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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/07/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG.2742/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2742/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GRAMEGNA MARIO e dell'avv. GRAMEGNA FILIPPO MARIO C.F._1 Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GRAMEGNA MARIO
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI CAUSI ELISA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ARIENTI N. 37 BOLOGNA presso il difensore avv. LI CAUSI ELISA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in foglio depositati telematicamente dall'attrice in data 22.11.2022 e da tutte le altre parti costituite il
21.11.2022.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
19.2.2025 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo CP_1
n. 667/2021 del R.G. n. 1651/2021, emesso in data 13.7.2021, con il quale
è stato intimato a il pagamento della somma pari Parte_1 ad euro € 19.057,25, oltre interessi e spese, quale prezzo della fornitura di sale iperpuro in pastiglie.
ON 2. (d'ora in avanti anche solo ), ha proposto Pt_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca. Ha eccepito in particolare:
- in via preliminare l'incompetenza territoriale del foro di Ravenna in favore di quello di Napoli, quale foro ove ha sede il convenuto, contestando in particolare la natura liquida del credito azionato;
- nel merito, l'inadempimento di controparte: come prontamente segnalato alla società venditrice convenuta, la fornitura del prodotto doveva essere in pastiglie mentre invece risultava mischiato a sale fino;
più nel dettaglio: il prodotto consegnato – sale iperpuro in pastiglie – risultava oggetto di un fenomeno di sfaldamento, tale da farlo diventare sale fino e/o in polvere e quindi inidoneo alla vendita;
- l'insussistenza del credito vantato sotto il profilo dell'an e del quantum poiché il credito è rappresentato esclusivamente dalle fatture, senza altro elemento probatorio a corredo e senza che siano stati prodotti documenti dai quali poter desumere il prezzo della fornitura;
- l'erronea applicazione degli interessi sotto il profilo della debenza, del calcolo, della decorrenza e della tipologia ed in particolare del conteggio foriero del pericolo dell'applicazione di interessi anatocistici.
ON 3. Si è ritualmente costituita , prendendo posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, ha ribadito la competenza territoriale del foro di Ravenna ex art. 20 c.p.c. quale foro ove l'obbligazione deve essere adempiuta;
nel merito, riguardo ai lamentati vizi della merce, ha affermato che l'opponente ha contestato per la prima volta l'esistenza di vizi solo in data 14.7.2020, ossia dopo 9 mesi dalla data dell'ultima consegna e dopo che le veniva richiesto il saldo delle fatture azionate poi in via monitoria;
quanto alla prova dell'an e del quantum della pretesa, ha sostenuto di aver fornito la merce come risulta da DTT e, per quanto riguardo il prezzo, ha dedotto che è stato applicato il prezzo concordato tra le parti, come dimostra il fatto che altre fatture cui sono stati applicati i medesimi prezzi, sono state pagate dalla convenuta. Per quanto riguarda infine gli interessi, ne ha ribadito la correttezza sotto ogni profilo, precisando che sono stati applicati gli interessi ex D.lgs
231/2002, trattandosi di transazione commerciale.
4. In data 6.7.2022 si è tenuta la prima udienza ove il giudice ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita per via documentale e mediante l'assunzione di prove orali. All'udienza del 19.2.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta all'esito in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Va preliminarmente chiarito che l'eccezione di incompetenza territoriale originariamente proposta da parte opponente, sulla quale vi è già stata pronuncia in corso di causa con provvedimento dell'11.7.2022, non è stata ritualmente riproposta nelle conclusioni formulate, sicché deve ritenersi abbandonata e dunque non necessita di esame.
6. Preliminarmente, in diritto, va osservato che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo (Cass. Sez. UU, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Va altresì rammentato che in tema di vendita il compratore può, sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 28/05/2021), n.14986).
L'eccezione di inadempimento funziona infatti quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto -
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass.
Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass.
Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517).
7. Ciò chiarito, si osserva quanto segue. ON
agisce per il credito portato dalle fatture n. 697 del 22.10.2019, avente ad oggetto “sale iperpuro in pastiglie 10 kg” consegnato il
21.10.2019 e n. 712 del 30.10.2019 avente ad oggetto la medesima merce, consegnata il 28.10.2019.
ON
ha fornito la prova della fornitura mediante la produzione in giudizio dell'ordine di acquisto inviatole da controparte del 2.7.2021 (all. doc.
n. 2 parte convenuta); dei DD (all. doc. 4 parte convenuta) controfirmati a destino per accettazione del 21-28-30.10.2019; della fattura emessa per il trasporto (doc. all. 7 parte convenuta).
Peraltro, sul punto, va osservato che la difesa di parte opponente appare contradditoria: da un lato, afferma che non vi è prova della fornitura della merce;
dall'altro, come si vedrà, sostiene che la merce era viziata;
non si comprende allora se intende opporre alla pretesa monitoria l'inesistenza della fornitura o i vizi della stessa (fatto quest'ultimo che presuppone di necessità che la fornitura è avvenuta).
7.1 MVG ha altresì fornito la prova del quantum, ossia del prezzo della ON fornitura: ha contestato la somma ingiunta sostenendo che controparte avrebbe determinato unilateralmente il prezzo della fornitura. L'eccezione va respinta in quanto generica (art. 115 c.p.c.): in ottemperanza all'onere di contestazione specifica, l'opponente avrebbe dovuto non già limitarsi a contestare la correttezza del prezzo applicato da controparte ma indicare quale sarebbe stato, a suo dire, il prezzo concordato o quale il prezzo da applicare. In ogni caso poi, parte opposta ha provato anche la correttezza del prezzo applicato, dimostrando, senza incontrare specifica eccezione di controparte sul punto, che l'odierna opponente ha saldato (doc. all. 9 convenuta) altre fatture relative alle consegne del 26.9.2019 e del
3.10.2019 (doc. all. 8 convenuta), aventi ad oggetto la fornitura del medesimo prodotto cui era stato applicato il medesimo prezzo della fornitura oggetto di ingiunzione. Si ricava da ciò che il prezzo richiesto con la domanda monitoria è quello concordato tra le parti o comunque quello correntemente praticato tra esse.
ON 8. reagisce alla ingiunzione di pagamento eccependo la sussistenza di vizi nella merce che le è stata consegnata. In particolare, il vizio di cui lamenta l'esistenza riguarda il fatto che il sale iperpuro in pastiglie consegnatole risultava oggetto di un fenomeno di sfaldamento, tale da farlo diventare salefino e/o polvere rendendolo inidoneo alla vendita.
L'eccezione è infondata.
Si reputa, con osservazione assorbente rispetto alla prova stessa della esistenza dei vizi denunciati, che l'istruttoria ha consentito di accertare che, anche ritenendo presenti dei vizi nella merce, essi non sono tali da consentire all'acquirente di sottrarsi al pagamento del prezzo.
L'opponente sostiene che la merce, in ragione dei difetti, fosse inservibile;
afferma di avere ricevuto numerose lamentele dai propri clienti ai quali l'aveva venduta;
allega, inoltre, che la merce acquistata
è stata sostituita e smaltita o direttamente dai propri clienti, per evitare costi di recupero antieconomici, o in altri casi da essa stessa, dopo il ritiro, per evitare ammaloramenti del prodotto. Le circostanze testé richiamate hanno trovato sostanziale conferma nelle deposizioni dei testi e sentiti all'udienza del 29.6.2023 Testimone_1 Testimone_2
(cap. nn. 36-42).
Va osservato che “l'inservibilità della merce” sostenuta da parte attrice opponente, e posta a fondamento della propria eccezione di inadempimento, non ha trovato conferma.
In atti, non è presente alcuna tempestiva doglianza della società opponente rivolta alla società opposta. Il doc. all. 5 di parte attrice rappresenta esclusivamente “una lettera” da cui non è possibile comprendere né quando
è stata redatta né se è stata inviata a controparte. Ancora, i messaggi whatsapp (all. doc. 2 parte opponente) rappresentano contestazioni generiche, non puntuali ed inidonee come tali a sostenere che l'intera fornitura fosse inservibile.
Inoltre, non è presente alcuna prova documentale che dia conto delle doglianze, delle contestazioni, delle formali richieste di ritiro o
ON sostituzione della merce ricevute da dai propri clienti. Né vi è prova
ON di interlocuzioni avvenute tra con i propri clienti circa lo smaltimento della merce e non vi è alcun documento che attesti il ritiro o la sostituzione della stessa, in via autonoma o presso i propri clienti.
ON Infine, neppure vi è prova che abbia proposto la restituzione della merce alla società venditrice.
Elementi documentali - mail, whatsapp, lettere di contestazione formali o non formali, documenti di ritiro o smaltimento – che è ragionevole attendersi se si considera che: i) il prodotto sarebbe stato del tutto incapace di assolvere le funzioni cui era destinato;
ii) i testi hanno
ON riferito che tutti i clienti della hanno lamentato difetti del prodotto, anche piuttosto gravi.
Non appare sufficiente a provare l'esistenza dei fatti in esame, la produzione delle mail (all. doc. 1-3) ricevute dalla opponente da parte di suoi clienti con le quali lamentano vizi nella fornitura del sale, posto che trattasi di doglianze sporadiche di cui peraltro non si conosce l'esito.
L'assenza di elementi documentali di riscontro alle testimonianze acquisite non consente di conferire a queste ultime sicura attendibilità, con la conseguenza che le lamentele dei clienti, il ritiro, lo smaltimento, la
ON sostituzione, l'offerta di restituzione a della merce, non possono dirsi circostanze provate.
Dall'assenza di prova circa la sussistenza delle predette circostanze, segue l'assenza di prova circa l'”inservibilità” della merce acquistata, da cui si trae quindi, con riferimento alla valutazione richiesta dall'art. 1460 c.c., l'assenza di proporzione tra i relativi inadempimenti delle parti, con la conseguenza che appare illegittima la pretesa di
[...]
di sottrarsi all'obbligo di pagare il prezzo della fornitura. Parte_1
Infatti, anche a voler ipotizzare l'esistenza di difetti della merce acquistata, essi, sulla scorta delle risultanze istruttorie, non erano tali da pregiudicare in modo apprezzabile il valore e la funzione d'uso del sale acquistato, o comunque non hanno determinato una lesione significativa dell'interesse dell'acquirente, che può dirsi pienamente soddisfatto dall'acquisto di merce dalla cui vendita o utilizzo è stato comunque possibile ricavare utilità.
9. Da ultimo, debbono essere esaminate le censure dell'opponente in merito agli interessi richiesti da parte opposta con la domanda monitoria. Va accolta la censura relativa alla maggiorazione applicata dalla società ricorrente, odierna convenuta opposta, in relazione all'art. 62 co. 3 D.l.
1/2012, convertito in Legge 27/2012 (ora abrogato).
Ai sensi del co. 4 dell'articolo citato, l'ambito di applicazione della disciplina invocata concerne i «prodotti alimentari deteriorabili” che “si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore
a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
c) tutti i tipi di latte.”
ON
non ha fornito la prova che il bene oggetto di vendita - sale iperpuro in pastiglie - rientri in nessuna delle categorie citate, limitandosi a sostenere che il prodotto venduto è “food grade” (grado alimentare) in quanto finalizzato all'addolcimento delle acque potabili. Inoltre, più in generale, il prodotto venduto non pare un “prodotto alimentare deteriorabile” posto che è la stessa parte opposta ad affermare, nella memoria n. 2) ex art. 183.6 c.p.c., che il prodotto non “ha alcuna scadenza
e può conservarsi senza limiti di tempo.”
Atteso l'errore di calcolo degli interessi già oggetto della somma ingiunta
ON il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e la somma corrisposta da restituita.
Gli interessi da applicare alle somme ingiunte vanno rivenuti nel D.lgs n.
231/2002. L'art. 1 definisce transazione commerciale quei “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” Nel caso di specie, trattasi di contratto intervenuto tra due società avente ad oggetto la consegna di merci contro il pagamento del prezzo. Gli interessi moratori decorrono “dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, senza che sia necessaria la formale messa in mora (art. 4 co 1 del predetto decreto).
Nel caso che occupa, il termine di pagamento della fornitura era previsto mediante “bonifico bancario vista fattura” (cfr. all. 5 doc. parte opposta), come si legge sui DTT (all. doc. 4 parte opposta). Gli interessi ex art. 5 D.lgs n. 231/2001 decorrono dunque sull'importo di ciascuna fattura dal giorno successivo della ricezione della fattura da parte dell'opponente (30.10.2019).
10. In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo revocato e parte opponente deve essere condannata a corrispondere a parte opposta la somma pari ad euro 16.548,93, oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002 a far data dal 30.10.2019.
11. Le spese del presente procedimento seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
. Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in Parte_1 complessivi euro 5.077 per compensi, oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi tariffari, non ravvisandosi ragioni particolari per discostarsene, oltre costi vivi di causa se documentati. Avuto riguardo al complessivo esito della lite (Cass. Civ. sez. II, 9 agosto 2022, n. 24482) vanno riconosciute alla società opposta anche le spese sostenute per la fase monitoria che si liquidano in € 540 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- ACCOGLIE per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 667/2021 del R.G. n. 1651/2021, emesso in data 13.7.2021 dal Tribunale di Ravenna;
- CONDANNA a corrispondere a la somma di Parte_1 CP_1 euro 16.548,93, oltre interessi come in parte motiva;
- CONDANNA in persona del legale rappresentante a Parte_1 rifondere le spese di lite a in persona del legale rappresentante CP_1 che si liquidano per il presente giudizio in euro 5.077 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge, oltre costi vivi di causa se documentati;
mentre per la fase monitoria si liquidano in
€ 540 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge ed in € 145,50 per esborsi.
Ravenna, 08/07/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2742/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GRAMEGNA MARIO e dell'avv. GRAMEGNA FILIPPO MARIO C.F._1 Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GRAMEGNA MARIO
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI CAUSI ELISA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ARIENTI N. 37 BOLOGNA presso il difensore avv. LI CAUSI ELISA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in foglio depositati telematicamente dall'attrice in data 22.11.2022 e da tutte le altre parti costituite il
21.11.2022.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
19.2.2025 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo CP_1
n. 667/2021 del R.G. n. 1651/2021, emesso in data 13.7.2021, con il quale
è stato intimato a il pagamento della somma pari Parte_1 ad euro € 19.057,25, oltre interessi e spese, quale prezzo della fornitura di sale iperpuro in pastiglie.
ON 2. (d'ora in avanti anche solo ), ha proposto Pt_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca. Ha eccepito in particolare:
- in via preliminare l'incompetenza territoriale del foro di Ravenna in favore di quello di Napoli, quale foro ove ha sede il convenuto, contestando in particolare la natura liquida del credito azionato;
- nel merito, l'inadempimento di controparte: come prontamente segnalato alla società venditrice convenuta, la fornitura del prodotto doveva essere in pastiglie mentre invece risultava mischiato a sale fino;
più nel dettaglio: il prodotto consegnato – sale iperpuro in pastiglie – risultava oggetto di un fenomeno di sfaldamento, tale da farlo diventare sale fino e/o in polvere e quindi inidoneo alla vendita;
- l'insussistenza del credito vantato sotto il profilo dell'an e del quantum poiché il credito è rappresentato esclusivamente dalle fatture, senza altro elemento probatorio a corredo e senza che siano stati prodotti documenti dai quali poter desumere il prezzo della fornitura;
- l'erronea applicazione degli interessi sotto il profilo della debenza, del calcolo, della decorrenza e della tipologia ed in particolare del conteggio foriero del pericolo dell'applicazione di interessi anatocistici.
ON 3. Si è ritualmente costituita , prendendo posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, ha ribadito la competenza territoriale del foro di Ravenna ex art. 20 c.p.c. quale foro ove l'obbligazione deve essere adempiuta;
nel merito, riguardo ai lamentati vizi della merce, ha affermato che l'opponente ha contestato per la prima volta l'esistenza di vizi solo in data 14.7.2020, ossia dopo 9 mesi dalla data dell'ultima consegna e dopo che le veniva richiesto il saldo delle fatture azionate poi in via monitoria;
quanto alla prova dell'an e del quantum della pretesa, ha sostenuto di aver fornito la merce come risulta da DTT e, per quanto riguardo il prezzo, ha dedotto che è stato applicato il prezzo concordato tra le parti, come dimostra il fatto che altre fatture cui sono stati applicati i medesimi prezzi, sono state pagate dalla convenuta. Per quanto riguarda infine gli interessi, ne ha ribadito la correttezza sotto ogni profilo, precisando che sono stati applicati gli interessi ex D.lgs
231/2002, trattandosi di transazione commerciale.
4. In data 6.7.2022 si è tenuta la prima udienza ove il giudice ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita per via documentale e mediante l'assunzione di prove orali. All'udienza del 19.2.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta all'esito in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Va preliminarmente chiarito che l'eccezione di incompetenza territoriale originariamente proposta da parte opponente, sulla quale vi è già stata pronuncia in corso di causa con provvedimento dell'11.7.2022, non è stata ritualmente riproposta nelle conclusioni formulate, sicché deve ritenersi abbandonata e dunque non necessita di esame.
6. Preliminarmente, in diritto, va osservato che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo (Cass. Sez. UU, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Va altresì rammentato che in tema di vendita il compratore può, sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 28/05/2021), n.14986).
L'eccezione di inadempimento funziona infatti quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto -
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass.
Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass.
Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517).
7. Ciò chiarito, si osserva quanto segue. ON
agisce per il credito portato dalle fatture n. 697 del 22.10.2019, avente ad oggetto “sale iperpuro in pastiglie 10 kg” consegnato il
21.10.2019 e n. 712 del 30.10.2019 avente ad oggetto la medesima merce, consegnata il 28.10.2019.
ON
ha fornito la prova della fornitura mediante la produzione in giudizio dell'ordine di acquisto inviatole da controparte del 2.7.2021 (all. doc.
n. 2 parte convenuta); dei DD (all. doc. 4 parte convenuta) controfirmati a destino per accettazione del 21-28-30.10.2019; della fattura emessa per il trasporto (doc. all. 7 parte convenuta).
Peraltro, sul punto, va osservato che la difesa di parte opponente appare contradditoria: da un lato, afferma che non vi è prova della fornitura della merce;
dall'altro, come si vedrà, sostiene che la merce era viziata;
non si comprende allora se intende opporre alla pretesa monitoria l'inesistenza della fornitura o i vizi della stessa (fatto quest'ultimo che presuppone di necessità che la fornitura è avvenuta).
7.1 MVG ha altresì fornito la prova del quantum, ossia del prezzo della ON fornitura: ha contestato la somma ingiunta sostenendo che controparte avrebbe determinato unilateralmente il prezzo della fornitura. L'eccezione va respinta in quanto generica (art. 115 c.p.c.): in ottemperanza all'onere di contestazione specifica, l'opponente avrebbe dovuto non già limitarsi a contestare la correttezza del prezzo applicato da controparte ma indicare quale sarebbe stato, a suo dire, il prezzo concordato o quale il prezzo da applicare. In ogni caso poi, parte opposta ha provato anche la correttezza del prezzo applicato, dimostrando, senza incontrare specifica eccezione di controparte sul punto, che l'odierna opponente ha saldato (doc. all. 9 convenuta) altre fatture relative alle consegne del 26.9.2019 e del
3.10.2019 (doc. all. 8 convenuta), aventi ad oggetto la fornitura del medesimo prodotto cui era stato applicato il medesimo prezzo della fornitura oggetto di ingiunzione. Si ricava da ciò che il prezzo richiesto con la domanda monitoria è quello concordato tra le parti o comunque quello correntemente praticato tra esse.
ON 8. reagisce alla ingiunzione di pagamento eccependo la sussistenza di vizi nella merce che le è stata consegnata. In particolare, il vizio di cui lamenta l'esistenza riguarda il fatto che il sale iperpuro in pastiglie consegnatole risultava oggetto di un fenomeno di sfaldamento, tale da farlo diventare salefino e/o polvere rendendolo inidoneo alla vendita.
L'eccezione è infondata.
Si reputa, con osservazione assorbente rispetto alla prova stessa della esistenza dei vizi denunciati, che l'istruttoria ha consentito di accertare che, anche ritenendo presenti dei vizi nella merce, essi non sono tali da consentire all'acquirente di sottrarsi al pagamento del prezzo.
L'opponente sostiene che la merce, in ragione dei difetti, fosse inservibile;
afferma di avere ricevuto numerose lamentele dai propri clienti ai quali l'aveva venduta;
allega, inoltre, che la merce acquistata
è stata sostituita e smaltita o direttamente dai propri clienti, per evitare costi di recupero antieconomici, o in altri casi da essa stessa, dopo il ritiro, per evitare ammaloramenti del prodotto. Le circostanze testé richiamate hanno trovato sostanziale conferma nelle deposizioni dei testi e sentiti all'udienza del 29.6.2023 Testimone_1 Testimone_2
(cap. nn. 36-42).
Va osservato che “l'inservibilità della merce” sostenuta da parte attrice opponente, e posta a fondamento della propria eccezione di inadempimento, non ha trovato conferma.
In atti, non è presente alcuna tempestiva doglianza della società opponente rivolta alla società opposta. Il doc. all. 5 di parte attrice rappresenta esclusivamente “una lettera” da cui non è possibile comprendere né quando
è stata redatta né se è stata inviata a controparte. Ancora, i messaggi whatsapp (all. doc. 2 parte opponente) rappresentano contestazioni generiche, non puntuali ed inidonee come tali a sostenere che l'intera fornitura fosse inservibile.
Inoltre, non è presente alcuna prova documentale che dia conto delle doglianze, delle contestazioni, delle formali richieste di ritiro o
ON sostituzione della merce ricevute da dai propri clienti. Né vi è prova
ON di interlocuzioni avvenute tra con i propri clienti circa lo smaltimento della merce e non vi è alcun documento che attesti il ritiro o la sostituzione della stessa, in via autonoma o presso i propri clienti.
ON Infine, neppure vi è prova che abbia proposto la restituzione della merce alla società venditrice.
Elementi documentali - mail, whatsapp, lettere di contestazione formali o non formali, documenti di ritiro o smaltimento – che è ragionevole attendersi se si considera che: i) il prodotto sarebbe stato del tutto incapace di assolvere le funzioni cui era destinato;
ii) i testi hanno
ON riferito che tutti i clienti della hanno lamentato difetti del prodotto, anche piuttosto gravi.
Non appare sufficiente a provare l'esistenza dei fatti in esame, la produzione delle mail (all. doc. 1-3) ricevute dalla opponente da parte di suoi clienti con le quali lamentano vizi nella fornitura del sale, posto che trattasi di doglianze sporadiche di cui peraltro non si conosce l'esito.
L'assenza di elementi documentali di riscontro alle testimonianze acquisite non consente di conferire a queste ultime sicura attendibilità, con la conseguenza che le lamentele dei clienti, il ritiro, lo smaltimento, la
ON sostituzione, l'offerta di restituzione a della merce, non possono dirsi circostanze provate.
Dall'assenza di prova circa la sussistenza delle predette circostanze, segue l'assenza di prova circa l'”inservibilità” della merce acquistata, da cui si trae quindi, con riferimento alla valutazione richiesta dall'art. 1460 c.c., l'assenza di proporzione tra i relativi inadempimenti delle parti, con la conseguenza che appare illegittima la pretesa di
[...]
di sottrarsi all'obbligo di pagare il prezzo della fornitura. Parte_1
Infatti, anche a voler ipotizzare l'esistenza di difetti della merce acquistata, essi, sulla scorta delle risultanze istruttorie, non erano tali da pregiudicare in modo apprezzabile il valore e la funzione d'uso del sale acquistato, o comunque non hanno determinato una lesione significativa dell'interesse dell'acquirente, che può dirsi pienamente soddisfatto dall'acquisto di merce dalla cui vendita o utilizzo è stato comunque possibile ricavare utilità.
9. Da ultimo, debbono essere esaminate le censure dell'opponente in merito agli interessi richiesti da parte opposta con la domanda monitoria. Va accolta la censura relativa alla maggiorazione applicata dalla società ricorrente, odierna convenuta opposta, in relazione all'art. 62 co. 3 D.l.
1/2012, convertito in Legge 27/2012 (ora abrogato).
Ai sensi del co. 4 dell'articolo citato, l'ambito di applicazione della disciplina invocata concerne i «prodotti alimentari deteriorabili” che “si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore
a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
c) tutti i tipi di latte.”
ON
non ha fornito la prova che il bene oggetto di vendita - sale iperpuro in pastiglie - rientri in nessuna delle categorie citate, limitandosi a sostenere che il prodotto venduto è “food grade” (grado alimentare) in quanto finalizzato all'addolcimento delle acque potabili. Inoltre, più in generale, il prodotto venduto non pare un “prodotto alimentare deteriorabile” posto che è la stessa parte opposta ad affermare, nella memoria n. 2) ex art. 183.6 c.p.c., che il prodotto non “ha alcuna scadenza
e può conservarsi senza limiti di tempo.”
Atteso l'errore di calcolo degli interessi già oggetto della somma ingiunta
ON il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e la somma corrisposta da restituita.
Gli interessi da applicare alle somme ingiunte vanno rivenuti nel D.lgs n.
231/2002. L'art. 1 definisce transazione commerciale quei “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” Nel caso di specie, trattasi di contratto intervenuto tra due società avente ad oggetto la consegna di merci contro il pagamento del prezzo. Gli interessi moratori decorrono “dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, senza che sia necessaria la formale messa in mora (art. 4 co 1 del predetto decreto).
Nel caso che occupa, il termine di pagamento della fornitura era previsto mediante “bonifico bancario vista fattura” (cfr. all. 5 doc. parte opposta), come si legge sui DTT (all. doc. 4 parte opposta). Gli interessi ex art. 5 D.lgs n. 231/2001 decorrono dunque sull'importo di ciascuna fattura dal giorno successivo della ricezione della fattura da parte dell'opponente (30.10.2019).
10. In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo revocato e parte opponente deve essere condannata a corrispondere a parte opposta la somma pari ad euro 16.548,93, oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002 a far data dal 30.10.2019.
11. Le spese del presente procedimento seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
. Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in Parte_1 complessivi euro 5.077 per compensi, oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi tariffari, non ravvisandosi ragioni particolari per discostarsene, oltre costi vivi di causa se documentati. Avuto riguardo al complessivo esito della lite (Cass. Civ. sez. II, 9 agosto 2022, n. 24482) vanno riconosciute alla società opposta anche le spese sostenute per la fase monitoria che si liquidano in € 540 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- ACCOGLIE per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 667/2021 del R.G. n. 1651/2021, emesso in data 13.7.2021 dal Tribunale di Ravenna;
- CONDANNA a corrispondere a la somma di Parte_1 CP_1 euro 16.548,93, oltre interessi come in parte motiva;
- CONDANNA in persona del legale rappresentante a Parte_1 rifondere le spese di lite a in persona del legale rappresentante CP_1 che si liquidano per il presente giudizio in euro 5.077 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge, oltre costi vivi di causa se documentati;
mentre per la fase monitoria si liquidano in
€ 540 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge ed in € 145,50 per esborsi.
Ravenna, 08/07/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni