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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 13191/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13191/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MURDACA MAURIZIO elettivamente domiciliato in Parte_1
VIALE ANDREA DORIA, 39 20124 MILANOpresso il difensore avv. MURDACA MAURIZIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVEDA PIETRO Controparte_1 P.IVA_1
GABRIELE e elettivamente domiciliato in Via Santa Maria del Sole, 41 null 26900 Lodi presso il difensore avv. ROVEDA PIETRO GABRIELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La nonché in proprio, hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1 nonchè per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
accertati vizi dell'immobile commerciale compravenduto il 26.3.2021, sito in Comune di Peschiera Borromeo (MI), località Foramagno, e la conseguente l'omessa bonifica nonché smaltimento del complesso materiale fibro- cementizio contenente amianto, utilizzato per la copertura del capannone ceduto e la congruità dei costi sostenuti ed anticipati per l'esecuzione delle opere di ripristino,
• condannare i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento, dei danni quantificati in
€.39.322,96, o quella maggiore minore somma che sarà stabilita in corso di causa anche mezzo di CTU, oltre spese del presente giudizio e di competenza del sottoscritto procuratore, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
pagina 1 di 8 Si sono costituiti con comparsa di risposta del 14 luglio 2022
In via pregiudiziale:
− accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione nei confronti del sig. in proprio e, per l'effetto, disporre che parte attrice provveda alla notifica Controparte_2 dell'atto di citazione con conseguente fissazione di nuova udienza di comparizione delle parti;
− accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta da parte attrice in conseguenza del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
In via preliminare, in rito:
− accertare e dichiarare, anche con sentenza parziale: i. la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. e, per l'effetto, Controparte_2 disporne l'estromissione dal presente giudizio, con condanna al pagamento delle spese legali in suo favore;
ii. la carenza di legittimazione attiva in capo alla e, per l'effetto, Parte_2 disporne l'estromissione dal presente giudizio. In via preliminare, nel merito:
− accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495, comma 1, cod. civ., per l'omessa denunzia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta;
In via principale, nel merito:
− accertare e dichiarare che nulla è dovuto a parte attrice dalla per tutte le Controparte_1 ragioni esposte in narrativa sub capitoli V e VI;
In via subordinata, nel merito:
− nella denegata ipotesi di accertamento del diritto di parte attrice al risarcimento dei danni lamentati, ridurre ex art. 1227, comma 2, cod. civ. la somma a quest'ultima spettante nella misura del 50% ovvero in quella ritenuta di giustizia dal Giudice.
All'esito della prima udienza di comparizione, celebrata in modalità cartolare, il g.i. ha rinviato le parti all'udienza del 20 ottobre 2022 per la precisazione delle conclusioni, attesa la non manifesta infondatezza e pretestuosità di talune eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, svolte dai convenuti nella propria comparsa di costituzione e risposta e, la necessità di una loro immediata decisione attese le conseguenze (anche solo parziali oggettive e soggettive). I soli attori hanno depositato le proprie note scritte nel termine assegnato dal g.i. mentre i convenuti dovevano considerarsi non comparsi alla citata udienza con ciò restando ferme le conclusioni precisate alla prima udienza di comparizione (aderenti a quelle rese in sede di costituzione in giudizio).
Il 31 gennaio 2023 il Tribunale ha pronunciato la sentenza con la quale ha:
• dichiarato l'inesistenza della notificazione della citazione degli attori in confronto di
[...]
CP_2
• dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Parte_2
• condannato la alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_2 e dalla liquidate in € 2.906,00 per compensi, Controparte_2 Controparte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A;
• condannato in solido con la alla refusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite sostenute da nell'importo di cui sopra;
Controparte_2
• riservato al definitivo ogni altra statuizione;
pagina 2 di 8 • disposto con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo, assegnando alla parte attrice
“rimasta” il termine di cui all'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 per il Parte_1 promovimento della stipulazione di una convenzione per la negoziazione assistita nei confronti della Controparte_1 Constatato l'esito negativo del procedimento stragiudiziale, il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 19 ottobre 2023. Con successiva ordinanza ha:
− rilevato che l'attore non avesse dedotto mezzi istruttori in senso tecnico ma sollecitato una C.T.U eventuale per la verifica della congruità delle spese esposte rispetto ai lavori di ripristino nonché per i cc.dd. nuovi vizi;
− rilevato che i capitoli di prova orale dotti dalla convenuta fossero inammissibili per genericità (cap. 1 e 2);
− ritenuto l'irrilevanza di un accertamento tecnico tanto per ragioni di onere della prova dei fatti allegati, quanto di imputabilità delle sofferte voci di spesa rispetto al “residuo” attore quanto per il regime giuridico dei cc.dd. nuovi vizi;
− rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 giugno 2024. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 – ter c.p.c..
La domanda proposta da nei confronti della è infondata e Parte_1 Controparte_1 va respinta. La ratio decidendi si risolve “semplicemente” nella constatazione che non ha subito Parte_1 alcun danno diretto ed immediato dalla c.d. bonifica del tetto del capannone acquistato dalla convenuta il 26 marzo 2021 (doc.
3.3 fasc. LEONI). L'esborso che sarebbe stato conseguenza del vizio o difetto della cosa (a qualificarlo in termini redibitori) e, quindi, avrebbe imposto una serie di interventi di sua modifica, è stato sostenuto interamente da altro soggetto ovvero dalla comodataria Parte_2
[...]
Ma vi è di più. Non si tratta solo della corresponsione materiale della somma, quale adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti della impresa specializzata agli interventi descritti (docc. 10.2, 10.3 fasc. LEONI). L'attore ha prodotto anche le fatture che sarebbero discese dal contratto stipulato con la e dalle quali appare inequivoco che il rapporto giuridico, prima ancora che la sua CP_3 esecuzione, sia intercorso tra la la citata come meglio di Parte_2 CP_3 seguito,
(infra doc. 10. 1 fasc. LEONI).
Da ciò sono seguiti i pagamenti della comodataria pagina 3 di 8 in acconto (infra doc. 10.2 fasc. LEONI)
E saldo (infra doc. 10.3 fasc. LEONI). Questi fatti hanno un rilievo giuridico immediato perché evidenziano l'assenza di qualsivoglia ripercussione giuridica, prima, economica, poi, a carico dell'attore. Di fronte a ciò, infatti, la sua difesa ha evidenziato soltanto la seguente circostanza (peraltro in comparsa conclusionale):” “Rimanendo indifferente la questione riguardo l'anticipazione dei pagamenti eseguiti dal terzo, tutti documentati, che non incide sul diritto Parte_2 Parte_2 risarcimento dell'attore, per aver agito anche in proprio, nella misura in cui risultano quantificati danni e i costi sostenuti in nome per suo conto dalla società”. Si tratta di un'affermazione smentita dai documenti prodotti dalla stessa difesa attorea ove:
− si evince l'esistenza di un contratto di appalto tra la sola e la Parte_2
e non mero pagamento. Sul punto non assume rilievo il preventivo che la citata CP_3 impresa inviò ad (doc. 5 fasc. in quanto atto pre-negoziale (proposta) Parte_1 Pt_1 che poi non ebbe seguito stando alla documentazione offerta dallo stesso attore;
− si evince l'inesistenza di un rapporto di provvista sottostante rispetto al quale la
[...] avrebbe agito in nome e per conto di così da Parte_2 Parte_1 imputargli gli effetti contrattuali ed economici dell'attività di bonifica.
Questo tipo di retroversione, o imputazione degli effetti, appare imprescindibile al fine di poter includere nell'ambito della garanzia edilizia spettante all'acquirente le spese sostenute da altri per l'emenda della cosa. Nel caso de quo, in realtà, sussiste un rapporto giuridico contrario ovvero la piena assunzione di responsabilità in capo alla comodataria per le spese, anche straordinarie, sostenute per la cosa, in deroga all'art. 1808 c.c. Leggasi sul punto l'art. e) del contratto stipulato il 5 novembre 2021 (registrato il 17 novembre 2021 – doc.
1.1.1 fasc. LEONI)
pagina 4 di 8 E' evidente che il rifacimento dell'intera copertura, previa asportazione delle porzioni di eternit (e loro smaltimento), a prescindere dalla necessità tecnica ex l. 257/1992, costituisca un'opera straordinaria. Ne segue che ex contractu ne fosse tenuta la sola comodataria con quel che ne segue circa l'impossibilità giuridica che sorga un'obbligazione a carico di di rimborso delle Parte_1 spese sostenute dalla società comodataria per tali opere. Sussumendo la presenza dell'amianto nella copertura del capannone quale vizio redibitorio ex art. 1490 c.c. e le spese sostenute per la sua emenda, quale astratta posta di danno ex art. 1494 c.c., non può che trovare applicazione l'ordinaria disciplina del rimedio risarcitorio ex art. 1223 c.c. Un conto è l'inadempimento (o danno – evento) che in questo caso sarebbe l'operatività della garanzia per vizi (qualora riconosciuti come tali), altro è il danno risarcibile ovvero il danno – conseguenza ed il nesso causale che lega il primo al secondo. Occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass.
n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). D'altra parte, il danno connesso all'inadempimento è quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore. Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili (Cass. III 9 luglio 2020, n. 14595; Cass.
04/07/2006, n. 15274; Cass.21/12/2001 n. 16163; Cass. 09/05/2000, n. 5913).
In caso di danno emergente non può che farsi riferimento alla consolidata definizione pretoria secondo cui la locuzione di “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua gli esborsi monetari o le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti o interveniendi (Cass. II, Ord. 3 settembre
2021, n. 23878; Cass. II, 10 marzo 2016, n. 4718; Cass. III, 10 novembre 2010, n. 22826).
In questo caso, lo si ripete, non ha subito né potrà subire in via di regresso, alcun Parte_1 esborso monetario riferito al rifacimento della copertura del capannone.
Tanto basta per rigettare la domanda.
pagina 5 di 8 Ad abundantiam va segnalato che la parte attrice risulta decaduta dalla garanzia edilizia invocata quale presupposto della tutela risarcitoria ex art. 1494 c.c.. E' noto (come efficacemente ricordato dalla difesa convenuta) che sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (Cass. II, Ord. 17 gennaio 2022, n. 1218; Cass. n. 15481 del 2001; Cass. n.
3527 del 1993). Seguendo l'incedere della citazione attorea non può non rilevarsi l'intervenuta decadenza per il vano spirare del termine di giorni otto dalla scoperta dell'asserito vizio rispetto alla denuncia in quanto:
- il 29 luglio 2021 riceveva dal Comune di Peschiera Borromeo, Controparte_4 di Avvio ex L.241/90 del procedimento, promosso per l'accertamento del
[...] rispetto delle normative in materia di amianto, utilizzato per la copertura Concludendo che in assenza di riscontro e trascorsi 10 gg - considerato il possibile rilascio fibre coperture degli edifici in oggetto rappresentasse un rischio reale, per le residenze e sia per i capannoni limitrofi-, si sarebbe proceduto l'emissione di apposita ordinanza contingibile e urgente, volta a garantire il rispetto della normativa ex art. 6 L.R. n.17/2003 dell'immobile di proprietà…” (doc. 4 fasc. Pt_1
- poi “Conferiva poi con la di RA LA (CO), con sede in via Ponte del Passo CP_3 snc, specializzata in rimozione eternit e bonifica amianto. E dopo avere ottenuto un preventivo, commissionava i lavori di intervento e ripristino”;
- Seguiva il 18 settembre 2021 la messa in mora ex art. 1495 c.c. del venditore trasmessa mezzo pec dall'odierno procuratore, con denuncia dei vizi bene compravenduto e richiesta di intervento diretto, tenendo indenne il compratore che aveva agito in buona fede.
La difesa attorea ha qualificato la presenza di amianto nel tetto del capannone quale vizio redibitorio sulla cui scorta ha denunziato il danno subito e subendo come ut supra. Ebbene a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, la difesa di non ha dimostrato un diverso Parte_1 termine della scoperta o una sua postergazione ai fini della sua esenzione, ma ha allegato che “ La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato” ex art. 1495 comma secondo c.c. (note scritte del 1° settembre 2022 e comparsa conclusionale). Disposizione che si applicherebbe in virtù del fatto che “Nel caso in cui si controverte si è trattato di vizi occulti, taciuti dalla convenuta all'atto della stipula e scoperti dalla parte attrice dopo la stipula dell'atto di compravendita, con la comunicazione 29 luglio 2021 del Comune di Peschiera Borromeo”. Tale missiva “comprova la buona fede dell'attore e l'esistenza di taluni vizi occulti riconosciuti dal venditore, riguardo l'immobile compravenduto, ma taciuti, tenuti nascosti, al fine di non vedersi decurtato quest'ultimo il prezzo convenuto della cessione del bene, perdendo una parte del guadagno conseguito”. La ricostruzione in parola non pare in linea con l'ordito normativo in materia di garanzia redibitoria. La circostanza che i vizi fossero conosciuti dal venditore (come ricavabile dalla missiva comunale) e la circostanza che questi l'abbia taciuti all'acquirente (circostanza pacifica atteso che nulla emerge dal contratto di compravendita) non integra il doppio requisito alternativo esonerativo della denuncia ovvero:
pagina 6 di 8 - il riconoscimento del vizio da parte del venditore. Questo rende superflua la denunzia del compratore, e non richiede l'ammissione da arte del venditore della propria responsabilità. Tale riconoscimento, che costituisce una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza della situazione obbiettiva lamentata dall'acquirente e non una dichiarazione negoziale, può essere fatta in qualsiasi forma, anche tacita, cioè con comportamenti incompatibili con l'intenzione di contestare la pretesa avversaria (infra Cass. II, 25 luglio 2013, n. 18050; Cass. II, 11 marzo
2004, n. 4968);
- l'occultamento dei vizi presenti. L'attività di occultamento deve essere particolarmente qualificata in tema di garanzia per vizi della cosa venduta (per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. Cass. civ., Sez. III, Ord.
17 marzo 2021, n. 74042, Cass. II, 13 agosto 1997, n. 7545; Cass. II, 15 marzo 2004. n. 5251). Appare evidente che l'attore non ha né allegato né dimostrato che la venditrice ebbe a riconoscere in via stragiudiziale la presenza di un vizio sul capannone in oggetto né tramite specifiche dichiarazioni né tramite un comportamento concludente. Peraltro, nel caso de quo la sussistenza di tale riconoscimento doveva avere ad oggetto non la semplice presenza dell'amianto in sé nel capannone (visto che non risulta vietata nelle costruzioni già esistenti ante 1992) ma la suscettibilità delle fibre in vetro cemento di polverizzarsi e di costituire il fondamento di un'attività di incapsulamento o, addirittura, di rimozione e smaltimento. Fatto mai verificatosi. Allo stesso modo, e a fortiori, non vi è neanche l'allegazione in fatto di quale attività o accorgimento tecnico o materiale si sia cimentata la nel nascondere i vizi presenti. Ha Controparte_1 taciuto le comunicazioni comunali con un comportamento passivo che – benchè in mala fede contrattuale – non incide sul regime della decadenza. Ciò in disparte la tematica della qualità professionale soggettiva dell'attore, della cospicua entità della metratura del capannone e della sua vetustà (con quel che ne segue in termini di inferenza circa la probabile presenza di amianto nel tetto ed i connessi rischi).
Non si comprende il lasso temporale che l'attore ha atteso tra la comunicazione comunale quale scoperta del c.d. vizio e la denuncia fattane alla venditrice quasi due mesi dopo e, successivamente, alla stessa predisposizione- tramite la dei lavori di bonifica. Parte_2
Tanto basta per rigettare la domanda.
Infine, non può non stigmatizzarsi con l'inammissibilità processuale l'ulteriore e diversa causa petendi introdotta dall'attore in prima udienza ovvero l'allegazione di un tema d'indagine completamente nuovo quale la presenza di abusi edilizi che sarebbero emersi a seguito della “ricognizione approfondita dei locali ceduti in corso di ristrutturazione per renderli idonei l'attività commerciale lavorazioni carni. E ciò anche sotto il profilo delle discordanze tra le schede catastali depositate in Comune e quelle allegate l'Atto di compravendita.” Fatti che determinerebbero un incremento del risarcimento del danno. Non si tratta di una mera voce di danno specificativa di quello già allegato in sede di citazione ma di un vizio (a ritenerlo tale) diverso, per qualità ed entità, che comporta un diversa attività difensiva del convenuto impossibile in sede di comparsa di risposta. Peraltro, va sottolineato che questi ebbe a sollevare, comunque, l'eccezione di decadenza atteso che la contestazione attorea muove dalla propria perizia di parte del 25 luglio 2022 (doc. 12 fasc. mentre il primo atto con Pt_1 cui risulta portato a conoscenza sono le citate note scritte in sostituzione della celebrazione orale del 1° settembre 2022 ovvero dopo gli otto giorni dalla scoperta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.864,14 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
• condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_1 e liquidate in € 5.864,14 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta,
[...]
e C.P.A..
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13191/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MURDACA MAURIZIO elettivamente domiciliato in Parte_1
VIALE ANDREA DORIA, 39 20124 MILANOpresso il difensore avv. MURDACA MAURIZIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVEDA PIETRO Controparte_1 P.IVA_1
GABRIELE e elettivamente domiciliato in Via Santa Maria del Sole, 41 null 26900 Lodi presso il difensore avv. ROVEDA PIETRO GABRIELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La nonché in proprio, hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1 nonchè per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
accertati vizi dell'immobile commerciale compravenduto il 26.3.2021, sito in Comune di Peschiera Borromeo (MI), località Foramagno, e la conseguente l'omessa bonifica nonché smaltimento del complesso materiale fibro- cementizio contenente amianto, utilizzato per la copertura del capannone ceduto e la congruità dei costi sostenuti ed anticipati per l'esecuzione delle opere di ripristino,
• condannare i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento, dei danni quantificati in
€.39.322,96, o quella maggiore minore somma che sarà stabilita in corso di causa anche mezzo di CTU, oltre spese del presente giudizio e di competenza del sottoscritto procuratore, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
pagina 1 di 8 Si sono costituiti con comparsa di risposta del 14 luglio 2022
In via pregiudiziale:
− accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione nei confronti del sig. in proprio e, per l'effetto, disporre che parte attrice provveda alla notifica Controparte_2 dell'atto di citazione con conseguente fissazione di nuova udienza di comparizione delle parti;
− accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta da parte attrice in conseguenza del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
In via preliminare, in rito:
− accertare e dichiarare, anche con sentenza parziale: i. la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. e, per l'effetto, Controparte_2 disporne l'estromissione dal presente giudizio, con condanna al pagamento delle spese legali in suo favore;
ii. la carenza di legittimazione attiva in capo alla e, per l'effetto, Parte_2 disporne l'estromissione dal presente giudizio. In via preliminare, nel merito:
− accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495, comma 1, cod. civ., per l'omessa denunzia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta;
In via principale, nel merito:
− accertare e dichiarare che nulla è dovuto a parte attrice dalla per tutte le Controparte_1 ragioni esposte in narrativa sub capitoli V e VI;
In via subordinata, nel merito:
− nella denegata ipotesi di accertamento del diritto di parte attrice al risarcimento dei danni lamentati, ridurre ex art. 1227, comma 2, cod. civ. la somma a quest'ultima spettante nella misura del 50% ovvero in quella ritenuta di giustizia dal Giudice.
All'esito della prima udienza di comparizione, celebrata in modalità cartolare, il g.i. ha rinviato le parti all'udienza del 20 ottobre 2022 per la precisazione delle conclusioni, attesa la non manifesta infondatezza e pretestuosità di talune eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, svolte dai convenuti nella propria comparsa di costituzione e risposta e, la necessità di una loro immediata decisione attese le conseguenze (anche solo parziali oggettive e soggettive). I soli attori hanno depositato le proprie note scritte nel termine assegnato dal g.i. mentre i convenuti dovevano considerarsi non comparsi alla citata udienza con ciò restando ferme le conclusioni precisate alla prima udienza di comparizione (aderenti a quelle rese in sede di costituzione in giudizio).
Il 31 gennaio 2023 il Tribunale ha pronunciato la sentenza con la quale ha:
• dichiarato l'inesistenza della notificazione della citazione degli attori in confronto di
[...]
CP_2
• dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Parte_2
• condannato la alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_2 e dalla liquidate in € 2.906,00 per compensi, Controparte_2 Controparte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A;
• condannato in solido con la alla refusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite sostenute da nell'importo di cui sopra;
Controparte_2
• riservato al definitivo ogni altra statuizione;
pagina 2 di 8 • disposto con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo, assegnando alla parte attrice
“rimasta” il termine di cui all'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 per il Parte_1 promovimento della stipulazione di una convenzione per la negoziazione assistita nei confronti della Controparte_1 Constatato l'esito negativo del procedimento stragiudiziale, il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 19 ottobre 2023. Con successiva ordinanza ha:
− rilevato che l'attore non avesse dedotto mezzi istruttori in senso tecnico ma sollecitato una C.T.U eventuale per la verifica della congruità delle spese esposte rispetto ai lavori di ripristino nonché per i cc.dd. nuovi vizi;
− rilevato che i capitoli di prova orale dotti dalla convenuta fossero inammissibili per genericità (cap. 1 e 2);
− ritenuto l'irrilevanza di un accertamento tecnico tanto per ragioni di onere della prova dei fatti allegati, quanto di imputabilità delle sofferte voci di spesa rispetto al “residuo” attore quanto per il regime giuridico dei cc.dd. nuovi vizi;
− rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 giugno 2024. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 – ter c.p.c..
La domanda proposta da nei confronti della è infondata e Parte_1 Controparte_1 va respinta. La ratio decidendi si risolve “semplicemente” nella constatazione che non ha subito Parte_1 alcun danno diretto ed immediato dalla c.d. bonifica del tetto del capannone acquistato dalla convenuta il 26 marzo 2021 (doc.
3.3 fasc. LEONI). L'esborso che sarebbe stato conseguenza del vizio o difetto della cosa (a qualificarlo in termini redibitori) e, quindi, avrebbe imposto una serie di interventi di sua modifica, è stato sostenuto interamente da altro soggetto ovvero dalla comodataria Parte_2
[...]
Ma vi è di più. Non si tratta solo della corresponsione materiale della somma, quale adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti della impresa specializzata agli interventi descritti (docc. 10.2, 10.3 fasc. LEONI). L'attore ha prodotto anche le fatture che sarebbero discese dal contratto stipulato con la e dalle quali appare inequivoco che il rapporto giuridico, prima ancora che la sua CP_3 esecuzione, sia intercorso tra la la citata come meglio di Parte_2 CP_3 seguito,
(infra doc. 10. 1 fasc. LEONI).
Da ciò sono seguiti i pagamenti della comodataria pagina 3 di 8 in acconto (infra doc. 10.2 fasc. LEONI)
E saldo (infra doc. 10.3 fasc. LEONI). Questi fatti hanno un rilievo giuridico immediato perché evidenziano l'assenza di qualsivoglia ripercussione giuridica, prima, economica, poi, a carico dell'attore. Di fronte a ciò, infatti, la sua difesa ha evidenziato soltanto la seguente circostanza (peraltro in comparsa conclusionale):” “Rimanendo indifferente la questione riguardo l'anticipazione dei pagamenti eseguiti dal terzo, tutti documentati, che non incide sul diritto Parte_2 Parte_2 risarcimento dell'attore, per aver agito anche in proprio, nella misura in cui risultano quantificati danni e i costi sostenuti in nome per suo conto dalla società”. Si tratta di un'affermazione smentita dai documenti prodotti dalla stessa difesa attorea ove:
− si evince l'esistenza di un contratto di appalto tra la sola e la Parte_2
e non mero pagamento. Sul punto non assume rilievo il preventivo che la citata CP_3 impresa inviò ad (doc. 5 fasc. in quanto atto pre-negoziale (proposta) Parte_1 Pt_1 che poi non ebbe seguito stando alla documentazione offerta dallo stesso attore;
− si evince l'inesistenza di un rapporto di provvista sottostante rispetto al quale la
[...] avrebbe agito in nome e per conto di così da Parte_2 Parte_1 imputargli gli effetti contrattuali ed economici dell'attività di bonifica.
Questo tipo di retroversione, o imputazione degli effetti, appare imprescindibile al fine di poter includere nell'ambito della garanzia edilizia spettante all'acquirente le spese sostenute da altri per l'emenda della cosa. Nel caso de quo, in realtà, sussiste un rapporto giuridico contrario ovvero la piena assunzione di responsabilità in capo alla comodataria per le spese, anche straordinarie, sostenute per la cosa, in deroga all'art. 1808 c.c. Leggasi sul punto l'art. e) del contratto stipulato il 5 novembre 2021 (registrato il 17 novembre 2021 – doc.
1.1.1 fasc. LEONI)
pagina 4 di 8 E' evidente che il rifacimento dell'intera copertura, previa asportazione delle porzioni di eternit (e loro smaltimento), a prescindere dalla necessità tecnica ex l. 257/1992, costituisca un'opera straordinaria. Ne segue che ex contractu ne fosse tenuta la sola comodataria con quel che ne segue circa l'impossibilità giuridica che sorga un'obbligazione a carico di di rimborso delle Parte_1 spese sostenute dalla società comodataria per tali opere. Sussumendo la presenza dell'amianto nella copertura del capannone quale vizio redibitorio ex art. 1490 c.c. e le spese sostenute per la sua emenda, quale astratta posta di danno ex art. 1494 c.c., non può che trovare applicazione l'ordinaria disciplina del rimedio risarcitorio ex art. 1223 c.c. Un conto è l'inadempimento (o danno – evento) che in questo caso sarebbe l'operatività della garanzia per vizi (qualora riconosciuti come tali), altro è il danno risarcibile ovvero il danno – conseguenza ed il nesso causale che lega il primo al secondo. Occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass.
n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). D'altra parte, il danno connesso all'inadempimento è quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore. Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili (Cass. III 9 luglio 2020, n. 14595; Cass.
04/07/2006, n. 15274; Cass.21/12/2001 n. 16163; Cass. 09/05/2000, n. 5913).
In caso di danno emergente non può che farsi riferimento alla consolidata definizione pretoria secondo cui la locuzione di “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua gli esborsi monetari o le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti o interveniendi (Cass. II, Ord. 3 settembre
2021, n. 23878; Cass. II, 10 marzo 2016, n. 4718; Cass. III, 10 novembre 2010, n. 22826).
In questo caso, lo si ripete, non ha subito né potrà subire in via di regresso, alcun Parte_1 esborso monetario riferito al rifacimento della copertura del capannone.
Tanto basta per rigettare la domanda.
pagina 5 di 8 Ad abundantiam va segnalato che la parte attrice risulta decaduta dalla garanzia edilizia invocata quale presupposto della tutela risarcitoria ex art. 1494 c.c.. E' noto (come efficacemente ricordato dalla difesa convenuta) che sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (Cass. II, Ord. 17 gennaio 2022, n. 1218; Cass. n. 15481 del 2001; Cass. n.
3527 del 1993). Seguendo l'incedere della citazione attorea non può non rilevarsi l'intervenuta decadenza per il vano spirare del termine di giorni otto dalla scoperta dell'asserito vizio rispetto alla denuncia in quanto:
- il 29 luglio 2021 riceveva dal Comune di Peschiera Borromeo, Controparte_4 di Avvio ex L.241/90 del procedimento, promosso per l'accertamento del
[...] rispetto delle normative in materia di amianto, utilizzato per la copertura Concludendo che in assenza di riscontro e trascorsi 10 gg - considerato il possibile rilascio fibre coperture degli edifici in oggetto rappresentasse un rischio reale, per le residenze e sia per i capannoni limitrofi-, si sarebbe proceduto l'emissione di apposita ordinanza contingibile e urgente, volta a garantire il rispetto della normativa ex art. 6 L.R. n.17/2003 dell'immobile di proprietà…” (doc. 4 fasc. Pt_1
- poi “Conferiva poi con la di RA LA (CO), con sede in via Ponte del Passo CP_3 snc, specializzata in rimozione eternit e bonifica amianto. E dopo avere ottenuto un preventivo, commissionava i lavori di intervento e ripristino”;
- Seguiva il 18 settembre 2021 la messa in mora ex art. 1495 c.c. del venditore trasmessa mezzo pec dall'odierno procuratore, con denuncia dei vizi bene compravenduto e richiesta di intervento diretto, tenendo indenne il compratore che aveva agito in buona fede.
La difesa attorea ha qualificato la presenza di amianto nel tetto del capannone quale vizio redibitorio sulla cui scorta ha denunziato il danno subito e subendo come ut supra. Ebbene a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, la difesa di non ha dimostrato un diverso Parte_1 termine della scoperta o una sua postergazione ai fini della sua esenzione, ma ha allegato che “ La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato” ex art. 1495 comma secondo c.c. (note scritte del 1° settembre 2022 e comparsa conclusionale). Disposizione che si applicherebbe in virtù del fatto che “Nel caso in cui si controverte si è trattato di vizi occulti, taciuti dalla convenuta all'atto della stipula e scoperti dalla parte attrice dopo la stipula dell'atto di compravendita, con la comunicazione 29 luglio 2021 del Comune di Peschiera Borromeo”. Tale missiva “comprova la buona fede dell'attore e l'esistenza di taluni vizi occulti riconosciuti dal venditore, riguardo l'immobile compravenduto, ma taciuti, tenuti nascosti, al fine di non vedersi decurtato quest'ultimo il prezzo convenuto della cessione del bene, perdendo una parte del guadagno conseguito”. La ricostruzione in parola non pare in linea con l'ordito normativo in materia di garanzia redibitoria. La circostanza che i vizi fossero conosciuti dal venditore (come ricavabile dalla missiva comunale) e la circostanza che questi l'abbia taciuti all'acquirente (circostanza pacifica atteso che nulla emerge dal contratto di compravendita) non integra il doppio requisito alternativo esonerativo della denuncia ovvero:
pagina 6 di 8 - il riconoscimento del vizio da parte del venditore. Questo rende superflua la denunzia del compratore, e non richiede l'ammissione da arte del venditore della propria responsabilità. Tale riconoscimento, che costituisce una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza della situazione obbiettiva lamentata dall'acquirente e non una dichiarazione negoziale, può essere fatta in qualsiasi forma, anche tacita, cioè con comportamenti incompatibili con l'intenzione di contestare la pretesa avversaria (infra Cass. II, 25 luglio 2013, n. 18050; Cass. II, 11 marzo
2004, n. 4968);
- l'occultamento dei vizi presenti. L'attività di occultamento deve essere particolarmente qualificata in tema di garanzia per vizi della cosa venduta (per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. Cass. civ., Sez. III, Ord.
17 marzo 2021, n. 74042, Cass. II, 13 agosto 1997, n. 7545; Cass. II, 15 marzo 2004. n. 5251). Appare evidente che l'attore non ha né allegato né dimostrato che la venditrice ebbe a riconoscere in via stragiudiziale la presenza di un vizio sul capannone in oggetto né tramite specifiche dichiarazioni né tramite un comportamento concludente. Peraltro, nel caso de quo la sussistenza di tale riconoscimento doveva avere ad oggetto non la semplice presenza dell'amianto in sé nel capannone (visto che non risulta vietata nelle costruzioni già esistenti ante 1992) ma la suscettibilità delle fibre in vetro cemento di polverizzarsi e di costituire il fondamento di un'attività di incapsulamento o, addirittura, di rimozione e smaltimento. Fatto mai verificatosi. Allo stesso modo, e a fortiori, non vi è neanche l'allegazione in fatto di quale attività o accorgimento tecnico o materiale si sia cimentata la nel nascondere i vizi presenti. Ha Controparte_1 taciuto le comunicazioni comunali con un comportamento passivo che – benchè in mala fede contrattuale – non incide sul regime della decadenza. Ciò in disparte la tematica della qualità professionale soggettiva dell'attore, della cospicua entità della metratura del capannone e della sua vetustà (con quel che ne segue in termini di inferenza circa la probabile presenza di amianto nel tetto ed i connessi rischi).
Non si comprende il lasso temporale che l'attore ha atteso tra la comunicazione comunale quale scoperta del c.d. vizio e la denuncia fattane alla venditrice quasi due mesi dopo e, successivamente, alla stessa predisposizione- tramite la dei lavori di bonifica. Parte_2
Tanto basta per rigettare la domanda.
Infine, non può non stigmatizzarsi con l'inammissibilità processuale l'ulteriore e diversa causa petendi introdotta dall'attore in prima udienza ovvero l'allegazione di un tema d'indagine completamente nuovo quale la presenza di abusi edilizi che sarebbero emersi a seguito della “ricognizione approfondita dei locali ceduti in corso di ristrutturazione per renderli idonei l'attività commerciale lavorazioni carni. E ciò anche sotto il profilo delle discordanze tra le schede catastali depositate in Comune e quelle allegate l'Atto di compravendita.” Fatti che determinerebbero un incremento del risarcimento del danno. Non si tratta di una mera voce di danno specificativa di quello già allegato in sede di citazione ma di un vizio (a ritenerlo tale) diverso, per qualità ed entità, che comporta un diversa attività difensiva del convenuto impossibile in sede di comparsa di risposta. Peraltro, va sottolineato che questi ebbe a sollevare, comunque, l'eccezione di decadenza atteso che la contestazione attorea muove dalla propria perizia di parte del 25 luglio 2022 (doc. 12 fasc. mentre il primo atto con Pt_1 cui risulta portato a conoscenza sono le citate note scritte in sostituzione della celebrazione orale del 1° settembre 2022 ovvero dopo gli otto giorni dalla scoperta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.864,14 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
• condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_1 e liquidate in € 5.864,14 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta,
[...]
e C.P.A..
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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