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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12092/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa HI NS, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12092/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mirabile Giuseppe;
-ricorrente- contro
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schilirò CP_1 P.IVA_1
Valentina;
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Origlio CP_2 P.IVA_2
Concetto;
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Merlini Raffaele CP_3 P.IVA_3
RI LO;
-resistenti-
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da verbale di udienza
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/11/2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90141175 87/000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive, D.M. e premi per gli anni 2008, 2009, 2010 e, 2011, nonché CP_2 avverso le sottese cartelle e avvisi di addebito di seguito indicati:
1) n. 293 2010 0100367637 000, notificata il 20.04.2011 relativa a premi 2008, CP_2
2009 e 2010;
1 2) n. 293 2011 0026916220 000, notificata il 03.05.2011 e relativa a contributi IVS 2009
e 2010;
3) n. 293 2011 0076571647 000, notificata il 07.02.2012 relativa a premi 2010; CP_2
4) n. 593 2011 2000201531 000, notificata il 12.07.2011 e relativa a DM 10 anno 2010;
5) n. 593 2012 0001165807 000, notificata il 19.06.2012 e relativa a contributi IVS 2010
e 2011;
6) n. 593 2012 0004632679 000, notificata il 09.12.2012 e relativa a DM 10 2008 e 2009;
7) n. 593 2012 0007211918 000, notificata il 25.01.2023 relativa a . Pt_2
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica dei titoli presupposti all'intimazione di pagamento e, in ogni caso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare
l'illegittimità e/o l'infondatezza dei ruoli, dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché delle cartelle e degli avvisi di addebito ad essa sottese per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarli, dichiararli nulli, ovvero con qualsiasi altra formula renderli giuridicamente inefficaci, dichiarando comunque non dovuta somma alcuna a nessun titolo dal sig. ”. Parte_1
Con memoria del 15.1.2024 si è costituito in giudizio l' eccependo la decadenza di CP_2 parte ricorrente dal termine per proporre opposizione al ruolo, anche recuperatoria, e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, formulando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuto, onerare l'opponente a chiamare in causa il Concessionario della riscossione che ha emesso l'atto di intimazione impugnato;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di competenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza del CP_2 ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs. 46/99 e 617 c.p.c.; 3) Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art. 24 D.Lgs.46/99; 4) in subordine
e nel merito, rigettare ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto e, in ulteriore subordine, condannare il CP_2 ricorrente al pagamento di quanto in ogni caso dovuto all' ; 5) ove si accerti la CP_2 responsabilità del Concessionario della Riscossione in ordine alla irregolarità e/o nullità degli atti di sua esclusiva competenza che hanno determinato l'estinzione del credito, condannare il medesimo a manlevare l' delle conseguenti perdite economiche ed alla rifusione delle CP_2 spese di lite”.
2 Con memoria del 12.2.2024 si è costituito l' , deducendo l'intervenuto stralcio dei CP_1 crediti di cui alla cartella e avvisi di addebito n. 29320110026916220000, n.
59320120001165807000, n. 59320120007211918000; ha eccepito poi l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi per intervenuta decadenza e contestato nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione di e dichiarare inammissibile ovvero comunque CP_4 rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, tardiva alla luce della notifica degli avvisi di addebito e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria
In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della non ha diritto a CP_5 procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte”.
Con memoria del 14.2.2024 si è costituita in giudizio l' Controparte_6 evidenziando l'intervenuto annullamento della cartella e degli avvisi di addebito come anche indicati da;
ha inoltre dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in favore degli CP_1 enti impositori per quanto concerne le notifiche degli atti prodromici alla riscossione, nonché
l'inammissibilità della domanda trasversale avanzata dall' , e in ogni caso l'infondatezza CP_2 del ricorso chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della esponente in relazione alle attività (notifica avvisi di addebito) CP_ afferenti l'operato dell' - dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla cartella 29320110026916220000 e agli avvisi di addebito n.59320120001165807000 e
59320120007211918000 le cui poste debitorie sono state annullate ex lege;
- rigettare per il resto la proposta impugnazione;
- dichiarare decaduta l' in merito alla domanda di CP_2 condanna proposta nei confronti di ”. CP_3
Con ordinanza del 27.2.2024, ritenuti sussistenti i gravi motivi richiesti dall'art. 24, co.
6, del D.Lgs 46/1999, è stata disposta la sospensione dei ruoli portati dalle cartelle di pagamento n. 29320100100367637000, n. 2932011002691622 000, n. 29320110076571647000, e dagli avvisi di addebito n. 59320112000201531000, n. 59320120001165807000, n. 5932012
0007211918000; stante la natura documentale, la causa è stata rinviata per decisione.
In data 30.6.2025 si è costituito in giudizio quale nuovo procuratore di parte opponente l'avv. Mirabile.
All'esito dell'udienza del 6.11.2025, discussa la causa come da verbale in atti, la stessa è definita con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
3 2. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' e accolta quella proposta dall' giacché con il ricorso in opposizione CP_2 CP_3 parte ricorrente ha inteso accertare l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti oggetto di causa, con censure che attengono quindi al merito della pretesa contributiva.
Sussiste pertanto esclusivamente la legittimazione passiva degli Istituti, alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022, hanno puntualizzato che l' non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero Controparte_7 destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva competendo al solo ente impositore la legittimazione a contraddire in casi analoghi a quello di specie (da ultimo
Cass. n. 23489/2025).
3. Ancora in via preliminare deve darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320110026916220 e agli avvisi di addebito n. 59320120001165807 e n. 59320120007211918, stante l'intervenuto stralcio delle relative poste creditorie, come anche rappresentato e documento da e da . CP_1 CP_3
4. Tanto chiarito, quanto ai rimanenti atti oggetto di impugnazione, occorre in primo luogo valutare la tempestività dell'opposizione proposta, sotto il profilo del rispetto dei termini di decadenza, che l'art. 24 co. 5 del D.lgs. n. 46/1999 fissa in 40 giorni dalla notifica delle cartelle per proporre opposizione al ruolo, cui sono ascrivibili le doglianze afferenti alla intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa antecedente alla notifica delle cartelle e degli avvisi opposti.
A riguardo, stante il carattere assorbente e a prescindere da ogni considerazione in merito alla prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito oggetto di causa, appare dirimente osservare che l'opposizione a ruolo risulta tardiva per l'intervenuto decorso del termine di 40 giorni a decorrere dalla data di notificazione intimazione di pagamento, effettuata il 26.9.2023, come rappresentato dallo stesso ricorrente e documentato da (cfr. doc. 4 memoria . CP_3 CP_3
Di tale notificazione occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex artt. 24 e 29 del D.lgs. 46/1999, costituendo tale data di notifica il dies a quo per la proposizione dell'opposizione a ruolo (e agli atti esecutivi) con funzione recuperatoria avverso le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito indicati, in ossequio al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa,
4 rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. Cass. n. 24506/2016).
Considerato che il dies a quo per il computo del termine decadenziale deve essere fissato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, vale a dire al 26.9.2023, e che da tale data a quella di deposito del ricorso (24.11.2023) risultano decorsi i termini di legge, l'opposizione va sul punto dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.
5. Rimane da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito opposti e rispetto ai quali non risulta cessata la materia del contendere (1, 3, 4 e 6 della superiore elencazione), da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., in quanto tale non soggetta a termini di decadenza.
Al riguardo, va ribadita l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 co.
9 L. n. 335/1995.
Ai fini del calcolo del termine di prescrizione va altresì considerata la sospensione prevista nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid19, prevista dagli artt. 37 co. 2 del
D.L. 18/2020 e 11 co. 9 del D.L. 183/2020, per un totale di 311 giorni. Tenuto conto delle date di notifica degli avvisi di addebito e del disposto dell'art. 30 co. 2 del 78/2010, si ritiene di non fare applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12 della del D.L. 159/2015, dal momento che i termini per il versamento delle somme portate dalle cartelle e dagli avvisi di addebito non venivano a scadenza nell'arco temporale previsto dalle richiamate norme (id est: 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021).
5.1. Ciò posto, in riferimento alla cartella n. 29320100100367637, relativa a premi CP_2 per gli anni 2008, 2009 e 2020, è assorbente rilevare che il termine quinquennale di prescrizione risulta decorso, in disparte da ogni altra considerazione, tra la notifica della intimazione n.
29320169000418906 del 30.12.2016 (cfr. doc. 4 allegato da e la successiva notifica CP_3 della intimazione n. 29320229014117587 del 26.9.2023, pur considerando il periodo di sospensione di 311 giorni. I crediti portati dalla suddetta cartella vanno dunque dichiarati estinti per prescrizione.
5.2. Analoghe considerazioni possono compiersi con riguardo alla cartella n.
29320110076571647, relativa a crediti per contributi IVS anni 2009 e 2010 e all'avviso CP_1 di addebito n. 59320112000201531 relativo a crediti per DM 10 per l'anno 2010 e CP_1 notificato il 12.7.2011. Il termine di prescrizione quinquennale risulta invero decorso tra la notifica della intimazione di pagamento n. 29320169006118586 del 5.8.2016 (cfr. 4 allegato da e la successiva intimazione n. 29320229014117587 del 26.9.2023. I relativi crediti CP_3 risultano dunque prescritti.
5 5.4. Quanto all'avviso di addebito n. 59320120004632679, relativo a crediti per CP_1
DM 10 per gli anni 2008 e 2009, il termine di prescrizione risulta in ogni caso decorso, anche considerando la sospensione di 311 giorni di cui sopra, tra la notifica della intimazione di pagamento n. 29320179000255731 del 28.9.2017 e quella della intimazione n.
29320229014117587 del 26.9.2023. I crediti sottesi risultano pertanto prescritti.
5.5. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, devono dichiararsi estinti per prescrizione i crediti portati dalle cartelle di pagamento indicate ai nn. 1 e 3 della superiore elencazione e dagli avvisi di addebito indicati ai nn. 4 e 6.
6. Rimane a questo punto da esaminare la domanda trasversale di manleva avanzata dall' nei confronti dell'Agente di riscossione, della quale deve essere rilevata CP_2
l'inammissibilità, atteso che, pur ove la stessa dovesse intendersi come domanda riconvenzionale, non è stato richiesta la modifica del decreto di cui all'art. 415 bis c.p.c., come previsto a pena di decadenza dall'art. 418 c.p.c.
7. Quanto alla regolazione delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente, e , CP_2 CP_1 le stesse possono essere compensate per un terzo tenuto conto della inammissibilità dell'opposizione a ruolo proposta.
La restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e va posta a carico di e CP_2
, ciascuno in relazione alla quota riferibile ai titoli formati per la riscossione dei relativi CP_1 crediti, tenuto conto dei parametri tabellari di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. Il pagamento delle spese va disposto in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002
(e senza necessità di procedere al dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e
136/2020).
Quanto alle spese sostenute dall' le stesse possono compensarsi integralmente in CP_3 ragione dell'estraneità alla vicenda giudiziale conseguente alla posizione sostanziale da essa rivestita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa HI NS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12092/2023 R.G. così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_6 dichiara inammissibile la domanda trasversale riconvenzionale proposta da nei CP_2 confronti di CP_3
6 dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo ai ruoli afferenti alla cartella di pagamento n. 293 2011 0026916220 e agli avvisi di addebito n. 593 2012
0001165807 e n. 593 2012 0007211918; dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo avverso le cartelle e gli avvisi di addebito per i quali è causa;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti per contributi previdenziali e premi portati dalle cartelle di pagamento n. 293 2010 0100367637 CP_1 CP_2
e n. 293 2011 0076571647, nonché dagli avvisi di addebito n. 593 2011 2000201531 e n. 593
2012 0004632679; compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' CP_3 compensa per un terzo le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente, e;
CP_2 CP_1 condanna l' al pagamento della restante quota delle spese di lite, liquidate, per la CP_1 parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 2.800,00 per compensi, oltre, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; condanna l' al pagamento della restante quota delle spese di lite, liquidate, per la CP_2 parte già ridotta, nella somma complessiva di € 2.193,33 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Catania, 06/11/2025
La giudice del lavoro
HI NS
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa HI NS, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12092/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mirabile Giuseppe;
-ricorrente- contro
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schilirò CP_1 P.IVA_1
Valentina;
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Origlio CP_2 P.IVA_2
Concetto;
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Merlini Raffaele CP_3 P.IVA_3
RI LO;
-resistenti-
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da verbale di udienza
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/11/2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90141175 87/000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive, D.M. e premi per gli anni 2008, 2009, 2010 e, 2011, nonché CP_2 avverso le sottese cartelle e avvisi di addebito di seguito indicati:
1) n. 293 2010 0100367637 000, notificata il 20.04.2011 relativa a premi 2008, CP_2
2009 e 2010;
1 2) n. 293 2011 0026916220 000, notificata il 03.05.2011 e relativa a contributi IVS 2009
e 2010;
3) n. 293 2011 0076571647 000, notificata il 07.02.2012 relativa a premi 2010; CP_2
4) n. 593 2011 2000201531 000, notificata il 12.07.2011 e relativa a DM 10 anno 2010;
5) n. 593 2012 0001165807 000, notificata il 19.06.2012 e relativa a contributi IVS 2010
e 2011;
6) n. 593 2012 0004632679 000, notificata il 09.12.2012 e relativa a DM 10 2008 e 2009;
7) n. 593 2012 0007211918 000, notificata il 25.01.2023 relativa a . Pt_2
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica dei titoli presupposti all'intimazione di pagamento e, in ogni caso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare
l'illegittimità e/o l'infondatezza dei ruoli, dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché delle cartelle e degli avvisi di addebito ad essa sottese per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarli, dichiararli nulli, ovvero con qualsiasi altra formula renderli giuridicamente inefficaci, dichiarando comunque non dovuta somma alcuna a nessun titolo dal sig. ”. Parte_1
Con memoria del 15.1.2024 si è costituito in giudizio l' eccependo la decadenza di CP_2 parte ricorrente dal termine per proporre opposizione al ruolo, anche recuperatoria, e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, formulando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuto, onerare l'opponente a chiamare in causa il Concessionario della riscossione che ha emesso l'atto di intimazione impugnato;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di competenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza del CP_2 ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs. 46/99 e 617 c.p.c.; 3) Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art. 24 D.Lgs.46/99; 4) in subordine
e nel merito, rigettare ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto e, in ulteriore subordine, condannare il CP_2 ricorrente al pagamento di quanto in ogni caso dovuto all' ; 5) ove si accerti la CP_2 responsabilità del Concessionario della Riscossione in ordine alla irregolarità e/o nullità degli atti di sua esclusiva competenza che hanno determinato l'estinzione del credito, condannare il medesimo a manlevare l' delle conseguenti perdite economiche ed alla rifusione delle CP_2 spese di lite”.
2 Con memoria del 12.2.2024 si è costituito l' , deducendo l'intervenuto stralcio dei CP_1 crediti di cui alla cartella e avvisi di addebito n. 29320110026916220000, n.
59320120001165807000, n. 59320120007211918000; ha eccepito poi l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi per intervenuta decadenza e contestato nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione di e dichiarare inammissibile ovvero comunque CP_4 rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, tardiva alla luce della notifica degli avvisi di addebito e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria
In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della non ha diritto a CP_5 procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte”.
Con memoria del 14.2.2024 si è costituita in giudizio l' Controparte_6 evidenziando l'intervenuto annullamento della cartella e degli avvisi di addebito come anche indicati da;
ha inoltre dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in favore degli CP_1 enti impositori per quanto concerne le notifiche degli atti prodromici alla riscossione, nonché
l'inammissibilità della domanda trasversale avanzata dall' , e in ogni caso l'infondatezza CP_2 del ricorso chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della esponente in relazione alle attività (notifica avvisi di addebito) CP_ afferenti l'operato dell' - dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla cartella 29320110026916220000 e agli avvisi di addebito n.59320120001165807000 e
59320120007211918000 le cui poste debitorie sono state annullate ex lege;
- rigettare per il resto la proposta impugnazione;
- dichiarare decaduta l' in merito alla domanda di CP_2 condanna proposta nei confronti di ”. CP_3
Con ordinanza del 27.2.2024, ritenuti sussistenti i gravi motivi richiesti dall'art. 24, co.
6, del D.Lgs 46/1999, è stata disposta la sospensione dei ruoli portati dalle cartelle di pagamento n. 29320100100367637000, n. 2932011002691622 000, n. 29320110076571647000, e dagli avvisi di addebito n. 59320112000201531000, n. 59320120001165807000, n. 5932012
0007211918000; stante la natura documentale, la causa è stata rinviata per decisione.
In data 30.6.2025 si è costituito in giudizio quale nuovo procuratore di parte opponente l'avv. Mirabile.
All'esito dell'udienza del 6.11.2025, discussa la causa come da verbale in atti, la stessa è definita con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
3 2. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' e accolta quella proposta dall' giacché con il ricorso in opposizione CP_2 CP_3 parte ricorrente ha inteso accertare l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti oggetto di causa, con censure che attengono quindi al merito della pretesa contributiva.
Sussiste pertanto esclusivamente la legittimazione passiva degli Istituti, alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022, hanno puntualizzato che l' non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero Controparte_7 destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva competendo al solo ente impositore la legittimazione a contraddire in casi analoghi a quello di specie (da ultimo
Cass. n. 23489/2025).
3. Ancora in via preliminare deve darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320110026916220 e agli avvisi di addebito n. 59320120001165807 e n. 59320120007211918, stante l'intervenuto stralcio delle relative poste creditorie, come anche rappresentato e documento da e da . CP_1 CP_3
4. Tanto chiarito, quanto ai rimanenti atti oggetto di impugnazione, occorre in primo luogo valutare la tempestività dell'opposizione proposta, sotto il profilo del rispetto dei termini di decadenza, che l'art. 24 co. 5 del D.lgs. n. 46/1999 fissa in 40 giorni dalla notifica delle cartelle per proporre opposizione al ruolo, cui sono ascrivibili le doglianze afferenti alla intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa antecedente alla notifica delle cartelle e degli avvisi opposti.
A riguardo, stante il carattere assorbente e a prescindere da ogni considerazione in merito alla prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito oggetto di causa, appare dirimente osservare che l'opposizione a ruolo risulta tardiva per l'intervenuto decorso del termine di 40 giorni a decorrere dalla data di notificazione intimazione di pagamento, effettuata il 26.9.2023, come rappresentato dallo stesso ricorrente e documentato da (cfr. doc. 4 memoria . CP_3 CP_3
Di tale notificazione occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex artt. 24 e 29 del D.lgs. 46/1999, costituendo tale data di notifica il dies a quo per la proposizione dell'opposizione a ruolo (e agli atti esecutivi) con funzione recuperatoria avverso le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito indicati, in ossequio al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa,
4 rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. Cass. n. 24506/2016).
Considerato che il dies a quo per il computo del termine decadenziale deve essere fissato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, vale a dire al 26.9.2023, e che da tale data a quella di deposito del ricorso (24.11.2023) risultano decorsi i termini di legge, l'opposizione va sul punto dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.
5. Rimane da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito opposti e rispetto ai quali non risulta cessata la materia del contendere (1, 3, 4 e 6 della superiore elencazione), da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., in quanto tale non soggetta a termini di decadenza.
Al riguardo, va ribadita l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 co.
9 L. n. 335/1995.
Ai fini del calcolo del termine di prescrizione va altresì considerata la sospensione prevista nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid19, prevista dagli artt. 37 co. 2 del
D.L. 18/2020 e 11 co. 9 del D.L. 183/2020, per un totale di 311 giorni. Tenuto conto delle date di notifica degli avvisi di addebito e del disposto dell'art. 30 co. 2 del 78/2010, si ritiene di non fare applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12 della del D.L. 159/2015, dal momento che i termini per il versamento delle somme portate dalle cartelle e dagli avvisi di addebito non venivano a scadenza nell'arco temporale previsto dalle richiamate norme (id est: 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021).
5.1. Ciò posto, in riferimento alla cartella n. 29320100100367637, relativa a premi CP_2 per gli anni 2008, 2009 e 2020, è assorbente rilevare che il termine quinquennale di prescrizione risulta decorso, in disparte da ogni altra considerazione, tra la notifica della intimazione n.
29320169000418906 del 30.12.2016 (cfr. doc. 4 allegato da e la successiva notifica CP_3 della intimazione n. 29320229014117587 del 26.9.2023, pur considerando il periodo di sospensione di 311 giorni. I crediti portati dalla suddetta cartella vanno dunque dichiarati estinti per prescrizione.
5.2. Analoghe considerazioni possono compiersi con riguardo alla cartella n.
29320110076571647, relativa a crediti per contributi IVS anni 2009 e 2010 e all'avviso CP_1 di addebito n. 59320112000201531 relativo a crediti per DM 10 per l'anno 2010 e CP_1 notificato il 12.7.2011. Il termine di prescrizione quinquennale risulta invero decorso tra la notifica della intimazione di pagamento n. 29320169006118586 del 5.8.2016 (cfr. 4 allegato da e la successiva intimazione n. 29320229014117587 del 26.9.2023. I relativi crediti CP_3 risultano dunque prescritti.
5 5.4. Quanto all'avviso di addebito n. 59320120004632679, relativo a crediti per CP_1
DM 10 per gli anni 2008 e 2009, il termine di prescrizione risulta in ogni caso decorso, anche considerando la sospensione di 311 giorni di cui sopra, tra la notifica della intimazione di pagamento n. 29320179000255731 del 28.9.2017 e quella della intimazione n.
29320229014117587 del 26.9.2023. I crediti sottesi risultano pertanto prescritti.
5.5. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, devono dichiararsi estinti per prescrizione i crediti portati dalle cartelle di pagamento indicate ai nn. 1 e 3 della superiore elencazione e dagli avvisi di addebito indicati ai nn. 4 e 6.
6. Rimane a questo punto da esaminare la domanda trasversale di manleva avanzata dall' nei confronti dell'Agente di riscossione, della quale deve essere rilevata CP_2
l'inammissibilità, atteso che, pur ove la stessa dovesse intendersi come domanda riconvenzionale, non è stato richiesta la modifica del decreto di cui all'art. 415 bis c.p.c., come previsto a pena di decadenza dall'art. 418 c.p.c.
7. Quanto alla regolazione delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente, e , CP_2 CP_1 le stesse possono essere compensate per un terzo tenuto conto della inammissibilità dell'opposizione a ruolo proposta.
La restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e va posta a carico di e CP_2
, ciascuno in relazione alla quota riferibile ai titoli formati per la riscossione dei relativi CP_1 crediti, tenuto conto dei parametri tabellari di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. Il pagamento delle spese va disposto in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002
(e senza necessità di procedere al dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e
136/2020).
Quanto alle spese sostenute dall' le stesse possono compensarsi integralmente in CP_3 ragione dell'estraneità alla vicenda giudiziale conseguente alla posizione sostanziale da essa rivestita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa HI NS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12092/2023 R.G. così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_6 dichiara inammissibile la domanda trasversale riconvenzionale proposta da nei CP_2 confronti di CP_3
6 dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo ai ruoli afferenti alla cartella di pagamento n. 293 2011 0026916220 e agli avvisi di addebito n. 593 2012
0001165807 e n. 593 2012 0007211918; dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo avverso le cartelle e gli avvisi di addebito per i quali è causa;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti per contributi previdenziali e premi portati dalle cartelle di pagamento n. 293 2010 0100367637 CP_1 CP_2
e n. 293 2011 0076571647, nonché dagli avvisi di addebito n. 593 2011 2000201531 e n. 593
2012 0004632679; compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' CP_3 compensa per un terzo le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente, e;
CP_2 CP_1 condanna l' al pagamento della restante quota delle spese di lite, liquidate, per la CP_1 parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 2.800,00 per compensi, oltre, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; condanna l' al pagamento della restante quota delle spese di lite, liquidate, per la CP_2 parte già ridotta, nella somma complessiva di € 2.193,33 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Catania, 06/11/2025
La giudice del lavoro
HI NS
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