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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2023 promossa da:
c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
OI TA
RICORRENTE contro
CF: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BE TT
RESISTENTE
Con l'intervento del PM. - Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 3/7/2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Cecina (LI) il 14/4/2007 con la sig.ra rilevando non esser nati figli dall'unione Controparte_1 matrimoniale e riscontrando l'insostenibilità della convivenza familiare per incomprensioni e dissidi divenuti insanabili, allegando infine la reciproca autonomia economica, con ricorso depositato in data 13.1.2023, poi ritualmente notificato, il signor evocava in causa la signora Parte_1 CP_1
1 Il ricorrente concludeva per sentir pronunciare la separazione CP_1 personale dalla moglie alle seguenti condizioni “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il sig. corrisponderà alla sig. ra Cambi Pt_1
3600 (tremilaseicento) euro per restituzione di quota di spese comuni sostenute in costanza di convivenza;
3. il sig. rinuncia ad ogni bene mobile presente nella Pt_1 casa coniugale di via Polveroni, 2 Vada”.
Si costituiva la signora nulla opponendo in merito alla Controparte_1 richiesta di separazione personale dal coniuge, ma contestando le allegate ragioni della crisi coniugale, ritenendo invero la riconducibilità della fine del matrimonio all'infedeltà coniugale del marito che, già dal 2015, aveva instaurato una stabile relazione extraconiugale con altra donna pur continuando a vivere insieme alla moglie. Addebitando pertanto il fallimento del matrimonio al marito, e rilevando un'evidente sperequazione economica tra le rispettive situazioni dei coniugi, la signora concludeva Controparte_1 nei termini che si riportano: “accertata la mancata riconciliazione dei coniugi, 1) emettere sentenza di separazione personale dei coniugi;
2) accertarsi e dichiararsi
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale per causa imputabile alla condotta del coniuge sig. come descritta e documentata in
Parte_1 premessa e 3) per l'effetto pronunciare la separazione legale dei coniugi con addebito allo stesso sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 cc;
4) tenuto conto
Parte_1 della migliore capacità economica del sig. dimostrata dalla ultime tre
Parte_1 dichiarazioni dei redditi, fissarsi a carico del sig per i mesi in cui la
Parte_1 sig.ra percepirà una retribuzione inferiore ad € 1000,00 un Controparte_1 contributo di mantenimento di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese 5) corresponsione alla sigra della somma di € 3600,00 quale restituzione di quota di spese Controparte_1 comuni sostenute in costanza di convivenza;
rinuncia da parte del sig. ad Pt_1 ogni bene presente nella casa coniugale posta in Rosignano Marittimo (LI) Via
Polveroni n. 21. […] Con vittoria di spese e di compensi di giudizio.”
Sentite le parti all'udienza di comparizione del 30.5.2023, alla luce delle dichiarazioni delle parti non venivano assunti provvedimenti provvisori. In esito all'udienza di prima comparizione innanzi al Giudice relatore, veniva pronunciata dal Collegio sentenza non definitiva di separazione e, rimessa la causa sul ruolo del relatore, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'esito, ritenuto matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti depositati, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii per un tentativo di composizione bonaria
2 delle questioni accessorie, veniva trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 3.7.2025.
Alla suddetta udienza, nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato concludeva “insist[endo] per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo, rinviando alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato”; mentre, l'avvocato della parte resistente rassegnava le conclusioni che si riportano “1) emettere sentenza di separazione personale dei coniugi;
2) accertarsi e dichiararsi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale per causa imputabile alla condotta del coniuge sig. Parte_1 come descritta e documentata in premessa e 3) per l'effetto pronunciare la separazione legale dei coniugi con addebito allo stesso sig. ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 151 cc;
4) tenuto conto della migliore capacità economica del sig. Pt_1
dimostrata dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, fissarsi a carico del sig
[...] per i mesi in cui la sigra percepirà una retribuzione Parte_1 Controparte_1 inferiore ad € 1000,00 un contributo di mantenimento di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese 5) corresponsione alla sigra della somma di € 3600,00 quale Controparte_1 restituzione di quota di spese comuni sostenute in costanza di convivenza;
rinuncia da parte del sig. ad ogni bene presente nella casa coniugale posta in Rosignano Pt_1
Marittimo (LI) Via Polveroni n. 21”;
Solo il signor a depositato la memoria conclusionale. Pt_1
***
1. Va in primo luogo rilevato che in data 10.10.2023 risulta già pronunciata inter partes la sentenza parziale di stato, con conseguente separazione personale dei signori e , coniugati in Cecina Parte_1 Controparte_1
(LI) il 14.04.2007 (atto successivamente trascritto dei registri del medesimo
Comune).
2. In questa sede vanno dunque esaminate le domande formulate dalla parte resistente in via riconvenzionale, sia in ordine alla domanda di addebito della separazione sia quanto ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, con riguardo, specificamente, alla richiesta della signora i un contributo al mantenimento da porsi a carico del marito. CP_1
3. La signora ha richiesto la pronuncia di addebito della Controparte_1 separazione allegando la grave violazione dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio da parte del signor in particolare per aver il ricorrente Pt_1 intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio con un'altra donna, sfociata anche in una convivenza parallela.
3
3.1. In linea generale deve considerarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (sent. Cass. n.
2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015).
Da tali premesse, ne consegue, in tema di riparto dell'onere della prova, che
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass.
n. 2059 del 2012; conformi le pronunce successive, tra le quali ord. Cass.
19.2.2018 n. 3923).
3.1.1. Tutto ciò richiamato, nel caso di specie la signora ha richiesto CP_1 pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del signor Pt_1 sottolineando che il ricorrente confermava alla moglie nel mese di febbraio
2020 la sussistenza della relazione extraconiugale, relazione che si scopriva esser protratta sin dal 2015. Ciò, secondo la prospettazione offerta dalla resistente, avrebbe irreversibilmente minato la vita coniugale anche per l'ambiguità con la quale, fino al luglio 2021 – quando il ricorrente lasciava definitivamente la casa coniugale senza peraltro comunicare ove si sarebbe trasferito –, l ha gestito entrambe le relazioni nonostante le richieste Pt_1 della moglie di porre fine al rapporto adulterino. Circostanze che hanno procurato alla signora na condizione di forte depressione (con perdita CP_1 di peso di 18 kg in meno di tre mesi) e insonnia notturna;
in tali frangenti,
4 inoltre, la signora restava in stato interessante, gravidanza tuttavia CP_1 terminata nell'ottobre 2020 a causa di irrimediabili complicanze.
3.1.2. Nel corso del giudizio, la circostanza dell'infedeltà del signor Pt_1 durante la vita matrimoniale non è invero mai stata messa in discussione.
Sul punto, possono altresì esaminarsi i documenti prodotti in giudizio dalla difesa della resistente, risalenti al periodo indicato come quello della scoperta, da parte della signora della relazione instaurata dal marito con un'altra CP_1 donna: si vedano, a tal fine, sia la relazione investigativa in atti (all. alla comparsa di costituzione e risposta), che attesta la frequentazione del sig.
con la sig.ra svoltasi per lo più presso la Parte_1 Parte_2 casa di quest'ultima, sia la messaggistica scambiata tra le parti (all. alla comparsa di costituzione e risposta), che riscontra, nel corso di molti mesi, il dialogo tra i coniugi sia quanto alle scelte del signor sia quanto alle Pt_1 richieste della signora di un ripensamento da parte del coniuge e che CP_1 attesta le circostanze del definitivo abbandono della casa coniugale da parte del marito;
vi è poi in atti documentazione che consolida le allegazioni con di causa confermando la sussistenza di regali acquistati dal signor in Pt_1 favore dell'amante (vedi doc. ibidem).
Va anche rilevato che in sede di udienza presidenziale il ricorrente ha spontaneamente dichiarato che “[…] La relazione con la mia attuale compagna risale al 2015” e ha confermato di aver confessato alla moglie la situazione “[…]
Ad aprile 2020 mi ha detto che sapeva della mia relazione e allora io ho confermato, non ho mai voluto nascondere e avrei voluto andare via ma non ho avuto il coraggio perché lei non ha voluto accettare la fine della relazione è stata male […]”.
Il signor ha chiaramente riconosciuto tutta una serie di circostanze Pt_1 allegate dalla moglie a fondamento della richiesta di addebito, dettagliandone date e momenti vissuti, come ad esempio quello inerente la prosecuzione del rapporto con la moglie, nonostante la stabile relazione extraconiugale: “[…]
Fino ad agosto 2020 abbiamo continuato ad avere rapporti intimi e siamo anche andati in ferie insieme a luglio 2020 all'Elba. A settembre mi ha detto di essere incinta, ho visto le analisi e in effetti aveva dei valori alti che indicano la gravidanza;
io non le ho mai detto di abortire, le ho detto che avrei voluto il figlio, ma non sarei stato un marito”.
Appare dunque provata la domanda di addebito formulata dalla resistente in ragione delle circostanze allegate ed emerse nel corso dell'intero procedimento a nulla rilevando, in senso contrario, la presunta pregressa relazione extraconiugale della resistente, lamentata dal signor in prima Pt_1 udienza di comparizione (si veda verbale di udienza del 30.5.2023 “[…] Nel
2010 ho scoperto che lei aveva un'altra relazione. Durante questo periodo mi sono
5 occupato della malattia di mio padre (mia sorella vive fuori e quindi ho avuto io il carico di cura di mio padre) che è poi morto nel 2016. È stato un periodo difficile e lei non mi ha aiutato” …” Quando scoprii che aveva lei questa relazione io le sono stato molto vicino. Credo che questa relazione si sia chiusa lì. Io le misi di fronte il fatto e le dissi che, se fosse voluto stare con me avrebbe dovuto lasciarlo e così credo sia stato. Ma io non sono andato oltre a indagare”), circostanza che non ha tuttavia impedito al matrimonio di proseguire ugualmente per altri 12 anni, non potendo dunque essere posta in nesso di causalità con il venir meno dell'affectio coniugalis.
Né, può costituire esimente, ai fini della pronuncia di addebito della separazione al marito, la motivazione addotta dal signor i non aver Pt_1 mai avuto il coraggio di lasciare prima la moglie “[…] perché lei…. è stata male, ha anche tentato il suicidio nel dicembre del 2020, io le sono stato vicino costantemente
e ho vissuto l'ultimo periodo prima di andar via di casa nella paura, per tutto l'anno, che lei potesse stare male”, avendo al contempo egli stesso dichiarato “[…] Fino ad agosto 2020 abbiamo continuato ad avere rapporti intimi e siamo anche andati in ferie insieme a luglio 2020 all'Elba”, il tutto senza mai interrompere la sua parallela relazione extraconiugale e senza che risulti la prova della previa irrimediabile compromissione del rapporto coniugale.
Rinvenendo dunque i motivi della crisi coniugale in circostanze e situazioni strettamente connesse al mancato assolvimento del dovere di fedeltà da parte del signor per come allegati dalla resistente, ritiene il Parte_1
Collegio che la domanda di addebito formulata dalla signora Controparte_1 debba trovare accoglimento.
4. La signora ha chiesto disporsi un contributo al proprio CP_1 mantenimento a carico del marito.
4.1. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia
6 reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass.
12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento,
e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo. È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
Ancora in punto di principi applicabili al caso di specie, la separazione conserva gli effetti propri di un matrimonio - che è ancora in vita -, compatibili con la cessazione della convivenza e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi. Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - ossia redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
7 4.2. Ciò considerato, quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla signora osserva in primo luogo il Tribunale che, pur in mancanza di CP_1 specifiche allegazioni quanto al tenore di vita goduto durante l'unione coniugale, le condizioni economiche della famiglia in corso di matrimonio possono dirsi sufficientemente delineate in causa sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle parti come supportate dalla documentazione reddituale depositata.
Nessuno dei due coniugi ha allegato la titolarità di diritti immobiliari. Inoltre, non sono stati allegati esborsi rateali di rilievo a carico delle parti.
Il signor in sede presidenziale (così come nei successivi scritti) ha Pt_1 riconosciuto di essersi “[…] sempre occupato di anche economicamente CP_1 perché io guadagno più di lei, avendo lavorato da 23 anni sempre nella stessa ditta e avendo fatto una certa carriera. si è licenziata nel 2010 dall'agenzia di viaggi CP_1 dove lavorava e ha seguito altri percorsi che riteneva la soddisfacessero di più, anche se si è trattato sempre di lavori precari” (si veda verbale Presidenziale del 30.5.2023).
Per molti anni, dunque, in base ad una scelta condivisa dei coniugi, il tenore di vita della famiglia è stato sostenuto dalla maggior capacità reddituale del signor Pt_1
4.3. Quanto alla posizione reddituale del ricorrente, è pacifico dalla documentazione in atti, così come dalle stesse dichiarazioni rese, che il signor percepisca uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro netti, oltre a Pt_1 premi di produttività (come da lui stesso dichiarato), in ragione di un rapporto di lavoro duraturo e stabile, con contratto a tempo indeterminato. Le certificazioni uniche 2024 e 2025 allegate allo scritto conclusionale appaiono sostanzialmente in linea con quanto già documentato dal ricorrente in allegato all'atto introduttivo.
4.4. Con riguardo alla posizione della resistente, va considerato che, per quanto risulta dalle allegazioni, la signora a sempre lavorato sia prima che in CP_1 costanza di matrimonio. La signora ha riferito in sede di udienza CP_1 presidenziale di essere “[…] impiegata in una società turistico alberghiera da circa un mese e con contratto fino a dicembre. Percepisco circa 1.350,00 euro mensili. Anche in precedenza sono stata sempre impiegata, con lavori di segreteria o di ufficio, in altre tipologie di attività. Negli ultimi anni ho lavorato con contratti stagionali della durata di 4 o 5 mesi. Il lavoro più lungo è stato quello precedente a questo, in un'azienda di commercio di materiale ferroso;
si è trattato di un lavoro a tempo di 6 mesi, che poi mi è stato rinnovato per quattro volte, ma quando doveva trasformarsi in tempo indeterminato mi hanno detto che l'azienda non faceva questo tipo di scelta.
Guadagnavo 700 euro mensili in quanto ero part time”. La resistente ha anche precisato che “Visto che lui ha deciso che le nostre strade si devono dividere, in questo momento in cui io riesco a sostenermi da sola non voglio avere a che fare con
8 lui, perché comunque riesco a lavorare. Ora come ora ho una situazione tranquilla e da lui non voglio nulla. Diversamente, se la situazione dovesse cambiare con uno stipendio diverso mi creerebbe difficoltà importanti”.
In corso di causa è stata documentata l'interruzione dell'attività lavorativa da parte della signora si veda allegato al deposito di parte resistente del CP_1
2.7.2025 - in particolare dalla lettera di preavviso di licenziamento da parte del datore di lavoro, a far data dal 19.3.2025, per riduzione di lavoro e riorganizzazione aziendale).
4.5. Tenuto conto dei redditi mediamente garantiti alla resistente dagli ultimi impieghi e poi dell'attuale situazione, appaiono dunque sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente quale coniuge economicamente più debole in rapporto al tenore di vita della famiglia.
4.6. Ciò posto deve rilevarsi, al fine delle valutazioni in punto di quantum debeatur, che tutte le attività lavorative svolte dalla resistente – anche non connotate da stabilità – dimostrano “la capacità e la possibilità effettiva di lavoro” possedute dalla signora anche tenuto conto della sua età (50 anni circa) CP_1
e delle possibilità lavorative che il mercato territoriale le ha fino ad oggi offerto con un'adeguata continuità.
Alla luce di tutto quanto indicato, parametrate le reciproche posizioni reddituali e le rispettive capacità lavorative, ritiene il Tribunale di dover fissare nell'importo di euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento in favore della parte resistente, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e da riconoscersi, nel suddetto importo, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza.
5. Ogni altra questione sollevata in giudizio appare inammissibilmente posta in questa sede (richiamandosi sul punto quanto già argomentato con ordinanza del 10.10.2025) e in ogni caso irrilevante al fine del decidere.
6. Valutato l'esito del giudizio le spese di causa vanno poste a carico del signor e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri Parte_1 di cui al DM 147/2022.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- addebita la separazione al signor;
Parte_1
9 - dispone che il signor corrisponda alla signora Parte_1 [...]
mensilmente, a decorrere dalla pubblicazione della presente CP_1 sentenza, un contributo al mantenimento nella misura di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT;
- condanna il signor al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 1500,00 per fase di studio, euro
1100,00 per fase introduttiva, euro 1200,00 per fase istruttoria ed euro 1453,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, li 19.11.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2023 promossa da:
c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
OI TA
RICORRENTE contro
CF: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BE TT
RESISTENTE
Con l'intervento del PM. - Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 3/7/2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Cecina (LI) il 14/4/2007 con la sig.ra rilevando non esser nati figli dall'unione Controparte_1 matrimoniale e riscontrando l'insostenibilità della convivenza familiare per incomprensioni e dissidi divenuti insanabili, allegando infine la reciproca autonomia economica, con ricorso depositato in data 13.1.2023, poi ritualmente notificato, il signor evocava in causa la signora Parte_1 CP_1
1 Il ricorrente concludeva per sentir pronunciare la separazione CP_1 personale dalla moglie alle seguenti condizioni “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il sig. corrisponderà alla sig. ra Cambi Pt_1
3600 (tremilaseicento) euro per restituzione di quota di spese comuni sostenute in costanza di convivenza;
3. il sig. rinuncia ad ogni bene mobile presente nella Pt_1 casa coniugale di via Polveroni, 2 Vada”.
Si costituiva la signora nulla opponendo in merito alla Controparte_1 richiesta di separazione personale dal coniuge, ma contestando le allegate ragioni della crisi coniugale, ritenendo invero la riconducibilità della fine del matrimonio all'infedeltà coniugale del marito che, già dal 2015, aveva instaurato una stabile relazione extraconiugale con altra donna pur continuando a vivere insieme alla moglie. Addebitando pertanto il fallimento del matrimonio al marito, e rilevando un'evidente sperequazione economica tra le rispettive situazioni dei coniugi, la signora concludeva Controparte_1 nei termini che si riportano: “accertata la mancata riconciliazione dei coniugi, 1) emettere sentenza di separazione personale dei coniugi;
2) accertarsi e dichiararsi
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale per causa imputabile alla condotta del coniuge sig. come descritta e documentata in
Parte_1 premessa e 3) per l'effetto pronunciare la separazione legale dei coniugi con addebito allo stesso sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 cc;
4) tenuto conto
Parte_1 della migliore capacità economica del sig. dimostrata dalla ultime tre
Parte_1 dichiarazioni dei redditi, fissarsi a carico del sig per i mesi in cui la
Parte_1 sig.ra percepirà una retribuzione inferiore ad € 1000,00 un Controparte_1 contributo di mantenimento di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese 5) corresponsione alla sigra della somma di € 3600,00 quale restituzione di quota di spese Controparte_1 comuni sostenute in costanza di convivenza;
rinuncia da parte del sig. ad Pt_1 ogni bene presente nella casa coniugale posta in Rosignano Marittimo (LI) Via
Polveroni n. 21. […] Con vittoria di spese e di compensi di giudizio.”
Sentite le parti all'udienza di comparizione del 30.5.2023, alla luce delle dichiarazioni delle parti non venivano assunti provvedimenti provvisori. In esito all'udienza di prima comparizione innanzi al Giudice relatore, veniva pronunciata dal Collegio sentenza non definitiva di separazione e, rimessa la causa sul ruolo del relatore, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'esito, ritenuto matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti depositati, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii per un tentativo di composizione bonaria
2 delle questioni accessorie, veniva trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 3.7.2025.
Alla suddetta udienza, nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato concludeva “insist[endo] per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo, rinviando alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato”; mentre, l'avvocato della parte resistente rassegnava le conclusioni che si riportano “1) emettere sentenza di separazione personale dei coniugi;
2) accertarsi e dichiararsi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale per causa imputabile alla condotta del coniuge sig. Parte_1 come descritta e documentata in premessa e 3) per l'effetto pronunciare la separazione legale dei coniugi con addebito allo stesso sig. ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 151 cc;
4) tenuto conto della migliore capacità economica del sig. Pt_1
dimostrata dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, fissarsi a carico del sig
[...] per i mesi in cui la sigra percepirà una retribuzione Parte_1 Controparte_1 inferiore ad € 1000,00 un contributo di mantenimento di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese 5) corresponsione alla sigra della somma di € 3600,00 quale Controparte_1 restituzione di quota di spese comuni sostenute in costanza di convivenza;
rinuncia da parte del sig. ad ogni bene presente nella casa coniugale posta in Rosignano Pt_1
Marittimo (LI) Via Polveroni n. 21”;
Solo il signor a depositato la memoria conclusionale. Pt_1
***
1. Va in primo luogo rilevato che in data 10.10.2023 risulta già pronunciata inter partes la sentenza parziale di stato, con conseguente separazione personale dei signori e , coniugati in Cecina Parte_1 Controparte_1
(LI) il 14.04.2007 (atto successivamente trascritto dei registri del medesimo
Comune).
2. In questa sede vanno dunque esaminate le domande formulate dalla parte resistente in via riconvenzionale, sia in ordine alla domanda di addebito della separazione sia quanto ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, con riguardo, specificamente, alla richiesta della signora i un contributo al mantenimento da porsi a carico del marito. CP_1
3. La signora ha richiesto la pronuncia di addebito della Controparte_1 separazione allegando la grave violazione dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio da parte del signor in particolare per aver il ricorrente Pt_1 intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio con un'altra donna, sfociata anche in una convivenza parallela.
3
3.1. In linea generale deve considerarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (sent. Cass. n.
2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015).
Da tali premesse, ne consegue, in tema di riparto dell'onere della prova, che
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass.
n. 2059 del 2012; conformi le pronunce successive, tra le quali ord. Cass.
19.2.2018 n. 3923).
3.1.1. Tutto ciò richiamato, nel caso di specie la signora ha richiesto CP_1 pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del signor Pt_1 sottolineando che il ricorrente confermava alla moglie nel mese di febbraio
2020 la sussistenza della relazione extraconiugale, relazione che si scopriva esser protratta sin dal 2015. Ciò, secondo la prospettazione offerta dalla resistente, avrebbe irreversibilmente minato la vita coniugale anche per l'ambiguità con la quale, fino al luglio 2021 – quando il ricorrente lasciava definitivamente la casa coniugale senza peraltro comunicare ove si sarebbe trasferito –, l ha gestito entrambe le relazioni nonostante le richieste Pt_1 della moglie di porre fine al rapporto adulterino. Circostanze che hanno procurato alla signora na condizione di forte depressione (con perdita CP_1 di peso di 18 kg in meno di tre mesi) e insonnia notturna;
in tali frangenti,
4 inoltre, la signora restava in stato interessante, gravidanza tuttavia CP_1 terminata nell'ottobre 2020 a causa di irrimediabili complicanze.
3.1.2. Nel corso del giudizio, la circostanza dell'infedeltà del signor Pt_1 durante la vita matrimoniale non è invero mai stata messa in discussione.
Sul punto, possono altresì esaminarsi i documenti prodotti in giudizio dalla difesa della resistente, risalenti al periodo indicato come quello della scoperta, da parte della signora della relazione instaurata dal marito con un'altra CP_1 donna: si vedano, a tal fine, sia la relazione investigativa in atti (all. alla comparsa di costituzione e risposta), che attesta la frequentazione del sig.
con la sig.ra svoltasi per lo più presso la Parte_1 Parte_2 casa di quest'ultima, sia la messaggistica scambiata tra le parti (all. alla comparsa di costituzione e risposta), che riscontra, nel corso di molti mesi, il dialogo tra i coniugi sia quanto alle scelte del signor sia quanto alle Pt_1 richieste della signora di un ripensamento da parte del coniuge e che CP_1 attesta le circostanze del definitivo abbandono della casa coniugale da parte del marito;
vi è poi in atti documentazione che consolida le allegazioni con di causa confermando la sussistenza di regali acquistati dal signor in Pt_1 favore dell'amante (vedi doc. ibidem).
Va anche rilevato che in sede di udienza presidenziale il ricorrente ha spontaneamente dichiarato che “[…] La relazione con la mia attuale compagna risale al 2015” e ha confermato di aver confessato alla moglie la situazione “[…]
Ad aprile 2020 mi ha detto che sapeva della mia relazione e allora io ho confermato, non ho mai voluto nascondere e avrei voluto andare via ma non ho avuto il coraggio perché lei non ha voluto accettare la fine della relazione è stata male […]”.
Il signor ha chiaramente riconosciuto tutta una serie di circostanze Pt_1 allegate dalla moglie a fondamento della richiesta di addebito, dettagliandone date e momenti vissuti, come ad esempio quello inerente la prosecuzione del rapporto con la moglie, nonostante la stabile relazione extraconiugale: “[…]
Fino ad agosto 2020 abbiamo continuato ad avere rapporti intimi e siamo anche andati in ferie insieme a luglio 2020 all'Elba. A settembre mi ha detto di essere incinta, ho visto le analisi e in effetti aveva dei valori alti che indicano la gravidanza;
io non le ho mai detto di abortire, le ho detto che avrei voluto il figlio, ma non sarei stato un marito”.
Appare dunque provata la domanda di addebito formulata dalla resistente in ragione delle circostanze allegate ed emerse nel corso dell'intero procedimento a nulla rilevando, in senso contrario, la presunta pregressa relazione extraconiugale della resistente, lamentata dal signor in prima Pt_1 udienza di comparizione (si veda verbale di udienza del 30.5.2023 “[…] Nel
2010 ho scoperto che lei aveva un'altra relazione. Durante questo periodo mi sono
5 occupato della malattia di mio padre (mia sorella vive fuori e quindi ho avuto io il carico di cura di mio padre) che è poi morto nel 2016. È stato un periodo difficile e lei non mi ha aiutato” …” Quando scoprii che aveva lei questa relazione io le sono stato molto vicino. Credo che questa relazione si sia chiusa lì. Io le misi di fronte il fatto e le dissi che, se fosse voluto stare con me avrebbe dovuto lasciarlo e così credo sia stato. Ma io non sono andato oltre a indagare”), circostanza che non ha tuttavia impedito al matrimonio di proseguire ugualmente per altri 12 anni, non potendo dunque essere posta in nesso di causalità con il venir meno dell'affectio coniugalis.
Né, può costituire esimente, ai fini della pronuncia di addebito della separazione al marito, la motivazione addotta dal signor i non aver Pt_1 mai avuto il coraggio di lasciare prima la moglie “[…] perché lei…. è stata male, ha anche tentato il suicidio nel dicembre del 2020, io le sono stato vicino costantemente
e ho vissuto l'ultimo periodo prima di andar via di casa nella paura, per tutto l'anno, che lei potesse stare male”, avendo al contempo egli stesso dichiarato “[…] Fino ad agosto 2020 abbiamo continuato ad avere rapporti intimi e siamo anche andati in ferie insieme a luglio 2020 all'Elba”, il tutto senza mai interrompere la sua parallela relazione extraconiugale e senza che risulti la prova della previa irrimediabile compromissione del rapporto coniugale.
Rinvenendo dunque i motivi della crisi coniugale in circostanze e situazioni strettamente connesse al mancato assolvimento del dovere di fedeltà da parte del signor per come allegati dalla resistente, ritiene il Parte_1
Collegio che la domanda di addebito formulata dalla signora Controparte_1 debba trovare accoglimento.
4. La signora ha chiesto disporsi un contributo al proprio CP_1 mantenimento a carico del marito.
4.1. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia
6 reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass.
12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento,
e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo. È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
Ancora in punto di principi applicabili al caso di specie, la separazione conserva gli effetti propri di un matrimonio - che è ancora in vita -, compatibili con la cessazione della convivenza e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi. Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - ossia redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
7 4.2. Ciò considerato, quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla signora osserva in primo luogo il Tribunale che, pur in mancanza di CP_1 specifiche allegazioni quanto al tenore di vita goduto durante l'unione coniugale, le condizioni economiche della famiglia in corso di matrimonio possono dirsi sufficientemente delineate in causa sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle parti come supportate dalla documentazione reddituale depositata.
Nessuno dei due coniugi ha allegato la titolarità di diritti immobiliari. Inoltre, non sono stati allegati esborsi rateali di rilievo a carico delle parti.
Il signor in sede presidenziale (così come nei successivi scritti) ha Pt_1 riconosciuto di essersi “[…] sempre occupato di anche economicamente CP_1 perché io guadagno più di lei, avendo lavorato da 23 anni sempre nella stessa ditta e avendo fatto una certa carriera. si è licenziata nel 2010 dall'agenzia di viaggi CP_1 dove lavorava e ha seguito altri percorsi che riteneva la soddisfacessero di più, anche se si è trattato sempre di lavori precari” (si veda verbale Presidenziale del 30.5.2023).
Per molti anni, dunque, in base ad una scelta condivisa dei coniugi, il tenore di vita della famiglia è stato sostenuto dalla maggior capacità reddituale del signor Pt_1
4.3. Quanto alla posizione reddituale del ricorrente, è pacifico dalla documentazione in atti, così come dalle stesse dichiarazioni rese, che il signor percepisca uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro netti, oltre a Pt_1 premi di produttività (come da lui stesso dichiarato), in ragione di un rapporto di lavoro duraturo e stabile, con contratto a tempo indeterminato. Le certificazioni uniche 2024 e 2025 allegate allo scritto conclusionale appaiono sostanzialmente in linea con quanto già documentato dal ricorrente in allegato all'atto introduttivo.
4.4. Con riguardo alla posizione della resistente, va considerato che, per quanto risulta dalle allegazioni, la signora a sempre lavorato sia prima che in CP_1 costanza di matrimonio. La signora ha riferito in sede di udienza CP_1 presidenziale di essere “[…] impiegata in una società turistico alberghiera da circa un mese e con contratto fino a dicembre. Percepisco circa 1.350,00 euro mensili. Anche in precedenza sono stata sempre impiegata, con lavori di segreteria o di ufficio, in altre tipologie di attività. Negli ultimi anni ho lavorato con contratti stagionali della durata di 4 o 5 mesi. Il lavoro più lungo è stato quello precedente a questo, in un'azienda di commercio di materiale ferroso;
si è trattato di un lavoro a tempo di 6 mesi, che poi mi è stato rinnovato per quattro volte, ma quando doveva trasformarsi in tempo indeterminato mi hanno detto che l'azienda non faceva questo tipo di scelta.
Guadagnavo 700 euro mensili in quanto ero part time”. La resistente ha anche precisato che “Visto che lui ha deciso che le nostre strade si devono dividere, in questo momento in cui io riesco a sostenermi da sola non voglio avere a che fare con
8 lui, perché comunque riesco a lavorare. Ora come ora ho una situazione tranquilla e da lui non voglio nulla. Diversamente, se la situazione dovesse cambiare con uno stipendio diverso mi creerebbe difficoltà importanti”.
In corso di causa è stata documentata l'interruzione dell'attività lavorativa da parte della signora si veda allegato al deposito di parte resistente del CP_1
2.7.2025 - in particolare dalla lettera di preavviso di licenziamento da parte del datore di lavoro, a far data dal 19.3.2025, per riduzione di lavoro e riorganizzazione aziendale).
4.5. Tenuto conto dei redditi mediamente garantiti alla resistente dagli ultimi impieghi e poi dell'attuale situazione, appaiono dunque sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente quale coniuge economicamente più debole in rapporto al tenore di vita della famiglia.
4.6. Ciò posto deve rilevarsi, al fine delle valutazioni in punto di quantum debeatur, che tutte le attività lavorative svolte dalla resistente – anche non connotate da stabilità – dimostrano “la capacità e la possibilità effettiva di lavoro” possedute dalla signora anche tenuto conto della sua età (50 anni circa) CP_1
e delle possibilità lavorative che il mercato territoriale le ha fino ad oggi offerto con un'adeguata continuità.
Alla luce di tutto quanto indicato, parametrate le reciproche posizioni reddituali e le rispettive capacità lavorative, ritiene il Tribunale di dover fissare nell'importo di euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento in favore della parte resistente, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e da riconoscersi, nel suddetto importo, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza.
5. Ogni altra questione sollevata in giudizio appare inammissibilmente posta in questa sede (richiamandosi sul punto quanto già argomentato con ordinanza del 10.10.2025) e in ogni caso irrilevante al fine del decidere.
6. Valutato l'esito del giudizio le spese di causa vanno poste a carico del signor e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri Parte_1 di cui al DM 147/2022.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- addebita la separazione al signor;
Parte_1
9 - dispone che il signor corrisponda alla signora Parte_1 [...]
mensilmente, a decorrere dalla pubblicazione della presente CP_1 sentenza, un contributo al mantenimento nella misura di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT;
- condanna il signor al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 1500,00 per fase di studio, euro
1100,00 per fase introduttiva, euro 1200,00 per fase istruttoria ed euro 1453,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, li 19.11.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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