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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2699/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Amelio C.F._1
Luigi, dal quale è rappresentato e difeso e da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Amelio Luigi, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 30/10/2025, hanno proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 08/06/2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pompei (al N. 86, Parte II, serie S, anno 2003).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli (nato in [...] il Per_1
23.06.2005), maggiorenne non autonomo economicamente e (nato in [...] Per_2 il 24.05.2009), minorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 12/12/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale;
hanno pertanto chiesto che la causa , decorsi i termini di legge, fosse rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli.
2 Il Tribunale dà atto che il primogenito della coppia è maggiorenne non autonomo economicamente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano :
“ 1)Il figlio avrà collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre, mentre il figlio sarà Per_1 Per_2 affidato ad entrambi i genitori avrà collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre.
2) Entrambi i coniugi rinunciano sin da ora al contributo di mantenimento in favore dei figli , in ragione della collocazione di un figlio ciascuno;
3) Entrambi i coniugi rinunciano sin da ora al contributo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
4) Le spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Nola, relative ai figli (mediche-specialistiche non mutuabili, tasse scolastiche, corredo d'inizio anno scolastico, libri di testo, gite scolastiche, sportive, dentistiche e/o ortodontiche ecc.) saranno sostenute dal padre Parte_1
5) Tali ultime spese dovranno, salvo le urgenze, essere deliberate congiuntamente dai genitori, i quali sceglieranno le strutture ed i professionisti cui affidare, di volta in volta, la cura dei figli;
6) Le deduzioni fiscali per oneri familiari, nonché le spese fiscalmente detraibili spetteranno alla madre, così come il cosiddetto assegno “unico”.
7) Le decisioni che riguardano e verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, Per_1 Per_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei ragazzi.
8) Entrambi i genitori potranno esercitare il diritto di visita nei fine settimana in maniera alternata, con pernottamento e potranno tenere con loro i figli per due pomeriggi a settimana, nei giorni da concordarsi tra le parti.
9) Nel periodo estivo (da giugno a settembre) i genitori trascorreranno con i figli due settimane non necessariamente continuative e da concordare preventivamente tra loro.
10) I genitori trascorreranno le festività di rito in maniera alternata e potranno avere e vedere con loro i propri figli, impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni degli stessi e compatibilmente con quest'ultimi.
11) I genitori si impegnano ad adoperarsi affinché entrambi mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con i figli che dovranno continuare a ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione.
12) I genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei figli, evitando, altresì, di assumere comportamenti, siano essi diretti o scaturenti da rapporti di qualsiasi natura con persone terze, che potrebbero lederne la tranquillità, già messa comunque alla prova con la separazione in atto”.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
3 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
GE VI (Na) il 20/10/1974, C.F.: e C.F._1
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Pompei il giorno C.F._2
08/06/2003 (atto n. 86, Parte II, Serie S, anno 2003 );
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la Per_2
residenza della madre e diritto di visita come da accordi;
- dispone che ciascun genitore provveda alle spese di sostentamento della prole in ragione della di lui collocazione e tenuto conto dei rispettivi tempi di permanenza con spese straordinarie al 50% per ciascun figlio;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 17/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2699/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Amelio C.F._1
Luigi, dal quale è rappresentato e difeso e da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Amelio Luigi, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 30/10/2025, hanno proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 08/06/2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pompei (al N. 86, Parte II, serie S, anno 2003).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli (nato in [...] il Per_1
23.06.2005), maggiorenne non autonomo economicamente e (nato in [...] Per_2 il 24.05.2009), minorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 12/12/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale;
hanno pertanto chiesto che la causa , decorsi i termini di legge, fosse rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli.
2 Il Tribunale dà atto che il primogenito della coppia è maggiorenne non autonomo economicamente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano :
“ 1)Il figlio avrà collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre, mentre il figlio sarà Per_1 Per_2 affidato ad entrambi i genitori avrà collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre.
2) Entrambi i coniugi rinunciano sin da ora al contributo di mantenimento in favore dei figli , in ragione della collocazione di un figlio ciascuno;
3) Entrambi i coniugi rinunciano sin da ora al contributo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
4) Le spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Nola, relative ai figli (mediche-specialistiche non mutuabili, tasse scolastiche, corredo d'inizio anno scolastico, libri di testo, gite scolastiche, sportive, dentistiche e/o ortodontiche ecc.) saranno sostenute dal padre Parte_1
5) Tali ultime spese dovranno, salvo le urgenze, essere deliberate congiuntamente dai genitori, i quali sceglieranno le strutture ed i professionisti cui affidare, di volta in volta, la cura dei figli;
6) Le deduzioni fiscali per oneri familiari, nonché le spese fiscalmente detraibili spetteranno alla madre, così come il cosiddetto assegno “unico”.
7) Le decisioni che riguardano e verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, Per_1 Per_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei ragazzi.
8) Entrambi i genitori potranno esercitare il diritto di visita nei fine settimana in maniera alternata, con pernottamento e potranno tenere con loro i figli per due pomeriggi a settimana, nei giorni da concordarsi tra le parti.
9) Nel periodo estivo (da giugno a settembre) i genitori trascorreranno con i figli due settimane non necessariamente continuative e da concordare preventivamente tra loro.
10) I genitori trascorreranno le festività di rito in maniera alternata e potranno avere e vedere con loro i propri figli, impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni degli stessi e compatibilmente con quest'ultimi.
11) I genitori si impegnano ad adoperarsi affinché entrambi mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con i figli che dovranno continuare a ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione.
12) I genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei figli, evitando, altresì, di assumere comportamenti, siano essi diretti o scaturenti da rapporti di qualsiasi natura con persone terze, che potrebbero lederne la tranquillità, già messa comunque alla prova con la separazione in atto”.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
3 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
GE VI (Na) il 20/10/1974, C.F.: e C.F._1
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Pompei il giorno C.F._2
08/06/2003 (atto n. 86, Parte II, Serie S, anno 2003 );
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la Per_2
residenza della madre e diritto di visita come da accordi;
- dispone che ciascun genitore provveda alle spese di sostentamento della prole in ragione della di lui collocazione e tenuto conto dei rispettivi tempi di permanenza con spese straordinarie al 50% per ciascun figlio;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 17/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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