Art. 9. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 9:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , reca Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Note all' art. 9:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , reca Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.