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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.Gen. N. 769/2020 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
OGGETTO: Dott. Annamaria Laneri Consigliere est.
cod.140041 ha pronunciato la seguente
Bancari S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 769/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14.9.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale
del giorno 11 settembre 2024
d a
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Carra e Pietro Ferazza
ed elettivamente domiciliata in Mantova, Piazza Martiri di Belfore n. 7,
giusta procura in atti;
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Sarzi Sartori ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore in
Mantova – Via G. Chiassi n. 42.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 10.7.2020
n. 345
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rifiutato il contraddittorio su domande nuove o modificate, pervia ogni più utile declaratoria del caso e di legge
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Mantova n.
345/2020 in data 10.07.2020, emessa nel procedimento n. 2264/2017 R.G.,
previo ogni incombente ordinatorio meglio visto, contrariis reiectis:
NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova
n. 345/2020 in data 10.07.2020, emessa nel procedimento n. 2264/2017
R.G.:
Accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, dei rapporti bancari oggetto di causa e di ogni altro atto ad essi collegato per i motivi tutti dedotti in atti e, in ogni caso, la nullità e/o l'invalidità delle clausole relative alla determinazione e/o applicazione degli interessi debitori, della capitalizzazione degli stessi, delle commissioni, delle spese, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca convenuta, di tutte le pattuizioni contrattuali poste in essere in violazione della vigente normativa in materia bancaria e conseguentemente pronunciare la gratuità
delle linee di credito o, in subordine, la riduzione dei tassi di interessi a zero, al tasso legale ovvero ai tassi diversi ritenuti di giustizia ex art. 117 TUB, nonché
la non debenza di commissioni e spese.
Per effetto di quanto sopra, previa C.T.U. volta alla rideterminazione del reale saldo dei conti correnti oggetto di causa, epurati quindi gli stessi dagli illegittimi addebiti e computi e ridotti i tassi a zero o, in subordine,
al tasso legale ovvero ai tassi diversi ex art. 117 TUB ritenuti di giustizia,
condannarsi e dirsi tenuta per tutti i motivi di cui al presente atto, per il conto corrente n. 26208, , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rideterminazione del corretto saldo di conto corrente, con accredito o restituzione in favore della società
attrice degli importi illegittimamente addebitati e/o riscossi durante l'intero corso del rapporto, per interessi, commissioni e spese, anche in applicazione dell'art. 1815 c. 2 c.c., quantificati, per il periodo analizzato,
in complessivi € 48.012,39, di cui € 27.612,82 per interessi debitori non pattuiti, da azzerarsi o, in subordine, da ridursi al tasso legale o ai tassi diversi ritenuti di giustizia, € 10.282,21 per commissioni di massimo scoperto/CMDF ed € 10.117,36 per spese;
• per il conto corrente n. 15355, , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione/corresponsione in favore della società attrice degli importi illegittimamente addebitati e/o riscossi durante l'intero corso del rapporto,
per interessi, commissioni e spese, anche in applicazione dell'art. 1815 c.
2 c.c., quantificati per il periodo analizzato in complessivi € 25.391,66, di cui € 20.578,64 per interessi debitori non pattuiti, da azzerarsi o, in subordine, da ridursi al tasso legale o ai tassi diversi ritenuti di giustizia, €
3.326,91 per commissioni di massimo scoperto/CMDF ed € 1.486,11 per spese;
o, per ciascuna voce di ciascun conto, nelle somme diverse, maggiori o minori che risulteranno all'esito dell'esperenda istruttoria o ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO: con integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. .
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi integrazione di C.T.U. contabile volta a ricalcolare il saldo dei conticorrenti oggetto di causa secondo il seguente quesito:
“Determini il CTU, sulla base degli atti e documenti di causa e applicando la valuta di un giorno, il saldo finale di entrambi i rapporti di conto corrente oggetto del giudizio (n. 26208 e n. 15355) a far tempo dal primo estratto conto in atti, in assenza di ogni addebito di interessi, spese e commissioni
(ipotesi di nullità dei contratti); subordinatamente, attesa la nullità delle pattuizioni relative ai tassi di interesse, nonché la nullità delle clausole relative a anatocismo, commissioni, spese e ius variandi, riliquidi il CTU
il conto stesso azzerando gli interessi o applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB ed espungendo gli addebiti per commissioni, spese e interessi anatocistici, senza tener conto di eventuali modifiche unilaterali peggiorative applicate dall'istituto di credito”.
Per l'appellata
“Voglia l'On.le Corte D'Appello di Brescia, con reiezione delle domande,
istanze ed eccezioni avversarie così giudicare:
Nel merito
Respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso
Con condanna alla rifusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7.6.2017 la società
conveniva in giudizio ed Parte_1 Controparte_1
esponeva quanto segue.
La società intratteneva i rapporti di conto corrente n. 26208 e n. 15355 con la filiale di Castiglione delle Stiviere della Controparte_2
, poi , a far data dall'anno 1987
[...] Controparte_1
per il primo e dall'anno 1999 per il secondo. I rapporti di conto corrente in oggetto erano assistiti da apertura di credito il primo, e da castelletto per anticipi bancari salvo buon fine il secondo;
in particolare, il conto n. 26208
rappresentava il c.d. conto ordinario, su cui transitavano gli addebiti per interessi, commissioni e spese degli altri conti correnti della società, su cui operavano le aperture di credito e le anticipazioni bancarie.
In data 23.7.2014 la società correntista richiedeva alla Banca ai sensi dell'art.119 TUB copia di entrambi i contratti e degli estratti conto comprensivi di scalare dai rispettivi inizi dei rapporti sino al I trimestre
2011.
Relativamente al conto n. 26208 la consegnava la missiva datata CP_1
7.1.1987 con la quale veniva data notizia dell'apertura del conto, ma non le condizioni economiche del conto stesso, e la comunicazione in data
3.4.2000 con la quale la aveva comunicato l'avvenuta apertura di CP_1
una linea di credito;
relativamente al contratto n.15355 la CP_1
consegnava copia del contratto di conto corrente priva della firma del funzionario.
Relativamente al conto 26208 la società attrice sosteneva sussistere usura oggettiva nei seguenti trimestri: II, III e IV trimestre 2001 - tutti i trimestri degli anni 2002, 2003 e 2005, I, II e III trimestre 2004, I e II trimestre
2006, IV trimestre 2010, II, III e IV trimestre 2011, I, II e III trimestre
2012; sosteneva inoltre sussistere usura soggettiva in quanto il TEG
applicato era superiore al TEGM ma inferiore al tasso soglia usura nei seguenti trimestri: I trimestre 2001, III 2006, II 2007, II e IV 2008, III
2009, I 2011, IV 2012, I, II e III 2013; pertanto erano stati versati €
29.571,40 a titolo di interessi oggettivamente usurari ed € 12.402,55 a titolo di interessi soggettivamente usurari.
Rilevava che ai sensi dell'art. 1815 cc non erano quindi dovuti interessi,
di cui chiedeva, pertanto, la integrale restituzione.
Eccepiva, altresì, la nullità del contratto 26208 per mancanza di forma scritta e conseguentemente la nullità ex art 117 TUB di tutti gli addebiti a titolo di CMS, commissioni di messa a disposizione fondi, clausole relative alle spese e all'anatocismo, dell'applicazione dei c.d. giorni valuta e delle modifiche unilaterali eventualmente applicate alle condizioni contrattuali.
Domandava, pertanto, la restituzione integrale di interessi, spese e commissioni ai sensi dell'art. 117 comma 3 TUB o, in subordine, la sostituzione al tasso legale o al tasso ex art 117 commi 4 e 7 TUB.
Relativamente al conto n. 15355 lamentava sussistere usura oggettiva nei seguenti trimestri: in tutti i trimestri dell'anno 2001, nel IV trimestre 2005
e nel I trimestre 2006, con conseguenti addebiti illegittimi pari a €
12.312,96; usura oggettiva nei seguenti trimestri: in tutti i trimestri 2002 e
2003, nel I
2004, II 2005 e II 2006 con addebiti complessivi per € 12.661,99; anche relativamente a tale conto, poiché il contratto era stato sottoscritto solo dalla lamentava la nullità di CMS, commissioni di messa a CP_1
disposizione fondi, clausole relative alle spese e all'anatocismo per assenza del requisito della forma scritta;
domandava pertanto la restituzione integrale di spese e commissioni e la riduzione a zero per carenza di forma scritta o, in subordine, al tasso legale o ai tassi diversi ex art 117 TUB;
si doleva della nullità delle modifiche unilaterali eventualmente applicate alle condizioni contrattuali di entrambi i conti, in quanto la correntista non ne aveva mai ricevuto comunicazione;
infine lamentava la nullità dell'applicazione dei c.d. giorni valuta e domandava,
pertanto, l'applicazione della valuta da un giorno. Relativamente ad entrambi i conti evidenziava che il TEG era stato calcolato includendo nel conteggio la commissione di massimo scoperto;
in subordine, lamentava, relativamente al conto n. 15355,
l'indeterminatezza del tasso di interesse, delle capitalizzazioni, delle valute e delle commissioni in quanto il contratto di conto faceva riferimento a un foglio informativo mai consegnato alla cliente;
in subordine, relativamente ad entrambi i conti, si doleva della mancata pattuizione di anatocismo e comunque della mancata rinegoziazione dello stesso alla data del 30.6.2000.
In conclusione, domandava la restituzione di complessivi € 48.012,39 per il conto 26208 ed € 25.391,66 per il conto 15355.
Si costituiva in giudizio e, Controparte_1
innanzitutto, eccepiva la prescrizione di tutte le poste eseguite ed annotate in data anteriore al decimo anno precedente il 7.5.2014 (e quindi ante
7.5.2004), corrispondente alla data di ricevimento della missiva datata
24.04.2014 con cui l'appellante aveva domandato la restituzione degli importi asseritamente illegittimi corrisposti alla In subordine, CP_1
eccepiva la prescrizione delle poste eseguite ed annotate in data anteriore al decimo anno precedente il 7.5.2014 e quindi ante 7.5.2004, in quanto nel periodo precedente a tale data non vi era prova della conclusione di un contratto di apertura di credito e, pertanto, non era possibile individuare quali fossero le rimesse solutorie o quelle ripristinatorie;
l'ultima apertura di credito a corredo del conto corrente principale prima del periodo indicato era infatti scaduta in data 30.06.2000 e la relativa documentazione non era stata comunque prodotta;
il conto anticipi non era un conto corrente, dunque le poste relative ad esso potevano avere solo natura solutoria;
i saldi del conto erano stati quasi sempre positivi nel periodo precedente il 7.5.2004, come evidenziato dalla stessa analisi della correntista, per cui ogni esposizione debitoria precedente era stata ripianata;
dunque, i pagamenti anteriori non potevano che essere solutori.
Nel merito, sosteneva che il contratto di conto corrente n. 26208 era stato redatto in forma scritta e sottoscritto dal cliente, il conto era aperto e le successive modifiche erano state pattuite per iscritto;
inoltre, il contratto non era assistito da aperture di credito;
gli interessi del conto 15355 erano solo quelli derivanti dal conto 26208, poiché il primo era un conto tecnico.
Gli interessi ultralegali erano stati regolarmente pattuiti e comunque erano stati oggetto di tacita approvazione insieme agli estratti conto trimestrali.
L'anatocismo era stato validamente pattuito in origine e oggetto di regolare comunicazione in attuazione della delibera CICR 9 febbraio
2000, non essendo necessaria una nuova approvazione per iscritto.
Commissioni, valute e spese erano state validamente pattuite ed erano comunque applicabili ai sensi dell'art.118 TUB, quali condizioni pubblicizzate;
infine non era stato esercitato jus variandi in senso peggiorativo per il cliente, sebbene l'art.118 TUB lo consentisse;
la censura di usurarietà era infondata in quanto i calcoli di controparte erano
“giuridicamente e tecnicamente errati”.
Relativamente al conto anticipi 15355, il cui affidamento non era provato,
la affermava sussistere la forma scritta anche se il contratto era CP_1 monofirma;
non c'era stata alcuna capitalizzazione in quanto gli interessi passivi erano addebitati sul conto corrente ordinario;
non era stato esercitato ius variandi peggiorativo nonostante l'art.118 TUB consentisse simili variazioni;
non si era realizzata usura né oggettiva, in quanto nel calcolo del TEG proposto dalla cliente erano state inserite impropriamente
CMS e spese contravvenendo al disposto delle Istruzioni di Banca d'Italia
vigenti ratione temporis;
né soggettiva, in quanto la relativa affermazione non era provata in alcun modo.
Istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
15.10.2018, la correntista attrice lamentava in sede di comparsa conclusionale che le condizioni del conto n. 15355 erano differenti da quelle riportate nel foglio informativo.
In data 10.7.2020 il Tribunale di Mantova con sentenza n.354 così
decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa
istanza ed eccezione disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Accertata la illegittima applicazione di interessi capitalizzati nel
contratto di c/c n. 26208 per il periodo successivo all'1/1/2014,
ridetermina il saldo del predetto rapporto alla data del 31/12/2016 in euro
85.875,31 a debito del correntista;
2. Rigetta le ulteriori domande delle parti;
3. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 20%; condanna
parte attrice alla rifusione in favore di Controparte_1
del restante 80% che liquida (per tale percentuale) in
[...]
8274,40 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4. Pone definitivamente a carico di Controparte_1
le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti;
[...]
5. Condanna al Controparte_1
pagamento in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato
dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8/4 bis del D.lgs 28/2010;
6. Autorizza la convenuta al ritiro dei documenti in originale sub 36,37,38,
custoditi in cassetta di sicurezza.”
Il Tribunale, in particolare, riteneva, relativamente al conto 26208, che la eccezione relativa al difetto di forma scritta fosse infondata, in quanto la stipula del contratto era avvenuta in data anteriore alla norma che stabiliva l'obbligo di forma scritta ad substantiam;
riteneva, invece, fondata l'eccezione di prescrizione relativamente al periodo precedente il 7/5/2004
(decennio precedente la proposizione della domanda avvenuta in data
7/5/2014) al riguardo rilevando che: era sufficiente, ai fini della proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, la sola l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, e non anche la indicazione delle rimesse solutorie, che atteneva al profilo della prova;
era essenziale accertare se il conto corrente fosse o meno assistito da apertura di credito,
atteso che in quest'ultimo caso i versamenti effettuati dal cliente durante il rapporto avevano tutti natura solutoria ed il termine di prescrizione decorreva da ogni singolo pagamento;
la prova della presenza di apertura di credito era onere del correntista e non poteva desumersi la sussistenza di un contratto di apertura di credito dalla mera presenza di costanti saldi passivi risultanti dagli estratti conto o dal tenore degli scalari relativi a tale periodo;
il contratto di apertura di credito richiedeva la forma scritta ad substantiam ex art 117 TUB e, per il periodo anteriore alla vigenza di tale obbligo, le mere indicazioni risultanti dagli estratti conto scalari non permettevano di determinare con certezza né l'ammontare, né l'epoca nella quale gli affidamenti sarebbero stati pattuiti al fine di accertare se i versamenti fossero stati effettuati su conto passivo o scoperto, e,
parimenti, non potevano soccorrere nè la comunicazione della (doc. CP_1
13 dell'appellante), da cui non emergevano le condizioni degli affidamenti e il conto di appoggio, né il prospetto della centrale rischi, del tutto generico rispetto a epoca di stipula, condizioni, conto di appoggio, e neppure i documenti sub 39 e 40 della banca, in quanto privi delle specifiche condizioni pattuite e in ogni caso indicanti specifica scadenza al 30.06.2000 e al 30.4.2001, anteriore al decennio dalla domanda;
stante la carenza di prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito, le rimesse relative a tale periodo dovevano presumersi solutorie e soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Il Tribunale affermava, altresì, che la circostanza che il conto 26208 fosse ancora aperto alla data della domanda non influiva sull'applicazione del termine di prescrizione decennale, in quanto altrimenti si sarebbe sì
tutelato l'interesse del correntista alla corretta determinazione del saldo,
ma aggirando il limite ordinario all'azione di ripetizione dell'indebito, a cui la rielaborazione del saldo è funzionale.
Le domande di nullità degli addebiti a titolo interessi ultralegali, commissioni e spese, nonché di invalidità di ogni modifica unilaterale delle condizioni e di assenza di una valida clausola che regoli le valute risultavano infondate, poiché parte convenuta aveva correttamente documentato la rinegoziazione delle condizioni di contratto con apposita scheda negoziale (doc. 32) contenente specifica indicazione delle suddette condizioni e successive modifiche (doc. 38) e rinegoziazione (doc. 36).
Inoltre la scheda negoziale datata 17/11/03 normava le condizioni contrattuali con riferimento ad allegati e alle norme sui servizi;
relativamente a quel periodo inoltre la aveva prodotto il foglio CP_1
informativo contenente indicazioni su tassi, pari capitalizzazione trimestrale, commissioni, spese e valute.
La capitalizzazione relativamente al periodo successivo all'1.1.2014 era da ritenersi vietata, in quanto il divieto previsto dall'articolo 120 Testo
Unico Bancario era da ritenersi immediatamente precettivo, anche in assenza della relativa delibera Cicr;
pertanto, aderendo ai risultati della
CTU contabile, il saldo del conto andava rideterminato in € 85.875,31 a debito del correntista, con una differenza in suo favore di euro 136,37.
Il Tribunale, infine, rilevava che l'eccezione relativa alla differenza tra tassi pattuiti ed applicati era stata sollevata in comparsa conclusionale ed era perciò tardiva.
Relativamente al conto n. 15355, estinto in data 24/7/2006, il primo giudice riteneva avesse natura di conto di transito salvo buon fine e rilevava che esso non costituisse un rapporto autonomo comportante la messa a disposizione di somme di denaro, bensì comportasse il mero impegno della ad anticipare le somme comprovate da fatture ed altri CP_1
documenti, regolamentato sulla base del conto corrente principale. La
stessa parte attrice aveva allegato in atto di citazione che le anticipazioni s.b.f erano state accreditate sul c/c principale e le competenze parimenti addebitate sul c/c ordinario, con applicazione degli interessi secondo il tasso concordato per il c/c ordinario, senza tuttavia nemmeno allegare una duplicazione di addebiti o una specifica distorta applicazione di competenze. Trattandosi di mero conto tecnico sul quale venivano annotate le operazioni che poi erano regolate sul conto corrente principale,
il Tribunale respingeva tutte le domande di addebiti illegittimi perché
infondate; parimenti negava che tale conto dovesse produrre interessi attivi in quanto il servizio di anticipo doveva essere remunerato, e una produzione di interessi avrebbe neutralizzato la remunerazione;
riteneva la CTU sul punto inammissibile e la domanda relativa alla diversità tra condizioni applicate e pattuite tardivamente proposta.
Infine, respingeva le domande relative all'usurarietà dei tassi applicati su entrambi i conti, in quanto sul piano oggettivo trattavasi di usura sopravvenuta, non censurabile secondo il corrente orientamento giurisprudenziale;
mentre la censura di usurarietà soggettiva dei tassi risultava totalmente sfornita di prova. Disponeva infine la compensazione delle spese di lite nella misura del 20% ed il restante 80% seguiva la soccombenza di parte attrice.
Avverso la predetta sentenza la società proponeva Pt_1 Parte_1
appello chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato, e nel merito la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva in data 15.1.2021 e Controparte_1
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendo il rigetto tanto della sospensiva quanto dell'appello; ribadiva inoltre l'eccezione di prescrizione.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata con ordinanza depositata in data 28.1.2021, all'udienza del
12.9.24, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di giorni
50 per il deposito di conclusionali e 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto questa Corte constata che il capo di sentenza relativo all'accertamento dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici per il periodo successivo al 1.1.2014 nel contratto di c/c 26208 per cui è causa non è stato oggetto di appello incidentale da parte della e deve CP_1
ritenersi coperto da giudicato.
Parimenti risulta coperta da giudicato la statuizione di rigetto della domanda relativa alla usurarietà degli interessi, non attinta da censura alcuna da parte dell'appellante.
Nel procedere all'esame delle doglianze proposte, ritiene la Corte, per motivi di priorità logico-giuridico, di iniziare dall'esame del terzo e quarto motivo di appello. In particolare, con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui essa ha rigettato le eccezioni di nullità per carenza di forma scritta delle pattuizioni di addebiti a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni e spese, nonche di invalidità di ogni modifica unilaterale delle condizioni e di assenza di una valida clausola che regoli le valute in relazione al conto corrente ordinario n.
26208, ritenendo ammissibile e valido il documento n. 32 di CP_1
prodotto da quest'ultima soltanto con la seconda memoria
[...]
istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc con cui le parti .
Argomenta in particolare che:
- la non ha mai consegnato la documentazione contrattuale al CP_1
correntista, nonostante l'istanza di cui all'art.119 TUB, producendola solo tardivamente in sede di seconda memoria istruttoria;
-in atti non vi sarebbe un documento contrattuale sottoscritto dalle parti che preveda le condizioni economiche del conto n. 26208, almeno sino al
20.06.2012 in quanto:
1. la lettera di presa in carico (doc.31) e il contratto di corrispondenza in data 7.2.1985 (doc. 30) non recherebbero le condizioni contrattuali;
2. il documento 32, richiamato dal Tribunale, ossia il “Contratto di adesione , sarebbe in realtà frutto dell' Parte_2
“assemblaggio” di due separati documenti non collegati tra loro: il primo,
datato 17.11.2003 ed effettivamente sottoscritto dalla società attrice, non conterrebbe pattuizioni economiche, non disciplinerebbe le spese e le commissioni e non prevederebbe la clausola di pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
il successivo documento, datato 30.09.2003 ed intitolato “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”,
secondo l'appellante non sarebbe un allegato al contratto o un documento di sintesi, ma un semplice foglio informativo di filiale, privo di riferimenti ai contratti di conto corrente di cui è causa e di formazione anteriore alla loro stipula, come provato dal fatto che i tassi di interesse applicati al contratto 26208 nell'ultimo trimestre 2003 erano totalmente diversi da quelli riportati nel foglio stesso, di cui non vi è, peraltro, prova della sottoposizione ed approvazione del cliente, in quanto non sottoscritto,
neppure per ricevuta;
3. l'accordo di concessione linee di credito in data 26.09.2011 (doc. 34)
sarebbe sprovvisto dell'indicazione del conto di appoggio ed in presenza di una pluralità di rapporti intercorrenti tra le parti, non vi sarebbe prova della riferibilità al c/c 26208;
4. l'apertura di credito in data 27.09.2011 (doc. 35) non sarebbe un documento unitario, ma sarebbe costituito da due atti separati prodotti insieme, di cui solo il primo firmato ma privo di indicazioni contrattuali,
mentre il secondo privo di sottoscrizione, anche per ricezione e di collegamento al c/c 26208;
5. il contratto “tuttoconto” in data 20.06.2012 (doc. 37) sarebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio, poiché i rapporti indicati nei documenti (n.
368-111864421 - pag. 1 e 7 di 16 e n. 368-15899316 pag. 2 di 16)
sarebbero diversi da quelli dedotti in causa. Gli unici richiami al c/c 26208
riguarderebbero il servizio di carta di credito aziendale (pag. 10 di 16), in ordine al quale non sono state svolte contestazioni in causa;
6. gli accordi di modifica delle condizioni economiche (doc. 38) si limiterebbero a indicare i tassi di alcune delle linee di credito concesse al cliente, senza regolare commissioni, spese e criteri di capitalizzazione, e non potrebbero rappresentare un valido contratto di conto corrente;
7. gli accordi di apertura di credito in data 3.01.2000 e 3.01.2001 (doc. 39
e 40) non conterrebbero pattuizioni confermando solo la presenza di affidamenti sul conto corrente oggetto di causa, specificandone anche gli importi;
8. le comunicazioni delle condizioni economiche in essere (doc. 41)
sarebbero parimenti irrilevanti, dal momento che non conterrebbero alcuna sottoscrizione per accettazione o approvazione da parte della correntista, ma soltanto firme per ricevuta, peraltro di soggetti non identificati;
in ordine al foglio datato 23.01.2007 in particolare l'appellante contesta la provenienza della dichiarazione, trattandosi di condizioni stampate su carta non intestata e priva di sottoscrizione o di qualsiasi riferimento alla banca convenuta, anche in considerazione del fatto che le dichiarazioni di trasmissione delle condizioni facenti parte della produzione portano date differenti.
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
Sin dall'atto di citazione in primo grado, la società attrice ha lamentato la mancata consegna da parte della banca, nonostante la formale richiesta ex art. 119 TUB, delle copie dei contratti di conto corrente n. 26208 e n. del contratto scritto contenente le pattuizioni economiche relative al c/c n.
26208 nonché la nullità per difetto di forma del contratto n. 15355,
riportante la sola firma del cliente. Ha, altresì, eccepito la conseguente nullità ex art. 117 TUB delle clausole relative agli addebiti per interessi ultralegali, commissioni (CMS, CDV e CIV), capitalizzazione trimestrale,
spese e valute stante l'assenza di indicazione scritta circa le condizioni che hanno regolato il rapporto, nonché l'invalidità di ogni modifica unilaterale del contratto intervenuta nel corso del rapporto.
La banca, a pagina 10 della comparsa di risposta in primo grado, ha contestato l'inesistenza di pattuizioni scritte relative alle condizioni contrattuali applicate affermando che “Il contratto di conto corrente n.
26208 è stato redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal cliente, come
verrà dimostrato in corso di causa con la produzione dei contratti;
si
precisa sin d'ora che, nel corso degli anni, le parti hanno concluso più
contratti riferiti al rapporto n. 26208, che è proseguito senza soluzione di
continuità (e tutt'ora è aperto), concordando, di volta in volta, le nuove
condizioni economiche” e ha precisato che “Su tale rapporto sono stati
addebitati anche gli interessi maturati sul conto anticipi fatture n. 15355,
dal momento che quest'ultimo non era un conto corrente ma un mero
conto tecnico” e che, in ogni caso, il contratto n. 15355 in data 26.10.1999
è stato sottoscritto dal cliente e dalla banca in calce (doc. 4 in allegato alla comparsa di risposta in primo grado).
Ne discende che il tema della nullità per difetto di forma è stato posto dalla società correntista fin dall'introduzione del giudizio, essendo stato chiesto l'accertamento della illegittimità degli addebiti effettuati sulla base di clausole nulle, in quanto non pattuite per iscritto.
Ciò posto, è, tuttavia, pacifico, tra le parti che la stipula del c/c n. 26208
sia anteriore al 1992: si colloca, pertanto, come già affermato dal primo giudice, in un contesto temporale in cui non era ancora vigente l'obbligo di stipulazione scritta per i contratti bancari, il quale è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 L. 154/1992 e dell'art. 117 D.lgs. n.
385/1993; tale obbligo, però, era già vigente per la pattuizione degli interessi legali in forza dell'art. 1284 c.c. (cfr. da ultimo, tra le tante, Cass.
15.6.2022 n. 19298).
Il secondo contratto n. 15355, essendo intercorso a partire dal 1999,
avrebbe dovuto essere, invece, stipulato in forma scritta a pena di nullità.
Avendo la banca sostenuto che tutti i contratti sono stati stipulati in forma scritta, al fine di contrastare le argomentazioni di controparte in merito alla mancata stipula per iscritto delle relative condizioni economiche applicate,
era onere dell'istituto di credito produrre in giudizio i documenti contrattuali, la cui consegna era stata già richiesta in via stragiudiziale dalla correntista.
Ritiene, infatti, la Corte invocabile nella specie il principio espresso in un caso simile dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6480 del 9.3.2021,
secondo cui nell'ipotesi in cui “la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio) … non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
Deve dunque ritenersi che spettasse alla e non già a parte attrice CP_1
produrre in giudizio il contratto di conto corrente al fine di provare la pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate, in conformità
con la propria allegazione.
Con la memoria ex art 183, comma VI, n. 2 cpc, la ha depositato in CP_1
giudizio una serie di documenti relativi ai rapporti intercorsi tra le parti sin dal 1985 (doc. da 30 a 41), la cui produzione, a differenza di quanto sostiene l'appellante, è pienamente ammissibile poiché eseguita entro i termini preclusivi di cui alla seconda memoria ex art 183, comma 6, cpc.
Ciò posto, rileva anzitutto la Corte che, sebbene il conto corrente n 26208
risalga a un periodo precedente l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, è stato effettivamente stipulato in forma scritta ed è
stato firmato dalla correntista, come risulta dai documenti 30 e 31 in atti,
Con sottoscritti da entrambi i soci della che tuttavia, non contengono alcuna pattuizione in ordine alle condizioni economiche applicate.
Quanto alle rinegoziazione delle condizioni contrattuali del conto 26208,
allegate dalla banca stessa, queste sì necessitanti la forma scritta a pena di nullità in quanto intervenute successivamente al 1992, la ha CP_1
prodotto in giudizio il doc. 32, sottoscritto dalla società correntista,
intitolato “Contratto di adesione al conto e datato Email_1
17.11.2003, in cui si dà atto che le parti hanno rinegoziato le condizioni del c/c 26208; tale documento rinvia per la disciplina delle condizioni contrattuali alle allegate “Norme sui Servizi”, di seguito prodotte.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, l'all. 32 non è un documento “assemblato”, bensì un unico documento, come già ritenuto dal Tribunale, non rilevando che le “Norme sui Servizi” portino la data del
30.09.2003, anteriore alla stipula del contratto (17.11.2003), poiché
quest'ultimo le richiama espressamente come disciplinanti le condizioni economiche del contratto (tassi, capitalizzazione trimestrale interessi,
commissioni, spese, indicazione valute), qualificandole come parte integrante del contratto stesso che la correntista ha dichiarato di ben conoscere e le cui clausole ha approvato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 1341 cc.
La ha, parimenti, dimostrato la successiva rinegoziazione per CP_1
iscritto del tasso del conto n. 26208:
-in data 14.09.2010, 11.05.2011, 28.06.2012 e 5.11.2012, nei termini risultanti dal doc. 38, le cui nuove condizioni, proposte dalla banca,
relative al c/c 26208 espressamente richiamato, sono state approvate per iscritto dalla cliente, con la previsione, anch'essa sottoscritta, che tutte le altre condizioni non modificate sarebbero rimaste invariate;
- in data 20.06.2012 con i contratti, di cui ai doc.ti 36 e 37, entrambi riferibili al c/c n. 26208 in essi espressamente richiamato (cfr. pagg. 7 e
10 del contratto doc. 37 e pag. 4 del doc. 36), e sottoscritti dal cliente,
anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cc, il quale, a pag. 222 del doc. 36
e pag.16 del doc. 37, ha dichiarato “di ben conoscere ed approvare” le condizioni generali relative al rapporto e quelle economiche. Non può, invece, tenersi conto della comunicazione delle condizioni contrattuali datata 16.06.2004, 9 gennaio 2004 e 11.7.2005 (cfr. doc. 41),
in quanto sottoscritte solo “per ricevuta” dal cliente e, le prime due,
neppure riportanti la indicazione del rapporto di conto corrente e fido al quale tali condizioni si riferirebbero.
I documenti 39 e 40 dimostrano soltanto che il c/c n. 26208 era assistito da aperture di credito del 3.4.2000 e 3.1.2001, rispettivamente di lire
200.000.000 con scadenza 30.6.2000 e di lire 150.000.000 con scadenza
30.04.2001, ma sono privi di qualsiasi indicazione in ordine alle condizioni economiche;
parimenti i doc.ti 34 e 35 dimostrano solo la concessione di una apertura di credito di euro 150.000 in data 26.9.2011
regolata dalle condizioni di cui al doc. 35.
Va, dunque, dichiarata la illegittimità degli addebiti a titolo di interessi ultralegali dall'inizio del rapporto fino alla loro pattuizione per iscritto,
nonché degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e altre commissioni, spese e valute a decorrere dall'entrata in vigore della legge
154/92 fino alla loro pattuizione per iscritto contenuta nei documenti sopra indicati.
Il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone, invece,
con riguardo alla pratica dell'anatocismo, in quanto, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D.Lgs.
n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza,
siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo -dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perchè basate su un uso negoziale, anzichè
su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095).
Quanto alla capitalizzazione attuata dopo la Delib. CICR 9 febbraio 2000,
rileva la Corte che sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma,
delibera CICR 9 febbraio 2000, era sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e
5064 del 2024 e ord. interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è
stato risolto dalla recentissima pronuncia della SC n. 28215 del 4.11.2024,
la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza della SC n.
9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha “escluso la
possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al
correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva
del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle
precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di
una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della
impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla
mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della
relativa previsione negoziale”. Ciò posto, la appellata ha allegato di avere provveduto ad adeguare CP_1
la capitalizzazione degli interessi effettuando, esclusivamente, la pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi che per quelli attivi) nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla società correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto: alla luce del principio sopra esposto, tali adempimenti non sono sufficienti per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato.
Ne discende la illegittimità anche degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a debito per tutta la durata del rapporto, e non, come ritenuto dal Tribunale, solo a decorrere dal 1.1.2014.
Passando ora all'esame del quarto motivo, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del conto anticipi n. 15355, estinto in data
24.7.2006, per carenza di forma scritta ai sensi dell'art.117 TUB e della conseguente domanda di ripetizione degli addebiti illegittimi. In
particolare, il giudice avrebbe errato nel ritenere che tale rapporto costituisse un conto tecnico di appoggio e non necessitasse, di conseguenza, di alcun contratto scritto tra le parti.
Sostiene l'appellante di non avere mai affermato che gli interessi applicati sul conto anticipi fossero i medesimi del conto principale, ma, al contrario di avere esplicitamente affermato che i conti n. 26208 e 15355 costituivano rapporti distinti e autonomi, seppur collegati, e che agli stessi erano state applicate dalla banca condizioni diverse e specifiche per ciascun conto,
come desumibile dal confronto degli estratti dei due conti. Anche le condizioni del conto n. 15355, per essere valide, dovevano, pertanto,
essere pattuite per iscritto. Tale pattuizione non sarebbe rinvenibile,
secondo l'appellante, nel contratto di apertura del rapporto n. 15355
prodotto sub doc. 4 dalla che, non contenendo alcuna specifica CP_1
pattuizione economica, non è sufficiente a giustificare l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni e spese.
Contesta, infine, di avere sollevato “eccezione di diversità delle condizioni
applicate al conto 15355 rispetto al conto corrente”, come affermato dal primo giudice, affermando di essersi limitata a mettere in evidenza le differenti condizioni economiche applicate alle poste dei due conti a riprova della loro autonomia e indipendenza contrattuale.
E', innanzitutto, infondata la eccepita nullità del contratto n. 15355,
stipulato nel 1999, per difetto di forma scritta in quanto sottoscritto soltanto dal cliente. La ha, infatti, depositato sin dalla sua CP_1
costituzione in giudizio, il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 15355 denominato “C.to Transito SBF” (cfr. doc. 4)
datato 26.10.1999, redatto su modulo intestato alla (all'epoca)
[...]
e dalla stessa predisposto e sottoscritto da entrambi i Controparte_2
Cont soci della e, in calce, per la validità delle firme apposte, anche dal funzionario della con la conseguenza che deve ritenersi raggiunto CP_1
lo scopo voluto dalla legge di assicurare la completa conoscenza del regolamento contrattuale da parte del cliente e, pertanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la firma della banca non svolge più alcuna funzione e la sua mancanza è priva di rilievo (cfr. Sezioni Unite
n. 898/2018 del 21 novembre 2017, depositata il 16 gennaio 2018, e n.
1653 del 23 gennaio 2018; (cfr. Cass. 14.03.2022 n. 8124; Cass. nn.
14646/2018, 16270/2018, 14243/2018, Cass. S.U. n. 898/2018).
E', vero, tuttavia, che il predetto contratto non contiene alcuna pattuizione in ordine alle condizioni economiche che regolano il conto, che la CP_1
appellata giustifica con la deduzione per cui si tratterebbe di un mero conto anticipi, privo di qualsiasi autonomia perchè regolamentato dalle condizioni del conto principale sul quale è appoggiato.
Rileva la Corte che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio,
normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente,
avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato,
quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza cui è collegato poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne
consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito,
per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (cfr. in termini (Cass. civ., Sez. I
14321/2022 in senso conforme a Cass. civ. sent. 13449/2011).
Anche su questo punto, pertanto, la causa va rimessa sul ruolo dovendosi provvedere all'espletamento di una ctu contabile al fine di accertare la natura del conto n. 15355 e, solo nel caso in cui esso risulti autonomo,
procedendo a rideterminare il saldo epurandolo da tutti gli addebiti non pattuiti per iscritto, ferma la eventuale prescrizione.
Ritornando all'esame del primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla e pertanto ha limitato l'esame delle CP_1
pretese attoree relative al conto 26208 a quelle antecedenti il decennio dalla data di invio della prima domanda di restituzione delle somme corrisposte senza titolo.
A sostegno della doglianza rileva che l'azione proposta dalla società non
è di actio indebiti, bensì una azione di accertamento della nullità delle clausole, imprescrittibile, e di rideterminazione del saldo epurato dagli addebiti illegittimi, ammissibile anche in caso di conto aperto, che di tale accertamento è la naturale conseguenza.
Secondo l'appellante, il Tribunale, pur avendo correttamente qualificato l'azione come azione di nullità, ha, tuttavia, accolto contraddittoriamente l'eccezione di prescrizione, ritenendo difettare l'interesse ad agire del correntista ad una rettifica del saldo puramente teorica e non utilizzabile per regolare i reciproci rapporti di dare ed avere, interesse che invece sussisteva, non potendo escludersi che l'azione di ripetizione non sia poi fatta valere o che la banca ometta di sollevare in tale giudizio l'eccezione di prescrizione. Aggiunge come non sia possibile anticipare le conseguenze dell'accoglimento di un'eccezione che la avrebbe CP_1
avuto l'onere di proporre in un altro futuro giudizio in cui venga esercitata l'azione di indebito.
Così riassunta la doglianza, osserva la Corte come sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità si rinvengano posizioni contrastanti in ordine alla ammissibilità o meno della domanda di accertamento delle somme indebite proposta su conto aperto, in quanto si è delineato anche un indirizzo che ritiene che prima della chiusura non sia ravvisabile un interesse del correntista alla domanda atteso che solo con la chiusura è
giuridicamente ravvisabile un pagamento.
Deve tuttavia prendersi atto con la Corte di cassazione, con la sentenza a
SSUU n. 24418/2010, ha chiarito che “Sin dal momento dell'annotazione,
avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà
naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui
quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo
favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede
un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può
agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua
non ha ancora avuto luogo.”
Inoltre, tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza
21646/2018. Investita del ricorso avverso la pronuncia con cui il giudice del gravame aveva affermato che il rigetto della domanda relativa all'indebito travolgeva anche le domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di clausole contrattuali e la rideterminazione del saldo, motivando che dovevano intendersi strumentali all'accoglimento della domanda di condanna, non potendo l'esame di queste ultime ed il connesso interesse ad esse prescindere dalla richiesta restitutoria, la Suprema Corte ha, invece, affermato che
“Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, infatti, il
correntista, in una situazione quale quella in esame contrassegnata
dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse
di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la
nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di
addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo
(parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver
luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni:
quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del
ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione
dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto
(allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite
di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di
cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro
interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia
del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa
Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una
posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in
giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa
e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze
del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito
bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di
credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010,
n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione,
Cass. 15 gennaio 2013, n. 798). La Corte di Appello avrebbe dovuto
quindi comunque statuire sul merito delle domande di accertamento
proposte, giacchè l'acclarata insussistenza di rimesse solutorie non
escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate”
(cfr., nei medesimi termini, fra le altre, anche Cass., sez. I, 3.7.2023, n.
18681; Cass., sez. VI, 4.3.2021, n. 5904; Cass. ord. 11.04.2024 n. 9756).
Deve quindi concludersi per l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito proposta nonostante il conto corrente Quanto all'applicabilità dell'istituto della prescrizione, l'orientamento fino ad oggi seguito da questa Corte, in ossequio a quanto fin qui esposto,
è stato nel senso che ad essere prescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cc, è
solo l'azione di ripetizione dell'indebito e non anche quella di accertamento della nullità, con la conseguenza che anche l'azione introdotta dal correntista per l'accertamento della nullità delle poste illegittimamente addebitate dalla banca e la conseguente rettifica del saldo del conto corrente in costanza di rapporto, ammissibile per le ragioni sopra esposte pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione, non è
prescrittibile, mancando, dunque, l'interesse della banca a sollevare l'eccezione di prescrizione, opponibile solo ad un'azione di pagamento post chiusura del conto.
Deve, tuttavia, darsi atto che l'orientamento della SC secondo cui l'eccezione di prescrizione può contrapporsi solo a fronte di un'azione di ripetizione proposta dopo la chiusura del conto corrente, è stato di recente sottoposto a revisione da parte del Supremo Collegio (cfr. Sez. 1,
Ordinanza n. 13364 del 2024, 11/04/2024, n. 9756), il quale ha ritenuto che a prescindere dalla natura dell'azione proposta dal correntista, le sue pretese sono limitate dal diritto della a vedersi riconosciuta la CP_1
prescrizione delle poste precedenti il decennio dalla chiusura del conto ovvero dai singoli pagamenti, anche, pertanto, quando sia stata proposta azione di mero accertamento del saldo rettificato. In particolare, la SC ha affermato che <la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in
quanto tale (non la correlativa azione)>>, per cui <l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al
pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica,
per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del
saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a
vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio
debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un
interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il
conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi
per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora
idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione>>.
Il predetto principio è stato ribadito con successiva pronuncia del 15
maggio 2024 n. 928, con cui il Supremo Collegio ha stabilito che
<Chiedere, infatti, in funzione dell'accertamento del legittimo saldo del
conto corrente, di epurare il conto stesso degli illegittimi addebiti, seguiti
dai versamenti di somme trattenute, del pari illegittimamente, dalla banca
a scomputo dei medesimi, predicandosi il carattere solutorio di quei
versamenti (da qualificarsi, perciò, come veri e propri pagamenti), altro
non significa che chiedere l'accertamento del carattere indebito di quei
versamenti solutori, ossia di quei pagamenti: il che costituisce
esattamente il contenuto della domanda di ripetizione dell'indebito, ai
sensi dell'art. 2033 c.c., la quale si sostanzia, appunto, anzitutto nella
richiesta di tale accertamento (cui può aggiungersi, eventualmente, in
presenza dei necessari presupposti, anche la richiesta di condanna
dell'accipiens al pagamento della corrispondente somma).” Negli stessi termini si è espressa la SC con successiva sentenza della medesima sezione, 10.06.2024 n. 2213, chiarendo che
oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente
instaurata o coltivata in secondo grado;
(b) l'interesse a invocare la
prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna
al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la
domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere
rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi
illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non
ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali
dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla
quantificazione del saldo.>>
In sostanza, quindi, la Cassazione ha sottolineato come l'interesse sotteso all'accertamento sia comunque la ripetizione delle somme, di cui l'accertamento è premessa logica, prima ancora che giuridica. Ne
consegue che pur essendo i due mezzi separati e distinti tra loro, la scelta dell'attore di un mezzo processuale anziché dell'altro non possa, in ogni caso, dar adito a un risultato diverso in punto di limitazione nel tempo della pretesa creditoria.
Rileva il Collegio come intenda uniformarsi all'orientamento appena esposto che si sta affermando, una volta consolidato, tenuto conto del ruolo nomofilattico della Cassazione;
tuttavia, nell'attuale situazione di incertezza circa la corretta interpretazione dell'art.1422 cc, appare opportuno assegnare al CTU l'incarico di rispondere ad un quesito sul punto alternativo (depurazione del conto dagli addebiti illegittimi pura e semplice;
depurazione del conto dagli addebiti illegittimi con conseguente accertamento delle poste non più ripetibili perché a carattere solutorio senza che sia intervenuta richiesta di ripetizione nel decennio successivo alla singola rimessa).
Procedendo, infine, all'esame del secondo motivo, l'appellante lamenta che il primo giudicante avrebbe errato nell'affermare che l'onere della prova degli affidamenti fosse a carico del cliente in quanto il conto corrente di per sé non comporta la presenza di un'apertura di credito che deve essere provata. L'appellante ritiene, invece, condivisibile l'opposto orientamento giurisprudenziale, pure citato in sentenza, secondo cui tutti i versamenti si presumono ripristinatori della provvista (Cass. n.
4518/2014), per cui spetterebbe alla che intende fare decorrere la CP_1
prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittime, provare la diversa finalità (solutoria) dei versamenti, onere che la nella specie, CP_1
non avrebbe assolto con la conseguenza che il credito della correntista non si sarebbe prescritto.
Il Tribunale avrebbe errato, in ogni caso, nel ritenere non provata la presenza di affidamenti, in quanto, al contrario, la presenza di affidamenti sul conto in esame risulterebbe provata dagli estratti conto allegati all'atto di citazione, da cui emerge l'applicazione di commissioni compatibili solo con la sussistenza di un rapporto di apertura di credito, ovvero di un fido di fatto, e dalle inequivocabili produzioni di parte, quali la comunicazione della banca in data 29.2.2000 relativa alla “situazione dei vostri affidamenti” ed in cui si dà conto di un fido “a revoca” di euro 150.000.000
(doc. 13), le comunicazioni del 3.1.2000 e del 3.1.2001 che indicano gli importi degli affidamenti e il prospetto inviato dalla Centrale Rischi di
Banca d'Italia, nel quale risulterebbero affidamenti, determinati nel loro esatto ammontare, sin dal gennaio 1998 (doc. 14).
Inoltre, i rapporti di apertura di credito erano stati oggetto anche della richiesta ai sensi dell'art.119 TUB a cui la si era rifiutata di CP_1
ottemperare; infine, per il periodo successivo all'entrata in vigore del TUB
gli affidamenti ben avrebbero potuto essere conclusi per fatti concludenti,
e i relativi limiti desunti dall'esecuzione come risultante dagli estratti conto.
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
Va, in primo luogo, rilevato che la società appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto validamente eccepita la prescrizione affermando che “l'elemento qualificante
dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione della inerzia del titolare del
diritto che è il fatto principale al quale è connesso l'effetto estintivo
mentre la indicazione delle rimesse solutorie attiene al profilo della
prova”, statuizione che risulta quindi, coperta da giudicato.
Relativamente alla prova della esistenza di aperture di credito, rileva,
innanzitutto, la Corte che l'art.119 TUB specificamente impone alla CP_1
di rilasciare copia a richiesta del cliente “della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, come estratti conto e scalari, e non anche dei contratti di conto corrente o di apertura di credito, dunque la ha adempiuto a quanto prescritto inviando i soli CP_1
estratti conto, peraltro anche precedenti il decennio dalla richiesta. In
secondo luogo, il termine ultimo per la produzione di nuovi documenti in primo grado è la seconda memoria dell'allora vigente articolo 183 c. VI
cpc; dunque il primo giudice ha correttamente ritenuto la produzione dei contratti tempestiva.
Ciò premesso, rilevato che l'onere della prova dell'esistenza di aperture di credito grava sul correntista, poiché, nel caso di specie, il conto corrente n. 26208 è stato stipulato prima della introduzione della necessità della forma scritta da parte della legge 1992, ribadita dal TUB nel 1993, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che anche il contratto di apertura di credito non richieda la forma scritta e possa risultare anche da fatti concludenti (Cass. n. 85/2003; Cass. n. 3842/1996; Cass. n. 2752/1995) ed essere dimostrato, in assenza del contratto, anche per presunzioni (cfr.
Cass. 14.12.2023 n. 34997) tramite estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc. (v. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996 e, più
recentemente, Cass 14.12.2023 n. 34997; Cass. 24.1.2024 n. 4621; Cass.
29.02.2024 n. 5387), sempre che emergano dai predetti atti, in ogni caso,
quali elementi imprescindibili, il limite dell'affidamento e le condizioni praticate. In assenza di prova di tale limite non è, infatti, possibile stabilire quando tale limite è da ritenersi superato e, pertanto, quando i versamenti effettuati sono ripristinatori o solutori perché avvenuti oltre il limite affidato, non potendosi al contrario prospettare un fido di fatto nella semplice tolleranza da parte dell'istituto bancario circa l'esposizione a debito del conto (passivo).
Per quanto riguarda i contratti di apertura di credito stipulati dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 154/1992 e quindi, dell'art.117 d.lgs
385/1993, va rilevato che in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il
C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. In forza della delibera del C.I.C.R. del 4
marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass.
7763/2017 conforme a Cass. 14470/2005).
Di solito all'apertura di credito fanno, infatti, riferimento le condizioni generali di conto corrente che prevedono: <
banca ritenesse eventualmente di concedere al correntista …>>,
disciplinando l'apertura di credito a tempo determinato e la facoltà di recesso della banca (v. nel caso in esame l'art. 6 delle <
regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi>>). La
formula delle condizioni generali di conto corrente non è, tuttavia,
sufficiente al fine di integrare la forma scritta dell'apertura di credito in quanto occorre che vi sia la previsione della possibilità di un'apertura di credito con sufficiente enucleazione delle relative condizioni, nel senso che il contratto di conto corrente deve specificare espressamente, direttamente o mediante rinvio ad elementi di determinazione certi e pattuiti anch'essi per iscritto, il limite di utilizzo stabilito ed il regime degli interessi correlato a tale utilizzo.
La determinazione del limite dell'affidamento è, anche in tal caso,
essenziale, al fine di stabilire se la rimessa sia avvenuta nei limiti ovvero extra fido, avendo, nel primo caso, natura ripristinatoria e nel secondo caso natura solutoria. Infatti, il principio per cui il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta essere stipulato per iscritto a pena di nullità “va inteso nel senso che l'intento di agevolare
particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale
soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della
stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione delle
condizioni economiche del contratto ospitato e quindi una
regolamentazione del contratto accessorio, ritenendo che il fatto che una
clausola del contratto di conto corrente preveda solo come possibile il
contratto di apertura di credito, senza un regolamento economico e con
indicazioni-quadro generali ed astratte di tipo normativo, non sufficienti
a far ritenere rispettato il principio su indicato” (Cass. n. 27836/2017 e n.
9068/2017 e 7763/2017).
Nel caso di specie alla luce della stessa documentazione prodotta dalla ed in particolare dai doc.ti 34, 35, 36, 38, 39, 40, oltre che dai doc.ti CP_1 l'istituto di credito appellato ha concesso alla società appellante varie aperture di credito.
Appare, quindi, necessario anche su questo punto rimettere sul ruolo il giudizio per disporre c.t.u. al fine di rideterminare il saldo epurandolo da tutti gli addebiti illegittimi tenendo conto della prescrizione, interrotta con lettera del 23 luglio 2024, o in alternativa, non tenendo conto della stessa.
In conclusione, in parziale accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di appello, va dichiarata la illegittima applicazione:
-degli interessi ultralegali a decorrere dall'apertura del conto corrente n.
26208 fino alla loro prima pattuizione per iscritto;
- degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sin dalla apertura del conto corrente n. 26208 e per tutta la durata del rapporto;
-degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, spese e valute, modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, a decorrere dalla entrata in vigore della legge 154/92 fino alla prima pattuizione per iscritto.
Il presente giudizio va, quindi, rimesso sul ruolo per disporre, con separata ordinanza, ctu contabile.
Spese con la sentenza definitiva.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di appello proposto da e avverso la sentenza del Pt_1 Parte_1
Tribunale di Mantova in data 10.7.2020 n. 345, dichiara illegittimi gli addebiti a titolo di:
- interessi ultralegali a decorrere dall'apertura del conto corrente n. 26208
fino alla loro prima pattuizione per iscritto;
-a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sin dalla apertura del conto corrente n. 26208 e per tutta la durata del rapporto;
-a titolo di commissione di massimo scoperto, spese e valute, modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, a decorrere dalla entrata in vigore della legge 154/92 fino alla prima pattuizione per iscritto;
-dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione dell'istruttoria.
Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15355 e di quelli di apertura di credito e ha eccepito la inesistenza e nullità
26208 risulti pacificamente aperto.
13 e 14 prodotti dall'appellante, emerge che nel corso del rapporto
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.Gen. N. 769/2020 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
OGGETTO: Dott. Annamaria Laneri Consigliere est.
cod.140041 ha pronunciato la seguente
Bancari S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 769/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14.9.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale
del giorno 11 settembre 2024
d a
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Carra e Pietro Ferazza
ed elettivamente domiciliata in Mantova, Piazza Martiri di Belfore n. 7,
giusta procura in atti;
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Sarzi Sartori ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore in
Mantova – Via G. Chiassi n. 42.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 10.7.2020
n. 345
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rifiutato il contraddittorio su domande nuove o modificate, pervia ogni più utile declaratoria del caso e di legge
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Mantova n.
345/2020 in data 10.07.2020, emessa nel procedimento n. 2264/2017 R.G.,
previo ogni incombente ordinatorio meglio visto, contrariis reiectis:
NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova
n. 345/2020 in data 10.07.2020, emessa nel procedimento n. 2264/2017
R.G.:
Accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, dei rapporti bancari oggetto di causa e di ogni altro atto ad essi collegato per i motivi tutti dedotti in atti e, in ogni caso, la nullità e/o l'invalidità delle clausole relative alla determinazione e/o applicazione degli interessi debitori, della capitalizzazione degli stessi, delle commissioni, delle spese, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca convenuta, di tutte le pattuizioni contrattuali poste in essere in violazione della vigente normativa in materia bancaria e conseguentemente pronunciare la gratuità
delle linee di credito o, in subordine, la riduzione dei tassi di interessi a zero, al tasso legale ovvero ai tassi diversi ritenuti di giustizia ex art. 117 TUB, nonché
la non debenza di commissioni e spese.
Per effetto di quanto sopra, previa C.T.U. volta alla rideterminazione del reale saldo dei conti correnti oggetto di causa, epurati quindi gli stessi dagli illegittimi addebiti e computi e ridotti i tassi a zero o, in subordine,
al tasso legale ovvero ai tassi diversi ex art. 117 TUB ritenuti di giustizia,
condannarsi e dirsi tenuta per tutti i motivi di cui al presente atto, per il conto corrente n. 26208, , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rideterminazione del corretto saldo di conto corrente, con accredito o restituzione in favore della società
attrice degli importi illegittimamente addebitati e/o riscossi durante l'intero corso del rapporto, per interessi, commissioni e spese, anche in applicazione dell'art. 1815 c. 2 c.c., quantificati, per il periodo analizzato,
in complessivi € 48.012,39, di cui € 27.612,82 per interessi debitori non pattuiti, da azzerarsi o, in subordine, da ridursi al tasso legale o ai tassi diversi ritenuti di giustizia, € 10.282,21 per commissioni di massimo scoperto/CMDF ed € 10.117,36 per spese;
• per il conto corrente n. 15355, , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione/corresponsione in favore della società attrice degli importi illegittimamente addebitati e/o riscossi durante l'intero corso del rapporto,
per interessi, commissioni e spese, anche in applicazione dell'art. 1815 c.
2 c.c., quantificati per il periodo analizzato in complessivi € 25.391,66, di cui € 20.578,64 per interessi debitori non pattuiti, da azzerarsi o, in subordine, da ridursi al tasso legale o ai tassi diversi ritenuti di giustizia, €
3.326,91 per commissioni di massimo scoperto/CMDF ed € 1.486,11 per spese;
o, per ciascuna voce di ciascun conto, nelle somme diverse, maggiori o minori che risulteranno all'esito dell'esperenda istruttoria o ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO: con integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. .
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi integrazione di C.T.U. contabile volta a ricalcolare il saldo dei conticorrenti oggetto di causa secondo il seguente quesito:
“Determini il CTU, sulla base degli atti e documenti di causa e applicando la valuta di un giorno, il saldo finale di entrambi i rapporti di conto corrente oggetto del giudizio (n. 26208 e n. 15355) a far tempo dal primo estratto conto in atti, in assenza di ogni addebito di interessi, spese e commissioni
(ipotesi di nullità dei contratti); subordinatamente, attesa la nullità delle pattuizioni relative ai tassi di interesse, nonché la nullità delle clausole relative a anatocismo, commissioni, spese e ius variandi, riliquidi il CTU
il conto stesso azzerando gli interessi o applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB ed espungendo gli addebiti per commissioni, spese e interessi anatocistici, senza tener conto di eventuali modifiche unilaterali peggiorative applicate dall'istituto di credito”.
Per l'appellata
“Voglia l'On.le Corte D'Appello di Brescia, con reiezione delle domande,
istanze ed eccezioni avversarie così giudicare:
Nel merito
Respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso
Con condanna alla rifusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7.6.2017 la società
conveniva in giudizio ed Parte_1 Controparte_1
esponeva quanto segue.
La società intratteneva i rapporti di conto corrente n. 26208 e n. 15355 con la filiale di Castiglione delle Stiviere della Controparte_2
, poi , a far data dall'anno 1987
[...] Controparte_1
per il primo e dall'anno 1999 per il secondo. I rapporti di conto corrente in oggetto erano assistiti da apertura di credito il primo, e da castelletto per anticipi bancari salvo buon fine il secondo;
in particolare, il conto n. 26208
rappresentava il c.d. conto ordinario, su cui transitavano gli addebiti per interessi, commissioni e spese degli altri conti correnti della società, su cui operavano le aperture di credito e le anticipazioni bancarie.
In data 23.7.2014 la società correntista richiedeva alla Banca ai sensi dell'art.119 TUB copia di entrambi i contratti e degli estratti conto comprensivi di scalare dai rispettivi inizi dei rapporti sino al I trimestre
2011.
Relativamente al conto n. 26208 la consegnava la missiva datata CP_1
7.1.1987 con la quale veniva data notizia dell'apertura del conto, ma non le condizioni economiche del conto stesso, e la comunicazione in data
3.4.2000 con la quale la aveva comunicato l'avvenuta apertura di CP_1
una linea di credito;
relativamente al contratto n.15355 la CP_1
consegnava copia del contratto di conto corrente priva della firma del funzionario.
Relativamente al conto 26208 la società attrice sosteneva sussistere usura oggettiva nei seguenti trimestri: II, III e IV trimestre 2001 - tutti i trimestri degli anni 2002, 2003 e 2005, I, II e III trimestre 2004, I e II trimestre
2006, IV trimestre 2010, II, III e IV trimestre 2011, I, II e III trimestre
2012; sosteneva inoltre sussistere usura soggettiva in quanto il TEG
applicato era superiore al TEGM ma inferiore al tasso soglia usura nei seguenti trimestri: I trimestre 2001, III 2006, II 2007, II e IV 2008, III
2009, I 2011, IV 2012, I, II e III 2013; pertanto erano stati versati €
29.571,40 a titolo di interessi oggettivamente usurari ed € 12.402,55 a titolo di interessi soggettivamente usurari.
Rilevava che ai sensi dell'art. 1815 cc non erano quindi dovuti interessi,
di cui chiedeva, pertanto, la integrale restituzione.
Eccepiva, altresì, la nullità del contratto 26208 per mancanza di forma scritta e conseguentemente la nullità ex art 117 TUB di tutti gli addebiti a titolo di CMS, commissioni di messa a disposizione fondi, clausole relative alle spese e all'anatocismo, dell'applicazione dei c.d. giorni valuta e delle modifiche unilaterali eventualmente applicate alle condizioni contrattuali.
Domandava, pertanto, la restituzione integrale di interessi, spese e commissioni ai sensi dell'art. 117 comma 3 TUB o, in subordine, la sostituzione al tasso legale o al tasso ex art 117 commi 4 e 7 TUB.
Relativamente al conto n. 15355 lamentava sussistere usura oggettiva nei seguenti trimestri: in tutti i trimestri dell'anno 2001, nel IV trimestre 2005
e nel I trimestre 2006, con conseguenti addebiti illegittimi pari a €
12.312,96; usura oggettiva nei seguenti trimestri: in tutti i trimestri 2002 e
2003, nel I
2004, II 2005 e II 2006 con addebiti complessivi per € 12.661,99; anche relativamente a tale conto, poiché il contratto era stato sottoscritto solo dalla lamentava la nullità di CMS, commissioni di messa a CP_1
disposizione fondi, clausole relative alle spese e all'anatocismo per assenza del requisito della forma scritta;
domandava pertanto la restituzione integrale di spese e commissioni e la riduzione a zero per carenza di forma scritta o, in subordine, al tasso legale o ai tassi diversi ex art 117 TUB;
si doleva della nullità delle modifiche unilaterali eventualmente applicate alle condizioni contrattuali di entrambi i conti, in quanto la correntista non ne aveva mai ricevuto comunicazione;
infine lamentava la nullità dell'applicazione dei c.d. giorni valuta e domandava,
pertanto, l'applicazione della valuta da un giorno. Relativamente ad entrambi i conti evidenziava che il TEG era stato calcolato includendo nel conteggio la commissione di massimo scoperto;
in subordine, lamentava, relativamente al conto n. 15355,
l'indeterminatezza del tasso di interesse, delle capitalizzazioni, delle valute e delle commissioni in quanto il contratto di conto faceva riferimento a un foglio informativo mai consegnato alla cliente;
in subordine, relativamente ad entrambi i conti, si doleva della mancata pattuizione di anatocismo e comunque della mancata rinegoziazione dello stesso alla data del 30.6.2000.
In conclusione, domandava la restituzione di complessivi € 48.012,39 per il conto 26208 ed € 25.391,66 per il conto 15355.
Si costituiva in giudizio e, Controparte_1
innanzitutto, eccepiva la prescrizione di tutte le poste eseguite ed annotate in data anteriore al decimo anno precedente il 7.5.2014 (e quindi ante
7.5.2004), corrispondente alla data di ricevimento della missiva datata
24.04.2014 con cui l'appellante aveva domandato la restituzione degli importi asseritamente illegittimi corrisposti alla In subordine, CP_1
eccepiva la prescrizione delle poste eseguite ed annotate in data anteriore al decimo anno precedente il 7.5.2014 e quindi ante 7.5.2004, in quanto nel periodo precedente a tale data non vi era prova della conclusione di un contratto di apertura di credito e, pertanto, non era possibile individuare quali fossero le rimesse solutorie o quelle ripristinatorie;
l'ultima apertura di credito a corredo del conto corrente principale prima del periodo indicato era infatti scaduta in data 30.06.2000 e la relativa documentazione non era stata comunque prodotta;
il conto anticipi non era un conto corrente, dunque le poste relative ad esso potevano avere solo natura solutoria;
i saldi del conto erano stati quasi sempre positivi nel periodo precedente il 7.5.2004, come evidenziato dalla stessa analisi della correntista, per cui ogni esposizione debitoria precedente era stata ripianata;
dunque, i pagamenti anteriori non potevano che essere solutori.
Nel merito, sosteneva che il contratto di conto corrente n. 26208 era stato redatto in forma scritta e sottoscritto dal cliente, il conto era aperto e le successive modifiche erano state pattuite per iscritto;
inoltre, il contratto non era assistito da aperture di credito;
gli interessi del conto 15355 erano solo quelli derivanti dal conto 26208, poiché il primo era un conto tecnico.
Gli interessi ultralegali erano stati regolarmente pattuiti e comunque erano stati oggetto di tacita approvazione insieme agli estratti conto trimestrali.
L'anatocismo era stato validamente pattuito in origine e oggetto di regolare comunicazione in attuazione della delibera CICR 9 febbraio
2000, non essendo necessaria una nuova approvazione per iscritto.
Commissioni, valute e spese erano state validamente pattuite ed erano comunque applicabili ai sensi dell'art.118 TUB, quali condizioni pubblicizzate;
infine non era stato esercitato jus variandi in senso peggiorativo per il cliente, sebbene l'art.118 TUB lo consentisse;
la censura di usurarietà era infondata in quanto i calcoli di controparte erano
“giuridicamente e tecnicamente errati”.
Relativamente al conto anticipi 15355, il cui affidamento non era provato,
la affermava sussistere la forma scritta anche se il contratto era CP_1 monofirma;
non c'era stata alcuna capitalizzazione in quanto gli interessi passivi erano addebitati sul conto corrente ordinario;
non era stato esercitato ius variandi peggiorativo nonostante l'art.118 TUB consentisse simili variazioni;
non si era realizzata usura né oggettiva, in quanto nel calcolo del TEG proposto dalla cliente erano state inserite impropriamente
CMS e spese contravvenendo al disposto delle Istruzioni di Banca d'Italia
vigenti ratione temporis;
né soggettiva, in quanto la relativa affermazione non era provata in alcun modo.
Istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
15.10.2018, la correntista attrice lamentava in sede di comparsa conclusionale che le condizioni del conto n. 15355 erano differenti da quelle riportate nel foglio informativo.
In data 10.7.2020 il Tribunale di Mantova con sentenza n.354 così
decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa
istanza ed eccezione disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Accertata la illegittima applicazione di interessi capitalizzati nel
contratto di c/c n. 26208 per il periodo successivo all'1/1/2014,
ridetermina il saldo del predetto rapporto alla data del 31/12/2016 in euro
85.875,31 a debito del correntista;
2. Rigetta le ulteriori domande delle parti;
3. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 20%; condanna
parte attrice alla rifusione in favore di Controparte_1
del restante 80% che liquida (per tale percentuale) in
[...]
8274,40 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4. Pone definitivamente a carico di Controparte_1
le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti;
[...]
5. Condanna al Controparte_1
pagamento in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato
dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8/4 bis del D.lgs 28/2010;
6. Autorizza la convenuta al ritiro dei documenti in originale sub 36,37,38,
custoditi in cassetta di sicurezza.”
Il Tribunale, in particolare, riteneva, relativamente al conto 26208, che la eccezione relativa al difetto di forma scritta fosse infondata, in quanto la stipula del contratto era avvenuta in data anteriore alla norma che stabiliva l'obbligo di forma scritta ad substantiam;
riteneva, invece, fondata l'eccezione di prescrizione relativamente al periodo precedente il 7/5/2004
(decennio precedente la proposizione della domanda avvenuta in data
7/5/2014) al riguardo rilevando che: era sufficiente, ai fini della proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, la sola l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, e non anche la indicazione delle rimesse solutorie, che atteneva al profilo della prova;
era essenziale accertare se il conto corrente fosse o meno assistito da apertura di credito,
atteso che in quest'ultimo caso i versamenti effettuati dal cliente durante il rapporto avevano tutti natura solutoria ed il termine di prescrizione decorreva da ogni singolo pagamento;
la prova della presenza di apertura di credito era onere del correntista e non poteva desumersi la sussistenza di un contratto di apertura di credito dalla mera presenza di costanti saldi passivi risultanti dagli estratti conto o dal tenore degli scalari relativi a tale periodo;
il contratto di apertura di credito richiedeva la forma scritta ad substantiam ex art 117 TUB e, per il periodo anteriore alla vigenza di tale obbligo, le mere indicazioni risultanti dagli estratti conto scalari non permettevano di determinare con certezza né l'ammontare, né l'epoca nella quale gli affidamenti sarebbero stati pattuiti al fine di accertare se i versamenti fossero stati effettuati su conto passivo o scoperto, e,
parimenti, non potevano soccorrere nè la comunicazione della (doc. CP_1
13 dell'appellante), da cui non emergevano le condizioni degli affidamenti e il conto di appoggio, né il prospetto della centrale rischi, del tutto generico rispetto a epoca di stipula, condizioni, conto di appoggio, e neppure i documenti sub 39 e 40 della banca, in quanto privi delle specifiche condizioni pattuite e in ogni caso indicanti specifica scadenza al 30.06.2000 e al 30.4.2001, anteriore al decennio dalla domanda;
stante la carenza di prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito, le rimesse relative a tale periodo dovevano presumersi solutorie e soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Il Tribunale affermava, altresì, che la circostanza che il conto 26208 fosse ancora aperto alla data della domanda non influiva sull'applicazione del termine di prescrizione decennale, in quanto altrimenti si sarebbe sì
tutelato l'interesse del correntista alla corretta determinazione del saldo,
ma aggirando il limite ordinario all'azione di ripetizione dell'indebito, a cui la rielaborazione del saldo è funzionale.
Le domande di nullità degli addebiti a titolo interessi ultralegali, commissioni e spese, nonché di invalidità di ogni modifica unilaterale delle condizioni e di assenza di una valida clausola che regoli le valute risultavano infondate, poiché parte convenuta aveva correttamente documentato la rinegoziazione delle condizioni di contratto con apposita scheda negoziale (doc. 32) contenente specifica indicazione delle suddette condizioni e successive modifiche (doc. 38) e rinegoziazione (doc. 36).
Inoltre la scheda negoziale datata 17/11/03 normava le condizioni contrattuali con riferimento ad allegati e alle norme sui servizi;
relativamente a quel periodo inoltre la aveva prodotto il foglio CP_1
informativo contenente indicazioni su tassi, pari capitalizzazione trimestrale, commissioni, spese e valute.
La capitalizzazione relativamente al periodo successivo all'1.1.2014 era da ritenersi vietata, in quanto il divieto previsto dall'articolo 120 Testo
Unico Bancario era da ritenersi immediatamente precettivo, anche in assenza della relativa delibera Cicr;
pertanto, aderendo ai risultati della
CTU contabile, il saldo del conto andava rideterminato in € 85.875,31 a debito del correntista, con una differenza in suo favore di euro 136,37.
Il Tribunale, infine, rilevava che l'eccezione relativa alla differenza tra tassi pattuiti ed applicati era stata sollevata in comparsa conclusionale ed era perciò tardiva.
Relativamente al conto n. 15355, estinto in data 24/7/2006, il primo giudice riteneva avesse natura di conto di transito salvo buon fine e rilevava che esso non costituisse un rapporto autonomo comportante la messa a disposizione di somme di denaro, bensì comportasse il mero impegno della ad anticipare le somme comprovate da fatture ed altri CP_1
documenti, regolamentato sulla base del conto corrente principale. La
stessa parte attrice aveva allegato in atto di citazione che le anticipazioni s.b.f erano state accreditate sul c/c principale e le competenze parimenti addebitate sul c/c ordinario, con applicazione degli interessi secondo il tasso concordato per il c/c ordinario, senza tuttavia nemmeno allegare una duplicazione di addebiti o una specifica distorta applicazione di competenze. Trattandosi di mero conto tecnico sul quale venivano annotate le operazioni che poi erano regolate sul conto corrente principale,
il Tribunale respingeva tutte le domande di addebiti illegittimi perché
infondate; parimenti negava che tale conto dovesse produrre interessi attivi in quanto il servizio di anticipo doveva essere remunerato, e una produzione di interessi avrebbe neutralizzato la remunerazione;
riteneva la CTU sul punto inammissibile e la domanda relativa alla diversità tra condizioni applicate e pattuite tardivamente proposta.
Infine, respingeva le domande relative all'usurarietà dei tassi applicati su entrambi i conti, in quanto sul piano oggettivo trattavasi di usura sopravvenuta, non censurabile secondo il corrente orientamento giurisprudenziale;
mentre la censura di usurarietà soggettiva dei tassi risultava totalmente sfornita di prova. Disponeva infine la compensazione delle spese di lite nella misura del 20% ed il restante 80% seguiva la soccombenza di parte attrice.
Avverso la predetta sentenza la società proponeva Pt_1 Parte_1
appello chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato, e nel merito la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva in data 15.1.2021 e Controparte_1
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendo il rigetto tanto della sospensiva quanto dell'appello; ribadiva inoltre l'eccezione di prescrizione.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata con ordinanza depositata in data 28.1.2021, all'udienza del
12.9.24, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di giorni
50 per il deposito di conclusionali e 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto questa Corte constata che il capo di sentenza relativo all'accertamento dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici per il periodo successivo al 1.1.2014 nel contratto di c/c 26208 per cui è causa non è stato oggetto di appello incidentale da parte della e deve CP_1
ritenersi coperto da giudicato.
Parimenti risulta coperta da giudicato la statuizione di rigetto della domanda relativa alla usurarietà degli interessi, non attinta da censura alcuna da parte dell'appellante.
Nel procedere all'esame delle doglianze proposte, ritiene la Corte, per motivi di priorità logico-giuridico, di iniziare dall'esame del terzo e quarto motivo di appello. In particolare, con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui essa ha rigettato le eccezioni di nullità per carenza di forma scritta delle pattuizioni di addebiti a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni e spese, nonche di invalidità di ogni modifica unilaterale delle condizioni e di assenza di una valida clausola che regoli le valute in relazione al conto corrente ordinario n.
26208, ritenendo ammissibile e valido il documento n. 32 di CP_1
prodotto da quest'ultima soltanto con la seconda memoria
[...]
istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc con cui le parti .
Argomenta in particolare che:
- la non ha mai consegnato la documentazione contrattuale al CP_1
correntista, nonostante l'istanza di cui all'art.119 TUB, producendola solo tardivamente in sede di seconda memoria istruttoria;
-in atti non vi sarebbe un documento contrattuale sottoscritto dalle parti che preveda le condizioni economiche del conto n. 26208, almeno sino al
20.06.2012 in quanto:
1. la lettera di presa in carico (doc.31) e il contratto di corrispondenza in data 7.2.1985 (doc. 30) non recherebbero le condizioni contrattuali;
2. il documento 32, richiamato dal Tribunale, ossia il “Contratto di adesione , sarebbe in realtà frutto dell' Parte_2
“assemblaggio” di due separati documenti non collegati tra loro: il primo,
datato 17.11.2003 ed effettivamente sottoscritto dalla società attrice, non conterrebbe pattuizioni economiche, non disciplinerebbe le spese e le commissioni e non prevederebbe la clausola di pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
il successivo documento, datato 30.09.2003 ed intitolato “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”,
secondo l'appellante non sarebbe un allegato al contratto o un documento di sintesi, ma un semplice foglio informativo di filiale, privo di riferimenti ai contratti di conto corrente di cui è causa e di formazione anteriore alla loro stipula, come provato dal fatto che i tassi di interesse applicati al contratto 26208 nell'ultimo trimestre 2003 erano totalmente diversi da quelli riportati nel foglio stesso, di cui non vi è, peraltro, prova della sottoposizione ed approvazione del cliente, in quanto non sottoscritto,
neppure per ricevuta;
3. l'accordo di concessione linee di credito in data 26.09.2011 (doc. 34)
sarebbe sprovvisto dell'indicazione del conto di appoggio ed in presenza di una pluralità di rapporti intercorrenti tra le parti, non vi sarebbe prova della riferibilità al c/c 26208;
4. l'apertura di credito in data 27.09.2011 (doc. 35) non sarebbe un documento unitario, ma sarebbe costituito da due atti separati prodotti insieme, di cui solo il primo firmato ma privo di indicazioni contrattuali,
mentre il secondo privo di sottoscrizione, anche per ricezione e di collegamento al c/c 26208;
5. il contratto “tuttoconto” in data 20.06.2012 (doc. 37) sarebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio, poiché i rapporti indicati nei documenti (n.
368-111864421 - pag. 1 e 7 di 16 e n. 368-15899316 pag. 2 di 16)
sarebbero diversi da quelli dedotti in causa. Gli unici richiami al c/c 26208
riguarderebbero il servizio di carta di credito aziendale (pag. 10 di 16), in ordine al quale non sono state svolte contestazioni in causa;
6. gli accordi di modifica delle condizioni economiche (doc. 38) si limiterebbero a indicare i tassi di alcune delle linee di credito concesse al cliente, senza regolare commissioni, spese e criteri di capitalizzazione, e non potrebbero rappresentare un valido contratto di conto corrente;
7. gli accordi di apertura di credito in data 3.01.2000 e 3.01.2001 (doc. 39
e 40) non conterrebbero pattuizioni confermando solo la presenza di affidamenti sul conto corrente oggetto di causa, specificandone anche gli importi;
8. le comunicazioni delle condizioni economiche in essere (doc. 41)
sarebbero parimenti irrilevanti, dal momento che non conterrebbero alcuna sottoscrizione per accettazione o approvazione da parte della correntista, ma soltanto firme per ricevuta, peraltro di soggetti non identificati;
in ordine al foglio datato 23.01.2007 in particolare l'appellante contesta la provenienza della dichiarazione, trattandosi di condizioni stampate su carta non intestata e priva di sottoscrizione o di qualsiasi riferimento alla banca convenuta, anche in considerazione del fatto che le dichiarazioni di trasmissione delle condizioni facenti parte della produzione portano date differenti.
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
Sin dall'atto di citazione in primo grado, la società attrice ha lamentato la mancata consegna da parte della banca, nonostante la formale richiesta ex art. 119 TUB, delle copie dei contratti di conto corrente n. 26208 e n. del contratto scritto contenente le pattuizioni economiche relative al c/c n.
26208 nonché la nullità per difetto di forma del contratto n. 15355,
riportante la sola firma del cliente. Ha, altresì, eccepito la conseguente nullità ex art. 117 TUB delle clausole relative agli addebiti per interessi ultralegali, commissioni (CMS, CDV e CIV), capitalizzazione trimestrale,
spese e valute stante l'assenza di indicazione scritta circa le condizioni che hanno regolato il rapporto, nonché l'invalidità di ogni modifica unilaterale del contratto intervenuta nel corso del rapporto.
La banca, a pagina 10 della comparsa di risposta in primo grado, ha contestato l'inesistenza di pattuizioni scritte relative alle condizioni contrattuali applicate affermando che “Il contratto di conto corrente n.
26208 è stato redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal cliente, come
verrà dimostrato in corso di causa con la produzione dei contratti;
si
precisa sin d'ora che, nel corso degli anni, le parti hanno concluso più
contratti riferiti al rapporto n. 26208, che è proseguito senza soluzione di
continuità (e tutt'ora è aperto), concordando, di volta in volta, le nuove
condizioni economiche” e ha precisato che “Su tale rapporto sono stati
addebitati anche gli interessi maturati sul conto anticipi fatture n. 15355,
dal momento che quest'ultimo non era un conto corrente ma un mero
conto tecnico” e che, in ogni caso, il contratto n. 15355 in data 26.10.1999
è stato sottoscritto dal cliente e dalla banca in calce (doc. 4 in allegato alla comparsa di risposta in primo grado).
Ne discende che il tema della nullità per difetto di forma è stato posto dalla società correntista fin dall'introduzione del giudizio, essendo stato chiesto l'accertamento della illegittimità degli addebiti effettuati sulla base di clausole nulle, in quanto non pattuite per iscritto.
Ciò posto, è, tuttavia, pacifico, tra le parti che la stipula del c/c n. 26208
sia anteriore al 1992: si colloca, pertanto, come già affermato dal primo giudice, in un contesto temporale in cui non era ancora vigente l'obbligo di stipulazione scritta per i contratti bancari, il quale è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 L. 154/1992 e dell'art. 117 D.lgs. n.
385/1993; tale obbligo, però, era già vigente per la pattuizione degli interessi legali in forza dell'art. 1284 c.c. (cfr. da ultimo, tra le tante, Cass.
15.6.2022 n. 19298).
Il secondo contratto n. 15355, essendo intercorso a partire dal 1999,
avrebbe dovuto essere, invece, stipulato in forma scritta a pena di nullità.
Avendo la banca sostenuto che tutti i contratti sono stati stipulati in forma scritta, al fine di contrastare le argomentazioni di controparte in merito alla mancata stipula per iscritto delle relative condizioni economiche applicate,
era onere dell'istituto di credito produrre in giudizio i documenti contrattuali, la cui consegna era stata già richiesta in via stragiudiziale dalla correntista.
Ritiene, infatti, la Corte invocabile nella specie il principio espresso in un caso simile dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6480 del 9.3.2021,
secondo cui nell'ipotesi in cui “la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio) … non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
Deve dunque ritenersi che spettasse alla e non già a parte attrice CP_1
produrre in giudizio il contratto di conto corrente al fine di provare la pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate, in conformità
con la propria allegazione.
Con la memoria ex art 183, comma VI, n. 2 cpc, la ha depositato in CP_1
giudizio una serie di documenti relativi ai rapporti intercorsi tra le parti sin dal 1985 (doc. da 30 a 41), la cui produzione, a differenza di quanto sostiene l'appellante, è pienamente ammissibile poiché eseguita entro i termini preclusivi di cui alla seconda memoria ex art 183, comma 6, cpc.
Ciò posto, rileva anzitutto la Corte che, sebbene il conto corrente n 26208
risalga a un periodo precedente l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, è stato effettivamente stipulato in forma scritta ed è
stato firmato dalla correntista, come risulta dai documenti 30 e 31 in atti,
Con sottoscritti da entrambi i soci della che tuttavia, non contengono alcuna pattuizione in ordine alle condizioni economiche applicate.
Quanto alle rinegoziazione delle condizioni contrattuali del conto 26208,
allegate dalla banca stessa, queste sì necessitanti la forma scritta a pena di nullità in quanto intervenute successivamente al 1992, la ha CP_1
prodotto in giudizio il doc. 32, sottoscritto dalla società correntista,
intitolato “Contratto di adesione al conto e datato Email_1
17.11.2003, in cui si dà atto che le parti hanno rinegoziato le condizioni del c/c 26208; tale documento rinvia per la disciplina delle condizioni contrattuali alle allegate “Norme sui Servizi”, di seguito prodotte.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, l'all. 32 non è un documento “assemblato”, bensì un unico documento, come già ritenuto dal Tribunale, non rilevando che le “Norme sui Servizi” portino la data del
30.09.2003, anteriore alla stipula del contratto (17.11.2003), poiché
quest'ultimo le richiama espressamente come disciplinanti le condizioni economiche del contratto (tassi, capitalizzazione trimestrale interessi,
commissioni, spese, indicazione valute), qualificandole come parte integrante del contratto stesso che la correntista ha dichiarato di ben conoscere e le cui clausole ha approvato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 1341 cc.
La ha, parimenti, dimostrato la successiva rinegoziazione per CP_1
iscritto del tasso del conto n. 26208:
-in data 14.09.2010, 11.05.2011, 28.06.2012 e 5.11.2012, nei termini risultanti dal doc. 38, le cui nuove condizioni, proposte dalla banca,
relative al c/c 26208 espressamente richiamato, sono state approvate per iscritto dalla cliente, con la previsione, anch'essa sottoscritta, che tutte le altre condizioni non modificate sarebbero rimaste invariate;
- in data 20.06.2012 con i contratti, di cui ai doc.ti 36 e 37, entrambi riferibili al c/c n. 26208 in essi espressamente richiamato (cfr. pagg. 7 e
10 del contratto doc. 37 e pag. 4 del doc. 36), e sottoscritti dal cliente,
anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cc, il quale, a pag. 222 del doc. 36
e pag.16 del doc. 37, ha dichiarato “di ben conoscere ed approvare” le condizioni generali relative al rapporto e quelle economiche. Non può, invece, tenersi conto della comunicazione delle condizioni contrattuali datata 16.06.2004, 9 gennaio 2004 e 11.7.2005 (cfr. doc. 41),
in quanto sottoscritte solo “per ricevuta” dal cliente e, le prime due,
neppure riportanti la indicazione del rapporto di conto corrente e fido al quale tali condizioni si riferirebbero.
I documenti 39 e 40 dimostrano soltanto che il c/c n. 26208 era assistito da aperture di credito del 3.4.2000 e 3.1.2001, rispettivamente di lire
200.000.000 con scadenza 30.6.2000 e di lire 150.000.000 con scadenza
30.04.2001, ma sono privi di qualsiasi indicazione in ordine alle condizioni economiche;
parimenti i doc.ti 34 e 35 dimostrano solo la concessione di una apertura di credito di euro 150.000 in data 26.9.2011
regolata dalle condizioni di cui al doc. 35.
Va, dunque, dichiarata la illegittimità degli addebiti a titolo di interessi ultralegali dall'inizio del rapporto fino alla loro pattuizione per iscritto,
nonché degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e altre commissioni, spese e valute a decorrere dall'entrata in vigore della legge
154/92 fino alla loro pattuizione per iscritto contenuta nei documenti sopra indicati.
Il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone, invece,
con riguardo alla pratica dell'anatocismo, in quanto, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D.Lgs.
n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza,
siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo -dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perchè basate su un uso negoziale, anzichè
su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095).
Quanto alla capitalizzazione attuata dopo la Delib. CICR 9 febbraio 2000,
rileva la Corte che sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma,
delibera CICR 9 febbraio 2000, era sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e
5064 del 2024 e ord. interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è
stato risolto dalla recentissima pronuncia della SC n. 28215 del 4.11.2024,
la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza della SC n.
9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha “escluso la
possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al
correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva
del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle
precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di
una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della
impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla
mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della
relativa previsione negoziale”. Ciò posto, la appellata ha allegato di avere provveduto ad adeguare CP_1
la capitalizzazione degli interessi effettuando, esclusivamente, la pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi che per quelli attivi) nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla società correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto: alla luce del principio sopra esposto, tali adempimenti non sono sufficienti per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato.
Ne discende la illegittimità anche degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a debito per tutta la durata del rapporto, e non, come ritenuto dal Tribunale, solo a decorrere dal 1.1.2014.
Passando ora all'esame del quarto motivo, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del conto anticipi n. 15355, estinto in data
24.7.2006, per carenza di forma scritta ai sensi dell'art.117 TUB e della conseguente domanda di ripetizione degli addebiti illegittimi. In
particolare, il giudice avrebbe errato nel ritenere che tale rapporto costituisse un conto tecnico di appoggio e non necessitasse, di conseguenza, di alcun contratto scritto tra le parti.
Sostiene l'appellante di non avere mai affermato che gli interessi applicati sul conto anticipi fossero i medesimi del conto principale, ma, al contrario di avere esplicitamente affermato che i conti n. 26208 e 15355 costituivano rapporti distinti e autonomi, seppur collegati, e che agli stessi erano state applicate dalla banca condizioni diverse e specifiche per ciascun conto,
come desumibile dal confronto degli estratti dei due conti. Anche le condizioni del conto n. 15355, per essere valide, dovevano, pertanto,
essere pattuite per iscritto. Tale pattuizione non sarebbe rinvenibile,
secondo l'appellante, nel contratto di apertura del rapporto n. 15355
prodotto sub doc. 4 dalla che, non contenendo alcuna specifica CP_1
pattuizione economica, non è sufficiente a giustificare l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni e spese.
Contesta, infine, di avere sollevato “eccezione di diversità delle condizioni
applicate al conto 15355 rispetto al conto corrente”, come affermato dal primo giudice, affermando di essersi limitata a mettere in evidenza le differenti condizioni economiche applicate alle poste dei due conti a riprova della loro autonomia e indipendenza contrattuale.
E', innanzitutto, infondata la eccepita nullità del contratto n. 15355,
stipulato nel 1999, per difetto di forma scritta in quanto sottoscritto soltanto dal cliente. La ha, infatti, depositato sin dalla sua CP_1
costituzione in giudizio, il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 15355 denominato “C.to Transito SBF” (cfr. doc. 4)
datato 26.10.1999, redatto su modulo intestato alla (all'epoca)
[...]
e dalla stessa predisposto e sottoscritto da entrambi i Controparte_2
Cont soci della e, in calce, per la validità delle firme apposte, anche dal funzionario della con la conseguenza che deve ritenersi raggiunto CP_1
lo scopo voluto dalla legge di assicurare la completa conoscenza del regolamento contrattuale da parte del cliente e, pertanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la firma della banca non svolge più alcuna funzione e la sua mancanza è priva di rilievo (cfr. Sezioni Unite
n. 898/2018 del 21 novembre 2017, depositata il 16 gennaio 2018, e n.
1653 del 23 gennaio 2018; (cfr. Cass. 14.03.2022 n. 8124; Cass. nn.
14646/2018, 16270/2018, 14243/2018, Cass. S.U. n. 898/2018).
E', vero, tuttavia, che il predetto contratto non contiene alcuna pattuizione in ordine alle condizioni economiche che regolano il conto, che la CP_1
appellata giustifica con la deduzione per cui si tratterebbe di un mero conto anticipi, privo di qualsiasi autonomia perchè regolamentato dalle condizioni del conto principale sul quale è appoggiato.
Rileva la Corte che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio,
normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente,
avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato,
quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza cui è collegato poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne
consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito,
per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (cfr. in termini (Cass. civ., Sez. I
14321/2022 in senso conforme a Cass. civ. sent. 13449/2011).
Anche su questo punto, pertanto, la causa va rimessa sul ruolo dovendosi provvedere all'espletamento di una ctu contabile al fine di accertare la natura del conto n. 15355 e, solo nel caso in cui esso risulti autonomo,
procedendo a rideterminare il saldo epurandolo da tutti gli addebiti non pattuiti per iscritto, ferma la eventuale prescrizione.
Ritornando all'esame del primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla e pertanto ha limitato l'esame delle CP_1
pretese attoree relative al conto 26208 a quelle antecedenti il decennio dalla data di invio della prima domanda di restituzione delle somme corrisposte senza titolo.
A sostegno della doglianza rileva che l'azione proposta dalla società non
è di actio indebiti, bensì una azione di accertamento della nullità delle clausole, imprescrittibile, e di rideterminazione del saldo epurato dagli addebiti illegittimi, ammissibile anche in caso di conto aperto, che di tale accertamento è la naturale conseguenza.
Secondo l'appellante, il Tribunale, pur avendo correttamente qualificato l'azione come azione di nullità, ha, tuttavia, accolto contraddittoriamente l'eccezione di prescrizione, ritenendo difettare l'interesse ad agire del correntista ad una rettifica del saldo puramente teorica e non utilizzabile per regolare i reciproci rapporti di dare ed avere, interesse che invece sussisteva, non potendo escludersi che l'azione di ripetizione non sia poi fatta valere o che la banca ometta di sollevare in tale giudizio l'eccezione di prescrizione. Aggiunge come non sia possibile anticipare le conseguenze dell'accoglimento di un'eccezione che la avrebbe CP_1
avuto l'onere di proporre in un altro futuro giudizio in cui venga esercitata l'azione di indebito.
Così riassunta la doglianza, osserva la Corte come sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità si rinvengano posizioni contrastanti in ordine alla ammissibilità o meno della domanda di accertamento delle somme indebite proposta su conto aperto, in quanto si è delineato anche un indirizzo che ritiene che prima della chiusura non sia ravvisabile un interesse del correntista alla domanda atteso che solo con la chiusura è
giuridicamente ravvisabile un pagamento.
Deve tuttavia prendersi atto con la Corte di cassazione, con la sentenza a
SSUU n. 24418/2010, ha chiarito che “Sin dal momento dell'annotazione,
avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà
naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui
quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo
favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede
un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può
agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua
non ha ancora avuto luogo.”
Inoltre, tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza
21646/2018. Investita del ricorso avverso la pronuncia con cui il giudice del gravame aveva affermato che il rigetto della domanda relativa all'indebito travolgeva anche le domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di clausole contrattuali e la rideterminazione del saldo, motivando che dovevano intendersi strumentali all'accoglimento della domanda di condanna, non potendo l'esame di queste ultime ed il connesso interesse ad esse prescindere dalla richiesta restitutoria, la Suprema Corte ha, invece, affermato che
“Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, infatti, il
correntista, in una situazione quale quella in esame contrassegnata
dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse
di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la
nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di
addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo
(parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver
luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni:
quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del
ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione
dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto
(allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite
di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di
cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro
interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia
del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa
Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una
posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in
giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa
e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze
del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito
bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di
credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010,
n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione,
Cass. 15 gennaio 2013, n. 798). La Corte di Appello avrebbe dovuto
quindi comunque statuire sul merito delle domande di accertamento
proposte, giacchè l'acclarata insussistenza di rimesse solutorie non
escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate”
(cfr., nei medesimi termini, fra le altre, anche Cass., sez. I, 3.7.2023, n.
18681; Cass., sez. VI, 4.3.2021, n. 5904; Cass. ord. 11.04.2024 n. 9756).
Deve quindi concludersi per l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito proposta nonostante il conto corrente Quanto all'applicabilità dell'istituto della prescrizione, l'orientamento fino ad oggi seguito da questa Corte, in ossequio a quanto fin qui esposto,
è stato nel senso che ad essere prescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cc, è
solo l'azione di ripetizione dell'indebito e non anche quella di accertamento della nullità, con la conseguenza che anche l'azione introdotta dal correntista per l'accertamento della nullità delle poste illegittimamente addebitate dalla banca e la conseguente rettifica del saldo del conto corrente in costanza di rapporto, ammissibile per le ragioni sopra esposte pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione, non è
prescrittibile, mancando, dunque, l'interesse della banca a sollevare l'eccezione di prescrizione, opponibile solo ad un'azione di pagamento post chiusura del conto.
Deve, tuttavia, darsi atto che l'orientamento della SC secondo cui l'eccezione di prescrizione può contrapporsi solo a fronte di un'azione di ripetizione proposta dopo la chiusura del conto corrente, è stato di recente sottoposto a revisione da parte del Supremo Collegio (cfr. Sez. 1,
Ordinanza n. 13364 del 2024, 11/04/2024, n. 9756), il quale ha ritenuto che a prescindere dalla natura dell'azione proposta dal correntista, le sue pretese sono limitate dal diritto della a vedersi riconosciuta la CP_1
prescrizione delle poste precedenti il decennio dalla chiusura del conto ovvero dai singoli pagamenti, anche, pertanto, quando sia stata proposta azione di mero accertamento del saldo rettificato. In particolare, la SC ha affermato che <la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in
quanto tale (non la correlativa azione)>>, per cui <l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al
pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica,
per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del
saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a
vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio
debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un
interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il
conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi
per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora
idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione>>.
Il predetto principio è stato ribadito con successiva pronuncia del 15
maggio 2024 n. 928, con cui il Supremo Collegio ha stabilito che
<Chiedere, infatti, in funzione dell'accertamento del legittimo saldo del
conto corrente, di epurare il conto stesso degli illegittimi addebiti, seguiti
dai versamenti di somme trattenute, del pari illegittimamente, dalla banca
a scomputo dei medesimi, predicandosi il carattere solutorio di quei
versamenti (da qualificarsi, perciò, come veri e propri pagamenti), altro
non significa che chiedere l'accertamento del carattere indebito di quei
versamenti solutori, ossia di quei pagamenti: il che costituisce
esattamente il contenuto della domanda di ripetizione dell'indebito, ai
sensi dell'art. 2033 c.c., la quale si sostanzia, appunto, anzitutto nella
richiesta di tale accertamento (cui può aggiungersi, eventualmente, in
presenza dei necessari presupposti, anche la richiesta di condanna
dell'accipiens al pagamento della corrispondente somma).” Negli stessi termini si è espressa la SC con successiva sentenza della medesima sezione, 10.06.2024 n. 2213, chiarendo che
oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente
instaurata o coltivata in secondo grado;
(b) l'interesse a invocare la
prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna
al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la
domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere
rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi
illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non
ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali
dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla
quantificazione del saldo.>>
In sostanza, quindi, la Cassazione ha sottolineato come l'interesse sotteso all'accertamento sia comunque la ripetizione delle somme, di cui l'accertamento è premessa logica, prima ancora che giuridica. Ne
consegue che pur essendo i due mezzi separati e distinti tra loro, la scelta dell'attore di un mezzo processuale anziché dell'altro non possa, in ogni caso, dar adito a un risultato diverso in punto di limitazione nel tempo della pretesa creditoria.
Rileva il Collegio come intenda uniformarsi all'orientamento appena esposto che si sta affermando, una volta consolidato, tenuto conto del ruolo nomofilattico della Cassazione;
tuttavia, nell'attuale situazione di incertezza circa la corretta interpretazione dell'art.1422 cc, appare opportuno assegnare al CTU l'incarico di rispondere ad un quesito sul punto alternativo (depurazione del conto dagli addebiti illegittimi pura e semplice;
depurazione del conto dagli addebiti illegittimi con conseguente accertamento delle poste non più ripetibili perché a carattere solutorio senza che sia intervenuta richiesta di ripetizione nel decennio successivo alla singola rimessa).
Procedendo, infine, all'esame del secondo motivo, l'appellante lamenta che il primo giudicante avrebbe errato nell'affermare che l'onere della prova degli affidamenti fosse a carico del cliente in quanto il conto corrente di per sé non comporta la presenza di un'apertura di credito che deve essere provata. L'appellante ritiene, invece, condivisibile l'opposto orientamento giurisprudenziale, pure citato in sentenza, secondo cui tutti i versamenti si presumono ripristinatori della provvista (Cass. n.
4518/2014), per cui spetterebbe alla che intende fare decorrere la CP_1
prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittime, provare la diversa finalità (solutoria) dei versamenti, onere che la nella specie, CP_1
non avrebbe assolto con la conseguenza che il credito della correntista non si sarebbe prescritto.
Il Tribunale avrebbe errato, in ogni caso, nel ritenere non provata la presenza di affidamenti, in quanto, al contrario, la presenza di affidamenti sul conto in esame risulterebbe provata dagli estratti conto allegati all'atto di citazione, da cui emerge l'applicazione di commissioni compatibili solo con la sussistenza di un rapporto di apertura di credito, ovvero di un fido di fatto, e dalle inequivocabili produzioni di parte, quali la comunicazione della banca in data 29.2.2000 relativa alla “situazione dei vostri affidamenti” ed in cui si dà conto di un fido “a revoca” di euro 150.000.000
(doc. 13), le comunicazioni del 3.1.2000 e del 3.1.2001 che indicano gli importi degli affidamenti e il prospetto inviato dalla Centrale Rischi di
Banca d'Italia, nel quale risulterebbero affidamenti, determinati nel loro esatto ammontare, sin dal gennaio 1998 (doc. 14).
Inoltre, i rapporti di apertura di credito erano stati oggetto anche della richiesta ai sensi dell'art.119 TUB a cui la si era rifiutata di CP_1
ottemperare; infine, per il periodo successivo all'entrata in vigore del TUB
gli affidamenti ben avrebbero potuto essere conclusi per fatti concludenti,
e i relativi limiti desunti dall'esecuzione come risultante dagli estratti conto.
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
Va, in primo luogo, rilevato che la società appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto validamente eccepita la prescrizione affermando che “l'elemento qualificante
dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione della inerzia del titolare del
diritto che è il fatto principale al quale è connesso l'effetto estintivo
mentre la indicazione delle rimesse solutorie attiene al profilo della
prova”, statuizione che risulta quindi, coperta da giudicato.
Relativamente alla prova della esistenza di aperture di credito, rileva,
innanzitutto, la Corte che l'art.119 TUB specificamente impone alla CP_1
di rilasciare copia a richiesta del cliente “della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, come estratti conto e scalari, e non anche dei contratti di conto corrente o di apertura di credito, dunque la ha adempiuto a quanto prescritto inviando i soli CP_1
estratti conto, peraltro anche precedenti il decennio dalla richiesta. In
secondo luogo, il termine ultimo per la produzione di nuovi documenti in primo grado è la seconda memoria dell'allora vigente articolo 183 c. VI
cpc; dunque il primo giudice ha correttamente ritenuto la produzione dei contratti tempestiva.
Ciò premesso, rilevato che l'onere della prova dell'esistenza di aperture di credito grava sul correntista, poiché, nel caso di specie, il conto corrente n. 26208 è stato stipulato prima della introduzione della necessità della forma scritta da parte della legge 1992, ribadita dal TUB nel 1993, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che anche il contratto di apertura di credito non richieda la forma scritta e possa risultare anche da fatti concludenti (Cass. n. 85/2003; Cass. n. 3842/1996; Cass. n. 2752/1995) ed essere dimostrato, in assenza del contratto, anche per presunzioni (cfr.
Cass. 14.12.2023 n. 34997) tramite estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc. (v. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996 e, più
recentemente, Cass 14.12.2023 n. 34997; Cass. 24.1.2024 n. 4621; Cass.
29.02.2024 n. 5387), sempre che emergano dai predetti atti, in ogni caso,
quali elementi imprescindibili, il limite dell'affidamento e le condizioni praticate. In assenza di prova di tale limite non è, infatti, possibile stabilire quando tale limite è da ritenersi superato e, pertanto, quando i versamenti effettuati sono ripristinatori o solutori perché avvenuti oltre il limite affidato, non potendosi al contrario prospettare un fido di fatto nella semplice tolleranza da parte dell'istituto bancario circa l'esposizione a debito del conto (passivo).
Per quanto riguarda i contratti di apertura di credito stipulati dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 154/1992 e quindi, dell'art.117 d.lgs
385/1993, va rilevato che in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il
C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. In forza della delibera del C.I.C.R. del 4
marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass.
7763/2017 conforme a Cass. 14470/2005).
Di solito all'apertura di credito fanno, infatti, riferimento le condizioni generali di conto corrente che prevedono: <
banca ritenesse eventualmente di concedere al correntista …>>,
disciplinando l'apertura di credito a tempo determinato e la facoltà di recesso della banca (v. nel caso in esame l'art. 6 delle <
regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi>>). La
formula delle condizioni generali di conto corrente non è, tuttavia,
sufficiente al fine di integrare la forma scritta dell'apertura di credito in quanto occorre che vi sia la previsione della possibilità di un'apertura di credito con sufficiente enucleazione delle relative condizioni, nel senso che il contratto di conto corrente deve specificare espressamente, direttamente o mediante rinvio ad elementi di determinazione certi e pattuiti anch'essi per iscritto, il limite di utilizzo stabilito ed il regime degli interessi correlato a tale utilizzo.
La determinazione del limite dell'affidamento è, anche in tal caso,
essenziale, al fine di stabilire se la rimessa sia avvenuta nei limiti ovvero extra fido, avendo, nel primo caso, natura ripristinatoria e nel secondo caso natura solutoria. Infatti, il principio per cui il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta essere stipulato per iscritto a pena di nullità “va inteso nel senso che l'intento di agevolare
particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale
soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della
stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione delle
condizioni economiche del contratto ospitato e quindi una
regolamentazione del contratto accessorio, ritenendo che il fatto che una
clausola del contratto di conto corrente preveda solo come possibile il
contratto di apertura di credito, senza un regolamento economico e con
indicazioni-quadro generali ed astratte di tipo normativo, non sufficienti
a far ritenere rispettato il principio su indicato” (Cass. n. 27836/2017 e n.
9068/2017 e 7763/2017).
Nel caso di specie alla luce della stessa documentazione prodotta dalla ed in particolare dai doc.ti 34, 35, 36, 38, 39, 40, oltre che dai doc.ti CP_1 l'istituto di credito appellato ha concesso alla società appellante varie aperture di credito.
Appare, quindi, necessario anche su questo punto rimettere sul ruolo il giudizio per disporre c.t.u. al fine di rideterminare il saldo epurandolo da tutti gli addebiti illegittimi tenendo conto della prescrizione, interrotta con lettera del 23 luglio 2024, o in alternativa, non tenendo conto della stessa.
In conclusione, in parziale accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di appello, va dichiarata la illegittima applicazione:
-degli interessi ultralegali a decorrere dall'apertura del conto corrente n.
26208 fino alla loro prima pattuizione per iscritto;
- degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sin dalla apertura del conto corrente n. 26208 e per tutta la durata del rapporto;
-degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, spese e valute, modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, a decorrere dalla entrata in vigore della legge 154/92 fino alla prima pattuizione per iscritto.
Il presente giudizio va, quindi, rimesso sul ruolo per disporre, con separata ordinanza, ctu contabile.
Spese con la sentenza definitiva.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di appello proposto da e avverso la sentenza del Pt_1 Parte_1
Tribunale di Mantova in data 10.7.2020 n. 345, dichiara illegittimi gli addebiti a titolo di:
- interessi ultralegali a decorrere dall'apertura del conto corrente n. 26208
fino alla loro prima pattuizione per iscritto;
-a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sin dalla apertura del conto corrente n. 26208 e per tutta la durata del rapporto;
-a titolo di commissione di massimo scoperto, spese e valute, modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, a decorrere dalla entrata in vigore della legge 154/92 fino alla prima pattuizione per iscritto;
-dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione dell'istruttoria.
Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15355 e di quelli di apertura di credito e ha eccepito la inesistenza e nullità
26208 risulti pacificamente aperto.
13 e 14 prodotti dall'appellante, emerge che nel corso del rapporto