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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8780/22 R.G. promossa da in qualità di titolare della con sede Parte_1 Parte_2
in MA (TA) (C.F. ), rappresentata e difesa per C.F._1
procura alle liti in atti dall'avv. Cristian Salvatore Sturdà di Lecce,
- opponente - contro
C.F. con sede in Bergamo, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Simone Di Dio, presso il cui studio ivi in via Divisione Julia n.
5 ha eletto domicilio,
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come atto di citazione in opposizione notificato il 7/12/22.
Per l'opposta: come da atto depositato il 10/07/24 richiamato da atto depositato il 14/01/25.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7/12/2022 in qualità di Parte_1
titolare della proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2
n. 3290/2022 del 14/11/2022 con cui il Tribunale di Bergamo le aveva ingiunto il pagamento in favore di ella somma capitale di euro Controparte_1
10.883,95, oltre accessori, a saldo delle fatture n. 529 del 30/04/2022, n. 702 del 25/05/2022, n. 884 del 27/06/2022, n. 1088 del 30/07/2022, n. 1322 del
31/08/2022 e n. 1649 del 25/10/2022 emesse in relazione ai servizi prestati in esecuzione di contratti stipulati aventi ad oggetto la gestione del sito internet di quest'ultima per garantire alla farmacia medesima lo svolgimento dell'attività di e-commerce dei propri prodotti.
Con l'opposizione la contestava di aver proceduto in data 24/05/2022 Pt_1
alla disdetta dai contratti stipulati con lamentando disservizi Controparte_1
in relazione alla gestione del sito internet della farmacia e un conseguente danno da perdita d'immagine. L'opponente chiedeva quindi al Tribunale adito di revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di condannare la al pagamento di euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno Controparte_1
da perdita d'immagine, nonché in via subordinata di dichiarare non dovuti gli importi di cui alle fatture n. 529/22, n. 702/22, n. 1322/22, n. 1649/22 per le quali solo in via monitoria era stato richiesto il relativo pagamento.
Si costituiva in giudizio la hiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
e la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per temerarietà della lite, rappresentando che la da marzo 2022 non aveva più Parte_2
onorato le fatture a suo carico e che in virtù di tale inadempimento essa opposta si era rifiutata di consentire un qualsiasi accesso o intervento al sito internet.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e non espletata attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione il 4/02/2025.
L'opposizione deve essere rigettata.
Assume l'opponente di aver disdettato in data 24.5.2022 e, ancora, in data
12.7.2022 i contratti conclusi con Farmakon e che, peraltro, dal luglio dello stesso anno l'opposta le aveva impedito l'accesso al sito della farmacia sul quale pervenivano anche gli ordini dei clienti. Ritiene pertanto di non dover corrispondere alcuna somma di cui alle fatture oggetto di ingiunzione e di aver subito danni all'immagine da risarcire.
Parte opposta ha prodotto in atti i contratti sottoscritti dall'odierna opponente e relativi all'incarico ad essa conferito per realizzare, mantenere e sviluppare la pagina E-commerce della farmacia sulla struttura informatica di Farmakon, per consentire i pagamenti on-line usufruendo della convenzione Nexi esistente con Farmakon, nonché per svolgere ulteriori consulenze ed analisi atte a facilitare la promozione commerciale dei prodotti della farmacia.
Tali contratti non sono stati disconosciuti quanto a sottoscrizione e contenuto.
Non è contestato in atti che le fatture nn. 529del 30.4.2022 e 702 del 25.5.2022, precedenti alle disdette, siano rimaste insolute, non avendo provveduto la cliente al relativo pagamento senza che sia stata dedotta alcuna specifica giustificazione.
Quanto alle fatture relative al periodo successivo alla disdetta del 24.5.2022 e a quella del 12.7.2022 (aventi efficacia a30/60 gg. successivi), si rileva che le fatture emesse riguardano canoni per servizi, resi e da rendere, relativi ai contratti stipulati con durata annuale ed in relazione ai quali la fatturazione era prevista rateizzata rispetto all'importo totale dovuto per l'intero anno. Ciò si desume chiaramente dalla clausola 2.11. del primo contratto prodotto. In essa infatti si legge che il contratto ha durata di 24 mesi e che i relativi pagamenti avvengono al prezzo indicato con rate mensili anticipate e che 'la disdetta anticipata rispetto alla naturale scadenza prevede il saldo dell'importo mancante ad onorare il contratto'. Analogamente per i servizi di cui al contratto stipulato nell'anno 2020 il corrispettivo globale indicato è previsto annualmente e 'i pagamenti saranno da corrispondere in rate trimestrali anticipate'.
Pertanto, l'intervenuta disdetta non incide sull'obbligo di versamento dell'importo complessivo dovuto quale corrispettivo della prestazione da considerarsi unitaria per effetto della conclusione del contratto atteso che le rate costituiscono solo modalità di facilitazione del pagamento a favore del cliente (come peraltro espressamente indicato alla clausola n.
2.1. citato).
Pertanto, anche le fatture relative agli importi successivi alle disdette e relativi all'anno di validità del contratto devono essere pagate dal cliente.
L'omessa corresponsione delle prime due rate (aprile e maggio), peraltro, costituiva forma di inadempimento che giustificava la sospensione delle prestazioni di servizio da parte della fornitrice in forza della medesima clausola citata oltre che del disposto di cui all'art.1460 c.c.. poi si volesse ritenere che il mantenimento attivo del sito senza tuttavia CP_2
possibilità di accesso da parte del cliente può aver assunto carattere di illegittimità determinando il confluire di ordini da parte di soggetti terzi destinati alla farmacia senza che questa potesse poi evaderli proprio a causa del mancato accesso, parte opponente non ha comunque provato in alcun modo il confluire di tali ordini ed il relativo danno così come il nocumento risentito all'immagine della azienda.
L'opposizione deve dunque essere rigettata così come la domanda riconvenzionale proposta.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro
5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, devono essere rifuse dall'opponente all'opposta.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'opponente ex art.96
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali liquidate in euro 5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Bergamo il 2.4.2025. Il Giudice