Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6773/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILA URO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/10/2024, e vertente tra
(C.F. C.F. 1 ) nata a [...] il Parte 1
03/04/1988; etra
C.F. 2 ) nato a [...] il [...], entrambi Parte 2 (C.F. residenti a Monza, ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cantatore Eleonora ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in San Giuliano Milanese, Via Marconi n. 10, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PUBBLICO MINISTERO
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa assunto in decisione con la modalità di trattazione scritta con note depositate entro il termine stabilito in sostituzione dell'udienza per il giorno 17/12/2024 e sottoscritte dalle parti personalmente ove hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, dando atto che il signor SC AB, con il consenso del coniuge ha lasciato la casa coniugale, avendo già prelevato i propri effetti personali.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Monza in Via Sartirana n. 15 di proprietà esclusiva del signor SC AB unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà assegnata alla signora
ME RT che vi abiterà unitamente ai figli.
3. I figli minori OR ed EM saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4.I figli minori resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna, già casa coniugale,
in Monza via Sartirana n. 15 ove manterranno la residenza anagrafica.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: il fine settimana, a settimane alternate, dal venerdì dopo l'uscita da scuola al lunedì mattina successivo quando li riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna laddove non ci fosse scuola,
oltre due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 18 alle ore 20,30
quando li riporterà presso la casa materna. I coniugi concordano che il pernottamento dei minori presso la casa paterna potrà essere introdotto solo quando il sig. SC avrà reperito un'abitazione idonea con una camera dedicata per i figli.
6. Durante le festività comandate ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti;
in particolare i coniugi concordano che nel periodo natalizio dal 23 al 30 dicembre i figli staranno con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, per l'anno 2024 i minori trascorreranno il periodo dal 23 dal 30 dicembre con la mamma e la settimana successiva con il papà. Durante le festività pasquali il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'latro genitore secondo il criterio dell'alternanza; il giorno di Pasqua 2025 i minori staranno con la mamma e il Lunedi dell'Angelo con il papà.
I coniugi concordano che il giorno del compleanno dei figli questi ultimi lo trascorreranno con entrambi i genitori.
Il giorno del proprio compleanno ciascun genitore potrà tenere con sé i figli
Durante l'anno i minori trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di ulteriori tre settimane di vacanza, anche non consecutive, di cui due nel periodo estivo da definirsi entro il 31
maggio di ogni anno.
I coniugi concordano che i minori possano trascorrere dei periodi di vacanza presso i nonni sia paterni che materni fatta sempre salva, nei predetti periodi, la possibilità di visita da parte di entrambi i genitori.
7. I coniugi concordano nel non introdurre nella vita dei minori, ed in particolare nell'ambito domestico, per il primo anno dalla data della separazione, eventuali nuovi partners;
si impegnano in ogni caso anche successivamente a tale periodo ad introdurre eventuali nuove figure con gradualità
e sempre nel rispetto della sensibilità dei minori tenuto conto della reazione dei medesimi.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio. QUESTIONI PATRIMONIALI
9. Il Signor SC verserà alla signora ME mediante bonifico, entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, dei figli la somma complessiva mensile di euro 700,00 importo rivalutabile di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
10. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
11. Il Signor SC, dato atto che la signora ME è priva di occupazione, verserà alla stessa tramite bonifico entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, quale contributo al mantenimento della moglie, l'ulteriore importo di euro 500,00, rivalutabile di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo. Tale contributo cesserà di essere versato allorquando la signora ME
dovesse reperire un'attività lavorativa;
laddove la stessa dovesse rimanere senza sua colpa priva di reddito avrà diritto a percepire il predetto importo.
12. Il signor SC provvederà altresì a pagare tutte le spese afferenti l'immobile, già casa coniugale, ancorché assegnato alla signora ME (ovvero, a titolo esemplificativo, spese condominiali ordinarie e straordinarie, tasse, utenze, mutuo).
13. La proprietà della vettura Renault CA con targa FL021ZD attualmente intestata al signor
SC sarà trasferita alla signora ME a titolo gratuito, dalla data del passaggio di proprietà
resterà a carico della stessa ogni onere (a titolo esemplificativo: tassa di proprietà, assicurazione,
manutenzione) nonché le spese per il trasferimento di proprietà; sino alla data del trasferimento di proprietà la vettura potrà essere usata da entrambi i coniugi, successivamente a tale data la vettura rimarrà nella disponibilità esclusiva della signora ME.
14. L'assegno Unico universale verrà percepito integralmente dal Sig. SC AB.
15. Il cane A" OU francese con numero di identificazione 380260101541461 rimarrà
nella disponibilità della signora ME, le relative spese ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
16. Le spese del presente giudizio saranno interamente a carico del Signor SC.
Motivi della decisione
Premesso che:
e Parte 2 hanno contratto matrimonio in data 25/03/2017 a Parte 1
OR (CS); Dall'unione sono nati Per 1 (il 25/07/2017) e Per 2 (il 01/12/2018);
-
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 17/12/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che: deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da
-
entrambe le parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 con ricorso depositato in data 16/10/2024, così provvede: e Parte 2 Parte 1
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Pt 2 che hanno contratto matrimonio in OR (CS) in data 25/03/2017 (Atto n. 1,
[...]
Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di OR), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di OR (CS), al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024 Il Presidente est.
Caterina Caniato