Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANO Parte_1 C.F._1
FRANCHINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Buggiano (PT), Corso
Indipendenza n.52, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
SANDRA TRIGLIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU),
Contrada la Rocca n. 17, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'una dell'altra.
B. In quanto maggiorenne, nulla dovrà essere disposto circa l'affido della figlia la quale Per_1 continuerà a vivere e risiedere con la madre presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in
Viareggio (LU) fraz. Torre del Lago, Via della Caserma n. 16/c, e sarà libera di frequentare il padre e decidere le proprie permanenze presso la di lui abitazione concordandone i tempi direttamente con
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C. I ricorrenti si impegnano comunque ad affiancare, sostenere e coadiuvare la figlia nelle Per_1 sue più importanti scelte e decisioni.
D. Le parti convengono che, entro il giorno 10 di ogni mese, il Sig. corrisponda Parte_2 alla Sig.ra la somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente su base ISTAT, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento per la figlia , e ciò fino alla sua piena e stabile Per_1 autosufficienza economica. Il versamento di detta somma verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra avente il seguente codice IBAN Parte_1
[...]. Fatte salve diverse modalità di versamento, da individuarsi eventualmente di comune accordo tra le parti.
E. Il Sig. contribuirà, altresì, nella misura del 30%, alle spese straordinarie della figlia Parte_2
, per come individuate e regolate dal Protocollo di Intesa tra Tribunale di Lucca e Ordine Per_1 degli Avvocati di Lucca del 2020. Riguardo alle spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo, a maggior precisazione di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa, le parti concordano che esse dovranno essere comunicate ed accettate in forma scritta (anche a mezzo email, sms, whatsapp)
e dovranno essere rimborsate nei tempi previsti dal Protocollo sopra richiamato.
F. Il Sig. contribuirà invece nella misura del 50% alle spese universitarie della figlia Parte_2 Per_1
(tasse universitarie, spesa libri di testo e quanto inerente ed espressamente previsto dal Protocollo di intesa), mentre niente sarà da lui dovuto a titolo di contributo al vitto ed alloggio qualora quest'ultima decidesse di frequentare un corso universitario fuori sede.
G. Per quanto concerne l'assegno unico INPS per i figli a carico, il Sig. continua a Parte_2 riconoscere alla Sig.ra l'intera percezione dello stesso, così come la deducibilità fiscale della Pt_1 figlia, complessivamente intesa, viene ugualmente concordata in misura del 100% in favore della madre. Le parti si impegnano, a partire dall'anno 2026, a presentare ciascuno un proprio Isee ed a comunicarsi reciprocamente il relativo protocollo di presentazione.
H. A titolo di pregressi contributi al mantenimento e pregresse spese straordinarie per la figlia
, con la sottoscrizione del presente atto, il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Per_1 Parte_2 la somma di € 1.000,00, in n. 40 rate mensili di € 25,00 ciascuna, da versare a partire dal Pt_1 prossimo mese di Febbraio 2025 in aggiunta al contributo mensile al mantenimento della figlia, convenuto come detto in € 200,00, sempre a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il giorno
10 di ogni mese. In caso di mancato o anche ritardato pagamento anche di una sola rata, la Sig.ra avrà diritto di pretendere dal Sig. il pagamento dell'intero residuo importo dovuto. Pt_1 Parte_2
I. Fatto salvo quanto sopra, con la sottoscrizione del presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo e/o ragione, avendo tra loro definito ogni altro aspetto di natura economica, con reciproca soddisfazione.
J) Le spese e le competenze del presente procedimento dovranno intendersi compensate tra le parti, ognuna delle quali provvederà autonomamente ad onorare le spettanze del proprio legale. I ricorrenti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nata fuori dal matrimonio il 14/7/2004 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la
2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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