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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civ ili contenziosi sotto il numero d'ordine 12332 dell'anno 2022
TRA
elettivamente domiciliat a in Bari presso lo Parte_1
studio dell'avv. Adriana Cimmino, che la rappresenta e difende in virtù
di mandato allegato all'atto introduttivo
- ATTRICE -
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 CP_8 [...]
, e CP_9 CP_10 CP_11
- CONVENUTI CONTUMACI -
Oggetto: usucapione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
e , al fine di sentire dichiarare l'avvenuto CP_9 CP_10 CP_11
acquisto, da parte sua, per usucapione, della piena proprietà degli immobili in Gioia del
Colle alla via Folgore, angolo via Paisiello, riportati in catasto al foglio 61, particelle
4202 e 4126.
L'attrice premetteva di aver ricevuto i beni stessi per donazione paterna del 1976 e di essersi accorta che la donazione fosse soltanto parziale, per non ricomprendere le particelle 4202 e 4126, in quanto risultava proprietaria della sola particella 1957.
Aggiungeva che, comunque, ella aveva posseduto l'intero immobile dal 1976 e,
quindi, per quasi un cinquantennio, ritenendolo trasferito in suo favore per tutte e tre le particelle, senza che alcuno avesse mai contestato, né rivendicato, la detta proprietà.
Precisava che la particella 4202 risultava catastalmente ancora intestata a suo padre,
mentre la 4126 risultava non essere stata mai accatastata, per cui aveva dovuto convenire in giudizio tutti gli eredi legittimi di . Controparte_1
Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio.
L'attrice, nelle more del giudizio, provvedeva alla “regolarizzazione amministrativa degli immobili, ossia all'accatastamento della particella 1937 (oggetto della donazione paterna del 1976) e della particella 4202 (orto, ancora risultante intestata al de cuius
padre), facenti parte di un unico corpo di fabbrica. Quanto alla particella 4126 (che aveva intestazione plurima) la stessa, con operazione planimetrica, tipo mappale risulta fusa alla particella 1937, poiché sempre facente parte del corpo di fabbrica sito in via
Folgore 37 Gioia del Colle”, come dichiarato dal suo difensore nell'udienza dell'8
luglio 2025.
pag. 2/7 Con ordinanza resa nell'udienza del 22 luglio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudicante, rilevato che gli atti catastali depositati dall'attrice recassero delle anomalie circa sia l'intestazione, anziché a , a “ Parte_1 Persona_1
, con la stessa data di nascita dell'attrice, ma con diverso codice fiscale”, sia il
[...]
riallineamento della particella 1937, e che il bene oggetto di usucapione era indicato con ubicazione a volte in via Paisiello n. 10 ed a volte in via Folgore n. 37, “dispone(va) il
deposito, da parte dell'attrice, della corretta documentazione catastale, nonché di
apposita perizia descrittiva del bene, della sua effettiva conformazione e dei suoi attuali
identificativi catastali”, documentazione ritualmente depositata nel fascicolo telematico in data 1.10.2025.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Il giudicante ritiene che l'attrice abbia fornito prova del possesso utile ai fini dell'usucapione - consistente nel rapporto materiale con il bene (cosiddetto corpus),
accompagnato dall'animus rem sibi habendi - con decorrenza proprio dall'atto di donazione/divisione del 29.5.1976, con il quale la stessa era convinta di aver ricevuto in donazione l'intero fabbricato.
Difatti, con atto pubblico del 29 maggio 1976, a ministero del Notaio
[...]
da Gioia del Colle, i genitori dell'attrice, e Per_2 Controparte_12 [...]
donavano ai figli , , CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
e alcuni beni immobili in Gioia del Colle, beni che i germani
[...] Per_1 Pt_1
donatari, con lo stesso atto, dividevano tra di loro, con attribuzione all'attrice della pag. 3/7 quota comprendente “il locale a pianoterra di antichissima costruzione in abitato di
Gioia del Colle alla via Paisiello numero civico dieci, descritto nella sua consistenza,
confinazione e dati catastali, che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, sotto la lettera
D) della donazione paterna”, e cioè “in catasto alla partita 2172, in ditta CP_12
fu , foglio 61, particella 1837, via Paisiello n. 10, pt., cat. c/6,
[...] CP_14
cl. 1, mq. 34, rendita lire 136”.
E poiché non è emersa, nel giudizio, alcuna contestazione dell'esercizio del potere sull'intero bene da parte dell'attrice - nel quale, del resto, la stessa ha residenza sin dalla nascita, con una sospensione dal 30.5.1983 al 20.7.1984, giusta il certificato di residenza storico rilasciato dal Comune id Gioia del Colle il 12.10.2.2022 - è
assolutamente plausibile che il mancato inserimento delle altre due particelle del bene nell'atto pubblico del 29.5.1976 sia stato dovuto a mera svista del notaio rogante.
L'attrice, invero, ha fornito prova di aver ottenuto dal Comune di Gioia del Colle, in data 15.6.1985, autorizzazione edilizia n. 107, per “interventi edilizi sull'immobile
ubicato in questo Comune, località via Paisiello n. 10, consistenti in sostituzione di
copertura, ristrutturazione interna e miglioramenti igienico-sanitario”, nonché di aver dichiarato tutti e tre i beni ai fini fiscali, giusta le dichiarazioni reddituali prodotte e di aver pagato le tasse - sebbene depositando soltanto due ricevute ICI per gli anni 2005 e
2007 - e le utenze per la fornitura idrica e di gas relative all'immobile.
L'attrice ha pure versato in atti documentazione afferente la situazione catastale dell'intero immobile ed i relativi aggiornamenti, atti alla correzione ed al riallineamento dei dati catastali stessi.
pag. 4/7 Si rileva, infatti, dalla relazione tecnica a firma del geom. , che la Persona_3
particella 1957 del catasto fabbricati, correttamente intestata alla , “in Parte_1
mappa è erroneamente riportata come 1937, ma dalla visura si evince che la p.lla 1957
proviene dalla 1937” (peraltro indicata come 1837 nel ridetto atto pubblico di donazione/divisione del 1976), mentre la particella 4202 “insiste ancora al catasto
terreni ed è intestata ad ” e la particella 4126 “risulta come ente Controparte_1
urbano, ossia accertato dal catasto come fabbricato, il proprietario avrebbe avuto
l'obbligo di accatastare, cosa mai avvenuta”.
Per l'effetto, l'attrice ha provveduto, in corso di causa, alle opportune variazioni catastali, depositando, in data 5.11.2024, apposito modello di aggiornamento degli atti catastali, registrato al n. 35021005, e, in data 28.9.2025, successiva istanza di correzione e rettifica dell'intestazione a suo nome e del relativo codice fiscale, registrata al protocollo numero 266040.
Il giudicante rileva che, nel detto “Modello di aggiornamento della proprietà
immobiliare urbana” del 5.11.2024, il tecnico incaricato, anziché procedere al mero riallineamento della particella 1937, ha dichiarato che “la presente unità immobiliare è
oggetto di riconoscimento di proprietà per usucapione”, mentre, in realtà, la detta particella era già di sua proprietà ed a lei intestata, sebbene sotto il numero 1957, per cui
è accaduto che l'intero bene è stato iscritto al catasto fabbricati con i due identificativi,
ma come una sola unità, per cui la particella 4202, già indicata nel catasto terreni come
“orto” della superficie di are 11,80, giusta la visura del 28.9.2021 versata in atti, risulta oggi identificata insieme alla particella 1937 sub 1, con tutti i relativi identificativi riferiti all'intero immobile, giusta la visura catastale del 6.10.2025, dalla quale si evince pag. 5/7 pure che la ridetta variazione catastale è stata iscritta con riserva, per “inesistenza di atti
legali giustificanti uno o più passaggi intermedi”.
Da tali attività fiscali ed amministrative, discende la conferma dell'esercizio del possesso, da parte dell'attrice, sull'intero bene, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, possesso peraltro pacifico e pubblico.
A corredo della domanda, l'attrice ha pure prodotto certificazioni ipotecarie del
7.10.2021, l'attestato di prestazione energetica del 30.1.2025, a firma del geom.
da Gioia del Colle, nonché relazione del 26.9.2025, a firma dello CP_17
stesso geom. dalla quale - in risposta ai chiarimenti richiesti con ordinanza del CP_17
22 luglio 2025 - si rileva, tra l'altro, la conferma che “Originariamente la particella
1937 era indicata come particella 1957 erroneamente, errore questo imputabile
all' , e quindi si è proceduto ad una rettifica”, e che “L'indicazione CP_18
toponomastica è variata, in quanto l'immobile trovasi ad angolo tra via Paisiello e via
Folgore, molti anni addietro l'ingresso era da via Paisiello, in seguito è stato chiuso
tale ingresso ed attivato da via Folgore”.
La domanda va, quindi, accolta, precisandosi, per quanto sopra evidenziato in merito, che, essendo la particella 4202 catastalmente stessa ricompresa in quella di maggiore consistenza 1937, dovrà essere riconosciuta all'attrice l'usucapione sull'intero bene.
Nulla per le spese, peraltro richieste soltanto “nell'ipotesi di opposizione” da parte dei convenuti, circostanza che non ricorre nella fattispecie.
pag. 6/7 Non v'è luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della presente sentenza, in quanto il relativo adempimento si configura come onere della parte interessata, che potrà darvi seguito di sua iniziativa.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la contumacia dei convenuti.
2. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), dell'intera proprietà dei seguenti beni: C.F._1
- immobile in Gioia del Colle alla via Folgore n. 37, riportato nel catasto fabbricati al foglio 61, particelle 1937 subalterno 1 e 4202 subalterno 1, Cat.
A/7, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie 138 mq., piano T-1, rendita €
511,29;
- area in Gioia del Colle, riportata in catasto terreni al foglio 61, particella 4126,
destinazione ente urbano, superficie 75 mq.
3. Nulla per le spese
Bari, lì 7 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civ ili contenziosi sotto il numero d'ordine 12332 dell'anno 2022
TRA
elettivamente domiciliat a in Bari presso lo Parte_1
studio dell'avv. Adriana Cimmino, che la rappresenta e difende in virtù
di mandato allegato all'atto introduttivo
- ATTRICE -
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 CP_8 [...]
, e CP_9 CP_10 CP_11
- CONVENUTI CONTUMACI -
Oggetto: usucapione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
e , al fine di sentire dichiarare l'avvenuto CP_9 CP_10 CP_11
acquisto, da parte sua, per usucapione, della piena proprietà degli immobili in Gioia del
Colle alla via Folgore, angolo via Paisiello, riportati in catasto al foglio 61, particelle
4202 e 4126.
L'attrice premetteva di aver ricevuto i beni stessi per donazione paterna del 1976 e di essersi accorta che la donazione fosse soltanto parziale, per non ricomprendere le particelle 4202 e 4126, in quanto risultava proprietaria della sola particella 1957.
Aggiungeva che, comunque, ella aveva posseduto l'intero immobile dal 1976 e,
quindi, per quasi un cinquantennio, ritenendolo trasferito in suo favore per tutte e tre le particelle, senza che alcuno avesse mai contestato, né rivendicato, la detta proprietà.
Precisava che la particella 4202 risultava catastalmente ancora intestata a suo padre,
mentre la 4126 risultava non essere stata mai accatastata, per cui aveva dovuto convenire in giudizio tutti gli eredi legittimi di . Controparte_1
Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio.
L'attrice, nelle more del giudizio, provvedeva alla “regolarizzazione amministrativa degli immobili, ossia all'accatastamento della particella 1937 (oggetto della donazione paterna del 1976) e della particella 4202 (orto, ancora risultante intestata al de cuius
padre), facenti parte di un unico corpo di fabbrica. Quanto alla particella 4126 (che aveva intestazione plurima) la stessa, con operazione planimetrica, tipo mappale risulta fusa alla particella 1937, poiché sempre facente parte del corpo di fabbrica sito in via
Folgore 37 Gioia del Colle”, come dichiarato dal suo difensore nell'udienza dell'8
luglio 2025.
pag. 2/7 Con ordinanza resa nell'udienza del 22 luglio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudicante, rilevato che gli atti catastali depositati dall'attrice recassero delle anomalie circa sia l'intestazione, anziché a , a “ Parte_1 Persona_1
, con la stessa data di nascita dell'attrice, ma con diverso codice fiscale”, sia il
[...]
riallineamento della particella 1937, e che il bene oggetto di usucapione era indicato con ubicazione a volte in via Paisiello n. 10 ed a volte in via Folgore n. 37, “dispone(va) il
deposito, da parte dell'attrice, della corretta documentazione catastale, nonché di
apposita perizia descrittiva del bene, della sua effettiva conformazione e dei suoi attuali
identificativi catastali”, documentazione ritualmente depositata nel fascicolo telematico in data 1.10.2025.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Il giudicante ritiene che l'attrice abbia fornito prova del possesso utile ai fini dell'usucapione - consistente nel rapporto materiale con il bene (cosiddetto corpus),
accompagnato dall'animus rem sibi habendi - con decorrenza proprio dall'atto di donazione/divisione del 29.5.1976, con il quale la stessa era convinta di aver ricevuto in donazione l'intero fabbricato.
Difatti, con atto pubblico del 29 maggio 1976, a ministero del Notaio
[...]
da Gioia del Colle, i genitori dell'attrice, e Per_2 Controparte_12 [...]
donavano ai figli , , CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
e alcuni beni immobili in Gioia del Colle, beni che i germani
[...] Per_1 Pt_1
donatari, con lo stesso atto, dividevano tra di loro, con attribuzione all'attrice della pag. 3/7 quota comprendente “il locale a pianoterra di antichissima costruzione in abitato di
Gioia del Colle alla via Paisiello numero civico dieci, descritto nella sua consistenza,
confinazione e dati catastali, che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, sotto la lettera
D) della donazione paterna”, e cioè “in catasto alla partita 2172, in ditta CP_12
fu , foglio 61, particella 1837, via Paisiello n. 10, pt., cat. c/6,
[...] CP_14
cl. 1, mq. 34, rendita lire 136”.
E poiché non è emersa, nel giudizio, alcuna contestazione dell'esercizio del potere sull'intero bene da parte dell'attrice - nel quale, del resto, la stessa ha residenza sin dalla nascita, con una sospensione dal 30.5.1983 al 20.7.1984, giusta il certificato di residenza storico rilasciato dal Comune id Gioia del Colle il 12.10.2.2022 - è
assolutamente plausibile che il mancato inserimento delle altre due particelle del bene nell'atto pubblico del 29.5.1976 sia stato dovuto a mera svista del notaio rogante.
L'attrice, invero, ha fornito prova di aver ottenuto dal Comune di Gioia del Colle, in data 15.6.1985, autorizzazione edilizia n. 107, per “interventi edilizi sull'immobile
ubicato in questo Comune, località via Paisiello n. 10, consistenti in sostituzione di
copertura, ristrutturazione interna e miglioramenti igienico-sanitario”, nonché di aver dichiarato tutti e tre i beni ai fini fiscali, giusta le dichiarazioni reddituali prodotte e di aver pagato le tasse - sebbene depositando soltanto due ricevute ICI per gli anni 2005 e
2007 - e le utenze per la fornitura idrica e di gas relative all'immobile.
L'attrice ha pure versato in atti documentazione afferente la situazione catastale dell'intero immobile ed i relativi aggiornamenti, atti alla correzione ed al riallineamento dei dati catastali stessi.
pag. 4/7 Si rileva, infatti, dalla relazione tecnica a firma del geom. , che la Persona_3
particella 1957 del catasto fabbricati, correttamente intestata alla , “in Parte_1
mappa è erroneamente riportata come 1937, ma dalla visura si evince che la p.lla 1957
proviene dalla 1937” (peraltro indicata come 1837 nel ridetto atto pubblico di donazione/divisione del 1976), mentre la particella 4202 “insiste ancora al catasto
terreni ed è intestata ad ” e la particella 4126 “risulta come ente Controparte_1
urbano, ossia accertato dal catasto come fabbricato, il proprietario avrebbe avuto
l'obbligo di accatastare, cosa mai avvenuta”.
Per l'effetto, l'attrice ha provveduto, in corso di causa, alle opportune variazioni catastali, depositando, in data 5.11.2024, apposito modello di aggiornamento degli atti catastali, registrato al n. 35021005, e, in data 28.9.2025, successiva istanza di correzione e rettifica dell'intestazione a suo nome e del relativo codice fiscale, registrata al protocollo numero 266040.
Il giudicante rileva che, nel detto “Modello di aggiornamento della proprietà
immobiliare urbana” del 5.11.2024, il tecnico incaricato, anziché procedere al mero riallineamento della particella 1937, ha dichiarato che “la presente unità immobiliare è
oggetto di riconoscimento di proprietà per usucapione”, mentre, in realtà, la detta particella era già di sua proprietà ed a lei intestata, sebbene sotto il numero 1957, per cui
è accaduto che l'intero bene è stato iscritto al catasto fabbricati con i due identificativi,
ma come una sola unità, per cui la particella 4202, già indicata nel catasto terreni come
“orto” della superficie di are 11,80, giusta la visura del 28.9.2021 versata in atti, risulta oggi identificata insieme alla particella 1937 sub 1, con tutti i relativi identificativi riferiti all'intero immobile, giusta la visura catastale del 6.10.2025, dalla quale si evince pag. 5/7 pure che la ridetta variazione catastale è stata iscritta con riserva, per “inesistenza di atti
legali giustificanti uno o più passaggi intermedi”.
Da tali attività fiscali ed amministrative, discende la conferma dell'esercizio del possesso, da parte dell'attrice, sull'intero bene, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, possesso peraltro pacifico e pubblico.
A corredo della domanda, l'attrice ha pure prodotto certificazioni ipotecarie del
7.10.2021, l'attestato di prestazione energetica del 30.1.2025, a firma del geom.
da Gioia del Colle, nonché relazione del 26.9.2025, a firma dello CP_17
stesso geom. dalla quale - in risposta ai chiarimenti richiesti con ordinanza del CP_17
22 luglio 2025 - si rileva, tra l'altro, la conferma che “Originariamente la particella
1937 era indicata come particella 1957 erroneamente, errore questo imputabile
all' , e quindi si è proceduto ad una rettifica”, e che “L'indicazione CP_18
toponomastica è variata, in quanto l'immobile trovasi ad angolo tra via Paisiello e via
Folgore, molti anni addietro l'ingresso era da via Paisiello, in seguito è stato chiuso
tale ingresso ed attivato da via Folgore”.
La domanda va, quindi, accolta, precisandosi, per quanto sopra evidenziato in merito, che, essendo la particella 4202 catastalmente stessa ricompresa in quella di maggiore consistenza 1937, dovrà essere riconosciuta all'attrice l'usucapione sull'intero bene.
Nulla per le spese, peraltro richieste soltanto “nell'ipotesi di opposizione” da parte dei convenuti, circostanza che non ricorre nella fattispecie.
pag. 6/7 Non v'è luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della presente sentenza, in quanto il relativo adempimento si configura come onere della parte interessata, che potrà darvi seguito di sua iniziativa.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la contumacia dei convenuti.
2. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), dell'intera proprietà dei seguenti beni: C.F._1
- immobile in Gioia del Colle alla via Folgore n. 37, riportato nel catasto fabbricati al foglio 61, particelle 1937 subalterno 1 e 4202 subalterno 1, Cat.
A/7, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie 138 mq., piano T-1, rendita €
511,29;
- area in Gioia del Colle, riportata in catasto terreni al foglio 61, particella 4126,
destinazione ente urbano, superficie 75 mq.
3. Nulla per le spese
Bari, lì 7 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 7/7