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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16766 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata imprese
Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice
3) Dott. ssa Cristina Pigozzo Giudice relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.70015 dell'2019 promossa da Parte_1
P.VA_1
elettivamente domiciliata in piazza San Bernardo 00187 Roma rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv. Prof. Angelo PIAZZA, Anna Leone e Michela Grandinetti, come da procura in atti
PARTE ATTRICE nei confronti di
) COroparte_1 P.VA_2 elettivamente domiciliata in VIA SARDEGNA, 50 00187 ROMA presso il difensore rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Claudio GUCCIONE giusta procura in atti
(C.F. – P.VA ) CP_2 P.VA_3 P.VA_4 elettivamente domiciliata in VIA SARDEGNA, 50 00187 ROMA presso il difensore rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Claudio GUCCIONE giusta procura in atti
PARTI CONVENUTE e nei confronti di
NG. , nato a [...], il [...], c.f..: COroparte_3
e P.VA , iscritto all'Ordine degli NGegneri DE C.F._1 P.VA_5 Provincia di Salerno al n. 1047, giusta procura in calce al presente atto, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Lento del Foro di Salerno;
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(fall.n. 107/2014), in persona del suo Parte_2 COroparte_4 curatore legale rapp.te p.t. Dott. , con sede in Orta di Atella (CE) alla COroparte_5 via Bugnano n.81, P.Iva e C. F.: , giusta sentenza dichiarativa di fallimento P.VA_6 n.108/2014 resa in data 30.10.2014 dal Tribunale di Napoli Nord rappresentata e difesa dall'Avvocato Emanuele Lombardi (C.F.: giusta mandato in C.F._2 calce al presente atto e determinazione del G.D. Dott. ed elett.te dom.ta insieme Per_1 al sottoscritto procuratore in Marcianise alla via Vittorio Alfieri n°12, Palazzo Lombardi;
PARTI INTERVENUTE
oggetto: appalto pubblico: società consortile;
Sommario CONCLUSIONI .................................................................................... 3
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA ............................. 6
MOTIVI DELLA DECISIONE ............................................................. 9 decidendum ............................................................................ 9 CP_6
Sulla legittimazione di ................................................. 10 CP_2
Sui limiti dell'intervento, sulla carenza di legittimazione attiva DE prima domanda dell'intervento dell'NG. ........................ 11 CP_3
Sull'inammissibilità DE domanda nuova ...................................... 15
Sulla natura del consorzio di produzione e lavoro ........................... 17
Sulle riserve e gli esiti DE CTU .................................................... 19
RISERVA n. 40 Richiesta di riconoscimento incremento costi legge 201/2008 D.L. 106/2009 .................................................................. 20
Riserva n. 59 Compenso per smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi .......................................................................................... 22
RISERVA n. 60 Compenso per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi ignoti sulle aree di cantiere ................... 24
RISERVA N. 61 Compenso per guardiania e custodia delle aree di cantiere ............................................................................................. 25
RISERVA N. 62 Compenso per realizzazione e rimozione delle piste di cantiere ................................................................................ 26
RISERVA N. 63 Compenso per il ripristino dello stato dei luoghi dell'area di prefabbricazione delle travi in c.a.p. ............................. 27
RISERVA N. 64 Compenso per oneri DE sicurezza ................... 28
RISERVA N. 65: Riserva al 7° Verbale di sospensione parziale dei lavori ................................................................................................ 29
RISERVA N. 66 Richiesta riconoscimento per ritardato collaudo .. 33
RISERVA N. 67 Mancato pagamento corrispettivi di appalto ........ 35
Quantificazione del quantum delle riserve ...................................... 37
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Sulla seconda e terza domanda dell'ing. ........................ 37 CP_3
Sulla condanna a favore del ..................... 40 Parte_2
CONCLUSIONI .................................................................................. 40
P.Q.M.
.................................................................................................. 41
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
: Parte_1
foglio p.c. 12.06.2024: come da atto di citazione: inoltre si chiede: Parte_1
“Dichiarare inammissibili l'atto di intervento dell'ingegner e le COroparte_7 domande ivi formulate per le ragioni tutte esposte;
in ogni caso nel merito respingere in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte tutte le domande e le conclusioni e le eccezioni e le deduzioni di contenute;
dichiarare inammissibili l'atto di intervento del curatore del
[...]
e le domande formulate per le ragioni tutto esposte;
COroparte_8 in ogni caso nel merito respingere in quanto è fondata in fatto il diritto per le ragioni esposte a tutte le domande e le conclusioni e le eccezioni e deduzioni ivi contenute il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
: “in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione DE CP_2 CP_2
e per l'effetto estromettere la stessa del presidente giudizio;
in via meramente
[...] subordinata ossia nella denegata ipotesi di mancato accoglimento DE suddetta eccezione preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza di tutte le domande avanzate dal attore nonché dichiarare l'inammissibilità Parte_1 dell'intervento presentato dall'ingegner di per il palese difetto di legittimazione CP_3 attiva dello stesso o comunque in via ulteriormente subordinata rigettare le domande avanzate dallo stesso in quanto palesemente inammissibile e infondate con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge”;
COr : “Rigettare in quanto inammissibili improcedibili e comunque infondate tutte le domande avanzate dal consorzio cooperativo costruzione cc società cooperativa;
dichiarare inammissibilità dell'intervento presentato dall'ingegnere per il CP_7 paese difetto di legittimazione attiva dello stesso o comunque in via meramente CO subordinata a rigettare le domande avanzate dall'intervento nei confronti di in quanto palesemente inammissibile e infondate con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge”.
NG. : CP_3
“ Accogliere il presente atto di intervento ex articolo 31,32,33,34,39 e 105 c.p.c. ed art. 3 comma terzo decreto legislativo 27 giugno 2003 numero 168 con istanza di riunione del procedimento di opposizione decreto ingiuntivo iscritto al 22026/2017 autorizzando la chiamata in causa DE sua creditrice curatela del fallimento n. 107/2014 FE
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differendo a tal dopo l'apposita udienza di comparizione (…); in via COroparte_10 preliminare e di rito disporre la riunione col giudizio di opposizione n. 22026/2017 Derivante dal decreto ingiuntivo proposto da per la somma di euro Parte_1 939.433,33 somma anch'essa integralmente spettante alla curatela in virtù Pt_2 delle succitate cessioni di credito essendovi identità di causa petendi e petitum DE medesima richiesta proposta con la riserva numero 67 oggetto del giudizio de quo come meglio in atti citata;
disporre l'integrazione di CTU per gli effetti degli articoli 191,195 e 196 cc al fine di determinare con esattezza l'importo spettante dovuto, in esito all'eventuale riconoscimento delle riserve oggetto del presente giudizio direttamente alla Co curatela Coop ferr intervenuta in quanto di diretta competenza del patrimonio DE fallita in conseguenza dei quesiti così come sollevati dall'inventore e dalla Pt_2 curatela in sede di istruttoria e memorie 183 sesto comma c.p.c. oltre che per la determinazione dei danni richiesti direttamente patiti dall'interventore per la lesione dei suoi diritti di credito;
fissare l'udienza per la comparizione delle parti in merito alla richiesta ordinanza per il pagamento delle somme incontestate ex articolo 186 bis e/o di ingiunzione di pagamento di somme di quote liquide ed esigibili ex articolo 186 ter e ordinanza di condanna al pagamento di somme successive ad esaurimento delle istruzioni articolo 186 quater delle seguenti somme;
euro 193.218,89 credito certo liquido ed esigibile avente titolo in perizia euro 450.000 credito certo liquido ed esigibile Per_2 avente titolo in secondo accordo bonario; euro 873.378,74 credito liquido ed esigibile avente titolo nella CTU in atti e nelle riserve numero 40, 59 e 66 del contratto d'appalto tra le parti, oltre interessi rivalutazione maggior danno come per legge dal di del fatto illecito fino al dell'attuazione del emanando provvedimento e anche successivamente fino al soddisfo;
CO in via principale di merito, (…) accertare dichiarare nei confronti di in virtù delle succitate eccezioni di credito il diritto del fallimento numero 107/2014 FE, debitore dell'ingegner di inserito nella massa passiva del fallimento in via privilegiata, in CP_3 luogo e sostituzione DE società a vedersi riconosciute e Parte_1 corrisposte integralmente tutte le somme a qualsiasi titolo chieste dall'attrice per le riserve numero 40 e 59 nonché comunque di tutte le somme pro quota di sua spettanza per gli oneri maturati alla data del 16/01/2013 a meglio precisarsi in corso di causa, per le riserve numero 60, 62, 63, 64, 66 e 67 il tutto accogliendo titoli motivi e ragioni come da atto introduttivo del giudizio da conclusione atti dell'attrice fatto salva quindi la richiesta surroga dell'effettivo creditore individuato dal fallimento numero 107/2014 ; COroparte_11 COr condannare le controparti e in solido tra loro al Parte_1 risarcimento integrale direttamente a favore di esso interventore ingegner di tutti CP_3 i gravi danni patiti e patenti presenti e futuri diretti indiretti patrimoniali e non, oltre a interessi, rivalutazione e maggior danno come per legge dal dì del fatto illecito fino al dì del soddisfo e dell'attuazione dell'emananda sentenza nella misura meglio precisata e quantificata in corso di giudizio ovvero in alternativa comunque nella misura maggiore o minore che riterrà d'ufficio, anche l'articolo 1126 a causa DE lesione dei crediti di cui sopra maturata dall'ingegnere di relativamente alle riserve relative ai maggiori CP_3 oneri richiesti per la sicurezza spettante alla all'appaltatore (riserva n. 64) oltre eventualmente le altre riserve connesse all'attività dello stesso professionista svolta fino alla durata del 28/05/2009; in via residuale di merito, condannare la controparte all'indennizzo Parte_1 da ingiusta locupletazione ex articolo 2041 e 2042 c.c. oltre interessi, rivalutazione e maggior danno come per legge dal di del fatto illecito fino al dì del soddisfo e attuazione dell'emananda sentenza ovvero comunque in misura maggiore o minore che riterrà
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l'ufficio anche in via equitativa in ragione dell'arricchimento ingiusto ricavato dal contemporaneo depauperamento dell'ingegner per l'attività dallo stesso CP_7 professionista svolta fino alla data del 28/05/2009 relativamente alle riserve relative ai maggiori oneri richiesti per sicurezza spettanti all'appaltatore (riserva 64) oltre alle riserve connesse all'attività dello stesso professionista svolta fino alla data del 28/5/2009; in ogni caso con condanna delle controparti resistenti al pagamento delle spese di compensi di giudizio comprensivi di accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”;
Parte_2
Voglia l'Ill.mo G.I. adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa in accoglimento del presente atto d'intervento ex artt. 31, 32, 33, 34, 39, 105, 267 e 268 c.p.c.: a) accertato il credito vantato dalla in bonis e per essa dalla curatela del Pt_2 fallimento per le Riserve n. 40 e 59 per l'intero e parzialmente dei Parte_3 corrispettivi pro quota maturati alla data del 16.01.2013 in relazione alle Riserve n. 60, n. 62, n. 63, n. 64, 66 e 67 (come riconosciuto anche dalla stessa C.C.C. nella perizia giurata a firma dell'NG. , condannare in persona del suo leg.le Per_2 CP_12 rapp.te p.t. e per essa alla in persona del suo leg.le rapp.te p.t. al COroparte_2 pagamento in favore DE EL EN , in persona del suo Parte_4 curatore leg.le rapp.te p.t., DE somma di € 9.501.457,41, ovvero in quella diversa determinata dal CTU Dott. , in virtù delle operate cessioni di credito del Persona_3 08.07.2005 e 07.05.2007, oltre interessi dal dovuto al saldo;
b) accertato il credito vantato dalla in bonis e per essa dalla curatela del Pt_2 fallimento di € 450.000,00 sulla maggior somma di € 700.000,00, Parte_3 come riconosciuto nel II° accordo bonario del 22.05.2012, condannare in CP_12 persona del suo leg.le rapp.te p.t. e per essa alla in persona del suo leg.le COroparte_2 rapp.te p.t. al pagamento in favore DE EL EN , in Parte_4 persona del suo curatore leg.le rapp.te p.t., DE somma di € 450.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in virtù delle operate cessioni di credito del 08.07.2005 e 07.05.2007, oltre interessi dal dovuto al saldo essendo divenuta nulla poiché impossibile ex art. 1354 c.c. e 1418 c.c., con l'intervenuto fallimento DE
la condizione di ottenere le fatture quietanzate da parte dei subappaltatori;
Pt_2 in subordine c) condannare il in persona del Parte_1 suo leg.le rapp.te p.t al pagamento in favore DE EL EN , Parte_4 in persona del suo curatore leg.le rapp.te p.t., DE somma di € 9.501.457,41, ovvero in quella diversa determinata dal CTU dott per le Riserve n. 40 e 59 per Persona_3
l'intero (riserve escluse dal II° Accordo Bonario) e parzialmente dei corrispettivi pro quota maturati alla data del 16.01.2013 in relazione alle Riserve n. 60, n. 62, n. 63, n. 64, 66 e 67, in virtù delle operate cessioni di credito del 08.07.2005 e 07.05.2007, oltre interessi dal dovuto al saldo;
ed in tal caso d) ordinarsi a in persona del suo leg.le rapp.te COroparte_13
p.t. e per essa alla in persona del suo leg.le rapp.te p.t. di effettuare il COroparte_2 pagamento DE suddetta somma di € 9.501.457,41, ovvero in quella diversa determinata dal CTU per le Riserve n. 40 e 59 per l'intero e parzialmente dei corrispettivi pro quota maturati alla data del 16.01.2013 in relazione alle Riserve n. 60, n. 62, n. 63, n. 64, 66 e 67 direttamente ad essa EL del fallimento in virtù delle operate Parte_4 cessioni di credito del 08.07.2005 e 07.05.2007, oltre interessi dal dovuto al saldo;
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e) condannare il in persona del Parte_1 suo leg.le rapp.te p.t al pagamento in favore DE EL EN , Parte_4 in persona del suo curatore leg.le rapp.te p.t., DE somma di € 450.000,00, ovvero in quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, sulla maggior somma di € 700.000,00, come riconosciuto nel II° accordo bonario del 22.05.2012, non ancora corrisposte da in virtù delle operate cessioni di credito del 08.07.2005 e CP_9 07.05.2007, oltre interessi dal dovuto al saldo essendo divenuta nulla poiché impossibile ex art. 1354 c.c. e 1418 c.c., con l'intervenuto fallimento DE la condizione di Pt_2 ottenere le fatture quietanzate da parte dei subappaltatori;
ed in tal caso f) ordinarsi a in persona del suo leg.le rapp.te p.t. COroparte_13 e per essa alla in persona del suo leg.le rapp.te p.t. di effettuare il COroparte_2 pagamento DE suddetta somma di € 450.000,00, ovvero in quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, sulla maggior somma di € 700.000,00, come riconosciuto nel II° accordo bonario del 22.05.2012, direttamente ad essa EL del fallimento in virtù delle operate cessioni di credito del 08.07.2005 e Parte_4 07.05.2007, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in grado di ulteriore subordine g) porre a carico del in persona Parte_1 del suo leg.le rapp.te p.t l'obbligo di trasferire, contestualmente all'accreditamento da parte R.F.I. e per essa di tutte le somme di spettanza, totale o pro quota, COroparte_2 DE in bonis e per essa in favore DE EL Fallimentare Pt_2 Parte_4 la rimanente somma di € 9.501.457,41, ovvero in quella diversa determinata dal CTU in corso di causa dovuta per le Riserve n. 40 e 59 per l'intero (riserve escluse dal II° Accordo Bonario) e parzialmente dei corrispettivi pro quota maturati alla data del 16.01.2013 in relazione alle Riserve n. 60, n. 62, n. 63, n. 64, 66 e 67; h) porre a carico del in persona Parte_1 del suo leg.le rapp.te p.t l'obbligo di trasferire, contestualmente all'accreditamento da parte e per essa di la somma di € 450.000,00, ovvero in quella CP_9 COroparte_2 diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, sulla maggior somma di € 700.000,00, come riconosciuto nel II° accordo bonario del 22.05.2012, non ancora corrisposte da essendo divenuta nulla poiché impossibile ex art. 1354 c.c. e 1418 CP_9 c.c., con l'intervenuto fallimento DE la condizione di ottenere le fatture Pt_2 quietanzate da parte dei subappaltatori in virtù delle operate cessioni di Pt_2 credito del 08.07.2005 e 07.05.2007, oltre interessi dal dovuto al saldo;
i) in ogni caso con vittoria delle spese diritti ed onorario del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, a determinarsi in base ai parametri del D.M. n.55/2014 con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipatario;
j) sentenza clausolata e salvezze tutte.
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
citava in giudizio Parte_1 e chiedendo al giudice di accertare il diritto del a CP_12 CP_2 Parte_1 vedersi riconosciute le riserve: n. 40 per €4.675.537,62 afferente a riconoscimento compensazioni, n. 59 per €719.070,21 afferente a Compenso per smaltimento rifiuti non pericolosi;
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n. 60 per €152.555,47 afferente a Compenso per rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati da terzi sulle aree di cantiere;
n. 61 per € 122.510,08 afferente a Compenso per guardiania e custodia delle aree di cantiere;
n. 62 per € 2.391.903,61 afferente a Compenso per la realizzazione e rimozione delle piste di cantiere;
n. 63 per€ 298.320,00 afferente a Rimborso dei costi sostenuti per realizzazione impianto di prefabbricazione;
n. 64 per € 3.614.799,49 afferente a degli oneri di sicurezza in fase di gara Parte_5 e maggiori oneri DE sicurezza per le varianti in corso d'opera; n. 65 per € 1.591.185,00 afferente a Oneri per sospensione illegittima al 7° Verbale di sospensione parziale;
n. 66 per € 181.615,36 per emissione del certificato di collaudo tecnico- Parte_6 amministrativo;
n. 67 per € 1.024.087,77 afferente a Mancato pagamento corrispettivi di appalto;
CO con conseguente condanna di e, ove accertata la sua responsabilità, anche CP_2
in via esclusiva o solidale al pagamento delle dette somme o di quelle ritenute di
[...] giustizia, determinate anche in via equitativa ovvero in via subprdinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. o in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria. La stessa premetteva che: a seguito di gara a licitazione privata, con convenzione stipulata in data 29.04.05, Treno Alta Velocità – T.A.V. s.p.a. (cui è subentrata successivamente COroparte_13
), in quella sede rappresentata da aveva affidato al
[...] COroparte_2
(di seguito, semplicemente “ Parte_1 [...]
”) la “Esecuzione dei lavori di costruzione di un tratto di sede ferroviaria Parte_1 a doppio binario tra le progressive di progetto 214+799 e 216+956,651 DE linea AV Roma – Napoli, avente funzione di collegamento tra la linea Napoli e la CP_14 nuova linea a Monte del Vesuvio”; il corrispettivo dell'appalto, al netto del ribasso del 7,2081 % offerto dall'impresa, era stato stabilito in complessivi € 39.402.602,17, di cui € 35.659.314,32 per lavori a corpo;
€ 3.518.494,82 per lavori a misura;
€ 224.793,03 per gli oneri relativi alla sicurezza;
il verbale di consegna dei lavori veniva sottoscritto senza riserve in data 31.05.2002 con decorrenza dalla medesima data;
Nel corso dei lavori erano state disposte 7 sospensioni con relativi verbali di ripresa dei lavori e che erano state concesse proroghe sul termine utile contrattuale con Ordini di Servizio, con data definitiva di ultimazione di tutti i lavori al 31.10.2015; venivano altresì autorizzate n. 9 varianti ed in data 16.05.2016, contestualmente alla formalizzazione DE variante n. 9, era stato sottoscritto dal e Parte_1 dalla DL l'Atto Integrativo Modificativo DE convenzione con aumento dell'importo contrattuale necessario ridefinito in complessivi euro 45.510.484,79 ( di cui € 36.310.408,79 per lavori da compensare a corpo;
€ 8.824.584,86 per lavori da compensare a misura;
- € 325.491,14 per oneri relativi alla sicurezza del cantiere;
comprensivi di € 50.000,00 per lavori in economia); i lavori erano stati ultimati nei termini come da verbale di ultimazione del 16.11.2015; in data 12.01.2016 tutte le aree ed opere oggetto dell'appalto erano state di fatto CO consegnate alla di COroparte_15
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CO la stazione appaltante aveva conferito incarico per il collaudo in corso d'opera agli NGg. e con lettera del 23.01.2006; Parte_7 Testimone_1 successivamente, con lettera in data 19.06.2007 l'NG. ha rassegnato le Pt_7 proprie dimissioni per motivi personali;
La situazione finale attiva, pari ad € 46.776.109,89, è stata firmata con riserva dall'appaltatore in data 23.02.2018; Venivano corrisposti all'appaltatore acconti per complessivi €46.723.969,35 a meno di € 939.433,43 trattenuti dalla Committenza per presunti mancaticpagamenti ad alcuni subappaltatori da parte DE società consortile costituita dalle Parte_4 imprese affidatarie dei lavori per conto del C.C.C. SOC. , pretesa rispetto alla Pt_1 quale vi è giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (nelle more del giudizio definito con sentenza), All'atto DE firma del COo finale dei lavori in data 23.02.2018, l'appaltatore ha confermato le riserve n. 40, 59, 60, 61, 62, 62, 64, 65 e, nel contempo, ha iscritto le riserve n. 66 e n. 67 per un importo complessivo totale pari ad € 14.418.703,21 Si dava altresì conto DE sottoscrizione di due Accordi di componimento bonario: in particolare, in data 06.03.2009 è stato sottoscritto il verbale di accordo per il componimento bonario del contenzioso relativo alle riserve iscritte dalla n. 1 alla n. 19 e dalla n. 21 alla n. 29 con rinuncia dell'appaltatore alle richieste n. 20, 30, 31, 32, 33 e 37; successivamente in data 22.05.2012 è stato sottoscritto il secondo verbale di accordo bonario relativo alle riserve dalla n. 34 alla n. 58; all'atto DE firma del conto finale, nel confermare le precedenti riserve, CMC ha iscritto sul registro di contabilità del SAL n. 77 finale n. 2 nuove riserve, la n. 66 e la n. 67; la proposta elaborata dalla Commissione per il 3 Componimento bonario non è stata accolta da CP_9 Ciò aveva motivato CMC al presente giudizio, argomentando partitamente per ogni riserva. La posizione di ciascuna parte verrà trattata infra.
Si costituiva che chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione ed in CP_2 ogni caso il rigetto DE domanda attorea.
COr Si costituiva che chiedeva il rigetto DE domanda, rappresentando inter alia, l'intempestività di alcune riserve, la rinuncia già effettuata in relazione alla riserva n. 40 e comunque la carenza di giurisdizione in ordine alla revisione dei prezzi;
Spiegava atto di intervento in data 30.01.2020 l'NG. chiedendo di CP_3 accertare che il diritto del LI di debitore COroparte_16 dell'intervenuto insinuatosi nel passivo, a vedersi riconosciute in luogo di CMC le somme di cui alle riserve dell'odierno giudizio per la quota di sua spettanza, essendosi resa cessionaria di crediti verso;
chiedeva altresì di Pt_2 Parte_1 CO condannare e al risarcimento dei danni per fatto illecito da Parte_1 lesione del credito nei confronti dell'NG. , relativamente alle riserve relative CP_3 ai maggiori oneri richiesti per la sicurezza spettanti all'appaltatore (Riserva 64), oltre eventualmente alle altre riserve connesse all'attività dallo stesso professionista svolta fino alla data del 28.05.2009; in via residuale ai sensi dell'art. 2041 e 2042 c.c. oltre interessi, rivalutazione e maggior danno. Lo stesso sosteneva di avere reso prestazioni professionali in favore DE società consortile oggi fallita, costituita da Pt_2
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due cooperative consorziate del ed assegnatarie dei lavori di cui Pt_1 Parte_1 è causa. Veniva chiesta dallo stesso la chiamata DE soc. consortile , Pt_2 richiesta rigettata dal giudice.
Concessi termini ex art. 183 VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU che veniva depositata, a seguito di proroga autorizzata in data 24.02.2022. Il CTU riconosceva €887.805,00 in luogo DE somma richiesta di €14.418.703,21.
In data 14.01.2022, il ha spiegato atto di intervento, Parte_2 chiedendo l'accertamento del credito vantato - “per le Riserve n. 40 e 59 per l'intero e parzialmente dei corrispettivi pro quota maturati alla data del 16.01.2013 in relazione CO alle Riserve n. 60, n. 62, n. 63, n. 64, 66 e 67”, con condanna di ed ed in CP_2 subordine del , al pagamento DE somma di € 9.501.457,41. Parte_1
Venivano concessi termini per eventuali richieste di chiarimenti e riconvocazioni CTU ed al CTU veniva assegnato termine per replicare per iscritto alle richieste di chiarimenti delle parti. All'udienza del 07.11.2022 il C.C.C. SOC. , ferme e ribadite le considerazioni Pt_1 e deduzioni di cui all'istanza del 22.03.22 ed in particolare l'eccezione di inammissibilità di intervento del ha contestato l'eccezione d Parte_2 nullità DE CTU e richiamato le note critiche alla CTU definitiva del 28.02.22, precisando le conclusioni come da foglio di P.C. depositato telematicamente il 4.11.2022. CO ed hanno ribadito quanto già dedotto nelle note critiche alla CTU CP_2 depositata, eccependo l'inammissibilità dell'intervento per difetto di legittimazione attiva e contestandone comunque l'infondatezza nel merito. Hanno altresì contestato l'istanza di integrazione DE CTU, riportandosi alle conclusioni già spiegate. L'NG. si è riportato alla propria istanza di rinnovazione/integrazione di CP_3 CTUcgià depositata agli atti il 6.11.22 di cui ha chiesto l'accoglimento.
- il LI interventore ha reiterato l'eccezione di nullità DE CTU per asserita violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c. Il giudice ha rigettato l'istanza di rinnovazione di CTU e rinviato all'udienza del 18.06.2024 per l'assegnazione DE causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
decidendum CP_6
CO
conviene in giudizio e per ottenere la condanna Parte_1 CP_2 delle stesse in relazione ad alcune riserve iscritte nella contabilità dell'appalto; CO
afferma la propria carenza di legittimazione e chiede l'estromissione; CP_2 contesta la debenza delle riserve sia per intempestività, sia per rinuncia e per carenza di giurisdizione, per pendenza di altro giudizio di opposizione a monitorio;
interviene l'ing. CO
che chiede che quanto richiesto in forza delle riserve sia versato da non a CP_3
ma al consorzio designato ora in fallimento, che ha Parte_1 Pt_2
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eseguito le opere, del quale afferma essere creditore;
chiede pure il risarcimento nei suoi confronti per lesione del credito;
interviene anche il che chiede COroparte_17 il pagamento a sé delle somme di cui alle riserve spettanti a per Parte_1
l'intero per le riserve n. 40 e 59 e parzialmente sui corrispettivi maturati fino al
16.01.2013. In sede di precisazione delle conclusioni, sia l'ing. sia il CP_3
chiedono la condanna anche in relazione ad una somma Parte_2 riconosciuta nel 2^ Accordo di componimento bonario che non era stata versate a
[...]
CO
da in assenza delle fatture quietanzate da parte dei subappaltatori di Parte_1
, assegnataria dei lavori da parte DE . Pt_2 Parte_1
Sulla legittimazione di CP_2 Deve essere riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di COroparte_2
Infatti, come emerge dal contratto prodotto in giudizio, risulta la spendita del nome del mandante da parte di che agiva sulla scorta di procura speciale rilasciata da CP_2
TAV S.p.A. in persona dell'Amministratore Delegato con apposito COroparte_18 atto notarile del 06.08.2002, a favore di . In detta procura, la mandataria con CP_2 rappresentanza era delegata a “svolgere tutte le attività per l'affidamento dei CP_2 lavori, delle forniture e dei servizi […]” e a “sottoscrivere, in nome e per conto di TAV
S.p.A., in relazione alle predette attività di affidamento, i bandi di gara, gli atti di prequalificazione e di selezione dei candidati, le lettere di invito a presentare l'offerta, gli atti di aggiudicazione e gli avvisi di esito gara nonché stipulare e sottoscrivere, in nome e per conto di TAV medesima, i relativi contratti” , specificando di “avvalersi di quale mandataria con rappresentanza ai sensi e per gli effetti dell'art. COroparte_2
1704 del codice civile” e pertanto nominando e costituendo “procuratore speciale la ella persona del suo Amministratore Delegato [..]”. COroparte_2
CO è poi subentrata come concedente a mutuandone la medesima posizione CP_12 nei confronti di che è intervenuta nel contratto e nel successivo COroparte_2 svolgimento del rapporto solo come rappresentante di in forza di procura CP_12 speciale conferita a CP_2
Ne consegue che gli effetti DE Convenzione stipulata da in nome e per CP_2
CO conto di TAV e poi producono i loro effetti nei confronti di TAV e poi di CP_9 società quest'ultima unica effettiva titolare del rapporto contrattuale per cui è causa ai sensi del citato art. 1388 c.c. e per l'effetto unica legittimata a stare in giudizio.
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Sui limiti dell'intervento, sulla carenza di legittimazione attiva DE prima domanda dell'intervento dell'NG. CP_3
In primo luogo merita rilevare che l'NG. interviene con un intervento in via CP_3 principale cd. autonomo per far valere diritti nei confronti di entrambe le parti. Chiede, CO infatti, che la condanna di sia resa a favore di e non di Pt_2 Parte_1
CO
e chiede altresì la condanna risarcitoria di e di per
[...] Parte_1 lesione del proprio credito.
Quanto, tuttavia, al primo corno dell'intervento, ossia la richiesta volta ad ottenere che la domanda di condanna sia resa non a vantaggio di ma a vantaggio del Parte_1
, quale asserito creditor creditoris, lo stesso manca COroparte_19 di legittimazione attiva.
Lo stesso platealmente agisce a tutela di un diritto altrui per il quale è privo di legittimazione sostitutiva.
Infatti, non può sostituirsi alla curatela che è l'unico legittimato a tutelare gli interessi DE massa. Il fallimento del debitore, privando questi DE disponibilità e dell'amministrazione dei suoi beni, e devolvendo le stesse al curatore, determina il venir meno dei presupposti DE legittimazione del creditore a proporre, in via surrogatoria, le azioni che sarebbero spettate al debitore, anche ai fini DE tutela, conservazione e ricostituzione del patrimonio di costui” (Cassazione civile sez. II, 17/11/2003, n.17337).
Solo al fallito che abbia interesse in vista di un possibile ritorno in bonis, è consentito surrogarsi al curatore inerte ma non già ad un creditore del fallimento, per quanto insinuatosi al passivo. CO In secondo luogo, l'NG. chiede condannarsi sia che CP_3 Parte_1 per la lesione del proprio diritto di credito, muovendo dall'assunto DE sottoscrizione da parte dello stesso di un contratto di prestazione d'opera con ora fallita. CP_20
In punto di ricostruzione dell'istituto dell'intervento, l'intervento volontario si qualifica come principale quando si faccia valere un diritto - relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo già dedotto - nei confronti di tutte le parti, mentre si qualifica come adesivo autonomo quando il diritto, avente la relazione indicata, venga fatto valere nei confronti di una o di alcune soltanto delle parti in causa. Esso, infine, si qualifica come adesivo dipendente quando, in luogo di quella del diritto soggettivo
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perfetto, si faccia valere una posizione più attenuata costituita da un proprio interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l'interveniente possa subire in dipendenza DE soccombenza o DE vittoria DE parte adiuvata (conf. Cass. n. 1699/1968 che chiarisce che il carattere fondamentale dell'intervento ad adiuvandum è che con esso non viene proposta una nuova domanda che amplia la materia del contendere, ma si interloquisce soltanto nella causa pendente fra le parti originarie - la quale anche dopo l'intervento rimane l'unica causa del processo - al fine di svolgere un'attività secondaria e subordinata a quella DE parte adiuvata, mediante l'intervento adesivo il terzo mira, infatti, unicamente ad allearsi con una delle parti in lite, per aiutarla a far valere le sue ragioni contro l'altra, allo scopo di tutelare un proprio interesse e non un proprio diritto, in quanto dalla vittoria o dalla soccombenza DE parte adiuvata consegue correlativamente un vantaggio o uno svantaggio nella sua sfera giuridica;
conf. Cass. n. 1990/1969; Cassazione civile sez. II, 30/12/2016, n.27528).
Invero, la ragion d'essere dell'intervento è proprio quella di formulare una domanda autonoma, estendendo il petitum al fine di prevenire la necessità di porre in discussione l'esito di una causa con la proposizione di un'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
Peraltro, l'intervento deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento DE domanda giudiziale originaria.
Questione nodale è quella dei limiti del raggio d'azione dell'intervento.
La tesi prospettata dalle parti originarie DE presente causa, in particolare Parte_1
, per la quale l'interventore non potrebbe intervenire oltre il termine per la
[...] tempestiva costituzione del convenuto, come previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c.., rimanendo ammissibile dopo l'udienza di trattazione soltanto l'intervento adesivo dipendente, ferme in ogni caso le limitazioni derivanti da altre preclusioni istruttorie già maturate, non è conforme alla consolidata giurisprudenza sul punto.
Invero, fermo restando che l'interventore può intervenire quando ritiene, il vero punto è quello delle preclusioni istruttorie e se debba intendersi precluso allo stesso – ove l'intervento avvenga a valle delle preclusioni istruttorie – depositare documentazione in punto di prova DE propria legittimazione.
È infatti jus receptum che è “dunque sempre consentito a chi interviene volontariamente in un processo la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti,
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quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum (Cass., sez. 1, 6/12/2019, n. 31939; Cass., sez. 3, 26/5/2014, n. 11681). Tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. non viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originariamente non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass.,
n. 31939 del 2019). Del resto, la domanda nuova rappresenta la ragione stessa dell'intervento (Cass., n. 23759 del 2011).
Orbene, secondo una precedente pronuncia la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. stabilisce l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione DE domanda dell'interveniente e alla produzione DE documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa DE partecipazione al giudizio. (Cass. n. 4934/2018, la quale ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva respinto la domanda dell' – CP_21 intervenuto volontariamente nel processo in surroga del lavoratore infortunato per ottenere il rimborso dell'indennizzo corrisposto – considerando tardiva la documentazione prodotta per dimostrare l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche al lavoratore).
Invece, più recentemente la Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 09/12/2024,
n.31665) sembra affermare il contrario.
Sostiene, infatti che “ costituisce orientamento fermo di questa Corte quello per cui in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata DE possibilità di fornire la relativa prova contraria
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(Cass., sez. 3, 9/5/2023, n. 12463; Cass., sez. 6-1, 17/9/2020, n. 19422; Cass., sez. 3,
22/8/2018, n. 20882).
Tuttavia, la stessa pronuncia appare contraddittoria laddove ammette che l'interventore possa far valere eccezioni che già emergano dagli atti di causa, potendo essere salvaguardato il diritto di difesa delle controparti mediante l'istituto DE rimessione in termini1. Invero, proprio perché si finisce per consentire l'eventuale produzione di documenti volti a contrastare eccezioni sollevate dall'intervenuto non si comprende perché dovrebbe essere impedita la produzione fin dall'inizio DE sola documentazione attestante il titolo per intervenire, dovendosi altrimenti negare qualsiasi utilità all'istituto dell'intervento autonomo e rimanendo solo il rimedio dell'opposizione di terzo.
Di tal ché si deve ritenere che sia legittimo depositare, ad esempio, la prova DE cessione del credito o la dichiarazione di intervenuto fallimento.
Così delineata la questione, per quanto attiene alla posizione dell'NG. deve CP_3 osservarsi che lo stesso si è costituito prima dell'udienza di prima comparizione ed ha potuto giovarsi DE concessione dei termini ex art. 183 VI c.p.c. 1 In motivazione “Le medesime argomentazioni non possono non valere con riferimento alla possibilità per l'interveniente volontario, principale o litisconsortile, di sollevare anche eccezioni nuove, in quanto, anche in questa ipotesi, non essendo possibile alcuna istruttoria, non si viola in alcun modo il principio di ragionevole durata del processo e neppure il diritto di difesa DE parte originaria del giudizio, poggiando l'eccezione in senso stretto su fatti che sono già presenti in causa. Del resto, se è possibile - come è pacifico - la domanda nuova da parte dell'interveniente, anche dopo il verificarsi delle preclusioni per le altre parti in giudizio, e quindi se l'interveniente (nella specie il MIF) può proporre domanda di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione, allora non può certo escludersi l'analoga possibilità per l'interveniente di eccepire la prescrizione. Ovviamente - come osservato dalla dottrina - per garantire il diritto di difesa (di rango costituzionale) delle controparti, che assistono alla presentazione da parte dell'interveniente di domande o eccezioni nuove, l'art. 268 c.p.c. va interpretato in funzione dell'art. 24 Cost., nel senso di consentire ad esse, non solo di replicare all'ampliamento dell'oggetto del giudizio, ma anche di fornire la prova delle proprie
contro
-eccezioni, per esempio deducendo l'avvenuta interruzione DE prescrizione, mediante la produzione in giudizio di atti interruttivi. Pertanto, anche se l'art. 268 c.p.c. non prevede la possibilità per le parti originarie di proporre domande o eccezioni che siano conseguenza DE domanda o delle eccezioni sollevate dal terzo interveniente oppure di chiedere l'ammissione di mezzi di prova, il sistema offre lo strumento DE rimessione in termini ex art. 153, secondo comma c.p.c., opportunamente modulato dal giudice di merito, con concessione di un termine alle parti per il deposito di memorie e per eventuale attività istruttoria. Del resto, una conferma di tale interpretazione si rinviene nell'art. 269, ultimo comma, c.p.c., che, nell'ipotesi di chiamata in giudizio di un terzo da parte dell'attore, prevede che nell'udienza di chiamata in causa del terzo il giudice deve fissare i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (dopo il D.Lgs. n. 149 del 2022 - non applicabile ratione temporis - "i termini indicati dall'art. 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo").
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Per quanto attiene all'intervento del LI DE , lo stesso è, invece, Pt_2 avvenuto a valle delle preclusioni istruttorie, essendo in dirittura d'arrivo la CTU contabile.
Peraltro, non pare di potersi dubitare DE possibilità per lo stesso di depositare a riprova DE propria legittimazione la cessione dei crediti vantati dalle cooperative consorziate Co (08.07.2005 doc. 3) ed del (07. 05.2007 doc. 4) e comunicazione Pt_8 CP_23 di accettazione cessione credito da parte di C.C.C. del 26.06.2008 (doc. 5) mentre gli altri documenti ove non già presenti in atti non possono essere considerati ammissibili perché violativi delle preclusioni istruttorie.
Tuttavia, i documenti depositati dal (in particolare, le cessioni di Parte_2 credito e la relazione dell'NG. sullo stato di avanzamento dei lavori al 16.01.2013 Per_2 all'esito DE revoca dell'assegnazione dei lavori alla ) erano già stati Pt_2 depositati dall'NG. per cui la questione è priva di rilievo pratico, posto che una CP_3 volta acquisiti agli atti del giudizio, sono utilizzabili da tutte le parti.
Sull'inammissibilità DE domanda nuova Deve, poi, censurarsi che i terzi intervenuti NG. e abbiano CP_3 Parte_2 inserito nelle proprie note conclusive di udienza una domanda nuova, chiedendo l'accertamento di un presunto credito vantato dalla curatela del fallimento di Pt_2 importo pari a € 450.000,00 sulla maggior somma di € 700.000,00, come riconosciuto nel
II° accordo bonario del 22.05.2012 (doc. 11 di ), asseritamente non Parte_1 ancora corrisposto, e la conseguente condanna di alla corresponsione di tale CP_9 importo. Invero, tale importo è stato chiesto solo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni2.
quivi chiesta surroga dell'effettivo creditore individuato nel CP_26
- “ ”;
[...] COroparte_11 b) condannare le controparti e COroparte_24 [...] in solido tra loro al COroparte_27 risarcimento integrale direttamente in favore di esso interventore NG. di CP_3 tutti i gravi danni patiti e patendi, presenti e futuri, diretti e indiretti, patrimoniali e non, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno come per legge dal dì del fatto illecito fino al dì del soddisfo e dell'attuazione dell'emananda sentenza e successivamente a essa, nella misura meglio precisata e quantificata in corso di giudizio ovvero in alternativa comunque nella misura maggiore o minore che riterrà d'ufficio l'On.le Giudice in Sua Giustizia anche in via equitativa 1226 c.c., a causa DE lesione dei crediti di cui sopra maturati dall'NG. relativamente alle CP_3 riserve relative ai maggiori oneri richiesti per la sicurezza spettanti all'appaltatore (Riserva 64) oltre alle altre riserve connesse all'attività dallo stesso professionista svolta fino alla data del 28.05.2009; IV) in via residuale di merito, alla stregua degli atti e delle produzioni versate in giudizio nonché alla luce di tutti fatti e le ragioni ivi spiegate, previo ogni più opportuno accertamento preliminare e/o pregiudiziale e/o incidentale: condannare la controparte COroparte_27
all'indennizzo da ingiusta locupletazione ex art. 2041 e 2042 c.c.
[...] oltre interessi, rivalutazione e maggior danno come per legge dal dì del fatto illecito fino al dì del soddisfo e dell'attuazione dell'emananda sentenza e successivamente a essa, nella misura meglio precisata e quantificata in corso di giudizio ovvero in alternativa comunque nella misura maggiore o minore che riterrà d'ufficio l'On.le Giudice in Sua Giustizia anche in via equitativa 1226 c.c., in ragione dell'arricchimento ingiusto ricavato e del contemporaneo depauperamento dell'NG.
per l'attività dallo stesso professionista svolta fino alla data del 28.05.2009 CP_3 relativamente alle riserve relative ai maggiori oneri richiesti per la sicurezza spettanti all'appaltatore (Riserva 64) oltre alle altre riserve connesse all'attività dallo stesso professionista svolta fino alla data del 28.05.2009; V) in ogni caso, alla stregua degli atti e delle produzioni versate in giudizio nonché alla luce di tutti fatti e le ragioni ivi spiegate, previo ogni più opportuno accertamento preliminare e/o pregiudiziale e/o incidentale: condannare le controparti resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, comprensivi di accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore dichiarantesi antistatario”. Egualmente l'atto di intervento di : accertato il credito vantato dalla Pt_2 in bonis e per essa dalla curatela del fallimento per le Pt_2 Parte_3 Riserve n. 40 e 59 per l'intero e parzialmente dei corrispettivi pro quota maturati alla data del 16.01.2013 in relazione alle Riserve n. 60, n. 62, n. 63, n. 64, 66 e 67 (come riconosciuto anche dalla stessa C.C.C. nella perizia giurata a firma dell'NG. , Per_2 condannare in persona del suo leg.le rapp.te p.t. e per essa alla CP_12 CP_2
in persona del suo leg.le rapp.te p.t. in solido o ciascuna per il proprio titolo, al
[...] pagamento in favore DE EL EN , in persona del suo Parte_4 curatore leg.le rapp.te p.t., DE somma di € 9.501.457,41, ovvero in quella diversa maggiore o minor somma che sarà determinata dal CTU in corso di causa o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in virtù delle operate cessioni di credito del 08.07.2005 e 07.05.2007, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in subordine b) condannare il in persona Parte_1 del suo leg.le rapp.te p.t al pagamento in favore DE EL EN Parte_4
, in persona del suo curatore leg.le rapp.te p.t., DE somma di € 9.501.457,41,
[...] ovvero in quella diversa maggiore o minor somma che sarà determinata dal CTU in corso di causa causa o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., dovuta per le Riserve n. 40 e 59 per l'intero (riserve escluse dal II° Accordo ) e Pt_9 parzialmente dei corrispettivi pro quota maturati alla data del 16.01.2013 in relazione alle Riserve n. 60, n. 62, n. 63, n. 64, 66 e 67, in virtù delle operate cessioni di credito del 08.07.2005 e 07.05.2007, oltre interessi dal dovuto al saldo;
ed in tal caso
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La domanda è nuova ed inammissibile.
Sulla natura del consorzio di produzione e lavoro I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti sono stati introdotti nell'ordinamento dalla L. 422/1909; successivamente la L. 422/2009 ha riconosciuto alle società cooperative di produzione e lavori di riunirsi in consorzio per assumere su tutto il territorio nazionale appalti di opere pubbliche da parte dello Stato e degli enti pubblici;
l'art. 4 dispone che il consorzio di cooperative è dotato di personalità giuridica autonoma e stabile, diversamente da quanto accade per i raggruppamenti di imprese, potendo partecipare a procedure di evidenza pubblica utilizzando i requisiti suoi propri e fare valere i mezzi nelle disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo. Il quid pluris è nel peculiare rapporto organico che lega le cooperative consorziate al , tale per cui le attività compiute dalle Parte_1 consorziate sono imputate organicamente al quale unico ed autonomo centro di Parte_1 imputazione e di riferimento di interessi. Si è, invero, affermato che il contratto di appalto
è stipulato tra la PA committente ed il , il quale agisce in nome proprio ma per Parte_1 conto e nell'interesse delle cooperative consorziate, mentre all'esecuzione dell'appalto provvede, con autonoma organizzazione di mezzi e di personale, la cooperativa consorziata assegnataria, senza necessità DE conclusione di un contratto di subappalto c) ordinarsi a in persona del suo leg.le COroparte_13COroparte rapp.te p.t. e per essa alla in persona del suo leg.le rapp.te p.t., in solido tra loro e ciascuna per il proprio titolo, di effettuare il pagamento DE suddetta somma di € 9.501.457,41, ovvero in quella diversa maggiore o minor somma che sarà determinata dal CTU in corso di causa o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., dovuta per le Riserve n. 40 e 59 per l'intero e parzialmente dei corrispettivi pro quota maturati alla data del 16.01.2013 in relazione alle Riserve n. 60, n. 62, n. 63, n. 64, 66 e 67 direttamente ad essa EL del fallimento in virtù delle Parte_4 operate cessioni di credito del 08.07.2005 e 07.05.2007, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in grado di ulteriore subordine d) porre a carico del in Parte_1 persona del suo leg.le rapp.te p.t l'obbligo di trasferire, contestualmente COroparte all'accreditamento da parte e per essa di in solido tra loro e CP_9 ciascuna per il proprio titolo, tutte le somme di spettanza, totale o pro quota, DE in bonis e per essa in favore DE EL Fallimentare la Pt_2 Parte_4 rimanente somma di € 9.501.457,41, ovvero in quella diversa maggiore o minor somma che sarà determinata dal CTU in corso di causa o in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c. dovuta per le Riserve n. 40 e 59 per l'intero (riserve escluse dal II° Accordo Bonario) e parzialmente dei corrispettivi pro quota maturati alla data del 16.01.2013 in relazione alle Riserve n. 60, n. 62, n. 63, n. 64, 66 e 67; e) in ogni caso con vittoria delle spese diritti ed onorario del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, a determinarsi in base ai parametri del D.M. n.55/2014 con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipatario;
f) sentenza clausolata e salvezze tutte.
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tra quest'ultima ed il medesimo. GI richiamare l'art. 93 del DPR n. Parte_1
207/2010, il quale, rubricato “Società tra concorrenti riuniti o consorziati”, così recita: “1.
I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal come esecutori dei lavori, dopo Parte_1
l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro
V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. (…)”
Se ne ricava che nei rapporti con la Committente, unico interlocutore deve intendersi il
non avendo azione diretta in surroga il Parte_1 CP_19
, costituito dalle consorziate, mere articolazioni organiche del .
[...] Parte_1
Invero, come si è visto ha formulato domanda di condanna nei Parte_1 confronti di CP_28
era legata alla in quanto la stessa era una società
[...] Parte_1 Pt_2 consortile costituita da due società consorziate di cui era stato Parte_1 assegnata per la metà ciascuna l'esecuzione del contratto di appalto.
, peraltro, non è una subappaltante di ma si è resa Pt_2 Parte_1 cessionaria dei crediti maturati dalle due consorziate nei confronti del Parte_1
.
[...]
CO L'intervenuta chiede la condanna diretta di a pagare alla EL di Pt_2 quanto di spettanza per le riserve n. 40 e 59 e pro quota per le altre riserve per quanto maturato fino alla revoca dei lavori disposta da nei confronti delle Parte_1 due consorziate, revoca occorsa per asseriti inadempimenti;
in via gradata, la condanna di a pagare alla EL di o di ordinare a Parte_1 Pt_2 Parte_1
di ritrasferire le somme ricevute.
[...]
Atteso che la stessa non si pone nei confronti DE Committente come una subappaltatrice, che chieda il pagamento diretto, si deve reputare se la EL abbia tale possibilità.
Merita chiarire che il nesso tra la e la già si evince Parte_1 Pt_2
CO dagli atti avendo depositato atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo CO CO richiesto da verso laddove spiega che Parte_1 Parte_10
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[...]
avvalendosi DE disposizione di cui all'art. 38.1 del contratto di appalto, Parte_1
aveva assegnato l'esecuzione dell'appalto alle cooperative consorziate
[...] CP_29
e (cui poi subentrava dal 08.02.2007), che dette consorziate Pt_11 Parte_12 avevano costituito all'uopo la cooperativa , che stipulava Parte_4 Pt_2 tra il 2010 ed il 2012 4 contratti di subappalto;
che revocava poi Parte_1
CO l'assegnazione dei lavori dandone comunicazione a che veniva Pt_2
CO dichiarata fallita in data 30.01.2014 e che aveva trattenuto delle somme di competenza di a causa DE mancata allegazione delle fatture Parte_1 quietanzate da parte delle subappaltatrici per un ammontare complessivo di €939.433,43 pari alle somme spettanti ai subappaltatori. Per dette somme aveva Parte_1 ottenuto il D.I. 2614/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 31.01.2017 che veniva opposto con giudizio RG. N. 22026/2017.
Come si vedrà tale giudizio – che aveva ad oggetto il pagamento delle fatture (oltre ad a poche altre) richieste con la riserva n. 67 è stato definito con la sentenza n. 14016/2023, depositata in atti.
Sulle riserve e gli esiti DE CTU Come si è detto, la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU.
ha chiesto la condanna dell'importo di €14.418.793,21 in relazione Parte_1 alle riserve n. 40 -59-60-61-62-63-64-65-66-67.
La CTU che si ritiene in gran parte condivisibile ed esaustiva e le cui conclusioni si intendono fare proprie nella misura che segue, ha quantificato l'importo dovuto in
€887.805,00. Invero, tale quantificazione non può essere integralmente recepita atteso che per ragioni di diritto non possono essere riconosciute le riserve n. 40 e n. 66, mentre anche il CTU ha soprasseduto sulla trattazione DE riserva n. 67 già oggetto DE causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si osserva che all'udienza del 07.11.2022 la difesa del , Parte_2 costituitosi solo in data 14.01.2022 lamentava di non avere ricevuto dal CTU la bozza dell'elaborato, essendo stata depositata dal perito in data 29.01.22; rilevato che era stata comunque autorizzato il deposito di note critiche alla relazione definitiva e termine al
CTU per controdedurre, alcun profilo di nullità per violazione del diritto di difesa può essere sollevato.
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RISERVA n. 40 Richiesta di riconoscimento incremento costi legge 201/2008 D.L. 106/2009 Con la riserva n. 40 , l'appaltatore premesso di aver subito incrementi eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione impiegati nell'esecuzione dei lavori e che, per fronteggiare tale incremento repentino dei prezzi intervenuto nel corso dell'anno 2008, la
L. n. 201 del 22/12/2008 aveva introdotto, espressamente in deroga all'articolo 133 del
D.Lgs 163/2006, una specifica normativa conferendo al ministero delle infrastrutture mandato per la rilevazione gli aumento in diminuzione superiore all'otto percento dei prezzi dei materiali, presentava richiesta di 'compensazione' per €2.792.748,20 per i maggiori oneri sostenuti negli anni 2006, 2007 e 2008 e per €2.415.395,00 in via provvisoria e presuntiva per quanto riguardava il 2009 e 2010.
Si dava atto nella riserva che la richiesta relativa alle annualità dal 2006 al 2008 era stata fatta di specifica richiesta al Committente con nota del 05.06.2009 e che con OdS del
03.02.2010 il D.L. riconosceva il solo ammontare di €532.605,58, ragione per la quale con la detta riserva si richiedeva la differenza pari a € 4.675.537,62.
La Riserva veniva inscritta in calce al Registro di COabilità relativo all'emissione del
SAL n. 35 in data 10 giugno 2009, richiamata e definitivamente confermata fino all'emissione del SAL n. 77.
Ad avviso del CTU tale riserva è tempestiva e fondata in parte qua.
Non si può condividere questo assunto per molteplici ragioni.
In primo luogo, occorre rilevare che la riserva n. 40 rientra tra quelle rinunciate in sede di
Accordo bonario del 22.05.2012 in forza del quale l'Appaltatore dichiara esplicitamente di rinunciare alle riserve dalla n. 34 alla n. 58; l'affermazione contenuta nel medesimo
Accordo per cui “L'appaltatore dichiara altresì che con la sottoscrizione del presente
Atto non intende rinunciare ai benefici derivanti dall'art. 26 commi 4 bis e seguenti DE
L. 109/94 e sm.i. e dall'art. 133 commi 4 e ss del D.Lgs 163/2006 così come esposti nella riserva n. 40 ancorché tali benefici non vadano a formare oggetto di riserva” deve essere inteso che l'appaltatore dichiarava che pur rinunciando alla riserva n. 40 – invero relativa allo strumento eccezionale del L. 201/2008 previsto per il solo 2008 - si riteneva libero dal presentare richieste di compensazione con gli strumenti ordinari previsti dall'art.133 del D.Lgs. n. 163/2006. Infatti lo stesso dichiara che tali 'benefici' non vanno a formare oggetto di riserva.
Orbene, riportandosi alla evoluzione illustrata dal CTU, al “prezzo chiuso” che consentiva di richiedere il riconoscimento alla Committente entro 60 giorni dalla pubblicazione del
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decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel caso in la differenza tra il tasso di inflazione reale e programmata sia superiore al 2%, si era affiancato l'istituto DE compensazione che si applica, invece, quando il prezzo dei singoli materiali di costruzione subisca, per cause eccezionali, variazioni superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di riferimento di presentazione dell'offerta; anche in questo caso l'appaltatore deve, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministero, presentare istanza di compensazione.
Orbene, come ammette anche il CTU, la disciplina del D.L. n. 162/2008 era derogatoria al principio stabilito dal comma 2 dell'art. 133 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 in base al quale “per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi” ed anche alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis dello stesso art. 133, che già prevedevano un'ipotesi di deroga rispetto al secondo comma e prevedeva, tra l'altro, un termine di decadenza di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale.
Ad ogni buon conto, tale disposizione consentiva solo il riconoscimento delle compensazioni per i maggiori oneri contabilizzati nel 2008 e non per quelli occorsi negli anni precedenti.
Per tale ragione, infatti, il D.L. rappresenta che le richieste di compensazione inerenti ai materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate negli anni 2006 e 2007 non sono accoglibili in virtù dell'art. 1 comma 7 DE L. 210/2008 per il quale “per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali”.
Peraltro, come ha riconosciuto l'Ufficio Legislativo del Ministero Infrastrutture e dei
Trasporti che, con nota n. 44831 di prot. Del 10.11.2009, il citato provvedimento normativo, all'articolo 1, ha introdotto, in deroga al regime ordinario delle compensazioni previste dall'articolo 133 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006,
“diverse modalità di calcolo per il riconoscimento delle compensazioni relative all'anno
2008 (variazioni su base semestrale anziché annuale, riduzione DE variazione minima dal 10% all'8% e svincolo DE variazione dal verificarsi di circostanze eccezionali)”.
Per tale ragione, negato il riconoscimento delle compensazioni come richieste ai sensi del
D.L. 162/2008 conv. in L. 201/2008 l'Appaltatore avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento innanzi al Giudice Amministrativo.
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La riserva è stata iscritta e comunque rinunciata.
Non è peraltro possibile ritenere che la riserva n. 40 espressa in relazione alla disposizione specifica del D.L.162/2008 possa valere come autonoma e reviviscente richiesta di compensazione prezzi ai sensi DE normativa di cui all'articolo 133 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006.
Peraltro, come spiega il CTU, in entrambi i casi il riconoscimento avviene previa istanza dell'Appaltatore a valle di una disamina da parte DE Stazione Committente che attiene alla prova DE contabilizzazione dei materiali, del prezzo previsto e con verifica anche dell'eventuale ritardo rispetto al cronoprogramma, circostanza che rende non riconoscibile la compensazione.
In definitiva, tale richiesta andrebbe comunque rivolta al Giudice amministrativo (Cds.
Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2025, n. 489).
Riserva n. 59 Compenso per smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi
ha richiesto la somma di €719.070,21 in relazione alla riserva n. 59 Parte_1 iscritta nel registro di contabilità al SAL n. 41 per lavori al 30.06.2011 avente ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi con codice CER 15.05.04.
L'appaltatore lamentava che, ad onta delle comunicazioni alla D.L. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti che rilevava l'impossibilità di smaltimento secondo il codice COr prezzo AP.99. 3.A stabilito nel contratto per rifiuti speciali non pericolosi con codice
CER 17.05.04, del concordamento di un nuovo prezzo in data 28.02.2011 relativo alla definizione del nuovo prezzo NP.IM.004 per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi con codice CER 17.05.04 nella misura di €/ton 82,80, DE trasmissione del Piano di Gestione delle terre a tutto il 16.03.2011 dal quale risultava che il volume di terra da smaltire avente caratteristiche chimiche tali da giustificare il nuovo prezzo ammontava a mc
38.747,00, dell'invio da parte dell'appaltatrice dei contratti stipulati con la CP_31 quale trasportatore e con la quale destinatario finale, DE COroparte_32 nota del 28.04.2011 con la quale sollecitava l'approvazione di variante per l'approvazione definitiva del Nuovo Prezzo, DE trasmissione da parte DE D.L DE bozza di 6^
Variante che definiva un maggior importo presunto per l'applicazione del Nuovo Prezzo in €4.102.936, la D.L. avesse contabilizzato oneri per smaltimento al 30.06.2011 con il
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vecchio prezzo e chiedeva, pertanto, la differenza di importo derivante dalla mancata applicazione del nuovo prezzo NP.IM 004 e quanto contabilizzato dal Direttore dei Lavori
a tutto il 30.06.2011 per lo smaltimento dei cumuli A1, A2, A3, A4 e A5 DE quantità complessiva di 7449,5 tonnellate, chiedendo altresì gli oneri per il trasporto a rifiuto presso la discarica.
Si chiedeva, quindi, il maggior importo di €642.027,71 cui andava detratta la somma già COr contabilizzata con il codice prezzo AP.99. 3.A per €34.700, per l'importo di
€607.327,71 oltre a €111.742,50 per gli oneri di trasporto di ton. 7449,50 a €15/ton per un importo di €719.070,21.
Il CTU ritiene in modo condivisibile che la riserva sia stata iscritta tempestivamente in calce al SAL n. 41 del 18 luglio 2011 e richiamata e confermata fino all'emissione del
SAL n. 77 allorché il D.L. emetteva il SAL n. 41 per lavori a tutto il 30.06.11 senza fare applicazione del Nuovo Prezzo.
Ciò era stato determinato presumibilmente dalla nota DE Provincia di Caserta, richiesta dalla Stazione Appaltante, che era stata intesa come preclusiva dell'attività di miscelazione programmata dalla per abbassare il livello di COroparte_32 concentrazione di senza che detto ente si fosse espresso negativamente, essendosi, Pt_13 invero, limitato a rilevare che all'attualità ossia prima DE miscelazione (non vietata) il campione presentava una concentrazione di superiore alla normativa. Pt_13
Rilevata, quindi, la necessità dell'applicazione del Nuovo Prezzo, il CTU giunge ad una determinazione inferiore ritenendo che non fosse applicabile l'ulteriore richiesta relativa agli oneri DE sicurezza pari al 5% dell'importo calcolato.
Secondo il CTU la differenza dell'importo dei lavori tra la 6^ ed il la 5^ Variante ammontava a €3.531.405,71 importo che coincide proprio con il maggior importo determinato dal concordamento del Nuovo Prezzo NP.IM.004 relativo al
“Recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi avente codice CER 170504 terre e rocce da scavo”, mentre l'importo degli oneri DE sicurezza era rimasto identico senza avere subito alcun incremento, perché ritenuto evidentemente già congruo.
Per tale ragione la somma che deve essere riconosciuta è pari a €576.754,96.
Come si vedrà la congruità DE stima degli oneri DE sicurezza nel Piano di Sicurezza è stata oggetto di separate riserve, alcune ricomprese negli Accordi e la n. 64 da Pt_14 ritenersi intempestiva.
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Invece, per quanto attiene alle spese di trasporto parimenti richieste, con la sottoscrizione del 6^ Verbale di Variante, l'appaltatore ha riconosciuto espressamente che
“Tutti gli oneri relativi alle attività di scavo, movimentazione, deposito, caratterizzazione, individuazione dei siti idonei al conferimento e trasporto delle terre di cui al presente
Verbale di Variante presso detti siti purché, relativamente a quanto concerne solo i costi di trasporto, ubicati ad una distanza congruente con il piano delle discariche allegato alla convenzione, sono compresi e compensati nell'importo del contratto e rinuncia sin d'ora a formulare qualsiasi richiesta di oneri relativa alle attività di cui al presente verbale di variante”.
Si concorda, quindi, con il CTU che ritiene che il Nuovo Prezzo NP.IM.004 fosse già comprensivo dell'onere del trasporto.
La riserva deve essere accolta nel minor prezzo di €576.754,96.
RISERVA n. 60 Compenso per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi ignoti sulle aree di cantiere La riserva è stata inscritta in calce al Registro di COabilità relativo all'emissione del
SAL n. 48 in data 6 agosto 2013, per un importo pari a € 152.555,47, richiamata e definitivamente confermata fino all'emissione del SAL n. 77.
Con detta riserva l'Appaltatore chiede il compenso dei maggiori oneri per lo smaltimento di rifiuti abbandonati e recuperati fino alla data del 27.05.2013
Invero, già dal 29.01.2013 l'Appaltatore riscontrava nota DE Committente che evidenziava la presenza di rifiuti, asserendo che “il fenomeno dello sversamento di rifiuti da parte di ignoti non era di facile soluzione e che pertanto l'onere dello smaltimento non poteva ricadere in capo allo stesso Appaltatore”; fin dal 19.02.2013 l'Appaltatore dando incarico per la bonifica dei rifiuti, comunicava che gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi ignoti sulle aree di cantiere avrebbero formato oggetto di pari richiesta nei confronti del Committente. Seguivano, poi, ordinanze del Comune di
Casalnuovo di Napoli e di Volla che intimavano lo smaltimento. In data 30.04.2013 con nota n. 14, l'Appaltatore nel riscontrare l'Ordinanza n. 06 del 26.03.2013 trasmetteva al
Comune di Casalnuovo copia dei FIR relativi all'avvenuto smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi ignoti sulle aree di cantiere ricadenti nel territorio comunale di
Casalnuovo, rappresentando che tutti gli accessi alle aree di cantiere risultavano opportunatamente chiusi con cancelli e/o new jersey e che inoltre vi era un servizio di vigilanza espletato dalla . COroparte_33
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Con nota n. 80 del 28.05.2013 l'Appaltatore, avendo in data 27.05.2013 ultimato l'attività di smaltimento dei rifiuti, trasmettendo al Direttore dei Lavori la documentazione richiesta, richiedeva il riconoscimento degli oneri sostenuti per l'espletamento delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi ignoti sulle aree di cantiere, per l'importo di € 152.555,47.
Invero, si deve aderire alla prospettazione del CTU che ritiene non condivisibile la richiesta in quanto non solo non si tratta di eventi imprevisti ed imprevedibili ma sussiste in capo all'Appaltatore l'onere di custodia e guardiania delle aree di cantiere.
Giustamente si rileva che nel verbale di consegna delle aree citate non si fa alcuna menzione DE presenza di rifiuti abbandonati, mentre l'art. l'art. 5, comma 1, lett. h) del
DM 19 aprile 2000, n. 145, vigente ratione temporis, dispone che sono comprese nel prezzo del corrispettivo dell'appalto “h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione”.
Medesimo onere è previsto nelle CGC per gli Appalti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, allegato (n. 29) al COratto di Appalto e lo stesso contratto di Appalto prevedeva l'obbligo all'Appaltatore di assicurare che la custodia dei cantieri di lavoro venga affidata a persona provvista DE qualifica di “guardia particolare giurata”, ai sensi dell'articolo 22 DE legge 13/9/82 n. 646.” Alla lettera N) dello stesso Allegato 11 è statuito che “l'Appaltatore è tenuto a svolgere, a propria cura e spese per conto di TAV,
l'attività di sorveglianza anche per le fasce di rispetto introdotte dal D.P.R. 11.07.1980,
n. 753 e dal D.M. 03.08.1981 per il tratto di linea oggetto dell'appalto. (….)
L'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto di detta attività nella formulazione dei prezzi offerti per il presente contratto. Pertanto detta attività si intende compresa e compensata nei prezzi del presente contratto. La presente attività dovrà essere garantita sino al termine del collaudo delle opere.”
Invero, detti oneri sono già ricompresi nel corrispettivo contrattuale e non possono essere retribuiti a parte, anche perché la presenza di sversamenti di rifiuti è significativa di una carenza di controllo e custodia come ammesso anche dall'Appaltatore con nota del 296 di prot. del 3 dicembre 2012, allorché la società presentato domanda di concordato già nell'agosto 2012.
RISERVA N. 61 Compenso per guardiania e custodia delle aree di cantiere
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La Riserva n. 61, con la quale l'Appaltatore richiede il “compenso per guardiania e custodia delle aree di cantiere”, viene inscritta in calce al Registro di COabilità relativo all'emissione del SAL n. 48 in data 6 agosto 2013, per un importo pari a € 152.555,47, richiamata e definitivamente confermata fino all'emissione del SAL n. 77.
Con detta riserva, l'Appaltatore pur consapevole di avere per contratto l'onere DE guardiania, rappresentava che nell'ultimo periodo di vita del cantiere, per poter far fronte al fenomeno dello sversamento dei rifiuti da parte di terzi ignoti, aveva dovuto intensificare il servizio di vigilanza delle aree di cantiere, per il periodo intercorrente dal 1.01.2013 al 31.07.2013, con un conseguente aggravio economico, costo da compensarsi non potendosi ritenere ricompreso nel corrispettivo per un importo di
€53.598,16. Alla data di emissione del SAL n. 54, per lavori a tutto il 30.11.2013,
l'Appaltatore aggiorna l'importo DE Riserva n. 61, calcolando l'onere DE custodia e guardiania del cantiere “per il periodo intercorrente dal 01.01.2013 al 20.12.2013 (data di emissione del SAL n. 54), nonché il riconoscimento delle maggiori somme che dovrà sostenere per mantenere detto servizio fino alla data del collaudo delle opere, che si ipotizza fissata fino al 30.04.2014”, per un importo complessivo pari a €122.510,08, importo confermato alla firma del SAL finale.
Concordemente a quanto sopra riportato per la riserva n. 60, anche per la riserva n. 61 devono richiamarsi le medesime argomentazioni per denegare il diritto al riconoscimento di oneri ulteriori atteso che la guardiania del cantiere è attività ricompresa nella formulazione del prezzo.
RISERVA N. 62 Compenso per realizzazione e rimozione delle piste di cantiere La detta riserva viene inscritta in calce al Registro di COabilità relativo all'emissione del
SAL n. 48 in data 6 agosto 2013, per un importo pari a € 2.391.903,61, richiamata e definitivamente confermata fino all'emissione del SAL n. 77.
In occasione dell'emissione del SAL n. 48 l'Appaltatore rappresentava che “il Piano di
Sicurezza e coordinamento allegato al Progetto Esecutivo posto a base di gara, al capitolo
6 sezione Viabilità recita come segue: “La viabilità dei mezzi di cantiere avverrà attraverso le vie esistenti tra cui la SS 7bis e la strada comunale e mediante l'uso delle piste di cantiere realizzate lungo il tracciato. – omissis – Sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla regolare manutenzione delle piste (…). Le piste interne alle aree di cantiere dovranno essere larghe a sufficienza per consentire il transito (…). L'Allegato
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11 alla Convenzione, al punto M) one a totale carico dell'Appaltatore tutti gli interventi provvisori o definitivi necessari al mantenimento in efficienza DE viabilità esistente, in quanto compresi e compensati nei prezzi di contratto”. Tanto premesso, l'Appaltatore lamentava che il Piano di Sicurezza e di Coordinamento pur prevedendo la realizzazione di piste di cantiere non prevedeva né la stima dei costi per la loro realizzazione né la stima dei costi per la loro rimozione. L'Appaltatore aveva proposto di lasciare le piste a servizio dei binari, senonché la Committenza aveva espresso diniego a tale proposta.
In data 6 agosto 2013, l'Appaltatore iscriveva riserva per il riconoscimento dei costi sostenuti per la realizzazione delle piste in €253.743,10 e di quelli da sostenere per la loro rimozione in €2.178.118,13. L'importo veniva aggiornato fino alla data di emissione del
SAL n. 57 in seno al quale si chiedeva la somma maturata di € 2.391.903,71 (€
253.743,10 + 2.138.160,61), con conferma nel SAL finale.
Si concorda con il CTU nel ritenere la riserva intempestiva quantomeno in punto di costi per la realizzazione delle piste, atteso che le stesse erano state realizzate ben prima del momento dell'iscrizione. Secondo la regola generale la riserva avrebbe dovuto essere iscritta sul primo atto contabile utile.
Peraltro, la stessa è da rigettare in quanto il DM 145/2000 art. 5 prevede che “le spese per le vie di accesso al cantiere” siano comprese nel prezzo dei lavori e quindi a carico dell'appaltatore sia l'Allegato 11 al COratto di Appalto lett. M che recita che:
“L'Appaltatore dovrà provvedere a tutti gli interventi provvisori o definitivi necessari al mantenimento in efficienza DE viabilità esistente per assicurare, sia durante il corso dei lavori sia a lavori finiti, la regolarità del traffico veicolare e la completa funzionalità e agibilità DE rete viaria comunque interessata, direttamente o di riflesso, dalle costruende opere ferroviarie e dalle restanti opere previste nel presente contratto” e che
“Gli interventi di cui sopra sono a totale carico dell'Appaltatore essendo stati compresi e compensati nell'offerta prezzi che lo stesso ha elaborato.”
Dal punto di vista probatorio, inoltre, il CTU argomenta che non vi sia alcun riferimento contabile e/o progettuale a sostegno DE dimostrazione dei costi sostenuti.
La detta riserva deve, in definitiva, essere respinta.
RISERVA N. 63 Compenso per il ripristino dello stato dei luoghi dell'area di prefabbricazione delle travi in c.a.p.
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Detta riserva è inscritta in calce al Registro di COabilità in data 6 agosto 2013 relativo all'emissione del SAL n. 48 per lavori a tutto il 19.12.2012, per un importo pari a
€298.320,00, richiamata e definitivamente confermata fino all'emissione del SAL n. 77.
In detta riserva l'Appaltatore lamenta il già rilevato errore progettuale per avere previsto delle opere provvisionali senza averne stimato i costi di esecuzione e di rimozione. Nel caso specifico l'Appaltatore dava atto che l'area di cantiere di cui si chiedeva il ripristino risultava già attrezzata dalla nell'ambito di un diverso Appalto e su dei CP_34 suoli di proprietà DE Committente.
Quindi, l'Appaltatore lamentava che la Stazione Appaltante non aveva accondisceso alla richiesta di limitare il ripristino ai soli manufatti in c.a., lasciando il piazzale a disposizione DE area servizi, ma aveva chiesto l'integrale ripristino, per il cui costo chiedeva l'importo di € 298.320,00.
La riserva deve essere ritenuta intempestiva essendo stata iscritta solo in data 6 agosto
2013 relativo all'emissione del SAL n. 48 per lavori a tutto il 19.12.2012.
L'Appaltatore aveva sottoscritto senza riserva la stima degli Oneri DE Sicurezza allegata al Piano di Sicurezza in sede di formulazione dell'offerta originaria e di sottoscrizione DE Convenzione.
In particolare, il CTP di contesta la deduzione di intempestività DE Pt_1 Parte_1 riserva sostenendo che se è vero che con verbale in data 22/10/2007 le aree del campo di Parte prefabbricazione utilizzato dall'appalto venivano consegnate, previo benestare di CO all'Appaltatore, da tale verbale di consegna non si evinceva che sarebbe stato onere di la rimozione del campo di prefabbricazione, già presente. Parte_16
Tale tesi non è convincente perché in via generale è previsto il ripristino dello stato dei luoghi.
Comunque la stessa è infondata, atteso che l'Allegato 11 al COratto, alla lettera H), paragrafo 2, statuisce che sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi al
“ripristino morfologico e idraulico dei luoghi, nonché DE vegetazione autoctona preesistente
(prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori.”
RISERVA N. 64 Compenso per oneri DE sicurezza Detta riserva viene inscritta in calce al Registro di COabilità in data 28.07.2016 relativo all'emissione del SAL n. 54 per lavori a tutto il 30.11.2013, per un importo pari a
€3.276.094,11, richiamata e definitivamente confermata fino all'emissione del SAL n. 77.
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In buona sostanza l'Appaltatore lamenta che l'importo lordo complessivo dell'Appalto, di cui al Progetto Esecutivo posto a base di Gara, ammontava a Euro 42.445.954,55, di cui oneri per la sicurezza derivanti dalla stima allegata al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, per €224.793,93 con un'incidenza dello 0,053% sull'importo lordo.
A seguito DE sottoscrizione di ben otto Varianti l'importo lordo era stato rideterminato in €45.225.365,08 di cui €316.606,57 per oneri DE sicurezza con incidenza del 0,72%.
La Committente non avrebbe fatto applicazione DE disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 che aveva introdotto una disposizione transitoria secondo la quale per i contratti di appalto, subappalto e somministrazione stipulati prima dell'entrata in vigore DE Legge Delega 123/2007 (25 agosto 2007), i costi DE sicurezza del lavoro dovevano essere indicati - e, quindi, dovevano integrare il contratto a suo tempo stipulato - entro il 31 dicembre 2008, qualora detti contratti fossero ancora in corso a quest'ultima data.
Ebbene, merita rilevare che l'onere di integrazione dell'importo per gli oneri di sicurezza scadeva il 31.12.2008, che l'Appaltatore aveva sottoscritto i Verbali di Variante senza alcuna riserva e che in particolare la Variante n. 8 aveva definitivamente stimato gli oneri di sicurezza sicché l'Appaltatore avrebbe dovuto iscrivere la riserva sul primo documento contabile utile dopo la sottoscrizione del Verbale di Variante n. 8, emesso in data 6 agosto 2013, ossia sul Registro di COabilità relativo al SAL n. 49, emesso il 16 ottobre 2013 per lavori al tutto il 19 dicembre 2012 e non invece in data 28.07.2016 relativo all'emissione del SAL n. 54 per lavori a tutto il 30.11.2013.
Peraltro, analoghe doglianze in tema di incongruenza dei costi di sicurezza erano state oggetto delle Riserve nn. 3, 33, 37 e 37 bis, tutte oggetto di tentativo componimento bonario esauritosi con l'Accordo Bonario del 6 marzo 2009, per quello che riguardava le
Riserve nn. 3, 33 e 37, e con l'Accordo Bonario del 22 maggio 2012 per la Riserva n. 37 bis.
La riserva, quindi, è inammissibile.
Peraltro, il CTU censura la mancanza di alcun riferimento e/o elemento di dettaglio per reputare la congruità dell'aliquota degli oneri pari all'8% dell'importo contrattuale.
RISERVA N. 65: Riserva al 7° Verbale di sospensione parziale dei lavori
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Nell'atto di citazione, l'Appaltatore ricorda di avere firmato con riserva il 7° Verbale di
Sospensione relativo alla sospensione dei lavori di rimozione delle piste in cantiere nel tratto compreso tra la e la pila n. 49 del Viadotto Volla 2 in quanto ha ritenuto la Parte_17 sospensione illegittima.
Detta riserva sarebbe stata confermata in calce al Verbale di Ripresa dei Lavori n. 8 sottoscritto in data 22.05.2015.
Il CTU riferisce che la Riserva in questione risulta inscritta in calce al Registro di
COabilità in data 27.02.2014 relativo all'emissione del SAL n. 55 per lavori a tutto il
31.01.2014, emesso in data 24.02.2014, per un importo pari a € 1.591.185,00, richiamata e definitivamente confermata fino all'emissione del SAL Finale n. 77.
L'Appaltatore lamentava l'illegittimità DE sospensione parziale disposta con Verbale di sospensione del 23.01.2014, di alcuni lavori relativi alla rimozione delle piste di cantiere, di realizzazione delle opere di sistemazione a verde e di realizzazione delle recinzioni nel tratto compreso fra la pila n. 17 e la pila n. 49 del Viadotto Volla 2 a causa di allagamento delle aree ferroviarie nel tratto compreso fra la pila 28 e la pila 49 del
Viadotto Volla 2, segnalata dall'Appaltatore a partire dalla nota n. 002 del 03.01.2014, rappresentando che tale allagamento era ampiamente prevedibile e non poteva, quindi, determinare una sospensione legittima.
A dire dell'Appaltatore come risultava dall'elaborato A115 41 E 47 FZ GE0005 001A
(Profilo Geotecnica) del Progetto Esecutivo posto a base di Gara, il livello superficiale DE falda risulta affiorante e/o appena al di sotto del piano di campagna e ciò avrebbe reso necessario prevedere delle opere di irreggimentazione delle acque con canali di scolo. In data 1° agosto 2014, dopo 190 giorni di sospensione, la Direzione dei lavori e l'Appaltatore eseguivano un sopralluogo nelle aree relative al Viadotto Volla 2 Pile 41-49 in cui veniva ravvisata l'opportunità di procedere alla realizzazione di idonei canali di scolo e nelle more DE relativa progettazione veniva concordemente rilevata la necessità di proseguire la sospensione parziale dei lavori.
Nel Verbale di sopralluogo dell'1.08.2014 l'Appaltatore dichiarava che “in merito al suddetto prolungamento che, anche con riferimento alla riserva 65 iscritta nei Registri DE COabilità, rinuncia a qualsiasi richiesta di danni, indennizzi e maggiori oneri a far data dal 08.07.2014.” L'Appaltatore, quindi, firmava il citato Verbale di Sopralluogo senza riserva.
Orbene, si pongono due questioni.
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La prima è quella DE tempestività dell'iscrizione.
L'art. 133, comma 8, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in vigore alla data dell'affidamento de quo, dispone che “Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori…...”.
Diversamente da quanto affermato in sede di CTU il verbale di sospensione risulta sottoscritto con riserva in data 23.01.2014 (doc. 66 seconda memoria Parte_1
), per quanto trattasi di riserva priva di alcuna argomentazione.
[...]
Invero, in sede di Accordo Bonario, il D.L. aveva rilevato non già la mancata tempestiva iscrizione ma la decadenza ai sensi dell'art. 28 CGC in quanto non formulata, in termini di motivazioni e quantificazione del danno, in calce al verbale di sospensione del
23.01.2014 atteso che l'Appaltatore ritiene sin dall'inizio la sospensione illegittima”.
Invero, la giurisprudenza è monolitica nel ritenere che per quanto concerne la tempestività, è necessario distinguere l'ipotesi in cui l'appaltatore lamenti danni conseguenti alla protrazione DE sospensione da quella in cui lamenti la sua illegittimità in sé, a prescindere dalla durata. Nel primo caso il danno è successivo e quindi la riserva è da ritenersi tempestiva se inserita per la prima volta nel verbale di ripresa lavori, mentre nel secondo caso, che è quello in esame, il danno è collegato alla illegittimità DE sospensione in sé e non alla sua durata ed è preesistente rispetto al momento DE ripresa dei lavori, di guisa le riserve vanno inscritte nel verbale di sospensione anche se il danno è solo probabile. (cfr.
Cassazione civile, Sez. Unite, 03/12/2014, n. 25571). "
Tuttavia, come è ben noto, la riserva consente l'esplicitazione differita DE stessa nel successivo termine di 15 giorni e vi è, poi, da considerare che la giurisprudenza ritiene che l'onere di sollevare la riserva sovvenga nel momento DE percezione DE dannosità DE stessa. “L'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga [..] la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi […] con la conseguenza che ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio,
l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi
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iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato” (ex multis: Trib. civile di Roma, sez. IX imprese, n. 17547, 20.09.2017; Tribunale - Catania, 21.09.2019, n. 3761; Cass.
23.03.2017, n. 74; Cass. 27.10.2016, n. 21734; Cass. 10.08.2007, n. 17630; Cass. civile sez. I, 23.03.2017, n. 7479) e quindi, “l'iscrizione nel registro di contabilità deve aver luogo entro il momento DE prima annotazione successiva all'insorgenza DE situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, e ciò anche in riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti però, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede (cfr.
Cass., Sez. I, 9/05/2018, n. 11188; 23/03/2017, n. 7479)” (cfr., da ultimo, Cass. Civile, sez. I, 18.07.2024, n.19818).
Solo “nell'ipotesi in cui, invece, la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, o in quella in cui la sospensione, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la riserva andrà apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest'ultimo registro, essere tempestivamente comunicata all'### mediante apposito atto scritto” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 27/10/2016, n. 21734). ..."
(cfr. TRIBUNALE DI ROMA, Sentenza n. 15765/2022 del 27-10-2022).
Seppure la riserva è stata iscritta nel Verbale di sospensione de 23.01.2014, alcuna indicazione veniva resa in ordine alle cause di sospensione.
La riserva sarebbe poi stata nuovamente iscritta in calce al Registro di COabilità in data
27.02.2014 relativo all'emissione del SAL n. 55 per lavori a tutto il 31.01.2014, emesso in data 24.02.2014, per un importo pari a € 1.591.185,00, richiamata e definitivamente confermata fino all'emissione del SAL Finale n. 77.
Si osserva che l'impossibilità di svolgere i lavori secondo il cronoprogramma aveva un'immediata rilevanza onerosa.
Inoltre, non si può ritenere che la non fosse consapevole DE Parte_1 rilevanza e DE probabile persistenza di tale fenomeno in quanto nella nota del
03.01.2014, la aveva segnalato che “La rimozione delle piste di Parte_1 cantiere comprese tra la pila 28 e la pila 49 del Viadotto Volla 2 comporterà inevitabilmente l'allagamento delle aree ferroviarie sottesi al viadotto creando, pertanto, difficoltà operative alla realizzazione delle opere di sistemazione a verde previste in
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progetto; detta problematica discende dal fatto che in tale zona il livello DE falda risulta affiorante per cui rimuovendo le piste di cantieri che attualmente si trovano ad una quota più alta rispetto al piano campagna circostante si avrà un allagamento delle aree stesse e questo anche in considerazione del fatto che le piste di cantiere sottese alla linea ferroviaria al Monte del Vesuvio creano un vero e proprio sbarramento al deflusso superficiale delle acque. Quanto sopra asserito è stato constatato durante le operazioni di posa DE recinzione delle aree ferroviarie del giorno 02/01/2014 nel tratto compreso tra la pila 29 e 30 lato binario dispari dove dopo appena 5 minuti dal completamento DE rimozione di un tratto di circa 1,50 m di pista la zona ribassata si è completamente allagata”.
Pertanto, contestava ab origine la legittimità DE sospensione, Parte_1 sotto il profilo DE prevedibilità dell'evento e, quindi, l'errore progettuale, dovendosi opinare secondo buona fede che la stessa fosse pienamente in grado di valutarne l'onerosità. Invero, l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso rispetto al prezzo pattuito, a causa di una illegittima sospensione dei lavori, ha l'onere di iscrivere una riserva nel momento in cui emerga la concreta idoneità del fatto a produrre un pregiudizio o gli esborsi. Pertanto se la sospensione è illegittima dall'origine l'appaltatore ha l'onere di formalizzare immediatamente la riserva alla stazione appaltante.
Allorché non si fa questione DE illegittimità del prolungamento ma si contestano le ragioni legittimanti l'assunzione del provvedimento di Sospensione, la riserva deve essere apposta in calce al verbale di Sospensione, potendosi quantificare successivamente il danno a seconda DE durata DE stessa.
Invero, la stessa ha esplicitato tale riserva tardivamente oltre il termine di 15 giorni previsto. dall'art. 165, comma 3 D.p.r. 554/1999 applicabile ratione temporis secondo il quale: “Se
l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”.
A causa DE decadenza nell'esplicitazione DE riserva, la stessa deve essere ritenuta inammissibile.
RISERVA N. 66 Richiesta riconoscimento per ritardato collaudo
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La Riserva in questione risulta inscritta in calce al Registro di COabilità in data
23.02.2018 relativo all'emissione del SAL finale n. 77 per lavori a tutto il 15.11.2015, emesso in data 23.02.2018, e reiterata sul COo Finale emesso in data 23.02.20018 e confermata sul Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo in data giugno 2018 per un importo pari a € 154.225,00.
L'Appaltatore con detta riserva rileva che secondo quanto disposto all'art. 47 delle
Condizioni Generali di COratto, il Committente doveva procedere al collaudo dell'Opera entro 6 mesi (180 giorni) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.
E' ben noto che “il collaudo è un atto dovuto dalla Committente e la relativa conclusione deve avvenire entro i termini pattuiti senza che possa essere rinviato ad libitum. A fronte del comportamento omissivo DE Stazione Appaltante la giurisprudenza DE Suprema
Corte di Cassazione è univoca nel ritenere che l'appaltatore possa agire in via giurisdizionale ovvero in via arbitrale per la tutela dei suoi diritti. In caso di ritardato collaudo per causa non imputabile all'appaltatore stesso, quest'ultimo può agire per ottenere il risarcimento di tutti danni subiti (riguardanti anche le spese amministrative) assimilabili ai danni derivanti da illegittima sospensione dei lavori. (Cfr. Cass. Civ. n.
5135/2002, Cass Civ. n. 6036/1998). Il danno da ritardo nella emissione del certificato di collaudo e nell'approvazione del collaudo stesso è risarcibile, se imputabile alla stazione appaltante;
l'arco temporale da prendere in considerazione ai fini del risarcimento comprende il periodo di tempo che decorre dalla data di scadenza del termine per la conclusione del procedimento di collaudo sino alla data in cui tale procedimento si è concluso con un provvedimento di approvazione. Il Collegio ritiene che il ritardo nella emissione del collaudo abbia provocato danni alla impresa ricorrente che vengono quantificati in via equitativa rifacendosi al parere del 11.04.2013 reso dall'Autorità per la
Vigilanza sui COratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) avente ad oggetto il risarcimento del danno di ritardo nella emissione del collaudo. Il richiamato parere, sostenuto anche da numerose pronunce DE Suprema Corte di Cassazione (Cfr per tutte
Cass. Civ. sezioni Unite 28/10/1995, n. 11312), al quale il Collegio intende uniformarsi, prevede che in caso di ritardo nell'emissione del collaudo all'impresa, cui non è ascrivibile il predetto ritardo, vada riconosciuto in via equitativa un risarcimento del danno pari al 2% annuo sull'importo netto contrattuale, ridotto delle spese generali (13%)
e dell'utile (10%).
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(rif. Lodo Arbitrale 14/10/2014, n. 72).
Premesso che secondo la giurisprudenza DE Corte di Cassazione e dei Collegi arbitrali,
“all'amministrazione è inibito di ritardare sine die le sue determinazioni sul collaudo, in quanto ciò paralizzerebbe per un tempo indeterminato, ed in modo contrario ai principi di buona fede, la realizzazione delle pretese DE controparte” (C. Cassaz., sez. civile,
Sezioni Unite 28110/1995, n. 113 I 2) il ritardo deve essere imputabile alla Stazione
Appaltante e non deve potersi addebitare all'appaltatore alcun comportamento ostativo alle operazioni di collaudo. In questo senso occorre da una parte verificare se la tipologia dell'opera consentisse di ritenere il termine per la conclusione del procedimento di collaudo in mesi 12 e se vi siano state inadempienze da parte dell'appaltatore che abbiano determinato il ritardo nel collaudo.
Orbene, tanto premesso, la disamina DE domanda è preclusa dalla circostanza che la richiesta di risarcimento del danno derivante dal ritardo collaudo è già stata formulata da con domanda riconvenzionale in sede di comparsa di Parte_1 costituzione alla causa n. 22026/2017 di opposizione a D.I. n. 2614/2017 depositato il
31.01.2017, provvedimento monitorio richiesto da . Parte_1
Infatti, nella comparsa di costituzione C.C.C. aveva chiesto, oltre al rigetto COr dell'opposizione, di “condannare al risarcimento del danno derivato al
[...]
a seguito dell'ingiustificato ritardo nel collaudo dell'opera, per un Parte_1 importo che si quantifica in € 112.522,56 o nella diversa misura che verrà determinata in corso di causa o, comunque, in via equitativa o di giustizia”, con ciò rendendo improcedibile anche la riserva n. 66, atteso il ne bis in idem per
l'anteriorità DE causa di opposizione iscritta nel 2017.
Ne consegue che deve essere dichiarata improcedibile la domanda relativa alla riserva n.
66.
Considerato che il rigetto è stato motivato sull'assunto che non appare configurabile alcuna responsabilità dell'opponente per il lasso temporale trascorso tra CP_9
l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, non può porsi questione neppure per il frammento temporale intercorso tra la presentazione DE domanda riconvenzionale ed il collaudo.
RISERVA N. 67 Mancato pagamento corrispettivi di appalto Con detta riserva l'Appaltatore richiede il pagamento dei corrispettivi delle fatture relative a lavori registrati nei documenti contabili e liquidati con i relativi SAL.
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La Riserva in questione risulta inscritta in calce al Registro di COabilità in data
23.02.2018 relativo all'emissione del SAL finale n. 77 per lavori a tutto il 15.11.2018, emesso in data 23.02.2018, per un importo pari a € 1.024.087,77, richiamata e definitivamente confermata nel COo Finale.
Le lavorazioni regolarmente allibrate e fatturate sono le seguenti:
1) €157.489,80 a saldo DE fattura n. 587 del 22.03.2012;
2) € 566.171,54 a saldo DE fattura n. 822 del 30.04.2012;
3) € 120.006,13 a saldo DE fattura n. 1615 del 29.06.2013;
4) € 51.366,08 a saldo DE fattura n. 1880 del 31.10.2013;
5) € 51.647,33 a saldo DE fattura n. 1897 del 31.10.2013;
6) € 898,67 a saldo DE fattura n. 1898 del 31.10.2013;
7) € 2.672,08 a saldo DE fattura n. 1899 del 31.10.2013;
8) € 4.485,48 a saldo DE fattura n. 2043 del 28.11.2013;
9) € 4.900,79 a saldo DE fattura n. 363 del 26.02.2014;
10) € 308,99 a saldo DE fattura n. 1661 del 25. ò06.2014
Nella stessa riserva si dava atto che in relazione a dette fatture era pendente la causa n. n.
22026/2017 davanti al Tribunale Civile di Roma tra COroparte_35 [...]
COroparte_13
Il CTU osserva che il ritardato pagamento degli acconti riferiti ai SAL (al pari che per il saldo), deriva il solo diritto dell'Appaltatore agli interessi di legge essendo la questione estranea al meccanismo di iscrizione delle riserve, che non attiene alla corresponsione degli interessi di mora da ritardo ma a pretese che importino un aumento DE somma dovuta all'appaltatore (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 16/04/2020, n.6221).
Orbene, deve rilevarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo riguardava le fatture per le quali risulta iscritta impropriamente la riserva (oltre ad ulteriori qui non rilevanti) e che il
Tribunale ha ritenuto di confermare il provvedimento monitorio per la minor somma di
€930.655,62 oltre interessi con la sentenza n. 14016/23 del 4.10.2023 Tribunale di Roma,
XVI sez. . Il minor importo è dovuto alla impossibilità di poter riconoscere l'intero credito CO non essendo stato provato il venir meno DE trattenuta del 0,5% operata da n ordine alla regolarità contributiva da parte dell'appaltatrice e per essa delle sue consorziate nelle more fallite e pose in lca.
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CO Tale somma risulta regolarmente corrisposta da a in data Parte_1
11.01.2024 (cfr. relativa contabile, doc. terza memoria NG. ). CP_3
Pertanto, anche tale domanda deve essere ritenuta improcedibile per ne bis in idem.
Quantificazione del quantum delle riserve All'esito dell'istruttoria e per le ragioni ampiamente esposte si ritiene che possa essere riconosciuta la somma di €576.754,96 per la riserva n. 59.
Trattandosi di riserva contabile, va sottolineato che l'iscrizione delle riserve non costituisce atto di messa in mora e che la gli interessi legali di mora si applicano dalla domanda giudiziale atteso che il D.Lgs 192/2012 la sì modificato il D.Lgs 231/2002 rendendo applicabile la disposizione anche nel settore dei lavori pubblici, ma solo rispetto agli appalti stipulati a decorrere dal 01.01.2013.
Sulla seconda e terza domanda dell'ing. CP_3 CO L'ing. intervenendo formula altresì domanda risarcitoria nei confronti di CP_3 di per lesione del credito e, in subordine ex art. 2041 -2042 c.c. Parte_1
Orbene, la domanda è assolutamente generica e priva di allegazione. CO Atteso che lo stesso non ha mai avuto rapporti contrattuali né con né con
[...]
, l'invocata responsabilità risarcitoria aquiliana deriverebbe solo dalla Parte_1 circostanza che lo stesso avrebbe reso prestazioni a favore DE per le quali Pt_2
CO non avrebbe ricevuto il corrispettivo. La condotta imputabile a e a Parte_1
CO
di mancato pagamento del prezzo sarebbe ascrivibile alla scelta di di
[...] trattenere indebitamente le somme, poi oggetto di provvedimento monitorio, con la lesione del credito derivata dalla circostanza che ciò avrebbe a sua volta reso impossibile a il pagamento delle sue spettanze;
il successivo fallimento di Pt_2 Pt_2 ha determinato per l'interventore la necessità di insinuarsi al passivo e di essere ripagato in moneta EN.
Tuttavia, come si evince dalla lettura DE sentenza n. 14016/2023 pubblicata il CO 4.10.2023, la sospensione dei pagamenti da parte di era dovuta Parte_1 alla mancata presentazione delle fatture da parte di quattro società subappaltatrici di CO
, evento non imputabile né a é a;
successivamente Pt_2 Parte_1 tale onere e, quindi, il pagamento era divenuto impossibile a seguito dell'intervenuto fallimento di , atteso che le subappaltatrici dovevano ora insinuarsi al Pt_2
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passivo DE stessa, per il rispetto del principio DE par condicio creditorum. In CO definitiva, veva legittimamente trattenuto le somme per l'omessa presentazione delle fatture fino al fallimento DE . Pt_2
CO Né l'interventore contesta una precisa condotta di ritardo in capo a nel riversamento degli importi a e da a . Si osserva Parte_1 Parte_1 Pt_2 che neppure in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultima sia riuscita a dimostrare l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte delle consorziate, tanto che una parte del corrispettivo è rimasta in capo a na volta fallita l'ing. CP_9 Pt_2 [...]
non aveva altra tutela che quella di insinuarsi al passivo. CP_3
Peraltro, l'interventore non allega che il fallimento di sia stato causato dalla Pt_2 sospensione dei pagamenti da parte di per l'appalto di cui è causa. Parte_1
Come si è visto, ha ottenuto decreto ingiuntivo volto ad ottenere il Parte_1
CO pagamento di fatture da parte di d il mancato pagamento di somme da Parte_1
a era anche motivato dalla circostanza che la stessa aveva revocato
[...] Pt_2
l'assegnazione dei lavori alle due consorziate, una caduta in fallimento e l'altra posta in lca, con difficoltà nella ricostruzione dei rapporti di dare-avere. Una perizia di stima (la cd. Perizia Nanni) iniziata nel contraddittorio delle parti per verificare lo stato di consistenza delle opere eseguite dalle due consorziate aveva avuto una successiva integrazione dopo l'intervenuto fallimento di . Pt_2
Né l'interventore ha allegato alcuna condotta specifica ulteriore a parte quella sopra menzionata di sospensione dei pagamenti che è, come si è detto, imposta ex lege.
In seconda battuta, l'NG. evoca in via sussidiaria il pagamento a titolo di CP_3 arricchimento senza causa asserendo che si sarebbe giovata delle Parte_1 prestazioni rese dall'NG. , incaricato DE redazione delle riserve all'appalto di CP_3 cui è causa per conto di e che lo stesso si sarebbe impoverito a causa del Pt_2 pretestuoso rifiuto da parte di di regolarizzare la sua posizione Parte_1 debitoria verso . Pt_2
Orbene, in tema di arricchimento indiretto, come affermato dalla Suprema Corte, superando una concezione liberale (v. Cass., 21/2/1955, n. 507) si è pervenuta ad affermare una nozione restrittiva del principio di sussidiarietà ex art. 2041 c.c. secondo cui non deve sussistere alcuna altra possibilità di azione rispetto a quella contrattuale (v.
Cass., 10/2/1993, n. 1686; Cass., 16/12/1981, n. 6664; Cass., 5/9/1970, n. 1217), nei termini come sopra successivamente precisati (v. Cass., 7/1/2020, n. 84), sicché il
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contraente che abbia la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente non può esercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato DE prestazione, in tal caso l'arricchimento costituendo solo un effetto indiretto o riflesso DE prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, restando esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto DE prestazione (v.
Cass., 3/8/2002, n. 11656). Ove il contraente tenuto al pagamento sia insolvente, solamente in alcuni casi si ravvisa, peraltro, l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento contro il terzo, escludendosi in particolare tale possibilità allorquando la prestazione venga conseguita in virtù di un atto a titolo oneroso in quanto il terzo paga per la prestazione, e, ammettendosene l'esperibilità laddove la prestazione risulti conseguita a titolo gratuito ovvero di fatto (a prescindere, cioè, da un atto a titolo oneroso o gratuito), in quanto -specie nel caso di prestazione conseguita a titolo gratuito-
l'arricchimento ha la sua fonte nel collegamento tra lo spostamento patrimoniale senza causa per l'insolvenza DE persona obbligata per legge o per contratto ed il correlativo acquisto gratuito del terzo che ne abbia goduto senza titolo (v. Cass., 3/8/2002, n. 11656;
Cass., 18/8/1993, n. 8751). Non è pertanto a farsi luogo a tale azione allorquando come nella specie è invero il contratto d'appalto, anche nell'evolversi delle sue patologiche vicende, a costituire titolo giustificativo dell'opera eseguita e del pagamento (cfr. Cass.,
26/1/2011, n. 1833). (Nella specie, relativa all'esecuzione di lavori stradali commissionati da un ad un'impresa, poi oggetto di ulteriori rapporti di subappalto a catena, la CP_36 ditta effettivamente esecutrice dei lavori, a seguito del fallimento di una delle imprese interposte, aveva agito contro l'amministrazione per ottenere, a titolo di arricchimento, il pagamento delle sue spettanze;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che l'arricchimento del non era stato conseguito in via di mero fatto, e perciò CP_36 gratuitamente, nei rapporti con il soggetto contrattualmente obbligato nei confronti del depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo, atteso che, tra le parti originarie, il contratto d'appalto - e non la mera realizzazione dell'opera - continuava a conservare valore di titolo giustificativo dell'opera eseguita e del pagamento) (Cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/10/2021, n.29672).
La domanda, quindi, è inammissibile atteso che ovviamente le prestazioni rese da a favore di erano fondate su di un titolo contrattuale e CP_37 Parte_1 ciò impedisce all'NG. di rivolgersi al terzo beneficiato in ragione CP_3 dell'insolvenza del proprio contraente, al cui passivo, giustamente, lo stesso è insinuato.
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Sulla condanna a favore del Parte_2 Orbene, come si è visto il chiede che l'importo riconosciuto vada versato alla Parte_2 stessa, quale cessionaria dei crediti.
Invero, la difesa di ha vanamente contestato la stessa ammissibilità Parte_1 dell'intervento di;
comunque ha rilevato che a seguito DE revoca Pt_2 dell'assegnazione dei lavori alle due consorziate, aveva svolto in Parte_1 contraddittorio una perizia di stima (Relazione Nanni) sulla consistenza delle opere e sui rapporti di dare/avere in forza DE quale erano emerse inadempienze e non conformità quantificate in €1.649.852,48 (oltre a competenze per pari a Pt_2
€51.668.002,79.
Orbene, detta perizia è stata depositata a in data 28.10.2014 ed ha Parte_1 avuto un'integrazione in data 13.01.2015; la è fallita in data 30.10.2014. Pt_2
Il LI ritiene che la stessa non sia opponibile alla curatela e che le eventuali poste creditorie e debitorie nei confronti delle due consorziate ( e CP_38 CP_23 fallita in 29.09.2015), così come le posizioni nei confronti di , dovessero Pt_2 comunque essere valutate nelle forme del rito EN.
Vi è, poi, da rilevare che, a tacere d'altro, non ha chiesto la Parte_1 rimessione in termine per l'eventuale formulazione di eccezione di compensazione, di tal ché la questione di eventuali posizioni debitorie delle due consorziate e DE stessa
– che agisce facendo valere i crediti delle prime – non sono oggetto di Pt_2 questo giudizio.
CONCLUSIONI CO In parziale accoglimento DE domanda di parte attrice, deve essere condannata a versare a l'importo riconosciuto per la sola riserva n. 59 Parte_1 nell'importo di €576.754,96, essendo improcedibili le riserve n. 66 e n. 67 in quanto oggetto di precedente giudizio, rinunciata e comunque carente di giurisdizione la riserva n. 40, intempestive e comunque infondate le altre riserve.
dovrà pagare al fallimento la somma di cui sopra, Parte_1 Pt_2 stante la cessione dei crediti delle due consorziate a nei confronti di Pt_2 [...]
. Parte_1
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Le domande dell'NG. devono essere dichiarate inammissibili e comunque CP_3 rigettate.
Le spese sono liquidate secondo l'accolto per quanto attiene alla domanda di Parte_1
nei confronti di
[...] CP_9
dovrà rifondere le spese di lite a favore di tenendo conto Parte_1 CP_2 DE posizione marginale e subordinata DE stessa e DE comunanza di difesa.
Sono compensate le spese di lite tra e la stante Parte_1 Parte_2 la parziale soccombenza reciproca per la domanda nuova.
L'NG. deve essere condannato a pagare le spese di lite nei confronti di CP_3 [...]
e Parte_1 CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara carente di legittimazione passiva per quanto in motivazione;
CP_39 CO
2) In parziale accoglimento DE domanda di , condanna a Parte_1 pagare a la somma di €576.754,96 oltre interessi legali moratori Parte_1 dalla domanda per la riserva n. 59; dichiara improcedibili le riserve n. 40, 66 e 67, intempestive e infondate le altre riserve per quanto in motivazione;
3) Dichiara carente di legittimazione attiva l'ing, la prima domanda;
COroparte_3 infondata la domanda risarcitoria ed inammissibile quella ex art. 2041 – 2042 c.c.;
4) Condanna a pagare al la somma di Parte_1 Parte_2
€576.754,96 oltre interessi legali moratori dall'intervento al saldo in virtù DE cessione di crediti di cui in motivazione;
CO 5) Condanna altresì la parte rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in €28.000 per onorari, oltre 15% di spese generali, c.p.a. e VA se dovuta.
6) Condanna altresì a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 CP_2 liquidano in €28.000 per onorari, oltre 15% di spese generali, c.p.a. e VA se dovuta;
CO
7) Condanna l'NG. a rifondere a e a e spese COroparte_3 Parte_1 di lite che si liquidano in €28.000 per onorari, oltre 15% di spese generali, c.p.a. e VA se dovuta;
8) Compensa le spese di lite tra ed il;
Parte_1 Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente D.ssa Cristina Pigozzo Dott. Giuseppe Di Salvo
P a g . 41 | 41 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si vedano le conclusioni di cui alla prima memoria NG : : a) accertare e Per_4 dichiarare nei confronti di in virtù delle COroparte_24 succitate cessioni di credito, il diritto del FALLIMENTO N. 107/2014 - “
[...]
”, debitore dell'NG. inserito COroparte_11 CP_3 nella massa passiva del fallimento in via privilegiata, in luogo e sostituzione DE società a COroparte_25 vedersi riconosciute e corrisposte integralmente di tutte le somme, a qualsiasi titolo chieste dall'attrice, per le Riserve n. 40 e 59 nonché comunque di tutte le somme pro quota di sua spettanza per gli oneri maturati alla data del 16.01.2013 a meglio precisarsi in corso di causa per le Riserve n. 60, n. 62, n. 63, n. 64, 66 e 67, il tutto accogliendo titoli, motivi e ragioni come da atto introduttivo del giudizio e comunque da conclusioni in atti dell'attrice, che quivi si abbiano integralmente riprodotte e integralmente trascritte e fatte proprie per quanto di ragione e merito, fatta salva la
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