Sentenza 20 luglio 1965
Massime • 3
La norma dettata dall'art 1359 cod civ trova applicazione solo nelle ipotesi di condizione casuale e di condizione mista per la parte non rimessa alla volonta del contraentè non trova applicazione nella ipotesi di condizione potestativa.*
Il mancato avveramento della condizione puo essere posto a carico dell'avente interesse contrario solo nel caso in cui cio sia avvenuto per fatto illecito positivo del contraente. ( Conf. 197/51).*
Presupposto soggettivo per l'applicazione dell'art.1359 cod.civ. e il dolo o la colpa della parte interessata sicche quando condizione di un contratto o di un patto sia la esecuzione di altro contratto con terzi, per determinare gli effetti del fittizio avveramento della condizione non basta la mancata esecuzione del contratto che costituisce la condizione ma occorre anche che essa sia stata causata dal fatto imputabile al dolo o alla colpa dell'altra parte valutati con riferimento condizionato. ( Conf. 534/64).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/1965, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1965 |
Testo completo
La norma dettata dall'art 1359 cod civ trova applicazione solo nelle ipotesi di condizione casuale e di condizione mista per la parte non rimessa alla volonta del contraentè non trova applicazione nella ipotesi di condizione potestativa.*