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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 829/24 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 12.12.2024;
promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Via E. A. Pantano n. 70, presso lo studio dell'Avv. Elvira Felis, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio;
appellante
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_2
in Vittoria (RG), Via P.pe Umberto n. 201-203, presso lo studio dell'Avv. Flaviana Vicari, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
appellata
e
pagina 1 di 10 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_3
in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 161/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zuccarello, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELPASSO N. 181/2023
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi il Parte_1
Giudice di Pace di Belpasso (CT) (in qualità di proprietaria dell'autocarro “Iveco”, tg. Controparte_1
GA885DS) e HDI Ass.ni s.p.a. (in qualità di compagnia assicuratrice del predetto autocarro),
chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro “Iveco” per il sinistro occorso e la condanna, in solido della proprietaria del veicolo nonché della Parte_2
(assicuratrice del rimorchio), al risarcimento dei danni subiti, quantificati complessivamente in €
1.400,00. Chiedeva altresì la condanna di (quale compagnia assicuratrice dell'odierna CP_3
appellante) al pagamento in favore della stessa del danno patrimoniale ex art. 1223 c.c., quantificato in
€ 608,00, per le prestazioni professionali eseguite dallo Studio Infortunistica Stradale Caramagno.
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 02.09.2021 (ore 12:30 circa), in c.da Rubino s.n.
Piano Tavola – Belpasso (CT), il conducente dell'autocarro di proprietà della mentre Controparte_4
operava una manovra in retromarcia, non si avvedeva del cancello automatico in movimento della
[...]
attingendolo con la propria parte posteriore. A seguito dell'urto, il cancello automatico Parte_1
subiva danni strutturali e al motore.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda risarcitoria in quanto infondata in Controparte_1
pagina 2 di 10 fatto ed in diritto e spiegando altresì domanda riconvenzionale con condanna, nei confronti della
[...]
al pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti Parte_1
dall'autocarro a seguito del sinistro occorso.
Si costituiva altresì HDI Ass.ni s.p.a., la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva (per non avere formulato alcuna domanda giudiziale di accertamento o condanna nei suoi Parte_1
confronti), chiedendo per l'effetto l'estromissione dal giudizio. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellante (non avendo quest'ultima dato prova della titolarità del rapporto sostanziale), contestando, poi, in subordine anche il merito della domanda attorea.
La causa veniva istruita con assunzione della prova per testi e CTU tecnica, a seguito delle quali,
all'udienza del 11.07.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 181/2023 del 31.10.2023, il Giudice di Pace di Belpasso dichiarava l'irritualità della domanda di nei confronti di HDI Ass.ni s.p.a. e rigettava la pretesa risarcitoria, Parte_1
considerando non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e affermando, alla luce delle risultanze istruttorie, la responsabilità esclusiva dell'odierna appellante per il sinistro per cui è causa,
così condannandola al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, la con atto di appello regolarmente notificato, proponeva Parte_1
gravame deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace erroneamente dichiarato la irritualità della domanda nei confronti della compagnia assicuratrice appellata ed erroneamente valutato le risultanze istruttore. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata e,
per l'effetto, la condanna delle parti appellate al risarcimento dei danni materiali patiti;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva HDI Ass.ni s.p.a. reiterando, in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellante per difetto di prova della titolarità del rapporto sostanziale e contestando, nel merito, l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, domandandone così il rigetto.
pagina 3 di 10 Si costituiva altresì la contestando (anch'essa) i motivi di gravame proposti poiché Controparte_1
infondati in fatto ed in diritto nonché eccependo l'avvenuta acquiescenza, ai sensi dell'art. 329, comma
2, c.p.c., delle parti della sentenza non oggetto di specifica contestazione, con particolare riguardo alla parte in cui il Giudice di Pace di Belpasso accoglieva la domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 12.02.2025, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dalla HDI
Ass.ni s.p.a., per non avere dato prova della titolarità del rapporto sostanziale. Parte_1
In particolare, sebbene sia da ritenersi inutilizzabile nel presente giudizio la visura della Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia prodotta dall'odierna appellante (in quanto versata in atti per la prima volta in grado di appello), la prova della titolarità del rapporto sostanziale deve comunque considerarsi fornita alla luce della fattura n. 26 del 09.09.2021, dalla quale si evince la titolarità del diritto di proprietà di sul cancello automatico di cui si discute. Pt_1 Parte_1
Invero, per completezza, occorre evidenziare che la disposizione normativa di cui all'art. 345,
comma 3, c.p.c. impone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, senza che possa assumere rilevanza l'indispensabilità degli stessi;
salva poi, in ogni caso, la possibilità per la parte di dimostrare di non averli potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile.
Ne deriva che alla parte non è consentito produrre, per la prima volta in appello, documenti che avrebbero, invece, dovuto e potuto essere introdotti nel giudizio di primo grado, anteriormente al verificarsi delle preclusioni.
Nel caso di specie dunque – non avendo dimostrato che l'omessa produzione Parte_1
della sopra citata visura camerale nel giudizio di primo grado sia derivata da causa alla stessa non pagina 4 di 10 imputabile – la produzione di detta visura nel presente giudizio deve ritenersi inammissibile, violando indubbiante il disposto normativo di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.
Ciononostante, come sopra rilevato, la titolarità del rapporto sottostante è comunque emersa dalla citata fattura n. 26/2021, la quale, in quanto emessa nei confronti della ai fini della Parte_1
riparazione dei danni subiti dal cancello automatico a seguito del sinistro occorso, costituisce prova certa circa la titolarità di tale rapporto.
Sicché, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Nel merito, l'appello proposto da è fondato e, per l'effetto, merita di essere Parte_1
accolto.
In particolare, con il primo motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace dichiarato l'irritualità della domanda risarcitoria nei confronti della HDI Ass.ni s.p.a., deducendo al riguardo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c.
Il giudice di prime cure, nello specifico, dichiarava la «irritualità della chiamata in causa nel
presente giudizio della HDI Ass.ni s.p.a.» sul presupposto che «non è stata chiesta nei confronti di tale
impresa assicurativa alcun condannatorio né allo scopo è di rilievo quanto dichiarato all'udienza del
28/06/2022 dal difensore della attrice allorché dichiara “la costituzione della HDI s.p.a. la quale
essendo entrata nel merito ha sanato eventuali irritualità”».
La ricostruzione operata dal Giudice di Pace è da ritenersi errata, essendo noto in punto di diritto che la costituzione della parte convenuta, finalizzata non solo alla deduzione delle eccezioni preliminari ovvero delle nullità bensì anche allo svolgimento delle difese di merito, ha efficacia sanante degli eventuali vizi dell'atto di citazione.
Nel caso di specie, la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio di primo Parte_1
grado non abbia formulato domande nei confronti delle HDI Ass.ni s.p.a. (pur citandola regolarmente)
è da considerarsi superata e, dunque, sanata alla luce delle difese svolte dalla stessa compagnia assicuratrice nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
pagina 5 di 10 Avendo, infatti, la HDI Ass.ni s.p.a. svolto difese specifiche anche nel merito della domanda (a nulla rilevando che le stesse siano state formulate in subordine), l'errore materiale o, comunque, i meri refusi cui è incorsa l'odierna appellante non consentono (proprio in ragione di tali difese), di ritenere irrituale la domanda risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice e, dunque, di affermare la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa.
In particolare, dal contenuto dell'atto di citazione in primo grado emerge chiaramente che la compagnia assicurativa – nei cui confronti sono state svolte le domane – è proprio la HDI spa, atteso che si da atto dell'avvenuto invio della richiesta stragiudiziale di risarcimento proprio alla HDI. Nessun
riferimento nel corpo dell'atto di citazione è fatto alla cui non è stato notificato Pt_2 Parte_3
l'atto: solo dall'esame di un documento prodotto in giudizio – quantificazione dei danni da parte dello studio incaricato degli accertamenti stragiudiziali – emerge che la è la assicuratrice Pt_2 Parte_4
del rimorchio agganciato al trattore, questo assicurato HDI (circostanza mai contestata). Peraltro atteso che la responsabilità è ascritta al conducente della trattrice è evidente che unica responsabile è la HDI,
atteso che il rimorchio non era autonomamente fonte del danno reclamato.
Per l'effetto, il motivo di appello deve essere accolto.
Con secondo motivo di gravame, parte appellante contestava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze probatorie circa il mancato assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.,
deducendo che, sulla base di quest'ultime, la dinamica del sinistro, sì come riferita da Parte_1
avrebbe dovuto considerarsi provata e, conseguentemente, il conducente dell'autocarro “Iveco”
[...]
(di proprietà della avrebbe dovuto considerarsi responsabile esclusivo dello stesso. Controparte_1
Il giudice di primo grado, in particolare, nel ritenere che «Nessun elemento di prova è stato fornito
dall'attore circa la sua domanda introduttiva del presente giudizio mentre di contra parte convenuta
con la escussione del teste ha dato inconfutabile prova del fondamento della sua domanda Tes_1
riconvenzionale», giungeva ad attribuire la responsabilità esclusiva per il sinistro per cui è causa alla odierna appellante («la circostanza che il cancello abbia ripreso la sua corsa è da attribuire a
pagina 6 di 10 responsabilità della ditta attrice nella mancata manutenzione dell'impatto»).
Anche tale ricostruzione è da considerarsi errata in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono, in verità, di ritenere provata la dinamica del sinistro per cui è causa come allegata da e, dunque, di considerare assolto, da parte dell'odierna appellante, l'onere Parte_1
probandi di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., che impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso – nel caso di specie, ha sufficientemente provato la storicità del fatto per cui è causa, così Parte_1
assolvendo all'onere probatorio di cui al citato articolo.
La dinamica del sinistro di cui si discute come riferita dall'odierna appellante, infatti, risulta confermata dalla CTU tecnica espletata in primo grado. Il consulente, in particolare, a conclusione di una indagine accurata, ha accertato che «la causa del danno», subito dal veicolo di proprietà della
(che durante la manovra di uscita urtava, come rilevato dal consulente medesimo, il Controparte_1
cancello scorrevole d'ingresso di parte appellante), «è ascrivibile alla conformazione plano altimetrica
dell'area in cui è avvenuto l'evento. Nella fattispecie, è certo che la pendenza del tratto stradale
nonché le pendenze del delta d'ingresso nella proprietà , siano state la causa del Parte_5
rollio del semirimorchio e del consequenziale contatto d'urto» (cfr. pag. 11 della citata consulenza).
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata, quindi, non è possibile considerare responsabile per il sinistro di cui si discute la società appellante, dal momento che nessuna responsabilità può essere alla stessa ascritta per le caratteristiche e lo stato dei luoghi («pendenza del
tratto stradale nonché le pendenze del delta d'ingresso»). Né, ancora, la circostanza che il cancello automatico fosse in movimento può essere considerata quale causa o concausa dell'evento dannoso poi verificatosi.
Viceversa, avrebbe dovuto essere il conducente dell'autocarro “Iveco” a procedere con estrema prudenza alla manovra di retromarcia, evitando di approssimarsi eccessivamente alla struttura del pagina 7 di 10 cancello automatico ovvero arrestandosi tempestivamente nel momento in cui quest'ultimo si metteva in movimento.
Deve, al riguardo, ricordarsi che, in tema di circolazione stradale, il conducente che intende effettuare una manovra in retromarcia è tenuto, ex art. 154 cod. strada, ad osservare la massima diligenza, segnalando con sufficiente anticipo la propria direzione nonché adottando ogni strumento
(quale, ad esempio, gli specchietti retrovisori) o cautela necessaria al fine di avere una visuale completa della strada. In tal senso, si è sempre espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale infatti «la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo
controllo dello spazio retrostante» (Cass. n. 8591/2017).
Nel caso di specie, quindi, non è dubitale che l'autocarro, in quanto costretto ad uscire in retromarcia, dovesse, nell'effettuare tale pericolosa manovra, assicurarsi che quest'ultima non desse luogo ad una situazione di pericolo.
La dinamica del sinistro per cui è causa non risulta smentita nemmeno dalle altre risultanze istruttorie e, nello specifico, dalla prova testimoniale escussa.
Deve, al riguardo, evidenziarsi come, anzitutto, le dichiarazioni del teste ( ) risultino Tes_1
incoerenti e contrastanti con la dinamica del sinistro accertata, nella parte in cui quest'ultimo dichiarava che il veicolo di cui si discute provvedeva ad uscire dal cancello automatico della
[...]
a marcia in avanti (e non, invece, in retromarcia come emerso alla luce degli altri Parte_1
elementi probatori).
Già da tale considerazione è possibile, quindi, rilevare l'inattendibilità del teste escusso. Tale
inattendibilità risulta poi confermata anche dalle successive dichiarazioni, in cui riferiva Tes_1
che «quasi completata la manovra d'uscita il cancello si spostava lentamente di circa 20/30 cm» per poi aggiungere che quest'ultimo «toccava il rimorchio sul lato sinistro superiore tagliando un pezzo di
lamiera del frigo che trasportava ortaggi». Il danno descritto dal teste («tagliando un pezzo di lamiera
del frigo») quindi non coincide in alcun modo con l'evento dallo stesso riferito, ossia la circostanza che pagina 8 di 10 il cancello si spostava «lentamente».
In secondo luogo, occorre rilevare che l'esame della prova testimoniale (anche a volerla considerare utilizzabile) non consente comunque di addivenire ad una diversa conclusione. Ciò in quanto il teste escusso, nel riferire che lo stesso non saliva sul veicolo di cui si discute «al fine di aiutare il collega a
fare la manovra», dimostra ancora una volta la mancata prudenza utilizzata nell'eseguire la manovra di retromarcia: il teste, infatti, avendo una visuale ancora più completa di quella del conducente, avrebbe potuto fornire migliori indicazioni a quest'ultimo, invitandolo ad arrestarsi nel momento in cui il cancello si metteva in movimento.
Ne deriva, pertanto, la responsabilità esclusiva in capo al conducente dell'autocarro di proprietà
della per il sinistro di cui si discute e il conseguente obbligo, in capo a quest'ultima (in Controparte_1
solido con la compagnia assicuratrice appellata), di risarcire il danno patrimoniale subito da
[...]
da quantificarsi, alla luce della fattura di cui sopra si è detto, in soli € 850,00 (e non Parte_1
anche in ulteriori € 550,00, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna fattura in tal senso né potendo rilevare la circostanza che detto ulteriore importo sia stato trascritto a matita sulla predetta fattura).
Sicché, anche il secondo motivo di gravame deve essere accolto.
A nulla, infine, rileva la circostanza, dedotta dalla dell'avvenuta acquiescenza ex art. Controparte_1
329, comma 2, c.p.c., da parte di della domanda riconvenzionale spiegata Parte_1
dall'appellata ed accolta dal giudice di prime cure.
Ciò in quanto, dovendosi ritenere provata sulla base delle superiori considerazioni la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante e, conseguentemente, venendo meno il presupposto posto a fondamento della domanda riconvenzionale formulata dalla nessun diritto al Controparte_1
risarcimento può essere riconosciuto in favore di quest'ultima. Con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello proposto da e, dunque, in totale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da non può, da questo Controparte_1
Tribunale, che essere rigettata.
pagina 9 di 10 Le spese del giudizio (del primo e del secondo grado), seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di e HDI Ass.ni s.p.a. e liquidate come in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello, da contro e HDI Ass.ni Parte_1 Controparte_1
s.p.a., disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata a) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento in favore di della somma di € 850,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
2. condanna e HDI Ass.ni s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
liquidate per il primo grado di giudizio, in € 800,00 per compensi, oltre € Parte_1
125.00 per spese, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, oltre quelle liquidate al CTU
tecnica, e per il secondo grado di giudizio in € 1.701,00 per compensi, oltre € 70.00 per spese,
oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 28.03.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 829/24 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 12.12.2024;
promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Via E. A. Pantano n. 70, presso lo studio dell'Avv. Elvira Felis, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio;
appellante
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_2
in Vittoria (RG), Via P.pe Umberto n. 201-203, presso lo studio dell'Avv. Flaviana Vicari, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
appellata
e
pagina 1 di 10 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_3
in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 161/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zuccarello, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELPASSO N. 181/2023
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi il Parte_1
Giudice di Pace di Belpasso (CT) (in qualità di proprietaria dell'autocarro “Iveco”, tg. Controparte_1
GA885DS) e HDI Ass.ni s.p.a. (in qualità di compagnia assicuratrice del predetto autocarro),
chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro “Iveco” per il sinistro occorso e la condanna, in solido della proprietaria del veicolo nonché della Parte_2
(assicuratrice del rimorchio), al risarcimento dei danni subiti, quantificati complessivamente in €
1.400,00. Chiedeva altresì la condanna di (quale compagnia assicuratrice dell'odierna CP_3
appellante) al pagamento in favore della stessa del danno patrimoniale ex art. 1223 c.c., quantificato in
€ 608,00, per le prestazioni professionali eseguite dallo Studio Infortunistica Stradale Caramagno.
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 02.09.2021 (ore 12:30 circa), in c.da Rubino s.n.
Piano Tavola – Belpasso (CT), il conducente dell'autocarro di proprietà della mentre Controparte_4
operava una manovra in retromarcia, non si avvedeva del cancello automatico in movimento della
[...]
attingendolo con la propria parte posteriore. A seguito dell'urto, il cancello automatico Parte_1
subiva danni strutturali e al motore.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda risarcitoria in quanto infondata in Controparte_1
pagina 2 di 10 fatto ed in diritto e spiegando altresì domanda riconvenzionale con condanna, nei confronti della
[...]
al pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti Parte_1
dall'autocarro a seguito del sinistro occorso.
Si costituiva altresì HDI Ass.ni s.p.a., la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva (per non avere formulato alcuna domanda giudiziale di accertamento o condanna nei suoi Parte_1
confronti), chiedendo per l'effetto l'estromissione dal giudizio. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellante (non avendo quest'ultima dato prova della titolarità del rapporto sostanziale), contestando, poi, in subordine anche il merito della domanda attorea.
La causa veniva istruita con assunzione della prova per testi e CTU tecnica, a seguito delle quali,
all'udienza del 11.07.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 181/2023 del 31.10.2023, il Giudice di Pace di Belpasso dichiarava l'irritualità della domanda di nei confronti di HDI Ass.ni s.p.a. e rigettava la pretesa risarcitoria, Parte_1
considerando non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e affermando, alla luce delle risultanze istruttorie, la responsabilità esclusiva dell'odierna appellante per il sinistro per cui è causa,
così condannandola al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, la con atto di appello regolarmente notificato, proponeva Parte_1
gravame deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace erroneamente dichiarato la irritualità della domanda nei confronti della compagnia assicuratrice appellata ed erroneamente valutato le risultanze istruttore. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata e,
per l'effetto, la condanna delle parti appellate al risarcimento dei danni materiali patiti;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva HDI Ass.ni s.p.a. reiterando, in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellante per difetto di prova della titolarità del rapporto sostanziale e contestando, nel merito, l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, domandandone così il rigetto.
pagina 3 di 10 Si costituiva altresì la contestando (anch'essa) i motivi di gravame proposti poiché Controparte_1
infondati in fatto ed in diritto nonché eccependo l'avvenuta acquiescenza, ai sensi dell'art. 329, comma
2, c.p.c., delle parti della sentenza non oggetto di specifica contestazione, con particolare riguardo alla parte in cui il Giudice di Pace di Belpasso accoglieva la domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 12.02.2025, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dalla HDI
Ass.ni s.p.a., per non avere dato prova della titolarità del rapporto sostanziale. Parte_1
In particolare, sebbene sia da ritenersi inutilizzabile nel presente giudizio la visura della Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia prodotta dall'odierna appellante (in quanto versata in atti per la prima volta in grado di appello), la prova della titolarità del rapporto sostanziale deve comunque considerarsi fornita alla luce della fattura n. 26 del 09.09.2021, dalla quale si evince la titolarità del diritto di proprietà di sul cancello automatico di cui si discute. Pt_1 Parte_1
Invero, per completezza, occorre evidenziare che la disposizione normativa di cui all'art. 345,
comma 3, c.p.c. impone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, senza che possa assumere rilevanza l'indispensabilità degli stessi;
salva poi, in ogni caso, la possibilità per la parte di dimostrare di non averli potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile.
Ne deriva che alla parte non è consentito produrre, per la prima volta in appello, documenti che avrebbero, invece, dovuto e potuto essere introdotti nel giudizio di primo grado, anteriormente al verificarsi delle preclusioni.
Nel caso di specie dunque – non avendo dimostrato che l'omessa produzione Parte_1
della sopra citata visura camerale nel giudizio di primo grado sia derivata da causa alla stessa non pagina 4 di 10 imputabile – la produzione di detta visura nel presente giudizio deve ritenersi inammissibile, violando indubbiante il disposto normativo di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.
Ciononostante, come sopra rilevato, la titolarità del rapporto sottostante è comunque emersa dalla citata fattura n. 26/2021, la quale, in quanto emessa nei confronti della ai fini della Parte_1
riparazione dei danni subiti dal cancello automatico a seguito del sinistro occorso, costituisce prova certa circa la titolarità di tale rapporto.
Sicché, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Nel merito, l'appello proposto da è fondato e, per l'effetto, merita di essere Parte_1
accolto.
In particolare, con il primo motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace dichiarato l'irritualità della domanda risarcitoria nei confronti della HDI Ass.ni s.p.a., deducendo al riguardo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c.
Il giudice di prime cure, nello specifico, dichiarava la «irritualità della chiamata in causa nel
presente giudizio della HDI Ass.ni s.p.a.» sul presupposto che «non è stata chiesta nei confronti di tale
impresa assicurativa alcun condannatorio né allo scopo è di rilievo quanto dichiarato all'udienza del
28/06/2022 dal difensore della attrice allorché dichiara “la costituzione della HDI s.p.a. la quale
essendo entrata nel merito ha sanato eventuali irritualità”».
La ricostruzione operata dal Giudice di Pace è da ritenersi errata, essendo noto in punto di diritto che la costituzione della parte convenuta, finalizzata non solo alla deduzione delle eccezioni preliminari ovvero delle nullità bensì anche allo svolgimento delle difese di merito, ha efficacia sanante degli eventuali vizi dell'atto di citazione.
Nel caso di specie, la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio di primo Parte_1
grado non abbia formulato domande nei confronti delle HDI Ass.ni s.p.a. (pur citandola regolarmente)
è da considerarsi superata e, dunque, sanata alla luce delle difese svolte dalla stessa compagnia assicuratrice nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
pagina 5 di 10 Avendo, infatti, la HDI Ass.ni s.p.a. svolto difese specifiche anche nel merito della domanda (a nulla rilevando che le stesse siano state formulate in subordine), l'errore materiale o, comunque, i meri refusi cui è incorsa l'odierna appellante non consentono (proprio in ragione di tali difese), di ritenere irrituale la domanda risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice e, dunque, di affermare la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa.
In particolare, dal contenuto dell'atto di citazione in primo grado emerge chiaramente che la compagnia assicurativa – nei cui confronti sono state svolte le domane – è proprio la HDI spa, atteso che si da atto dell'avvenuto invio della richiesta stragiudiziale di risarcimento proprio alla HDI. Nessun
riferimento nel corpo dell'atto di citazione è fatto alla cui non è stato notificato Pt_2 Parte_3
l'atto: solo dall'esame di un documento prodotto in giudizio – quantificazione dei danni da parte dello studio incaricato degli accertamenti stragiudiziali – emerge che la è la assicuratrice Pt_2 Parte_4
del rimorchio agganciato al trattore, questo assicurato HDI (circostanza mai contestata). Peraltro atteso che la responsabilità è ascritta al conducente della trattrice è evidente che unica responsabile è la HDI,
atteso che il rimorchio non era autonomamente fonte del danno reclamato.
Per l'effetto, il motivo di appello deve essere accolto.
Con secondo motivo di gravame, parte appellante contestava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze probatorie circa il mancato assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.,
deducendo che, sulla base di quest'ultime, la dinamica del sinistro, sì come riferita da Parte_1
avrebbe dovuto considerarsi provata e, conseguentemente, il conducente dell'autocarro “Iveco”
[...]
(di proprietà della avrebbe dovuto considerarsi responsabile esclusivo dello stesso. Controparte_1
Il giudice di primo grado, in particolare, nel ritenere che «Nessun elemento di prova è stato fornito
dall'attore circa la sua domanda introduttiva del presente giudizio mentre di contra parte convenuta
con la escussione del teste ha dato inconfutabile prova del fondamento della sua domanda Tes_1
riconvenzionale», giungeva ad attribuire la responsabilità esclusiva per il sinistro per cui è causa alla odierna appellante («la circostanza che il cancello abbia ripreso la sua corsa è da attribuire a
pagina 6 di 10 responsabilità della ditta attrice nella mancata manutenzione dell'impatto»).
Anche tale ricostruzione è da considerarsi errata in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono, in verità, di ritenere provata la dinamica del sinistro per cui è causa come allegata da e, dunque, di considerare assolto, da parte dell'odierna appellante, l'onere Parte_1
probandi di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., che impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso – nel caso di specie, ha sufficientemente provato la storicità del fatto per cui è causa, così Parte_1
assolvendo all'onere probatorio di cui al citato articolo.
La dinamica del sinistro di cui si discute come riferita dall'odierna appellante, infatti, risulta confermata dalla CTU tecnica espletata in primo grado. Il consulente, in particolare, a conclusione di una indagine accurata, ha accertato che «la causa del danno», subito dal veicolo di proprietà della
(che durante la manovra di uscita urtava, come rilevato dal consulente medesimo, il Controparte_1
cancello scorrevole d'ingresso di parte appellante), «è ascrivibile alla conformazione plano altimetrica
dell'area in cui è avvenuto l'evento. Nella fattispecie, è certo che la pendenza del tratto stradale
nonché le pendenze del delta d'ingresso nella proprietà , siano state la causa del Parte_5
rollio del semirimorchio e del consequenziale contatto d'urto» (cfr. pag. 11 della citata consulenza).
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata, quindi, non è possibile considerare responsabile per il sinistro di cui si discute la società appellante, dal momento che nessuna responsabilità può essere alla stessa ascritta per le caratteristiche e lo stato dei luoghi («pendenza del
tratto stradale nonché le pendenze del delta d'ingresso»). Né, ancora, la circostanza che il cancello automatico fosse in movimento può essere considerata quale causa o concausa dell'evento dannoso poi verificatosi.
Viceversa, avrebbe dovuto essere il conducente dell'autocarro “Iveco” a procedere con estrema prudenza alla manovra di retromarcia, evitando di approssimarsi eccessivamente alla struttura del pagina 7 di 10 cancello automatico ovvero arrestandosi tempestivamente nel momento in cui quest'ultimo si metteva in movimento.
Deve, al riguardo, ricordarsi che, in tema di circolazione stradale, il conducente che intende effettuare una manovra in retromarcia è tenuto, ex art. 154 cod. strada, ad osservare la massima diligenza, segnalando con sufficiente anticipo la propria direzione nonché adottando ogni strumento
(quale, ad esempio, gli specchietti retrovisori) o cautela necessaria al fine di avere una visuale completa della strada. In tal senso, si è sempre espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale infatti «la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo
controllo dello spazio retrostante» (Cass. n. 8591/2017).
Nel caso di specie, quindi, non è dubitale che l'autocarro, in quanto costretto ad uscire in retromarcia, dovesse, nell'effettuare tale pericolosa manovra, assicurarsi che quest'ultima non desse luogo ad una situazione di pericolo.
La dinamica del sinistro per cui è causa non risulta smentita nemmeno dalle altre risultanze istruttorie e, nello specifico, dalla prova testimoniale escussa.
Deve, al riguardo, evidenziarsi come, anzitutto, le dichiarazioni del teste ( ) risultino Tes_1
incoerenti e contrastanti con la dinamica del sinistro accertata, nella parte in cui quest'ultimo dichiarava che il veicolo di cui si discute provvedeva ad uscire dal cancello automatico della
[...]
a marcia in avanti (e non, invece, in retromarcia come emerso alla luce degli altri Parte_1
elementi probatori).
Già da tale considerazione è possibile, quindi, rilevare l'inattendibilità del teste escusso. Tale
inattendibilità risulta poi confermata anche dalle successive dichiarazioni, in cui riferiva Tes_1
che «quasi completata la manovra d'uscita il cancello si spostava lentamente di circa 20/30 cm» per poi aggiungere che quest'ultimo «toccava il rimorchio sul lato sinistro superiore tagliando un pezzo di
lamiera del frigo che trasportava ortaggi». Il danno descritto dal teste («tagliando un pezzo di lamiera
del frigo») quindi non coincide in alcun modo con l'evento dallo stesso riferito, ossia la circostanza che pagina 8 di 10 il cancello si spostava «lentamente».
In secondo luogo, occorre rilevare che l'esame della prova testimoniale (anche a volerla considerare utilizzabile) non consente comunque di addivenire ad una diversa conclusione. Ciò in quanto il teste escusso, nel riferire che lo stesso non saliva sul veicolo di cui si discute «al fine di aiutare il collega a
fare la manovra», dimostra ancora una volta la mancata prudenza utilizzata nell'eseguire la manovra di retromarcia: il teste, infatti, avendo una visuale ancora più completa di quella del conducente, avrebbe potuto fornire migliori indicazioni a quest'ultimo, invitandolo ad arrestarsi nel momento in cui il cancello si metteva in movimento.
Ne deriva, pertanto, la responsabilità esclusiva in capo al conducente dell'autocarro di proprietà
della per il sinistro di cui si discute e il conseguente obbligo, in capo a quest'ultima (in Controparte_1
solido con la compagnia assicuratrice appellata), di risarcire il danno patrimoniale subito da
[...]
da quantificarsi, alla luce della fattura di cui sopra si è detto, in soli € 850,00 (e non Parte_1
anche in ulteriori € 550,00, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna fattura in tal senso né potendo rilevare la circostanza che detto ulteriore importo sia stato trascritto a matita sulla predetta fattura).
Sicché, anche il secondo motivo di gravame deve essere accolto.
A nulla, infine, rileva la circostanza, dedotta dalla dell'avvenuta acquiescenza ex art. Controparte_1
329, comma 2, c.p.c., da parte di della domanda riconvenzionale spiegata Parte_1
dall'appellata ed accolta dal giudice di prime cure.
Ciò in quanto, dovendosi ritenere provata sulla base delle superiori considerazioni la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante e, conseguentemente, venendo meno il presupposto posto a fondamento della domanda riconvenzionale formulata dalla nessun diritto al Controparte_1
risarcimento può essere riconosciuto in favore di quest'ultima. Con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello proposto da e, dunque, in totale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da non può, da questo Controparte_1
Tribunale, che essere rigettata.
pagina 9 di 10 Le spese del giudizio (del primo e del secondo grado), seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di e HDI Ass.ni s.p.a. e liquidate come in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello, da contro e HDI Ass.ni Parte_1 Controparte_1
s.p.a., disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata a) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento in favore di della somma di € 850,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
2. condanna e HDI Ass.ni s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
liquidate per il primo grado di giudizio, in € 800,00 per compensi, oltre € Parte_1
125.00 per spese, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, oltre quelle liquidate al CTU
tecnica, e per il secondo grado di giudizio in € 1.701,00 per compensi, oltre € 70.00 per spese,
oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 28.03.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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