Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 13.3.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 24076/2024 R.G.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Riccardo Demontis - opponente -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Lungo CP_1 C.F._1
- opposto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1412/2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 94.613,66, oltre accessori, a titolo CP_1 di trattamento di fine rapporto, oltre accessori e spese di lite. A fondamento della domanda, come anche precisato all'udienza odierna dal suo procuratore, ha lamentato l'importo ingiunto è stato calcolato al lordo, e non al netto, delle ritenute di legge.
Ha concluso, quindi, per revoca del decreto ingiuntivo opposto. In subordine ha chiesto di “ridurre la somma ingiunta a quell'importo che verrà accertato come effettivamente dovuto”; il tutto con vittoria dei compensi di lite.
Si è costituito in giudizio che, contestando la fondatezza delle avverse CP_1 deduzioni, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese di lite, con condanna ex art. 96 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata.
Posto che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il TFR, in primo luogo deve rilevarsi che sono pacifiche, per essere state dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo e non contestate
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- che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato fino al 30.4.2024;
- il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto.
Deve, inoltre, evidenziarsi che l'ammontare di tale emolumento nella misura ingiunta, oltre a non essere stato contestato, corrisponde a quello indicato dalla stessa datrice di lavoro come dovuto nella busta paga di settembre 2024 prodotta in fase monitoria.
Ciò posto, si osserva che la somma ingiunta è stata correttamente indicata al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Quanto alle prime, infatti, le stesse vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire.
In relazione alle seconde, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
Pertanto, la rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (da ultimo, Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842; conformi: Cass. lav., 16.5.96,
n. 4534; Cass. lav., 9.6.95, n. 6537; Cass. lav., 30.12.92, n. 13735; Cass., 7.8.91, n. 8591;
Cass., 24.8.90, n. 8634; Cass., 19.4.90, n. 3226; Cass., 9.6.89, n. 2818; Cass., 23.3.89, n.
1486; Cass., 29.1.88, n. 816; Cass., 8.8.87, n. 6806; Cass., 17.4.87, n. 3871; Cass., 17.10.86,
n. 6095; Cass., 25.7.86, n. 4792; Cass., 17.10.85, n. 5121; Cass., 28.10.83, n. 6407).
Ove il datore non dia spontanea esecuzione al titolo di condanna ed il lavoratore agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento di controparte a quest'ultimo competerà la disponibilità dell'intero credito di lavoro, fatta salva la sua obbligazione verso il fisco (Cass., 21.6.86, n. 4129; Cass. ss.uu., 6.2.84, n. 875; Cass., 29.6.82, n. 3912).
Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Non sussistendo i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c., i compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara
2 esecutivo;
b) condanna la a pagare in favore di i compensi Parte_1 CP_1 di lite, che liquida in € 8.500,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione.
In Napoli, il 13.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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