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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5031/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5031/2020 promossa da:
Part. IVA , RAPP. E Parte_1 P.IVA_1
DIFESO DALL'AVV. ANTONIO PANZERA
APPELLANTE
Contro
, C.F. , RAPP. E DIFESO Controparte_1 C.F._1
DALL'AVV. PIETRO ROSSO
APPELLATA
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
conveniva in giudizio per chiedere la riforma della sentenza Controparte_2
n. 270/2020 emessa dal Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi:
erroneità della sentenza per non avere disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente del motociclo Yamaha Motor
Espana X-Max tg EC63041, litisconsorte necessario;
erronea valutazione delle prove testimoniali;
erronea quantificazione del danno.
In particolare, l'appellante si lamentava che, nel sinistro stradale avvenuto in
Via Domenico Tempio in Catania il 21.02.2016, in cui Controparte_3
perdeva il controllo del proprio motociclo Yamaha Motor Espana X-Max tg
EC63041, cagionando il disarcionamento della terza trasportata CP_2
che rovinava sulla carreggiata, il Giudice di Pace non avesse
[...]
integrato il contraddittorio nei confronti del conducente del motociclo,
considerato litisconsorte necessario.
L'appellante lamentava, inoltre, che il Giudice di prima specie avesse errato nell'interpretare i fatti, le documentazioni depositate in atti e gli esiti istruttori e nell'avere quantificato la liquidazione del danno con le Tabelle del Tribunale di
Milano anziché i parametri previsti dall'art. 39 del DPR 209/2005.
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio , la quale domandava di dichiarare Controparte_2
inesistente e/o inammissibile e/o improcedibile e/o nullo l'appello e confermare in toto la sentenza di primo grado e in subordine rigettare le domande spiegate dall'appellante, perché infondate in fatto ed in diritto
§§§
Preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_2
è infondata.
[...]
Parte appellata eccepisce “che è innanzitutto necessario che nell'epigrafe
dell'atto introduttivo sia indicata la ragione sociale, cioè la denominazione della
società, ed il nome completo del suo legale rappresentante, da scriversi indicando
tutte le sue componenti e dunque l'intero prenome e l'intero cognome.”
In punto di diritto l'art. 163 c.p.c. dispone che, se l'attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio.
La norma, interpretata letteralmente, si limita a chiedere l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza, lasciando al Giudice il potere di verificarne la completezza e l'identificazione del soggetto che detiene la rappresentanza legale.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, trattandosi di persona giuridica, l'organo che la rappresenta in giudizio è individuato nel “legale rappresentante pro tempore” della società, il cui nome è evincibile dalla documentazione versata in atti nel primo e nel secondo grado di giudizio. Pertanto, a parere del Decidente, l'adempimento richiesto è
stato rispettato.
§§§
Nel merito l'appello va accolto in relazione al primo motivo di gravame.
L'appellante assume che nella fattispecie de quo, in cui ad agire in giudizio è il terzo trasportato, il quale domanda il risarcimento dei danni subiti, oltre alla presenza in giudizio dell'impresa assicuratrice del veicolo trasportatore, avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio anche il responsabile civile, nonché
proprietario del veicolo, in quanto litisconsorte necessario.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 15637/2024, ha chiarito che
“soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di
vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144,
comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non
sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed
il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la
natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144,
pagina 4 di 7 va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge
una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella
dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra
essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso
dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della
responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con
efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un
elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente
fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del
contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con
efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di
opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale
conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire dalla sentenza 22
novembre 2016 n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di
azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del
veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa
quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro
l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della
sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore.
L'indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento
pagina 5 di 7 diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020 n.
7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora
pervenirsi con riferimento all'art. 141”.
In conseguenza di ciò, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo,
determina l'annullamento della sentenza n. 270/2020 emessa dal Giudice di Pace
di Catania con rimessione della causa al giudice di primo grado,
ai sensi dell'art. 383, co. 3 c.p.c..
Rilevato l'esito del giudizio gli altri motivi di appello si intendono assorbiti.
L'appellata, in virtù del principio soccombenza, va condannata, alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, nella misurata indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie il primo motivo di appello e per l'effetto annulla la sentenza n.
270/2020 emessa dal Giudice di Pace di Catania, disponendo la riassunzione della causa innanzi al Giudice Di Pace di Catania nei termini di legge;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali del Controparte_2
presente grado di giudizio in favore di che Parte_2
pagina 6 di 7 liquida in euro 1.700,00 per compensi ed euro 382,50 per spese, oltre
IVA e CPA.
Catania, 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa Melania
Cascino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5031/2020 promossa da:
Part. IVA , RAPP. E Parte_1 P.IVA_1
DIFESO DALL'AVV. ANTONIO PANZERA
APPELLANTE
Contro
, C.F. , RAPP. E DIFESO Controparte_1 C.F._1
DALL'AVV. PIETRO ROSSO
APPELLATA
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
conveniva in giudizio per chiedere la riforma della sentenza Controparte_2
n. 270/2020 emessa dal Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi:
erroneità della sentenza per non avere disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente del motociclo Yamaha Motor
Espana X-Max tg EC63041, litisconsorte necessario;
erronea valutazione delle prove testimoniali;
erronea quantificazione del danno.
In particolare, l'appellante si lamentava che, nel sinistro stradale avvenuto in
Via Domenico Tempio in Catania il 21.02.2016, in cui Controparte_3
perdeva il controllo del proprio motociclo Yamaha Motor Espana X-Max tg
EC63041, cagionando il disarcionamento della terza trasportata CP_2
che rovinava sulla carreggiata, il Giudice di Pace non avesse
[...]
integrato il contraddittorio nei confronti del conducente del motociclo,
considerato litisconsorte necessario.
L'appellante lamentava, inoltre, che il Giudice di prima specie avesse errato nell'interpretare i fatti, le documentazioni depositate in atti e gli esiti istruttori e nell'avere quantificato la liquidazione del danno con le Tabelle del Tribunale di
Milano anziché i parametri previsti dall'art. 39 del DPR 209/2005.
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio , la quale domandava di dichiarare Controparte_2
inesistente e/o inammissibile e/o improcedibile e/o nullo l'appello e confermare in toto la sentenza di primo grado e in subordine rigettare le domande spiegate dall'appellante, perché infondate in fatto ed in diritto
§§§
Preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_2
è infondata.
[...]
Parte appellata eccepisce “che è innanzitutto necessario che nell'epigrafe
dell'atto introduttivo sia indicata la ragione sociale, cioè la denominazione della
società, ed il nome completo del suo legale rappresentante, da scriversi indicando
tutte le sue componenti e dunque l'intero prenome e l'intero cognome.”
In punto di diritto l'art. 163 c.p.c. dispone che, se l'attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio.
La norma, interpretata letteralmente, si limita a chiedere l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza, lasciando al Giudice il potere di verificarne la completezza e l'identificazione del soggetto che detiene la rappresentanza legale.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, trattandosi di persona giuridica, l'organo che la rappresenta in giudizio è individuato nel “legale rappresentante pro tempore” della società, il cui nome è evincibile dalla documentazione versata in atti nel primo e nel secondo grado di giudizio. Pertanto, a parere del Decidente, l'adempimento richiesto è
stato rispettato.
§§§
Nel merito l'appello va accolto in relazione al primo motivo di gravame.
L'appellante assume che nella fattispecie de quo, in cui ad agire in giudizio è il terzo trasportato, il quale domanda il risarcimento dei danni subiti, oltre alla presenza in giudizio dell'impresa assicuratrice del veicolo trasportatore, avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio anche il responsabile civile, nonché
proprietario del veicolo, in quanto litisconsorte necessario.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 15637/2024, ha chiarito che
“soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di
vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144,
comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non
sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed
il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la
natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144,
pagina 4 di 7 va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge
una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella
dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra
essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso
dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della
responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con
efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un
elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente
fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del
contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con
efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di
opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale
conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire dalla sentenza 22
novembre 2016 n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di
azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del
veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa
quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro
l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della
sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore.
L'indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento
pagina 5 di 7 diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020 n.
7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora
pervenirsi con riferimento all'art. 141”.
In conseguenza di ciò, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo,
determina l'annullamento della sentenza n. 270/2020 emessa dal Giudice di Pace
di Catania con rimessione della causa al giudice di primo grado,
ai sensi dell'art. 383, co. 3 c.p.c..
Rilevato l'esito del giudizio gli altri motivi di appello si intendono assorbiti.
L'appellata, in virtù del principio soccombenza, va condannata, alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, nella misurata indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie il primo motivo di appello e per l'effetto annulla la sentenza n.
270/2020 emessa dal Giudice di Pace di Catania, disponendo la riassunzione della causa innanzi al Giudice Di Pace di Catania nei termini di legge;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali del Controparte_2
presente grado di giudizio in favore di che Parte_2
pagina 6 di 7 liquida in euro 1.700,00 per compensi ed euro 382,50 per spese, oltre
IVA e CPA.
Catania, 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa Melania
Cascino
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