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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1537/2024
avente ad oggetto: Mutamento di sesso tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Alexander Schuster
Ricorrente
e
PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento
Interventore necessario posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 30 gennaio 2025;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di nata Parte_1
in Carpi (MO) il 28.7.2003, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Martino in Rio di rettificare l'atto di nascita iscritto
1 al n. 37, Parte I, Serie A, Anno 2003, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome « in luogo di « », provvedendo alle Per_1 Pt_1
conferenti annotazioni;
C. Autorizzare ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, parte ricorrente a realizzare tutti gli interventi medico-chirurgici in senso andro-ginoide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, che riterrà necessari;
D. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Martino in Rio;
E. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2024, ritualmente notificato al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Trento, – secondo le risultanze dello Parte_2
stato civile ancora ha domandato pronunciarsi sentenza di Parte_3 rettificazione dell'attribuzione di sesso e di concedere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali maschili in femminili.
A sostegno della propria richiesta, parte ricorrente ha rappresentato di essersi riconosciuta fin dall'infanzia nel genere femminile, benché di sesso biologico maschile. La stessa ha, altresì, affermato come fin dalla più tenera età abbia manifestato disagio rispetto all'utilizzo di pronomi maschili nei suoi confronti, ai giochi e al vestiario stereotipicamente maschile, mentre appariva estremamente affascinata dalle sue coetanee femmine. La ricorrente ha esposto che con l'inizio dell'adolescenza è cresciuta in lei una paralizzante sensazione di disagio rispetto al suo corpo e una connessa sensazione di invidia rispetto alle coetanee di sesso biologico femminile, riuscendo all'età di 17 anni
(grazie ad una serie di ricerche dalla stessa condotte su internet) a comprendere, e finalmente accettare, di essere una ragazza transgender.
La ricorrente ha rappresentato che sia la sua famiglia – genitori e fratello – sia la sua rete amicale hanno reagito positivamente al suo coming-out, offrendole sostegno e supporto, deducendo che nel mese di aprile 2023, forte della vicinanza dei suoi cari, ha deciso di
2 rivolgersi a diversi specialisti, tra cui una psicologa (dott. e una Persona_2
psichiatra dell'APSS (dott.ssa ), che hanno confermato la diagnosi di Persona_3 disforia di genere, affermando come nulla ostasse all'avvio di un percorso di affermazione di genere. Così, da marzo 2024, la stessa ha avviato una terapia di riassegnazione ormonale, sotto la guida dell'endocrinologo dell'APSS, dott. , il quale ha Persona_4
prescritto la terapia sulla base di una diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere secondo i criteri DSM 5 (APA, 2013) o ICD-11 (WHO, 2018). Tale terapia sta tutt'ora procedendo e ha portato – come risulta dalle analisi ematiche esibite – ad un significativo calo degli ormoni maschili. Di recente, la ricorrente ha iniziato anche la rimozione della barba tramite trattamento laser, si sottopone a sessioni di voice training e ha iniziato a truccarsi e ad indossare abiti stereotipicamente femminili. Ad oggi, inoltre, il suo aspetto combacia con la sua identità di genere.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la ricorrente è comparsa personalmente confermando quanto esposto nel ricorso. La parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande versate in atti, rimettendosi sulla domanda di autorizzazione agli interventi medico-chirurgici svolta sub C, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
143/2024.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di mutamento dei caratteri sessuali è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che nel caso di specie il Pubblico
Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (gli è stato notificato l'atto di citazione), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr. Cass. 12456/1999).
Ciò posto, giova premettere che, ai fini che occupano, i riferimenti normativi utili alla decisione si rinvengono nella L. 164/1982 e nell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011; sul versante giurisprudenziale, invece, vanno richiamate la sentenza della Corte di
3 Cassazione n. 15138/2015 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 221/2015
(confermata da Corte Cost., n. 180/2017).
L'art. 1, L. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”; l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede, poi, che “quando risulta necessario” un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento-medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La legge, quindi, prescrive che il Tribunale proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, senza ulteriormente specificare se detto mutamento debba interessare i caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) ovvero quelli secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce); l'art. 31, co. 4 d.lgs.
n. 150/2011, inoltre, chiarisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico debba autorizzarsi solo quando necessario (salve, al riguardo, le precisazioni di seguito svolte alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024).
Sul piano giurisprudenziale, va evidenziato che secondo la già citata pronuncia della
Corte di legittimità n. 15138/2015, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso
“deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che [il disposto della l.n.
162/1984] conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale
o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari”. Tale esito interpretativo risulta coerente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 161/1985, secondo cui la L. 64/1982 si riferisce a una concezione del sesso “come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”; conseguentemente, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche considerando elementi di ordine psicologico e sociale, dando, quindi, rilievo anche all'autopercezione ed al ruolo sociale.
Al contempo, secondo la Suprema Corte, “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei
4 generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità”. Pertanto, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”.
La soluzione interpretativa cui è giunta la Cassazione è stata avvalorata anche da Corte
Cost., n. 221/2015, secondo cui “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con i supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. In questo senso, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (di analogo tenore risulta la recente pronuncia n° 180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, che “tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”; che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”;
5 che “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere”).
Alla luce di quanto sopra, e passando al caso di specie, ritiene il Collegio che dall'istruttoria condotta sia emersa la definitività del percorso di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso dalla parte ricorrente, come comprovato non solo dal suo aspetto somatico e dai valori degli esami ematici all'esito del percorso di terapia ormonale intrapreso, ma anche dal riconoscimento sociale di come persona di sesso Pt_1
femminile e dalla sua ripetuta volontà di essere così riconosciuto in ogni contesto sociale
– familiare, lavorativo amicale, anche a mezzo dei social media (doc. 9) ecc. – quale appartenente al genere femminile, con il nome di Per_1
In particolare, l'avvenuta transizione dell'aspetto somatico di è stata Parte_1 riscontrata anche dal G.I., all'udienza del 30 gennaio 2025, constatando come la ricorrente presenti sembianze femminili. Risulta quindi realizzata la modificazione dei caratteri sessuali richiesta dalla L. 164/1982, così come interpretata dalla giurisprudenza analizzata.
Tale circostanza viene altresì confermata grazie ai referti delle analisi ematiche, del 13 giugno 2024 (doc. 8), in cui si evidenzia come i livelli di testosterone nel sangue della ricorrente siano pari a 0.26 ng/mL, ossia decisamente inferiore rispetto al range – compreso tra 2.49 e 8.36 – normalmente presente in persone (dai 20 ai 49 anni) di sesso biologico maschile. Ciò è stato possibile grazie alla terapia avviata dalla ricorrente che ha prodotto esiti positivi.
Dall'istruttoria condotta è emersa la persistente volontà della ricorrente di acquisire e mantenere un'identità femminile, tanto che – come detto – la stessa ha avviato una terapia di riassegnazione ormonale. Anche sotto il profilo psicologico è da ritenersi raggiunta la maturata auto-consapevolezza e la volontà di modificare i caratteri sessuali, come emerge dal referto a firma della dott.ssa (doc. 3) – psicologa presso Persona_2
l'associazione Rete per il benessere delle persone Lgbtqi* - in cui si legge “nei colloqui svolti da aprile 2023, oltre alla storia anamnestica e clinica sopra riportata, è stata esplorata l'Identità di Genere ed il suo sviluppo. Evidente un vissuto disforico causa di sofferenza e stabile il desiderio di intervenire medicalmente su tale condizione. Evidente inoltre la motivazione, la determinazione e la consapevolezza di ciò che un cambio
6 identitario comporta.” Inoltre, la dott.ssa ha altresì espressamente Persona_2
evidenziato come la terapia ormonale potesse influire positivamente sul benessere psico- sociale della ricorrente.
Allo stesso modo, dal referto a firma della dott.ssa , del Centro Salute Persona_3
Mentale Pergine Valsugana U.O. Psichiatria Distretto Est dell'APSS di Trento (doc. 4), emerge che “Il sig. si comporta coerentemente al proprio elettivo, utilizzando Parte_1 il nome elettivo di e i pronomi femminili (…)” e che “non si rilevano allo stato Per_1 attuale elementi suggestivi di altra patologia psichiatrica in atto”.
Alla luce di quanto sopra, va ordinata la rettificazione dei dati anagrafici di parte ricorrente. Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome, da “ ” a . Pt_1 Per_1
Va, invece, dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso femminile, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, va osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n.
143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 31, co. 4
d.lgs 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che, sebbene la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non possa dirsi “in sé manifestamente irragionevole”, il regime autorizzatorio “è divenuto tuttavia irrazionale nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015,
n. 15138, e successivamente dalla sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
7 In ragione di ciò, ossia considerato che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, al fine della rettificazione anagrafica è “necessario e sufficiente
l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, discende che “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, osservato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno
2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”.
Alla luce di tale pronuncia, ritiene il Collegio che in questa sede debba dichiararsi il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte ricorrente, avendo la ricorrente dimostrato di aver già avviato un percorso di riassegnazione ormonale, con modificazione dei caratteri sessuali, che – per le motivazioni sopra esposte – è di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
8 Ne consegue che – come emerso dalla giurisprudenza analizzata – non essendo l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico necessario alla pronuncia di rettificazione, il rilascio in questa sede dell'autorizzazione giudiziaria al trattamento chirurgico sarebbe in contrasto con la stessa ratio legis.
Al contempo, va evidenziato che qualora la ricorrente, ai fini di un maggiore benessere psicofisico, volesse sottoporsi al predetto intervento, potrà farlo in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione, senza la preventiva autorizzazione giudiziaria, che, come detto, nei casi di cui al caso di specie, non solo non è più necessaria – in quanto non antecedente, né strumentale, alla pronuncia di rettificazione – ma è anche costituzionalmente illegittima.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
a) dispone la rettificazione del sesso e del nome di e per l'effetto Parte_1 ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di San Martino in Rio di rettificare l'atto di nascita di , iscritto al n. 37, Parte I, Serie A, Anno Parte_1
2003, nel senso che l'indicazione del sesso “maschile” sia corretta in sesso
“femminile” ed il nome “ ” sia corretto in “Violet”; Pt_1
b) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso andro-ginoide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi;
c) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003;
e) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1537/2024
avente ad oggetto: Mutamento di sesso tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Alexander Schuster
Ricorrente
e
PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento
Interventore necessario posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 30 gennaio 2025;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di nata Parte_1
in Carpi (MO) il 28.7.2003, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Martino in Rio di rettificare l'atto di nascita iscritto
1 al n. 37, Parte I, Serie A, Anno 2003, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome « in luogo di « », provvedendo alle Per_1 Pt_1
conferenti annotazioni;
C. Autorizzare ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, parte ricorrente a realizzare tutti gli interventi medico-chirurgici in senso andro-ginoide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, che riterrà necessari;
D. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Martino in Rio;
E. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2024, ritualmente notificato al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Trento, – secondo le risultanze dello Parte_2
stato civile ancora ha domandato pronunciarsi sentenza di Parte_3 rettificazione dell'attribuzione di sesso e di concedere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali maschili in femminili.
A sostegno della propria richiesta, parte ricorrente ha rappresentato di essersi riconosciuta fin dall'infanzia nel genere femminile, benché di sesso biologico maschile. La stessa ha, altresì, affermato come fin dalla più tenera età abbia manifestato disagio rispetto all'utilizzo di pronomi maschili nei suoi confronti, ai giochi e al vestiario stereotipicamente maschile, mentre appariva estremamente affascinata dalle sue coetanee femmine. La ricorrente ha esposto che con l'inizio dell'adolescenza è cresciuta in lei una paralizzante sensazione di disagio rispetto al suo corpo e una connessa sensazione di invidia rispetto alle coetanee di sesso biologico femminile, riuscendo all'età di 17 anni
(grazie ad una serie di ricerche dalla stessa condotte su internet) a comprendere, e finalmente accettare, di essere una ragazza transgender.
La ricorrente ha rappresentato che sia la sua famiglia – genitori e fratello – sia la sua rete amicale hanno reagito positivamente al suo coming-out, offrendole sostegno e supporto, deducendo che nel mese di aprile 2023, forte della vicinanza dei suoi cari, ha deciso di
2 rivolgersi a diversi specialisti, tra cui una psicologa (dott. e una Persona_2
psichiatra dell'APSS (dott.ssa ), che hanno confermato la diagnosi di Persona_3 disforia di genere, affermando come nulla ostasse all'avvio di un percorso di affermazione di genere. Così, da marzo 2024, la stessa ha avviato una terapia di riassegnazione ormonale, sotto la guida dell'endocrinologo dell'APSS, dott. , il quale ha Persona_4
prescritto la terapia sulla base di una diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere secondo i criteri DSM 5 (APA, 2013) o ICD-11 (WHO, 2018). Tale terapia sta tutt'ora procedendo e ha portato – come risulta dalle analisi ematiche esibite – ad un significativo calo degli ormoni maschili. Di recente, la ricorrente ha iniziato anche la rimozione della barba tramite trattamento laser, si sottopone a sessioni di voice training e ha iniziato a truccarsi e ad indossare abiti stereotipicamente femminili. Ad oggi, inoltre, il suo aspetto combacia con la sua identità di genere.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la ricorrente è comparsa personalmente confermando quanto esposto nel ricorso. La parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande versate in atti, rimettendosi sulla domanda di autorizzazione agli interventi medico-chirurgici svolta sub C, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
143/2024.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di mutamento dei caratteri sessuali è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che nel caso di specie il Pubblico
Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (gli è stato notificato l'atto di citazione), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr. Cass. 12456/1999).
Ciò posto, giova premettere che, ai fini che occupano, i riferimenti normativi utili alla decisione si rinvengono nella L. 164/1982 e nell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011; sul versante giurisprudenziale, invece, vanno richiamate la sentenza della Corte di
3 Cassazione n. 15138/2015 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 221/2015
(confermata da Corte Cost., n. 180/2017).
L'art. 1, L. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”; l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede, poi, che “quando risulta necessario” un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento-medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La legge, quindi, prescrive che il Tribunale proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, senza ulteriormente specificare se detto mutamento debba interessare i caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) ovvero quelli secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce); l'art. 31, co. 4 d.lgs.
n. 150/2011, inoltre, chiarisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico debba autorizzarsi solo quando necessario (salve, al riguardo, le precisazioni di seguito svolte alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024).
Sul piano giurisprudenziale, va evidenziato che secondo la già citata pronuncia della
Corte di legittimità n. 15138/2015, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso
“deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che [il disposto della l.n.
162/1984] conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale
o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari”. Tale esito interpretativo risulta coerente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 161/1985, secondo cui la L. 64/1982 si riferisce a una concezione del sesso “come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”; conseguentemente, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche considerando elementi di ordine psicologico e sociale, dando, quindi, rilievo anche all'autopercezione ed al ruolo sociale.
Al contempo, secondo la Suprema Corte, “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei
4 generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità”. Pertanto, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”.
La soluzione interpretativa cui è giunta la Cassazione è stata avvalorata anche da Corte
Cost., n. 221/2015, secondo cui “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con i supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. In questo senso, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (di analogo tenore risulta la recente pronuncia n° 180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, che “tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”; che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”;
5 che “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere”).
Alla luce di quanto sopra, e passando al caso di specie, ritiene il Collegio che dall'istruttoria condotta sia emersa la definitività del percorso di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso dalla parte ricorrente, come comprovato non solo dal suo aspetto somatico e dai valori degli esami ematici all'esito del percorso di terapia ormonale intrapreso, ma anche dal riconoscimento sociale di come persona di sesso Pt_1
femminile e dalla sua ripetuta volontà di essere così riconosciuto in ogni contesto sociale
– familiare, lavorativo amicale, anche a mezzo dei social media (doc. 9) ecc. – quale appartenente al genere femminile, con il nome di Per_1
In particolare, l'avvenuta transizione dell'aspetto somatico di è stata Parte_1 riscontrata anche dal G.I., all'udienza del 30 gennaio 2025, constatando come la ricorrente presenti sembianze femminili. Risulta quindi realizzata la modificazione dei caratteri sessuali richiesta dalla L. 164/1982, così come interpretata dalla giurisprudenza analizzata.
Tale circostanza viene altresì confermata grazie ai referti delle analisi ematiche, del 13 giugno 2024 (doc. 8), in cui si evidenzia come i livelli di testosterone nel sangue della ricorrente siano pari a 0.26 ng/mL, ossia decisamente inferiore rispetto al range – compreso tra 2.49 e 8.36 – normalmente presente in persone (dai 20 ai 49 anni) di sesso biologico maschile. Ciò è stato possibile grazie alla terapia avviata dalla ricorrente che ha prodotto esiti positivi.
Dall'istruttoria condotta è emersa la persistente volontà della ricorrente di acquisire e mantenere un'identità femminile, tanto che – come detto – la stessa ha avviato una terapia di riassegnazione ormonale. Anche sotto il profilo psicologico è da ritenersi raggiunta la maturata auto-consapevolezza e la volontà di modificare i caratteri sessuali, come emerge dal referto a firma della dott.ssa (doc. 3) – psicologa presso Persona_2
l'associazione Rete per il benessere delle persone Lgbtqi* - in cui si legge “nei colloqui svolti da aprile 2023, oltre alla storia anamnestica e clinica sopra riportata, è stata esplorata l'Identità di Genere ed il suo sviluppo. Evidente un vissuto disforico causa di sofferenza e stabile il desiderio di intervenire medicalmente su tale condizione. Evidente inoltre la motivazione, la determinazione e la consapevolezza di ciò che un cambio
6 identitario comporta.” Inoltre, la dott.ssa ha altresì espressamente Persona_2
evidenziato come la terapia ormonale potesse influire positivamente sul benessere psico- sociale della ricorrente.
Allo stesso modo, dal referto a firma della dott.ssa , del Centro Salute Persona_3
Mentale Pergine Valsugana U.O. Psichiatria Distretto Est dell'APSS di Trento (doc. 4), emerge che “Il sig. si comporta coerentemente al proprio elettivo, utilizzando Parte_1 il nome elettivo di e i pronomi femminili (…)” e che “non si rilevano allo stato Per_1 attuale elementi suggestivi di altra patologia psichiatrica in atto”.
Alla luce di quanto sopra, va ordinata la rettificazione dei dati anagrafici di parte ricorrente. Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome, da “ ” a . Pt_1 Per_1
Va, invece, dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso femminile, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, va osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n.
143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 31, co. 4
d.lgs 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che, sebbene la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non possa dirsi “in sé manifestamente irragionevole”, il regime autorizzatorio “è divenuto tuttavia irrazionale nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015,
n. 15138, e successivamente dalla sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
7 In ragione di ciò, ossia considerato che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, al fine della rettificazione anagrafica è “necessario e sufficiente
l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, discende che “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, osservato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno
2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”.
Alla luce di tale pronuncia, ritiene il Collegio che in questa sede debba dichiararsi il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte ricorrente, avendo la ricorrente dimostrato di aver già avviato un percorso di riassegnazione ormonale, con modificazione dei caratteri sessuali, che – per le motivazioni sopra esposte – è di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
8 Ne consegue che – come emerso dalla giurisprudenza analizzata – non essendo l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico necessario alla pronuncia di rettificazione, il rilascio in questa sede dell'autorizzazione giudiziaria al trattamento chirurgico sarebbe in contrasto con la stessa ratio legis.
Al contempo, va evidenziato che qualora la ricorrente, ai fini di un maggiore benessere psicofisico, volesse sottoporsi al predetto intervento, potrà farlo in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione, senza la preventiva autorizzazione giudiziaria, che, come detto, nei casi di cui al caso di specie, non solo non è più necessaria – in quanto non antecedente, né strumentale, alla pronuncia di rettificazione – ma è anche costituzionalmente illegittima.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
a) dispone la rettificazione del sesso e del nome di e per l'effetto Parte_1 ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di San Martino in Rio di rettificare l'atto di nascita di , iscritto al n. 37, Parte I, Serie A, Anno Parte_1
2003, nel senso che l'indicazione del sesso “maschile” sia corretta in sesso
“femminile” ed il nome “ ” sia corretto in “Violet”; Pt_1
b) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso andro-ginoide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi;
c) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003;
e) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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