in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub 2;
2) un appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT), via Milicia n. 7 piano primo, in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub 3;
3) un terreno di qualità “incolto sterile” sito in Mascalucia (CT) con accesso da via Milicia, in
Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 13 particella 1114.
Rispetto ai beni immobili di cui sopra le parti hanno provato il loro diritto di comproprietà
producendo il necessario titolo scritto. Ed invero gli attori hanno allegato la Relazione Notarile
Ipotecaria (all. n. 3 memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c.) dalla quale si evince che dalla data del
13/02/2020 i beni in questione sono in comproprietà per la quota di 1/5 ai condividenti – sia parte attrice sia parte convenuta – in virtù:
- della successione legittima in morte del padre giusta dichiarazione di Persona_3
successione registrata a al n. 2742, vol. 9990 trascritta a il 09/08/2011 ai nn. CP_1 CP_1
42885/30593;
- altra parte in forza di successione legittima in morte della madre Persona_1
giusta dichiarazione di successione registrata a al n.42237, vol.8888, trascritta a CP_1
il 27/03/2019 ai nn. 11647/8571). CP_1
Tali beni erano pervenuti ai de cuius in forza di atto di compravendita ai rogiti del Notaio
di in data 13/3/1985 rep. N. 81784, trascritto a il 16/03/1985 ai nn. Persona_4 CP_1 CP_1
11216/8958 successiva edificazione del terreno e successivo atto di divisione ai rogiti del Notaio
di in data 14 ottobre 1992, rep. n. 29075, trascritto a il 23/10/1992 ai Persona_5 CP_1 CP_1
nn. 40558/29393, con i signori nato a [...] [...] e CP_4 CP_1 Controparte_5
pagina 8 di 23 nata a [...] [...]. CP_1
Il CTU nominato ha accertato la regolarità urbanistica degli immobili ai sensi della l. n. 47 del
1985 e successive modifiche dei beni edificati oggetto della domanda di divisione, rilevando tuttavia l'esistenza sull'area di pertinenza esterna del fabbricato abitativo di altri manufatti realizzati abusivamente, ossia due verande non autorizzate dalla Controparte_6
di Catania e dei fabbricati realizzati in difformità rispetto al progetto autorizzato.
Il consulente ha rilevato peraltro la non sanabilità di tali abusi con conseguente necessità di demolizione e di ripristino dei luoghi.
Nelle more del giudizio le parti hanno provveduto ad effettuare la demolizione di tutte le opere abusive riscontrate dal CTU, depositando agli atti tutta la relativa documentazione, tra cui la nuova visura e la nuova planimetria catastale.
Non sussistono, dunque, elementi ostativi sul piano della regolarità urbanistica e catastale all'accoglimento della domanda di divisione.
Il consulente nominato ha ulteriormente rilevato di non aver rinvenuto – al momento dell'accesso sui luoghi – alcuno dei beni mobili elencati nell'atto di citazione e pertanto la relativa domanda di divisione in natura va rigettata.
Limitando, quindi, l'esame ai soli beni immobili oggetto della divisione il c.t.u., con valutazioni che si condividono perché precise, tecnicamente corrette ed immuni da vizi logici, ne ha indicato il valore osservando che:
- con riferimento all'appartamento al piano terra e all'appartamento al piano primo,
comprensivi dell'area esterna di pertinenza esclusiva (corte) il valore è pari all'importo di €
196.000,00, da cui detrarre i costi da sostenere per la demolizione e il ripristino dei luoghi dei manufatti abusivi e non sanabili dal punto di vista edilizio – urbanistico di circa €
pagina 9 di 23 16.000,00, per un totale di € 180.000,00;
- con riferimento al terreno sterile non edificabile il valore è pari a € 13.000,00.
Il consulente ha quindi complessivamente stimato gli immobili per € 193.000,00.
Il consulente ha fornito un'ampia spiegazione delle sue conclusioni in considerazione delle condizioni e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei cespiti, adottando il criterio sintetico comparativo corretto con i coefficienti di mercato.
Nessuna delle parti ha chiesto la rivalutazione della suddetta stima, né ha fornito elementi di giudizio per determinarla d'ufficio o per ritenere che i beni, nel breve lasso di tempo trascorso dalla stima, abbiano subito una rilevante modifica del suo valore.
Non vi è controversia, come già osservato, in merito alla misura della contitolarità sul bene.
La domanda di divisione, avanzata da parte attrice, è dunque fondata e va, di conseguenza,
accolta. D'altronde i convenuti hanno aderito alla domanda fin dal momento della loro costituzione,
limitandosi a contestare solo aspetti accessori, ossia il valore locativo attribuito agli immobili da parte degli attori, il godimento in via esclusiva dell'immobile sito al piano terra da parte del convenuto e la costruzione delle unità sussistenti sul terreno pertinenziale. CP_1
Quanto alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 1114 c.c. e l'art. 718 c.c.
riconoscono a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero; diritto, questo, che non è, però, assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 c.c.). Quest'ultimo concetto di "non comoda divisibilità" presenta due aspetti tra loro complementari: uno strutturale, che si delinea quando la divisione richiede operazioni e accorgimenti troppo costosi o complessi ovvero l'imposizione di pesi,
pagina 10 di 23 limiti e servitù per il godimento delle singole quote, e un altro funzionale, che si configura allorché la divisione importi un pregiudizio al valore economico dell'intero oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. Al di fuori di queste ipotesi, la cui esistenza, se ritenuta dal giudice del merito,
deve essere adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione.
In altre parole, la disposizione di cui all'art. 720 c.c. che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di un immobile, costituisce una deroga al principio generale dell'art. 718, che attribuisce a ciascun condividente il diritto ad una parte dei beni in natura e, pertanto, la non comoda divisibilità di un immobile può essere ritenuta solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti (cfr. tra le tante Cass. 21 giugno 1985 n. 3717, Cass. 11 maggio 1995 n. 5133 e Cass. 22
giugno 1995 n. 7083).
Allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile,
oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del “favor divisionis” ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi,
formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, “ab
origine”, di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che,
peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento pagina 11 di 23 divisionale come una gara tra i coeredi (Cass. ord. n.7869/2019)
Va ribadito che, in presenza di accordo tra le parti sull'assegnazione ad una di esse del bene oggetto di domanda di divisione, il giudice di merito deve tenerne conto, in quanto l'adesione alla domanda di assegnazione formulata da una di esse risolve il problema dell'attribuzione del bene non comodamente divisibile, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto all'altra parte, in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnate (cfr. Cass. ord.
n.22530/2023; Cass. ord. n. 37532/2022).
Nella vicenda processuale in esame, secondo quanto chiarito dal c.t.u. e come si evince dalla natura dei beni, gli immobili per cui è causa non possono essere materialmente e agevolmente divisi in cinque parti omogenee corrispondenti alle quote dei condividenti stante l'impossibilità di ottenere porzioni dotate di autonoma funzionalità abitativa, se non stravolgendo gli immobili stessi;
ed in ogni caso il frazionamento degli immobili sarebbe antieconomico, determinando un notevole deprezzamento delle porzioni ottenute.
Rimane dunque da disporre lo scioglimento della comunione esaminando le richieste di attribuzione formulate dalle parti ovvero mediante vendita all'incanto dell'immobile.
L'art. 720 c.c. configura la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'interno, con i conseguenti addebiti. Tale domanda di attribuzione vale di per sé ad impedire che sia disposta la vendita ed in questa ipotesi non deve essere svolta alcuna valutazione sull'entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver luogo il giudizio comparativo.
Nella specie la domanda degli attori che hanno espressamente e chiaramente avanzato richiesta di attribuzione degli immobili con obbligo di provvedere al conguaglio, è certamente idonea ad evitare la pagina 12 di 23 vendita.
D'altra parte, gli attori sono titolari della quota ampiamente maggiore e non è nemmeno sorta inizialmente contestazione sulle modalità di scioglimento della comunione, avendo i convenuti in seno alla propria comparsa di costituzione espressamente aderito alla richiesta di attribuzione formulata dagli attori.
Successivamente tuttavia la convenuta – nelle note depositate in data Controparte_2
07/05/2021 – ha chiesto l'assegnazione dei beni caduti in comunione sulla scorta di pronunce giurisprudenziali che prevedono la possibilità di tale richiesta di attribuzione fino alla precisazione delle conclusioni e al fine di evitare la costituzione di una nuova comunione in capo agli attori.
Rispetto a tale richiesta parte attrice ha rilevato la tardività della richiesta di attribuzione della convenuta e che in ogni caso le quote in capo ai convenuti non raggiungono la maggioranza.
Occorre all'uopo rilevare che, al di là della tardività della domanda formulata da parte convenuta, in seno ai successivi atti difensivi e alla comparsa conclusionale da ultimo depositata non solo tale domanda di assegnazione non è stata ribadita, ma al contrario i convenuti hanno espressamente manifestato di non opporsi alla richiesta attorea di assegnazione dell'intero asse ereditario, previo pagamento dei relativi conguagli, in tal modo rinunciando implicitamente alla domanda previamente formulata.
Ne deriva quindi che l'unica domanda di attribuzione al momento ancora sussistente è quella formulata dagli attori, la quale effettivamente impedisce di ricorrere al rimedio della vendita dei beni,
strutturato dal nostro ordinamento solo come rimedio assolutamente residuale.
Ciò posto, ritiene il Tribunale di dover attribuire alle attrici Parte_1 Parte_2
e : 1) appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT), via Milicia n.
[...] Parte_3
7, piano terra, in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub 2; 2)
pagina 13 di 23 appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT), via Milicia n. 7 piano primo, in Catasto
Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub 3; 3) terreno di qualità “incolto sterile”
sito in Mascalucia (CT) con accesso da via Milicia, in Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio
13 particella 1114.
Considerando che il valore degli immobili è stato accertato in € 193.000,00 al momento della divisione e che la quota spettante a ciascun condividente è pari ad 1/5 del valore, ossia a € 38.600,00
ciascuno, le attrici sono titolari di una quota complessiva pari a € 115.800,00, mentre parte convenuta pari a € 77.200,00.
Il c.t.u. ha evidenziato – a fronte delle osservazioni formulate da parte convenuta – che nella formazione delle quote in relazione ai diritti di ciascun condividente ed in riferimento alle richieste di attribuzione (sia di parte attrice e sia di parte convenuta), sono già stati ricompresi nelle stesse quote i costi per la demolizione delle opere abusive e il ripristino dei luoghi a decurtazione della stima.
Accogliendo quindi la richiesta di attribuzione formulata dalle attrici, le stesse sono tenute a corrispondere un conguaglio nei confronti dei convenuti pari a € 77.200,00.
Va inoltre accolta la domanda di fruttificazione avanzata dalle attrici rispetto alla coerede,
rimasta nel possesso dell'immobile ubicato al piano primo di via Milicia 7, Controparte_2
Mascalucia.
In tema di regolamentazione del giudizio di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o pagina 14 di 23 una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo (Cass. ord. 31105/2023).
In tema di comunione ereditaria l'uso esclusivo del bene da parte di uno degli eredi deve essere dedotto e, se contestato, provato dal comproprietario che agisce in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione.
Il comunista occupante in via esclusiva del bene comune, senza il consenso degli altri comproprietari, è infatti tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa e non rileva nemmeno lo stato di buona o cattiva fede dell'erede.
Venendo al danno lamentato da parte attrice, giova richiamare il recente arresto delle Sezioni
Unite (Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n.33645) in cui si è risolto il dibattito relativo all'inquadramento del danno da occupazione sine titulo e si è affermato che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento,
comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha pagina 15 di 23 l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La
contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115,
comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Ciò premesso, dunque, è vero che il danno derivante dall'utilizzo in via esclusiva del bene comune da parte di un solo condividente non può più essere considerato in re ipsa, ma è altrettanto vero che nel caso in esame parte attrice ha espressamente chiesto il risarcimento del danno, derivante dalla perdita del godimento dell'immobile, contestando la “compressione dei diritti delle odierne attrici
che avrebbero potuto locare o rendere fruttifero il bene e/o abitarvi”.
Peraltro, i convenuti non hanno contestato né tale deduzione né il presupposto proprio del godimento esclusivo da parte di una delle coeredi, che si è sin da subito dichiarata pronta a corrispondere quanto dovuto agli altri.
Deve quindi considerarsi provato che sia rimasta – per come risulta da sua Controparte_2
stessa ammissione – nella disponibilità esclusiva dell'immobile dall'apertura della successione sino alla data odierna.
pagina 16 di 23 L'indennità di occupazione deve essere parametrata al valore locativo dell'immobile, il quale è
stato debitamente calcolato dal consulente nominato in un importo pari a € 400,00 mensili tenendo conto dell'effettivo contesto territoriale, dell'anno di costruzione, dello stato manutentivo, degli impianti e di tutte le caratteristiche sia intrinseche che estrinseche in argomento.
Il consulente nominato ha quindi concluso che per il periodo dal 10/2/2018 al 21/10/2021 il valore locativo è pari al complessivo importo di € 18.040,00.
Essendo stato dedotto che il godimento esclusivo sussista fino ad oggi, l'importo deve essere ricalcolato considerando il lasso temporale intercorso tra la data di deposito della CTU e la data di emissione del presente provvedimento:
valore di locazione “mensile”: € 400,00
Valore dal 10/02/2018 al 31/12/2018: (18/30 di un mese + 10 mesi) x € 400,00 = € 4.240,00;
Valore nel 2019 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2020 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2021 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2022 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2023 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2024 (12 mesi): € 4.800,00;
Valore nel 2025 (12 mesi): € 4.800,00.
Per un importo complessivo pari a € 37.840,00, che dovrà essere corrisposto pro quota da nei confronti degli altri condividenti che ne hanno fatto richiesta, ossia Controparte_2 Pt_3
, e .
[...] Parte_1 Parte_2
Atteso che la quota di ciascun coerede è pari ad 1/5, ne deriva che a ciascuno degli attori la convenuta è tenuta a corrispondere a titolo di fruttificazione l'importo di € 7.568,00.
pagina 17 di 23 In tale giudizio, oltre alle domande di divisione e di fruttificazione, sono state formulate anche delle richieste di rimborso delle spese sostenute da alcuni dei coeredi in occasione del decesso della de
cuius e di quelle effettuate in quanto necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni comuni.
Essendo quindi necessario procedere all'esame delle stesse al fine di regolamentare dal punto di vista contabile le partite di dare e avere spettanti ai coeredi occorre osservare quanto segue.
Con riferimento alla domanda di restituzione formulata da parte attrice, dalla documentazione presente in atti risulta il pagamento effettuato da della somma di € 2.140,91 per Parte_2
spese relative alla dichiarazione di successione (cfr. all. 10 atto di citazione). Di tale spesa, qualificabile come debito ereditario, rispondono tutti gli eredi in proporzione della loro quota di 1/5.
Pertanto, l'attrice ha diritto ad ottenere il relativo rimborso nei confronti dei Parte_2
convenuti limitatamente alle quote di spettanza – pari ad 1/5 – ossia per un importo di € 428,18
ciascuno.
Al contrario può essere solo parzialmente accolta la domanda della convenuta CP_2
di condanna al pagamento pro quota di somme dalla stessa anticipate a titolo di spese per la
[...]
gestione dei beni comuni e per l'estinzione di debiti della de cuius.
Ed infatti deve essere accolta la domanda di rimborso formulata dalla convenuta CP_2
con riferimento alle spese funerarie, da questa sostenute, per un importo pari a € 1.713,00 stante
[...]
la qualificazione come debito ereditario. Anche in tal caso la domanda formulata nei confronti delle attrici va accolta limitatamente alle quote di spettanza di 1/5, ossia per l'importo di € 342,60 ciascuno.
Va parimenti accolta la domanda di restituzione delle somme corrisposte dalla convenuta
[...]
per le pratiche in sanatoria, aventi ad oggetto gli immobili oggetto della divisione, rispetto CP_2
alla quale gli attori non hanno contestato – neppure genericamente – le allegazioni e la documentazione pagina 18 di 23 di controparte.
Tali esborsi infatti hanno determinato un miglioramento dei beni e un accrescimento del valore dal punto di vista economico, consentendone la commerciabilità, e per tali ragioni l'importo di €
5.111,37 va posto a carico di tutti i coeredi pro quota. Le attrici, quindi, vanno condannate a corrispondere, limitatamente alle quote di spettanza di 1/5, l'importo di € 1.022, 27 ciascuno.
Merita, invece, di essere rigettata la domanda di rimborso rispetto alle altre voci di spesa asseritamente corrisposte dalla convenuta Controparte_2
Ed infatti con riferimento ai canoni TIM, dalla documentazione in atti emerge solamente l'intestazione della linea telefonica in capo alla de cuius e non invece l'avvenuto ed effettivo pagamento dei canoni da parte della convenuta o comunque che la stessa abbia fornito alla madre la provvista per procedere alla relativa corresponsione.
Rispetto invece alle bollette relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, le stesse attengono a periodi successivi al decesso della madre in cui la convenuta ha avuto l'esclusiva disponibilità dell'immobile e pertanto tali spese restano a suo carico, non confluendo tra i debiti di natura ereditaria da porre a carico della massa. Ed infatti tali esborsi non rientrano nel concetto di spese effettuate per la cosa comune, di cui il coerede in genere ha diritto ad ottenere il rimborso, trattandosi di spese relative a consumi della stessa coerede che è rimasta nel godimento dell'immobile e che nulla,
quindi, hanno apportato ai beni ereditari.
Va infine disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
Con riferimento alle spese di lite bisogna distinguere tra quelle relative alla divisione e per le quali non può ritenersi sussistente alcuna soccombenza e quelle relative alle domande accessorie.
Rispetto alla domanda di divisione le spese processuali, liquidate tenendo conto del valore pagina 19 di 23 effettivo della causa, ossia della quota in contestazione (tariffa media per tutte le fasi), unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, funzionali alla divisione in quanto dirette in definitiva a condurre, nel comune interesse delle parti, il giudizio in questione, vanno poste a carico della massa in proporzione delle rispettive quote delle parti in causa.
Infatti nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè
può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa. Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n.2770)
Nel caso in esame nessuna delle parti ha sollevato contestazioni né in ordine alla divisione né in relazione all'unica soluzione divisoria prospettata. Nessuna delle parti si è infatti opposta allo scioglimento della comunione, ovvero ha in proposito avanzato pretese eccessive ed opposto inutili resistenze, dovendosi piuttosto valorizzare tale condotta processuale anche ai fini della liquidazione delle spese in misura media.
Mutando avviso rispetto a quanto ritenuto in passato, non verrà infine effettuata alcuna dimidiazione in ragione dell'ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato, in conformità
all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice pagina 20 di 23 civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez.
II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Diversa è la logica, secondo ordinaria soccombenza, che governa la regolamentazione delle spese in ordine alle domande di fruttificazione e di restituzione, rispetto alle quali è comunque ravvisabile una soccombenza reciproca;
pertanto le spese riferite ad esse vanno compensate tra le parti.
Nulla, invece, sulle spese nei rapporti tra e , stante l'intervenuta CP_1 Controparte_3
rinuncia espressamente formulata e accettata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 9334/2019;
1) dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes, e per l'effetto:
- dispone l'attribuzione alle attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'intera proprietà degli immobili: 1) appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT),
via Milicia n. 7, piano terra, in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub
2; 2) appartamento con relative pertinenze sito in Mascalucia (CT), via Milicia n. 7 piano primo, in pagina 21 di 23 Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 13 particella 932 sub 3; 3) terreno di qualità “incolto sterile” sito in Mascalucia (CT) con accesso da via Milicia, in Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 13 particella 1114; come meglio descritti in atti;
- pone a carico delle attrici, a titolo di conguaglio, il pagamento della somma di € 77.200,00 da corrispondere in favore di e CP_1 Controparte_2
2) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
3) rigetta la domanda di divisione in natura in relazione ai beni mobili;
4) condanna a corrispondere, a titolo di fruttificazione dal febbraio 2018 a Controparte_2
dicembre 2025, alle attrici , e l'importo di € Parte_3 Parte_1 Parte_2
7.568,00 per ciascuna, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
5) condanna e a restituire l'importo di € 428,18 ciascuno in CP_1 Controparte_2
favore di per le spese sostenute;
Parte_2
6) condanna , e a restituire l'importo di € Parte_1 Parte_3 Parte_2
1.364,87 ciascuno in favore di per le spese anticipate;
Controparte_2
7) rigetta per il resto la domanda di volta ad ottenere il rimborso per le altre Controparte_2
spese asseritamente sostenute;
8) compensa le spese di lite tra il convenuto e l'interveniente ; CP_1 Controparte_3
9) liquida le spese processuali relativamente alla domanda divisione, quanto a parte attrice, in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge;
dispone che il pagamento della somma sia eseguito per i 2/3 – corrispondenti a e – a favore dello Stato, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115; quanto a parte convenuta costituita, ancora in complessivi euro pagina 22 di 23 14.103,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM
55/2014, IVA e CPA come per legge;
dispone che il pagamento della somma sia eseguito per la metà –
corrispondente a – a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115. CP_1
pone le predette spese processuali e quelle di consulenza tecnica di ufficio, già liquidata in atti,
a carico della massa in proporzione alle rispettive quote;
10) compensa integralmente le spese processuali fra le parti in relazione alle restanti domande.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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