Articolo 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281
Articolo 21Articolo 23
Versione
3 luglio 1985
Art. 22.
Sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di societa' per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali.
Entrata in vigore il 3 luglio 1985
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