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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 7814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7814 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 20233/23 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 19.11.24 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Parte_1
Mazzucchiello in virtu' di procura in atti contro
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi CP_1
n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara che l'istante è nelle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'assegno di invalidità dalla revoca (13.6.22);
2) condanna l' al pagamento delle spese legali dell'istante che liquida in €. 2540,00 CP_1
oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA (oltre che di quelle di CTU liquidate come da separato decreto), con distrazione in favore del difensore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.11.23 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1
esponendo che in data 13/06/2022, in sede di visita dei revisione, gli era stato disconosciuto l'assegno di invalidità civile per assenza del requisito sanitario. Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 21868/22 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Nelle more del giudizio decedeva l'istante e si costituivano in giudizio gli epigrafati unici eredi.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.10.23 e la dichiarazione è stata depositata il 2.11.23 per cui detto termine essenziale, fissato dal giudice in giorni 28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 3.11.23 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
2 Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie la patologia psichica come rappresentata nella relazione del l'UOC salute mentale del Distretto 33 datata 12.5.22 risulta quale patologia psichica dal 2000, su cui possono essersi innestate le conseguenze della ben successiva patologia oncologica per cui le conclusioni del primo CTU, che le ritiene solo conseguenza della patologia oncologica, non possono essere condivise ed è stata necessaria la nomina di nuovo CTU.
Sulla scorta della nuova CTU depositata nella presente fase di giudizio la domanda è fondata in quanto ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dalla revisione (13.6.22).
Gli stati patologici riscontrati dal c.t. sono quelli di cui all'elaborato peritale (in atti)
Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica. Essi determinano le condizioni per l'assegno di invalidità con decorrenza dalla data suddetta.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli, 19.11.24.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
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SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 20233/23 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 19.11.24 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Parte_1
Mazzucchiello in virtu' di procura in atti contro
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi CP_1
n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara che l'istante è nelle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'assegno di invalidità dalla revoca (13.6.22);
2) condanna l' al pagamento delle spese legali dell'istante che liquida in €. 2540,00 CP_1
oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA (oltre che di quelle di CTU liquidate come da separato decreto), con distrazione in favore del difensore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.11.23 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1
esponendo che in data 13/06/2022, in sede di visita dei revisione, gli era stato disconosciuto l'assegno di invalidità civile per assenza del requisito sanitario. Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 21868/22 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Nelle more del giudizio decedeva l'istante e si costituivano in giudizio gli epigrafati unici eredi.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.10.23 e la dichiarazione è stata depositata il 2.11.23 per cui detto termine essenziale, fissato dal giudice in giorni 28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 3.11.23 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
2 Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie la patologia psichica come rappresentata nella relazione del l'UOC salute mentale del Distretto 33 datata 12.5.22 risulta quale patologia psichica dal 2000, su cui possono essersi innestate le conseguenze della ben successiva patologia oncologica per cui le conclusioni del primo CTU, che le ritiene solo conseguenza della patologia oncologica, non possono essere condivise ed è stata necessaria la nomina di nuovo CTU.
Sulla scorta della nuova CTU depositata nella presente fase di giudizio la domanda è fondata in quanto ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dalla revisione (13.6.22).
Gli stati patologici riscontrati dal c.t. sono quelli di cui all'elaborato peritale (in atti)
Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica. Essi determinano le condizioni per l'assegno di invalidità con decorrenza dalla data suddetta.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli, 19.11.24.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
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