Sentenza 21 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2002, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN DIE DEL POPOLO ITA0 24 09 /02 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 13467/99 Consigliere Cron. 6012 Dott. Michele DE LUCA Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI DO;
2002 intimato - 14 avverso la sentenza n. 168/99 del Tribunale di -1- ORISTANO, depositata il 29/03/99 R.G.N. 76/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Oristano, giudice del lavoro, ha emesso, su richiesta dell'Inps, decreto ingiuntivo di pagamento per complessive L. 484.323.248, nei confronti del sig. US OD, titolare di impresa movimento terra, a titolo di differenze contributive per il periodo 1.1.1980-31-12-1993, derivanti dal fatto che il SS aveva considerato l'impresa come artigiana, mentre l'Inps, а seguito di AXY ispezione, aveva rilevato il superamento del limite dimensionale, quanto а numero di dipendenti, previsto dalla Legge L. 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) per le imprese edili artigiane, e l'aveva inquadrata come industriale. In accoglimento dell'opposizione del US, il Pretore ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo chepoi l'attività di movimento terra non rientri nell'attività edile, e quindi non sia soggetta ai limiti dimensionali previsti dall'art. 4 lett. e) Legge L. 8 agosto 1985, n. 443. L'appello dell'Inps è stato respinto con sentenza del Tribunale di Oristano 16 mazo/29 aprile 1999 n. 168. Il Tribunale ha negato fondamento all'assunto dell' appellante Istituto, secondo cui l'impresa US per la sua essere inquadrata nell'attività edile,natura deve argomentando in contrario che la movimentazione di terra è 3 attività del tutto distinta da quella di costruzione in senso stretto, potendo al più essere considerata, al pari di altre lavorazioni non in serie (come quelle dirette alla predisposizione di impianti idraulici o elettrici o di posa in opera delle pavimentazioni) come strumentale alla realizzazione di immobili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo. L'intimato, ritualmente citato, non si è costituito. Motivi della decisione Con unico articolato motivo di ricorso l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 •*༣༦ cod. civ., 1 e 2 L. 860/1956, 3 e 4 Legge L. 8 agosto 1985, n. 443, 49 Legge 9 marzo 1989, n. 88; motivazione insufficiente contraddittoria in ordine а punti decisivi della e controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.). Premesso che l'art. 49 Legge 9 marzo 1989, n. 88 conferisce all'Inps il potere esclusivo di classificazione dei datori fini previdenziali e contributivi,di lavoro ai consentendogli così l'emanazione di un atto di classificazione avente natura provvedimentale, costitutivo di effetti giuridici, e ricordato che l'onere di provare la natura artigiana, e non industriale, dell'impresa, al fine di usufruire del relativo più favorevole regime contributivo, è 4 a carico della stessa impresa interessata, si duole che il Tribunale, pur facendo ossequio formale a tale principio, ha poi posto sostanzialmente a carico dell' Inps l'onere di provare l'inesistenza dei requisiti di legge, incorrendo così in violazioni di legge e in motivazione viziata. Rileva sotto questo secondo profilo la contraddizione in cui è incorsa la sentenza impugnata, in quanto mai il US avrebbe contestato la natura edilizia della propria attività, ma solo l'inquadramento industriale anziché artigianale. Il motivo è fondato. Costituisce jus receptum che 1'onere di provare la natura artigiana, e non industriale, dell'impresa, al fine di usufruire del relativo più favorevole regime contributivo, è a carico della stessa impresa interessata (Cass. 23-3-1999 n. 2743, 2630/99, 3857/99, 4678/99). Per quanto riguarda l'inquadramento dell'attività di movimento terra, ai fini contributivi, si deve osservare che l'art. 49 Legge 9 marzo 1989, n. 88 attribuisce all'Inps il potere di disporre la classificazione dei datori di lavoro, con effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, e stabilisce criteri cui l'Istituto deve attenersi: La lettera a) (poi modificata, a decorrere dal 1° gennaio 7 agosto 1997, n. 266, come 1999, dall'art. 16, comma 5, L. comma 15, L. 23 dicembre 2000, sostituito dall'art. 78, n. 5 388) attribuiva al settore industria le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei della pesca;
dello spettacolo;
trasporti e comunicazioni;
attività ausiliarie. La lett b) nonché per le relative attribuisce al settore artigianato le attività come determinate dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. E questa, all'art. 4 comma 1 lett e), prevede che le imprese edili possano avere la qualifica artigiana fino a un massimo a 14, di 10 dipendenti, di cui 5 apprendisti, elevabili a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Il punto è la definizione di attività edile, ai fini della legge sul'artigianato. Questa Corte, a tali fini, e con decisione resa tra le stesse parti (Cass. 10-11-1999 n. 12452), ha statuito che l'attività terra è riconducibile alla più ampiadi movimentazione categoria delle attività edilizie, nei cui confronti è in rapporto di stretta strumentalità (ad esempio scavi per fondazioni), quando non sia direttamente di natura edilizia (ad esempio costruzione di strade). Con tale decisione la incongruo l'argomento addotto nellaCorte ha ritenuto sentenza impugnata per escludere per essa il regime previsto dall'art. 4 lett. e) L.
8.8.1985 n. 443 e consentirle il più elevato limite dimensionale previsto 160 dalla lett. a) di tale norma, per le lavorazioni non in serie, e cioè la circostanza che l'attività di movimento terra richiede macchine costose e personale specializzato, 443/1985 non riferisce la diversità giacché, l'art. L. dei limiti dimensionali ad elementi siffatti, bensì, per alle modalità dellaquanto previsto dalle lett. a) e b). lavorazione, a seconda che sia serie o non in serie;
e, per quanto considerato dalle lett. c), d) ed e), all'oggetto di essa, а seconda che si tratti di lavorazioni artistiche, tradizionali e dello su abbigliamento Axey misura;
di trasporto;
edile, a prescindere dalla costosità dei macchinari usati e dalla specializzazione del personale impiegato. La mo tivazione della citata sent. 12452/1999 va condivisa ed adottata come criterio decisorio della presente causa, perché fondata sulla corretta esegesi del testo legislativo. Infatti, а differenza di di altri testi normativi, che a diversi fini (ad es. tabella dei premi Inail) distinguono l'attività di costruzione in senso stretto e l'attività di movimento terra, entrambe però ricomprese nella generale categoria sull'artigianato dell'attività edile, la legge l'attività di esclusivamente ed unitariamente menziona costruzione edile. Il ricorso va pertanto respinto. 7 Sussistono le condizioni previste dall'art. 384 c.p.c. perché questa Corte decida nel merito, respingendo l'opposizione proposta dal US al decreto ingiuntivo. Spese processuali compensate per l'intero giudizio.
p.q.m.
rigetta il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione proposta da US OD avverso il decreto ingiuntivo opposto. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, 1'8 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere Estensore Alie De mater 0 1 . f A S S A T . 1 Quee IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 21 FEB.2002 Cuore frendle мен Prev\movimento terra RG 13467/1999 800