TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1656/2020 RGAC, pendente: TRA (C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dei Curatori fallimentari, Dr. e Dr. Parte_2 Parte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. d elett
[...] liato in Trento, in Via Torre Verde n. 27, presso lo Studio dello stesso, giusta procura allegata agli atti
- Attore- NEI CONFRONTI DI (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di CP_1
società a socio unico, soggetta a direzione e P.IVA_2 coordinamento di che aderisce al Gruppo IVA Controparte_2 egli intermediari finanziari di CP_2 P.IVA_3
150), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli Avvocati Carlo Alberto Giovanardi e Cristiano Ruspi, con domicilio eletto presso il loro Studio sito in Milano, in Piazza del Liberty n. 8, in virtù di procura allegata in atti
- Convenuta - E (nella qualità di assuntore del concordato Fallimentare Controparte_3
), (C.F. e P. IVA ), in Controparte_4 P.IVA_4 per rappresentata e vv. Federico Corti del Foro di Milano e dagli Avvocati Chiara Gervasoni e Laura Gervasoni del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Federico Corti in Milano, sito in Via Guido d'Arezzo 7, in virtù di procura agli atti
- Interveniente volontaria - 1
**** OGGETTO: azione revocatoria ai sensi dell'art. 7 della l. n. 52 del 1991.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza e dai precedenti atti di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, il ha dedotto che: Parte_1
- la era s 28.02.2013 ed era Parte_1 stat stro delle Imprese di Milano in data 05.03.2013 con l'oggetto sociale meglio descritto sub doc. 2);
- al momento della costituzione il capitole sociale ammontava ad € 300.000,00 costituito da n. 300.000 azioni del valore nominale di € 1,10 e l'intero capitale sociale era stato sottoscritto e versato interamente dall'unico socio , società del gruppo “Klesch” Controparte_5 con sede nei Paesi Bassi, mentre con atto dd. 03.12.2013 l'intero pacchetto azionario della Società era stato trasferito alla “Klesch Steel B.V., che ne era divenuta unica socia, a cui non erano seguite ulteriori variazioni nella compagine societaria e nell'ammontare del capitale sociale;
- l'attività effettivamente svolta dalla Società consisteva nella trasformazione e lavorazione della materia prima, finalizzata alla vendita del prodotto finito, interessando vari settori del mercato dell'acciaio ed operando in tre diversi stabilimenti, di cui due situati ad Odolo ed uno a Borgo Valsugana;
- in data 31.12.2014, il bilancio di esercizio si era chiuso con una perdita di Euro 1.272.673,0, in conseguenza della quale la aveva già Parte_1 perso l'intero capitale sociale, manifestando un negativo di Euro 605.461,00 (v. doc. 3) – relazione sulla gestione del bilancio 31.12.2014);
- a far data dall'autunno 2015, alcuni istituti di credito avevano sospeso l'utilizzo degli affidamenti e rifiutato la rinegoziazione dei contratti di mutuo;
- in particolare, alla luce dei risultati negativi dell'esercizio 2014 e della sottocapitalizzazione della società, la aveva Controparte_6 comunicato la sospensione delle linee
- nel Novembre 2015, la Banca NA del Lavoro aveva rifiutato la rinegoziazione del mutuo ipotecario di circa 14 milioni, nonché sospeso l'utilizzo delle linee di credito commerciali, e nel Gennaio 2016 la
[...] aveva sospeso l'utilizzo degli affid Controparte_7 relativi a linee auto liquidanti con anticipi di importi (v. docc. 5-6);
- nella relazione allegata al bilancio d'esercizio al 31.12.2015, il Collegio Sindacale evidenziava che, in occasione della riunione del Consiglio di amministrazione della dd. 15.12.2015, era emersa Parte_1
2 l'avvenuta sospensione dell'utilizzo di alcune linee di credito bancarie ed un elevato livello di indebitamento con l'Erario e gli Enti previdenziali, che la Società non era in grado di fronteggiare (v. doc. 7);
-scadute a Luglio 2016 e non rinegoziate rate capitale ed interessi con per circa Euro 1.276.000,00, in sede di Controparte_8 conclusione dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio 2015, il socio unico ed azionista si rifiutava di investire ulteriormente nella società e di ricapitalizzare la controllata italiana, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di esplorare la possibilità di cessione della Società ad un nuovo azionista;
- in data 29.11.2016, la presentava domanda di Parte_1 concordato con riserva, p ro delle Imprese in data 13.12.2016 (v. doc. 2);
- detta domanda veniva dichiarata improcedibile dal Tribunale di Trento, il quale con sent. n. 42/2017 dd. 06.07.2017, depositata il 12.07.2017 (v. docc. 8-9), dichiarava il fallimento della in accoglimento Parte_1 dell'istanza per la dichiarazione di fallim lla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, a seguito di segnalazione dello stesso Tribunale;
- dall'esame della documentazione contabile rinvenuta dai curatori fallimentari era emerso che la Società fallita, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, aveva in essere plurimi rapporti con diversi Istituti bancari ed intermediari creditizi;
- in particolare, nell'Agosto 2014 la ha sottoscritto con la Parte_1
Società che h sociale “l'esercizio nei CP_1 confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” (cfr. visura sub doc. 11), un contratto di factoring (doc. 12), in ragione del quale, nell'anno antecedente la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese della e sino ad Ottobre Parte_1
2016, la ha pagato/anticipato all'odierna fallita Controparte_1
l'importo .501.262,04, incassando poi dai creditori ceduti, successivamente alla scadenza delle relative fatture, l'importo complessivo di Euro 7.207.237,14, come si evinceva dai docc. 13-14 e 15 e dalla tabella estrapolata da detta documentazione e riportata alle pagg. 6- 7-8 dell'atto di citazione;
di fatto comportando lo svuotamento della cedente di tutti i crediti “sicuri” su cui essa poteva contare, lasciando alla Società solo i crediti deteriorati e/o comunque di non facile e pronto incasso;
- le cessioni di credito, i cui corrispettivi sono stati pagati dalla CP_1
a nell'anno anteriore alla pubblicazione nel Parte_1
I anda di concordato, sono inopponibili al Parte_1 attore e gli importi incassati dall'odierna convenuta dai creditori ceduti alla scadenza delle fatture dovranno essere corrisposti al attore ai Parte_1 sensi della legge n. 52/1991.
3 Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via principale: per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inopponibili o comunque revocare ai sensi della legge n. 52/1991 nei confronti del Fallimento attore le cessioni di credito i cui corrispettivi sono stati pagati dalla convenuta a nell'anno anteriore alla data di Parte_1 pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese ed individuati nella tabella e nei documenti di cui alla narrativa;
conseguentemente condannare la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pa delle somme Parte_1 incassate dalla convenuta dai debitori ceduti per complessivi € 7.207.237,14=, oppure della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
- in via subordinata: per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inopponibili
o comunque revocare ai sensi della legge n. 52/1991 nei confronti del Fallimento attore le cessioni di credito i cui corrispettivi sono stati pagati dalla convenuta a Parte_1 nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione della domanda di
[...] preventivo nel Registro delle Imprese ed individuati nella tabella e nei documenti di cui alla narrativa;
conseguentemente condannare la in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, al paga Parte_1
delle somme incassate dalla convenuta dai debitori ceduti
[...]
2.188.915,20 =, oppure della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
- in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento dei compensi ai sensi del D.M. 37/2018, oltre al 15 % rimborso spese forfettarie, oltre al 4 % CNPA ed IVA come per legge”
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la la quale ha CP_1 eccepito:
- che, le cessioni di crediti per cui il ha erogato anticipazioni a CP_9 Pt_1 nell'anno anteriore la Doman oncordato sono: (i) oppo
[...] uratela ai sensi e per gli effetti degli artt. 1265 e 2914, n. 2, c.c., in quanto notificate ai debitori ceduti con atti aventi data certa anteriore alla Domanda di Concordato e, a fortiori, alla sentenza dichiarativa di fallimento della Cedente;
(ii) irrevocabili anche ai sensi dell'art. 67, c. 2 della L.F., ove mai fosse applicabile detta norma – il che è contestato, siccome il Fallimento attoreo non formula espressa domanda (eterodeterminata) in tal senso – in quanto i crediti sono stati ceduti a in massa, Parte_4 con atti aventi data certa anteriore al semestre manda di Concordato e/o non conosceva, né poteva conoscere, né Parte_4 invero sussisteva, l'insolvenza di durante lo svolgimento del Parte_1 rapporto di factoring;
- che, le cessioni in massa, espressamente accettate da GF, sono state tutte notificate ai debitori ceduti “ai sensi dell'art. 1264 Codice Civile”, con atti 4 aventi data certa anteriore alla Domanda di Concordato e, a fortiori, alla dichiarazione di fallimento di (6-12 luglio 2017), come risulta Parte_1 dagli atti sub docc. 2-10;
- che, un prospetto riassuntivo dei debitori ceduti interessati dall'oggetto del presente giudizio e delle date di notifica ad essi delle Cessioni, dimostra che sono tutti di data anteriore alla Domanda di Concordato;
- che, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, nell'anno anteriore alla Domanda di Concordato sono state effettuate da parte di , in CP_1 favore di anticipazioni e pagamenti di scarti ivi Parte_1
Euro 7.079.116,39 e sono stati oggetto di Segnalazione crediti ceduti in forza delle Cessioni in Massa per un valore nominale di totali Euro 7.596.723,42, come risulta dal prospetto riassuntivo sub doc. 11;
- che, nel semestre anteriore alla Domanda di Concordato, il Factor ha erogato anticipazioni e versato scarti a per complessivi Euro Parte_1
2.096.313,38 e sono stati oggetto di Se base alle Cessioni in Massa crediti per un valore nominale di totali Euro 1.960.886,26;
- che, è inapplicabile l'art. 7, c. 1, della legge n. 52/1991, sostenendo che l'art. 5, c. 2 della l. n. 52/1991 dispone infatti che: “È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”: in sintesi, l'ordinamento prevede due modalità alternative per rendere opponibile la cessione di crediti ai terzi: i) quelle civilistiche di cui agli artt. 1265 e 2914, n. 2) c.c. (fatte salve dall'art. 5, co. 2 della Legge Factoring), mediante notifica o accettazione della cessione da parte del debitore ceduto;
ii) quella speciale di cui all'art. 5, c. 1 della Legge
, mediante versamento del corrispettivo della cessione al cedente. CP_10
Al ricorrere di una, è irrilevante l'operatività o meno dell'altra, bastando all'uopo la sussistenza dei presupposti di uno dei possibili criteri;
- che, l'assenza di rinvio all'art. 5, c. 2 della medesima legge – che fa “salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile” – conferma che l'inefficacia di cui all'art. 7, c. 1 della Legge Factoring non può attenere alle cessioni che siano opponibili ai sensi dell'art. 2914, n. 2, c.c. (in quanto oggetto di notifica al debitore ceduto o di sua accettazione in data anteriore al fallimento);
- che, risulta incostituzionale l'art.7, c. 1, della l. n. 52/1991, secondo cui l'azione prevista dall'art. 7, c. 1, della Legge Factoring si pone in rapporto di species a genus con la revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, c. 2, L.F. – attesa anche l'identità della tipologia di atti, ritenuti “normali”, presi in esame dalle due norme – è di tutta evidenza la disparità di trattamento tra le due fattispecie”, nella parte in cui la norma speciale stabilisce un cd. periodo sospetto doppio rispetto a quello attualmente previsto dalla legge fallimentare. Il trattamento normativo previsto dall'art. 7 della cit. legge poteva considerarsi “congruo” rispetto a quello dell'art. 67, c. 2, della L.F., nel testo in vigore prima della riforma di cui al D.L. 15 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. dalla l. 14 Maggio 2005, n. 80, ma non ora che detta riforma ha dimezzato il cd. periodo sospetto previsto dall'art. 67 L.F. e, 5 con specifico riferimento al secondo comma di detta norma, lo ha ridotto da un anno a sei mesi. L'attuale disposizione di cui all'art. 7, c. 1, della Legge è incostituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., nella CP_10 parte i de un regime normativo di inefficacia per atti intervenuti nel periodo di un anno anteriore al fallimento, anziché di sei mesi, secondo quanto attualmente previsto dall'art. 67, c. 2, L.F;
- che, è nulla la domanda formulata in via subordinata, essendo ormai decorso il termine di decadenza di cui all'art. 69-bis L.F: il , in Parte_1 questa sede, sarebbe stato al più legittimato a proporre l'azio ria ex art. 67, co. 2 L.F. esclusivamente degli atti di cessione di crediti compiuti da tra il 13 Giugno 2016 e il 13 Dicembre 2016, quale “Periodo Parte_1
Sos iduabile ai sensi dell'art. 67, c. 2 L.F. e 69-bis L.F; nel Periodo Sospetto, non vi sono cessioni di crediti in favore di GF astrattamente revocabili, poiché i crediti oggetto delle segnalazioni e, poi, delle notificazioni sono già stati ceduti al Factor in forza delle cessioni in Massa antecedentemente notificate (cfr. ns. doc. 2);
- che, si contesta fermamente che fosse “a conoscenza, sin da CP_1 dicembre 2015, dello stato di insolvenza in cui versava la né, Parte_1 come eccepito in subordine, “quantomeno dal giugno to di citaz., pag. 14): gli asseriti indici dello stato di decozione di ove Parte_1 mai sussistente, in parte non erano noti, in parte cati temporalmente in un momento successivo alla domanda di concordato;
- che, non era quindi equiparabile a un istituto di credito e CP_1 non di medesimi strumenti conoscitivi e di indagine accessibili ad una banca (in primis l'accesso alla Centrale Rischi di Banca d'Italia);
- che, nell'ambito delle normali interlocuzioni con il cliente, ha Parte_5 sempre ricevuto, anche nel corso del 2016, piena rassic dal management di sul buon andamento aziendale e sulla Parte_1 persistente assiste prietà nel processo di risanamento in atto;
- che, nell'esercizio 2015, i ricavi da vendita realizzati da Parte_1 ammontavano a Euro 129.006.000 (cfr. doc. 7, pag. 4), in cres il 20 per cento rispetto al precedente esercizio (Euro 107.000.000), anche grazie alla fornitura di servizi all'estero (in particolare in Spagna, Portogallo e Germania), ed erano, altresì, raddoppiati gli altri ricavi e proventi, generando un utile per Euro 2.400.000 (cfr. doc. 7, pag. 5) e un incremento del patrimonio netto, positivo per Euro 1.926.000 (cfr. doc. 7, pagg. 3 e 25). Inoltre, il Margine Operativo Lordo, che misura la capacità dell'azienda di generare profitto dalla propria gestione caratteristica, era positivo e crescente, passando da Euro 1.686.000 del 2014 (1,38 per cento dei ricavi netti) a ben Euro 10.242.000 (6,8 per cento dei ricavi netti), peraltro in un periodo di difficoltà del settore dell'acciaio;
- che, ferma la assoluta infondatezza di qualsiasi domanda svolta dal Fallimento nei confronti di , in via di estremo subordine, CP_1
l'esponente contesta la misur oggetto delle richieste di parte attorea. 6 Il pretende la restituzione di somme pari al valore nominale dei Parte_1 crediti ceduti. Sennonché, se è vero che detti crediti sono stati effettivamente incassati da , è altrettanto vero che il Factor ha CP_1 già rimesso a edette somme, come pure risulta Parte_1 dalla docume dotta dal Fallimento medesimo. Sulla scorta di tali assunti, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Piaccia all'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità relativa all'art. 7 della L. 52/1991 per le ragioni esposte in narrativa, solo nella denegata ipotesi in cui ritenuto rilevante ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, così giudicare: In via pregiudiziale: - dichiarare nulle e/o improponibili e/o inammissibili e comunque non riqualificabili le domande di revocatoria svolte dal in relazione sia al periodo annuale sia al Parte_1 periodo semestrale a di Concordato, in base alla Legge Factoring;
Nel merito: respingere integralmente tutte le domande proposte dal nei confronti di , in quanto infondate in fatto e in Parte_1 CP_1 diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso: emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono, anche in punto di opponibilità ed efficacia nei confronti del Fallimento Leali Steel delle Cessioni;
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori”
3. Nelle more del giudizio, la ha depositato in Controparte_11 data 27 Maggio 2022, avan to, proposta di concordato fallimentare mediante assunzione ex art. 124 della l.f. del in qualità di terzo proponente (doc. 1). Parte_1
o fallimentare è stato omologato, ai sensi dell'art. 129, c. 4, della l.f. dal Tribunale di Trento, con decreto 24 Maggio 2023 (doc. 2). Il summenzionato concordato fallimentare omologato prevede, tra l'altro, il trasferimento a favore della proponente di tutto l'attivo Controparte_3 fallimentare, senza esclusione alcuna, c di pertinenza della massa già pendenti. La Società quale cessionaria delle predette azioni, ha, Controparte_3 pertanto, e del titolo e dell'interesse ad intervenire nel presente giudizio, quale successore a titolo particolare del , nel Parte_1 diritto controverso, e facendo proprie tutte le difese del ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_6 do l'estromissione dal giudizio del Parte_1 in persona del suo curatore, respinta ogni contraria istan NEL MERITO:
- in via principale: per i fatti e le ragioni di cui narrativa, dichiarare inopponibili o comunque revocare ai sensi della legge n. 52/1991 nei confronti del attore Parte_1 le cessioni di credito i cui corrispettivi sono stati pagati dalla conven Parte_1 nell'anno anteriore alla data di pubblicazione della domanda di
[...]
7 preventivo nel Registro delle Imprese ed individuati nella tabella e nei documenti di cui alla narrativa dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. del conseguentemente condannare la in persona Parte_1 CP_1 del suo le entante pro tempore, al pagament Controparte_3 nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del Parte_1
delle somme incassate dalla convenuta dai debitori ceduti per complessivi €
[...]
237,14.=, oppure della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
- in via subordinata: per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inopponibili
o comunque revocare ai sensi della legge n. 52/1991 nei confronti del attore Parte_1 le cessioni di credito i cui corrispettivi sono stati pagati dalla conven Parte_1 nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione della domanda di
[...] preventivo nel Registro delle Imprese ed individuati nella tabella di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. del e nei documenti di cui alla narrativa Parte_1 dell'atto di citazione e della memor 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. del
conseguentemente condannare la in persona Parte_1 Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_3 nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del Parte_1
delle somme incassate dalla convenuta dai debitori c
[...]
915,20.=, oppure della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
- in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento dei compensi ai sensi del D.M. 37/2018, oltre al 15 % rimborso spese forfettarie, oltre al 4 % CNPA ed IVA come per legge”.
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU contabile. All'esito dell'attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta il 27 Luglio 2024 ed è stata rimessa sul ruolo con successiva ordinanza per ottenere chiarimenti dalle parti. Con ordinanza del 15 Maggio 2025, comunicata alle parti il 19 Maggio 2025, la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione, senza la concessione nuovamente dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia fatta dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta.
4.1. Negli atti finali le parti si sono riportate sostanzialmente alle già prospettate difese formulate in citazione e comparsa di costituzione, precisando le conclusioni come sopra riportate testualmente.
5. Ciò posto, la richiesta attorea risulta fondata e va accolta per i seguenti motivi di seguito esposti.
8 5.1. Preme primariamente considerare che questo Giudice ha già statuito su analoga fattispecie, avente simile petitum, seppur con parti parzialmente diverse. Di tal guisa, si ritiene di riproporre anche in questo giudizio il relativo corredo motivazionale della decisione, seppur tenendo presente le peculiarità del caso di specie. Giova procedere ad un preliminare inquadramento giuridico della fattispecie. Risulta dagli atti ed è stato ribadito dall'attore in citazione che, in data 29.11.16, la presentava domanda di concordato con Parte_1 riserva, pubblicata nel Registro delle Imprese in data 13.12.2016 (cfr. Visura sub doc. 02). Siffatta domanda veniva dichiarata improcedibile dal Tribunale di Trento il quale, successivamente, con sentenza n. 4 del 6 Luglio 2017, depositata in data 12 Luglio 2017 (si v. docc. 08 e 09), dichiarava il fallimento della in accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di Parte_1 ata dalla presso il Tribunale di Parte_7
Trento a seguito di segnala ale. Dall'esame della documentazione contabile rinvenuta dai Curatori Fallimentari, è emerso che la Società fallita, precedentemente alla dichiarazione di fallimento, aveva in essere plurimi rapporti con diversi istituti bancari ed intermediari creditizi. Il petitum azionato concerne, dunque, la declaratoria di non opponibilità dichiararsi alla Curatela dell'efficacia delle ridette cessioni nell'anno anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 della legge n. 52/1991, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento della somma di Euro 7.207.237,14. In via subordinata, ha chiesto che la controparte venisse condannata al pagamento della diversa somma di Euro 2.188.915,20, avuto riguardo a quanto incassato dalla convenuta dai debitori ceduti. La fattispecie, in esame, è sussumibile nella disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla citata legge n. 52/1991. Ed, infatti, ricorrono pacificamente le condizioni prescritte dall'art. 1, poiché la cessione dei crediti è avvenuta verso corrispettivo (causa vendendi); il cedente (i.e. la fallita è un imprenditore commerciale;
la cessionario è un intermediario finanziario il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti vantati verso terzi da soggetti che non siano intermediari finanziari. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 16828/2013, l'art. 7 della legge 52/1991 ha introdotto una disciplina speciale volta a colpire gli atti di disposizione compiuti dall'imprenditore poi fallito che, sebbene non iniqui o squilibrati, sono lesivi della par condicio creditorum. La disciplina introdotta dal citato art. 7 è da considerarsi “speciale”, poiché
“s'inserisce nell'ambito di quella dettata dall'art. 67 legge fallimentare, facendo 9 dipendere l'opponibilità della cessione dei crediti al fallimento del cedente non già dalla data di perfezionamento dell'atto contrattuale, ma da quella del pagamento effettuato dal cessionario e subordinando la dichiarazione d'inefficacia alla prova della scientia decoctionis, anch'essa riferita alla data del pagamento”. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 della legge n. 52/1991, il pagamento di data certa del corrispettivo rende le cessioni dei crediti d'impresa opponibili al fallimento del cedente dichiarato successivamente, ad eccezione dei casi in cui si tratti di cessioni stipulate nell'anno anteriore al fallimento, prima della scadenza dei crediti ceduti, con riferimento alle quali il curatore dimostri che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente alla data del pagamento. Pertanto, l'opponibilità della cessione di crediti d'impresa, conseguita a seguito del pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore al fallimento del cedente, è rimossa ove concorrano tutti insieme i seguenti presupposti: 1) che il pagamento del corrispettivo del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore al fallimento;
2) che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del credito ceduto;
e 3) e che il curatore del fallimento del cedente provi che il cessionario conosceva lo stato d'insolvenza del cedente alla data del pagamento. Nel caso di specie, le condizioni di cui ai punti 1) e 2) sussistono senz'altro, sono riscontrate documentalmente, così come l'ammontare dei predetti pagamenti. Infatti, nell'arco del rapporto di factoring, la (oggi Parte_8
) ha versato o anticipato, nel corso de ese di CP_1
7, l'importo complessivo di Euro 6.501.262,04, in favore della Società fallita, incassando dai creditori ceduti, successivamente allo scadere delle fatture, l'importo complessivo di Euro 7.207.237,14. La causa giuridica prevalente della cessione dei crediti di impresa verso corrispettivo va identificata nella ragione traslativa, come si evince anche dalla circostanza che, nella prospettiva della legge n. 52/1991, il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilità ai terzi non è il perfezionamento dell'atto contrattuale, bensì il pagamento del cessionario al cedente, fatto che -come detto- rappresenta la causa della cessione, non già l'effetto di essa. La revoca, coerentemente con questa impostazione, colpisce l'accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, per conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere l'esecuzione. Secondo la tesi difensiva della parte convenuta, le cessioni in massa, espressamente accettate da , sono state tutte notificate a tutti i CP_1 debitori ceduti “ai sensi dell' ce Civile”, con atti aventi data certa anteriore alla domanda di concordato e, a fortiori, alla dichiarazione di fallimento di (di data 6-12 Luglio 2017). Parte_1
La parte con ccepito che il pagamento in favore del Factor, da parte dei debitori ceduti, in data anteriore al , circostanza non Parte_1
10 contestata da parte del medesimo e presupposto della sua Parte_1 stessa azione, è di per sé confermativo della preventiva notificazione delle cessioni in massa ai debitori ceduti. La ha anche chiarito che ha, poi, inviato al Factor CP_1 Parte_1 le l nalazione di crediti so ronti dei debitori ceduti, già oggetto delle cessioni in massa e derivanti dalle fatture “dettagliatamente indicate nella “Distinta-cessione” allegata alle suddette lettere (le
“Segnalazioni”), (si v. doc. 14 di parte convenuta). L'argomentazione non è condivisibile. Nel caso che ci occupa, non è in contestazione la certezza della data dei pagamenti eseguiti dalla cessionaria alla cedente, come elencati con le rispettive date alle pagine 6, 7 e 8 dell'atto di citazione e come del resto documentati dalla controparte. Va, quindi, senz'altro applicata la disciplina dell'inopponibilità sancita dall'art. 7 cit. per i pagamenti aventi data certa di cui al primo comma dell'art. 5 cit. In particolare, la parte convenuta ha rilevato l'iniquità e l'incostituzionalità della norma che prevede un periodo sospetto di un anno in luogo di quello più ridotto di sei mesi previsto dall'art. 67 della legge fall. per la revocatoria fallimentare, che della prima costituirebbe un'ipotesi generale. Il rilievo è infondato, atteso che la scelta del legislatore di prevedere nei due casi un periodo sospetto di diversa durata trova giustificazione evidentemente nella specificità dell'oggetto dell'azione (la cessione di un credito). Valga, al riguardo, quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'art. 7 della legge n. 52 del 1991 ha introdotto una disciplina speciale volta a colpire le disposizioni patrimoniali compiute dall'imprenditore dichiarato fallito che, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata in sede concorsuale a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14260/2015). La parte convenuta ha anche eccepito l'irrevocabilità oggettiva delle cessioni, in quanto atti dispositivi compiuti da al di fuori del cd. Parte_1 periodo sospetto, che si diparte dal 13 Giugn al 13 Dicembre 2016, dal momento che non vi sarebbero state cessioni di crediti in favore di , astrattamente revocabili, poiché i crediti oggetto delle CP_1 se poi, delle notificazioni erano già stati ceduti al Factor in forza delle cessioni in massa antecedentemente notificate. La stessa ha evidenziato che la cessione di crediti futuri in massa ai sensi della Legge Factoring permette di individuare con certezza, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, i crediti ceduti, ancorché non ancora sorti, e che è l'unico atto dispositivo dei crediti anche futuri è la cessione in massa, che si realizza con lo scambio del consenso di cedente e cessionario sull'oggetto del trasferimento e diviene opponibile erga omnes, per quanto detto sopra, nel momento della notificazione della stessa al debitore ceduto o della sua accettazione, purché, in entrambi i casi, con data certa. 11 Come già ribadito sopra, parte attorea non ha mai contestato l'avvenuto pagamento con data certa di tutte le cessioni intervenute nel rapporto, oltre alla notifica nei confronti dei debitori ceduti, al fine di renderla opponibile ai terzi. La convenuta esclude l'operatività della disciplina di cui alla l. n. 52 del 1991, per il solo fatto che le cessioni in massa dei crediti sia avvenuta con un atto di data certa anteriore al fallimento e alla domanda di concordato preventivo. Tale esito ricostruttivo non può ritenersi plausibile. Invero, come già ribadito sopra, la causa giuridica prevalente della cessione dei crediti di impresa verso corrispettivo va identificata nella causa vendendi, come si evince anche dalla circostanza che, nella prospettiva della legge n. 52/1991, il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilità ai terzi non è il perfezionamento dell'atto contrattuale, bensì il pagamento del cessionario al cedente, fatto che rappresenta la causa della cessione, non già l'effetto di essa. Per tali motivi, facendo applicazione dei criteri dianzi richiamati e tenuto conto dei prospetti prodotti, si deve avere riguardo, in siffatto tipo di azione revocatoria, alla data del pagamento del corrispettivo della cessione da parte della convenuta nei confronti dell'attrice. La revoca colpisce, infatti, l'accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, di conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere l'esecuzione. L'assunto interpretativo appare conforme alla lettera dell'art, 7, c. 1, della l. n. 52 del 1991, secondo cui: “L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto”. Ciò comporta che, in virtù dell'elenco riportato nella tabella riepilogativa offerto dalla Curatela, deve essere considerato un periodo che si diparte dal 14 Dicembre 2015 sino al 25 Ottobre 2016. Ciò involge ulteriori considerazioni in merito al cd. periodo sospetto. La norma sopra richiamata fa riferimento al pagamento eseguito nell'anno anteriore alla declaratoria del fallimento. Nel caso che ci occupa, dunque, essendo il fallimento stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Trento il 6-12 Luglio 2017, il periodo sospetto coinciderebbe a ritroso con la data del 6-12 Luglio 2015. Come evidenziato, però, da parte attorea, il fallimento è stato preceduto dalla domanda di concordato preventivo, depositata nel registro delle imprese il 13 Dicembre 2016. Invero, ai fini della considerazione unitaria delle due procedure rileva la situazione riscontrata dal Tribunale al momento della declaratoria del fallimento, da cui emerge quell'unicità della crisi imprenditoriale (stessa situazione di dissesto) che giustifica la consecutio tra procedure, non potendo 12 peraltro il giudice investito della revocatoria sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, né rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 9996/2016; Cass. Civ., sent. n. 7324/2016). La sentenza di fallimento può legittimamente contenere un accertamento, con valenza di giudicato nel successivo giudizio revocatorio, del fatto che il debitore si trovasse in stato di insolvenza al momento della pronuncia del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
pur in assenza di un accertamento giudiziale in tal senso, qualora al concordato preventivo segua il fallimento, si può legittimamente presumere che il debitore si trovasse, ab origine, in stato d'insolvenza, comprovata ex post dalla sopravvenienza del fallimento;
il fatto certo che al concordato preventivo abbia fatto seguito il fallimento fa presumere che il debitore sin dal deposito del decreto di ammissione fosse in stato di insolvenza, stato non superato con il ricorso alla diversa procedura concorsuale. In ragione, quindi, dell'applicabilità nel caso di specie dell'istituto della consecuzione tra procedure, ai fini della retrodatazione dei termini, il computo a ritroso del periodo sospetto ha inizio dalla pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, ossia dal 13.12.2016. Trattandosi di revocatoria esperita ai sensi dell'art. 7 della l. n. 52 del 1991 si applica il termine annuale dalla data del concordato preventivo, sicché il periodo sospetto ricade nel periodo compreso tra il 13 Dicembre 2015 e il 13 Dicembre 2016. Orbene, non si palesano dubbi in ordine ai pagamenti effettuati nell'anno anteriore al fallimento ossia tra il mese di Luglio 2015 e quello di Luglio 2016, i quali risultano essere stati effettuati nel periodo che parte dal 14 Dicembre 2015 sino al 25 Ottobre 2016. Parimenti, i corrispettivi delle cessioni intervenute nell'anno anteriore al fallimento, risultano essere state pagate dal factor a prima della scadenza delle fatture cedute. Parte_1
Di tal guisa, poss ddisfatti i primi due criteri previsti dalla legge factoring ossia il pagamento in favore del cedente eseguito nell'anno anteriore alla declaratoria del fallimento e l'effettuazione prima della scadenza del creditore ceduto.
5.2. Quanto al terzo requisito, inerente alla conoscenza dello stato di insolvenza del cedente alla data del pagamento, giova premettere che la scientia decoctionis (secondo la definizione che ne è data dall'art. 7 della l. n. 52/1991, del tutto analoga a quella contenuta nell'art. 67 legge fall.), può strutturarsi in termini di “conoscenza oggettiva”, secondo parametri rigorosamente ricavati dalla fattispecie concreta revocanda, ovvero di
“conoscibilità astratta”, sulla base di elementi genericamente tratti da una tipizzazione schematica di situazioni di fatto caratteristiche dello stato di dissesto.
13 Poiché la norma si esprime in termini di conoscenza dello stato di insolvenza, essa è correntemente interpretata come condizione conoscitiva del terzo contraente effettiva e non meramente potenziale, con assunzione di rilevanza esclusiva della concreta situazione psicologica e non della semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte poi fallita (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1101/2014). Peraltro, raramente sussistendo una prova dello stato soggettivo (che sfugge alla prova diretta) e dovendosi, quindi, ritenere che la prova presuntiva costituisca il mezzo probatorio primario (cfr. Cass. Civ. n. 9903/2007) nell'ambito della valutazione presuntiva degli indizi rilevanti. La dimostrazione della suddetta conoscenza effettiva viene ricercata facendo applicazione di un canone di conoscibilità dello stato di insolvenza, da parte di un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza (cfr. Cass. Civ., sentt. nn. 22184/2015, 7722/1996), così traendo la scientia decoctionis del terzo da schemi tipici di situazioni di fatto connotanti lo stato di dissesto (cfr. Cass. Civ., sent. n. 6686/2012, in cui si precisa che la conoscibilità dell'insolvenza non può essere parametrata in relazione ad una astratta figura di contraente, bensì va valutata come probabilità che l'insolvenza fosse conosciuta da un soggetto che si trovava nella stessa situazione dell'accipiens; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., sent. n. 2916/2016). È, invece, del tutto irrilevante ad escludere la scientia una mera convinzione soggettiva di reversibilità del dissesto (cfr. Cass. Civ., sent. nn. 28445/2008, 18066/2005). La dimostrazione della scientia decoctionis normalmente consegue ad un percorso probatorio di tipo presuntivo, scandito da elementi gravi, precisi e concordanti, tali da ritenere che il creditore, applicandosi con comune diligenza, non avrebbe potuto non conoscere lo stato di dissesto La prova della scientia decoctionis “può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore” (cfr. Cass. Civ., sentt. nn. 19709/2015; 1101/2014). Nella valutazione della scientia decotionis, pertanto, conta l'approccio psicologico del convenuto in revocatoria ed occorrerà basarsi su un giudizio probabilistico che non postula una certezza, nel senso che non è necessario che il fatto ignoto presunto sia l'unica conseguenza possibile del dato noto, essendo sufficiente che esso sia desumibile secondo l'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. Civ., sentt. nn. 9782 e 914 del 1999). Fatte queste premesse di ordine generale, nel caso di specie il fatto che la cessionaria all'atto dell'esecuzione dei pagamenti, nella sua qualità di operatore nel settore creditizio (con la sua maggiore dotazione di 14 competenze e di strumenti di rilevazione, ivi compresa la possibilità di compulsare la Centrale Rischi), conoscesse lo stato di insolvenza della cedente è desumibile dai seguenti elementi indiziari plurimi e concordanti. In primo luogo, come ha evidenziato parte attorea, al momento della sua costituzione, il capitale sociale di ammontava ad Euro Parte_1
300.000,00, costituito da n. 300.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00. L'intero capitale sociale era stato sottoscritto e versato interamente dall'unico socio , Società del gruppo Controparte_5
“Klesch” con sede ata 03.13.2013 l'intero pacchetto azionario della Società è stato trasferito alla “Klesch Steel B.V.” che ne è diventato unico socio. Tale circostanza di per sé non assume valore dirimente ai fini della valutazione della scientia decoctionis, ma deve essere letta in combinato disposto con altri elementi che si presentano concordanti. Inoltre, preme evidenziare che l'originaria sottocapitalizzazione della Società imponeva il ricorso frequente a forme di finanziamento per ottenere la liquidità necessaria ad adempiere le obbligazioni assunte. Risulta dagli atti che il bilancio d'esercizio al 31.12.14 si era chiuso con una perdita di Euro 1.272.673,00, in conseguenza della quale la Parte_1 aveva già perso l'intero capitale sociale, manife
[...] onio netto negativo di Euro 605.461,00. Nella relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.14 del Consiglio di amministrazione è stata messa in evidenza la contrazione di alcune linee di credito che “hanno provocato un accumulo di oltre 10 milioni di € di fatture non scontate creando problemi di liquidità all'azienda che hanno generato un ritardo nel pagamento dell'IVA per un importo complessivo di 7.372.565 €”. Risulta dagli atti che alcuni istituti di credito, tra cui la Controparte_6
, e la Banca NA
[...] Controparte_7 tato la rinegoziazione dei mutui e sospeso l'utilizzo degli affidamenti e delle linee di credito commerciali e di quelle auto liquidanti anticipi import. Nella successiva relazione allegata al bilancio d'esercizio al 31.12.2015, datata Luglio 2016 e pubblicata a Dicembre 2015, il Collegio sindacale ha espresso un giudizio critico sul bilancio e sull'informativa (si v. doc. 7 del fascicolo attoreo). Con riguardo al bilancio alla 31.12.2015, nella relazione del collegio sindacale è stata rilevato che “il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con possibili interazioni e possibili effetti cumulativi sul bilancio”, tanto da non poter esprimere alcun giudizio sullo stesso (si v. p. 5 della relazione sub doc. 7 del fascicolo di parte attorea). Degna di nota risultava già allora la notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per IVA e verso gli Enti previdenziali proprio in quel periodo, in cui del resto era già in essere il rapporto negoziale con la parte convenuta (si v. p. 8 del doc. 7 di cui al punto che precede).
15 A Luglio 2016 risultavano scadute e non rinegoziate rate, capitale e interessi con per circa Euro 1.276.000,00. Controparte_8
La gravità -finanziaria della Società è comprovata, del resto, dalla presentazione pochi mesi dopo, a Novembre 2016, della domanda di concordato preventivo, con riserva, pubblicata nel Registro delle Imprese in data 13 Dicembre 2016. Siffatti elementi non potevano essere ignorati dalla convenuta, la quale intratteneva un rapporto negoziale di factoring con l'attrice sin dal 2013, data di conclusione del relativo contratto. La consapevolezza in capo alla della situazione di difficoltà in CP_1 cui versava la trova che negli esiti della prova Pt_1 testimoniale espl el corso del giudizio. Il teste direttore finanziario di da Ottobre Testimone_1 Parte_1
2014 a Dicembre 2016, escusso all'udienza del 17 Dicembre 2021, dal Giudice in precedenza titolare del fascicolo, ha dichiarato che: “Confermo che avevamo mostrato a una bozza del bilancio dalla quale emergeva la Parte_5 perdita di esercizio. Non attamente la data anche se comunque era stato nei primi mesi dell'anno in primavera”. “Confermo che avevamo riferito a la Parte_5 situazione reale dovuta sia dalle richieste di , sia dall di Parte_9 pagamento dei fornitori e sia dalla mancata a ricapitalizzare anche se aveva detto che avrebbe potuto supportare nanziamento con un'assistenza finanziaria”. Lo stesso teste ha anche confermato che l'esposizione debitoria di Pt_1 con diversi Istituti di credito era circostanza nota, così co
[...] nsione delle principali linee di credito da parte delle Banche con le quali l'attrice intratteneva rapporti negoziali. Non assumono, invece, valore probante, in quanto generiche e assertive, le dichiarazioni rese a riguardo dai testi di parte convenuta, Testimone_2
e alla medesima udienza, i quali s Testimone_3 riferire che la situazioni finanziaria della non destava severe Parte_1 preoccupazioni. Giova, poi, considerare che il teste presidente del Testimone_4
Collegio sindacale dal 2013 sino alla dat l'udienza del 19 Aprile 2022, ha confermato che nell'aprile 2016 era già emersa una situazione di criticità finanziaria che li aveva costretti a convocare un'assemblea tenutasi a Londra alla presenza del Gruppo che aveva illustrato le possibilità di ripianare i debiti, anche con immissione di nuovo capitale da parte di istituti di credito a livello internazionale. A sua volta, il teste , che si occupava della parte amministrativa e Tes_5 della predisposizion ncio consolidato, all'udienza del 28 Settembre 2022, ha dichiarato che: “Del 2015 non ricordo niente. Io non ricordo dopo sette anni il documento che mi si rammostra. Io so solo che la sottocapitalizzazione era nota a tutti gli Istituti. La sottocapitalizzazione c'era sin dall'inizio, dal momento della fondazione della Società. Non ricordo della sospensione delle linee di credito. Nessuno che io ricordi si è rifiutato di pagare, trattandosi di clienti top, con insoluti zero. I nostri 16 crediti erano ambiti”. “Noi sottoponevano i report alle Società Noi non CP_9 abbiamo nascosto nulla. Il fatturato c'era e i clienti pagavano. Le notizie che venivano da Londra erano che il socio, ossia il ci avrebbe sostenuti. Le banche ne erano a conoscenza. Con le altre banche n rano problemi poiché si trattava di un indebitamento non per fidi di cassa, ma per smobilizzi. Non ricordo però la situazione con tutte le Banche. A livello di centrale rischi eravamo perfetti, nessuno mi ha mai detto sono uscito dal fido. Io il l'ho visto solo una volta, all'inaugurazione della
. Non ricordo a quanto tasse il debito tributario”. “Non ricordo la data. CP_11 ente portavamo i bilanci trimestrali, non solo da , ma a tutte le banche Parte_5 che lo richiedevano. La bozza del bilancio era attesa da tutto il mondo creditizio, non ricordo quale mi abbia chiesto la bozza del bilancio. Io mi ricordo solo che sono CP_6 andato col da e che gli abbiamo portato la bozza”. “Io non ricordo Tes_1 Parte_5 che ce li ab sti, on a me direttamente, ricordo però che trimestralmente andavamo da loro, come da tutti, o su richiesta o volontariamente, io col o il Tes_1 col . Era nostro interesse andare a spiegare quello che suc iché Tes_1 Per_1 av buon rapporto con gli Istituti di Credito, volevamo un rapporto chiaro”. Ciò dimostra che vi era un continuo scambio di informazioni e che la bozza del bilancio, con cadenza trimestrale, veniva comunicata anche nei confronti della (allora ). CP_1 Parte_5
Dal narrato tes colto i ausa emergono non solo una situazione di difficoltà finanziaria e l'incapacità della Società di far fronte all'imponente esposizione debitoria creatasi tra il 2014 e il 2016, cui ha fatto seguito la chiusura delle linee di credito da parte delle Banche, nonché il mancato conferimento dell'aumento di capitale da parte del socio estero, ma anche che i dati erano oggetto di scambi frequenti tra le parti, sulla scorta di un flusso informativo costante. Preme, poi, considerare che anche le Società finanziarie hanno accesso alle informazioni contenute nella Centrale Rischi. Per accedere alle informazioni d'interesse, gli intermediari possono infatti avanzare, in qualunque momento ne abbiano esigenza, richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento ad una o più rilevazioni (c.d. servizio di prima informazione) o possono chiedere di avere, in concomitanza con il flusso di ritorno, informazioni su un insieme di nominativi (c.d. servizio di informazione periodico) relative all'ultima rilevazione (come già previsto dalla Circolare n. 139 dell'11 Febbraio 1991e s.m.i., Banca d'Italia). La medesima circolare prevede, inoltre, che: “Gli intermediari possono avanzare richieste di prima informazione di primo e di secondo livello, che si differenziano in relazione al grado di dettaglio delle informazioni fornite. Nelle risposte alle richieste di primo livello figura la posizione globale di rischio del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari – con specifica evidenza della posizione verso gli intermediari finanziari – e le informazioni anagrafiche dei soggetti coobbligati. Nelle risposte alle richieste di secondo livello sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle coobbligazioni e le informazioni 17 anagrafiche e la posizione globale di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti (c.d. censiti collegati) dal nominativo richiesto. Nelle risposte alle richieste di secondo livello su cointestazioni sono fornite anche le posizioni globali di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari. Sia nel primo, sia nel secondo livello sono altresì contenute informazioni relative all'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, al numero degli intermediari segnalanti, al numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia;
viene inoltre evidenziato l'eventuale trascinamento dei dati. Ove richiesto, viene altresì fornita la posizione globale di rischio del cliente nei confronti del gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente”. Sul punto, occorre considerare che anche la parte interveniente ha evidenziato, sul punto, che, ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario, aveva già all'epoca l'obbligo di procedere alla segnalazione. L'art. 106 è del resto richiamato proprio dalla citata Circolare, secondo cui:
“La partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi è obbligatoria per (…) b) gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B., iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo T.U.B., i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 20091. L'attività di finanziamento, comprensiva dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera prevalente quando essa rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi all'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate”. Di tal guisa, emerge in capo all'intermediario tanto la possibilità di accedere alle informazioni contenute nella Centrale Rischi, quanto quella di partecipare attivamente al servizio di centralizzazione dei rischi. Tali esiti, sul piano istruttorio, devono essere vagliati anche sulla scorta della relazione redatta dalla CTU nominata nel presente giudizio. La Consulente ha chiarito che “il rapporto presenta un andamento costante per il periodo 2014-2015 con saldo finale (a debito di ) in incremento sino ad Parte_1 agosto 2015, in riduzione nei mesi di agosto e (per effetto del ridotto movimento di agosto 2015) e poi in ulteriore crescita nei mesi successivi per chiudere con un saldo al 31.12.2015 di Euro 3.638.585,24”, mentre “l'importo totale delle anticipazioni su crediti ceduti intervenute nel periodo successivo al 13 dicembre 2015 è stato di Euro 6.343.669,54”, come da prospetto allegato (si v. pp. 33 e 34 dell'elaborato peritale). Pertanto, l'ammontare degli scarti al dopo incasso eseguiti anche mediante compensazione da a favore di nel periodo di 12 mesi CP_13 Parte_1 ante ammissione al ra, risulta ro 903.591,57 (si v. p. 40 dell'elaborato peritale). Dalla CTU emerge, però, che nel corso del 2016 si è registrata una forte riduzione delle anticipazioni pagate e conseguentemente un rientro graduale del saldo creditore sino a giungere ad un saldo debitore a Gennaio 2017, sostanzialmente per assenza di anticipi ed accrediti. 18 Dunque, in un breve arco di tempo vi è stato un repentino cambiamento in peius delle condizioni economico-finanziarie della Società poi fallita. Il fatto che il rapporto presentasse inizialmente un andamento costante, privo di significativi mutamenti nel periodo oggetto di analisi, non impinge con gli esiti dell'istruttoria espletata e con quanto è dato evincere dal compendio documentale in atti. Giova precisare che siffatte movimentazioni si collocano nella fase centrale del periodo sospetto e in prossimità della domanda di concordato preventivo con riserva e non esimono dal considerare che, già nei periodi precedenti, l'ammontare del debito era notevole e le linee di credito con le banche avevano ricevuta una battuta d'arresto, circostanza nota o, comunque, conoscibile dalla convenuta usando l'ordinaria diligenza. Alla luce di tutto quanto sopra, sussistono indizi, gravi, precisi e concordanti per ritenere che la convenuta, operatore professionale dotato di particolari e specifiche conoscenze tecniche e strumenti conoscitivi, fosse a conoscenza, già all'epoca dei primi pagamenti del corrispettivo della cessione, dello stato di insolvenza in cui versava la Società, con conseguente dimostrazione della ricorrenza altresì del presupposto della scientia decoctionis (cfr. Cass. Civ. ord. n. 3854/2019). Quanto invece alla conoscenza in capo alla cessionaria dello stato di insolvenza al momento del pagamento del corrispettivo, deve ritenersi che parte attorea abbia soddisfatto il relativo onere probatorio di cui era gravata. Tale prova “presuppone la dimostrazione della concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, e non già quella della semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte e, pertanto, pur potendo essere fornita in via presuntiva, richiede l'offerta di elementi indiziari tali da indurre e ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non avere percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 19709/2015). Sussistendo tutti i presupposti stabiliti dall'art. 7, c. 1, della l. n. 52/1991, va dichiarata l'inopponibilità al Fallimento attoreo della cessione di crediti di cui è causa, con la conseguenza che la Società convenuta va condannata a corrispondere alla Curatela l'importo corrispondente alle somme incassate dalla convenuta dai debitori ceduti. Alla somma richiesta principaliter dall'attrice di Euro 7.207.237,14, va detratto quanto computato dalla CTU di Euro 903.591,57 (ottenendosi la cifra di Euro 6.303.645,57), a titolo di scarti, limitati a tali operazioni e, quindi, contrapponibili alle anticipazioni oggetto di revocatoria, messo a disposizione di nel periodo che si diparte dal 13 Dicembre 2015, Parte_1 oltre interessi nella misura legale dalle date dei singoli pagamenti ed al tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., dalla domanda al saldo. Con il proprio atto intervento del 20.09.2023, la parte intervenuta ha, altresì, documentato il decreto di omologa del 24.5.2023 della proposta di 19 concordato fallimentare, non condizionato il trasferimento delle azioni revocatorie alla chiusura del fallimento (docc. 1 e 2), con conseguente sufficienza della definitività del decreto di omologa, in difetto di deduzione ad opera di alcuna delle parti circa l'interposizione di ricorso per cassazione e in mancanza, peraltro, di alcuna opposizione da parte del attoreo circa la richiesta di parte intervenuta di pronuncia in Parte_1 ore (oltre che di qualsivoglia attività processuale da parte del dal 27.03.2023). Parte_1 onvenuta è, dunque, tenuta al pagamento in favore di
[...] della somma pari ad Euro 6.303.645,57, oltre interessi legali CP_3 lati sopra.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 16.236,50, di cui Euro 7.433,50, per la fase istruttoria ed Euro 8.803,00 per la fase decisionale, tenuto conto dello scaglione previsto per le cause di valore compreso tra gli Euro 4.000.000,01 e gli Euro 8.000.000,00, nei valori minimi per la sola fase decisoria e nei valori dimezzati per quella istruttoria, stante l'intervento in giudizio, in sede di espletamento dell'incarico peritale, dunque, solo a metà della fase istruttoria. Si ritiene di dover operare una compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., tra il Fallimento attoreo, che non ha più partecipato al giudizio dal 27 Marzo 2023, non avendo provveduto neppure a depositare una nota spese, e la convenuta, Le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico della parte convenuta, con detrazione dell'acconto ove già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) dichiara l'inopponibilità al Fallimento attoreo e alla parte interveniente della cessione di crediti di cui è causa e, per l'effetto, condanna la Società convenuta a corrispondere alla parte interveniente l'importo di Euro 6.303.645,57, oltre interessi, nella misura legale dalle date dei singoli pagamenti ed al tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte interveniente, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 16.236,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
3) compensa tra la parte convenuta e parte attorea le spese di lite;
4) pone definitivamente in capo alla parte convenuta le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto e con detrazione dell'acconto, ove versato. 20 Così deciso in Trento, il 18 Luglio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s), 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
21