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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 897/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 897/2022 r.g.
TRA
(c.f. e p. i.v.a. ) già in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dell'amministratore e legale rappresentante sig. , con sede legale in Castelfranco Emilia Parte_3
(MO), al civico 15 di via Carletto ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona del procuratore in Modena, via C. Battisti n. 63, la quale la rappresenta e difende come da delega Parte_4
allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Foligno, Via Umberto I 48, presso lo studio dell'Avv. Paolo Spacchetti (C.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto C.F._1
ingiuntivo n. 200/2022, RG. 441/2022 del 23.4.22;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 Conclusioni di parte attrice: “In via principale: previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, accertati i vizi e difetti del forno per pizza denominato e delle CP_3
Controparte_ palette di corredo al predetto forno prodotti dalla ed oggetto delle azionate fatture, dichiarare non dovute le somme ingiunte e per l'effetto dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n° 200/2022, R.G. 441/2022, emesso dall'intestato Tribunale di Spoleto, in data 23.03.2022, notificato in data 24.03.2022, rigettando integralmente le domande con esso proposte in quanto inammissibili ed infondate.
In via riconvenzionale: accertare i danni tutti patiti dall'attrice opponente ed in particolare i danni emergenti derivati dagli accertati vizi quali i costi della campagna pubblicitaria attraverso i canali televisivi e quantificati nella somma di €. 51.053,41; i danni da mancato guadagno sui prodotti ritirati dal commercio, con rimborso del rispettivo prezzo ai consumatori, quantificati al netto dell'IVA in €. 23.603,70; I danni per mancato guadagno, con il rimborso del relativo prezzo o con lo storno delle emesse fatture sui prodotti venduti ad operatori commerciali quantificati in € 5.184,00; il danno da perdita di chance per la mancata conclusione di rapporti di fornitura del prodotto Diavola 16 ad operatori commerciali nella misura di 1.311.680,00 e così per complessivi €. 1.391.521,11, o di quella maggiore o minore che emergerà agli esiti istruttori;
accertare il danno all'immagine subito dall'attrice opponente e determinare il medesimo in via equitativa;
condannare, conseguentemente, la convenuta opposta
(c.f. e p.i.v.a. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Spello Controparte_1 P.IVA_2
(PG) via G. Di Vittorio, 19, al pagamento di tutti i danni accertati dovuti.
In via riconvenzionale subordinata:
Controparte_ nella denegata ipotesi in cui siano riconosciute dovute le somme ingiunte, o parte di esse, alla da parte dell'attrice opponente compensare le stesse con i danni tutti accertati patiti da quest'ultima e condannare la convenuta opposta al pagamento della somma nella misura scaturente dalla compensazione alla Parte_1
Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni di parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE
pagina 2 di 21 CONCEDERE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 200/2022, RG. 441/2022 del 23.4.22, per essere
l'opposizione non fondata su prova scritta e riconosciuta dal debitore l'avvenuta fornitura dei prodotti dei quali si ingiunge il pagamento;
IN VIA PRINCIPALE
RESPINGERE l'opposizione avanzata da (già in quanto infondata in fatto e in Parte_1 CP_4
diritto e per l'effetto
CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 200/2022, RG. 441/2022 del 23.4.22, in ogni sua statuizione;
CONDANNARE (già in per-sona del suo legale rappresentante al pagamento delle Parte_1 CP_5
spese e com-petenze legali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato di data 26/04/2022, Parte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ”) ha convenuto in giudizio la lamentando la nullità,
[...] Pt_1 Controparte_1
annullabilità e comunque l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 200/2022, emesso in data 23/04/2022 dal
Tribunale di Spoleto.
In particolare, l'attrice ha esposto nell'atto introduttivo che:
- in data 24/03/2022 si vedeva notificare decreto ingiuntivo n. 200/2022 in favore della con Controparte_1
il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 11.123,96 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- nel giugno 2021 la aveva chiesto alla un preventivo per la produzione Parte_1 Controparte_1
di un fornetto per pizza al fine di commercializzare il medesimo, avendo già il marchio registrato, oltre alla palette metalliche per infornare la pizza;
- ricevuta l'offerta in data 09/06/2021, la confermava la medesima e iniziava la Parte_1
promozione del suddetto prodotto tramite internet e successivamente, nel luglio del medesimo anno, tramite pubblicità sulle reti televisive;
pagina 3 di 21 - la nelle more riceveva il prototipo del suddetto forno, a fine giugno 2021, utilizzato Parte_1
per la realizzazione del video pubblicitario;
- a causa dei vizi e difetti dei prodotti realizzati dalla venivano richieste delle correzioni alla Controparte_1
produttrice, che pareva aver trovato una soluzione nel settembre 2021; tuttavia, a seguito dei primi ordini inoltrati ai clienti finali, si verificavano numerosi malfunzionamenti e anomalie che determinavano la necessaria richiesta di sospensione della produzione nell'ottobre 2021;
- non veniva, inoltre, fornita idonea certificazione IMQ del prodotto, nonostante la medesima fosse indicata nell'offerta trasmessa;
- con missiva del 04/11/2021, la comunicava la risoluzione del contratto per Parte_1
inadempimento e reclamava il risarcimento dei danni causati dalla convenuta per i prodotti difettosi;
- tuttavia, la convenuta dapprima trasmetteva fattura relativa ai corrispettivi per i prodotti consegnati alla opponente e poi chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento delle relative somme.
Avverso tale decreto la ha proposto, dunque, l'odierna opposizione, chiedendo in via principale di Pt_1
accertare e dichiarare nullo, annullabile e comunque illegittimo il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare lo stesso nonché, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare l'opposta al risarcimento del danno patito, nello specifico così individuato:
- danno emergente, pari alle spese pubblicitarie inutilmente sostenute;
- danno da lucro cessante, derivante dai mancati guadagni con riferimento ai prodotti ordinati e non consegnati, ovvero consegnati e poi rimborsati;
- danno da lucro cessante da perdita di chance, connessa alla possibilità di vendere all'estero i suddetti prodotti;
- danno emergente all'immagine.
Si è costituita la chiedendo la conferma del decreto emesso e il rigetto della domanda Controparte_1
riconvenzionale poiché infondata in fatto e in diritto, evidenziando in estrema sintesi che:
pagina 4 di 21 - fra le parti sarebbe intervenuto un mero contratto di compravendita relativo a un numero imprecisato di palette per infornare e n. 16 fornetti a gas, senza alcun ulteriore rapporto commerciale, il che avrebbe reso del tutto irrilevanti le circostanze evidenziate dall'attrice relative alla propria attività;
- le richieste dell'opponente sarebbero state rigettate anche dal Tribunale di Perugia, adito ai sensi dell'art. 131 C.P.I.;
- l'insussistenza di “difetti” in senso tecnico nei fornetti consegnati, dovendosi invece parlare di modifiche richieste dalla committente.
Il Giudice, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 29/09/2022, ha negato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Alla successiva udienza, ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale non è stata accettata da parte attrice.
La causa è stata poi istruita mediante esperimento di c.t.u. sui beni oggetti del rapporto contrattuale;
il giudice, ritenuta poi la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22/10/2024, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come sopra riportato e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della documentazione complessivamente prodotta, l'opposizione proposta meriti accoglimento per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
In punto di diritto, si ricorda che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo pagina 5 di 21 Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass.
n.20073/2004).
Quanto precede va poi coordinato con l'onere di contestazione specifica, codificato nell'art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis, Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n.
14594). Con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. Invero, il giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova.
Sicché, è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova – nei sensi di cui si è prima detto - degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale. Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, sicché parte opposta pagina 6 di 21 deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza, allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Eguale criterio di riparto dell'onere probatorio è peraltro applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. o di inesatto adempimento, risultando, in tale caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (Cfr., Cass., n. 826/2015). Detto altrimenti, nell'ipotesi in cui il debitore, si avvalga - come fatto nella specie - dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., lo stesso deve limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cfr., Cass., n. 19549/2018); ciò anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (Cass., n. 2387/2004; Cass., n. 15677/2009; Cass., n.
3373/2010; Cass., n. 15659/2011). Tuttavia, va pure specificato che, se da un lato, il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
2. Tanto premesso in diritto e venendo alla fattispecie indagata, va innanzitutto qualificato giuridicamente il rapporto intercorso fra le parti.
Invero, si pone il dubbio se questo debba considerarsi alla stregua di un contratto di appalto ovvero di un contratto di compravendita.
Posta l'(inopportuna) insussistenza di un contratto scritto che definisse i rapporti fra le parti, occorre far riferimento al noto principio distintivo fra vendita ed appalto secondo il quale, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla pagina 7 di 21 prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto. Sul punto vale richiamare la costante giurisprudenza della Suprema Corte che, già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1196/1983, ebbe ad affermare che con riguardo al contratto avente ad oggetto la costruzione ed installazione di un impianto, la configurabilità di una vendita di cosa futura, anziché di un appalto, ove le parti abbiano considerato l'attività produttiva come mero strumento per ottenere il bene da trasferire, va riconosciuta non soltanto quando detto impianto configuri un prodotto strettamente di serie del venditore, ma anche quando, pur rientrando nella sua normale attività e non richiedendo modifiche della sua organizzazione imprenditoriale, debba presentare caratteristiche e qualità specifiche, con riguardo al compratore, ed espressamente promesse dal venditore medesimo, sì da giustificare, in caso di mancanza, la risoluzione a norma dell'art. 1497 c.c.. Trattasi di principi successivamente ribaditi dalla Corte che anche di recente ha riconfermato che
(Cass. Civ., sent. n. 20301/2012) si ha contratto di appalto, e non contratto di vendita, quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera, il lavoro essendo prevalente rispetto alla materia (conf. Cass. Civ., sent. n. 20391/2008; Cass. Civ., sent. n.
3807/1995; Cass. Civ., sent. n. 5074/1993).
Ancor più di recente Cass. Civ., sent. n. 5935/2018 ha precisato che, ai fini della differenziazione tra i contratti di appalto e di vendita (di cosa futura), costituisce criterio fondamentale quello della prevalenza o meno del lavoro sulla fornitura della materia, mentre il riferimento alla comune intenzione delle parti rappresenta criterio suppletivo. Si ha allora un contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un opus perfectum, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la pagina 8 di 21 prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte (Cass. Civ., sent. n. 6925/2001). Il negozio misto che presenta i caratteri della compravendita e dell'appalto deve ritenersi assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbano, nella specie, considerarsi prevalenti. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di fare (caratteristica dell'appalto) si accompagni a quella di dare (tipica della compravendita), la disciplina applicabile sarà quella della vendita se il lavoro (e cioè il facere) rappresenta non già lo scopo ultimo del negozio, ma soltanto il mezzo per il conseguimento della res (Cass. Civ., sent. n. 5935/2018; Cass. Civ., sent. n. 3578/1999).
Ancora meritevole di menzione, in quanto pronunciatasi in un caso non dissimile da quello oggi in esame,
Cass. Civ., sent. n. 7697/1994, secondo la quale è da qualificarsi contratto di appalto e non vendita di cosa futura il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva apportando ad essi modifiche consistenti non in semplici accorgimenti tecnici marginali e secondari diretti ad adattare il prodotto alle specifiche esigenze dell'acquirente, ma tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore, e richiedente, altresì, un cambiamento dei mezzi di produzione predisposto per la lavorazione in serie, vale a dire un'attività di progettazione e assemblamento dei pezzi, compiuta dal personale della impresa con attrezzature idonee allo scopo, nell'ambito di un'organizzazione imprenditoriale, con rilevante incidenza del costo del lavoro ed assunzione, da parte del fornitore medesimo della piena responsabilità del progetto e dell'esecuzione delle opere a lui affidate. La circostanza poi che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto, non vale ad attribuirgli la veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente e a quest'ultimo la qualità di committente nei confronti del primo;
l'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione esclusivamente al committente del contratto d'appalto di natura contrattuale, diversamente da quella prevista dall' art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore nei pagina 9 di 21 confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente (Cass. Civ., sent.
n. 11450/1992).
Ebbene, nel caso di specie occorre evidenziare come il prodotto in questione, seppur la realizzazione dello stesso sia stata oggetto di diffusi e lunghi contatti fra i responsabili delle due società per predisporre gli accorgimenti necessari per rendere il prodotto conforme all'uso (cfr all. 19 di parte attrice), fosse normalmente rientrante nell'ambito del genere di quelli prodotti dalla convenuta;
quest'ultima, invero, che si occupava prevalentemente di commercializzazione di stufe a gas, già aveva prodotto e commercializzato un fornetto simile a quello per cui è causa. Pertanto, la personalizzazione del prodotto per la non Pt_1
comportava in alcun modo la produzione di un bene del tutto nuovo, né richiedeva un'attività di progettazione o particolari costi di lavoro;
dalla documentazione agli atti è emerso come il prototipo del forno fosse stato consegnato pochi giorni dopo i primi contatti fra le parti (l'accettazione dell'offerta è del
09/06/2021, con consegna del prototipo nello stesso mese), elemento che lascia desumere come lo stesso rientrasse nell'ambito dei prodotti realizzati dalla opposta. I seguenti e fitti contatti, avvenuti solo con il erano finalizzati esclusivamente a rimediare ad alcune criticità riscontrate nel funzionamento di Pt_5
detti fornetti e non alla realizzazione di un prodotto diverso e nuovo.
Non vi sono dubbi, pertanto, come il detto contratto debba qualificarsi come contratto di compravendita.
3. Ciò posto con riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale fra le parti, non va comunque sottaciuto come, a prescindere dalla stessa, oggetto della domanda azionata in via principale
(ossia nel ricorso monitorio), sia il pagamento dei corrispettivi dei prodotti consegnati.
Dinanzi alla pacifica consegna del materiale indicato nelle fatture dall'opposta, l'opponente ha eccepito l'inadempimento altrui, consistito nella totale inutilizzabilità del medesimo a causa dei gravi vizi riscontrati dalla clientela finale e anche dalle odierne parti.
Sul punto, nonostante la generica contestazione della convenuta per cui le circostanze evidenziate dall'opponente non costituirebbero “difetti” in senso tecnico ma solo richieste di modifica del prodotto da pagina 10 di 21 parte della committente, non può sottacersi come le indagini peritali svolte abbiano fugato ogni dubbio in merito alle stesse.
Invero, il c.t.u. ha riscontrato un elevato numero di difetti estetici nonché di difetti funzionali, quest'ultimi peraltro “molto gravi e per di più anche potenzialmente pericolosi”, ai quali si ritiene sufficiente far rinvio. Il c.t.u. ha dunque evidenziato come “i difetti riscontrati nei fornetti non sono rimuovibili in quanto occorrerebbe sostituire i vari componenti che ne costituiscono la struttura;
ma ciò è impossibile in quanto, se si provvedesse a realizzarli con gli stessi stampi attualmente esistenti, si otterrebbero gli stessi risultati e cioè dei fornetti male assemblati e non utilizzabili”, così concludendo “quindi sicuramente in fornetti vanno ritirati”, evidenziando come la riparazione dei medesimi sarebbe antieconomica, dovendosi piuttosto provvedere a realizzarne di altri, con costi pari se non superiori a quelli dell'offerta formulata dalla all'inizio del rapporto contrattuale. Ancora, con Controparte_1
riferimento alla palette da pizza, “esse presentano un bordo tagliente dovuto al fatto che lo stampo di tranciatura non è adeguato, il taglio sul lato di ingresso risulta netto, mentre sul lato di uscita la lamiera viene parzialmente strappata generando un bordo tagliente”. Appunto, uno dei vizi lamentati dall'attrice e che hanno reso il prodotto pericoloso e non commerciabile.
Dunque, le sopra indicate argomentazioni, correttamente e logicamente motivate e derivate dall'analisi diritta dei prodotti contestati, meritano integrale condivisione.
Pertanto, i gravi difetti sopra evidenziati rendono i beni in questione del tutto inidonei per l'uso per cui erano stati commissionati, ossia la commercializzazione e il conseguente uso da parte degli acquirenti.
In conclusione, si ritiene che, stante il grave inadempimento della convenuta, la medesima non abbia diritto a richiedere i corrispettivi per i suddetti prodotti. Gli stessi potranno poi essere eventualmente restituiti alla convenuta su semplice domanda della stessa;
domanda non azionata nella presente sede processuale.
Il decreto opposto, dunque, merita integrale revoca.
4. Posta la sussistenza di una condotta inadempiente a carico della convenuta, più complessa l'analisi della domanda riconvenzionale formulata da parte attrice.
pagina 11 di 21 Nello specifico, la ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni, asseritamente ricollegabili Pt_1
causalmente al suddetto inadempimento di controparte:
- il danno emergente, pari alle spese pubblicitarie inutilmente sostenute per euro 51.053,41;
- il danno da lucro cessante, derivante dai mancati guadagni con riferimento ai prodotti ordinati e non consegnati, ovvero consegnati e poi rimborsati, pari ad euro 23.603,70 nei confronti di consumatori ed euro 5.184,00 nei confronti di operatori commerciali;
- il danno da lucro cessante da perdita di chance, connessa alla perdita della possibilità di vendere all'estero i suddetti prodotti per euro 1.311.680,00;
- danno emergente all'immagine, da liquidarsi in via equitativa.
Ebbene, occorre in primo luogo considerare come non sia sostenibile che la convenuta si era assunta solamente l'obbligo di vendere alla stessa 16 fornetti e un numero (peraltro non precisato) di palette, come affermato dalla opposta stessa.
Invero, dai contatti precontrattuali, invero assolutamente deformalizzati e molto generici, non emerge tale circostanza e, al contrario, appare chiaro che l'opposta fosse a conoscenza del fatto che la richiesta di produrre i fornetti non fosse destinata a un uso personale ma alla commercializzazione sotto il marchio dell'opponente degli stessi (e quindi chiaramente non limitato a soli 16 pezzi). Il tenore delle mail di cui agli all. 5, 6 e 7 di parte attrice, rende evidente la circostanza;
il nel contattare la a fine maggio Pt_3 CP_1
2021, così scrive “Sono ex dirigente ci siamo conosciuti in occasione di alcune fiere anni fa, ho aperto Pt_3 CP_6
una azienda mia da qualche anno , e siccome stiamo progettando un nuovo forno a gas per pizza mi è venuta in mente visto che da quanto ricordo siete produttori di stufe a gas , vorrei far produrre il nostro nuovo forno in Italia e se vi è la possibilità mi piacerebbe valutare anche una vostra collaborazione in termini di produzione OEM. Le lascio il mio numero”. Vale precisare che, con la locuzione OEM si intende nei rapporti commerciali l'espressione original equipment manufacturer, ossia “produttore di apparecchiature originali”, da intendersi come un'azienda che realizza in proprio un prodotto per poi eventualmente concederne l'uso e la vendita a un altro soggetto, come nel caso di specie. Ebbene, già dal tenore della richiesta, che va a connotare in modo sintomatico il rapporto pagina 12 di 21 contrattuale, emerge come non si trattava di un mero acquisto di un numero determinato di fornetti, bensì dell'inizio di una collaborazione fra le parti, nella quale la avrebbe fornito il prodotto e la Controparte_1
lo avrebbe commercializzato. Pt_1
Tale conclusione, peraltro, è confermata anche dal tenore dell'offerta trasmessa della stessa Controparte_1
la stessa era chiaramente strutturata come un'offerta di produzione in serie di tali prodotti. Invero, veniva indicato un prezzo assolutamente rilevante per quanto riguarda gli stampi, ossia 20.000,00 euro, che chiaramente sono strumenti finalizzati a una produzione in serie del prodotto, e non veniva in alcun modo indicato un numero dei fornetti offerti, contrariamente a quanto affermato dall'opposta per cui si trattava della mera vendita di 16 fornetti, misura poi corretta in corso di causa dall'opposta in 18 fornetti. La limitazione a tale numero di fornetti concretamente venduti era dipesa, infatti, dal mancato funzionamento degli stessi segnalato dagli utenti finali e dallo stop alla produzione imposto dalla e non dalla Pt_1
limitazione dell'oggetto del contratto (considerati anche gli ordini già ricevuti per oltre 100 pezzi).
Peraltro, il contenuto dell'offerta appare significativo anche da altro punto di vista;
invero, il prezzo unitario dei fornetti era sensibilmente basso, tanto che lo stesso c.t.u. ha riferito che “il prezzo preventivato di
120,00 € a fornetto sarebbe valido solo se si prevedessi di produrne a migliaia, in modo da ammortizzare le spese di ingegnerizzazione iniziali”.
Ulteriore elemento assolutamente determinante, inoltre, è che i fornetti prodotti dalla Controparte_1
venivano da questa spediti direttamente agli acquirenti finali, sulla base delle indicazioni di acquisto raccolte dalla che trasmetteva nominativi e modulo di spedizione;
circostanza questa non contestata Pt_1
dall'opposta e sintomatica del fatto che non si trattava di un'ordinaria compravendita di beni specifici.
Non può dunque dirsi che la non sapesse della finalità della collaborazione contrattuale fra le Controparte_1
parti e che la medesima si fosse comportata come nei confronti di un soggetto qualsiasi che si limita a ordinare un numero determinato di un dato prodotto. Sul punto, anche le chat Whatsapp prodotte agli atti paiono decisive nella misura in cui dimostrano come il responsabile della , costantemente Pt_1 Pt_3
informasse il responsabile del progetto per la della situaizone relativa agli ordini già Pt_5 CP_1
pagina 13 di 21 ricevuti per i prodotti, delle lamentele dei clienti finali etc., cercando insieme una tempestiva soluzione per tali problematiche.
Ebbene, tutte le sopra esposte considerazioni non paiono un fuor d'opera e anzi tali circostanze assumono rilevanza centrale nel determinare quali siano i danni causalmente ricollegabili all'inadempimento di parte opposta ex art. 1223 c.c..
In proposito e in via generale, occorre ricordare che fra le altre cose la norma citata individua quali sono le conseguenze negative risarcibili in caso di inadempimento e, nello specifico, quale sia il nesso causale che deve sussistere fra tali due elementi (unitamente agli artt. 1225 e 1227 c.c.). In proposito a seguito di un lungo percorso e dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito alle teorie preferibili, che in questa sede non si ritiene opportuno ripercorrere, si afferma attualmente che l'art. 1223 c.c., che individua quale sia l'area del danno risarcibile, va interpretato secondo i principi della teoria della regolarità causale, per cui il danno è risarcibile nella misura in cui esso possa considerarsi un effetto ordinario normale (Cass. Civ., sent.
n. 16199/2024), e quindi regolare, del fatto del danneggiante, con la conseguenza che nell'area del danno risarcibile contrattuale rientrano solo le conseguenze immediate e dirette di esso, nel danno extracontrattuale, di contro, rientrano anche i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della regolarità causale (A. Roma 2.4.2008). Dunque, il nesso causale rappresenta, in sede civile, la misura della relazione probabilistica concreta, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra comportamento e fatto dannoso;
esso consente di individuare i termini dell'astratta riconducibilità delle conseguenze dannose delle proprie azioni in capo all'agente, secondo un principio guida formulato in termini di rispondenza, da parte dell'autore del fatto illecito, delle conseguenze che
“normalmente” discendono dal suo atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire (cd. teoria della regolarità causale e del novus actus interveniens, cfr
Cass. Civ., sent. n. 26042/2010; Cass. Civ., sent. n. 21619/2007).
Ebbene, nell'ambito del giudizio di regolarità causale suddetto subentrano le considerazioni sopra esposte in merito alla specificità del contratto in questione;
invero, si afferma normalmente in giurisprudenza che il pagina 14 di 21 danno risarcibile al compratore per la risoluzione di un contratto di vendita dipendente dall'inadempimento del venditore deve esserne conseguenza immediata e diretta e, pertanto, prescinde dall'uso che il compratore avrebbe fatto del bene venduto e si determina invece in base al valore oggettivo di questo, secondo le sue caratteristiche e qualità (Cass. Civ., sent. n. 3608/2001). Tuttavia, non può sottacersi come nel caso di specie non trattavasi di un'ordinaria compravendita di un determinato bene, ma di un rapporto di compravendita di cosa futura, indeterminata nel numero e tendenzialmente seriale, da essere immessa nel commercio da parte dell'acquirente.
Ciò posto in via generale, e analizzando singolarmente gli stessi occorre evidenziare quanto segue.
4.1 Quanto al danno emergente, quantificato sulla base delle spese sostenute per la pubblicizzazione del prodotto in questione nel luglio del 2021, occorre evidenziare come la sussistenza del medesimo sia sufficientemente provata mediante la documentazione agli atti (all. 15, 16, 17 e 18), nella misura indicata dall'opponente.
Quanto al nesso causale con l'inadempimento, alla luce delle coordinate interpretative sopra tracciate, si ritiene lo stesso come non riconducibile all'inadempimento di controparte.
Ebbene, da una parte l'opposta non era a conoscenza del fatto che l'opponente avrebbe sponsorizzato il proprio prodotto sin dal luglio 2021, quando ancora le parti non avevano perfezionato il prodotto da produrre;
sul punto, occorre evidenziare come il prototipo del fornetto in questione fosse stato inviato a fine giugno 2021 (si veda sul punto mail del 25/06/2021 con la quale si forniva l'etichetta di spedizione del medesimo alla , ma soprattutto come ancora a fine luglio 2021, ma a ben vedere anche nei Controparte_1
mesi successivi, vi fossero ancora numerose questioni produttive da risolvere e il prodotto fosse, pertanto, nemmeno lontanamente pronto. Significativi gli scambi di messaggi di cui alle chat di cui all'all. 19, nei quali mai si parla della suddetta sponsorizzazione sino a inizio settembre 2021, quando il amenta di aver Pt_3
speso 50.000,00 euro per la pubblicità su Mediaset.
Tuttavia, anche a fronte di un rapporto di compravendita particolare, non può ritenersi come la scelta di sostenere costi pubblicitari per oltre 50.000,00 euro quando ancora il prodotto era solo nella fase di pagina 15 di 21 prototipo e il suo perfezionamento era ben lontano dalla conclusione, è una scelta, seppur legittima in una dinamica imprenditoriale, non “regolare” o “ordinaria” ai sensi dell'art. 1223 c.c..
Peraltro, anche sotto altro profilo non si ritiene tale danno risarcibile, ossia quello di cui all'art. 1225 c.c., che parimenti va a contribuire alla ricostruzione della teoria della regolarità causale;
la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non è riferita allo specifico debitore, bensì ha riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (Cass. Civ., sent. n. 16763/2011; Cass. Civ., sent n. 11189/2007; Cass. Civ., sent n.
15559/2004; Cass. Civ., sent n. 18239/2003). Inoltre, l'onere della prova della prevedibilità del danno incombe sul creditore (Cass. Civ., sent. n. 2910/1992; Cass. Civ., sent. n. 2555/1989).
Ebbene, nel caso di specie, considerato lo stadio del rapporto (era appena stato mandato un prototipo e ancora lo stesso era lontano dall'essere perfezionato), appare non essere prevedibile una spesa così importante per la sponsorizzazione del detto prodotto.
Tale costo, pertanto, non potrà essere risarcito.
4.2 Quanto al danno da lucro cessante, pari al mancato guadagno relativo agli ordini già effettuati e che si è dovuti rimborsare o annullare nell'ottobre del medesimo anno, vale premettere che il lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria,
dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo (Cass. Civ., sent. n. 7647/1994). Per converso il danno da lucro cessante deve essere risarcito non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, possa ritenersi che il danno si produrrà in futuro secondo una ragionevole e fondata previsione (Cass. Civ., sent. n. 1908/1991; Cass. Civ., sent. n. 5045/1990).
pagina 16 di 21 Ciò posto, e considerato provato il danno in questione (alla luce della documentazione in atti in merito agli ordini ricevuti, ai rimborsi effettuati e a quelli che si sono dovuti annullare, ivi incluso quello effettuato
Con dall'importatore . nonché della mancata contestazione dell'opposta), occorre CP_7
analizzare la sussistenza di nesso causale fra il medesimo e l'inadempimento di parte convenuta.
Ebbene, in questo caso non si ritiene vi siano grandi dubbi in merito alla esistenza dello stesso.
Invero, costituisce circostanza assolutamente prevedibile, ma ancor prima nota, quella per cui i prodotti in questione sarebbero stati collocati sul mercato;
peraltro, decisiva in tale direzione la circostanza per cui la stessa provvedeva a inviare, senza passaggio alla , i prodotti ai clienti finali, che gli Controparte_1 Pt_1
venivano indicati dall'opponente. Pertanto, la medesima in tale situazione si assumeva la responsabilità di controllare il regolare funzionamento dei prodotti inviati, dovendo altrimenti, secondo il principio della buona fede, rappresentare a controparte che i beni in quesitone non sarebbero stati ancora commerciabili e avrebbero dovuto essere perfezionati.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene risarcibile il danno da mancato guadagno, da quantificare in euro
28.787,70, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
4.3 Quanto alla liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance, occorre ricordare come la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass. Civ., sent. n.
18207/2014). La riconducibilità del danno-evento al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno. La perdita della possibilità del risultato sperato è ristorabile allorché sia rinvenibile un nesso eziologico con la condotta lesiva, sempre che essa sia seria, consistente e apprezzabile (Cass. Civ., sent. n. 24050/2023; Cass. n. 5641/2018).
pagina 17 di 21 Ebbene, parte opponente sostiene che, qualora parte attrice non fosse stata inadempiente, avrebbe presumibilmente commercializzato in larga scala il prodotto all'estero, con sensibili guadagni, quantificabili in euro 1.311.680,00.
Nello specifico, l'opponente fa riferimento alla manifestazione di interesse ricevuta da alcune aziende, che meritano separata attenzione.
Quanto all'importatore danese DS MO SE, questi si era astrattamente dichiarato interessato al prodotto, che avrebbe eventualmente acquistato nella misura di 10/12 pezzi, chiedendo tuttavia la trasmissione di un esemplare per valutare la sua scelta. Nella mail con la quale richiedeva il medesimo si legge “I would still like to order a sample oven, for test, and if it just blows my mind, i will rethink my order”, ossia “vorrei ancora ordinare un forno campione, per provarlo, e se mi fa impazzire, penserò se ordinarlo”. Dunque, l'eventuale ordine dei 10/12 fornetti era ancora lontano dal realizzarsi, non avendo neppure l'importatore visto dal vivo il prodotto né provato il medesimo, ed essendosi riservato di valutare se ordinarlo o meno all'esito della verifica. Il prezzo comunque preventivato per i fornetti dalla era di 260,00, come si legge nella mail Pt_1
del 06/09/2021, per un totale di 1.680,00 euro di potenziale guadagno nel caso di ordine di 12 fornetti.
Quanto all'importatore la trattativa pareva ben avviata e le intenzioni del medesimo di acquistare CP_9
4.000,00 pezzi erano più chiare rispetto a quelle della sopra menzionata DS (come emerge dalla mail con la quale si cancellava l'ordine del 21/01/2022), seppur anche in questo caso era previsto nel settembre 2021
l'invio di un esemplare del prodotto per poi provvedere all'ordine definitivo. Stessa cosa deve dirsi con riferimento all'importatore FR , il quale aveva invece interesse nell'ordine di 3.000,00 pezzi;
CP_10
ebbene, anche in questo caso, dinanzi all'ordine e al pagamento del campione per verificare la funzionalità dello stesso, la non è stata in grado di spedire lo stesso e, conseguentemente, i rapporti commerciali si Pt_1
sono interrotti.
In relazione al prezzo cui sarebbero stati venduti tali forni l'opponente evidenzia come il prezzo all'importatore FR sarebbe stato di euro 250,00 a pezzo;
erroneamente, poi afferma, che CP_10
tale prezzo sarebbe stato lo stesso del prezzo del campione, che invece dalla fattura prodotta (all. 35 parte pagina 18 di 21 attrice) emerge essere di euro 350,00. Circostanza che pare, peraltro, credibile, in quanto l'invio del singolo pezzo non potrà avere lo stesso costo dell'acquisto complessivo di 3.000,00 pezzi, tramite il quale si ottiene un costo unitario minore;
inoltre, anche nel caso dei preventivi fatti alla DS MO SE (gli unici in atti, in realtà), il prezzo del campione era di 360,00 e quello unitario dei forni nel caso di acquisto multiplo
260,00. Per tali ragioni, non si ritiene credibile che il prezzo unitario proposto alla nonostante il CP_9
potenziale ordine di 4.000,00 euro, fosse di euro 350,00, pari al prezzo del campione, ma più verosimilmente pari a 250,00, come quello praticato alla . Peraltro, sarebbe stato onere dell'attrice CP_10
in riconvenzionale dimostrare di aver proposto un prezzo così alto e poco coerente con quello proposto agli altri importatori.
Dunque, il potenziale ricavo delle due vendite all'estero è quantificabile in euro 390.000,00 per la vendita alla e 520.000,00 euro per la vendita alla CP_10 CP_9
Viceversa, le altre missive prodotte erano puramente informative e non costituiscono occasioni effettivamente perse dall'opponente.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si rileva che le potenziali vendite del prodotto in questione nei confronti di soggetti che si erano palesati e avevano richiesto un campione per valutare se effettuare l'ordine complessivo, è di euro 911.680,00; trattasi di una chance di concludere tali affari non irrilevante e, per questo, risarcibile, seppur non di sensibile entità, considerato che le manifestazioni di interesse erano solo sulla carta, senza aver verificato di persona il gradimento e il funzionamento del prodotto.
Ciò posto, considerato, appunto, come non trattasi di danno da lucro cessante in sé bensì di danno da perdita di chance, occorre evidenziare come anche la liquidazione dello stesso dovrà subire una decurtazione proporzionale al grado di possibilità di conclusione dell'affare che, alla luce di quanto sopra evidenziato, dovrà essere del 90%.
Pertanto, il danno che equitativamente si ritiene opportuno considerare risarcibile quale perdita di chance di commercializzare all'estero tali prodotti e ottenere i relativi guadagni, è pari ad euro 91.168,00,
pagina 19 di 21 4.4 Infine, quanto al danno all'immagine, questo non può ritenersi provato in virtù della mancata dimostrazione del pregiudizio concretamente patito. Ed invero, quanto alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine patito dall'attività imprenditoriale sub specie di perdita della credibilità aziendale dell'opponente, deve osservarsi quanto segue.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno alla reputazione e all'immagine deve essere considerato come un danno-conseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento (cfr Cass. Civ., sent. del 13 maggio 2011, n. 10527; Cass. Civ., sent. del 21 giugno
2011, n. 13614, e Cass. Civ., sent. del 14 maggio 2012, n. 7471). Richiamati i noti principi in punto di concetto di danno-conseguenza contrapposto a quello di danno-evento e di esclusione dell'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa (cfr. Cass. S.U. n. 26972/2008), deve evidenziarsi, con precipuo riguardo al danno all'immagine che “in caso di danno alla reputazione commerciale competa sempre al danneggiato dimostrare di aver subito perdite economiche ben determinate, al fine di poter ottenere il relativo risarcimento”
(così Cass. Civ., sent. n. 4881/01). Ancora, più di recente, seppur in materia di concorrenza sleale, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/07/2023, n. 21586 ha affermato che “il pregiudizio alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale va allegato e dimostrato da parte del danneggiato, non potendosi ritenere il danno
“in re ipsa”.
Nella specie, l'attrice avrebbe dovuto provare di aver subito, a causa delle commesse viziate o mancanti, delle ripercussioni economiche sulla sua attività, oltre a quelle già considerate nei paragrafi precedenti realizzandosi altrimenti una duplicazione del danno e conseguente locupletazione per l'attrice.
Prova che, tuttavia, non si ritiene fornita nel caso di specie, con conseguente non risarcibilità di tale voce di danno.
In conclusione, l'opposizione proposta va quindi interamente accolta mentre la domanda riconvenzionale risarcitoria di parte attrice va accolta nei limiti di euro 119.955,70.
5. Le spese (ivi incluse quelle di c.t.u.), liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m.
55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, seguono la soccombenza, considerato il valore della pagina 20 di 21 controversia, la complessità delle questioni affrontate e la semplicità della istruttoria svolta, elementi questi che giustificano una liquidazione pari ai parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, da valutare sulla base del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Accoglie integralmente l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
200/2022, emesso in data 23/04/2022 dal Tribunale di Spoleto, revocando pertanto l'anzidetto decreto ingiuntivo;
- Condanna al pagamento in favore di del risarcimento del danno nella Controparte_1 Parte_1
misura di euro 119.955,70, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- Condanna al pagamento in favore di a titolo di refusione integrale Controparte_1 Parte_1
delle spese del processo la somma di € 1.831,50, per spese vive ed € 14.103,00 (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per fase decisionale) per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
Spoleto, 21/01/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 21 di 21
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 897/2022 r.g.
TRA
(c.f. e p. i.v.a. ) già in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dell'amministratore e legale rappresentante sig. , con sede legale in Castelfranco Emilia Parte_3
(MO), al civico 15 di via Carletto ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona del procuratore in Modena, via C. Battisti n. 63, la quale la rappresenta e difende come da delega Parte_4
allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Foligno, Via Umberto I 48, presso lo studio dell'Avv. Paolo Spacchetti (C.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto C.F._1
ingiuntivo n. 200/2022, RG. 441/2022 del 23.4.22;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 Conclusioni di parte attrice: “In via principale: previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, accertati i vizi e difetti del forno per pizza denominato e delle CP_3
Controparte_ palette di corredo al predetto forno prodotti dalla ed oggetto delle azionate fatture, dichiarare non dovute le somme ingiunte e per l'effetto dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n° 200/2022, R.G. 441/2022, emesso dall'intestato Tribunale di Spoleto, in data 23.03.2022, notificato in data 24.03.2022, rigettando integralmente le domande con esso proposte in quanto inammissibili ed infondate.
In via riconvenzionale: accertare i danni tutti patiti dall'attrice opponente ed in particolare i danni emergenti derivati dagli accertati vizi quali i costi della campagna pubblicitaria attraverso i canali televisivi e quantificati nella somma di €. 51.053,41; i danni da mancato guadagno sui prodotti ritirati dal commercio, con rimborso del rispettivo prezzo ai consumatori, quantificati al netto dell'IVA in €. 23.603,70; I danni per mancato guadagno, con il rimborso del relativo prezzo o con lo storno delle emesse fatture sui prodotti venduti ad operatori commerciali quantificati in € 5.184,00; il danno da perdita di chance per la mancata conclusione di rapporti di fornitura del prodotto Diavola 16 ad operatori commerciali nella misura di 1.311.680,00 e così per complessivi €. 1.391.521,11, o di quella maggiore o minore che emergerà agli esiti istruttori;
accertare il danno all'immagine subito dall'attrice opponente e determinare il medesimo in via equitativa;
condannare, conseguentemente, la convenuta opposta
(c.f. e p.i.v.a. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Spello Controparte_1 P.IVA_2
(PG) via G. Di Vittorio, 19, al pagamento di tutti i danni accertati dovuti.
In via riconvenzionale subordinata:
Controparte_ nella denegata ipotesi in cui siano riconosciute dovute le somme ingiunte, o parte di esse, alla da parte dell'attrice opponente compensare le stesse con i danni tutti accertati patiti da quest'ultima e condannare la convenuta opposta al pagamento della somma nella misura scaturente dalla compensazione alla Parte_1
Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni di parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE
pagina 2 di 21 CONCEDERE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 200/2022, RG. 441/2022 del 23.4.22, per essere
l'opposizione non fondata su prova scritta e riconosciuta dal debitore l'avvenuta fornitura dei prodotti dei quali si ingiunge il pagamento;
IN VIA PRINCIPALE
RESPINGERE l'opposizione avanzata da (già in quanto infondata in fatto e in Parte_1 CP_4
diritto e per l'effetto
CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 200/2022, RG. 441/2022 del 23.4.22, in ogni sua statuizione;
CONDANNARE (già in per-sona del suo legale rappresentante al pagamento delle Parte_1 CP_5
spese e com-petenze legali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato di data 26/04/2022, Parte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ”) ha convenuto in giudizio la lamentando la nullità,
[...] Pt_1 Controparte_1
annullabilità e comunque l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 200/2022, emesso in data 23/04/2022 dal
Tribunale di Spoleto.
In particolare, l'attrice ha esposto nell'atto introduttivo che:
- in data 24/03/2022 si vedeva notificare decreto ingiuntivo n. 200/2022 in favore della con Controparte_1
il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 11.123,96 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- nel giugno 2021 la aveva chiesto alla un preventivo per la produzione Parte_1 Controparte_1
di un fornetto per pizza al fine di commercializzare il medesimo, avendo già il marchio registrato, oltre alla palette metalliche per infornare la pizza;
- ricevuta l'offerta in data 09/06/2021, la confermava la medesima e iniziava la Parte_1
promozione del suddetto prodotto tramite internet e successivamente, nel luglio del medesimo anno, tramite pubblicità sulle reti televisive;
pagina 3 di 21 - la nelle more riceveva il prototipo del suddetto forno, a fine giugno 2021, utilizzato Parte_1
per la realizzazione del video pubblicitario;
- a causa dei vizi e difetti dei prodotti realizzati dalla venivano richieste delle correzioni alla Controparte_1
produttrice, che pareva aver trovato una soluzione nel settembre 2021; tuttavia, a seguito dei primi ordini inoltrati ai clienti finali, si verificavano numerosi malfunzionamenti e anomalie che determinavano la necessaria richiesta di sospensione della produzione nell'ottobre 2021;
- non veniva, inoltre, fornita idonea certificazione IMQ del prodotto, nonostante la medesima fosse indicata nell'offerta trasmessa;
- con missiva del 04/11/2021, la comunicava la risoluzione del contratto per Parte_1
inadempimento e reclamava il risarcimento dei danni causati dalla convenuta per i prodotti difettosi;
- tuttavia, la convenuta dapprima trasmetteva fattura relativa ai corrispettivi per i prodotti consegnati alla opponente e poi chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento delle relative somme.
Avverso tale decreto la ha proposto, dunque, l'odierna opposizione, chiedendo in via principale di Pt_1
accertare e dichiarare nullo, annullabile e comunque illegittimo il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare lo stesso nonché, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare l'opposta al risarcimento del danno patito, nello specifico così individuato:
- danno emergente, pari alle spese pubblicitarie inutilmente sostenute;
- danno da lucro cessante, derivante dai mancati guadagni con riferimento ai prodotti ordinati e non consegnati, ovvero consegnati e poi rimborsati;
- danno da lucro cessante da perdita di chance, connessa alla possibilità di vendere all'estero i suddetti prodotti;
- danno emergente all'immagine.
Si è costituita la chiedendo la conferma del decreto emesso e il rigetto della domanda Controparte_1
riconvenzionale poiché infondata in fatto e in diritto, evidenziando in estrema sintesi che:
pagina 4 di 21 - fra le parti sarebbe intervenuto un mero contratto di compravendita relativo a un numero imprecisato di palette per infornare e n. 16 fornetti a gas, senza alcun ulteriore rapporto commerciale, il che avrebbe reso del tutto irrilevanti le circostanze evidenziate dall'attrice relative alla propria attività;
- le richieste dell'opponente sarebbero state rigettate anche dal Tribunale di Perugia, adito ai sensi dell'art. 131 C.P.I.;
- l'insussistenza di “difetti” in senso tecnico nei fornetti consegnati, dovendosi invece parlare di modifiche richieste dalla committente.
Il Giudice, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 29/09/2022, ha negato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Alla successiva udienza, ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale non è stata accettata da parte attrice.
La causa è stata poi istruita mediante esperimento di c.t.u. sui beni oggetti del rapporto contrattuale;
il giudice, ritenuta poi la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22/10/2024, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come sopra riportato e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della documentazione complessivamente prodotta, l'opposizione proposta meriti accoglimento per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
In punto di diritto, si ricorda che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo pagina 5 di 21 Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass.
n.20073/2004).
Quanto precede va poi coordinato con l'onere di contestazione specifica, codificato nell'art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis, Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n.
14594). Con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. Invero, il giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova.
Sicché, è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova – nei sensi di cui si è prima detto - degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale. Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, sicché parte opposta pagina 6 di 21 deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza, allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Eguale criterio di riparto dell'onere probatorio è peraltro applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. o di inesatto adempimento, risultando, in tale caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (Cfr., Cass., n. 826/2015). Detto altrimenti, nell'ipotesi in cui il debitore, si avvalga - come fatto nella specie - dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., lo stesso deve limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cfr., Cass., n. 19549/2018); ciò anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (Cass., n. 2387/2004; Cass., n. 15677/2009; Cass., n.
3373/2010; Cass., n. 15659/2011). Tuttavia, va pure specificato che, se da un lato, il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
2. Tanto premesso in diritto e venendo alla fattispecie indagata, va innanzitutto qualificato giuridicamente il rapporto intercorso fra le parti.
Invero, si pone il dubbio se questo debba considerarsi alla stregua di un contratto di appalto ovvero di un contratto di compravendita.
Posta l'(inopportuna) insussistenza di un contratto scritto che definisse i rapporti fra le parti, occorre far riferimento al noto principio distintivo fra vendita ed appalto secondo il quale, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla pagina 7 di 21 prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto. Sul punto vale richiamare la costante giurisprudenza della Suprema Corte che, già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1196/1983, ebbe ad affermare che con riguardo al contratto avente ad oggetto la costruzione ed installazione di un impianto, la configurabilità di una vendita di cosa futura, anziché di un appalto, ove le parti abbiano considerato l'attività produttiva come mero strumento per ottenere il bene da trasferire, va riconosciuta non soltanto quando detto impianto configuri un prodotto strettamente di serie del venditore, ma anche quando, pur rientrando nella sua normale attività e non richiedendo modifiche della sua organizzazione imprenditoriale, debba presentare caratteristiche e qualità specifiche, con riguardo al compratore, ed espressamente promesse dal venditore medesimo, sì da giustificare, in caso di mancanza, la risoluzione a norma dell'art. 1497 c.c.. Trattasi di principi successivamente ribaditi dalla Corte che anche di recente ha riconfermato che
(Cass. Civ., sent. n. 20301/2012) si ha contratto di appalto, e non contratto di vendita, quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera, il lavoro essendo prevalente rispetto alla materia (conf. Cass. Civ., sent. n. 20391/2008; Cass. Civ., sent. n.
3807/1995; Cass. Civ., sent. n. 5074/1993).
Ancor più di recente Cass. Civ., sent. n. 5935/2018 ha precisato che, ai fini della differenziazione tra i contratti di appalto e di vendita (di cosa futura), costituisce criterio fondamentale quello della prevalenza o meno del lavoro sulla fornitura della materia, mentre il riferimento alla comune intenzione delle parti rappresenta criterio suppletivo. Si ha allora un contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un opus perfectum, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la pagina 8 di 21 prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte (Cass. Civ., sent. n. 6925/2001). Il negozio misto che presenta i caratteri della compravendita e dell'appalto deve ritenersi assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbano, nella specie, considerarsi prevalenti. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di fare (caratteristica dell'appalto) si accompagni a quella di dare (tipica della compravendita), la disciplina applicabile sarà quella della vendita se il lavoro (e cioè il facere) rappresenta non già lo scopo ultimo del negozio, ma soltanto il mezzo per il conseguimento della res (Cass. Civ., sent. n. 5935/2018; Cass. Civ., sent. n. 3578/1999).
Ancora meritevole di menzione, in quanto pronunciatasi in un caso non dissimile da quello oggi in esame,
Cass. Civ., sent. n. 7697/1994, secondo la quale è da qualificarsi contratto di appalto e non vendita di cosa futura il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva apportando ad essi modifiche consistenti non in semplici accorgimenti tecnici marginali e secondari diretti ad adattare il prodotto alle specifiche esigenze dell'acquirente, ma tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore, e richiedente, altresì, un cambiamento dei mezzi di produzione predisposto per la lavorazione in serie, vale a dire un'attività di progettazione e assemblamento dei pezzi, compiuta dal personale della impresa con attrezzature idonee allo scopo, nell'ambito di un'organizzazione imprenditoriale, con rilevante incidenza del costo del lavoro ed assunzione, da parte del fornitore medesimo della piena responsabilità del progetto e dell'esecuzione delle opere a lui affidate. La circostanza poi che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto, non vale ad attribuirgli la veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente e a quest'ultimo la qualità di committente nei confronti del primo;
l'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione esclusivamente al committente del contratto d'appalto di natura contrattuale, diversamente da quella prevista dall' art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore nei pagina 9 di 21 confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente (Cass. Civ., sent.
n. 11450/1992).
Ebbene, nel caso di specie occorre evidenziare come il prodotto in questione, seppur la realizzazione dello stesso sia stata oggetto di diffusi e lunghi contatti fra i responsabili delle due società per predisporre gli accorgimenti necessari per rendere il prodotto conforme all'uso (cfr all. 19 di parte attrice), fosse normalmente rientrante nell'ambito del genere di quelli prodotti dalla convenuta;
quest'ultima, invero, che si occupava prevalentemente di commercializzazione di stufe a gas, già aveva prodotto e commercializzato un fornetto simile a quello per cui è causa. Pertanto, la personalizzazione del prodotto per la non Pt_1
comportava in alcun modo la produzione di un bene del tutto nuovo, né richiedeva un'attività di progettazione o particolari costi di lavoro;
dalla documentazione agli atti è emerso come il prototipo del forno fosse stato consegnato pochi giorni dopo i primi contatti fra le parti (l'accettazione dell'offerta è del
09/06/2021, con consegna del prototipo nello stesso mese), elemento che lascia desumere come lo stesso rientrasse nell'ambito dei prodotti realizzati dalla opposta. I seguenti e fitti contatti, avvenuti solo con il erano finalizzati esclusivamente a rimediare ad alcune criticità riscontrate nel funzionamento di Pt_5
detti fornetti e non alla realizzazione di un prodotto diverso e nuovo.
Non vi sono dubbi, pertanto, come il detto contratto debba qualificarsi come contratto di compravendita.
3. Ciò posto con riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale fra le parti, non va comunque sottaciuto come, a prescindere dalla stessa, oggetto della domanda azionata in via principale
(ossia nel ricorso monitorio), sia il pagamento dei corrispettivi dei prodotti consegnati.
Dinanzi alla pacifica consegna del materiale indicato nelle fatture dall'opposta, l'opponente ha eccepito l'inadempimento altrui, consistito nella totale inutilizzabilità del medesimo a causa dei gravi vizi riscontrati dalla clientela finale e anche dalle odierne parti.
Sul punto, nonostante la generica contestazione della convenuta per cui le circostanze evidenziate dall'opponente non costituirebbero “difetti” in senso tecnico ma solo richieste di modifica del prodotto da pagina 10 di 21 parte della committente, non può sottacersi come le indagini peritali svolte abbiano fugato ogni dubbio in merito alle stesse.
Invero, il c.t.u. ha riscontrato un elevato numero di difetti estetici nonché di difetti funzionali, quest'ultimi peraltro “molto gravi e per di più anche potenzialmente pericolosi”, ai quali si ritiene sufficiente far rinvio. Il c.t.u. ha dunque evidenziato come “i difetti riscontrati nei fornetti non sono rimuovibili in quanto occorrerebbe sostituire i vari componenti che ne costituiscono la struttura;
ma ciò è impossibile in quanto, se si provvedesse a realizzarli con gli stessi stampi attualmente esistenti, si otterrebbero gli stessi risultati e cioè dei fornetti male assemblati e non utilizzabili”, così concludendo “quindi sicuramente in fornetti vanno ritirati”, evidenziando come la riparazione dei medesimi sarebbe antieconomica, dovendosi piuttosto provvedere a realizzarne di altri, con costi pari se non superiori a quelli dell'offerta formulata dalla all'inizio del rapporto contrattuale. Ancora, con Controparte_1
riferimento alla palette da pizza, “esse presentano un bordo tagliente dovuto al fatto che lo stampo di tranciatura non è adeguato, il taglio sul lato di ingresso risulta netto, mentre sul lato di uscita la lamiera viene parzialmente strappata generando un bordo tagliente”. Appunto, uno dei vizi lamentati dall'attrice e che hanno reso il prodotto pericoloso e non commerciabile.
Dunque, le sopra indicate argomentazioni, correttamente e logicamente motivate e derivate dall'analisi diritta dei prodotti contestati, meritano integrale condivisione.
Pertanto, i gravi difetti sopra evidenziati rendono i beni in questione del tutto inidonei per l'uso per cui erano stati commissionati, ossia la commercializzazione e il conseguente uso da parte degli acquirenti.
In conclusione, si ritiene che, stante il grave inadempimento della convenuta, la medesima non abbia diritto a richiedere i corrispettivi per i suddetti prodotti. Gli stessi potranno poi essere eventualmente restituiti alla convenuta su semplice domanda della stessa;
domanda non azionata nella presente sede processuale.
Il decreto opposto, dunque, merita integrale revoca.
4. Posta la sussistenza di una condotta inadempiente a carico della convenuta, più complessa l'analisi della domanda riconvenzionale formulata da parte attrice.
pagina 11 di 21 Nello specifico, la ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni, asseritamente ricollegabili Pt_1
causalmente al suddetto inadempimento di controparte:
- il danno emergente, pari alle spese pubblicitarie inutilmente sostenute per euro 51.053,41;
- il danno da lucro cessante, derivante dai mancati guadagni con riferimento ai prodotti ordinati e non consegnati, ovvero consegnati e poi rimborsati, pari ad euro 23.603,70 nei confronti di consumatori ed euro 5.184,00 nei confronti di operatori commerciali;
- il danno da lucro cessante da perdita di chance, connessa alla perdita della possibilità di vendere all'estero i suddetti prodotti per euro 1.311.680,00;
- danno emergente all'immagine, da liquidarsi in via equitativa.
Ebbene, occorre in primo luogo considerare come non sia sostenibile che la convenuta si era assunta solamente l'obbligo di vendere alla stessa 16 fornetti e un numero (peraltro non precisato) di palette, come affermato dalla opposta stessa.
Invero, dai contatti precontrattuali, invero assolutamente deformalizzati e molto generici, non emerge tale circostanza e, al contrario, appare chiaro che l'opposta fosse a conoscenza del fatto che la richiesta di produrre i fornetti non fosse destinata a un uso personale ma alla commercializzazione sotto il marchio dell'opponente degli stessi (e quindi chiaramente non limitato a soli 16 pezzi). Il tenore delle mail di cui agli all. 5, 6 e 7 di parte attrice, rende evidente la circostanza;
il nel contattare la a fine maggio Pt_3 CP_1
2021, così scrive “Sono ex dirigente ci siamo conosciuti in occasione di alcune fiere anni fa, ho aperto Pt_3 CP_6
una azienda mia da qualche anno , e siccome stiamo progettando un nuovo forno a gas per pizza mi è venuta in mente visto che da quanto ricordo siete produttori di stufe a gas , vorrei far produrre il nostro nuovo forno in Italia e se vi è la possibilità mi piacerebbe valutare anche una vostra collaborazione in termini di produzione OEM. Le lascio il mio numero”. Vale precisare che, con la locuzione OEM si intende nei rapporti commerciali l'espressione original equipment manufacturer, ossia “produttore di apparecchiature originali”, da intendersi come un'azienda che realizza in proprio un prodotto per poi eventualmente concederne l'uso e la vendita a un altro soggetto, come nel caso di specie. Ebbene, già dal tenore della richiesta, che va a connotare in modo sintomatico il rapporto pagina 12 di 21 contrattuale, emerge come non si trattava di un mero acquisto di un numero determinato di fornetti, bensì dell'inizio di una collaborazione fra le parti, nella quale la avrebbe fornito il prodotto e la Controparte_1
lo avrebbe commercializzato. Pt_1
Tale conclusione, peraltro, è confermata anche dal tenore dell'offerta trasmessa della stessa Controparte_1
la stessa era chiaramente strutturata come un'offerta di produzione in serie di tali prodotti. Invero, veniva indicato un prezzo assolutamente rilevante per quanto riguarda gli stampi, ossia 20.000,00 euro, che chiaramente sono strumenti finalizzati a una produzione in serie del prodotto, e non veniva in alcun modo indicato un numero dei fornetti offerti, contrariamente a quanto affermato dall'opposta per cui si trattava della mera vendita di 16 fornetti, misura poi corretta in corso di causa dall'opposta in 18 fornetti. La limitazione a tale numero di fornetti concretamente venduti era dipesa, infatti, dal mancato funzionamento degli stessi segnalato dagli utenti finali e dallo stop alla produzione imposto dalla e non dalla Pt_1
limitazione dell'oggetto del contratto (considerati anche gli ordini già ricevuti per oltre 100 pezzi).
Peraltro, il contenuto dell'offerta appare significativo anche da altro punto di vista;
invero, il prezzo unitario dei fornetti era sensibilmente basso, tanto che lo stesso c.t.u. ha riferito che “il prezzo preventivato di
120,00 € a fornetto sarebbe valido solo se si prevedessi di produrne a migliaia, in modo da ammortizzare le spese di ingegnerizzazione iniziali”.
Ulteriore elemento assolutamente determinante, inoltre, è che i fornetti prodotti dalla Controparte_1
venivano da questa spediti direttamente agli acquirenti finali, sulla base delle indicazioni di acquisto raccolte dalla che trasmetteva nominativi e modulo di spedizione;
circostanza questa non contestata Pt_1
dall'opposta e sintomatica del fatto che non si trattava di un'ordinaria compravendita di beni specifici.
Non può dunque dirsi che la non sapesse della finalità della collaborazione contrattuale fra le Controparte_1
parti e che la medesima si fosse comportata come nei confronti di un soggetto qualsiasi che si limita a ordinare un numero determinato di un dato prodotto. Sul punto, anche le chat Whatsapp prodotte agli atti paiono decisive nella misura in cui dimostrano come il responsabile della , costantemente Pt_1 Pt_3
informasse il responsabile del progetto per la della situaizone relativa agli ordini già Pt_5 CP_1
pagina 13 di 21 ricevuti per i prodotti, delle lamentele dei clienti finali etc., cercando insieme una tempestiva soluzione per tali problematiche.
Ebbene, tutte le sopra esposte considerazioni non paiono un fuor d'opera e anzi tali circostanze assumono rilevanza centrale nel determinare quali siano i danni causalmente ricollegabili all'inadempimento di parte opposta ex art. 1223 c.c..
In proposito e in via generale, occorre ricordare che fra le altre cose la norma citata individua quali sono le conseguenze negative risarcibili in caso di inadempimento e, nello specifico, quale sia il nesso causale che deve sussistere fra tali due elementi (unitamente agli artt. 1225 e 1227 c.c.). In proposito a seguito di un lungo percorso e dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito alle teorie preferibili, che in questa sede non si ritiene opportuno ripercorrere, si afferma attualmente che l'art. 1223 c.c., che individua quale sia l'area del danno risarcibile, va interpretato secondo i principi della teoria della regolarità causale, per cui il danno è risarcibile nella misura in cui esso possa considerarsi un effetto ordinario normale (Cass. Civ., sent.
n. 16199/2024), e quindi regolare, del fatto del danneggiante, con la conseguenza che nell'area del danno risarcibile contrattuale rientrano solo le conseguenze immediate e dirette di esso, nel danno extracontrattuale, di contro, rientrano anche i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della regolarità causale (A. Roma 2.4.2008). Dunque, il nesso causale rappresenta, in sede civile, la misura della relazione probabilistica concreta, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra comportamento e fatto dannoso;
esso consente di individuare i termini dell'astratta riconducibilità delle conseguenze dannose delle proprie azioni in capo all'agente, secondo un principio guida formulato in termini di rispondenza, da parte dell'autore del fatto illecito, delle conseguenze che
“normalmente” discendono dal suo atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire (cd. teoria della regolarità causale e del novus actus interveniens, cfr
Cass. Civ., sent. n. 26042/2010; Cass. Civ., sent. n. 21619/2007).
Ebbene, nell'ambito del giudizio di regolarità causale suddetto subentrano le considerazioni sopra esposte in merito alla specificità del contratto in questione;
invero, si afferma normalmente in giurisprudenza che il pagina 14 di 21 danno risarcibile al compratore per la risoluzione di un contratto di vendita dipendente dall'inadempimento del venditore deve esserne conseguenza immediata e diretta e, pertanto, prescinde dall'uso che il compratore avrebbe fatto del bene venduto e si determina invece in base al valore oggettivo di questo, secondo le sue caratteristiche e qualità (Cass. Civ., sent. n. 3608/2001). Tuttavia, non può sottacersi come nel caso di specie non trattavasi di un'ordinaria compravendita di un determinato bene, ma di un rapporto di compravendita di cosa futura, indeterminata nel numero e tendenzialmente seriale, da essere immessa nel commercio da parte dell'acquirente.
Ciò posto in via generale, e analizzando singolarmente gli stessi occorre evidenziare quanto segue.
4.1 Quanto al danno emergente, quantificato sulla base delle spese sostenute per la pubblicizzazione del prodotto in questione nel luglio del 2021, occorre evidenziare come la sussistenza del medesimo sia sufficientemente provata mediante la documentazione agli atti (all. 15, 16, 17 e 18), nella misura indicata dall'opponente.
Quanto al nesso causale con l'inadempimento, alla luce delle coordinate interpretative sopra tracciate, si ritiene lo stesso come non riconducibile all'inadempimento di controparte.
Ebbene, da una parte l'opposta non era a conoscenza del fatto che l'opponente avrebbe sponsorizzato il proprio prodotto sin dal luglio 2021, quando ancora le parti non avevano perfezionato il prodotto da produrre;
sul punto, occorre evidenziare come il prototipo del fornetto in questione fosse stato inviato a fine giugno 2021 (si veda sul punto mail del 25/06/2021 con la quale si forniva l'etichetta di spedizione del medesimo alla , ma soprattutto come ancora a fine luglio 2021, ma a ben vedere anche nei Controparte_1
mesi successivi, vi fossero ancora numerose questioni produttive da risolvere e il prodotto fosse, pertanto, nemmeno lontanamente pronto. Significativi gli scambi di messaggi di cui alle chat di cui all'all. 19, nei quali mai si parla della suddetta sponsorizzazione sino a inizio settembre 2021, quando il amenta di aver Pt_3
speso 50.000,00 euro per la pubblicità su Mediaset.
Tuttavia, anche a fronte di un rapporto di compravendita particolare, non può ritenersi come la scelta di sostenere costi pubblicitari per oltre 50.000,00 euro quando ancora il prodotto era solo nella fase di pagina 15 di 21 prototipo e il suo perfezionamento era ben lontano dalla conclusione, è una scelta, seppur legittima in una dinamica imprenditoriale, non “regolare” o “ordinaria” ai sensi dell'art. 1223 c.c..
Peraltro, anche sotto altro profilo non si ritiene tale danno risarcibile, ossia quello di cui all'art. 1225 c.c., che parimenti va a contribuire alla ricostruzione della teoria della regolarità causale;
la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non è riferita allo specifico debitore, bensì ha riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (Cass. Civ., sent. n. 16763/2011; Cass. Civ., sent n. 11189/2007; Cass. Civ., sent n.
15559/2004; Cass. Civ., sent n. 18239/2003). Inoltre, l'onere della prova della prevedibilità del danno incombe sul creditore (Cass. Civ., sent. n. 2910/1992; Cass. Civ., sent. n. 2555/1989).
Ebbene, nel caso di specie, considerato lo stadio del rapporto (era appena stato mandato un prototipo e ancora lo stesso era lontano dall'essere perfezionato), appare non essere prevedibile una spesa così importante per la sponsorizzazione del detto prodotto.
Tale costo, pertanto, non potrà essere risarcito.
4.2 Quanto al danno da lucro cessante, pari al mancato guadagno relativo agli ordini già effettuati e che si è dovuti rimborsare o annullare nell'ottobre del medesimo anno, vale premettere che il lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria,
dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo (Cass. Civ., sent. n. 7647/1994). Per converso il danno da lucro cessante deve essere risarcito non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, possa ritenersi che il danno si produrrà in futuro secondo una ragionevole e fondata previsione (Cass. Civ., sent. n. 1908/1991; Cass. Civ., sent. n. 5045/1990).
pagina 16 di 21 Ciò posto, e considerato provato il danno in questione (alla luce della documentazione in atti in merito agli ordini ricevuti, ai rimborsi effettuati e a quelli che si sono dovuti annullare, ivi incluso quello effettuato
Con dall'importatore . nonché della mancata contestazione dell'opposta), occorre CP_7
analizzare la sussistenza di nesso causale fra il medesimo e l'inadempimento di parte convenuta.
Ebbene, in questo caso non si ritiene vi siano grandi dubbi in merito alla esistenza dello stesso.
Invero, costituisce circostanza assolutamente prevedibile, ma ancor prima nota, quella per cui i prodotti in questione sarebbero stati collocati sul mercato;
peraltro, decisiva in tale direzione la circostanza per cui la stessa provvedeva a inviare, senza passaggio alla , i prodotti ai clienti finali, che gli Controparte_1 Pt_1
venivano indicati dall'opponente. Pertanto, la medesima in tale situazione si assumeva la responsabilità di controllare il regolare funzionamento dei prodotti inviati, dovendo altrimenti, secondo il principio della buona fede, rappresentare a controparte che i beni in quesitone non sarebbero stati ancora commerciabili e avrebbero dovuto essere perfezionati.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene risarcibile il danno da mancato guadagno, da quantificare in euro
28.787,70, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
4.3 Quanto alla liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance, occorre ricordare come la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass. Civ., sent. n.
18207/2014). La riconducibilità del danno-evento al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno. La perdita della possibilità del risultato sperato è ristorabile allorché sia rinvenibile un nesso eziologico con la condotta lesiva, sempre che essa sia seria, consistente e apprezzabile (Cass. Civ., sent. n. 24050/2023; Cass. n. 5641/2018).
pagina 17 di 21 Ebbene, parte opponente sostiene che, qualora parte attrice non fosse stata inadempiente, avrebbe presumibilmente commercializzato in larga scala il prodotto all'estero, con sensibili guadagni, quantificabili in euro 1.311.680,00.
Nello specifico, l'opponente fa riferimento alla manifestazione di interesse ricevuta da alcune aziende, che meritano separata attenzione.
Quanto all'importatore danese DS MO SE, questi si era astrattamente dichiarato interessato al prodotto, che avrebbe eventualmente acquistato nella misura di 10/12 pezzi, chiedendo tuttavia la trasmissione di un esemplare per valutare la sua scelta. Nella mail con la quale richiedeva il medesimo si legge “I would still like to order a sample oven, for test, and if it just blows my mind, i will rethink my order”, ossia “vorrei ancora ordinare un forno campione, per provarlo, e se mi fa impazzire, penserò se ordinarlo”. Dunque, l'eventuale ordine dei 10/12 fornetti era ancora lontano dal realizzarsi, non avendo neppure l'importatore visto dal vivo il prodotto né provato il medesimo, ed essendosi riservato di valutare se ordinarlo o meno all'esito della verifica. Il prezzo comunque preventivato per i fornetti dalla era di 260,00, come si legge nella mail Pt_1
del 06/09/2021, per un totale di 1.680,00 euro di potenziale guadagno nel caso di ordine di 12 fornetti.
Quanto all'importatore la trattativa pareva ben avviata e le intenzioni del medesimo di acquistare CP_9
4.000,00 pezzi erano più chiare rispetto a quelle della sopra menzionata DS (come emerge dalla mail con la quale si cancellava l'ordine del 21/01/2022), seppur anche in questo caso era previsto nel settembre 2021
l'invio di un esemplare del prodotto per poi provvedere all'ordine definitivo. Stessa cosa deve dirsi con riferimento all'importatore FR , il quale aveva invece interesse nell'ordine di 3.000,00 pezzi;
CP_10
ebbene, anche in questo caso, dinanzi all'ordine e al pagamento del campione per verificare la funzionalità dello stesso, la non è stata in grado di spedire lo stesso e, conseguentemente, i rapporti commerciali si Pt_1
sono interrotti.
In relazione al prezzo cui sarebbero stati venduti tali forni l'opponente evidenzia come il prezzo all'importatore FR sarebbe stato di euro 250,00 a pezzo;
erroneamente, poi afferma, che CP_10
tale prezzo sarebbe stato lo stesso del prezzo del campione, che invece dalla fattura prodotta (all. 35 parte pagina 18 di 21 attrice) emerge essere di euro 350,00. Circostanza che pare, peraltro, credibile, in quanto l'invio del singolo pezzo non potrà avere lo stesso costo dell'acquisto complessivo di 3.000,00 pezzi, tramite il quale si ottiene un costo unitario minore;
inoltre, anche nel caso dei preventivi fatti alla DS MO SE (gli unici in atti, in realtà), il prezzo del campione era di 360,00 e quello unitario dei forni nel caso di acquisto multiplo
260,00. Per tali ragioni, non si ritiene credibile che il prezzo unitario proposto alla nonostante il CP_9
potenziale ordine di 4.000,00 euro, fosse di euro 350,00, pari al prezzo del campione, ma più verosimilmente pari a 250,00, come quello praticato alla . Peraltro, sarebbe stato onere dell'attrice CP_10
in riconvenzionale dimostrare di aver proposto un prezzo così alto e poco coerente con quello proposto agli altri importatori.
Dunque, il potenziale ricavo delle due vendite all'estero è quantificabile in euro 390.000,00 per la vendita alla e 520.000,00 euro per la vendita alla CP_10 CP_9
Viceversa, le altre missive prodotte erano puramente informative e non costituiscono occasioni effettivamente perse dall'opponente.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si rileva che le potenziali vendite del prodotto in questione nei confronti di soggetti che si erano palesati e avevano richiesto un campione per valutare se effettuare l'ordine complessivo, è di euro 911.680,00; trattasi di una chance di concludere tali affari non irrilevante e, per questo, risarcibile, seppur non di sensibile entità, considerato che le manifestazioni di interesse erano solo sulla carta, senza aver verificato di persona il gradimento e il funzionamento del prodotto.
Ciò posto, considerato, appunto, come non trattasi di danno da lucro cessante in sé bensì di danno da perdita di chance, occorre evidenziare come anche la liquidazione dello stesso dovrà subire una decurtazione proporzionale al grado di possibilità di conclusione dell'affare che, alla luce di quanto sopra evidenziato, dovrà essere del 90%.
Pertanto, il danno che equitativamente si ritiene opportuno considerare risarcibile quale perdita di chance di commercializzare all'estero tali prodotti e ottenere i relativi guadagni, è pari ad euro 91.168,00,
pagina 19 di 21 4.4 Infine, quanto al danno all'immagine, questo non può ritenersi provato in virtù della mancata dimostrazione del pregiudizio concretamente patito. Ed invero, quanto alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine patito dall'attività imprenditoriale sub specie di perdita della credibilità aziendale dell'opponente, deve osservarsi quanto segue.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno alla reputazione e all'immagine deve essere considerato come un danno-conseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento (cfr Cass. Civ., sent. del 13 maggio 2011, n. 10527; Cass. Civ., sent. del 21 giugno
2011, n. 13614, e Cass. Civ., sent. del 14 maggio 2012, n. 7471). Richiamati i noti principi in punto di concetto di danno-conseguenza contrapposto a quello di danno-evento e di esclusione dell'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa (cfr. Cass. S.U. n. 26972/2008), deve evidenziarsi, con precipuo riguardo al danno all'immagine che “in caso di danno alla reputazione commerciale competa sempre al danneggiato dimostrare di aver subito perdite economiche ben determinate, al fine di poter ottenere il relativo risarcimento”
(così Cass. Civ., sent. n. 4881/01). Ancora, più di recente, seppur in materia di concorrenza sleale, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/07/2023, n. 21586 ha affermato che “il pregiudizio alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale va allegato e dimostrato da parte del danneggiato, non potendosi ritenere il danno
“in re ipsa”.
Nella specie, l'attrice avrebbe dovuto provare di aver subito, a causa delle commesse viziate o mancanti, delle ripercussioni economiche sulla sua attività, oltre a quelle già considerate nei paragrafi precedenti realizzandosi altrimenti una duplicazione del danno e conseguente locupletazione per l'attrice.
Prova che, tuttavia, non si ritiene fornita nel caso di specie, con conseguente non risarcibilità di tale voce di danno.
In conclusione, l'opposizione proposta va quindi interamente accolta mentre la domanda riconvenzionale risarcitoria di parte attrice va accolta nei limiti di euro 119.955,70.
5. Le spese (ivi incluse quelle di c.t.u.), liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m.
55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, seguono la soccombenza, considerato il valore della pagina 20 di 21 controversia, la complessità delle questioni affrontate e la semplicità della istruttoria svolta, elementi questi che giustificano una liquidazione pari ai parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, da valutare sulla base del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Accoglie integralmente l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
200/2022, emesso in data 23/04/2022 dal Tribunale di Spoleto, revocando pertanto l'anzidetto decreto ingiuntivo;
- Condanna al pagamento in favore di del risarcimento del danno nella Controparte_1 Parte_1
misura di euro 119.955,70, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- Condanna al pagamento in favore di a titolo di refusione integrale Controparte_1 Parte_1
delle spese del processo la somma di € 1.831,50, per spese vive ed € 14.103,00 (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per fase decisionale) per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
Spoleto, 21/01/2025
Il giudice
Federico Falfari
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