Sentenza 20 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/04/2021, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2021
N. 00689/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2016, proposto da G. P., rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Antonucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo da Bari 35;
contro
Comune Bari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province Bari, B.A.T. e Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata prot. n.179331 del 28.07.2016, trasmesso con raccomandata ricevuta in data 06.08.2016, avente ad oggetto “Condono edilizio n.5690 presentato ai sensi della Legge 47/85 - Diniego definitivo”, nonché di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso con quello impugnato ed in particolare del parere ivi menzionato, prot. n.8916 del 14.06.2016, reso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia ai sensi dell'art.32, L. n.47/1985 e dell'art.146, D.Lgs. n.42/2004;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Bari, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province Bari, B.A.T. e Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020, tenutasi da remoto e lette le note depositate ex D.L. 28/2020 e D.L. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n.r.g. 1266 del 2016 la ricorrente ha impugnato il diniego definitivo di permesso di costruire in sanatoria, di cui all’istanza del 26.3.1986 formulata ex art. 35 L. 47/85 ed avente ad oggetto un manufatto abusivo realizzato in Bari –S. Spirito, via Caladoria, avente una superficie complessiva superiore ai 500 mq (cfr. sul punto, sentenza Consiglio di Stato n. 736/2016).
Si tratta, in particolare, di un fabbricato composto da un piano terra (avente superficie utile residenziale di mq 203,00 e superficie non residenziale di mq 16,00); un piano primo (avente superficie utile residenziale di mq 145,00 e superficie non residenziale di mq 110,00); un secondo piano (di superficie utile residenziale di mq 77,00 e superficie non residenziale di mq 41,00).
2. L’odierna istante ha altresì contestato il presupposto parere della Soprintendenza sulla base del quale l’Amministrazione civica ha fondato il diniego di sanatoria.
3. Espone parte ricorrente che il provvedimento oggetto di causa è stato adottato con grave ritardo e solo a seguito della definizione del presupposto giudizio volto a contestare l’inerzia dell’Amministrazione intimata.
4. E, invero, con sentenza n. 226/2015 questo Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Comune di Bari di adottare un provvedimento formale sull’istanza di condono; la decisione è stata poi confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 736/2016, che sulla questione ha così statuito “ Se dunque –come ha correttamente concluso il Tar- non vi sono le condizioni per poter emettere una pronuncia sulla fondatezza della pretesa sostanziale rivolta a dichiarare il Comune obbligato a rilasciare la concessione edilizia in sanatoria, pure, appare utile precisare che nel prosieguo dell’azione amministrativa il Comune di Bari dovrà tenere presente la documentazione acquisita in giudizio, tra cui le norme tecniche e la cartografia di PRG, da utilizzare quale elementi di valutazione nell’adozione del provvedimento conclusivo ed esplicito sulla domanda di sanatoria” .
5. Deduce altresì l’odierna istante che, nelle more dell’insediamento del commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato, il Comune di Bari, ancorché avesse ritenuto in un primo momento di inquadrare la fattispecie nella disciplina dell’art. 32 della L. 47/1985, si sarebbe poi appiattito sulle valutazioni espresse dalla Soprintendenza che ha ritenuto applicabile al caso in esame l’art. 33 della L. 47/1985 in ragione del vincolo assoluto di inedificabilità rinveniente dal citato art. 51.
6. Lamenta, quindi, che le Amministrazioni intimate non avrebbero affatto tenuto conto delle specifiche prescrizioni contenute nella seconda parte della disposizione regionale citata che, in relazione ai territori costieri, opererebbe, per i suoli, come quelli oggetto di causa, tipizzati come area C3 di espansione, in deroga al vincolo assoluto di cui alla lett. f) comma 1 dell’art. 51 LR 56/1980; contesta conseguenzialmente il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la disparità di trattamento; ritiene in ogni caso non applicabile al caso in esame l’articolo 45 delle N.T.A del PPTR.
7. Si sono costituite per resistere le Amministrazioni statali intimate ed il Comune di Bari.
8. Nelle more della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie ex art. 73 cod. proc. amm. e note ex D.l 28 2020 e D.L137 del 2020.
9. All’udienza pubblica del 3.12.2020, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato.
11. È incontestata in giudizio la vigenza della L.R. n. 56/1980 all’atto della realizzazione del manufatto abusivo; è altrettanto non contestato in giudizio che l’opera, oggetto della domanda di sanatoria, è stata realizzata ad una distanza inferiore a trecento metri dal mare.
12. I provvedimenti gravati, quindi, hanno legittimamente ritenuto di dover fare applicazione del regime vincolistico previsto per le zone costiere dalla legislazione regionale ratione temporis vigente (art. 51 comma 1 lett. f della L. R 56 del 1980), con conseguente operatività dell’art.33 della L.47/1985 e, quindi, non condonabilità del manufatto abusivo.
13.Occorre ribadire al riguardo – sul presupposto di un orientamento giurisprudenziale consolidato- che l’art. 51 co. 1 lett. f) LR 56/80, operante fino all'entrata in vigore dei piani territoriali, laddove prescrive che " è vietata qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo, o dal ciglio più elevato sul mare ”, introduce un divieto assoluto, ancorché temporaneo, di edificazione entro la fascia costiera, al quale si aggancia con immediatezza l'impossibilità di sanatoria dell'abuso, senza eccezioni, limiti o condizionamenti, in applicazione dell'art. 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 23/12/2020, n.8263, Consiglio di Stato sez. VI, 27 settembre 2019, n. 6468, T.A.R. Lecce, sez. I, 25/03/2020, n.395, T.A.R. Bari, sez. III, 24/10/2019, n.1372).
14. In tal guisa la predetta disposizione di legge regionale, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, “ non è rapportabile alla disciplina di cui all'art. 32 della L. n. 47 del 1985 (c.d. "inedificabilità relativa"), bensì a quella di cui all'anzidetto art. 33 della medesima legge ..” (Consiglio di Stato n. 270 del 2020 citata anche da parte ricorrente).
15. Inoltre, il Consiglio di Stato ha affrontato più volte il rapporto tra la previsione dell’art. 51 cit. e l’art. 1-quinquies della l. n. 431del 1985, oltre che in riferimento agli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, concludendo nel senso che, “ nella Regione Puglia, l'art. 51 lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, vieta ogni opera di edificazione entro la fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare, fino all'entrata in vigore dei piani paesistico - territoriali, con la conseguenza che è legittimo il diniego di condono edilizio per un'opera ricadente all'interno della fascia di rispetto posta da detta norma, la quale, ben lungi dal contribuire una mera misura di salvaguardia, pone invece un vincolo specifico a tutela di interessi paesaggistici e ambientali, cui fa riferimento l'art. 33 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 per escludere la sanatoria di opere edilizie abusive, ossia un vincolo d'inedificabilità assoluta, ancorché a termine. (Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 2017 n. 3103).
16. Tanto premesso, non può in ogni caso invocarsi l’applicazione della seconda parte dell’art. 51 cit., disposizione che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, opererebbe in deroga al suindicato regime vincolistico nelle aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della LR 56/1980 come zona C (in cui sarebbe ricompresa l’area oggetto di causa), ovvero come zone A e B.
17. Ciò in quanto la Variante generale al PRG approvata con DPGR n. 1475 del 1976 (pubblicata sul sito istituzionale del Comune, che la ricorrente ritiene vigente all’atto dell’approvazione della legge regionale e di cui invoca l’applicazione per la soluzione della controversia), con riferimento alle aree tipizzate come zone di espansione C3 (anche nella sua versione originaria, cfr. T.A.R. Bari, sez. III, 04/05/2012, n.923) limita fortemente lo ius edificandi , subordinandolo in ogni caso (ai sensi degli artt. 51 e 59 delle NTA ) all’approvazione dei piani particolareggiati o alla presentazione del piano di lottizzazione esteso all’intera maglia.
18. Dunque, nel caso di specie, non trattandosi di interventi di minima importanza (essendo stati realizzati volumi superiori a 500 mq) e, soprattutto, non essendo stato provato in giudizio il rispetto delle puntuali prescrizioni dell’atto di pianificazione comunale, deve ritenersi prevalente la disciplina vincolistica prevista dall’art. 51 comma 1 lett. f) LR 56/1980 con conseguente non condonabilità dell’intervento edilizio ai sensi dell’art. 33 L. 47/85, come assunto dalle convenute Amministrazioni.
19. Ciò posto, e premesso che la pianificazione comunale non si era nel prosieguo adeguata al sopravvenuto PPTR (circostanza incontestata in giudizio) entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle NTA del PPTR, trova altresì applicazione al caso in esame la disciplina transitoria del predetto Piano Paesistico (art. 106 NTA) che rinvia, per le ipotesi di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici, alle norme del Titolo VI, e, quindi, per quanto qui interessa, all’art. 45, comma 2 lett. a1), delle NTA del P.P.T.R.
20. Tale ultima norma, in particolare, vieta per i territori costieri la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere, diverse da quelle in esame, finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali. Sicchè, legittimamente le Amministrazioni resistenti hanno ritenuto l’intervento edilizio non condonabile anche in base alla disciplina sopravvenuta e vigente all’atto di adozione del diniego oggetto dell’odierna impugnativa.
21. Peraltro, essendo il parere della Soprintendenza nella materia che occupa obbligatorio e vincolante non rileva il fatto che in precedenza il Comune di Bari si fosse espresso in merito alla condonabilità del manufatto con prescrizioni. A tutto concedere, anche laddove il parere della Soprintendenza dovesse-come dedotto da parte ricorrente- ritenersi tardivo, il Comune correttamente non ha inteso discostarsene (in termini, T.A.R. Napoli, sez. III, 03/09/2018, n.5317) in considerazione del regime vincolistico operante per i territori costieri.
22. Conclusivamente, e alla luce della normativa vincolistica che governa la fattispecie, il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato trattandosi di attività vincolata.
Il che esclude altresì la possibilità di invocare il vizio di disparità di trattamento, che invece presuppone l’esercizio da parte della P.A di un’attività discrezionale (Consiglio di Stato sez. II, 16/11/2020, n.7104), dovendosi in ogni caso ribadire che l'eventuale rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili (e quindi in via di principio suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo) non può di per sé legittimare la pretesa a identico trattamento (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 21/10/2019, n.7147).
23. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
24. La peculiarità della vicenda in esame, tenuto conto della relativa tempistica procedimentale, giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO