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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 86/2025 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bargoni
Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi ai sensi dellart.417 bis c.p.c. Controparte_3
ed elettivamente domiciliati presso il locale ambito territoriale
RESISTENTE avente ad oggetto altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 20 aprile 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025 premettendo di esser inserito nelle Parte_1
graduatorie di circolo e di istituto A.T.A. di terza fascia, lamentava il riconoscimento del punteggio di 6,67, in seguito rettificato in via amministrativa in 7,27 nei profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e la mancata valorizzazione integrale del servizio militare prestato dal 9 novembre 1994 al 27 ottobre 1995 in Modena.
Nel richiamarsi alle pronunce giurisprudenziali favorevoli ed alla corretta applicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, domandava il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 6 per il servizio militare prestato, detraendo quanto riconosciuto, pari a 0,6, e la condanna dell'amministrazione scolastica alla rettifica dei punteggi assegnati pari a 12,67.
Con memoria difensiva depositata l'11 marzo 2025 si costituivano il Controparte_4
e l' deducendo che al ricorrente, mai destinatario di Controparte_5
contratti di supplenza, nelle vigenti graduatorie ed in quelle del periodo 2021-2024 erano stati riconosciuti punti di 6,67 per il titolo di studio e 0,6 per il servizio militare e che i periodi di servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di nomina, erano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Rilevavano che l'art. 485 del t.u. del 1994 era riferito solo al personale docente ed inapplicabile al personale A.T.A. e che in costanza di servizio militare potevano esser accettate supplenze.
Sottolineavano che chi prestava un servizio annuale aveva diritto al punteggio di 6 punti solo per il profilo in cui aveva prestato servizio e che analogo limite doveva in ogni caso valere per il puntefio riconosciuto al servizio militare.
La causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, discussa all'odierna udienza del 10 aprile 2025 e decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Si ricava dalle produzioni di parte che il 24 giugno 2024 ha avanzato Parte_1 all'istituto Ricci di Fermo domanda di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. appartenente ai profili professionali degli
Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici.
Il richiedente ha indicato il possesso del diploma di maturità conseguito nell'a.s. 1992-1993 presso il medesimo istituto con punteggio di 40/60 ed il servizio militare dal 9 novembre 1994 al 27 ottobre
1995 a Modena.
In virtù di tali indicazioni al ricorrente è stato attribuito un punteggio di punti 6,67 per il titolo di studio nei profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, oltre a 0,6 punti per il servizio militare.
Quanto al servizio militare prestato, il ricorrente contesta la valorizzazione del servizio militare nel minor punteggio di 0,6 anziché di 6,00.
L'art. 569 del d. lgs. n. 297/1994 prevede, quanto al personale A.T.A., che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, approntando una disciplina del tutto sovrapponibile a quella del personale docente disciplinato dell'art. 485 del d. lgs. cit. e non specificando che il servizio di leva per esser interamente valorizzato dev'essere prestato in costanza di rapporto di impiego pubblico.
Il D.M. 21maggio 2024 all'all. A, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina nei seguenti termini la materia in esame:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva;
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto.
Il servizio se svolto in costanza di rapporto attribuisce 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre se prestato alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuisce 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Secondo l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66/2010) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (I comma) e, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro (II comma).
La lettura coordinata delle due fattispecie appare nel senso che il II comma non si ponga in contrapposizione con il precedente comma, ma ne costituisca specificazione, ovvero che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali.
Tale interpretazione si pone in linea con l'art. 52 II comma, Cost., laddove prevede che chi sia chiamato ad un servizio militare (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve patire pregiudizi da perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Emerge il principio di fondo secondo cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (cfr. anche Const. Stato
VII sez. 3 dic. 2024).
Risulta contraria a tale interpretazione la previsione che consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.
Conseguentemente va ritenuta la valutabilità del servizio militare di leva e dell'eventuale servizio sostitutivo assimilato per legge – non prestato in costanza di nomina – quale servizio A.T.A. effettivo
(punti sei in ragione di 0,6 punti al mese o per ogni frazione di mese superiore a quindici giorni) e l'opposta interpretazione restrittiva si pone in contrasto con il dato letterale, che non pone testualmente alcuna limitazione (cfr. anche Cass. n. 15965/2024).
Del resto anche le graduatorie per le supplenze, sebbene non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione, sono pur sempre selezioni lato sensu concorsuali, aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrano nella disciplina della richiamata legge.
Non emerge peraltro alcun contrasto con l'art. 3 Cost. per il diverso trattamento rispetto ai candidati di sesso femminile, trattandosi di situazioni non sono comparabili ed essendo la norma in esame volta a neutralizzare asimmetrie derivanti dal fatto che la lavoratrice di sesso femminile, che non svolge servizio di leva, può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie.
Ciò premesso va evidenziato che il ricorrente, avendo prestato servizio militare per dodici mesi – dal
09/11/1994 al 27/10/1997 - avrebbe diritto al riconoscimento di 6 punti aggiuntivi che, al netto del punteggio assegnato di 0,6 da parte dell'amministrazione scolastica, assommano a 5,4 punti.
In ordine alle spese di lite, il contrasto giurisprudenziale e la novità della questione in ordine al riconoscimento del servizio militare non in costanza di servizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di al riconoscimento, nelle graduatorie di circolo ed istituto di III fascia A.T.A. Parte_1
per il periodo 2024-2027, di punti sei, detratto quanto già riconosciuto di 0,6, per il servizio militare prestato e condanna il e le relative articolazioni territoriali al riconoscimento Controparte_4
di tal punteggio aggiuntivo pari a 5,4.
Visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan