Versione
20 agosto 1991
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1 gennaio 1994
1 gennaio 1994
Art. 2. 1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalita' giuridica, per la realizzazione di attivita' di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.
2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , e delle istruzioni amministrativo-contabili ema- nate ai sensi del medesimo articolo 25.
(( 3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita' stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo ))
2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , e delle istruzioni amministrativo-contabili ema- nate ai sensi del medesimo articolo 25.
(( 3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita' stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo ))
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 10/02/2014, n. 62Provvedimento: […] 2. Avverso la predetta sentenza interponeva appello, il sig. XX il quale formulava i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lett. m, della legge n. 262/1991; violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.p.c.; 2) omessa e insufficiente motivazione. Secondo l'appellante, il Giudice di primo grado non avrebbe applicato l'art. 2 della legge n. 262/1991 (secondo cui si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità insorte successivamente nello stesso organo o apparato) rigettando la domanda sotto il profilo della mancata prova della interdipendenza tra la patologia pleurica e la bronchite asmatica con un risentimento cardiaco quando, invece, spettava al Ministero fornire elementi probatori sul punto.Leggi di più...
- interdipendenza infermità·
- art. 2697 c.p.c.·
- gratuità giudizi pensionistici·
- presunzione relativa·
- appello pensionistico·
- art. 2 legge 262/1991·
- pensione di guerra·
- vizio di motivazione·
- motivazione sentenza