Articolo 114 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 113Articolo 115
Versione
15 gennaio 1976
Art. 114.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1976, in lire 35.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976