TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 428 /2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to D'ANIELLO ALESSIO e D'aniello Parte_1
PP presso il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 , ritualmente notificato, parte ricorrente chiede al Tribunale CP_ l'accertamento del proprio diritto ad ottenere da l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1 CP_ gennaio 2023, con conseguente condanna di a restituire detto importo.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito, depositando relazione amministrativa da cui si evince: “ Dopo le opportune verifiche, la domanda presentata in data 1 dicembre 2022 è stata accolta ed è stato liquidato l'assegno di assistenza quale invalido parziale n. 044-510507856327 Cat. INVCIV, di è stata ripristinata con decorrenza 2023”.
Il Gl, lette le note di trattazione cartolare, decideva la causa come da motivazioni che seguono.
1 CP_ Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfrmodello TE08 ) che l ha provveduto alla pagamento della prestazione richiesta.
In ragione del pagamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87,
n. 4126).
2 Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Quanto alla domanda devoluta alla cognizione del giudice nel presente giudizio ovvero la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza gennaio 2023, con esclusione quindi di ogni richiesta di ripetizione di indebito, e quindi dell'assegno sociale con decorrenza agosto 2023, la materia del contendere è pertanto cessata
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sai liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. – condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1978,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione. .
Così deciso in Aversa 12/11/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 428 /2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to D'ANIELLO ALESSIO e D'aniello Parte_1
PP presso il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 , ritualmente notificato, parte ricorrente chiede al Tribunale CP_ l'accertamento del proprio diritto ad ottenere da l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1 CP_ gennaio 2023, con conseguente condanna di a restituire detto importo.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito, depositando relazione amministrativa da cui si evince: “ Dopo le opportune verifiche, la domanda presentata in data 1 dicembre 2022 è stata accolta ed è stato liquidato l'assegno di assistenza quale invalido parziale n. 044-510507856327 Cat. INVCIV, di è stata ripristinata con decorrenza 2023”.
Il Gl, lette le note di trattazione cartolare, decideva la causa come da motivazioni che seguono.
1 CP_ Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfrmodello TE08 ) che l ha provveduto alla pagamento della prestazione richiesta.
In ragione del pagamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87,
n. 4126).
2 Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Quanto alla domanda devoluta alla cognizione del giudice nel presente giudizio ovvero la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza gennaio 2023, con esclusione quindi di ogni richiesta di ripetizione di indebito, e quindi dell'assegno sociale con decorrenza agosto 2023, la materia del contendere è pertanto cessata
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sai liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. – condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1978,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione. .
Così deciso in Aversa 12/11/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
3 4