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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.675/2018 R.G. avente ad oggetto: obbligo di fare
e risarcimento danni
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Luca Di Genio ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
Controparte_1
(Partita VA , in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corina ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la , per sentirla Controparte_2
condannare quale esclusiva responsabile della mancata manutenzione del terreno posto a confine con l'attore e di tutti i danni arrecati allo stesso e, quindi, provvedere alla regolare manutenzione del terreno posto sul
Pag. 1 confine e al ripristino della recinzione posta sul confine stesso, nonché a provvedere al risarcimento di tutti i danni patrimoniali.
Specificava di essere titolare di un'azienda vivaistica esercitata su due fondi distinti riportati nel Catasto del Comune di Vibonati al foglio n. 21 particelle nn. 1376, 1377, 749, 27, 800, 802 e 813, l'uno e alla particella n.14, l'altro. Entrambi i fondi, collocati in una fascia di terreno compresa tra la S.P. 18 “Tirrena Inferiore” e la linea principale della FF. SS. di proprietà della confinano con proprietà della e che da CP_3 CP_3
diversi anni le piante della convenuta insistenti sul confine versano in uno stato di totale abbandono e che tanto comporta notevoli difficoltà nell'esercizio dell'attività oltre che arrecare danni al fondo.
Alla luce di tanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accogliere la domanda attorea e accertare e dichiarare la convenuta esclusiva responsabile della mancata manutenzione del terreno posto a confine con l'attore e di tutti i danni arrecati allo stesso;
2) per l'effetto condannare in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t., a voler provvedere alla regolare manutenzione del terreno posto sul confine con il terreno dell'attore e al ripristino della recinzione posta sul confine;
nonché a provvedere al risarcimento di tutti
i danni patrimoniali (sia da danno emergente che da lucro cessante) subiti dall'istante, il tutto pari a €25.425,51, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore (con riserva in tale ultima ipotesi di espressa impugnativa) che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
3) munire l'emittenda sentenza di clausola provv.te esecutiva come per legge, con vittoria di spese e competenze della procedura e con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipante”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che in via preliminare eccepiva la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per difetto
Pag. 2 dell'esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e delle relative conclusioni oltre la carenza di legittimazione attiva, in quanto uno dei fondi non risultava di proprietà dell'attore.
Nel merito, la prescrizione del diritto e comunque l'infondatezza della domanda.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si dava corso all'istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, la domanda risulta procedibile in quanto è stata data la prova dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Sempre in via preliminare, va osservato che non sussiste la invocata carenza di legittimazione attiva, in quanto per il fondo indicato a catasto al foglio 21, particella 14, l'attore ha dimostrato l'esistenza di contratto di fitto, esistente al momento dell'accertamento sui luoghi effettuato dall'ausiliario del giudice, e comunque, attraverso l'espletata istruttoria, il possesso del bene rispetto al quale viene invocato il danno, di sé sufficiente a fornire la legittimazione attiva (ex multis, Cass., 01/04/2025, n. 8625).
Sempre in via preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo attesa che lo stesso contiene tutti gli elementi idonei a valutare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Quanto alla eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta, occorre evidenziare che parte convenuta, come eccepito dall'attore alla prima udienza del 10 settembre 2018, a fronte della udienza indicata in citazione,
10 settembre 2018, ha provveduto alla costituzione in giudizio in data 6
Pag. 3 settembre 2018, quindi non entro il termine di giorni 20 prima della udienza stessa. Detto aspetta, tenuto conto della specifica eccezione di parte attrice, comporta la dichiarazione di decadenza del convenuto in ordine alla eccezione di prescrizione avanzata.
Quanto al merito occorre osservare che la domanda è parzialmente fondata secondo quanto di seguito specificato.
Occorre innanzitutto specificare che il proprietario o possessore o detentore ha il pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto sul bene e legittima il soggetto a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche il risarcimento dei danni
(ex multis, Cass., 22 aprile 2022, n. 12865).
Orbene, nel caso di specie la domanda concerne sia il riconoscimento in capo alla convenuta di un obbligo di fare in relazione alla mancata manutenzione del terreno posto a confine con l'attore, sia un aspetto risarcitorio per la mancata manutenzione del terreno stesso.
In via preliminare va osservato che l'esito delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio, che il giudicante ritiene di poter far propria condividendone l'iter formativo e le conclusioni, ha permesso di accertare la responsabilità della convenuta in relazione alla mancata manutenzione del terreno di sua proprietà.
Ed infatti la CTU espletata ha evidenziato che “L'azienda vivaistica del sig. si sviluppa su 2 fondi, ubicati nel Comune di Parte_1
Vibonati (Sa) nella via Tirrena Inferiore ed individuati al catasto al foglio
21, particelle n. 1376, n. 1377, n.749, n.27, n.800, n.802, n.813 (lotto A) e al foglio 21, particella n.14 (lotto B). In particolare in seguito al sopralluogo, la scrivente ha rilevato che entrambi i fondi sono collocati su una fascia di terreno compresa tra la s.p. Tirrena Inferiore e la linea
Pag. 4 ferroviaria principale di proprietà “ , confinano quindi CP_3 entrambe con la proprietà della “ . CP_3
Lo stesso ausiliario ha, poi, analiticamente descritto lo stato dei fondi per cui è causa alle pagine 9 e 10 dell'elaborato peritale.
Inoltre, quanto ai danni lamentati, il CTU in risposta al quesito n. 2 ha specificato quanto al “Lotto A- Comune di Vibonati, foglio n. 21, particelle
n. 1376, n. 1377, n.749, n.27, n.800, n.802, n.813 -> presenza di alberi a medio/alto fusto e piante a basso fusto che oltrepassano la rete metallica, invadendo la proprietà del Sig. con la presenza di rami spezzati Pt_1
e fogliame;
trattandosi maggiormente di alberi a foglia caduca, la vicinanza di rami con la linea di gronda del fabbricato adibito ad ufficio dell'attività vivaistica, durante il periodo autunnale ostruisce le grondaie, impedendo il normale deflusso delle acque piovane e comportandone la continua pulizia;
i danni sono inoltre da individuare negli oneri spettanti al Sig. per la raccolta di fogliame e dei rami spezzati e il Pt_1 conseguente smaltimento degli stessi” e quanto al “Lotto B – Comune di
Vibonati, foglio n.21, particella n.14 -> I rovi, il fogliame e le piante che insistono sul fondo di proprietà “ , hanno completamente invaso CP_3 il confine e l'area del fondo a ridosso con il confine di proprietà “
[...]
, impedendo il passaggio ed il conseguente utilizzo del fondo per CP_3
l'azienda Vivaistica del Sig. (fondo utilizzato per l'attività Pt_1
vivaistica con la piantumazione ed esposizione di piante destinate alla vendita: a causa delle condizioni in cui versa tale fondo allo stato attuale,
è pressocchè inutilizzabile); inoltre le piante e i rovi hanno completamente invaso e divelto la recinzione in rete metallica romboidale e paletti in c.a.
(All. D)”.
L'ausiliario, infine, in risposta al quesito n. 3 ha specificato in maniera analitica (cfr. pagine 12 e 13 dell'elaborato peritale) quali siano gli interventi da adottare per il caso di specie.
Pag. 5 Gli aspetti relativi all'incuria e mancata manutenzione risultano, altresì, dalla prova testimoniale assunta in corso di causa. In particolare, il teste escusso all'udienza del 28/06/2022, ha specificato: 1) Testimone_1 di essere dipendente della azienda agricola dal 2000; 2) “le si CP_4
interessano esclusivamente della pulizia dei binari e occasionalmente anche delle aree a confine. Preciso che ciò non avviene sempre, ma solo
a seguito di nostra sollecitazione”; 3) “Confermo la circostanza, lungo tutto il confine vi è la presenza di piante spontanee che crescono;
in assenza di interventi di potature queste iniziano a diffondersi. Tali piante si trovano al confine. Nella zona a confine vi è la spazio adibito a ricovero delle piante messe a vivaio”; 4) “Posso dire che in alcuni tratti la recinzione è completamente scomparsa perché ricoperta dalla vegetazione, anche i paletti non sono visibili. Infatti la crescita delle piante ha anche deformato i paletti”. Anche l'altro teste escusso all'udienza del
28/06/2022, ing. , ha sottolineato: 1) “Per quanto mi Testimone_2 risulta, non vi sono stati interventi di pulitura e potatura degli alberi”; 2)
“Posso dire che i lotti interessati sono due, preciso che ho notato la presenza di alberi nella proprietà ferroviaria che entrano anche all'interno della proprietà nell'altro lotto vi sono invece delle Pt_1
vere e proprie piante infestanti che parimenti entrano nel fondo di parte attrice (…) quanto meno per il periodo 2015-2016, ossia in concomitanza con la redazione della mia perizia, se ben ricordo”; 3) “posso dire che nella zona di confine tra i fondi, ove vi sono le piante, le foglie e gli arbusti, parte attrice ha posto le piante del suo vivaio”; 4) “Ho notato che la recinzione era completamente ricoperta dalle piante infestanti, ho notato qualche paletto divelto, mentre gli altri erano anch'essi ricoperti”.
I testi di parte convenuta non hanno, poi, dimostrato l'esecuzione di tutti quegli interventi necessari alla efficace cura e manutenzione del terreno di proprietà della convenuta. Infatti, si sono limitati a indicare generici interventi e di piccola entità collocando gli stessi in un ristretto arco
Pag. 6 temporale. In particolare, il teste , escusso all'udienza del Testimone_3
08/07/2019, ha dichiarato: 1) “sono dipendente delle Rete Ferrovie
Italiana s.p.a.; io sono ingegnere e funzionario presso la sede di Sapri, svolgo attività di direzione dei lavori;
lavoro presso la società convenuta dal 1.12.1993 e sono stato applicato a Sapri dal 1.1.1998; il mio lavoro consiste nel coordinare le attività dei cantieri appaltati;
per quanto è di mia conoscenza, nel 2017 sono stati effettuati dei lavori di potatura alberi
e di sfalcio erbe ed arbusti nei terreni di proprietà delle ”; 2) CP_4
“preciso che tali interventi hanno riguardato anche la zona contigua con le particelle di proprietà dell'attore, con esclusione della particella n.
14”; 3) “per quanto è di mia conoscenza anche in passato sono stati eseguiti in quella area alcuni interventi di pulizia;
preciso comunque che si tratta di una zona molto estesa, per cui gli interventi sono limitati agli interventi che di volta in volta ci vengono richiesti o che noi riteniamo necessari per la sicurezza per la rete”. L'altro teste, , Testimone_4 escusso all'udienza del 06/12/2021, ha dichiarato: 1) “sono titolare di una impresa di costruzioni che ha avuto e ha commesse con i miei CP_3
Cont rapporti imprenditoriali con ono iniziati negli anni '90 e sono ancora in essere”; 2) “Posso dire che nel 2017 giunse un ordine scritto da parte Cont i i eseguire alcuni interventi, tra i quali anche uno in Vibonati ed, in particolare, di quella oggetto di causa;
preciso che si è trattato di interventi di piccola entità; posso dire che i dipendenti mi dissero successivamente si era ottemperato all'ordine, infatti furono tagliati arbusti ed erbacce, se ben ricordo”.
Risulta, quindi, l'inadempimento di parte convenuta rispetto alla invocata cura e manutenzione del fondo di sua proprietà confinante con quello di proprietà e posseduto o detenuto da parte attrice.
Ne risulta che la domanda in ordine al facere può essere accolta con la condanna di parte convenuta al necessario ripristino dello stato dei luoghi secondo le seguenti modalità: “Lotto A- Comune di Vibonati, foglio n. 21,
Pag. 7 particelle n. 1376, n. 1377, n.749, n.27, n.800, n.802, n.813 -> • rimozione periodica di piante infestanti e potatura di alberi a medio/alto fusto che invadono il confine (e per tutta la sua lunghezza), con il conseguente smaltimento. Lotto B – Comune di Vibonati, foglio n.21, particella n.14 -
> • rimozione delle piante infestanti lungo il confine, potatura alberi a medio/alto fusto a ridosso del confine, raccolta del fogliame che ha invaso il fondo a servizio dell'azienda vivaistica (per tutta la lunghezza del confine e per una fascia di circa 8 mt dal confine) e trasporto a discarica autorizzata;
• rimozione della recinzione in rete metallica e paletti in c.a.
(divelta a causa di rovi, rami e piante che invadono il confine) e trasporto
a discarica autorizzata;
• realizzazione e posa in opera di una nuova recinzione in rete metallica e paletti in c.a. [che consiste, nel dettaglio in un preventivo scavo a sezione obbligata (60 x 60 cm)ogni 2,00 mt, posa in opera dei paletti in c.a. con getto in cls]”.
Quanto alla domanda relativa al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato utilizzo di parte dei fondi, la stessa non può trovare accoglimento.
In particolare, se pure il CTU ha sottolineato nell'elaborato peritale che
“si ritiene anche l'esistenza di un danno derivato da lucro cessante per la mancata utilizzazione del lotto B per l'attività vivaistica del Sig.
, tanto, andava comunque dimostrato da parte dell'attore. Pt_1
La giurisprudenza di legittimità nega l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra "condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza dannosa", sicché identiche risulterebbero le esigenze di prova – sia per l'an che per il quantum – del danno non patrimoniale o patrimoniale (ex multis, Cass., 25 maggio 2018,
n. 13071; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233). Infatti, chi agisce ha l'onere di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione,
Pag. 8 dalle quali, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito (ex multis, Cass., 22 aprile 2022, n. 12865).
Inoltre, occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass., 8 marzo 2018, n. 5613) ha avuto modo di indicare un principio in tema di lucro cessante, al quale questo giudice aderisce, secondo il quale il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (ex multis, Cass., n. 24632 del 03/12/2015; Cass., n. 11254 del 20/05/2011;
Cass., n. 27149 del 19/12/2006; Cass., n. 7647 del 03/09/1994).
Ne consegue che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare ex art. 2697 cod. civ., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari - da allegare e provare da parte del preteso danneggiato
- che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo
(ex multis, Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233).
Nel caso di specie, il danno è collegato al periodo per il quale, secondo parte attrice, la società opposta non ha provveduto ai necessari interventi di cura e manutenzione del proprio fondo.
Pag. 9 Rispetto allo stesso periodo non è stata fornita la prova di mancati guadagni che resterebbero meramente ipotetici, non potendo così assurgere a prova del danno da lucro cessante in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti che risultava possibile fornire a mezzo di produzione documentale di carattere economico-patrimoniale.
La domanda risarcitoria come avanzata va, pertanto, disattesa.
Le spese seguono la soccombenza per la metà in virtù del parziale accoglimento della domanda e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 675/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto,
- condanna la convenuta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., alla effettuazione sul
[...]
fondo di sua proprietà e sul tratto di confine con i fondi riferibili a parte attrice e precisamente terreno riportato nel catasto del Comune di
Vibonati al foglio n.21 particelle nn.1376, 1377, 749, 27, 800, 802 e 813
e terreno riportato nel catasto del Comune di Vibonati al foglio n.21 particella n. 14 e sui medesimi fondi, le attività analiticamente indicate in risposta al quesito n. 3 alle pagine 12 e 13 dell'elaborato peritale redatto dal CTU Arch. e che qui si abbiano per Persona_1
integralmente riportate e trascritte;
- rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice;
- condanna, altresì, Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di parte
[...] attrice le spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.237,00 per
Pag. 10 esborsi ed in €.2.538,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Luca Di Genio.
Pone definitivamente in capo alla convenuta
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate in favore del CTU Arch. come da separato decreto. Persona_1
Così deciso in Lagonegro il 9 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.675/2018 R.G. avente ad oggetto: obbligo di fare
e risarcimento danni
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Luca Di Genio ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
Controparte_1
(Partita VA , in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corina ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la , per sentirla Controparte_2
condannare quale esclusiva responsabile della mancata manutenzione del terreno posto a confine con l'attore e di tutti i danni arrecati allo stesso e, quindi, provvedere alla regolare manutenzione del terreno posto sul
Pag. 1 confine e al ripristino della recinzione posta sul confine stesso, nonché a provvedere al risarcimento di tutti i danni patrimoniali.
Specificava di essere titolare di un'azienda vivaistica esercitata su due fondi distinti riportati nel Catasto del Comune di Vibonati al foglio n. 21 particelle nn. 1376, 1377, 749, 27, 800, 802 e 813, l'uno e alla particella n.14, l'altro. Entrambi i fondi, collocati in una fascia di terreno compresa tra la S.P. 18 “Tirrena Inferiore” e la linea principale della FF. SS. di proprietà della confinano con proprietà della e che da CP_3 CP_3
diversi anni le piante della convenuta insistenti sul confine versano in uno stato di totale abbandono e che tanto comporta notevoli difficoltà nell'esercizio dell'attività oltre che arrecare danni al fondo.
Alla luce di tanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accogliere la domanda attorea e accertare e dichiarare la convenuta esclusiva responsabile della mancata manutenzione del terreno posto a confine con l'attore e di tutti i danni arrecati allo stesso;
2) per l'effetto condannare in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t., a voler provvedere alla regolare manutenzione del terreno posto sul confine con il terreno dell'attore e al ripristino della recinzione posta sul confine;
nonché a provvedere al risarcimento di tutti
i danni patrimoniali (sia da danno emergente che da lucro cessante) subiti dall'istante, il tutto pari a €25.425,51, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore (con riserva in tale ultima ipotesi di espressa impugnativa) che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
3) munire l'emittenda sentenza di clausola provv.te esecutiva come per legge, con vittoria di spese e competenze della procedura e con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipante”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che in via preliminare eccepiva la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per difetto
Pag. 2 dell'esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e delle relative conclusioni oltre la carenza di legittimazione attiva, in quanto uno dei fondi non risultava di proprietà dell'attore.
Nel merito, la prescrizione del diritto e comunque l'infondatezza della domanda.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si dava corso all'istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, la domanda risulta procedibile in quanto è stata data la prova dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Sempre in via preliminare, va osservato che non sussiste la invocata carenza di legittimazione attiva, in quanto per il fondo indicato a catasto al foglio 21, particella 14, l'attore ha dimostrato l'esistenza di contratto di fitto, esistente al momento dell'accertamento sui luoghi effettuato dall'ausiliario del giudice, e comunque, attraverso l'espletata istruttoria, il possesso del bene rispetto al quale viene invocato il danno, di sé sufficiente a fornire la legittimazione attiva (ex multis, Cass., 01/04/2025, n. 8625).
Sempre in via preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo attesa che lo stesso contiene tutti gli elementi idonei a valutare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Quanto alla eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta, occorre evidenziare che parte convenuta, come eccepito dall'attore alla prima udienza del 10 settembre 2018, a fronte della udienza indicata in citazione,
10 settembre 2018, ha provveduto alla costituzione in giudizio in data 6
Pag. 3 settembre 2018, quindi non entro il termine di giorni 20 prima della udienza stessa. Detto aspetta, tenuto conto della specifica eccezione di parte attrice, comporta la dichiarazione di decadenza del convenuto in ordine alla eccezione di prescrizione avanzata.
Quanto al merito occorre osservare che la domanda è parzialmente fondata secondo quanto di seguito specificato.
Occorre innanzitutto specificare che il proprietario o possessore o detentore ha il pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto sul bene e legittima il soggetto a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche il risarcimento dei danni
(ex multis, Cass., 22 aprile 2022, n. 12865).
Orbene, nel caso di specie la domanda concerne sia il riconoscimento in capo alla convenuta di un obbligo di fare in relazione alla mancata manutenzione del terreno posto a confine con l'attore, sia un aspetto risarcitorio per la mancata manutenzione del terreno stesso.
In via preliminare va osservato che l'esito delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio, che il giudicante ritiene di poter far propria condividendone l'iter formativo e le conclusioni, ha permesso di accertare la responsabilità della convenuta in relazione alla mancata manutenzione del terreno di sua proprietà.
Ed infatti la CTU espletata ha evidenziato che “L'azienda vivaistica del sig. si sviluppa su 2 fondi, ubicati nel Comune di Parte_1
Vibonati (Sa) nella via Tirrena Inferiore ed individuati al catasto al foglio
21, particelle n. 1376, n. 1377, n.749, n.27, n.800, n.802, n.813 (lotto A) e al foglio 21, particella n.14 (lotto B). In particolare in seguito al sopralluogo, la scrivente ha rilevato che entrambi i fondi sono collocati su una fascia di terreno compresa tra la s.p. Tirrena Inferiore e la linea
Pag. 4 ferroviaria principale di proprietà “ , confinano quindi CP_3 entrambe con la proprietà della “ . CP_3
Lo stesso ausiliario ha, poi, analiticamente descritto lo stato dei fondi per cui è causa alle pagine 9 e 10 dell'elaborato peritale.
Inoltre, quanto ai danni lamentati, il CTU in risposta al quesito n. 2 ha specificato quanto al “Lotto A- Comune di Vibonati, foglio n. 21, particelle
n. 1376, n. 1377, n.749, n.27, n.800, n.802, n.813 -> presenza di alberi a medio/alto fusto e piante a basso fusto che oltrepassano la rete metallica, invadendo la proprietà del Sig. con la presenza di rami spezzati Pt_1
e fogliame;
trattandosi maggiormente di alberi a foglia caduca, la vicinanza di rami con la linea di gronda del fabbricato adibito ad ufficio dell'attività vivaistica, durante il periodo autunnale ostruisce le grondaie, impedendo il normale deflusso delle acque piovane e comportandone la continua pulizia;
i danni sono inoltre da individuare negli oneri spettanti al Sig. per la raccolta di fogliame e dei rami spezzati e il Pt_1 conseguente smaltimento degli stessi” e quanto al “Lotto B – Comune di
Vibonati, foglio n.21, particella n.14 -> I rovi, il fogliame e le piante che insistono sul fondo di proprietà “ , hanno completamente invaso CP_3 il confine e l'area del fondo a ridosso con il confine di proprietà “
[...]
, impedendo il passaggio ed il conseguente utilizzo del fondo per CP_3
l'azienda Vivaistica del Sig. (fondo utilizzato per l'attività Pt_1
vivaistica con la piantumazione ed esposizione di piante destinate alla vendita: a causa delle condizioni in cui versa tale fondo allo stato attuale,
è pressocchè inutilizzabile); inoltre le piante e i rovi hanno completamente invaso e divelto la recinzione in rete metallica romboidale e paletti in c.a.
(All. D)”.
L'ausiliario, infine, in risposta al quesito n. 3 ha specificato in maniera analitica (cfr. pagine 12 e 13 dell'elaborato peritale) quali siano gli interventi da adottare per il caso di specie.
Pag. 5 Gli aspetti relativi all'incuria e mancata manutenzione risultano, altresì, dalla prova testimoniale assunta in corso di causa. In particolare, il teste escusso all'udienza del 28/06/2022, ha specificato: 1) Testimone_1 di essere dipendente della azienda agricola dal 2000; 2) “le si CP_4
interessano esclusivamente della pulizia dei binari e occasionalmente anche delle aree a confine. Preciso che ciò non avviene sempre, ma solo
a seguito di nostra sollecitazione”; 3) “Confermo la circostanza, lungo tutto il confine vi è la presenza di piante spontanee che crescono;
in assenza di interventi di potature queste iniziano a diffondersi. Tali piante si trovano al confine. Nella zona a confine vi è la spazio adibito a ricovero delle piante messe a vivaio”; 4) “Posso dire che in alcuni tratti la recinzione è completamente scomparsa perché ricoperta dalla vegetazione, anche i paletti non sono visibili. Infatti la crescita delle piante ha anche deformato i paletti”. Anche l'altro teste escusso all'udienza del
28/06/2022, ing. , ha sottolineato: 1) “Per quanto mi Testimone_2 risulta, non vi sono stati interventi di pulitura e potatura degli alberi”; 2)
“Posso dire che i lotti interessati sono due, preciso che ho notato la presenza di alberi nella proprietà ferroviaria che entrano anche all'interno della proprietà nell'altro lotto vi sono invece delle Pt_1
vere e proprie piante infestanti che parimenti entrano nel fondo di parte attrice (…) quanto meno per il periodo 2015-2016, ossia in concomitanza con la redazione della mia perizia, se ben ricordo”; 3) “posso dire che nella zona di confine tra i fondi, ove vi sono le piante, le foglie e gli arbusti, parte attrice ha posto le piante del suo vivaio”; 4) “Ho notato che la recinzione era completamente ricoperta dalle piante infestanti, ho notato qualche paletto divelto, mentre gli altri erano anch'essi ricoperti”.
I testi di parte convenuta non hanno, poi, dimostrato l'esecuzione di tutti quegli interventi necessari alla efficace cura e manutenzione del terreno di proprietà della convenuta. Infatti, si sono limitati a indicare generici interventi e di piccola entità collocando gli stessi in un ristretto arco
Pag. 6 temporale. In particolare, il teste , escusso all'udienza del Testimone_3
08/07/2019, ha dichiarato: 1) “sono dipendente delle Rete Ferrovie
Italiana s.p.a.; io sono ingegnere e funzionario presso la sede di Sapri, svolgo attività di direzione dei lavori;
lavoro presso la società convenuta dal 1.12.1993 e sono stato applicato a Sapri dal 1.1.1998; il mio lavoro consiste nel coordinare le attività dei cantieri appaltati;
per quanto è di mia conoscenza, nel 2017 sono stati effettuati dei lavori di potatura alberi
e di sfalcio erbe ed arbusti nei terreni di proprietà delle ”; 2) CP_4
“preciso che tali interventi hanno riguardato anche la zona contigua con le particelle di proprietà dell'attore, con esclusione della particella n.
14”; 3) “per quanto è di mia conoscenza anche in passato sono stati eseguiti in quella area alcuni interventi di pulizia;
preciso comunque che si tratta di una zona molto estesa, per cui gli interventi sono limitati agli interventi che di volta in volta ci vengono richiesti o che noi riteniamo necessari per la sicurezza per la rete”. L'altro teste, , Testimone_4 escusso all'udienza del 06/12/2021, ha dichiarato: 1) “sono titolare di una impresa di costruzioni che ha avuto e ha commesse con i miei CP_3
Cont rapporti imprenditoriali con ono iniziati negli anni '90 e sono ancora in essere”; 2) “Posso dire che nel 2017 giunse un ordine scritto da parte Cont i i eseguire alcuni interventi, tra i quali anche uno in Vibonati ed, in particolare, di quella oggetto di causa;
preciso che si è trattato di interventi di piccola entità; posso dire che i dipendenti mi dissero successivamente si era ottemperato all'ordine, infatti furono tagliati arbusti ed erbacce, se ben ricordo”.
Risulta, quindi, l'inadempimento di parte convenuta rispetto alla invocata cura e manutenzione del fondo di sua proprietà confinante con quello di proprietà e posseduto o detenuto da parte attrice.
Ne risulta che la domanda in ordine al facere può essere accolta con la condanna di parte convenuta al necessario ripristino dello stato dei luoghi secondo le seguenti modalità: “Lotto A- Comune di Vibonati, foglio n. 21,
Pag. 7 particelle n. 1376, n. 1377, n.749, n.27, n.800, n.802, n.813 -> • rimozione periodica di piante infestanti e potatura di alberi a medio/alto fusto che invadono il confine (e per tutta la sua lunghezza), con il conseguente smaltimento. Lotto B – Comune di Vibonati, foglio n.21, particella n.14 -
> • rimozione delle piante infestanti lungo il confine, potatura alberi a medio/alto fusto a ridosso del confine, raccolta del fogliame che ha invaso il fondo a servizio dell'azienda vivaistica (per tutta la lunghezza del confine e per una fascia di circa 8 mt dal confine) e trasporto a discarica autorizzata;
• rimozione della recinzione in rete metallica e paletti in c.a.
(divelta a causa di rovi, rami e piante che invadono il confine) e trasporto
a discarica autorizzata;
• realizzazione e posa in opera di una nuova recinzione in rete metallica e paletti in c.a. [che consiste, nel dettaglio in un preventivo scavo a sezione obbligata (60 x 60 cm)ogni 2,00 mt, posa in opera dei paletti in c.a. con getto in cls]”.
Quanto alla domanda relativa al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato utilizzo di parte dei fondi, la stessa non può trovare accoglimento.
In particolare, se pure il CTU ha sottolineato nell'elaborato peritale che
“si ritiene anche l'esistenza di un danno derivato da lucro cessante per la mancata utilizzazione del lotto B per l'attività vivaistica del Sig.
, tanto, andava comunque dimostrato da parte dell'attore. Pt_1
La giurisprudenza di legittimità nega l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra "condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza dannosa", sicché identiche risulterebbero le esigenze di prova – sia per l'an che per il quantum – del danno non patrimoniale o patrimoniale (ex multis, Cass., 25 maggio 2018,
n. 13071; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233). Infatti, chi agisce ha l'onere di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione,
Pag. 8 dalle quali, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito (ex multis, Cass., 22 aprile 2022, n. 12865).
Inoltre, occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass., 8 marzo 2018, n. 5613) ha avuto modo di indicare un principio in tema di lucro cessante, al quale questo giudice aderisce, secondo il quale il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (ex multis, Cass., n. 24632 del 03/12/2015; Cass., n. 11254 del 20/05/2011;
Cass., n. 27149 del 19/12/2006; Cass., n. 7647 del 03/09/1994).
Ne consegue che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare ex art. 2697 cod. civ., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari - da allegare e provare da parte del preteso danneggiato
- che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo
(ex multis, Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233).
Nel caso di specie, il danno è collegato al periodo per il quale, secondo parte attrice, la società opposta non ha provveduto ai necessari interventi di cura e manutenzione del proprio fondo.
Pag. 9 Rispetto allo stesso periodo non è stata fornita la prova di mancati guadagni che resterebbero meramente ipotetici, non potendo così assurgere a prova del danno da lucro cessante in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti che risultava possibile fornire a mezzo di produzione documentale di carattere economico-patrimoniale.
La domanda risarcitoria come avanzata va, pertanto, disattesa.
Le spese seguono la soccombenza per la metà in virtù del parziale accoglimento della domanda e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 675/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto,
- condanna la convenuta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., alla effettuazione sul
[...]
fondo di sua proprietà e sul tratto di confine con i fondi riferibili a parte attrice e precisamente terreno riportato nel catasto del Comune di
Vibonati al foglio n.21 particelle nn.1376, 1377, 749, 27, 800, 802 e 813
e terreno riportato nel catasto del Comune di Vibonati al foglio n.21 particella n. 14 e sui medesimi fondi, le attività analiticamente indicate in risposta al quesito n. 3 alle pagine 12 e 13 dell'elaborato peritale redatto dal CTU Arch. e che qui si abbiano per Persona_1
integralmente riportate e trascritte;
- rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice;
- condanna, altresì, Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di parte
[...] attrice le spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.237,00 per
Pag. 10 esborsi ed in €.2.538,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Luca Di Genio.
Pone definitivamente in capo alla convenuta
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate in favore del CTU Arch. come da separato decreto. Persona_1
Così deciso in Lagonegro il 9 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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