Articolo 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 262
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 agosto 1991
>
Versione
1 gennaio 1994
Art. 2. 1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalita' giuridica, per la realizzazione di attivita' di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.
2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , e delle istruzioni amministrativo-contabili ema- nate ai sensi del medesimo articolo 25.
(( 3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita' stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente