Articolo 1252 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1252. Requisiti per l'avanzamento 1. L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. 2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la prima promozione nell'ausiliaria.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010