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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RI IO RO Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 876/2025 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente a [...], con il patrocinio C.F._1 dell'avv. Anna Maria Sgarbi.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF CP_1
), ivi residente via Cavallo 15, con il patrocinio dell'avv. C.F._2
SS NI.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 316/2025 del 27 marzo – 2 aprile 2025 del
Tribunale di Reggio Emilia.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. RI IO RO;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 30 ottobre 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, ricorso per la Parte_2
modifica delle condizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1070/2022, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13-
17.10.2022, che prevedevano l'affidamento condiviso dei due figli minorenni della coppia (nato il [...]) e (nata il [...]), il loro Per_1 Per_2
collocamento presso il padre, cui veniva assegnata la casa coniugale di proprietà
esclusiva della madre, e l'onere di quest'ultima di contribuire al mantenimento dei tre figli, ivi compreso il maggiorenne (nato il [...]), mediante Per_3
versamento, in favore dell'ex marito, della somma mensile di € 600,00 oltre al 50%
delle spese straordinarie.
, in particolare, deducendo che dal mese di febbraio 2024 la madre Parte_1
avrebbe costretto i tre figli a non fare rientro presso l'abitazione di esso ricorrente, ha chiesto che, previa nomina di un curatore speciale per i due minori ed emissione di provvedimenti inaudita altera parte, venisse immediatamente ripristinata la collocazione dei figli presso di sé, con ammonimento e sanzioni a carico della madre.
Si è costituita in giudizio e ha contestato la ricostruzione dei fatti CP_1
esposta in ricorso, sostenendo di non avere mai costretto i figli a fare alcunché (anche alla luce dell'età degli stessi) e che sarebbe stata una loro libera decisione quella di volere vivere con lei e non più presso il padre. Ha riferito, inoltre, della pendenza di un ulteriore procedimento, successivamente iscritto, introdotto da essa resistente,
nell'ambito del quale aveva richiesto, in virtù del mutamento della situazione di fatto intervenuto, la modifica del collocamento dei figli minori, la revoca dell'assegnazione pag. 2/13 della casa coniugale all' e dell'onere di mantenimento posto a suo carico, Pt_1
chiedendo che fosse il padre a versarle per il mantenimento dei figli, quale nuova collocataria degli stessi, la somma mensile di € 600,00.
Nel procedimento introdotto dalla i è costituito , il quale, CP_1 Parte_1
previo rigetto delle domande dalla ricorrente, ha chiesto, in via riconvenzionale, che i figli minori gli venissero affidati in via super esclusiva, deducendo una sostanziale incapacità genitoriale materna alla luce della “violenza psicologica” che quest'ultima avrebbe esercitato sui figli per convincerli a mutare il loro collocamento;
ha chiesto,
inoltre, che il contributo a carico della per il mantenimento dei figli venisse CP_1
aumentato da € 600,00 ad € 1.200,00 mensili, in considerazione della rilevante discrepanza tra i redditi delle parti.
I due procedimenti sono stati riuniti.
Nel corso del giudizio, si è proceduto all'ascolto dei minori e Per_1
. Per_2
2-Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 316/2025 del 27 marzo – 2 aprile
2025, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1070/2022 emessa in data 13-17.10.2022, ha così deciso:
-ha disposto il collocamento della figlia minore presso la Persona_4
madre;
-ha stabilito che la minore avrebbe potuto incontrare il padre liberamente, in accordo con il medesimo, come già accadeva;
in ogni caso la stessa avrebbe avuto diritto di stare con il padre a week end alternati, oltre ad un giorno infrasettimanale con pernottamento,
pag. 3/13 invernali e 2 giorni durante le festività pasquali, avendo cura di alternare tra i genitori di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno ed il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
-ha revocato l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Parte_1
-ha revocato, con decorrenza dalla data della domanda, l'onere, in capo alla CP_1
di versare, in favore dell' un contributo al mantenimento della prole;
Pt_1
-ha posto a carico dell' con decorrenza dalla data della domanda, l'onere di Pt_1
contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della CP_1
della somma mensile di € 500,00 (€ 200,00 ciascuno per e ed Per_3 Per_1
€ 100,00 per ), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_2
-ha posto a carico di le spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
7.616,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che la circostanza, incontestata, che i tre figli delle parti non coabitassero più con il padre costituiva certamente fatto nuovo sopravvenuto che integrava i “giustificati”
motivi previsti dall'art. 473 bis n. 29 c.p.c. per una revisione delle precedenti statuizioni;
-che entrambi i figli minori, invero, avevano riferito, in sede di ascolto, di avere spontaneamente deciso di trasferirsi ad abitare con la madre (provvisoriamente domiciliata presso la nonna materna) e di averlo poi comunicato al padre con il quale, in seguito, avevano continuato a vedersi regolarmente, accordandosi con il medesimo di volta in volta;
pag. 4/13 -che la presunta costrizione posta in essere dalla madre, allegata in ricorso dall' non era, invero, emersa in alcun modo dalle dichiarazioni dei ragazzi ed Pt_1
era, comunque, circostanza di per sé poco credibile alla luce dell'età dei medesimi;
-che doveva, dunque, essere ratificata la situazione in essere, in accoglimento della volontà dei figli – anche , peraltro, era divenuto maggiorenne nel corso del Per_1
procedimento – disponendosi il collocamento della minore presso la Per_2
madre, posto che la stessa non solo aveva manifestato tale desiderio ma era di tutta evidenza che non sarebbe stata nel suo interesse la collocazione da sola presso il padre,
separandola dai fratelli cui era molto legata;
-che, quanto all'esercizio del diritto di visita, pareva opportuno mantenere l'attuale organizzazione – riferita dai figli e non contestata dal padre - che prevedeva accordi diretti tra la minore e il padre;
-che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere preservata una certa regolarità e frequenza degli incontri, come indicato in dispositivo, in attuazione del principio di bigenitorialità;
-che il collocamento della figlia minore presso la madre e la coabitazione presso quest'ultima dei figli maggiorenni non autosufficienti faceva venire meno il presupposto per l'assegnazione al padre della casa ex coniugale di proprietà esclusiva della che avrebbe dovuto, dunque, essere revocata;
CP_1
-che conseguiva a quanto evidenziato anche la infondatezza della domanda di affidamento super esclusivo avanzata dal padre nell'atto introduttivo (comparsa di risposta depositata nel procedimento riunito 1307/2024) e reiterata nelle conclusioni formulate dopo l'audizione dei figli;
pag. 5/13 -che, con riguardo alle questioni economiche, risultava dalla documentazione in atti che l' avesse percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) Pt_1
nell'anno di imposta 2021 (Unico 2022) pari a circa € 21.000,00, equivalenti, dunque, a
€ 1.750,00 mensili, nell'anno di imposta 2022 (Unico 2023) pari ad € 16.250,00 e,
quindi, a € 1.350,00 mensili e nell'anno di imposta 2023 (Unico 2024) a € 15.000,00,
pari, pertanto, ad € 1.260,00 mensili;
-che, quanto alla era emerso che quest'ultima aveva percepito redditi netti CP_1
(reddito complessivo detratta l'imposta netta) nell'anno di imposta 2021 (Unico 2022)
pari ad € 29.012,00 e, dunque, a € 1.621,00 al mese, nell'anno di imposta 2022 (Unico
2023) a € 24.000,00 e, quindi, a € 2.000,00 mensili e nell'anno di imposta 2023 (Unico
2024) a € 17.800,00 e, dunque, a € 1.480,00 mensili;
-che quest'ultima, inoltre, risultava socia unica della OL EL SRL con capitale sociale di € 225.000,00;
-che anche il patrimonio immobiliare delle parti risultava immutato;
-che, dunque, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti risultava sostanzialmente la medesima dell'epoca del divorzio, senza che fossero intervenuti significativi mutamenti;
-che occorreva, tuttavia, considerare che, in forza della presente sentenza, veniva revocata l'assegnazione della casa familiare in favore dell' circostanza che era Pt_1
stata valorizzata in sede di divorzio e che, al contempo, i tempi di permanenza dei figli erano maggioritari presso la madre, come dagli stessi dichiarato in sede di audizione
(questi ultimi avevano riferito di stare con il padre solitamente nei week end e,
pag. 6/13 occasionalmente, in un giorno infrasettimanale, seppure spesso non c'era il figlio maggiore);
-che, per quanto sopra, in ragione dei criteri di cui all'art. 337 ter, 4° comma c.c. e dunque della capacità economica e patrimoniale delle parti come sopra indicata, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (gli stessi stavano prevalentemente con la madre), considerata l'età dei medesimi (13, 18 e 22 anni), tenuto conto della revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore dell' il Pt_1
Collegio riteneva equo determinare un contributo al mantenimento della prole a carico di quest'ultimo nella misura di € 500,00 mensili (€ 200,00 ciascuno per e Per_3
ed € 100,00 per ), oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 Per_2
-che detta modifica doveva essere disposta con decorrenza dalla data della domanda
(04.04.2024), posto che, già all'epoca, pacificamente, i figli si erano trasferiti presso la madre (“la decorrenza delle modifiche dell'assegno di mantenimento per i figli si
determina dal momento della domanda […] (Cass. Civ. I, 11.09.2018 n. 22108);
-che le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, dovevano essere poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo ai sensi dei D.M. 55/2004 e 147/2022, Pt_1
cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisoria.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-violazione degli artt. 112 c. p. c. e 473 bis.
8. c. p. c., per omessa pronuncia su propria richiesta di nomina di curatore speciale ai minori;
pag. 7/13 b- violazione degli artt. 112 c. p. c. e 473 bis.39 c. p. c., per avere il Giudice di prime cure omesso di valutare la grave inadempienza della in ordine al CP_1
provvedimento di affidamento dei figli minori;
c- violazione e falsa applicazione dell'art. 473 bis. 29 c. p. c., per avere il primo Giudice
ritenuto sussistenti “giustificati motivi” per la revisione delle precedenti statuizioni contenute nella sentenza di divorzio;
d-errata ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado ed errata valutazione delle prove, con riferimento alle circostanze riferite dalla figlia;
Per_2
e- violazione e falsa applicazione dell'art.337 quater c. p. c. e omessa valutazione di prove, avendo il Tribunale dato esclusiva importanza all'audizione dei minori anziché al loro interesse;
f-violazione o falsa applicazione dell'art.337 septies c. p. c., non convivendo il figlio con la madre. Per_3
Si è costituita e ha resistito all'impugnazione, invocandone il rigetto. CP_1
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in causa, ha espresso parere favorevole all'accoglimento parziale dell'appello, con riferimento alle censure investenti il contributo per il mantenimento dei figli posto a carico di . Parte_1
4- I motivi di gravame sub a, b, c, d, e, che devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, risultano palesemente privi di fondamento.
Rileva, innanzitutto, la Corte che l'omessa pronuncia sulla istanza di Pt_1
di nomina di curatore speciale ai figli minori deve considerarsi ininfluente,
[...]
posto che il figlio ha raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio di Per_1
pag. 8/13 primo grado e che, in relazione a , non ricorreva alcuno dei presupposti di Per_2
cui all'art. 473 bis.
8. C. p. c.
5-Va, ancora, rilevato che non poteva considerarsi inadempiente con CP_1
riferimento alle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, in punto ad affidamento e collocazione dei figli, posto che l'odierna appellata, a fronte della decisione dei figli di andare a vivere presso di lei, si era subito attivata per chiedere in giudizio la modifica della collocazione dei minori, alla luce del fatto nuovo del trasferimento di questi ultimi presso la sua abitazione.
6- Ritiene, ancora, la Corte che il Tribunale abbia correttamente tenuto conto della volontà di , non essendovi prova di un condizionamento della volontà di Per_2
quest'ultima da parte della madre.
Del resto, la minore, avendo superato l'età di dodici anni, è stata ascoltata dal Tribunale
e, nell'occasione, ha dichiarato” Mia nonna materna abita molto vicino a noi, adesso la
mamma sta a casa sua. Fino a febbraio 2024 stavamo in prevalenza a casa di mio
padre dove avevamo tutte le nostre cose e andavamo dalla mamma in dei giorni
prestabiliti (preciso che per andare da una casa all'altra dei miei genitori basta
attraversare un cortile perché le case sono una di fronte all'altra).
All'inizio di febbraio io e i miei fratelli abbiamo fatto una specie di riunione a casa
dalla mamma intorno a un tavolo, c'era anche lei, e abbiamo deciso che ci saremmo
voluti trasferire a casa di mia mamma. Era da un po' che ci pensavamo, io in
particolare desideravo trascorrere più tempo con mia mamma, ma non mi ero mai
decisa per non creare disagio, cioè del contrasto tra i miei genitori.
pag. 9/13 Dopo che nella riunione abbiamo deciso di trasferirci i miei due fratelli sono andati a
dirlo a mio padre: io avevo chiesto che ci andassero loro due soli perché non volevo
andarci visto che sono molto emotiva. Qualche giorno dopo abbiamo iniziato a
trasportare le nostre cose (un po' di vestiti) da casa di papà a casa di nonna. Da mia
nonna stiamo un po' stretti, io dormo con mia nonna nella sua camera, mio fratello
in mansarda e sta in una camera singola. Mia mamma sta invece in Per_1 Per_3
un piccolo appartamento che è lì vicino a Pieve;
lei sta con noi tutto il giorno e
semplicemente perché da nonna non c'è spazio per dormire dorme altrove, a casa del
suo compagno. Per vedere mio padre ci accordiamo direttamente con lui tramite
messaggi sul telefono, abbiamo una chat di famiglia io i miei fratelli e il papà: lui ci
chiede quando andiamo a casa sua e noi gli rispondiamo. Io dormo anche lì da lui
mentre i miei fratelli a volte tornano tardi e dunque li vedo solo la mattina se hanno
dormito lì. Di solito andiamo da lui nel week end ma a volte se ce lo chiede anche
durante la settimana;
io lo dico a mia mamma quando andiamo. Ad esempio, stasera
andremo a cena e a dormire da mio padre. Per il futuro: io a mia nonna voglio bene ma
desidererei di poter stare con mia mamma in una casa sua, vorrei avere una mia
camera, il mio armadio, la mia privacy, come mi succede quando sono con mio padre”.
Orbene, non emergono elementi che possano far ritenere pregiudizievole il trasferimento di presso la madre, tanto più che tale trasferimento ha Per_2
consentito a quest'ultima di non separarsi dai fratelli maggiorenni ai quali appare molto legata.
pag. 10/13 D'altra parte, non possono ricavarsi elementi a sostegno della tesi dell' irca il Pt_1
carattere pregiudizievole della nuova collocazione della minore da una CTU risalente a cinque anni fa e mancante, quindi, del requisito della attualità.
I motivi di appello sub a, b, c, d, e, sono quindi del tutto destituiti di fondamento.
7- E', invece, fondato il motivo di appello sub f), emergendo dal certificato di residenza in atti, portante la data del 16 maggio 2025, che il figlio maggiorenne non Per_3
risiede più con la madre e che, pertanto, dalla data ora indicata (non essendo provato che il trasferimento di residenza sia avvenuto in epoca antecedente), CP_1
non può più considerarsi legittimata a richiedere un contributo per il mantenimento di
, non più convivente (vedi Cassazione civile sez. VI - 20/08/2020, n. Per_3
17380).
8-In parziale riforma della impugnata sentenza, va, pertanto, disposta, con decorrenza dal 16 maggio 2025, la revoca dell'obbligo dell' di contribuire al Pt_1
mantenimento del figlio , mediante il versamento di 200,00 euro mensili a Per_3
, fermo restando l'obbligo dell'appellante di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio e della figlia mediante il Per_1 Per_2
versamento all'appellata di 300,00 Euro mensili (200,00 Euro per e 100,00 Per_1
Euro per ). Per_2
9-La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, sulla base dell'esito globale della lite.
Nella specie, la parziale soccombenza di induce alla compensazione CP_1
per ¼ delle spese di entrambi i gradi, con la conseguenza che , Parte_1
prevalentemente soccombente, deve essere condannato al rimborso, in favore della pag. 11/13 appellata, della parte rimanente, liquidata, ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile complessità bassa), quanto al primo grado, in
5.712,25 Euro per compenso di avvocato (1.276,00 Euro per la fase di studio, 903,00
Euro per la fase introduttiva, 1.354,50 Euro per la fase istruttoria e 2.178,75 Euro per la fase decisionale), e, quanto al presente grado, in 3.917,00 Euro per compenso di avvocato (1.543,55 Euro per la fase di studio, 1.072,50 Euro per la fase introduttiva e
1.301,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase decisionale del giudizio di appello è stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva di tale fase.
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del CP_1
15% dei compensi liquidati.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n.316/2025 del 27 marzo-2 aprile 2025 del
Tribunale di Reggio Emilia, revoca l'obbligo di di corrispondere a Parte_1
, la somma mensile di 200,00 Euro, a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio con decorrenza 16 maggio 2025, fermo restando Per_3
l'obbligo dell' di versare alla la somma di 300,00 Euro mensili, a Pt_1 CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli e (200,00 Per_1 Per_2
Euro per il primo e 100,00 Euro per la seconda), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
pag. 12/13 II- Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara compensate per ¼ le spese di entrambi i gradi e condanna a rimborsare a la Parte_1 CP_1
parte rimanente, liquidata, quanto al primo grado, in 5.712,25 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa
come per legge, e, quanto al presente grado, in 3.917,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa
come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima sezione Civile il 30
ottobre 2025
Il Presidente relatore
RI IO RO
.
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive, 5 giorni durante le vacanze
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RI IO RO Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 876/2025 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente a [...], con il patrocinio C.F._1 dell'avv. Anna Maria Sgarbi.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF CP_1
), ivi residente via Cavallo 15, con il patrocinio dell'avv. C.F._2
SS NI.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 316/2025 del 27 marzo – 2 aprile 2025 del
Tribunale di Reggio Emilia.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. RI IO RO;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 30 ottobre 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, ricorso per la Parte_2
modifica delle condizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1070/2022, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13-
17.10.2022, che prevedevano l'affidamento condiviso dei due figli minorenni della coppia (nato il [...]) e (nata il [...]), il loro Per_1 Per_2
collocamento presso il padre, cui veniva assegnata la casa coniugale di proprietà
esclusiva della madre, e l'onere di quest'ultima di contribuire al mantenimento dei tre figli, ivi compreso il maggiorenne (nato il [...]), mediante Per_3
versamento, in favore dell'ex marito, della somma mensile di € 600,00 oltre al 50%
delle spese straordinarie.
, in particolare, deducendo che dal mese di febbraio 2024 la madre Parte_1
avrebbe costretto i tre figli a non fare rientro presso l'abitazione di esso ricorrente, ha chiesto che, previa nomina di un curatore speciale per i due minori ed emissione di provvedimenti inaudita altera parte, venisse immediatamente ripristinata la collocazione dei figli presso di sé, con ammonimento e sanzioni a carico della madre.
Si è costituita in giudizio e ha contestato la ricostruzione dei fatti CP_1
esposta in ricorso, sostenendo di non avere mai costretto i figli a fare alcunché (anche alla luce dell'età degli stessi) e che sarebbe stata una loro libera decisione quella di volere vivere con lei e non più presso il padre. Ha riferito, inoltre, della pendenza di un ulteriore procedimento, successivamente iscritto, introdotto da essa resistente,
nell'ambito del quale aveva richiesto, in virtù del mutamento della situazione di fatto intervenuto, la modifica del collocamento dei figli minori, la revoca dell'assegnazione pag. 2/13 della casa coniugale all' e dell'onere di mantenimento posto a suo carico, Pt_1
chiedendo che fosse il padre a versarle per il mantenimento dei figli, quale nuova collocataria degli stessi, la somma mensile di € 600,00.
Nel procedimento introdotto dalla i è costituito , il quale, CP_1 Parte_1
previo rigetto delle domande dalla ricorrente, ha chiesto, in via riconvenzionale, che i figli minori gli venissero affidati in via super esclusiva, deducendo una sostanziale incapacità genitoriale materna alla luce della “violenza psicologica” che quest'ultima avrebbe esercitato sui figli per convincerli a mutare il loro collocamento;
ha chiesto,
inoltre, che il contributo a carico della per il mantenimento dei figli venisse CP_1
aumentato da € 600,00 ad € 1.200,00 mensili, in considerazione della rilevante discrepanza tra i redditi delle parti.
I due procedimenti sono stati riuniti.
Nel corso del giudizio, si è proceduto all'ascolto dei minori e Per_1
. Per_2
2-Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 316/2025 del 27 marzo – 2 aprile
2025, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1070/2022 emessa in data 13-17.10.2022, ha così deciso:
-ha disposto il collocamento della figlia minore presso la Persona_4
madre;
-ha stabilito che la minore avrebbe potuto incontrare il padre liberamente, in accordo con il medesimo, come già accadeva;
in ogni caso la stessa avrebbe avuto diritto di stare con il padre a week end alternati, oltre ad un giorno infrasettimanale con pernottamento,
pag. 3/13 invernali e 2 giorni durante le festività pasquali, avendo cura di alternare tra i genitori di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno ed il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
-ha revocato l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Parte_1
-ha revocato, con decorrenza dalla data della domanda, l'onere, in capo alla CP_1
di versare, in favore dell' un contributo al mantenimento della prole;
Pt_1
-ha posto a carico dell' con decorrenza dalla data della domanda, l'onere di Pt_1
contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della CP_1
della somma mensile di € 500,00 (€ 200,00 ciascuno per e ed Per_3 Per_1
€ 100,00 per ), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_2
-ha posto a carico di le spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
7.616,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che la circostanza, incontestata, che i tre figli delle parti non coabitassero più con il padre costituiva certamente fatto nuovo sopravvenuto che integrava i “giustificati”
motivi previsti dall'art. 473 bis n. 29 c.p.c. per una revisione delle precedenti statuizioni;
-che entrambi i figli minori, invero, avevano riferito, in sede di ascolto, di avere spontaneamente deciso di trasferirsi ad abitare con la madre (provvisoriamente domiciliata presso la nonna materna) e di averlo poi comunicato al padre con il quale, in seguito, avevano continuato a vedersi regolarmente, accordandosi con il medesimo di volta in volta;
pag. 4/13 -che la presunta costrizione posta in essere dalla madre, allegata in ricorso dall' non era, invero, emersa in alcun modo dalle dichiarazioni dei ragazzi ed Pt_1
era, comunque, circostanza di per sé poco credibile alla luce dell'età dei medesimi;
-che doveva, dunque, essere ratificata la situazione in essere, in accoglimento della volontà dei figli – anche , peraltro, era divenuto maggiorenne nel corso del Per_1
procedimento – disponendosi il collocamento della minore presso la Per_2
madre, posto che la stessa non solo aveva manifestato tale desiderio ma era di tutta evidenza che non sarebbe stata nel suo interesse la collocazione da sola presso il padre,
separandola dai fratelli cui era molto legata;
-che, quanto all'esercizio del diritto di visita, pareva opportuno mantenere l'attuale organizzazione – riferita dai figli e non contestata dal padre - che prevedeva accordi diretti tra la minore e il padre;
-che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere preservata una certa regolarità e frequenza degli incontri, come indicato in dispositivo, in attuazione del principio di bigenitorialità;
-che il collocamento della figlia minore presso la madre e la coabitazione presso quest'ultima dei figli maggiorenni non autosufficienti faceva venire meno il presupposto per l'assegnazione al padre della casa ex coniugale di proprietà esclusiva della che avrebbe dovuto, dunque, essere revocata;
CP_1
-che conseguiva a quanto evidenziato anche la infondatezza della domanda di affidamento super esclusivo avanzata dal padre nell'atto introduttivo (comparsa di risposta depositata nel procedimento riunito 1307/2024) e reiterata nelle conclusioni formulate dopo l'audizione dei figli;
pag. 5/13 -che, con riguardo alle questioni economiche, risultava dalla documentazione in atti che l' avesse percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) Pt_1
nell'anno di imposta 2021 (Unico 2022) pari a circa € 21.000,00, equivalenti, dunque, a
€ 1.750,00 mensili, nell'anno di imposta 2022 (Unico 2023) pari ad € 16.250,00 e,
quindi, a € 1.350,00 mensili e nell'anno di imposta 2023 (Unico 2024) a € 15.000,00,
pari, pertanto, ad € 1.260,00 mensili;
-che, quanto alla era emerso che quest'ultima aveva percepito redditi netti CP_1
(reddito complessivo detratta l'imposta netta) nell'anno di imposta 2021 (Unico 2022)
pari ad € 29.012,00 e, dunque, a € 1.621,00 al mese, nell'anno di imposta 2022 (Unico
2023) a € 24.000,00 e, quindi, a € 2.000,00 mensili e nell'anno di imposta 2023 (Unico
2024) a € 17.800,00 e, dunque, a € 1.480,00 mensili;
-che quest'ultima, inoltre, risultava socia unica della OL EL SRL con capitale sociale di € 225.000,00;
-che anche il patrimonio immobiliare delle parti risultava immutato;
-che, dunque, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti risultava sostanzialmente la medesima dell'epoca del divorzio, senza che fossero intervenuti significativi mutamenti;
-che occorreva, tuttavia, considerare che, in forza della presente sentenza, veniva revocata l'assegnazione della casa familiare in favore dell' circostanza che era Pt_1
stata valorizzata in sede di divorzio e che, al contempo, i tempi di permanenza dei figli erano maggioritari presso la madre, come dagli stessi dichiarato in sede di audizione
(questi ultimi avevano riferito di stare con il padre solitamente nei week end e,
pag. 6/13 occasionalmente, in un giorno infrasettimanale, seppure spesso non c'era il figlio maggiore);
-che, per quanto sopra, in ragione dei criteri di cui all'art. 337 ter, 4° comma c.c. e dunque della capacità economica e patrimoniale delle parti come sopra indicata, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (gli stessi stavano prevalentemente con la madre), considerata l'età dei medesimi (13, 18 e 22 anni), tenuto conto della revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore dell' il Pt_1
Collegio riteneva equo determinare un contributo al mantenimento della prole a carico di quest'ultimo nella misura di € 500,00 mensili (€ 200,00 ciascuno per e Per_3
ed € 100,00 per ), oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 Per_2
-che detta modifica doveva essere disposta con decorrenza dalla data della domanda
(04.04.2024), posto che, già all'epoca, pacificamente, i figli si erano trasferiti presso la madre (“la decorrenza delle modifiche dell'assegno di mantenimento per i figli si
determina dal momento della domanda […] (Cass. Civ. I, 11.09.2018 n. 22108);
-che le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, dovevano essere poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo ai sensi dei D.M. 55/2004 e 147/2022, Pt_1
cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisoria.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-violazione degli artt. 112 c. p. c. e 473 bis.
8. c. p. c., per omessa pronuncia su propria richiesta di nomina di curatore speciale ai minori;
pag. 7/13 b- violazione degli artt. 112 c. p. c. e 473 bis.39 c. p. c., per avere il Giudice di prime cure omesso di valutare la grave inadempienza della in ordine al CP_1
provvedimento di affidamento dei figli minori;
c- violazione e falsa applicazione dell'art. 473 bis. 29 c. p. c., per avere il primo Giudice
ritenuto sussistenti “giustificati motivi” per la revisione delle precedenti statuizioni contenute nella sentenza di divorzio;
d-errata ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado ed errata valutazione delle prove, con riferimento alle circostanze riferite dalla figlia;
Per_2
e- violazione e falsa applicazione dell'art.337 quater c. p. c. e omessa valutazione di prove, avendo il Tribunale dato esclusiva importanza all'audizione dei minori anziché al loro interesse;
f-violazione o falsa applicazione dell'art.337 septies c. p. c., non convivendo il figlio con la madre. Per_3
Si è costituita e ha resistito all'impugnazione, invocandone il rigetto. CP_1
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in causa, ha espresso parere favorevole all'accoglimento parziale dell'appello, con riferimento alle censure investenti il contributo per il mantenimento dei figli posto a carico di . Parte_1
4- I motivi di gravame sub a, b, c, d, e, che devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, risultano palesemente privi di fondamento.
Rileva, innanzitutto, la Corte che l'omessa pronuncia sulla istanza di Pt_1
di nomina di curatore speciale ai figli minori deve considerarsi ininfluente,
[...]
posto che il figlio ha raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio di Per_1
pag. 8/13 primo grado e che, in relazione a , non ricorreva alcuno dei presupposti di Per_2
cui all'art. 473 bis.
8. C. p. c.
5-Va, ancora, rilevato che non poteva considerarsi inadempiente con CP_1
riferimento alle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, in punto ad affidamento e collocazione dei figli, posto che l'odierna appellata, a fronte della decisione dei figli di andare a vivere presso di lei, si era subito attivata per chiedere in giudizio la modifica della collocazione dei minori, alla luce del fatto nuovo del trasferimento di questi ultimi presso la sua abitazione.
6- Ritiene, ancora, la Corte che il Tribunale abbia correttamente tenuto conto della volontà di , non essendovi prova di un condizionamento della volontà di Per_2
quest'ultima da parte della madre.
Del resto, la minore, avendo superato l'età di dodici anni, è stata ascoltata dal Tribunale
e, nell'occasione, ha dichiarato” Mia nonna materna abita molto vicino a noi, adesso la
mamma sta a casa sua. Fino a febbraio 2024 stavamo in prevalenza a casa di mio
padre dove avevamo tutte le nostre cose e andavamo dalla mamma in dei giorni
prestabiliti (preciso che per andare da una casa all'altra dei miei genitori basta
attraversare un cortile perché le case sono una di fronte all'altra).
All'inizio di febbraio io e i miei fratelli abbiamo fatto una specie di riunione a casa
dalla mamma intorno a un tavolo, c'era anche lei, e abbiamo deciso che ci saremmo
voluti trasferire a casa di mia mamma. Era da un po' che ci pensavamo, io in
particolare desideravo trascorrere più tempo con mia mamma, ma non mi ero mai
decisa per non creare disagio, cioè del contrasto tra i miei genitori.
pag. 9/13 Dopo che nella riunione abbiamo deciso di trasferirci i miei due fratelli sono andati a
dirlo a mio padre: io avevo chiesto che ci andassero loro due soli perché non volevo
andarci visto che sono molto emotiva. Qualche giorno dopo abbiamo iniziato a
trasportare le nostre cose (un po' di vestiti) da casa di papà a casa di nonna. Da mia
nonna stiamo un po' stretti, io dormo con mia nonna nella sua camera, mio fratello
in mansarda e sta in una camera singola. Mia mamma sta invece in Per_1 Per_3
un piccolo appartamento che è lì vicino a Pieve;
lei sta con noi tutto il giorno e
semplicemente perché da nonna non c'è spazio per dormire dorme altrove, a casa del
suo compagno. Per vedere mio padre ci accordiamo direttamente con lui tramite
messaggi sul telefono, abbiamo una chat di famiglia io i miei fratelli e il papà: lui ci
chiede quando andiamo a casa sua e noi gli rispondiamo. Io dormo anche lì da lui
mentre i miei fratelli a volte tornano tardi e dunque li vedo solo la mattina se hanno
dormito lì. Di solito andiamo da lui nel week end ma a volte se ce lo chiede anche
durante la settimana;
io lo dico a mia mamma quando andiamo. Ad esempio, stasera
andremo a cena e a dormire da mio padre. Per il futuro: io a mia nonna voglio bene ma
desidererei di poter stare con mia mamma in una casa sua, vorrei avere una mia
camera, il mio armadio, la mia privacy, come mi succede quando sono con mio padre”.
Orbene, non emergono elementi che possano far ritenere pregiudizievole il trasferimento di presso la madre, tanto più che tale trasferimento ha Per_2
consentito a quest'ultima di non separarsi dai fratelli maggiorenni ai quali appare molto legata.
pag. 10/13 D'altra parte, non possono ricavarsi elementi a sostegno della tesi dell' irca il Pt_1
carattere pregiudizievole della nuova collocazione della minore da una CTU risalente a cinque anni fa e mancante, quindi, del requisito della attualità.
I motivi di appello sub a, b, c, d, e, sono quindi del tutto destituiti di fondamento.
7- E', invece, fondato il motivo di appello sub f), emergendo dal certificato di residenza in atti, portante la data del 16 maggio 2025, che il figlio maggiorenne non Per_3
risiede più con la madre e che, pertanto, dalla data ora indicata (non essendo provato che il trasferimento di residenza sia avvenuto in epoca antecedente), CP_1
non può più considerarsi legittimata a richiedere un contributo per il mantenimento di
, non più convivente (vedi Cassazione civile sez. VI - 20/08/2020, n. Per_3
17380).
8-In parziale riforma della impugnata sentenza, va, pertanto, disposta, con decorrenza dal 16 maggio 2025, la revoca dell'obbligo dell' di contribuire al Pt_1
mantenimento del figlio , mediante il versamento di 200,00 euro mensili a Per_3
, fermo restando l'obbligo dell'appellante di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio e della figlia mediante il Per_1 Per_2
versamento all'appellata di 300,00 Euro mensili (200,00 Euro per e 100,00 Per_1
Euro per ). Per_2
9-La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, sulla base dell'esito globale della lite.
Nella specie, la parziale soccombenza di induce alla compensazione CP_1
per ¼ delle spese di entrambi i gradi, con la conseguenza che , Parte_1
prevalentemente soccombente, deve essere condannato al rimborso, in favore della pag. 11/13 appellata, della parte rimanente, liquidata, ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile complessità bassa), quanto al primo grado, in
5.712,25 Euro per compenso di avvocato (1.276,00 Euro per la fase di studio, 903,00
Euro per la fase introduttiva, 1.354,50 Euro per la fase istruttoria e 2.178,75 Euro per la fase decisionale), e, quanto al presente grado, in 3.917,00 Euro per compenso di avvocato (1.543,55 Euro per la fase di studio, 1.072,50 Euro per la fase introduttiva e
1.301,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase decisionale del giudizio di appello è stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva di tale fase.
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del CP_1
15% dei compensi liquidati.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n.316/2025 del 27 marzo-2 aprile 2025 del
Tribunale di Reggio Emilia, revoca l'obbligo di di corrispondere a Parte_1
, la somma mensile di 200,00 Euro, a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio con decorrenza 16 maggio 2025, fermo restando Per_3
l'obbligo dell' di versare alla la somma di 300,00 Euro mensili, a Pt_1 CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli e (200,00 Per_1 Per_2
Euro per il primo e 100,00 Euro per la seconda), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
pag. 12/13 II- Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara compensate per ¼ le spese di entrambi i gradi e condanna a rimborsare a la Parte_1 CP_1
parte rimanente, liquidata, quanto al primo grado, in 5.712,25 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa
come per legge, e, quanto al presente grado, in 3.917,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa
come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima sezione Civile il 30
ottobre 2025
Il Presidente relatore
RI IO RO
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