Articolo 9 della Legge 7 aprile 2022, n. 32
Articolo 8
Versione
12 maggio 2022
Art. 9. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 9:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , reca Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Entrata in vigore il 12 maggio 2022
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