Articolo 12 della Legge 24 maggio 1951, n. 392
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 luglio 1951
Art. 12. (Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori
dello Stato).

Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato e dei vice-referendari di prima e di seconda, classe e degli aiuto-referendari della Corte dei conti e' stabilito nella tabella D annessa alla presente legge.
Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 11, con riferimento all'annessa tabella D.
Per quanto non e' preveduto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti.
Entrata in vigore il 1 luglio 1951
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