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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3531/2022 R.G.
Promossa dalla
(c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
in Sanluri, Strada Provinciale n. 59, Km. 0,600, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso in opposizione, dall'avvocato Marcello Colamatteo,
presso il quale è elettivamente domiciliata
Opponente
Contro
l , con sede in Roma, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Omar
Castagnacci, presso il quale è elettivamente domiciliata
Opposta
E contro
l' , con sede in Controparte_2
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Laura Furcas, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente
pagina 1 Opposto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.11.2022 la società
[...]
(di seguito, per brevità, opponente) ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202200003866/001, notificato in data 14.10.2022.
Nel ricorso vengono richiamati, in particolare, gli avvisi di addebito n.
32520190002487233000 e n. 32520220000409638000, sottesi all'atto di pignoramento, per un totale indicato quale dovuto al 10.10.2022,
solamente in relazione ai citati avvisi di addebito, di euro 309.080,47.
Parte opponente ha eccepito la decadenza e la prescrizione dei crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito, nonché l'inesistenza ovvero l'illegittimità della notifica tanto dell'atto di pignoramento verso terzi quanto dei citati avvisi di addebito, sia perché eseguite da soggetti non abilitati ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, sia perché eseguite a mezzo P.E.C. senza il rispetto delle modalità previste dalla legge,
affermando il principio secondo il quale la notificazione degli atti impositivi a mezzo P.E.C., come chiarito dalla giurisprudenza, deve essere eseguita esclusivamente mediante l'utilizzo, da parte del notificante, di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi.
Ne consegue che, laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo P.E.C. non risultante da pubblici elenchi, come nel caso in oggetto, questa non potrà che ritenersi alterata ab origine, non valida e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistenza).
Parte opponente ha altresì richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi e degli avvisi di addebito sottesi al medesimo.
2. L' (di seguito ), si è Controparte_3 CP_4
costituita in giudizio per resistere all'avversa opposizione.
pagina 2 Con riferimento alle pretese creditorie di natura previdenziale di cui ai due avvisi di addebito, l' ha eccepito il proprio difetto di CP_4
legittimazione passiva, non essendo legittimata a contraddire in ordine alle doglianze che trovavano quale legittimo contraddittore soltanto l' , quale Ente creditore. CP_2
Per quanto concerneva la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, ha rilevato che la predetta notifica a mezzo P.E.C. era state validamente effettuata, in quanto eseguita nel pieno rispetto dell'art. 26,
comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 vigente all'epoca della notifica, ai sensi del quale “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta,
diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della
richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Di conseguenza, le disposizioni normative richiamate dall'opponente per sostenere le proprie tesi non trovavano applicazione al caso di specie.
Ai sensi del citato art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, nel testo in vigore
ratione temporis, per la notifica di un atto della riscossione a mezzo posta elettronica certificata, l'art. 149-bis c.p.c. non si applica.
Il Legislatore si era svincolato, in tal modo, dal procedimento regolato dal codice di procedura civile, che presuppone la presenza, in fase di notificazione, dell'ufficiale giudiziario e la necessità di redazione, a cura dello stesso della relata di notifica.
Per la notifica via P.E.C., infatti, non è in alcun modo richiesta la presenza dei soggetti abilitati di cui al primo comma dell'art. 26 sopra citato.
pagina 3 Inoltre, sulla scorta della diposizione normativa sopra citata, se è
previsto che la notifica degli atti della riscossione deve essere effettuata al contribuente ad un indirizzo presente nell'indice INI-PEC, non è
invece previsto dalla predetta disposizione che tale notifica debba provenire da una PEC presente nei pubblici elenchi.
L' ha inoltre sostenuto che l'avversa tesi, funzionale a CP_4
pretendere che la notifica provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi, risultava immotivata, oltre che priva di fondamento ed utilità.
Tale tesi era infondata, da un lato perché non teneva affatto in considerazione che il parametro normativo di giudizio per le notifiche degli atti riscossivi era precostituito in seno alla disposizione ad hoc di cui al già citato art. 26, secondo comma, e, dall'altro, perché, muovendo dal disposto di cui all'art.
3-bis co. 1 della L. n. 53/1994, finiva per applicare alla fattispecie in esame, concernente la notifica di atti tributari da parte dell'ente di riscossione, una norma che, come emerge dalla piana lettura della rubrica legis dell'articolo anzidetto, si riferisce invece a
“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
L' ha soggiunto che la notifica a mezzo P.E.C., rispetto a quella CP_4
effettuata in modalità analogica, presenta alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento, e quindi all'Autorità da cui lo stesso proviene.
In particolare, la riconducibilità del documento al mittente era CP_4
comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento -
presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo etc.) - anche dai dati di certificazione contenuti, con carattere immodificabile, nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore (es.
ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna), nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.
pagina 4 L' ha precisato, al riguardo, che ciascun dominio P.E.C. è CP_4
attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello ad essa assegnato attualmente (e precedentemente a ) reca esattamente CP_5
la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana.
Qualora poi il destinatario di una e-mail certificata nutrisse,
comunque, dei sospetti circa il soggetto mittente, e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “Registro.it”, che offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”.
L' ha inoltre rilevato che, successivamente alla notificazione CP_4
dell'atto di pignoramento, la prescrizione era stata interrotta dai seguenti atti: l'avviso di intimazione n. 02520229002810859000, notificato in data 18.5.2022; la comunicazione preventiva di ipoteca n.
02576202200000361000, notificata in data 23.6.2022.
L' ha inoltre allegato che con istanza del 17.9.2019 l'opponente CP_4
aveva richiesto la rateizzazione, tra gli altri, dei debiti portati dall'avviso di addebito n. 32520190002487233, e che la predetta rateizzazione era successivamente decaduta per mancato pagamento delle rate.
Ancora, con atto del 6.9.2022, l' era intervenuta nel giudizio di CP_4
esecuzione immobiliare n. 393/2018 pendente dinanzi a questo
Tribunale.
Infine, l' ha rilevato che i termini prescrizionali in questione CP_4
erano stati fatti oggetto di sospensione in virtù delle disposizioni che, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che aveva interessato tutto il territorio nazionale, erano state introdotte a partire dal D.L. n. 18
pagina 5 del 17.3.2020 (decreto c.d. Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.4.2020, con la finalità di fronteggiare gli effetti economici e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19.
Tali disposizioni avevano riguardato direttamente anche l'attività della riscossione, stabilendo, tra i vari interventi, la sospensione dei termini per la notifica degli atti di competenza dell' , nonché la proroga dei CP_4
termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, durante tutto l'arco temporale intercorso dall'8 marzo 2020
sino al 31 agosto 2021.
3. Anche l' si è costituita in giudizio per resistere CP_2
all'opposizione.
Ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività
nella proposizione dell'opposizione, poiché i due avvisi di addebito impugnati erano stati regolarmente notificati e non erano stati opposti nei termini di legge.
Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto concerneva i motivi di opposizione aventi ad oggetto asseriti vizi della procedura di riscossione coattiva dei crediti, di competenza dell' . CP_4
Ha inoltre rilevato che l'emissione degli avvisi di addebito era avvenuta nei termini di legge:
In particolare, l'AVA n. 325 2019 00024872 33 000, relativo al periodo da 04/2018 a 01/2019, era stato “infasato” in data 27 giugno
2019 (entro il 31/12 dell'anno successivo), mentre l'AVA n. 325 2022
00004096 38 000, relativo al periodo da 09/2019 a 02/2022, era statio
“infasato” in data 4/5/2022; in relazione ai mesi da 9/2019 a 12/2019, la pretesa aveva ad oggetto i periodi inseriti dall'opponente nella domanda di dilazione revocata per mancato pagamento delle rate mensili in data 13
maggio 2021, data da cui decorreva il termine di decadenza, mentre per i mesi del 2020 la decadenza era stata prorogata in virtù della normativa emergenziale che aveva introdotto la sospensione dei termini.
pagina 6 Con riferimento all'eccepita prescrizione della pretesa contributiva oggetto di causa, ha rilevato che i contributi omessi si riferivano a dichiarazioni mensili Uniemens presentate insolute per i periodi contributivi da 04/2018 a 02/2022, non ancora prescritti, e che dalla verifica degli archivi del concessionario risultava che per l'AVA n. 325
2019 00024872 33 000 l'azienda avesse richiesto una dilazione di pagamento presso il concessionario con domanda di rateizzo presentata il
27 settembre 2019.
4. Con ordinanza del 17.1.2023 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione.
La causa è stata quindi tenuta in decisione previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
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5. L'opposizione è infondata, per i motivi di seguito esposti.
5.1. Come è noto, il sistema normativo della riscossione dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge, o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, consente di proporre tre diversi tipi di opposizione:
a) l'opposizione avverso il ruolo, per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, articolo
24, commi 5 e 6, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni (per effetto della modifica introdotta del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14
maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento, nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora;
pagina 7 c) infine, l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (tra i quali, per quanto rileva in particolare in questa sede, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, oltre che la compensazione, l'intervenuto pagamento della somma precettata, ecc.).
5.2. Risulta comprovata dalla produzione delle relative relate la notifica dei due citati avvisi di addebito.
Più nel dettaglio, l'avviso di addebito n. 325 2019 0002487233 000 è
stato notificato a mezzo P.E.C. in data 20.7.2019, mentre quello n. 325
2022 0000409638 000è stato notificato anch'esso a mezzo P.E.C. in data
24.5.2022.
Per quanto concerne la validità della notificazione degli avvisi di addebito, si osserva che, ai sensi dell'art. 30, quarto comma, del D.L. n.
78/2010, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge (…)”.
Anche l'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato a mezzo
P.E.C. in data 14.10.2022.
5.3. Per quanto concerne il motivo di opposizione avente ad oggetto le notifiche effettuate a mezzo P.E.C., si osserva che la disciplina relativa alla notifica eseguita con tale modalità dall'agente della riscossione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 2, e 26, commi 1
e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, consente la notifica a mezzo
P.E.C. all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
È evidente che la notifica eseguita mediante P.E.C. non richieda l'intervento né dell'ufficiale giudiziario, né dei soggetti richiamati dal primo comma del citato art. 26, non essendovi alcuna necessità di procedere alla redazione della relata di notifica, dato che quest'ultima si perfeziona con la ricezione della e-mail da parte del destinatario.
pagina 8 La tesi di parte ricorrente secondo cui anche l'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente dovrebbe essere attinto da un pubblico registro è infondata.
Essa, infatti, si basa su alcune pronunce delle Commissioni Tributarie
e sulla previsione speciale contenuta all'art.
3-bis della L. 21 gennaio
1994, n. 53, che tuttavia riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati e non è evidentemente applicabile, neppure per analogia, alle notifiche effettuate dall'agente della riscossione, per le quali esiste, appunto, la citata disciplina specifica.
Inoltre, neppure il recente decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 8 febbraio 2022, n. 58, recante
“Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”, prescrive che l'indirizzo di posta elettronica del mittente sia presente in un pubblico registro.
Per le ragioni dettagliatamente esposte nella memoria di costituzione,
non vi è dubbio in ordine al fatto che l'indirizzo adoperato per la notifica via P.E.C. dell'atto di pignoramento presso terzi t) sia un indirizzo Email_1
istituzionale univocamente riferibile all' . CP_4
Ne consegue che la notifica a mezzo P.E.C. effettuata dall' è CP_4
valida, in quanto eseguita da un indirizzo di certa provenienza dalla medesima.
5.4. Per quanto concerne, invece, la prescrizione successiva alla notifica degli atti impositivi, si rileva che al 14.10.2022, data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, il termine di prescrizione quinquennale era stato in più occasioni interrotto, oltre che dalla notifica degli avvisi di addebito, dalla notifica degli atti interruttivi richiamati e prodotti dalla difesa dell' ed era altresì rimasto sospeso ex lege nel CP_4
periodo dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021.
pagina 9 6. In applicazione della regola della soccombenza, parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di entrambe le controparti.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, con applicazione della vigente tabella per le cause di previdenza di valore da euro 260.000,01 sino ad euro 520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso in opposizione;
2) condanna la alla rifusione Parte_1
delle spese processuali in favore dell' e Controparte_1
dell' , che liquida, per ciascuna delle predette parti, in euro CP_2
12.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 26.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 10