Articolo 20 della Legge 23 dicembre 1992, n. 501
Articolo 19Articolo 21
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13 gennaio 1993
Art. 20. (Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
2. Alle spese di cui ai capitoli 2547 e 4550 dello stato di
previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno
finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e suc- cessive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno
finanziario 1993, con propri decreti, le entrate di cui all' articolo
5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , ai competenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita',
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attivita' di
controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1993, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Note all'art. 20:
- Per il testo dell' art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , si veda in nota all'art. 5.
- Il comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , recante "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", e' il seguente: "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti".
In attuazione di quanto previsto nel comma soprariportato e' stato emanato il D.M. 14 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del 15 marzo 1991.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993