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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 847/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 847 del Ruolo Generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione alla udienza del 10/4/2025, scaduti in data 30/6/2025 i termini di cui agli artt.
190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
) – in qualità di eredi di (C.F. C.F._8 Persona_1
) - rappresentati e difesi dall' Avv. Rosanna Cocci, giusta procura C.F._9 depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
-attore-
CONTRO
(C.F. - quale ente liquidatore dell'ex Asur Marche ai sensi CP_1 P.IVA_1 della L.R. 19/2022 – rappresentato e difeso dall'Avv. Mikol Torretti, giusta procura alle liti depositata in data 2/10/2023;
-convenuto-
***
OGGETTO: “responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie”
1 ***
CONCLUSIONI
All' udienza del 10/4/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza disattesa: A)
In via preliminare:
1. volersi dare atto della prosecuzione del giudizio nei confronti dei signori Pt_7
quali eredi testamentari di;
2. dichiarare, per
[...] Parte_8 Parte_4 Persona_1
l'effetto, che legittimati attivi sono i ricorrenti e quali Parte_4 Parte_7 Parte_8 eredi testamentari del de cuius, , giusta documentazione in atti;
3. disporsi il rinnovo delle Persona_1 operazioni peritali e la nomina di nuovi consulenti tecnici d'ufficio;
4. in ogni caso, disporre la convocazione a chiarimenti dei CCTTUU, in ordine ai motivi di contestazione sollevati sia nelle osservazioni alla bozza sia nelle note per l'udienza del 23.01.2025; 5. ammettere, si opus, le istanze istruttorie articolate e non ammesse;
6. rigettare tutte le eccezioni, le richieste, le produzioni e le conclusioni di parte resistente, poiché infondate in fatto ed in diritto;
7. dichiarare inapplicabile alla fattispecie la legge n. 24/2017, cd. legge
Gelli-Bianco, in quanto il fatto è occorso in data antecedente l'entrata in vigore della legge, 1° aprile 2017;
B) In via principale e nel merito:
1. in accoglimento del ricorso proposto, accertare e dichiarare sussistente
l'obbligazione di pagamento della convenuta in persona del legale rapp.te p.t., dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali iure hereditario spettanti ai ricorrenti, quali eredi testamentari di , Persona_1 per i titoli in atti esposti;
per l'effetto, condannare la medesima convenuta, in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti, nella qualità, sulla base della Ctu espletata dal Dr.
anche nel presente giudizio e recante la medesima valutazione del danno della Ctu espletata in sede Per_2 di ATP ex art. 696 bis cpc, distinta al n. 431/2018 R.G., in atti, della somma complessiva di euro
240.000,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
2. Condannare la resistente al CP_1 rimborso di euro 732,00, anticipati dai ricorrenti quale compenso del Ctu, giusta fattura depositata il
14.9.2022, ponendo la Ctu definitivamente a carico della stessa resistente;
3. Porre definitivamente in capo alla i costi dei CCTTUU, Dott. e Dott. ;
4. Condannare parte resistente al CP_1 Per_3 Per_4 pagamento delle spese di lite, inclusi CU per euro 759,00 e marca, nonché compensi professionali del presente giudizio, in favore del procuratore antistatario, 5. Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, inclusi CU per euro 259,00 e marca, nonché compensi professionali relativi al procedimento ex art. 696
2 bis cpc, distinto al n. 431/2018 RG, in favore del procuratore antistatario, rimessi alla valutazione equitativa del Giudice;
6. Condannare parte resistente alla refusione delle spese di Ctu nel giudizio di ATP per euro 250,00, e del Ct di parte ricorrente, nel giudizio per ATP e nel presente giudizio, giusta fattura n.1 del 9.7.18, allegata al ricorso, per euro 5 mila;
7. Condannare parte resistente anche per lite temeraria, stante il mancato pagamento del risarcimento del danno a seguito dell'esito del giudizio di ATP, recante la medesima valutazione del presente giudizio. Il tutto nei limiti dello scaglione di valore sino ad euro
260.000,00 mila. Chiede trattenersi la causa in decisione”.
PER PARTE CONVENUTA “nel merito, si chiede il rigetto delle avverse pretese economiche ed in subordine, la riduzione del quantum richiesto da controparte ex art 1227, 1 comma e 2 comma cpc.S.J.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Parte_9
, , e - quali Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 eredi legittimi di deceduta a Porto San Giorgio in data 13/9/2018 - hanno Persona_1 convenuto in giudizio Asur Marche, chiedendone l'accertamento della responsabilità ex artt.
1218 c.c. per negligenza dei sanitari in occasione del ricovero di presso l'Ospedale Persona_1 di Fermo e la conseguente condanna al risarcimento iure hereditatis di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla paziente.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− in data 23/12/2016 , in occasione di un ricovero presso l'ospedale di Persona_1
Fermo, “nel tentativo di scendere dal letto” cadeva riportando la frattura del femore sinistro;
− successivamente a ciò, incardinava ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti di Persona_1
Asur Marche il procedimento per l' accertamento tecnico preventivo dei danni subiti in conseguenza della caduta (iscritto al RG 431/2018 del Tribunale di Fermo), conclusosi con perizia (redatta in data 18/7/2018 dal Dott. e Persona_5 depositata il 3/8/2018), con cui sono stati confermati la condotta negligente dei sanitari dell'ospedale di Fermo, il nesso causale tra la stessa ed il peggioramento delle
3 condizioni di salute della paziente, nonché il danno per “inabilita' temporanea assoluta gg.
33. Danno biologico pari al 40% (quaranta per cento)”;
− successivamente al predetto giudizio ex art. 696 bis c.p.c., è deceduta in Persona_1
data 13/9/2018;
− sussiste il diritto degli attori, quali eredi di , di ottenere il risarcimento iure Persona_1 hereditatis di tutti di danni subiti dalla paziente ed in particolare: a) danno biologico temporaneo quantificato in euro 4.620; b) danno biologico permanente del 40%, danno morale ed “incremento spettante a titolo di personalizzazione, causa l'allettamento, la demenza e la completa dipendenza da terzi”, da liquidare in base ai parametri di cui alle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano;
c) rimborso di spese e compensi relativi al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta Asur Marche chiedendo il rigetto delle domande avversarie e deducendo in particolare:
− l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per violazione dell'art. 8 l. n.
24/2017, avendo gli attori incardinato il presente giudizio in data 3/5/2019, oltre il termine di 90 giorni dal deposito della relazione peritale ex art. 696 bis c.p.c.;
− il difetto di legittimazione attiva degli attori, non avendo gli stessi documentato la relativa qualità di eredi ed essendo stato il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. incardinato da
; Persona_1
− l'“incompletezza e lacunosità” dell'elaborato peritale redatto ex art. 696 bis c.p.c., inidoneo a fondare le domanda svolta dagli attori - con conseguente necessità di rinnovo della perizia;
− l'assenza di responsabilità dell'azienda sanitaria per difetto di prova della condotta negligente dei sanitari e del nesso causale tra la stessa ed il danno lamentato dalla paziente, atteso che: a) “le barre laterali del letto erano state posizionate”; b) non sussiste una
“correlazione della caduta del letto della paziente con la successiva insorgenza di uno stato di demenza a causa del modificato equilibrio psico-fisico” – avendo la consulente di parte di Asur qualificato l'evento come accidentale ed imprevedibile, attestando come “la caduta della signora sia avvenuta in una condizione di assistenza standard funzionale alla stabilità Per_1 della condizione clinica della paziente ed alla situazione ambientale che vedeva l'integrazione assistenziale da parte di un familiare”,;
4 − il difetto di prova dell'an e del quantum delle richieste risarcitorie - dovendosi tenere conto nella determinazione del risarcimento della colpa lieve dei sanitari ex art. 3 D.L.
158/12;
− l'eccessività del quantum risarcitorio richiesto, dovendo la liquidazione essere svolta sulla base delle tabelle di cui al d.lgs. 209/05, dovendosi commisurare l'ammontare del danno biologico risarcibile iure hereditatis “soltanto all'inabilità temporanea” e non potendo essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
3. All'esito della prima udienza svolta in data 10/10/2019 è stata disposta la conversione del rito da sommario di cognizione ad ordinario. Alla successiva udienza del
30/6/2020 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
Parte attrice con la propria memoria 183 n.1 c.p.c. depositata in data 30/7/2020 – oltre ad insistere nelle difese già svolte – ha dedotto: a) l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda risultando l'art. 8 comma 3 della Legge n. 24/2017 (Gelli-
Bianco) inapplicabile al caso di specie, essendosi la caduta verificata nell'anno 2016
(anteriormente all'entrata in vigore della legge); b) l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione degli attori, essendo stata documentata la relativa qualità di eredi legittimi di di
; c) la piena responsabilità della struttura ospedaliera per le lesioni subite da Persona_1 Per_1 in seguito alla caduta, considerato che quest'ultima era giunta al Pronto Soccorso
[...] dell'Ospedale di Fermo alle ore 1:35 del 23/12/2016 con codice giallo ed era apparsa “vigile, orientata, collaborante”; successivamente alle ore 07.40 era stata posta in “osservazione breve intensiva (= OBI)” per “dispnea in pregressa pachipleurite sinistra” ed alle ore 12.48 appariva ancora
“vigile e collaborante”; mentre “la situazione precipita [..va..] alle ore 14.34, quando […] viene trovata a terra semi-seduta con testa appoggiata alla parete ed arto inferiore sinistro accorciato ed extra ruotato” ed a seguito di accertamenti le veniva diagnosticata “la frattura spiroide scomposta femore prossimale sinistra, infezione intercorrente delle vie respiratorie, trauma cranico minore”. Parte convenuta ha omesso il deposito della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
Parte attrice con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c ha dato atto che a seguito di testamento olografo del 20/1/2015 di (pubblicato il 20/9/2018), , Persona_1 Parte_4 Pt_7
e sono divenuti eredi universali della defunta – unici soggetti
[...] Parte_8
legittimati ad agire.
5 Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Nel proseguo del giudizio, all'esito dell'udienza del 3/12/2020 sono state rigettate le istanze di istruttoria orale formulate dalle parti, disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (iscritto al RG 431/2018 del Tribunale di Fermo) nonché disposta CTU medico-legale (depositata in data 17/5/2021).
Nel prosieguo del processo in data 31/8/2023 gli attori “ , , Parte_1 Parte_9
, nonché Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_5 Parte_1
, , in qualità di eredi per successione ex lege del de
[...] Parte_4 Parte_9 Parte_6 cuius , ricorrente deceduta” hanno depositato rinuncia agli atti del giudizio. Parte_2
In data 2/10/2023 si è costituito in giudizio (ente liquidatore dell'ex Asur CP_1
Marche ai sensi della L.R. 19/2022), il cui difensore – munito di procura speciale a transigere
- ha fatto proprie tutte le difese già svolte dalla convenuta Asur e circa la rinuncia agli atti del giudizio ha dichiarato “di accettare la rinuncia” domandando “che il Giudice dichiari l'estinzione del giudizio e disponga con ordinanza la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, ex art 306 cpc, con liquidazione secondo il DM n. 147/2022”).
Con ordinanza del 24/1/2024 è stata, quindi, dichiarata l'estinzione parziale del processo con riguardo alle sole parti rinuncianti , Parte_1 Parte_3 Parte_5 nonché , , - questi ultimi nella Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_4 sola qualifica di eredi di - ponendo in via solidale a carico dei rinuncianti le Parte_2 spese di lite liquidate in favore di CP_1
Con il medesimo provvedimento “VISTA la pronuncia di Cassazione n. 12593/2021 la quale ha chiarito l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale il giudice non può derogare nei giudizi istaurati successivamente alla entrata in vigore della stessa – obbligo dalla cui violazione possa farsi discendere la nullità della consulenza” è stato, inoltre, disposto il rinnovo della CTU attribuendo l'incarico ad un Collegio peritale.
L'elaborato peritale - svolta dal Collegio composto dal Dott. Persona_6
(medico-legale) e dalla Dott.ssa (specialista geriatra) - è stato depositato in Persona_7
data 19/12/2024.
All' esito della successiva udienza del 23/1/2025 (svolta con le modalità della trattazione scritta), ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione
6 delle conclusioni. Le conclusioni sono state quindi precisate all'udienza 10/4/2025 con assegnazione alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Così ricostruito il thema decidendum e le vicende processuali intercorse – dato atto della già dichiarata (con ordinanza del 24/1/2024) estinzione parziale del giudizio tra
, , , , Parte_1 Parte_3 Parte_5 Parte_6 nonché , e (questi Parte_7 Parte_8 Parte_4 ultimi nella sola qualifica di eredi di ) e la parte convenuta (con condanna dei Parte_2 CP_1 primi al pagamento in solido delle spese di lite in favore della convenuta) e che pertanto il Cont giudizio è proseguito tra e , e Parte_7 Parte_8 [...]
quali eredi di - la domanda proposta va accolta nei termini Parte_4 Persona_1 meglio appresso esplicati.
4.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardivo avvio del presente giudizio successivamente al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svolto ante causam. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, cui questo Tribunale ritiene di aderire, “la perentorietà del termine di novanta giorni (dal decorso dei sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 8 L. 24/2017 e 696-bis c.p.c.) per il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ai fini dell'introduzione del giudizio di merito deve essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per
ATP e non alla procedibilità della domanda di merito. Se depositato oltre la scadenza del termine di novanta giorni, il ricorso è procedibile, ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali” (cfr.
Tribunale di Savona 8/10/2019; Tribunale Cremona n.21 del 20/1/2023 ed altre conformi).
5. Scendendo all'esame del merito della domanda, va in primo luogo rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n.
9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n.
11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316).
Tale inquadramento giuridico non è venuto meno neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della
7 responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”. Detta legge, infatti, non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata – avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo “esercente la professione sanitaria”.
La predetta impostazione è stata poi confermata dalla L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati dall'art. 1218 c.c., alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del
11/01/2008).
Ai fini del riparto dell'onere probatorio, quindi, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare (oltre che il contratto anche) il nesso di causalità tra l'evento di danno (morte, aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari (che devono essere debitamente e specificatamente allegate - cfr. fra le tante Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008).
Solo quando il danneggiato abbia assolto all'onere di provare il nesso di causalità, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 13390/2007; Cass. 2018 n. 26700; Cass.
2018 n. 20812; Cass. n. 26828/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017).
6. Così astrattamente ricostruito lo statuto della responsabilità ascrivibile all' azienda sanitaria ed enunciati i principi giuridici ritenuti applicabili in specie, è possibile passare all'esame del merito della controversia di cui è causa, nell'ambito della quale - alla luce della documentazione prodotta e degli accertamenti tecnici svolti dal Collegio peritale nominato nel corso del giudizio - va riconosciuta la responsabilità dell' nei confronti Controparte_2 della paziente per averne, con condotta negligente, aggravato la condizione causando la rottura del femore.
Il Collegio Peritale nominato, composto dal dott. (medico-legale) e dalla Persona_6 dott.ssa (specialista geriatra) – attraverso un'indagine condotta con metodo Persona_7 analitico e circostanziato, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti così come emergenti dalla
8 documentazione sanitaria in atti ed un' accurata descrizione delle condotte tenute dai sanitari dell'ospedale di Fermo - ha rilevato, quanto alle condizioni della paziente (dell'età Persona_1 di 95 anni) alla data del ricovero, che “
1. Al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso dell'O.C. di
Fermo, del 23.12.16, la sig.ra presentava un quadro febbrile insorto da quattro giorni associato a Per_1 lieve difficoltà respiratoria. Risultava in precedenza affetta dalle seguenti patologie: cardiopatia sclero- degenerativa valvolare ed ipertensiva, stenosi aortica di grado medio, insuff. tricuspidale severa con ipertensione polmonare, BPCO, anemia multifattoriale, pregressi scompensi cardiaci, obesità, colelitiasi, BPCO in esiti di pregressa pachipleurite sx, sindrome ipocinetica dell'anziano da poliartrosi ed esiti di frattura piatto tibiale sx trattato chirurgicamente.
2. Al momento del ricovero in OBI, per l'età particolarmente avanzata, per la debolezza muscolare e per la disabilità degli arti inferiori di cui era affetta e per la condizione di stress psico- fisico cui era stata esposta ( febbre da quattro giorni – moderata difficoltà respiratoria – permanenza durante la notte nel reparto di pronto soccorso – riscontrata ipotensione arteriosa in ipertesa ) doveva essere valutata sotto il profilo della prevenzione delle cadute e doveva essere conseguentemente tutelata attraverso il posizionamento di sponde nel letto. 3. 4. L'azienda ospedaliera non ha svolto correttamente la dovuta
“sorveglianza” per difetto di adozione dei suddetti strumenti di prevenzione della caduta, che ha causato la frattura del femore con conseguente necessità del trattamento chirurgico di osteo-sintesi con chiodo lungo e delle degenze ospedaliere, dapprima presso il reparto ortopedico dell'O.C. di Fermo e quindi presso l'Ist.S.Stefano di P.P.Picena . 5. 6. La sig.ra a seguito delle conseguenze della caduta ha modificato le sue Per_1 condizioni psicofisiche in senso peggiorativo passando dalla condizione di soggetto anziano parzialmente non autonomo a quella di soggetto anziano non autonomo. Tale evoluzione giustifica il riconoscimento di un danno biologico nella misura percentuale del 30 % – 35 % (trenta-trentacinque) dato che l'infortunata risulta abbia perduto, a causa della caduta e della conseguente frattura di femore sx, interamente la sua efficienza fisica residua e non completamente la sua efficienza psichica residua, nel complesso quantificabili nel
60%- 65%. La suddetta valutazione è stata raggiunta facendo riferimento a quanto indicato a pagina 96 e seguenti delle “ Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona in Ambito
Civilistico “ – 016 “ riguardo alla “ Quantificazione Medico-Legale del Controparte_3
Danno Biologico nell'Anziano “ ed in particolare a quanto previsto nella classificazione geriatrica canadese delle diverse condizioni di fragilità dell'anziano e nella semplificazione della scala categoriale in quattro livelli”.
Le conclusioni cui è giunto il Collegio Peritale in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il danno subito dalla paziente e la descritta condotta negligente dei sanitari appaiono
9 circostanziate, motivate e condivisibili;
laddove risultano al contrario prive di adeguato riscontro e generiche le deduzioni svolte da ASUR anche nella presente sede (la quale non ha né allegato né dimostrato l'adozione ed il rispetto di appositi protocolli conformi a linee giuda e buone prassi). Asur si è limitata del tutto genericamente a dedurre l'adeguatezza della condotta dei sanitari in relazione alle condizioni della paziente - senza fornire alcun elemento probatorio al riguardo.
Alla luce di tali elementi deve, pertanto, ritenersi dimostrata la responsabilità della struttura ospedaliera – per non avere i sanitari colpevolmente svolto un'adeguata vigilanza sulla paziente, approntando necessari strumenti di prevenzione della caduta, così causando alla stessa la frattura del femore.
7. Scendendo al conseguente esame della risarcibilità dei danni lamentati da parte attrice, è necessario procedere, sotto un profilo di causalità giuridica, ad individuare gli effettivi danni risarcibili come conseguenza immediata e diretta dell'illecito e l'entità degli stessi ai fini della liquidazione - avuto riguardo ai principi di indifferenza patrimoniale e divieto di arricchimento della vittima in conseguenza dell'illecito.
Al riguardo va rilevato che nella liquidazione del danno biologico - da effettuarsi con criteri equitativi di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da considerarsi come parametri uniformi per la generalità delle persone - la
“personalizzazione” (in aumento) del risarcimento spettante alla vittima di un illecito si giustifica soltanto se le conseguenze dannose sofferte siano anomale e del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), indipendentemente dall'aspetto della vita della vittima che sia stato compromesso (conseguenze sulla sua sfera morale, che attiene al rapporto che il soggetto ha con se stesso;
conseguenze sul piano dinamico relazionale della sua vita, che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che è altro da sé).
Le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento, in quanto sono già espresse dalla valutazione tabellare del grado percentuale di invalidità permanente accertato
(cfr. da ultimo Cass. n. 28988 del 2019; negli stessi termini, e multis, Cass. n. 10912 del
2018).
10 7.1. Ciò premesso, nel caso di specie, va rilevato come a debba essere Persona_1 riconosciuto un danno da inabilità temporanea totale di giorni 33 (non contestato da Asur) e un danno biologico differenziale permanente complessivo – come riscontrato dal Collegio
Peritale nominato in corso di causa - della “misura percentuale del 30 % – 35 % (trenta- trentacinque) dato che l'infortunata risulta abbia perduto, a causa della caduta e della conseguente frattura di femore sx, interamente la sua efficienza fisica residua e non completamente la sua efficienza psichica residua, nel complesso quantificabili nel 60%- 65%” legato al peggioramento della condizione preesistente.
Ai fini della liquidazione del predetto danno biologico, va inoltre tenuto conto del sopravvenuto decesso di (per cause non documentate e non direttamente Persona_1 ricondotte alle lesioni riportate) avvenuto il 13/9/2018 – sicchè il danno va liquidato in termini di c.d. danno intermittente o definito da premorienza della vittima.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, sia di legittimità che di merito, infatti, nell'ipotesi in cui la vittima deceda in corso di giudizio, per cause diverse dalla lesione, la monetizzazione del danno va parametrata a un dato certo, consistente nell'esatto lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo ed il decesso (e non con riferimento all' elemento presuntivo dell'aspettativa di vita): in particolare, in caso di premorienza, nella quantificazione del danno il giudice deve tener conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta (fra le altre, si vedano Cass. 4556/80; 1809/89; 489/99;
147467/03; 22338/07; 679/16; 10897/16; 12913/20).
A fronte di tale consolidato principio, permangono in giurisprudenza contrasti in ordine al criterio da applicare per pervenire alla liquidazione del danno da premorienza, essendo invalsi sotto il profilo applicativo plurimi criteri di liquidazione: a) un primo criterio – ispirato in sostanza ad una riduzione equitativa del valore monetario derivante dall'applicazione delle tabelle (Cass. 5366/98) – ritenuto non condivisibile essendo di fatto la quantificazione rimessa all'arbitrio del singolo giudice, con rischi in punto di uniformità ed equità delle decisioni;
b) un secondo criterio, di stampo proporzionale, che “suggerisce di ridurre il risarcimento dovuto in caso di sopravvivenza in misura corrispondente al rapporto fra il tempo in cui si è sopportato il danno e quello per il quale si sarebbe dovuto sopportare se la vittima fosse sopravvissuta per tutta la durata della vita media” (cfr. Trib. Milano 9042/2022); c) un terzo criterio che pone alla base del calcolo non il valore del punto corrispondente all'età della vittima, ma “quello corrispondente ad un soggetto di età pari alla differenza fra la durata della vita media ed il numero di anni effettivamente
11 vissuti con la menomazione” (cfr. Trib. Milano 9042/2022) – il cui principale limite consiste nell'omessa valutazione dell'età in cui le menomazioni conseguenti alla lesione abbiano inciso sugli aspetti dinamico relazionali della vittima e del sesso (diverse essendo le aspettative di vita per donne e uomini).
In tale panorama giurisprudenziale si colloca il criterio elaborato dall'Osservatorio Milanese il quale - escluso il ricorso a modelli puramente equitativi o matematici – si basa sui seguenti principi: “a) il primo consiste nell'inidoneità del dato anagrafico ai fini della differenziazione dei risarcimenti, poiché tale fattore è funzionale a calcolare l'aspettativa di vita, ossia il probabile tempo durante il quale la lesione subita dispiegherà i suoi effetti dannosi e pertanto rileva solo nel caso in cui non sia nota la data del decesso;
b) Il secondo si rinviene nella determinazione di un valore risarcitorio medio annuo mediante il rapporto fra la media matematica per ogni percentuale di invalidità (tra il quantum liquidabile ad un soggetto di anni 1 ed uno di anni 100) e il valore ricavato dalla media matematica tra le aspettative di vita di ogni soggetto compreso fra 1 e 100 anni;
c) Il terzo si individua nel riconoscimento di un'evoluzione in senso decrescente del risarcimento, per cui il danno non è una funzione costante nel tempo ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento, quando più intense sono le rinunce sotto il lato dinamico-relazionale e più gravi le sofferenze interiori, per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi (così come evidenziato, in passato, da Cass. 2297/11). Queste considerazioni costituiscono la base teorica delle colonne n. 2 e n. 3 delle tabelle milanesi (sia 2018, sia 2021), denominate rispettivamente “danno non patrimoniale per il primo anno” e “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno” e relative alla somma risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto deceda a distanza di un anno o due anni dal fatto lesivo. In coerenza con la nuova elaborazione (2021) della “tabella del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica”, tra parentesi, nelle colonne 2-3-4, sono specificati i valori monetari di quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in %, sul danno biologico/dinamico-relazionale. Nello specifico, si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo annuo abbia un'intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell'arco temporale devono essere più elevati: si è ritenuto equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo.
Per ogni ulteriore anno di vita vissuta, viene poi addizionata la somma prevista nella colonna n.
4. In questo modo si valorizza il dato della maggiore intensità della sofferenza soggettiva interiore in prossimità del verificarsi della menomazione. In conclusione, la colonna n. 5 relativa alla “personalizzazione del danno” prevede la possibilità di modificare il dato tabellare fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso
12 concreto, alla luce dei criteri orientativi già elaborati dalla tabella di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, consentendo così al Giudice di procedere alla quantificazione del danno con adeguata valorizzazione dell'età del danneggiato” (cfr. Tribunale di Milano n. 9042/2022 – le cui considerazioni appaiono estensibili anche alle Tabelle aggiornate 2024).
Tale criterio appare in specie - in considerazione dell'età della paziente, di molto superiore all'aspettativa media di vita (84 anni indice ISTAT) - il più adeguato alla liquidazione del danno da premorienza in difetto di un criterio legislativo, non apparendo condivisibile l'applicazione del criterio c.d. proporzionale di recente richiamato da Cass. 41933/2021
(trattandosi di un criterio che ha come base di partenza l'aspettativa di vita, in specie già superata).
Viene pertanto ritenuto opportuno liquidare a , richiamati i criteri equitativi di cui Persona_1 agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., applicando le Tabelle di Milano aggiornate al 2024: a) per l'inabilità temporanea totale per la durata di giorni 33 la somma di euro 3.795; b) per i postumi permanenti subiti - con riferimento alla Tabella Milanese aggiornata relativa al danno c.d. definito da premorienza, in relazione alla misura del danno biologico differenziale quantificata in CTU - la somma di euro 40.289 (determinato monetizzando le invalidità del
30% e 60% e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario della prima - cfr. Cass. 26117/2021; Tribunale Palermo n. 4107/2023 ed altre conformi).
L'importo complessivo di danno non patrimoniale risarcibile è, quindi, di euro 44.084,00
(somma già attualizzata e sulla quale spetteranno dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto convertitesi in debito di valuta - cfr. e multis Cass. n. 11594 del 2004; Cass. n. 9711 del 2004;
Cass. 22347/2007; Cass. 18564/2018; Cass. 1111/2020).
Tale danno, che già tiene conto dell'età della vittima, non si ritiene ulteriormente personalizzabile in aumento non essendo state adeguatamente allegate né provate dall'attore circostanze specifiche da cui desumere la presenza di situazioni eccezionali, correlate allo sconvolgimento emotivo effettivamente percepito dalla paziente derivato dall'evento dannoso, “più gravi rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” già quantificati nel c.d. danno biologico (cfr. Cass. n. 28988 del
2019; negli stessi termini, e multis, Cass. n. 10912 del 2018).
13 7.2. Viene, altresì rigettata la domanda svolta dall'attore ex art. 96 c.p.c. La stessa costituendo un'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. impone a carico di chi faccia valere una specifica allegazione e prova del danno subito (che non può coincidere con un mero aggravio procedurale o di spese di lite), in specie non allegato né dimostrato dall'istante che non ha fornito in giudizio alcuna prova né dell'an né del quantum del pregiudizio ulteriore subito.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore di parte attrice in considerazione dell'attività processuale effettivamente svolta - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n.
55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia determinato in base al decisum (cfr.
Cass., 23/8/2018, n. 21030; Cass. 29/2/2016, n. 3903): a) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in euro 5.286 per spese documentate ed euro 3.056 per compensi - oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge – ponendo altresì in via definitiva le spese di CTU già liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico di b) CP_1 per il presente giudizio in euro 786,00 per spese e complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge - ponendo altresì in via definitiva le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in I grado al R.G.
847/2019, in parziale accoglimento delle domande svolte da parte attrice, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA la responsabilità dell' nei confronti di Controparte_4 Per_1 per i fatti di cui è processo;
[...]
ND
(quale ente liquidatore dell'ex Asur Marche ai sensi della L.R. 19/2022) a pagare CP_1 in solido a , e (in qualità di eredi di Parte_7 Parte_8 Parte_4 Per_1
a titolo di risarcimento per le ragioni di cui in motivazione, la somma complessiva di €
[...]
44.084,00 – oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
14 ND
a pagare in favore in solido di , e CP_1 Parte_7 Parte_8 Parte_4
le spese di lite - da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario -
[...] liquidate, per le ragioni di cui in motivazione: a) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in euro 5.286 per spese documentate ed euro 3.056 per compensi - oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge – ponendo altresì in via definitiva le spese di
CTU già liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico di b) per il CP_1 presente giudizio in euro 786,00 per spese e complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge – ponendo in via definitiva le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio a carico di CP_1
Fermo il 30/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 847 del Ruolo Generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione alla udienza del 10/4/2025, scaduti in data 30/6/2025 i termini di cui agli artt.
190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
) – in qualità di eredi di (C.F. C.F._8 Persona_1
) - rappresentati e difesi dall' Avv. Rosanna Cocci, giusta procura C.F._9 depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
-attore-
CONTRO
(C.F. - quale ente liquidatore dell'ex Asur Marche ai sensi CP_1 P.IVA_1 della L.R. 19/2022 – rappresentato e difeso dall'Avv. Mikol Torretti, giusta procura alle liti depositata in data 2/10/2023;
-convenuto-
***
OGGETTO: “responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie”
1 ***
CONCLUSIONI
All' udienza del 10/4/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza disattesa: A)
In via preliminare:
1. volersi dare atto della prosecuzione del giudizio nei confronti dei signori Pt_7
quali eredi testamentari di;
2. dichiarare, per
[...] Parte_8 Parte_4 Persona_1
l'effetto, che legittimati attivi sono i ricorrenti e quali Parte_4 Parte_7 Parte_8 eredi testamentari del de cuius, , giusta documentazione in atti;
3. disporsi il rinnovo delle Persona_1 operazioni peritali e la nomina di nuovi consulenti tecnici d'ufficio;
4. in ogni caso, disporre la convocazione a chiarimenti dei CCTTUU, in ordine ai motivi di contestazione sollevati sia nelle osservazioni alla bozza sia nelle note per l'udienza del 23.01.2025; 5. ammettere, si opus, le istanze istruttorie articolate e non ammesse;
6. rigettare tutte le eccezioni, le richieste, le produzioni e le conclusioni di parte resistente, poiché infondate in fatto ed in diritto;
7. dichiarare inapplicabile alla fattispecie la legge n. 24/2017, cd. legge
Gelli-Bianco, in quanto il fatto è occorso in data antecedente l'entrata in vigore della legge, 1° aprile 2017;
B) In via principale e nel merito:
1. in accoglimento del ricorso proposto, accertare e dichiarare sussistente
l'obbligazione di pagamento della convenuta in persona del legale rapp.te p.t., dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali iure hereditario spettanti ai ricorrenti, quali eredi testamentari di , Persona_1 per i titoli in atti esposti;
per l'effetto, condannare la medesima convenuta, in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti, nella qualità, sulla base della Ctu espletata dal Dr.
anche nel presente giudizio e recante la medesima valutazione del danno della Ctu espletata in sede Per_2 di ATP ex art. 696 bis cpc, distinta al n. 431/2018 R.G., in atti, della somma complessiva di euro
240.000,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
2. Condannare la resistente al CP_1 rimborso di euro 732,00, anticipati dai ricorrenti quale compenso del Ctu, giusta fattura depositata il
14.9.2022, ponendo la Ctu definitivamente a carico della stessa resistente;
3. Porre definitivamente in capo alla i costi dei CCTTUU, Dott. e Dott. ;
4. Condannare parte resistente al CP_1 Per_3 Per_4 pagamento delle spese di lite, inclusi CU per euro 759,00 e marca, nonché compensi professionali del presente giudizio, in favore del procuratore antistatario, 5. Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, inclusi CU per euro 259,00 e marca, nonché compensi professionali relativi al procedimento ex art. 696
2 bis cpc, distinto al n. 431/2018 RG, in favore del procuratore antistatario, rimessi alla valutazione equitativa del Giudice;
6. Condannare parte resistente alla refusione delle spese di Ctu nel giudizio di ATP per euro 250,00, e del Ct di parte ricorrente, nel giudizio per ATP e nel presente giudizio, giusta fattura n.1 del 9.7.18, allegata al ricorso, per euro 5 mila;
7. Condannare parte resistente anche per lite temeraria, stante il mancato pagamento del risarcimento del danno a seguito dell'esito del giudizio di ATP, recante la medesima valutazione del presente giudizio. Il tutto nei limiti dello scaglione di valore sino ad euro
260.000,00 mila. Chiede trattenersi la causa in decisione”.
PER PARTE CONVENUTA “nel merito, si chiede il rigetto delle avverse pretese economiche ed in subordine, la riduzione del quantum richiesto da controparte ex art 1227, 1 comma e 2 comma cpc.S.J.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Parte_9
, , e - quali Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 eredi legittimi di deceduta a Porto San Giorgio in data 13/9/2018 - hanno Persona_1 convenuto in giudizio Asur Marche, chiedendone l'accertamento della responsabilità ex artt.
1218 c.c. per negligenza dei sanitari in occasione del ricovero di presso l'Ospedale Persona_1 di Fermo e la conseguente condanna al risarcimento iure hereditatis di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla paziente.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− in data 23/12/2016 , in occasione di un ricovero presso l'ospedale di Persona_1
Fermo, “nel tentativo di scendere dal letto” cadeva riportando la frattura del femore sinistro;
− successivamente a ciò, incardinava ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti di Persona_1
Asur Marche il procedimento per l' accertamento tecnico preventivo dei danni subiti in conseguenza della caduta (iscritto al RG 431/2018 del Tribunale di Fermo), conclusosi con perizia (redatta in data 18/7/2018 dal Dott. e Persona_5 depositata il 3/8/2018), con cui sono stati confermati la condotta negligente dei sanitari dell'ospedale di Fermo, il nesso causale tra la stessa ed il peggioramento delle
3 condizioni di salute della paziente, nonché il danno per “inabilita' temporanea assoluta gg.
33. Danno biologico pari al 40% (quaranta per cento)”;
− successivamente al predetto giudizio ex art. 696 bis c.p.c., è deceduta in Persona_1
data 13/9/2018;
− sussiste il diritto degli attori, quali eredi di , di ottenere il risarcimento iure Persona_1 hereditatis di tutti di danni subiti dalla paziente ed in particolare: a) danno biologico temporaneo quantificato in euro 4.620; b) danno biologico permanente del 40%, danno morale ed “incremento spettante a titolo di personalizzazione, causa l'allettamento, la demenza e la completa dipendenza da terzi”, da liquidare in base ai parametri di cui alle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano;
c) rimborso di spese e compensi relativi al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta Asur Marche chiedendo il rigetto delle domande avversarie e deducendo in particolare:
− l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per violazione dell'art. 8 l. n.
24/2017, avendo gli attori incardinato il presente giudizio in data 3/5/2019, oltre il termine di 90 giorni dal deposito della relazione peritale ex art. 696 bis c.p.c.;
− il difetto di legittimazione attiva degli attori, non avendo gli stessi documentato la relativa qualità di eredi ed essendo stato il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. incardinato da
; Persona_1
− l'“incompletezza e lacunosità” dell'elaborato peritale redatto ex art. 696 bis c.p.c., inidoneo a fondare le domanda svolta dagli attori - con conseguente necessità di rinnovo della perizia;
− l'assenza di responsabilità dell'azienda sanitaria per difetto di prova della condotta negligente dei sanitari e del nesso causale tra la stessa ed il danno lamentato dalla paziente, atteso che: a) “le barre laterali del letto erano state posizionate”; b) non sussiste una
“correlazione della caduta del letto della paziente con la successiva insorgenza di uno stato di demenza a causa del modificato equilibrio psico-fisico” – avendo la consulente di parte di Asur qualificato l'evento come accidentale ed imprevedibile, attestando come “la caduta della signora sia avvenuta in una condizione di assistenza standard funzionale alla stabilità Per_1 della condizione clinica della paziente ed alla situazione ambientale che vedeva l'integrazione assistenziale da parte di un familiare”,;
4 − il difetto di prova dell'an e del quantum delle richieste risarcitorie - dovendosi tenere conto nella determinazione del risarcimento della colpa lieve dei sanitari ex art. 3 D.L.
158/12;
− l'eccessività del quantum risarcitorio richiesto, dovendo la liquidazione essere svolta sulla base delle tabelle di cui al d.lgs. 209/05, dovendosi commisurare l'ammontare del danno biologico risarcibile iure hereditatis “soltanto all'inabilità temporanea” e non potendo essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
3. All'esito della prima udienza svolta in data 10/10/2019 è stata disposta la conversione del rito da sommario di cognizione ad ordinario. Alla successiva udienza del
30/6/2020 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
Parte attrice con la propria memoria 183 n.1 c.p.c. depositata in data 30/7/2020 – oltre ad insistere nelle difese già svolte – ha dedotto: a) l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda risultando l'art. 8 comma 3 della Legge n. 24/2017 (Gelli-
Bianco) inapplicabile al caso di specie, essendosi la caduta verificata nell'anno 2016
(anteriormente all'entrata in vigore della legge); b) l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione degli attori, essendo stata documentata la relativa qualità di eredi legittimi di di
; c) la piena responsabilità della struttura ospedaliera per le lesioni subite da Persona_1 Per_1 in seguito alla caduta, considerato che quest'ultima era giunta al Pronto Soccorso
[...] dell'Ospedale di Fermo alle ore 1:35 del 23/12/2016 con codice giallo ed era apparsa “vigile, orientata, collaborante”; successivamente alle ore 07.40 era stata posta in “osservazione breve intensiva (= OBI)” per “dispnea in pregressa pachipleurite sinistra” ed alle ore 12.48 appariva ancora
“vigile e collaborante”; mentre “la situazione precipita [..va..] alle ore 14.34, quando […] viene trovata a terra semi-seduta con testa appoggiata alla parete ed arto inferiore sinistro accorciato ed extra ruotato” ed a seguito di accertamenti le veniva diagnosticata “la frattura spiroide scomposta femore prossimale sinistra, infezione intercorrente delle vie respiratorie, trauma cranico minore”. Parte convenuta ha omesso il deposito della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
Parte attrice con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c ha dato atto che a seguito di testamento olografo del 20/1/2015 di (pubblicato il 20/9/2018), , Persona_1 Parte_4 Pt_7
e sono divenuti eredi universali della defunta – unici soggetti
[...] Parte_8
legittimati ad agire.
5 Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Nel proseguo del giudizio, all'esito dell'udienza del 3/12/2020 sono state rigettate le istanze di istruttoria orale formulate dalle parti, disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (iscritto al RG 431/2018 del Tribunale di Fermo) nonché disposta CTU medico-legale (depositata in data 17/5/2021).
Nel prosieguo del processo in data 31/8/2023 gli attori “ , , Parte_1 Parte_9
, nonché Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_5 Parte_1
, , in qualità di eredi per successione ex lege del de
[...] Parte_4 Parte_9 Parte_6 cuius , ricorrente deceduta” hanno depositato rinuncia agli atti del giudizio. Parte_2
In data 2/10/2023 si è costituito in giudizio (ente liquidatore dell'ex Asur CP_1
Marche ai sensi della L.R. 19/2022), il cui difensore – munito di procura speciale a transigere
- ha fatto proprie tutte le difese già svolte dalla convenuta Asur e circa la rinuncia agli atti del giudizio ha dichiarato “di accettare la rinuncia” domandando “che il Giudice dichiari l'estinzione del giudizio e disponga con ordinanza la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, ex art 306 cpc, con liquidazione secondo il DM n. 147/2022”).
Con ordinanza del 24/1/2024 è stata, quindi, dichiarata l'estinzione parziale del processo con riguardo alle sole parti rinuncianti , Parte_1 Parte_3 Parte_5 nonché , , - questi ultimi nella Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_4 sola qualifica di eredi di - ponendo in via solidale a carico dei rinuncianti le Parte_2 spese di lite liquidate in favore di CP_1
Con il medesimo provvedimento “VISTA la pronuncia di Cassazione n. 12593/2021 la quale ha chiarito l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale il giudice non può derogare nei giudizi istaurati successivamente alla entrata in vigore della stessa – obbligo dalla cui violazione possa farsi discendere la nullità della consulenza” è stato, inoltre, disposto il rinnovo della CTU attribuendo l'incarico ad un Collegio peritale.
L'elaborato peritale - svolta dal Collegio composto dal Dott. Persona_6
(medico-legale) e dalla Dott.ssa (specialista geriatra) - è stato depositato in Persona_7
data 19/12/2024.
All' esito della successiva udienza del 23/1/2025 (svolta con le modalità della trattazione scritta), ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione
6 delle conclusioni. Le conclusioni sono state quindi precisate all'udienza 10/4/2025 con assegnazione alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Così ricostruito il thema decidendum e le vicende processuali intercorse – dato atto della già dichiarata (con ordinanza del 24/1/2024) estinzione parziale del giudizio tra
, , , , Parte_1 Parte_3 Parte_5 Parte_6 nonché , e (questi Parte_7 Parte_8 Parte_4 ultimi nella sola qualifica di eredi di ) e la parte convenuta (con condanna dei Parte_2 CP_1 primi al pagamento in solido delle spese di lite in favore della convenuta) e che pertanto il Cont giudizio è proseguito tra e , e Parte_7 Parte_8 [...]
quali eredi di - la domanda proposta va accolta nei termini Parte_4 Persona_1 meglio appresso esplicati.
4.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardivo avvio del presente giudizio successivamente al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svolto ante causam. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, cui questo Tribunale ritiene di aderire, “la perentorietà del termine di novanta giorni (dal decorso dei sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 8 L. 24/2017 e 696-bis c.p.c.) per il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ai fini dell'introduzione del giudizio di merito deve essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per
ATP e non alla procedibilità della domanda di merito. Se depositato oltre la scadenza del termine di novanta giorni, il ricorso è procedibile, ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali” (cfr.
Tribunale di Savona 8/10/2019; Tribunale Cremona n.21 del 20/1/2023 ed altre conformi).
5. Scendendo all'esame del merito della domanda, va in primo luogo rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n.
9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n.
11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316).
Tale inquadramento giuridico non è venuto meno neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della
7 responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”. Detta legge, infatti, non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata – avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo “esercente la professione sanitaria”.
La predetta impostazione è stata poi confermata dalla L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati dall'art. 1218 c.c., alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del
11/01/2008).
Ai fini del riparto dell'onere probatorio, quindi, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare (oltre che il contratto anche) il nesso di causalità tra l'evento di danno (morte, aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari (che devono essere debitamente e specificatamente allegate - cfr. fra le tante Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008).
Solo quando il danneggiato abbia assolto all'onere di provare il nesso di causalità, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 13390/2007; Cass. 2018 n. 26700; Cass.
2018 n. 20812; Cass. n. 26828/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017).
6. Così astrattamente ricostruito lo statuto della responsabilità ascrivibile all' azienda sanitaria ed enunciati i principi giuridici ritenuti applicabili in specie, è possibile passare all'esame del merito della controversia di cui è causa, nell'ambito della quale - alla luce della documentazione prodotta e degli accertamenti tecnici svolti dal Collegio peritale nominato nel corso del giudizio - va riconosciuta la responsabilità dell' nei confronti Controparte_2 della paziente per averne, con condotta negligente, aggravato la condizione causando la rottura del femore.
Il Collegio Peritale nominato, composto dal dott. (medico-legale) e dalla Persona_6 dott.ssa (specialista geriatra) – attraverso un'indagine condotta con metodo Persona_7 analitico e circostanziato, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti così come emergenti dalla
8 documentazione sanitaria in atti ed un' accurata descrizione delle condotte tenute dai sanitari dell'ospedale di Fermo - ha rilevato, quanto alle condizioni della paziente (dell'età Persona_1 di 95 anni) alla data del ricovero, che “
1. Al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso dell'O.C. di
Fermo, del 23.12.16, la sig.ra presentava un quadro febbrile insorto da quattro giorni associato a Per_1 lieve difficoltà respiratoria. Risultava in precedenza affetta dalle seguenti patologie: cardiopatia sclero- degenerativa valvolare ed ipertensiva, stenosi aortica di grado medio, insuff. tricuspidale severa con ipertensione polmonare, BPCO, anemia multifattoriale, pregressi scompensi cardiaci, obesità, colelitiasi, BPCO in esiti di pregressa pachipleurite sx, sindrome ipocinetica dell'anziano da poliartrosi ed esiti di frattura piatto tibiale sx trattato chirurgicamente.
2. Al momento del ricovero in OBI, per l'età particolarmente avanzata, per la debolezza muscolare e per la disabilità degli arti inferiori di cui era affetta e per la condizione di stress psico- fisico cui era stata esposta ( febbre da quattro giorni – moderata difficoltà respiratoria – permanenza durante la notte nel reparto di pronto soccorso – riscontrata ipotensione arteriosa in ipertesa ) doveva essere valutata sotto il profilo della prevenzione delle cadute e doveva essere conseguentemente tutelata attraverso il posizionamento di sponde nel letto. 3. 4. L'azienda ospedaliera non ha svolto correttamente la dovuta
“sorveglianza” per difetto di adozione dei suddetti strumenti di prevenzione della caduta, che ha causato la frattura del femore con conseguente necessità del trattamento chirurgico di osteo-sintesi con chiodo lungo e delle degenze ospedaliere, dapprima presso il reparto ortopedico dell'O.C. di Fermo e quindi presso l'Ist.S.Stefano di P.P.Picena . 5. 6. La sig.ra a seguito delle conseguenze della caduta ha modificato le sue Per_1 condizioni psicofisiche in senso peggiorativo passando dalla condizione di soggetto anziano parzialmente non autonomo a quella di soggetto anziano non autonomo. Tale evoluzione giustifica il riconoscimento di un danno biologico nella misura percentuale del 30 % – 35 % (trenta-trentacinque) dato che l'infortunata risulta abbia perduto, a causa della caduta e della conseguente frattura di femore sx, interamente la sua efficienza fisica residua e non completamente la sua efficienza psichica residua, nel complesso quantificabili nel
60%- 65%. La suddetta valutazione è stata raggiunta facendo riferimento a quanto indicato a pagina 96 e seguenti delle “ Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona in Ambito
Civilistico “ – 016 “ riguardo alla “ Quantificazione Medico-Legale del Controparte_3
Danno Biologico nell'Anziano “ ed in particolare a quanto previsto nella classificazione geriatrica canadese delle diverse condizioni di fragilità dell'anziano e nella semplificazione della scala categoriale in quattro livelli”.
Le conclusioni cui è giunto il Collegio Peritale in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il danno subito dalla paziente e la descritta condotta negligente dei sanitari appaiono
9 circostanziate, motivate e condivisibili;
laddove risultano al contrario prive di adeguato riscontro e generiche le deduzioni svolte da ASUR anche nella presente sede (la quale non ha né allegato né dimostrato l'adozione ed il rispetto di appositi protocolli conformi a linee giuda e buone prassi). Asur si è limitata del tutto genericamente a dedurre l'adeguatezza della condotta dei sanitari in relazione alle condizioni della paziente - senza fornire alcun elemento probatorio al riguardo.
Alla luce di tali elementi deve, pertanto, ritenersi dimostrata la responsabilità della struttura ospedaliera – per non avere i sanitari colpevolmente svolto un'adeguata vigilanza sulla paziente, approntando necessari strumenti di prevenzione della caduta, così causando alla stessa la frattura del femore.
7. Scendendo al conseguente esame della risarcibilità dei danni lamentati da parte attrice, è necessario procedere, sotto un profilo di causalità giuridica, ad individuare gli effettivi danni risarcibili come conseguenza immediata e diretta dell'illecito e l'entità degli stessi ai fini della liquidazione - avuto riguardo ai principi di indifferenza patrimoniale e divieto di arricchimento della vittima in conseguenza dell'illecito.
Al riguardo va rilevato che nella liquidazione del danno biologico - da effettuarsi con criteri equitativi di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da considerarsi come parametri uniformi per la generalità delle persone - la
“personalizzazione” (in aumento) del risarcimento spettante alla vittima di un illecito si giustifica soltanto se le conseguenze dannose sofferte siano anomale e del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), indipendentemente dall'aspetto della vita della vittima che sia stato compromesso (conseguenze sulla sua sfera morale, che attiene al rapporto che il soggetto ha con se stesso;
conseguenze sul piano dinamico relazionale della sua vita, che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che è altro da sé).
Le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento, in quanto sono già espresse dalla valutazione tabellare del grado percentuale di invalidità permanente accertato
(cfr. da ultimo Cass. n. 28988 del 2019; negli stessi termini, e multis, Cass. n. 10912 del
2018).
10 7.1. Ciò premesso, nel caso di specie, va rilevato come a debba essere Persona_1 riconosciuto un danno da inabilità temporanea totale di giorni 33 (non contestato da Asur) e un danno biologico differenziale permanente complessivo – come riscontrato dal Collegio
Peritale nominato in corso di causa - della “misura percentuale del 30 % – 35 % (trenta- trentacinque) dato che l'infortunata risulta abbia perduto, a causa della caduta e della conseguente frattura di femore sx, interamente la sua efficienza fisica residua e non completamente la sua efficienza psichica residua, nel complesso quantificabili nel 60%- 65%” legato al peggioramento della condizione preesistente.
Ai fini della liquidazione del predetto danno biologico, va inoltre tenuto conto del sopravvenuto decesso di (per cause non documentate e non direttamente Persona_1 ricondotte alle lesioni riportate) avvenuto il 13/9/2018 – sicchè il danno va liquidato in termini di c.d. danno intermittente o definito da premorienza della vittima.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, sia di legittimità che di merito, infatti, nell'ipotesi in cui la vittima deceda in corso di giudizio, per cause diverse dalla lesione, la monetizzazione del danno va parametrata a un dato certo, consistente nell'esatto lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo ed il decesso (e non con riferimento all' elemento presuntivo dell'aspettativa di vita): in particolare, in caso di premorienza, nella quantificazione del danno il giudice deve tener conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta (fra le altre, si vedano Cass. 4556/80; 1809/89; 489/99;
147467/03; 22338/07; 679/16; 10897/16; 12913/20).
A fronte di tale consolidato principio, permangono in giurisprudenza contrasti in ordine al criterio da applicare per pervenire alla liquidazione del danno da premorienza, essendo invalsi sotto il profilo applicativo plurimi criteri di liquidazione: a) un primo criterio – ispirato in sostanza ad una riduzione equitativa del valore monetario derivante dall'applicazione delle tabelle (Cass. 5366/98) – ritenuto non condivisibile essendo di fatto la quantificazione rimessa all'arbitrio del singolo giudice, con rischi in punto di uniformità ed equità delle decisioni;
b) un secondo criterio, di stampo proporzionale, che “suggerisce di ridurre il risarcimento dovuto in caso di sopravvivenza in misura corrispondente al rapporto fra il tempo in cui si è sopportato il danno e quello per il quale si sarebbe dovuto sopportare se la vittima fosse sopravvissuta per tutta la durata della vita media” (cfr. Trib. Milano 9042/2022); c) un terzo criterio che pone alla base del calcolo non il valore del punto corrispondente all'età della vittima, ma “quello corrispondente ad un soggetto di età pari alla differenza fra la durata della vita media ed il numero di anni effettivamente
11 vissuti con la menomazione” (cfr. Trib. Milano 9042/2022) – il cui principale limite consiste nell'omessa valutazione dell'età in cui le menomazioni conseguenti alla lesione abbiano inciso sugli aspetti dinamico relazionali della vittima e del sesso (diverse essendo le aspettative di vita per donne e uomini).
In tale panorama giurisprudenziale si colloca il criterio elaborato dall'Osservatorio Milanese il quale - escluso il ricorso a modelli puramente equitativi o matematici – si basa sui seguenti principi: “a) il primo consiste nell'inidoneità del dato anagrafico ai fini della differenziazione dei risarcimenti, poiché tale fattore è funzionale a calcolare l'aspettativa di vita, ossia il probabile tempo durante il quale la lesione subita dispiegherà i suoi effetti dannosi e pertanto rileva solo nel caso in cui non sia nota la data del decesso;
b) Il secondo si rinviene nella determinazione di un valore risarcitorio medio annuo mediante il rapporto fra la media matematica per ogni percentuale di invalidità (tra il quantum liquidabile ad un soggetto di anni 1 ed uno di anni 100) e il valore ricavato dalla media matematica tra le aspettative di vita di ogni soggetto compreso fra 1 e 100 anni;
c) Il terzo si individua nel riconoscimento di un'evoluzione in senso decrescente del risarcimento, per cui il danno non è una funzione costante nel tempo ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento, quando più intense sono le rinunce sotto il lato dinamico-relazionale e più gravi le sofferenze interiori, per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi (così come evidenziato, in passato, da Cass. 2297/11). Queste considerazioni costituiscono la base teorica delle colonne n. 2 e n. 3 delle tabelle milanesi (sia 2018, sia 2021), denominate rispettivamente “danno non patrimoniale per il primo anno” e “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno” e relative alla somma risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto deceda a distanza di un anno o due anni dal fatto lesivo. In coerenza con la nuova elaborazione (2021) della “tabella del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica”, tra parentesi, nelle colonne 2-3-4, sono specificati i valori monetari di quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in %, sul danno biologico/dinamico-relazionale. Nello specifico, si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo annuo abbia un'intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell'arco temporale devono essere più elevati: si è ritenuto equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo.
Per ogni ulteriore anno di vita vissuta, viene poi addizionata la somma prevista nella colonna n.
4. In questo modo si valorizza il dato della maggiore intensità della sofferenza soggettiva interiore in prossimità del verificarsi della menomazione. In conclusione, la colonna n. 5 relativa alla “personalizzazione del danno” prevede la possibilità di modificare il dato tabellare fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso
12 concreto, alla luce dei criteri orientativi già elaborati dalla tabella di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, consentendo così al Giudice di procedere alla quantificazione del danno con adeguata valorizzazione dell'età del danneggiato” (cfr. Tribunale di Milano n. 9042/2022 – le cui considerazioni appaiono estensibili anche alle Tabelle aggiornate 2024).
Tale criterio appare in specie - in considerazione dell'età della paziente, di molto superiore all'aspettativa media di vita (84 anni indice ISTAT) - il più adeguato alla liquidazione del danno da premorienza in difetto di un criterio legislativo, non apparendo condivisibile l'applicazione del criterio c.d. proporzionale di recente richiamato da Cass. 41933/2021
(trattandosi di un criterio che ha come base di partenza l'aspettativa di vita, in specie già superata).
Viene pertanto ritenuto opportuno liquidare a , richiamati i criteri equitativi di cui Persona_1 agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., applicando le Tabelle di Milano aggiornate al 2024: a) per l'inabilità temporanea totale per la durata di giorni 33 la somma di euro 3.795; b) per i postumi permanenti subiti - con riferimento alla Tabella Milanese aggiornata relativa al danno c.d. definito da premorienza, in relazione alla misura del danno biologico differenziale quantificata in CTU - la somma di euro 40.289 (determinato monetizzando le invalidità del
30% e 60% e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario della prima - cfr. Cass. 26117/2021; Tribunale Palermo n. 4107/2023 ed altre conformi).
L'importo complessivo di danno non patrimoniale risarcibile è, quindi, di euro 44.084,00
(somma già attualizzata e sulla quale spetteranno dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto convertitesi in debito di valuta - cfr. e multis Cass. n. 11594 del 2004; Cass. n. 9711 del 2004;
Cass. 22347/2007; Cass. 18564/2018; Cass. 1111/2020).
Tale danno, che già tiene conto dell'età della vittima, non si ritiene ulteriormente personalizzabile in aumento non essendo state adeguatamente allegate né provate dall'attore circostanze specifiche da cui desumere la presenza di situazioni eccezionali, correlate allo sconvolgimento emotivo effettivamente percepito dalla paziente derivato dall'evento dannoso, “più gravi rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” già quantificati nel c.d. danno biologico (cfr. Cass. n. 28988 del
2019; negli stessi termini, e multis, Cass. n. 10912 del 2018).
13 7.2. Viene, altresì rigettata la domanda svolta dall'attore ex art. 96 c.p.c. La stessa costituendo un'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. impone a carico di chi faccia valere una specifica allegazione e prova del danno subito (che non può coincidere con un mero aggravio procedurale o di spese di lite), in specie non allegato né dimostrato dall'istante che non ha fornito in giudizio alcuna prova né dell'an né del quantum del pregiudizio ulteriore subito.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore di parte attrice in considerazione dell'attività processuale effettivamente svolta - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n.
55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia determinato in base al decisum (cfr.
Cass., 23/8/2018, n. 21030; Cass. 29/2/2016, n. 3903): a) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in euro 5.286 per spese documentate ed euro 3.056 per compensi - oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge – ponendo altresì in via definitiva le spese di CTU già liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico di b) CP_1 per il presente giudizio in euro 786,00 per spese e complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge - ponendo altresì in via definitiva le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in I grado al R.G.
847/2019, in parziale accoglimento delle domande svolte da parte attrice, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA la responsabilità dell' nei confronti di Controparte_4 Per_1 per i fatti di cui è processo;
[...]
ND
(quale ente liquidatore dell'ex Asur Marche ai sensi della L.R. 19/2022) a pagare CP_1 in solido a , e (in qualità di eredi di Parte_7 Parte_8 Parte_4 Per_1
a titolo di risarcimento per le ragioni di cui in motivazione, la somma complessiva di €
[...]
44.084,00 – oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
14 ND
a pagare in favore in solido di , e CP_1 Parte_7 Parte_8 Parte_4
le spese di lite - da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario -
[...] liquidate, per le ragioni di cui in motivazione: a) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in euro 5.286 per spese documentate ed euro 3.056 per compensi - oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge – ponendo altresì in via definitiva le spese di
CTU già liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico di b) per il CP_1 presente giudizio in euro 786,00 per spese e complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge – ponendo in via definitiva le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio a carico di CP_1
Fermo il 30/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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