Cass. civ., sez. II, sentenza 18/09/2013, n. 21388
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Sentenza 18 settembre 2013

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Il compratore con riserva di proprietà, acquistando la proprietà della cosa soltanto con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, ai sensi dell'art. 1523 cod. civ., non può costituire enfiteusi sulla stessa, in quanto tale diritto reale di godimento graverebbe sul diritto del venditore, che è ancora titolare del dominio diretto sul bene.

Nella vendita con riserva di proprietà in corso al momento della dichiarazione di fallimento del compratore, il venditore può richiedere la restituzione della cosa nell'ipotesi di scioglimento del contratto, quando ancora il curatore non si sia avvalso della facoltà di subentrare nel rapporto negoziale, oppure può proseguire l'azione di risoluzione già intrapresa nei confronti dell'acquirente successivamente fallito; non può, invece, dopo la dichiarazione di fallimento e ove il curatore si sia avvalso della facoltà di subentrare nel contratto in corso, chiedere la risoluzione dello stesso - ancorché fondata su clausola risolutiva espressa - per il pregresso inadempimento del fallito, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio di quest'ultimo al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con l'effetto che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, i quali sarebbero lesivi della "par condicio".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/09/2013, n. 21388
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21388
    Data del deposito : 18 settembre 2013

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