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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1007 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 10.10.2024, promossa
DA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Volpini presso il cui studio sito a Fano
(Pu) Via Divisione Carpazi n. 8 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice -
pagina 1 di 14
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti Enrico Bastianelli e Alberto Clini presso il cui studio sito a Pesaro, Via
Schiavini n. 21 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
Provincia di Pesaro e Urbino (c.f. ) rappresentata e difesa P.IVA_3
dall'avv. Alessandro Brandoni presso il cui studio sito a Fano Via L. Manara n. 16
e pec ha eletto domicilio in Email_1
virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_4
dall'avv. Michele Casali ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata pec: in virtù di delega posta in Email_2
calce alla comparsa di risposta
- convenuti –
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_5
Raffaele Gagliardi e Stefano Bardelloni, presso il cui studio sito a Milano, Via
pagina 2 di 14 Macedonio Melloni 8 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- chiamata in causa -
In punto a: risarcimento danni.
Conclusioni
Per l'attore:
“precisa le conclusioni come da atto di citazione e comunque come conclusioni di
cui alla prima memoria 183 co 6 primo termine cpc.”.
Per Controparte_1
“precisa le conclusioni come da memoria 183 co 6 primo termine cpc.”.
Per Provincia di Pesaro e Urbino:
“precisa le conclusioni come agli atti difensivi, in particolare come da comparsa di
costituzione e risposta e memorie istruttorie”.
Per : Parte_2
“precisa le conclusioni come la prima memoria 183 co 6 primo termine cpc.”.
Per Controparte_2
pagina 3 di 14 “precisa le conclusioni come prima memoria 183 co 6 primo termine cpc e
comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione in data 30.4.2021, il Parte_1
conveniva in giudizio il , nonché
[...] Parte_2
la domandandone la Controparte_3
condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento del danno da lucro cessante patito in conseguenza della frana avvenuta il 2.10.2015 nella S.P. Mondaviese,
all'interno del centro abitato di Orciano.
In citazione si esponeva che, in conseguenza della frana e della chiusura al traffico nella strada dove aveva sede l'esercizio del nel periodo Parte_1
dal 5.10.2015 al 22.11.2017, stante anche lo spostamento del mercato rionale,
era stato impedito l'accesso dei clienti all'esercizio commerciale con l'effetto di minori incassi pari ad €.20.083,59.
Si costituiva la quale contestava la domanda, Controparte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione per non essere custode della strada;
che non vi era prova del nesso di causa tra l'evento ed i danni lamentati;
che pagina 4 di 14 l'accesso veicolare sulla strada (c.so , ove aveva sede il , Tes_1 Parte_1
non era stato interdetto, ed anzi era stato intensificato dal riassetto stradale (per chiusura di via Kennedy), né aveva rilievo lo spostamento del mercato,
svolgentesi per una sola mattina alla settimana;
che l'evento era imputabile a fortuito e non ad avarie dell'acquedotto; che il danno era eccessivo e non provato. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del quantum.
Si costituiva la Provincia di Pesaro e Urbino, la quale eccepiva la nullità
della citazione per indeterminatezza delle ragioni della domanda;
nel merito,
eccepiva il proprio difetto di legittimazione per essere la frana imputabile ad una avaria dell'acquedotto gestito dal che il danno era Controparte_1
Part insussistente, avendo il proseguito la sua attività, trovandosi su una strada non interclusa al traffico veicolare e pedonale;
che in ogni caso il mancato guadagno non era provato ed era eccessivo. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con il favore delle spese.
Si costituiva, da ultimo, il , il quale declinava Parte_2
ogni responsabilità per non essere il custode della strada di proprietà della pagina 5 di 14 Provincia e per aver agito con provvedimenti necessitati dall'emergenza;
eccepiva, altresì, che alcun danno era stato patito dall'esercizio commerciale;
che, in ogni caso, il danno non era provato ed era eccessivo. Concludeva,
pertanto, per il rigetto della domanda ed, in subordine, domandava d'essere tenuto indenne da in forza del contratto di gestione della rete Controparte_1
idrica comunale ed, in forza di polizza, da di cui chiedeva la Controparte_2
chiamata in causa.
Differita la prima udienza, si costituiva la quale eccepiva Controparte_2
la nullità della citazione per indeterminata esposizione delle ragioni della domanda;
nel merito, eccepiva il difetto di legittimazione del in ragione Pt_2
della proprietà della strada in capo alla Provincia;
assumeva che alcuna responsabilità era imputabile al in relazione alle cause del dissesto, Pt_2
dovute a perdite delle condotte idriche, in gestione a che non Controparte_1
vi era prova del nesso di causa rispetto al lucro cessante;
che il danno non era coperto dalla polizza in difetto di interruzione o sospensione dell'attività
commerciale; che il danno era eccessivo e non provato. Concludeva, pertanto,
per il rigetto della domanda ed, in subordine, per la riduzione del risarcimento.
pagina 6 di 14 In istruttoria erano escussi alcuni testimoni e si procedeva ad interrogatorio formale dell'attore.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 10.10.2024.
2 – Parte attrice è gravata dell'onere di prova del danno da lucro cessante,
che è oggetto di specifica contestazione.
Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede, anzitutto, la prova,
anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre,
pertanto, che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche in considerazione dell'id quod plerumque
accidit - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità (cfr. Cass. 2003 n. 1443).
pagina 7 di 14 In secondo luogo, ai fini liquidativi, è richiesto che il creditore fornisca la concreta prova del guadagno netto perduto, ossia della differenza tra il guadagno lordo ed i relativi costi (di produzione, trasporto, vendita, ecc.) ovvero che fornisca gli elementi, comunque, necessari per una liquidazione equitativa del danno (cfr.,
nel senso che il lucro cessante rappresenta quanto il danneggiato avrebbe ricavato in caso di adempimento dell'obbligazione al netto delle spese, Cass.
1983 n. 3694).
In sintesi, la parte che invoca il risarcimento del danno da lucro cessante deve provare non solo l'esistenza del pregiudizio, ma anche la sua consistenza patrimoniale quantitativa.
Parte attrice non ha assolto l'indicato onere di allegazione e prova nel duplice profilo considerato
Non è, invero, fornita la prova che la frana ed i successivi provvedimenti di restrizione del traffico abbiano impedito l'accesso dei clienti all'esercizio (danno-
evento) con l'effetto di una effettiva riduzione dei “corrispettivi medi dell'esercizio”
(danno-conseguenza).
pagina 8 di 14 Al riguardo, è documentato che, a seguito dell'evento franoso che interessò un tratto della strada provinciale Mondaviese 5 bis nel centro abitato di
Orciano, per ordine del Sindaco, in data 3.10.2015 venne chiusa al traffico la via
Kennedy, ove era avvenuto lo smottamento (v. doc. 2 attrice), non anche il c.so
Matteotti, ove ha sede l'attività commerciale della società attrice, che rimase aperto al traffico;
in pari data, la viabilità fu deviata su un altro percorso nel centro storico del paese, ossia proprio su c.so Matteotti nella direzione San Giorgio –
Barchi (v. doc. 3 attrice). E' pacifico che a distanza di circa due anni il tratto stradale venne riaperto alla circolazione.
I testimoni, e lo stesso attore in sede di interrogatorio, hanno confermato quanto emerge dai cennati provvedimenti sindacali, ossia che il c.so non Tes_1
rimase intercluso al traffico veicolare e pedonale, restando accessibile almeno in un senso, ed anzi su di esso venne convogliato il traffico veicolare nella direzione
San Giorgio – Barchi (v. dep. , ), a differenza della Testimone_2 Testimone_3
via Kennedy che fu interclusa al traffico (v. dep. ). Tes_4
L'esercizio commerciale in questione non rimase, dunque, inaccessibile alla clientela, né mai interruppe la propria attività, trovandosi anzi sulla via – corso pagina 9 di 14 – ove venne deviato il traffico che altrimenti sarebbe passato per altre Tes_1
strade.
Vi sono, dunque, ragioni per ritenere che alcuna effettiva incidenza causale abbiano avuto gli eventi di causa sui proventi dell'esercizio commerciale,
incluso lo spostamento (non la cessazione) del mercato (svolgentesi una sola mattina alla settimana).
L'allegato evento di danno è, dunque, smentito dalle evidenze istruttorie,
nè vi è prova che l'esercizio commerciale abbia subito nel periodo in questione una effettiva e certa riduzione di guadagni in conseguenza dei provvedimenti restrittivi della circolazione.
La consulenza di parte (doc. 6) è una mera allegazione di parte e non prova quanto ivi esposto con riferimento ai ricavi e al margine di guadagno.
Il registro dei corrispettivi (doc. 12) e le dichiarazioni fiscali (doc. 13 – 16)
confermano che l'impresa continuò a produrre ricavi e redditi anche nel periodo interessato dai provvedimenti restrittivi. In particolare, il registro dei corrispettivi riguardante il solo anno 2015 - che fu interessato dai provvedimenti restrittivi per soli tre mesi (da 3.10.2015) - indica nel periodo di rilievo (ottobre –dicembre:
pagina 10 di 14 €.6.569,04; €.6.745,25; €.6.845,98) imponibili che non si discostano in modo significativo da altre mensilità non soggette a restrizioni (v. maggio, giugno:
€.6867,06; €.6.916,14). Sulla stessa linea, le dichiarazioni fiscali (doc. 13-16)
indicano redditi di importo medio nelle annualità 2016 e 2017 (€.16.043) in linea con il reddito del 2015 (€.16.414).
Da ultimo, parte attrice non ha fornito specifiche allegazioni riguardo ai costi di impresa, non avendo offerto una documentazione commerciale compendiata in una attendibile sintesi contabile dell'utile perduto, a sua volta fondata sulla differenza tra prezzo di vendita e costi di impresa (neppure allegati).
In tal modo, il difetto di prova che la parte avrebbe potuto agevolmente fornire
(tenendo conto della cd. vicinanza della prova) impedisce una valutazione equitativa in base alla invocata consulenza tecnica.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa (art. 1226 cod. civ.) non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso (cfr. Cass. 1984 n. 1530) ed è, comunque, subordinato, alla impossibilità o elevata difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare pagina 11 di 14 (Cass. 1985 sent. n. 4619), e, per altro verso, che la consulenza tecnica costituisce solo un mezzo di ausilio per la più approfondita conoscenza e valutazione dei fatti già provati, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire l'inerzia delle parti, per la ricerca, al di fuori del processo, dei presupposti delle rispettive domande ed eccezioni (cfr. Cass. 1985 n. 1618).
In definitiva manca la prova dell'evento di danno, come pure del mancato guadagno in rapporto causale con la cosa in custodia.
Per queste decisive ragioni, la domanda di risarcimento non può essere accolta. Resta assorbita ogni altra eccezione e domanda.
3 – Parte attrice, in ragione della soccombenza, è tenuta a rifondere alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano al minimo, tenuto conto dell'indebito utilizzo delle memorie ex art. 183 c.p.c. quali comparse illustrative e delle sovrabbondanti difese espresse anche nelle conclusionali mediante ripetuti assemblaggi e trascrizioni di altri atti defensionali, in contrasto con l'esigenza di celere processo (cfr. Cass. 2012 n. 11199) e col principio di sinteticità degli atti di parte (art. 16-bis comma 9-octies d.l. n. 179 del 2012).
pagina 12 di 14 Il è tenuto, invece, a rifondere le spese del terzo, Pt_2 CP_2
la cui chiamata risulta manifestamente infondata, giacché il contratto di
[...]
assicurazione – come eccepito dalla Compagnia - non copre il danno subito da attività di impresa per riduzione di guadagno, ma solo quello da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali (v. art. 1, sezione terza, delle condizioni di polizza;
cfr. Cass. 2024 n. 6144, secondo cui “in caso di rigetto della
domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste
a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in
causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico
del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o
palesemente arbitraria”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro il Parte_1 Parte_2
, nonché la
[...] Controparte_3
con la chiamata in causa di così provvede: Controparte_2
pagina 13 di 14 1) respinge la domanda proposta da Parte_1
[...]
2) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a Parte_2
Provincia di Pesaro Urbino e le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano per ciascuna di dette parti convenute in €.2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, Parte_2
a rifondere ad le spese di lite, che si liquidano in €.2.540,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Pesaro il 17.2.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
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