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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9073 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 17179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI NT spirati i termini, assegnati ex art. 127 ter cpc, fino al 17.9.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e elettivamente domiciliati in Roma, p.le Pt_7 Parte_8
Clodio 56, presso lo studio degli avv.ti Riccardo Bucci e Alessia Ragusa che li rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTI
COMPAGNIA elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 della Conciliazione 10, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo,
IC NÒ, AN TA e FI Di EI per procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: indennità ferie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 3.5.2024, i ricorrenti, già dipendenti di Alitalia Linee
Aeree Italiane s.p.a. ( dal 01/11/2010 con inquadramento nella Parte_1 categoria “Piloti”, qualifica Pilota fino al 31/12/2014, dal Parte_2
13/01/2009 con inquadramento nella categoria “Dirigenti - Comandanti”, qualifica
Comandante fino al 31/12/2014, , dal 13/01/2009 con Parte_3 inquadramento nella categoria “Piloti”, qualifica Pilota fino al 31/12/2014, Parte_4
dal 13/01/2009 con inquadramento nella categoria “Piloti”, qualifica Pilota
[...] fino al 31/12/2014, , dal 14/03/2010 con inquadramento nella Parte_5 categoria “Dirigenti - Comandanti”, qualifica Comandante fino al 31/12/2014, Pt_6
, dal 13/01/2009 con inquadramento nella categoria “Piloti”, qualifica Pilota
[...] fino al 31/12/2014, dal 13/01/2009 con inquadramento nella categoria Parte_7
“Dirigenti - Comandanti”, qualifica Comandante fino al 31/12/2014, Parte_8
dal 13/01/2009 con inquadramento nella categoria “Dirigenti -
[...]
Comandanti”, qualifica Comandante fino al 31/12/2014), transitati il 31.12.2024 senza alcuna soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. alle dipendenze di
[...]
e far data dall'1.1.2025 alle dipendenze della neocostituita Controparte_2 [...]
a seguito di conferimento di azienda dalla cedente CAI s.p.a. alla Controparte_3 predetta società e “divenuti dipendenti, senza alcuna soluzione di continuità, della convenuta (Compagnia Aera Italiana s.p.a., n.d.r.) a far data dal 13.01.2009 fino al
31/12/2014”, data in cui erano “transitati, sempre senza soluzione di continuità, alle dipendenze della ”, presso la quale, al tempo del Controparte_2 deposito del ricorso, prestavano servizio tranne il (rapporto risolto il Pt_6
31.12.2023), dedotta l'illegittimità delle modalità di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie prevista dal CCAL CAI prima e dal Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Aereo dal 16 luglio 2014 - disposizioni che determinano il valore economico di un giorno di ferie considerando come base di calcolo lo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita (IVMG), senza tenere conto delle voci variabili e in particolare dell'indennità di volo giornaliera (IVO), che rientrerebbe anch'essa nella
2 retribuzione ordinaria – per contrasto al diritto dell'Unione Europea come interpretato in materia dalla Corte di Giustizia - e dedotto che, ai fini della corretta retribuzione dei giorni di ferie si dovrebbe tenere conto dello stipendio, della indennità di volo minima garantita e del valore di 2,5 ore di volo per ciascun giorno di ferie – valore corrispondente al volato medio programmato dall'azienda per ciascuna categoria e qualifica e confermato dalle prassi di settore – hanno convenuto avanti l'intestato Tribunale la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. per ivi sentir “
1. Accertare e dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione e/o interpretazione conforme alla normativa Comunitaria ossia all'art.141, co.2 Trattato CEE, alle Direttive Comunitarie sopra richiamate ed alle ulteriori norme di legge sopra indicate in diritto, l'illegittimità degli artt. 8
(Comandanti) e 11 (Piloti) ccal CAI e art. 10 ccnl Trasporto Aereo, Parte Specifica Vettori, sezione I PNT, nella parte in cui escludono dal calcolo della retribuzione dovuta per un giorno di ferie
l'indennità di volo oraria integrativa;
2. Conseguentemente dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento, nella base di calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, della indennità oraria di volo integrativa (IVO) prevista dagli artt. 21
Comandanti e 29 Piloti ccal CAI, e dall' art.26 del CCNL Trasporto Aereo Sez. PNT, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
3. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta CAI S.p.A. al pagamento, in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel periodo sopra specificato, per un totale di:
1. Sig. € 14.784,94 Parte_1
2. Sig. € 33.418,86 Pt_2
3. Sig. € 19.823,70 Pt_3
4. Sig. € 22.531,95 Parte_4
5. Sig. € 35.601,41 Pt_5
6. Sig. € 27.187,11 Pt_6
7. Sig. € 50.669,62 Pt_7
8. Sig. € 73.720,41 Parte_8
3 o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle prassi aziendali
e del volato medio programmato ovvero ex art.432 cpc e/o della somma ritenuta di giustizia, anche con riferimento al parametro della media del volato annuale, ovvero per come quantificati dalla CTU contabile che si vorrà ammettere in ipotesi di contestazione;
oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori maturate e maturande, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato.
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio;
5. dichiarare
l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”.
Si costituiva in giudizio la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (d'ora in avanti, CAI) la quale, eccepiti preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo il rapporto lavorativo tra le parti cessato alla data del 31.12.2014 e quindi la società “del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro eventualmente e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti ed altre Compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio”) e la prescrizione del diritto fatto valere (invocando al proposito il termine prescrizionale biennale - decorrente dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto - previsto dall'art. 937 Codice della Navigazione), resisteva nel merito al ricorso chiedendone l'integrale rigetto.
Formulate in via subordinata le richieste di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa invocata da ricorrenti (per dubbio di legittimità costituzionale “degli artt. 10
d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero
l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali” nonché “dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e Per_1 altri c. British Airways plc, causa C-155/10. Violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost) e alla
4 Corte di Giustizia della questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE per individuati profili, eccepita altresì l'inscindibilità delle clausole del contratto collettivo (con conseguente travolgimento dell'intero contratto in caso di nullità parziale dello stesso), concludeva chiedendo “in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art.
937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ricorso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto respingendo le avverse domande;
in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della
Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto
2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva
2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre
2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, Per_1
39 e 41 Cost.; in subordine, rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva
2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU contabile per il calcolo delle spettanze dei ricorrenti e rinviata per la decisione con assegnazione di termine per note difensive: all'esito dello spirare dei termini, assegnati ex art. 127 ter
5 cpc fino al 17.9.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza della eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della CAI s.p.a. con la propria costituzione.
Giova brevemente ricordare che attengono al merito del giudizio e non alla vera e propria “legitimatio ad causam”, le questioni relative alla titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Invero, la legittimazione ad agire e a contraddire individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinché il giudice possa pronunciare una sentenza di merito. Si tratta, secondo l'univoco insegnamento di giurisprudenza e dottrina, di una condizione dell'azione (cfr. Cass. I, nn. 2326/2004, 11321/2007), che attiene all'ipotetica accoglibilità della domanda, e si risolve semplicemente nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla (una simile questione potendosi prospettare, ad esempio, quando si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui, od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico).
Al contrario, ogni eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità passiva del diritto fatto valere, attiene al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittimate sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale.
Muovendo da tali premesse, deve desumersi che, implicando un'indagine sull'effettiva titolarità del rapporto dedotto, attiene al merito e non è mera questione preliminare quella sollevata dall'odierna convenuta, la quale deduce, sin dall'incipit delle proprie
6 difese di cui alla memoria di costituzione, la propria estraneità al rapporto di lavoro e, dunque, alle pretese azionate nella sede odierna.
In particolare la società convenuta ha eccepito che “come risulta dalla copiosa documentazione versata in atti, l'odierna resistente ha cessato ogni attività operativa di vettore aereo alla data del 31.12.2014 e, in tale data, è cessato il rapporto con tutti i suoi dipendenti e, quindi, con i ricorrenti…” deducendo dunque di essere “del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro, eventualmente e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti ed altre Compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio”.
Tale circostanza, tuttavia, non priva la società convenuta della sua idoneità ad essere destinataria di una pronuncia di merito nei suoi confronti, essendo la pretesa azionata dagli odierni ricorrenti relativa ad un diritto di credito dichiaratamente maturato nei suoi soli confronti e nel periodo durante il quale perdurava il rapporto di lavoro tra le parti.
Quanto al merito - nell'ambito del quale va esaminata anche l'eccezione preliminare relativa alla prescrizione - gli odierni ricorrenti lamentano che il trattamento economico percepito nei giorni di ferie goduti sia inferiore e peggiorativo rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di
Indennità di Volo Integrativa Annua.
Ritiene il Tribunale – conformemente a diverse altre decisioni di merito intervenute in giudizi affatto sovrapponibili a quello odierno, tra le quali Tribunale Civitavecchia n.
16/2021, 21/2021, 409/2021, 28/2022 (nonché, ormai, a molte pronunce del
Tribunale di Roma) che, nelle motivazioni, in massima parte si condividono - la pacifica applicabilità, al caso di specie, dell'art. 937 del Codice della Navigazione in relazione alla prescrizione dei crediti fatti valere con l'odierno ricorso.
La norma in questione, inserita nel titolo IV del Codice (“contratto di lavoro del personale di volo”, artt. 900 e ss.) prevede che “i diritti derivanti dal contratto di lavoro del
7 personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”. Già con sentenza n. 354/2006 la Corte Costituzionale aveva ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma in parola in riferimento all'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevede che, in caso di rapporto di lavoro del personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione dei crediti di lavoro decorra in costanza di rapporto e nella parte in cui prevede il termine di prescrizione biennale. Il giudice a quo (in un giudizio che vedeva tra le parti aveva osservato che, a differenza di quanto Controparte_4 previsto per gli altri crediti di lavoro per effetto degli interventi della Corte
Costituzionale (sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972), la norma censurata non consentiva il decorso della prescrizione in costanza di rapporto neanche nei rapporti assistiti dalla cd. “stabilità reale” di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(applicabile anche alle imprese di navigazione aerea, per effetto della sentenza n. 41 del
1991 della stessa Corte Cost.), come appunto quello degli odierni ricorrenti.
In occasione di quella pronuncia la Corte Costituzionale aveva espressamente riconosciuto che “nei rapporti di lavoro regolati dal codice della navigazione la non decorrenza della prescrizione dei crediti in costanza di rapporto rappresenta la regola generale: opera sempre e comunque. Inoltre, il termine di prescrizione è in ogni caso biennale”. Tale disposizione, aveva osservato la Corte, trova la sua ratio nella peculiarità del rapporto di lavoro del personale di volo, considerata, in particolare, la circostanza che le prestazioni sono destinate ad espletarsi in luoghi diversi da quello di assunzione e di residenza del dipendente. Ha quindi riconosciuto la specialità del regime prescrizionale nel rapporto del personale di volo, ed ha affermato che “in presenza di una autonoma ratio giustificatrice del regime differenziato di decorrenza della prescrizione, la posizione di soggezione del datore di lavoro rispetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del lavoratore deve essere considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il suo diritto di difesa”.
8 Orbene, dette argomentazioni sono state ribadite dalla Consulta con la più recente sentenza n. 143/2023 del 13.7.2023, nella quale, nel dichiarare non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza 17.5.2023 (con la quale il
Giudice ha dubitato della legittimità della norma in ragione del nuovo regime di decorrenza – al termine del rapporto - della prescrizione alla luce della novità normative – legge Fornero - intervenute nelle more e dell'intervenuto mutamento della situazione per effetto della molteplicità degli strumenti informatici e postali attualmente disponibili, che consentirebbero al lavoratore addetto alla navigazione aerea di far valere le proprie pretese anche durante lo svolgimento del rapporto, oltre che per la disciplina “privilegiata” dei riposi del personale aeronautico che, avendo diritto a più giorni annui di riposo di quelli spettanti alla generalità dei lavoratori, avrebbe il tempo per attendere alle proprie esigenze extra-lavorative - ha espressamente affermato che “10.– È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori.
Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. 11.– La questione non può essere
9 accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di CAI spa, secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria. In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”.
Deve pertanto ritenersi applicabile, al caso concreto, l'art. 937 cod. nav., con la conseguenza che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima della cessazione del rapporto.
E' circostanza pacifica quella relativa al fatto che tutti i ricorrenti siano rimasti in forza alle dipendenze di CAI quantomeno sino al dicembre 2014, come parimenti incontestato è che il rapporto sia proseguito per tutti alle dipendenze della cessionaria da ciò consegue che per tutti i ricorrenti, a prescindere dall'invio Controparte_3 della lettera di messa in mora, il termine prescrizionale non era ancora decorso né al momento del deposito del ricorso né al momento della sua notifica.
Giova qui ripercorrere brevemente il quadro normativo in materia di ferie annuali retribuite, quale diritto di rango Costituzionale, ai sensi dell'art. 36 Cost., che ne prevede l'irrinunciabilità, pur non indicandone una durata minima (rimessa già dall'art. 2109 c.c. alla legge, agli usi, o alla determinazione secondo equità).
Il rango primario del diritto alle ferie annuali emerge parimenti dalla sua inclusione nella Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, all'art. 31 comma 2, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Ulteriori indicazioni da fonti sovranazionali provengono dalla Convenzione OIL del
24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981,
n. 157 e dalla Carta Sociale Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il
10 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art. 2.
La durata minima (in quattro settimane annuali), e l'ulteriore disciplina di dettaglio, è stata poi legislativamente individuata nell'ordinamento dal d.l.gs. n. 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004; dall'art. 1, co. 85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L.
n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n.
183/2010) all' art. 10 in attuazione delle fonti sovranazionali contenenti le prescrizioni minime relative all'istituto delle ferie. In particolare, tale norma implementa la
Direttiva 93/104 CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE. L'art. 7 di tale ultima direttiva (così come la precedente) in particolare stabilisce che:
a. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
b. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. L'art. 17 della medesima direttiva prevede la derogabilità da parte degli Stati Membri di alcune disposizioni, tra le quali non rientra l'art. 7.
Per lo specifico settore del personale di volo la disciplina delle ferie è inoltre contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), che analogamente prevede che “Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”.
I principi espressamente previsti dalla legislazione interna e sovranazionale (rilevanti ai fini del presente giudizio) possono dunque essere così riassunti:
11 - il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di congedo retribuito di 4 settimane ogni anno di lavoro (con la precisazione che la Corte Cost. con sent. n. 66/1963, ha ritenuto in contrasto con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione la disposizione, contenuta nell'art. 2109 del Codice civile, che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite); - tale diritto è irrinunciabile e non può essere monetizzato se non al termine del rapporto.
Occorre dunque valutare se le clausole del contratto collettivo censurate dai ricorrenti, relative alla retribuzione dei periodi di ferie dei piloti e degli assistenti di volo siano conformi a tali principi. La fonte negoziale collettiva non può avere forza derogatoria della legge in pejus, salvo quando sia la stessa legge ad attribuirgliela, tanto più rispetto ai principi in esame, consideratone il rango e la natura attuativa di fonti sovranazionali della legislazione che li disciplina.
La clausola contrattuale contrastante con il diritto positivo - e in particolare con la norma di legge da interpretarsi in maniera costituzionalmente orientata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sui principi in materia di ferie retribuite contenuti nelle citate direttive (direttiva 2003/88 e 2000/79, le “Direttive”) - deve considerarsi nulla per contrarietà alla legge ed essere sostituita dalla norma imperativa.
Ove invece possibile la disciplina contrattuale deve essere interpretata in senso conforme alle norme di legge. Si riportano di seguito le clausole contrattuali relative alla retribuzione nel periodo di ferie per il personale navigante alle dipendenze della società resistente, contenute nel CCAL CAI (applicato al rapporto di lavoro tra le parti fino al 16.7.2014) e nel CCNL Assaereo, sezione speciale Vettori, Personale navigante tecnico (applicato a partire dal 16.7.2014).
CCAL CAI Sezione B Assistenti di Volo: art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di Volo la normale retribuzione mensile”;
12 art. 25: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile
CCAL CAI Sezione Piloti art. 11: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Pilota la retribuzione composta da stipendio mensile e indennità minima garantita”; art. 32: “La retribuzione mensile, ovvero la normale retribuzione, è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”.
Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di CP_5
Comandante:
Art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Comandante la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita”
Art. 23: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”
CCNL ASSAEREO, Sezione Vettori, Personale Navigante Tecnico:
Art. 11 (per Piloti e Comandanti): “durante il periodo di ferie la Società corrisponde al
Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita.”
CCNL ASSAEREO, Sez. II Assistenti di Volo art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di Volo la normale retribuzione mensile”;
13 art. 25: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile
Dal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emerge, dunque, con certezza, che le parti sociali hanno deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti (Piloti, Comandanti, Assistenti di Volo) in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie: la tesi dei ricorrenti è dunque di ritenere illegittime tali clausole nella parte in cui non prevedono l'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie dell'Indennità di Volo Oraria (IVO).
Dando attuazione all'art. 907 cod. nav. le parti sociali hanno, infatti, stabilito di corrispondere a questi lavoratori oltre allo stipendio mensile una indennità di volo composta da due componenti: l'indennità di volo integrativa che ha lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dai Piloti e e Parte_9
l'indennità di volo minima garantita viene attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio. Entrambe le componenti dell'indennità di volo, dunque, mirano a remunerare la mansione contrattualmente prevista (Pilota, Comandante) seppur in modo differente (l'una essendo attribuita in misura fissa, l'altra in misura variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo), il che rende palese l'identica natura delle due indennità (del resto, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il volo costituisca la principale mansione del lavoratore navigante, mentre le altre eventuali attività svolte a terra rappresentano una parte accessoria e collaterale della prestazione contrattuale, come emerge dalle clausole collettive contenute nell'art. 14
CCNL Trasporto Aereo e nell'art. 15 CCAL CAI che prevedono, in caso di inidoneità
a svolgere le attività a bordo degli aeromobili, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro).
14 La chiara connessione, individuata dalla clausola sopra citata, tra l'indennità di volo integrativa e le ore di volo in concreto effettuate dal lavoratore - ovvero la principale mansione del lavoratore navigante - rende evidente, allora, la natura retributiva dell'indennità in esame e fuga ogni dubbio sulla possibilità di ritenere che la stessa costituisca un mero rimborso spese o una indennità risarcitoria (risultando, in tale indagine, del tutto irrilevante che il regime fiscale di questa indennità sia disciplinato dalla legge in modo peculiare). E ciò è tanto più vero se si considera che sono stati previsti dalla contrattazione collettiva altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, a cui le parti sociali hanno espressamente attribuito la funzione di rimborso delle spese per i giorni di assenza del lavoratore dalla base di servizio. A tali componenti della retribuzione si aggiungono poi, sempre secondo le previsioni delle parti sociali, le provvigioni vendite e diverse tipologie di indennità (come emerge dalle buste paga in atti).
Dall'esame del sistema retributivo del personale navigante congegnato dalle parti sociali è possibile, dunque, evincere che il nucleo essenziale della retribuzione
(spettante ad ogni lavoratore perché connesso all'espletamento delle mansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa. Soltanto tali emolumenti, dunque, concorrono nel complesso ad individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, che il giudice deve prendere in considerazione quale parametro per l'accertamento del rispetto dell'art. 36, comma 1,
Cost. (in applicazione del consolidato principio secondo il quale “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito
15 non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”, così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, n.13617).
Ebbene, ciononostante, le clausole contrattuali sono chiare nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa.
Ne deriva, per logica conseguenza, che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese
(essendo quest'ultima parimenti composta da stipendio mensile, indennità di volo minima garantita ma anche dall'indennità di volo integrativa, oltre che da tutte le ulteriori componenti aggiuntive di cui si è detto). Con la precisazione che è connaturale alla struttura stessa della retribuzione del personale navigante, così come determinata dalle parti sociali, che non tutti i giorni del mese siano retribuiti nella medesima misura (essendo prevista una maggior retribuzione appunto per i giorni in cui il lavoratore è in volo, rispetto ai giorni in cui è a terra per lo svolgimento di mansioni correlate, quali ad esempio le attività di formazione, o perché gode di riposi o è in riserva, a disposizione della società per eventuali impieghi). Per tali motivi il dato da prendere in considerazione per valutare se la retribuzione del giorno di ferie sia inferiore o meno rispetto a quella ordinaria non può essere costituito dalla retribuzione del giorno di servizio in cui il lavoratore è in volo ma, appunto, dalla media della retribuzione che viene corrisposta negli altri giorni del mese.
È lecito, dunque, chiedersi se sia nella facoltà delle parti sociali, una volta individuata la misura della retribuzione ritenuta congrua, ridurre la retribuzione spettante al lavoratore nei giorni in cui gode di ferie, eliminando dalla stessa una componente così significativa dello stipendio mensile, quale l'indennità di volo integrativa, ovvero se l'autonomia contrattuale abbia, in questo caso, violato un limite posto da una norma imperativa.
16 Orbene, pur facendo espresso riferimento alla nozione di “ferie retribuite” e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale titolo, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva
2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, contemplano una disposizione esplicita volta a stabilire la misura della retribuzione da garantire al lavoratore nei giorni di ferie.
Tuttavia, appare ormai principio consolidato quello secondo cui, nell'applicazione delle norme interne (nel caso di specie, l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener in debito conto lo stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla Corte di Giustizia (sul “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia, si veda, per tutte, Cass. n.
19842/2003). In particolare, è noto che le decisioni espresse in sede di rinvio pregiudiziale non sono vincolanti solo per il giudice che ha sollevato la questione ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte
e che le pronunce della Corte di Giustizia rappresentano un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interne (sulla scorta dell'art. 117 Cost.).
Tale valore assume, quindi, nella fattispecie al vaglio, la pronuncia con la quale Corte di Giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa proprio alla retribuzione del personale di volo (sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
British Airways plc, Per_1 causa C-155/10).
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e Persona_2
C 257/04, sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia aveva significativamente rilevato che le direttive sull'orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come “due aspetti di un unico diritto” e che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione di
17 tali ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”.
Nella Causa e altri
contro
British Airways, richiamando tali principi, si giunge Per_1 all'esplicita affermazione che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n.
1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
In particolare, la Corte ha messo in evidenza che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione e che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Poste tali premesse, la Corte enuncia il principio per cui “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” per cui soltanto gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In altri termini, nel rispetto del criterio di competenza che impedisce al diritto comunitario di fissare i limiti della retribuzione spettante ai lavoratori degli stati
18 membri, la Corte di Giustizia afferma il principio per cui la pienezza del diritto al godimento di ferie passa attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura ma in misura tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Che debba essere proprio questa, dunque, l'interpretazione della locuzione “ferie retribuite” anche nel nostro ordinamento è stato recentemente riconosciuto dalla
Suprema Corte di Cassazione che, nel ripercorrere la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ha evidenziato che altri sono i criteri che valgono per l'individuazione della retribuzione dovuta durante le ferie annuali secondo il diritto dell'Unione, facendo riferimento in particolare alla sentenza WI et al. vs. British Airways plc, ma anche ad altre successive: “è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza WI e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17).”
Ciò ha portato la Cassazione a ritenere, in sostanza, che la retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali ai sensi della Direttiva e della sua interpretazione fornita dalla
Corte di Giustizia fruisca di una disciplina particolare, ed inderogabile, rispetto ad altri istituti la cui determinazione può essere rimessa dall'ordinamento interno alla contrattazione collettiva.
Secondo la Cassazione “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia.”
19 Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata.
Da tale conclusione deriva ulteriormente che: 1) il giudice nazionale deve interpretare la normativa nazionale, quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo delle Direttive in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7, paragrafo 1, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo;
2) ciò vale solo per il periodo minimo previsto dall' art. 7 di quattro settimane annuali, cioè, come chiarito dalla Corte di Giustizia, di 4 settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo;
3) i principi espressi nelle sentenze della Corte di
Giustizia in materia di retribuzione delle ferie vincolano il giudice nazionale anche nel caso in cui una o più parti del giudizio abbiano fatto affidamento su una giurisprudenza nazionale che confermava la conformità al diritto interno del contratto collettivo.
E' fatta salva, ovviamente, la possibilità per il legislatore nazionale di prevedere una disciplina di miglior favore, con riferimento sia alla durata del periodo minimo che alla retribuzione delle ferie. Nel nostro ordinamento interno però ciò non è (al momento) avvenuto, poiché sia l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 che l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 fanno riferimento ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, riproducendo esattamente quanto previsto dalle summenzionate Direttive.
Per i giorni di ferie eccedenti tale periodo quindi la “nozione europea di retribuzione del periodo di ferie” non è applicabile, poiché il legislatore non ha esteso il periodo minimo, né ha esteso l'obbligo di parametrare ad esso eventuali periodi di ferie aggiuntivi.
20 Al contrario nel nostro ordinamento, come ha rilevato la parte resistente, non è presente un principio generalizzato di onnicomprensività della retribuzione, che opera solamente in settori specifici, ove espressamente previsto dalla legge (es. dirigenza pubblica, ex art. 24 c.3 d.lgs. n. 165/2001) o dai contratti collettivi.
Giova a questo punto richiamare la recente sentenza n 20216/22 resa dalla Suprema
Corte di Cassazione su ricorso avverso la sentenza n 175/21 resa dal Tribunale di
Civitavecchia pronunciata ai sensi dell'art. 420 bis cpc, con cui si decideva la questione pregiudiziale ritenendo che le clausole collettive debbano essere sostituite di diritto dalle norme imperative che imponevano di determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in tutti i giorni in cui godevano delle ferie tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
Afferma la Corte di Cassazione nella sentenza richiamata (punto 21 e ss.) “ai punti 29,
30, 31, 32, 33 e 34 (della sentenza della CGUE del 13/1/22) è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno
2020, VE e EA Banca SpA, C-762/18 e C- Controparte_6
37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C- CP_7
350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla
21 fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_3 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_ retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".”
Sulla base di tali assunti la Suprema Corte con la sentenza da ultimo citata è arrivata a dichiarare la nullità dell'art 10 CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale
Navigante Tecnico, “nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Igs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”.
Pertanto secondo la Suprema Corte l'art 4 Dlgs 185/2005 deve essere applicato conformemente al diritto dell'Unione, così che al lavoratore in ferie deve essere data una retribuzione corrispondente alla nozione europea di retribuzione ed è la stessa
22 Suprema Corte che ritiene contrario all' art 4 del Dlgs 185/05 l' art 10 CCNL
Trasporto Aereo che esclude dalla retribuzione corrisposta nel periodo di ferie l'indennità di volo integrativa corrispondendo solo lo stipendio e l'indennità di volo minima garantita . Si ritiene quindi che la Suprema Corte abbia valutato come retribuzione l'indennità di cui si discute, infatti le norme contrattuali del CCNL CAI e del CCNL Trasporto Aereo prevedono la corresponsione ai piloti e comandanti dell'indennità di volo minima garantita nell'importo modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito dalle tabelle, nonché un'indennità oraria di volo integrativa, il cui importo è rapportato all'anzianità di servizio, alla tipologia di volo secondo quanto stabilito dalle apposite tabelle: detta indennità viene erogata nel mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui la stessa è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti riflessi e differiti.
Ribadito che entrambe le componenti dell'indennità di volo (costituita da una parte fissa e da una parte legata alle ore di volo svolte) sono volte a compensare l'attività di volo, che è la principale mansione svolta dal personale navigante, e che l'indennità (nel suo complesso), compensa il disagio derivante dall'esercizio di tale attività, deve concludersi che tale indennità costituisce elemento della retribuzione collegato allo status professionale personale del lavoratore, considerato peraltro che la corresponsione durante le ferie della sola retribuzione base e della indennità di volo minima garantita fa sì che la retribuzione corrisposta durante le ferie sia inferiore alla media della retribuzione spettante negli altri giorni del mese.
Da tutto quanto detto emerge che l'IVO integrativa è legata alla mansione ed incide in maniera considerevole sul trattamento retributivo, tanto che la mancata percezione può dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie e tale dissuasione interviene anche se il lavoratore decida di godere delle ferie in modo per esempio discontinuo, così da accusare meno la minore retribuzione percepita. Ciò posto si ritiene che, come sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 20216/22, la predetta indennità
23 rientri nella nozione europea di retribuzione che deve essere tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando lavora.
Ne deriva che le clausole contrattuali indicate sopra escludendo dalla retribuzione del periodo feriale detta indennità contrastano con l'art 4 Dlgs 185/05 che nel garantire al personale le ferie annuali retribuite si riferisce alla nozione di retribuzione europea.
In detti termini deve intendersi la domanda di parte ricorrente nella parte in cui chiede di dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione e/o interpretazione conforme alla normativa Comunitaria ossia all'art.141, co.2 CE, alle Direttive
Comunitarie ed alle ulteriori norme di legge tra cui appunto l'art 4 Dlgs 184/05,
l'illegittimità delle clausole contrattuali che escludono l'IVO integrativa dalla retribuzione dei giorni di ferie.
Tale illegittimità comporta la sostituzione di diritto delle stesse con la conseguenza che la retribuzione del periodo feriale deve comprendere l'indennità di volo integrativa.
Come noto, invero, la S.C. ha più volte affermato che, anche in tema di nullità di clausole collettive per contrasto con norme imperative, deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. lav.,
23/01/1999, n.645; Cassazione civile, sez. lav., 02/06/1998, n. 5414; Cassazione civile, 04/03/1983, n. 1612).
L'inserzione automatica di clausole ex lege impedisce che assuma rilievo l'argomentazione formulata della CAI s.p.a. in ordine alla circostanza che le clausole collettive in esame si pongono in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento, tale che, trattandosi di clausole legate alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, il contratto collettivo non sarebbe stato sottoscritto senza la previsione di tali pattuizioni relative alla retribuzione da corrispondere ai comandanti, ai piloti e agli assistenti di volo durante il periodo di ferie. La valutazione in ordine alla essenzialità della clausola affetta da nullità ex art. 1419, comma 1, c.c.,
24 infatti, non è richiesta quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Valgono, a ben vedere, nel caso di specie, le medesime considerazioni contenute nella citata sentenza di legittimità n. 645 del 1999 che ha escluso la possibilità di dare rilievo all'errore di diritto in cui incorre una parte sottoscrittrice del contratto collettivo quando stipula una clausola contrastante con una norma imperativa: “Né la ricorrente può utilmente invocare l'annullamento dell'accordo per errore di diritto, dovendosi qui ribadire il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13 maggio 1983 n. 3293), secondo cui la disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla sostituzione delle clausole collettive nulle con le norme imperative discende il diritto dei ricorrenti a percepire, per i giorni in cui godono di ferie, una retribuzione computata tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
Né può ritenersi fondato quanto dedotto da CAI in ordine al fatto che la normativa comunitaria sarebbe rispettata in quanto nelle ferie viene corrisposta oltre alla retribuzione mensile anche la indennità di volo minima garantita, in quanto se l'indennità minima garantita ha incidenza sulla retribuzione, del pari la ha l'indennità di volo integrativa, così che il mancato pagamento durante le ferie non rende tale retribuzione uguale o paragonabile a quella percepita nei mesi di lavoro.
25 Tale effetto non si verifica neanche con la perequazione delle ore di volo secondo cui la società ha sempre fatto in modo che al personale di volo fosse attribuita un'equa distribuzione delle ore di volo non solo nell'ambito dei 12 mesi ma anche nell'arco dello stesso mese, così che nel mese in cui il lavoratore beneficia delle ferie il meccanismo della perequazione assicura comunque al lavoratore l'effettuazione di un congruo numero di ore di volo analogo alla media annuale, in quanto tale sistema ha come conseguenza che per poter perequare le ore, il lavoratore è costretto a lavorare di più nei periodi precedenti e successivi a quelli feriali, traducendosi tale meccanismo in un disincentivo al godimento delle ferie.
L'erogazione di detta indennità deve essere limitata, tuttavia, a sole 4 settimane individuate in 28 giorni dalla Suprema Corte con la citata sentenza 20216/2022.
In particolare, in detta pronuncia, la Cassazione ha affermato che:
“28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004;
Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al
26 lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.”( Cass 20216/22)”.
Ne consegue che la legge impone specifici criteri per il computo della retribuzione del periodo minimo di ferie previsto dall'art. 7 della Direttiva 88/2002, secondo la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di ferie. Tali criteri non sono applicabili per i periodi di ferie ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva, rispetto ai quali continuano ad applicarsi unicamente i principi dell'ordinamento interno, nel quale non esiste un principio di omnicomprensività (cfr., per tutte, Cass. n. 1823/2004). Al di fuori dei vincoli imposti dalla legge, la contrattazione collettiva può prevedere modalità di calcolo, rispettose dell'art. 36
Costituzione, che demandano alla volontà delle parti nell'ambito della Contrattazione collettiva la possibilità di includere determinate indennità contrattuali correlate alla effettiva presenza al lavoro e che il Giudice potrà verificare non rappresentare retribuzione insufficiente o irrisoria secondo i parametri previsti dalla Costituzione
(che, nulla avendo a che fare con la parte variabile della retribuzione, prescindono dai principi elaborati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione delle ferie, che non pongono alcun limite alla retribuzione minima – tanto esulando dalla competenza del legislatore dell'Unione – ma prevedono che nella retribuzione delle ferie per il periodo minimo di quattro settimane sia incluso qualsiasi incomodo funzionalmente connesso allo svolgimento delle mansioni).
27 Poiché nel caso che ci occupa non vi sono ragioni per ritenere che stipendio base e
IVMG non soddisfino il requisito costituzionale della proporzionalità della retribuzione, le disposizioni della contrattazione collettiva che escludono l'IVO dalla retribuzione dei giorni di ferie eccedenti il periodo minimo non possono considerarsi illegittime poiché non contrastano né con la norma di legge e le Direttive né con l'art. 36 Costituzione in assenza di elementi che inducano a ritenere la sola retribuzione di base non proporzionata e non sufficiente.
Tanto premesso, appurato che l'indennità integrativa debba essere ricompresa nella retribuzione corrisposta nei periodi feriali, ritiene il Tribunale non condivisibili i criteri della quantificazione usati da parte ricorrente, che partono da un monte ore annuo massimo pari a 900 ore senza tener conto delle ore effettive prestate negli anni dai ricorrenti.
Si ritiene, invece, che occorre seguire quanto stabilito dalla Corte di Giustizia al punto
26 della sentenza del 15/9/11 WI e altri secondo cui “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze Robinson-Steele e a., punto 58 e Schultz-Hoff, punto
60)”. Occorrerà pertanto tener conto dell'indennità integrativa di volo percepita in media in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo che può essere individuato nell'anno solare. Per cui occorrerà calcolare il totale delle somme percepite a tale titolo in un anno solare diviso un numero di giorni pari a 365 giorni dell'anno, meno i giorni di ferie goduti nel singolo anno, meno i giorni in cui il lavoratore è stato assente per verificarsi di eventi particolari incidenti sul rapporto di lavoro come
28 malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parietale e così via, solo in tal modo si può calcolare la corretta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore.
Per tale ragione è stato conferito l'incarico peritale, chiedendo al consulente di procedere a determinare, distintamente per ciascun ricorrente e per ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti o, in difetto, sulla scorta delle tabelle redatte da parte ricorrente, ove tale dato è chiaramente indicato e non è stato oggetto di contestazioni da parte di CAI
s.p.a.), il totale dell'IVO percepita nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), i giorni di assenza nell'anno solare (ma non i giorni di riposo o di riserva, che invece sono in fisiologica alternanza con i giorni di volo e non comportano una diverso computo della retribuzione) specificandone il titolo, se risultanti dalle buste paga in atti. È stata inoltre fornita l'espressa indicazione che, con riferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non fosse stato possibile effettuare tale calcolo per mancanza di tutte le buste paga, non andasse effettuato alcun calcolo.
Appare, infatti, evidente che la mancata produzione di tutte le buste paga relative ad un anno solare impedisce di determinare, secondo i criteri sopra indicati, l'esatto importo della retribuzione spettante per il singolo giorno di ferie sulla scorta della norma imperativa (sul punto, è appena il caso di rilevare, con riferimento alle considerazioni svolte dai ricorrenti nelle note di trattazione scritta conclusionali, che evidentemente la media annuale non può essere calcolata prescindendo dai dati relativi anche ad un solo mese).
Il lavoratore che domandi il pagamento di differenze retributive ha infatti l'onere di fornire al Tribunale tutti gli elementi idonei a consentirne l'esatta quantificazione di giudizio. Limitatamente alle annualità rispetto alle quali difetta la produzione di tutte le buste paga, la domanda di pagamento deve essere pertanto respinta. La presenza in atti di tutte le buste paga al momento delle operazioni peritali, o la mancanza di alcune di esse, è stata accertata dal CTU, nella sua qualità di ausiliario del giudice, e
29 rappresenta un fatto dallo stesso personalmente riscontrato, non una mera valutazione, incontestabile dunque fino a querela di falso. Né può dirsi che la parte resistente avesse l'onere di contestare specificamente la mancata produzione di alcune buste paga, non ravvisandosi nel processo alcun onere di contestare l'omesso deposito, esistendo semmai quello di contestare la documentazione depositata dalla controparte. Non sono infine esercitabili i poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. in relazione alle buste paga non depositate, poiché come è noto tale potere non può essere utilizzato per sopperire alle decadenze in cui la parte sia incorsa, omettendo di allegare al ricorso la documentazione – già disponibile – a supporto dei fatti da cui la pretesa trae fondamento.
Con riferimento alle annualità in relazione alle quali sono state prodotte tutte le buste paga, invece, la quantificazione delle differenze retributive può essere effettuata, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU, che ha dato corretta applicazione ai criteri formulati nel quesito (ed alle successive indicazioni fornite a seguito di istanza di chiarimenti, tutte idonee a superare le osservazioni delle parti, ed alle quali si rimanda), provvedendo a determinare l'importo medio dell'IVO giornaliera annuale ed a moltiplicarlo A) per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno, sommando il totale degli anni per i quali sono state prodotte le buste paga, e B) altresì per 28 giorni per ciascun anno (equivalenti al periodo minimo di quattro settimane annue), sommando anche in tal caso il totale degli anni per i quali sono state prodotte le buste paga. La somma inferiore tra le due sarà quella da riconoscere a ciascun ricorrente, poiché corrisponderà alla retribuzione dovuta (secondo la summenzionata nozione europea di retribuzione del periodo di ferie) per il periodo di ferie minimo previsto dalla legge ovvero per il minor periodo di ferie effettivamente fruito (oggetto della domanda), nell'arco di tutto il periodo dedotto in giudizio.
Sulla base dell'IVO media calcolata per ciascun ricorrente spettano, pertanto, a ciascuno di essi le seguenti somme a titolo di IVO per i giorni di ferie goduti, ovvero
(se inferiori) per 28 giorni di ferie annui nell'arco temporale oggetto della domanda:
30 € 8.355,80 Parte_1
€ 10.015,73 Parte_2
€ 15.035,99 Parte_3
€ 17.698,88 Parte_4
€ 19.201,18 Parte_5
€ 8.535,51 Parte_6
€ 25.573,80 Parte_7
€ 41.427,93 Parte_8
Con riguardo, infine, alle censure mosse dalla Cai s.p.a. all'interpretazione della norma nazionale alla luce della giurisprudenza comunitaria osserva il Tribunale che viene, in primo luogo, eccepita l'incostituzionalità degli articoli 10 Dlgs 66/03 e 4 Dlgs 185/05 di attuazione della Direttiva 2003/88/CE e 2000/79/CE ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, dell'art. 2 della legge130/08 che ordina l'esecuzione del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea come modificato dall'art. 2 del Trattato di
Lisbona (TFUE) nella parte in cui impone di applicare le predette Direttive nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011
WI e altri per violazione degli articoli 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41 Costituzione. In sostanza gli articoli 10 del Dlgs 66/2003 e 4 del Dlgs 185/ 2005, ove interpretati nel senso su esposto, sarebbero in contrasto con le norme costituzionali indicate e con particolare riguardo ai principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali nella determinazione delle condizioni economiche del rapporto di lavoro. L'eccezione di incostituzionalità poi sarebbe estesa anche all'articolo 2 della L 130/2008 che ordinava l'esecuzione del TFUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, nella parte in cui imponeva di applicare le predette direttive come interpretate dalla Corte di Giustizia, in quanto solo tramite tale disposizione nel nostro ordinamento avevano avuto ingresso le direttive censurate.
31 In subordine la difesa della CAI ha chiesto al Tribunale di sottoporre alla Corte di
Giustizia una nuova questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. In ulteriore ed estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale avesse ritenuto di dover applicare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia nel caso sent. CGUE, 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C- Per_1
155/10, la società ha chiesto di promuovere, in via pregiudiziale, questione di validità delle pertinenti direttive, ai sensi dell'art. 267 TFUE perché qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, “si porrebbe un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione” (come riportata la censura mossa anche nel presente giudizio dalla Cassazione nella sentenza n 20216/22, essendo la predetta censura reiterata anche nel ricorso per Cassazione di cui alla sentenza indicata)
Tali censure sono state proposte da CAI nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza 175/21 del Tribunale di Civitavecchia sopra indicata.
Si condividono le argomentazioni usate dalla Suprema Corte nella sentenza n
20216/22 che ha così statuito:
“33. Entrambe le questioni (di illegittimità costituzionale) sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le
32 sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti
"multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello
Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. 36. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267
TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art.
3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito: "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda, concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza,
l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione. 37. E' opportuno evidenziare che l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.
33 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095 del 2007). 38. Invero, è noto (v. Cass.
SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di
Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea;
sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non
è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. n.
6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). 39. D'altro canto, è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn.
16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). 40.
Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte dair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre
1982, causa C-283/81, Cilfit, Corte di Giustizia, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, [...]
[...]
[...] [
e, per la giurisprudenza di questa Corte, tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12067 Parte_10 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 41. Ciò detto, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. 42. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla
Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. 43. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n.
37589/2021). 44. Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede
l'inclusione, dal giudice nazionale. 45. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle
35 Direttive 2003/88/CE e di quella del 200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. 46. Per completezza
è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009,
C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). 47. Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). 48. Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83). 49. La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo
6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno
2020, e EA Banca SpA, cause C-762/18 e Persona_5 Controparte_6
C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata)"”( Cass 20216/22).
In conclusione, deve dichiararsi la nullità delle clausole dei contratti collettivi 8 e 11
CCAL CAI e art. 10 ccnl Trasporto Aereo, Parte Specifica Vettori, sezione I PNT,
36 sopra indicate, nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, escludono dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa e condannarsi la Cai s.p.a. al pagamento in favore delle somme rispettivamente sopra indicate per ogni ricorrente, maggiorate di rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.
La statuizione sulle spese, compensate per un terzo sulla scorta dell'esito dell'accoglimento solo parziale della domanda, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza residua della società convenuta.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della CAI s.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- dichiara la nullità delle clausole dei contratti collettivi indicate in motivazione nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, si prevede l'esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa;
- per l'effetto, condanna la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. al pagamento in favore di
- € 8.355,80 Parte_1
- € 10.015,73 Parte_2
- € 15.035,99 Parte_3
- € 17.698,88 Parte_4
- € 19.201,18 Parte_5
- € 8.535,51 Parte_6
- € 25.573,80 Parte_7
- € 41.427,93 Parte_8
37 ciascun importo maggiorato di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo;
- condanna la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. alla rifusione di due terzi delle spese di giudizio, liquidate, per i detti due terzi, in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore dei ricorrenti;
- compensa per un terzo le spese di giudizio tra le parti;
- pone definitivamente a carico della Compagnia Aerea Italiana s.p.a. le spese di
CTU, liquidate come da separato decreto.
Roma, 18.9.2025
Il Giudice
VI NT
38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI NT spirati i termini, assegnati ex art. 127 ter cpc, fino al 17.9.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e elettivamente domiciliati in Roma, p.le Pt_7 Parte_8
Clodio 56, presso lo studio degli avv.ti Riccardo Bucci e Alessia Ragusa che li rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTI
COMPAGNIA elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 della Conciliazione 10, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo,
IC NÒ, AN TA e FI Di EI per procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: indennità ferie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 3.5.2024, i ricorrenti, già dipendenti di Alitalia Linee
Aeree Italiane s.p.a. ( dal 01/11/2010 con inquadramento nella Parte_1 categoria “Piloti”, qualifica Pilota fino al 31/12/2014, dal Parte_2
13/01/2009 con inquadramento nella categoria “Dirigenti - Comandanti”, qualifica
Comandante fino al 31/12/2014, , dal 13/01/2009 con Parte_3 inquadramento nella categoria “Piloti”, qualifica Pilota fino al 31/12/2014, Parte_4
dal 13/01/2009 con inquadramento nella categoria “Piloti”, qualifica Pilota
[...] fino al 31/12/2014, , dal 14/03/2010 con inquadramento nella Parte_5 categoria “Dirigenti - Comandanti”, qualifica Comandante fino al 31/12/2014, Pt_6
, dal 13/01/2009 con inquadramento nella categoria “Piloti”, qualifica Pilota
[...] fino al 31/12/2014, dal 13/01/2009 con inquadramento nella categoria Parte_7
“Dirigenti - Comandanti”, qualifica Comandante fino al 31/12/2014, Parte_8
dal 13/01/2009 con inquadramento nella categoria “Dirigenti -
[...]
Comandanti”, qualifica Comandante fino al 31/12/2014), transitati il 31.12.2024 senza alcuna soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. alle dipendenze di
[...]
e far data dall'1.1.2025 alle dipendenze della neocostituita Controparte_2 [...]
a seguito di conferimento di azienda dalla cedente CAI s.p.a. alla Controparte_3 predetta società e “divenuti dipendenti, senza alcuna soluzione di continuità, della convenuta (Compagnia Aera Italiana s.p.a., n.d.r.) a far data dal 13.01.2009 fino al
31/12/2014”, data in cui erano “transitati, sempre senza soluzione di continuità, alle dipendenze della ”, presso la quale, al tempo del Controparte_2 deposito del ricorso, prestavano servizio tranne il (rapporto risolto il Pt_6
31.12.2023), dedotta l'illegittimità delle modalità di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie prevista dal CCAL CAI prima e dal Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Aereo dal 16 luglio 2014 - disposizioni che determinano il valore economico di un giorno di ferie considerando come base di calcolo lo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita (IVMG), senza tenere conto delle voci variabili e in particolare dell'indennità di volo giornaliera (IVO), che rientrerebbe anch'essa nella
2 retribuzione ordinaria – per contrasto al diritto dell'Unione Europea come interpretato in materia dalla Corte di Giustizia - e dedotto che, ai fini della corretta retribuzione dei giorni di ferie si dovrebbe tenere conto dello stipendio, della indennità di volo minima garantita e del valore di 2,5 ore di volo per ciascun giorno di ferie – valore corrispondente al volato medio programmato dall'azienda per ciascuna categoria e qualifica e confermato dalle prassi di settore – hanno convenuto avanti l'intestato Tribunale la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. per ivi sentir “
1. Accertare e dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione e/o interpretazione conforme alla normativa Comunitaria ossia all'art.141, co.2 Trattato CEE, alle Direttive Comunitarie sopra richiamate ed alle ulteriori norme di legge sopra indicate in diritto, l'illegittimità degli artt. 8
(Comandanti) e 11 (Piloti) ccal CAI e art. 10 ccnl Trasporto Aereo, Parte Specifica Vettori, sezione I PNT, nella parte in cui escludono dal calcolo della retribuzione dovuta per un giorno di ferie
l'indennità di volo oraria integrativa;
2. Conseguentemente dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento, nella base di calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, della indennità oraria di volo integrativa (IVO) prevista dagli artt. 21
Comandanti e 29 Piloti ccal CAI, e dall' art.26 del CCNL Trasporto Aereo Sez. PNT, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
3. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta CAI S.p.A. al pagamento, in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel periodo sopra specificato, per un totale di:
1. Sig. € 14.784,94 Parte_1
2. Sig. € 33.418,86 Pt_2
3. Sig. € 19.823,70 Pt_3
4. Sig. € 22.531,95 Parte_4
5. Sig. € 35.601,41 Pt_5
6. Sig. € 27.187,11 Pt_6
7. Sig. € 50.669,62 Pt_7
8. Sig. € 73.720,41 Parte_8
3 o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle prassi aziendali
e del volato medio programmato ovvero ex art.432 cpc e/o della somma ritenuta di giustizia, anche con riferimento al parametro della media del volato annuale, ovvero per come quantificati dalla CTU contabile che si vorrà ammettere in ipotesi di contestazione;
oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori maturate e maturande, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato.
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio;
5. dichiarare
l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”.
Si costituiva in giudizio la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (d'ora in avanti, CAI) la quale, eccepiti preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo il rapporto lavorativo tra le parti cessato alla data del 31.12.2014 e quindi la società “del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro eventualmente e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti ed altre Compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio”) e la prescrizione del diritto fatto valere (invocando al proposito il termine prescrizionale biennale - decorrente dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto - previsto dall'art. 937 Codice della Navigazione), resisteva nel merito al ricorso chiedendone l'integrale rigetto.
Formulate in via subordinata le richieste di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa invocata da ricorrenti (per dubbio di legittimità costituzionale “degli artt. 10
d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero
l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali” nonché “dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e Per_1 altri c. British Airways plc, causa C-155/10. Violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost) e alla
4 Corte di Giustizia della questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE per individuati profili, eccepita altresì l'inscindibilità delle clausole del contratto collettivo (con conseguente travolgimento dell'intero contratto in caso di nullità parziale dello stesso), concludeva chiedendo “in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art.
937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ricorso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto respingendo le avverse domande;
in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della
Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto
2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva
2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre
2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, Per_1
39 e 41 Cost.; in subordine, rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva
2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU contabile per il calcolo delle spettanze dei ricorrenti e rinviata per la decisione con assegnazione di termine per note difensive: all'esito dello spirare dei termini, assegnati ex art. 127 ter
5 cpc fino al 17.9.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza della eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della CAI s.p.a. con la propria costituzione.
Giova brevemente ricordare che attengono al merito del giudizio e non alla vera e propria “legitimatio ad causam”, le questioni relative alla titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Invero, la legittimazione ad agire e a contraddire individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinché il giudice possa pronunciare una sentenza di merito. Si tratta, secondo l'univoco insegnamento di giurisprudenza e dottrina, di una condizione dell'azione (cfr. Cass. I, nn. 2326/2004, 11321/2007), che attiene all'ipotetica accoglibilità della domanda, e si risolve semplicemente nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla (una simile questione potendosi prospettare, ad esempio, quando si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui, od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico).
Al contrario, ogni eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità passiva del diritto fatto valere, attiene al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittimate sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale.
Muovendo da tali premesse, deve desumersi che, implicando un'indagine sull'effettiva titolarità del rapporto dedotto, attiene al merito e non è mera questione preliminare quella sollevata dall'odierna convenuta, la quale deduce, sin dall'incipit delle proprie
6 difese di cui alla memoria di costituzione, la propria estraneità al rapporto di lavoro e, dunque, alle pretese azionate nella sede odierna.
In particolare la società convenuta ha eccepito che “come risulta dalla copiosa documentazione versata in atti, l'odierna resistente ha cessato ogni attività operativa di vettore aereo alla data del 31.12.2014 e, in tale data, è cessato il rapporto con tutti i suoi dipendenti e, quindi, con i ricorrenti…” deducendo dunque di essere “del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro, eventualmente e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti ed altre Compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio”.
Tale circostanza, tuttavia, non priva la società convenuta della sua idoneità ad essere destinataria di una pronuncia di merito nei suoi confronti, essendo la pretesa azionata dagli odierni ricorrenti relativa ad un diritto di credito dichiaratamente maturato nei suoi soli confronti e nel periodo durante il quale perdurava il rapporto di lavoro tra le parti.
Quanto al merito - nell'ambito del quale va esaminata anche l'eccezione preliminare relativa alla prescrizione - gli odierni ricorrenti lamentano che il trattamento economico percepito nei giorni di ferie goduti sia inferiore e peggiorativo rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di
Indennità di Volo Integrativa Annua.
Ritiene il Tribunale – conformemente a diverse altre decisioni di merito intervenute in giudizi affatto sovrapponibili a quello odierno, tra le quali Tribunale Civitavecchia n.
16/2021, 21/2021, 409/2021, 28/2022 (nonché, ormai, a molte pronunce del
Tribunale di Roma) che, nelle motivazioni, in massima parte si condividono - la pacifica applicabilità, al caso di specie, dell'art. 937 del Codice della Navigazione in relazione alla prescrizione dei crediti fatti valere con l'odierno ricorso.
La norma in questione, inserita nel titolo IV del Codice (“contratto di lavoro del personale di volo”, artt. 900 e ss.) prevede che “i diritti derivanti dal contratto di lavoro del
7 personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”. Già con sentenza n. 354/2006 la Corte Costituzionale aveva ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma in parola in riferimento all'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevede che, in caso di rapporto di lavoro del personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione dei crediti di lavoro decorra in costanza di rapporto e nella parte in cui prevede il termine di prescrizione biennale. Il giudice a quo (in un giudizio che vedeva tra le parti aveva osservato che, a differenza di quanto Controparte_4 previsto per gli altri crediti di lavoro per effetto degli interventi della Corte
Costituzionale (sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972), la norma censurata non consentiva il decorso della prescrizione in costanza di rapporto neanche nei rapporti assistiti dalla cd. “stabilità reale” di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(applicabile anche alle imprese di navigazione aerea, per effetto della sentenza n. 41 del
1991 della stessa Corte Cost.), come appunto quello degli odierni ricorrenti.
In occasione di quella pronuncia la Corte Costituzionale aveva espressamente riconosciuto che “nei rapporti di lavoro regolati dal codice della navigazione la non decorrenza della prescrizione dei crediti in costanza di rapporto rappresenta la regola generale: opera sempre e comunque. Inoltre, il termine di prescrizione è in ogni caso biennale”. Tale disposizione, aveva osservato la Corte, trova la sua ratio nella peculiarità del rapporto di lavoro del personale di volo, considerata, in particolare, la circostanza che le prestazioni sono destinate ad espletarsi in luoghi diversi da quello di assunzione e di residenza del dipendente. Ha quindi riconosciuto la specialità del regime prescrizionale nel rapporto del personale di volo, ed ha affermato che “in presenza di una autonoma ratio giustificatrice del regime differenziato di decorrenza della prescrizione, la posizione di soggezione del datore di lavoro rispetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del lavoratore deve essere considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il suo diritto di difesa”.
8 Orbene, dette argomentazioni sono state ribadite dalla Consulta con la più recente sentenza n. 143/2023 del 13.7.2023, nella quale, nel dichiarare non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza 17.5.2023 (con la quale il
Giudice ha dubitato della legittimità della norma in ragione del nuovo regime di decorrenza – al termine del rapporto - della prescrizione alla luce della novità normative – legge Fornero - intervenute nelle more e dell'intervenuto mutamento della situazione per effetto della molteplicità degli strumenti informatici e postali attualmente disponibili, che consentirebbero al lavoratore addetto alla navigazione aerea di far valere le proprie pretese anche durante lo svolgimento del rapporto, oltre che per la disciplina “privilegiata” dei riposi del personale aeronautico che, avendo diritto a più giorni annui di riposo di quelli spettanti alla generalità dei lavoratori, avrebbe il tempo per attendere alle proprie esigenze extra-lavorative - ha espressamente affermato che “10.– È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori.
Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. 11.– La questione non può essere
9 accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di CAI spa, secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria. In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”.
Deve pertanto ritenersi applicabile, al caso concreto, l'art. 937 cod. nav., con la conseguenza che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima della cessazione del rapporto.
E' circostanza pacifica quella relativa al fatto che tutti i ricorrenti siano rimasti in forza alle dipendenze di CAI quantomeno sino al dicembre 2014, come parimenti incontestato è che il rapporto sia proseguito per tutti alle dipendenze della cessionaria da ciò consegue che per tutti i ricorrenti, a prescindere dall'invio Controparte_3 della lettera di messa in mora, il termine prescrizionale non era ancora decorso né al momento del deposito del ricorso né al momento della sua notifica.
Giova qui ripercorrere brevemente il quadro normativo in materia di ferie annuali retribuite, quale diritto di rango Costituzionale, ai sensi dell'art. 36 Cost., che ne prevede l'irrinunciabilità, pur non indicandone una durata minima (rimessa già dall'art. 2109 c.c. alla legge, agli usi, o alla determinazione secondo equità).
Il rango primario del diritto alle ferie annuali emerge parimenti dalla sua inclusione nella Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, all'art. 31 comma 2, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Ulteriori indicazioni da fonti sovranazionali provengono dalla Convenzione OIL del
24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981,
n. 157 e dalla Carta Sociale Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il
10 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art. 2.
La durata minima (in quattro settimane annuali), e l'ulteriore disciplina di dettaglio, è stata poi legislativamente individuata nell'ordinamento dal d.l.gs. n. 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004; dall'art. 1, co. 85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L.
n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n.
183/2010) all' art. 10 in attuazione delle fonti sovranazionali contenenti le prescrizioni minime relative all'istituto delle ferie. In particolare, tale norma implementa la
Direttiva 93/104 CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE. L'art. 7 di tale ultima direttiva (così come la precedente) in particolare stabilisce che:
a. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
b. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. L'art. 17 della medesima direttiva prevede la derogabilità da parte degli Stati Membri di alcune disposizioni, tra le quali non rientra l'art. 7.
Per lo specifico settore del personale di volo la disciplina delle ferie è inoltre contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), che analogamente prevede che “Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”.
I principi espressamente previsti dalla legislazione interna e sovranazionale (rilevanti ai fini del presente giudizio) possono dunque essere così riassunti:
11 - il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di congedo retribuito di 4 settimane ogni anno di lavoro (con la precisazione che la Corte Cost. con sent. n. 66/1963, ha ritenuto in contrasto con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione la disposizione, contenuta nell'art. 2109 del Codice civile, che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite); - tale diritto è irrinunciabile e non può essere monetizzato se non al termine del rapporto.
Occorre dunque valutare se le clausole del contratto collettivo censurate dai ricorrenti, relative alla retribuzione dei periodi di ferie dei piloti e degli assistenti di volo siano conformi a tali principi. La fonte negoziale collettiva non può avere forza derogatoria della legge in pejus, salvo quando sia la stessa legge ad attribuirgliela, tanto più rispetto ai principi in esame, consideratone il rango e la natura attuativa di fonti sovranazionali della legislazione che li disciplina.
La clausola contrattuale contrastante con il diritto positivo - e in particolare con la norma di legge da interpretarsi in maniera costituzionalmente orientata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sui principi in materia di ferie retribuite contenuti nelle citate direttive (direttiva 2003/88 e 2000/79, le “Direttive”) - deve considerarsi nulla per contrarietà alla legge ed essere sostituita dalla norma imperativa.
Ove invece possibile la disciplina contrattuale deve essere interpretata in senso conforme alle norme di legge. Si riportano di seguito le clausole contrattuali relative alla retribuzione nel periodo di ferie per il personale navigante alle dipendenze della società resistente, contenute nel CCAL CAI (applicato al rapporto di lavoro tra le parti fino al 16.7.2014) e nel CCNL Assaereo, sezione speciale Vettori, Personale navigante tecnico (applicato a partire dal 16.7.2014).
CCAL CAI Sezione B Assistenti di Volo: art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di Volo la normale retribuzione mensile”;
12 art. 25: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile
CCAL CAI Sezione Piloti art. 11: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Pilota la retribuzione composta da stipendio mensile e indennità minima garantita”; art. 32: “La retribuzione mensile, ovvero la normale retribuzione, è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”.
Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di CP_5
Comandante:
Art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Comandante la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita”
Art. 23: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”
CCNL ASSAEREO, Sezione Vettori, Personale Navigante Tecnico:
Art. 11 (per Piloti e Comandanti): “durante il periodo di ferie la Società corrisponde al
Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita.”
CCNL ASSAEREO, Sez. II Assistenti di Volo art. 8: “Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di Volo la normale retribuzione mensile”;
13 art. 25: “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile
Dal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emerge, dunque, con certezza, che le parti sociali hanno deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti (Piloti, Comandanti, Assistenti di Volo) in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie: la tesi dei ricorrenti è dunque di ritenere illegittime tali clausole nella parte in cui non prevedono l'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie dell'Indennità di Volo Oraria (IVO).
Dando attuazione all'art. 907 cod. nav. le parti sociali hanno, infatti, stabilito di corrispondere a questi lavoratori oltre allo stipendio mensile una indennità di volo composta da due componenti: l'indennità di volo integrativa che ha lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dai Piloti e e Parte_9
l'indennità di volo minima garantita viene attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio. Entrambe le componenti dell'indennità di volo, dunque, mirano a remunerare la mansione contrattualmente prevista (Pilota, Comandante) seppur in modo differente (l'una essendo attribuita in misura fissa, l'altra in misura variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo), il che rende palese l'identica natura delle due indennità (del resto, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il volo costituisca la principale mansione del lavoratore navigante, mentre le altre eventuali attività svolte a terra rappresentano una parte accessoria e collaterale della prestazione contrattuale, come emerge dalle clausole collettive contenute nell'art. 14
CCNL Trasporto Aereo e nell'art. 15 CCAL CAI che prevedono, in caso di inidoneità
a svolgere le attività a bordo degli aeromobili, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro).
14 La chiara connessione, individuata dalla clausola sopra citata, tra l'indennità di volo integrativa e le ore di volo in concreto effettuate dal lavoratore - ovvero la principale mansione del lavoratore navigante - rende evidente, allora, la natura retributiva dell'indennità in esame e fuga ogni dubbio sulla possibilità di ritenere che la stessa costituisca un mero rimborso spese o una indennità risarcitoria (risultando, in tale indagine, del tutto irrilevante che il regime fiscale di questa indennità sia disciplinato dalla legge in modo peculiare). E ciò è tanto più vero se si considera che sono stati previsti dalla contrattazione collettiva altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, a cui le parti sociali hanno espressamente attribuito la funzione di rimborso delle spese per i giorni di assenza del lavoratore dalla base di servizio. A tali componenti della retribuzione si aggiungono poi, sempre secondo le previsioni delle parti sociali, le provvigioni vendite e diverse tipologie di indennità (come emerge dalle buste paga in atti).
Dall'esame del sistema retributivo del personale navigante congegnato dalle parti sociali è possibile, dunque, evincere che il nucleo essenziale della retribuzione
(spettante ad ogni lavoratore perché connesso all'espletamento delle mansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa. Soltanto tali emolumenti, dunque, concorrono nel complesso ad individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, che il giudice deve prendere in considerazione quale parametro per l'accertamento del rispetto dell'art. 36, comma 1,
Cost. (in applicazione del consolidato principio secondo il quale “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito
15 non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”, così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, n.13617).
Ebbene, ciononostante, le clausole contrattuali sono chiare nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa.
Ne deriva, per logica conseguenza, che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese
(essendo quest'ultima parimenti composta da stipendio mensile, indennità di volo minima garantita ma anche dall'indennità di volo integrativa, oltre che da tutte le ulteriori componenti aggiuntive di cui si è detto). Con la precisazione che è connaturale alla struttura stessa della retribuzione del personale navigante, così come determinata dalle parti sociali, che non tutti i giorni del mese siano retribuiti nella medesima misura (essendo prevista una maggior retribuzione appunto per i giorni in cui il lavoratore è in volo, rispetto ai giorni in cui è a terra per lo svolgimento di mansioni correlate, quali ad esempio le attività di formazione, o perché gode di riposi o è in riserva, a disposizione della società per eventuali impieghi). Per tali motivi il dato da prendere in considerazione per valutare se la retribuzione del giorno di ferie sia inferiore o meno rispetto a quella ordinaria non può essere costituito dalla retribuzione del giorno di servizio in cui il lavoratore è in volo ma, appunto, dalla media della retribuzione che viene corrisposta negli altri giorni del mese.
È lecito, dunque, chiedersi se sia nella facoltà delle parti sociali, una volta individuata la misura della retribuzione ritenuta congrua, ridurre la retribuzione spettante al lavoratore nei giorni in cui gode di ferie, eliminando dalla stessa una componente così significativa dello stipendio mensile, quale l'indennità di volo integrativa, ovvero se l'autonomia contrattuale abbia, in questo caso, violato un limite posto da una norma imperativa.
16 Orbene, pur facendo espresso riferimento alla nozione di “ferie retribuite” e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale titolo, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva
2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, contemplano una disposizione esplicita volta a stabilire la misura della retribuzione da garantire al lavoratore nei giorni di ferie.
Tuttavia, appare ormai principio consolidato quello secondo cui, nell'applicazione delle norme interne (nel caso di specie, l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener in debito conto lo stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla Corte di Giustizia (sul “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia, si veda, per tutte, Cass. n.
19842/2003). In particolare, è noto che le decisioni espresse in sede di rinvio pregiudiziale non sono vincolanti solo per il giudice che ha sollevato la questione ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte
e che le pronunce della Corte di Giustizia rappresentano un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interne (sulla scorta dell'art. 117 Cost.).
Tale valore assume, quindi, nella fattispecie al vaglio, la pronuncia con la quale Corte di Giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa proprio alla retribuzione del personale di volo (sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
British Airways plc, Per_1 causa C-155/10).
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e Persona_2
C 257/04, sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia aveva significativamente rilevato che le direttive sull'orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come “due aspetti di un unico diritto” e che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione di
17 tali ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”.
Nella Causa e altri
contro
British Airways, richiamando tali principi, si giunge Per_1 all'esplicita affermazione che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n.
1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
In particolare, la Corte ha messo in evidenza che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione e che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Poste tali premesse, la Corte enuncia il principio per cui “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” per cui soltanto gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In altri termini, nel rispetto del criterio di competenza che impedisce al diritto comunitario di fissare i limiti della retribuzione spettante ai lavoratori degli stati
18 membri, la Corte di Giustizia afferma il principio per cui la pienezza del diritto al godimento di ferie passa attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura ma in misura tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Che debba essere proprio questa, dunque, l'interpretazione della locuzione “ferie retribuite” anche nel nostro ordinamento è stato recentemente riconosciuto dalla
Suprema Corte di Cassazione che, nel ripercorrere la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ha evidenziato che altri sono i criteri che valgono per l'individuazione della retribuzione dovuta durante le ferie annuali secondo il diritto dell'Unione, facendo riferimento in particolare alla sentenza WI et al. vs. British Airways plc, ma anche ad altre successive: “è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza WI e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17).”
Ciò ha portato la Cassazione a ritenere, in sostanza, che la retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali ai sensi della Direttiva e della sua interpretazione fornita dalla
Corte di Giustizia fruisca di una disciplina particolare, ed inderogabile, rispetto ad altri istituti la cui determinazione può essere rimessa dall'ordinamento interno alla contrattazione collettiva.
Secondo la Cassazione “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia.”
19 Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata.
Da tale conclusione deriva ulteriormente che: 1) il giudice nazionale deve interpretare la normativa nazionale, quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo delle Direttive in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7, paragrafo 1, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo;
2) ciò vale solo per il periodo minimo previsto dall' art. 7 di quattro settimane annuali, cioè, come chiarito dalla Corte di Giustizia, di 4 settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo;
3) i principi espressi nelle sentenze della Corte di
Giustizia in materia di retribuzione delle ferie vincolano il giudice nazionale anche nel caso in cui una o più parti del giudizio abbiano fatto affidamento su una giurisprudenza nazionale che confermava la conformità al diritto interno del contratto collettivo.
E' fatta salva, ovviamente, la possibilità per il legislatore nazionale di prevedere una disciplina di miglior favore, con riferimento sia alla durata del periodo minimo che alla retribuzione delle ferie. Nel nostro ordinamento interno però ciò non è (al momento) avvenuto, poiché sia l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 che l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 fanno riferimento ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, riproducendo esattamente quanto previsto dalle summenzionate Direttive.
Per i giorni di ferie eccedenti tale periodo quindi la “nozione europea di retribuzione del periodo di ferie” non è applicabile, poiché il legislatore non ha esteso il periodo minimo, né ha esteso l'obbligo di parametrare ad esso eventuali periodi di ferie aggiuntivi.
20 Al contrario nel nostro ordinamento, come ha rilevato la parte resistente, non è presente un principio generalizzato di onnicomprensività della retribuzione, che opera solamente in settori specifici, ove espressamente previsto dalla legge (es. dirigenza pubblica, ex art. 24 c.3 d.lgs. n. 165/2001) o dai contratti collettivi.
Giova a questo punto richiamare la recente sentenza n 20216/22 resa dalla Suprema
Corte di Cassazione su ricorso avverso la sentenza n 175/21 resa dal Tribunale di
Civitavecchia pronunciata ai sensi dell'art. 420 bis cpc, con cui si decideva la questione pregiudiziale ritenendo che le clausole collettive debbano essere sostituite di diritto dalle norme imperative che imponevano di determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in tutti i giorni in cui godevano delle ferie tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
Afferma la Corte di Cassazione nella sentenza richiamata (punto 21 e ss.) “ai punti 29,
30, 31, 32, 33 e 34 (della sentenza della CGUE del 13/1/22) è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno
2020, VE e EA Banca SpA, C-762/18 e C- Controparte_6
37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C- CP_7
350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla
21 fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_3 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_ retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".”
Sulla base di tali assunti la Suprema Corte con la sentenza da ultimo citata è arrivata a dichiarare la nullità dell'art 10 CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale
Navigante Tecnico, “nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Igs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”.
Pertanto secondo la Suprema Corte l'art 4 Dlgs 185/2005 deve essere applicato conformemente al diritto dell'Unione, così che al lavoratore in ferie deve essere data una retribuzione corrispondente alla nozione europea di retribuzione ed è la stessa
22 Suprema Corte che ritiene contrario all' art 4 del Dlgs 185/05 l' art 10 CCNL
Trasporto Aereo che esclude dalla retribuzione corrisposta nel periodo di ferie l'indennità di volo integrativa corrispondendo solo lo stipendio e l'indennità di volo minima garantita . Si ritiene quindi che la Suprema Corte abbia valutato come retribuzione l'indennità di cui si discute, infatti le norme contrattuali del CCNL CAI e del CCNL Trasporto Aereo prevedono la corresponsione ai piloti e comandanti dell'indennità di volo minima garantita nell'importo modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito dalle tabelle, nonché un'indennità oraria di volo integrativa, il cui importo è rapportato all'anzianità di servizio, alla tipologia di volo secondo quanto stabilito dalle apposite tabelle: detta indennità viene erogata nel mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui la stessa è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti riflessi e differiti.
Ribadito che entrambe le componenti dell'indennità di volo (costituita da una parte fissa e da una parte legata alle ore di volo svolte) sono volte a compensare l'attività di volo, che è la principale mansione svolta dal personale navigante, e che l'indennità (nel suo complesso), compensa il disagio derivante dall'esercizio di tale attività, deve concludersi che tale indennità costituisce elemento della retribuzione collegato allo status professionale personale del lavoratore, considerato peraltro che la corresponsione durante le ferie della sola retribuzione base e della indennità di volo minima garantita fa sì che la retribuzione corrisposta durante le ferie sia inferiore alla media della retribuzione spettante negli altri giorni del mese.
Da tutto quanto detto emerge che l'IVO integrativa è legata alla mansione ed incide in maniera considerevole sul trattamento retributivo, tanto che la mancata percezione può dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie e tale dissuasione interviene anche se il lavoratore decida di godere delle ferie in modo per esempio discontinuo, così da accusare meno la minore retribuzione percepita. Ciò posto si ritiene che, come sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 20216/22, la predetta indennità
23 rientri nella nozione europea di retribuzione che deve essere tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando lavora.
Ne deriva che le clausole contrattuali indicate sopra escludendo dalla retribuzione del periodo feriale detta indennità contrastano con l'art 4 Dlgs 185/05 che nel garantire al personale le ferie annuali retribuite si riferisce alla nozione di retribuzione europea.
In detti termini deve intendersi la domanda di parte ricorrente nella parte in cui chiede di dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione e/o interpretazione conforme alla normativa Comunitaria ossia all'art.141, co.2 CE, alle Direttive
Comunitarie ed alle ulteriori norme di legge tra cui appunto l'art 4 Dlgs 184/05,
l'illegittimità delle clausole contrattuali che escludono l'IVO integrativa dalla retribuzione dei giorni di ferie.
Tale illegittimità comporta la sostituzione di diritto delle stesse con la conseguenza che la retribuzione del periodo feriale deve comprendere l'indennità di volo integrativa.
Come noto, invero, la S.C. ha più volte affermato che, anche in tema di nullità di clausole collettive per contrasto con norme imperative, deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. lav.,
23/01/1999, n.645; Cassazione civile, sez. lav., 02/06/1998, n. 5414; Cassazione civile, 04/03/1983, n. 1612).
L'inserzione automatica di clausole ex lege impedisce che assuma rilievo l'argomentazione formulata della CAI s.p.a. in ordine alla circostanza che le clausole collettive in esame si pongono in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento, tale che, trattandosi di clausole legate alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, il contratto collettivo non sarebbe stato sottoscritto senza la previsione di tali pattuizioni relative alla retribuzione da corrispondere ai comandanti, ai piloti e agli assistenti di volo durante il periodo di ferie. La valutazione in ordine alla essenzialità della clausola affetta da nullità ex art. 1419, comma 1, c.c.,
24 infatti, non è richiesta quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Valgono, a ben vedere, nel caso di specie, le medesime considerazioni contenute nella citata sentenza di legittimità n. 645 del 1999 che ha escluso la possibilità di dare rilievo all'errore di diritto in cui incorre una parte sottoscrittrice del contratto collettivo quando stipula una clausola contrastante con una norma imperativa: “Né la ricorrente può utilmente invocare l'annullamento dell'accordo per errore di diritto, dovendosi qui ribadire il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13 maggio 1983 n. 3293), secondo cui la disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla sostituzione delle clausole collettive nulle con le norme imperative discende il diritto dei ricorrenti a percepire, per i giorni in cui godono di ferie, una retribuzione computata tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
Né può ritenersi fondato quanto dedotto da CAI in ordine al fatto che la normativa comunitaria sarebbe rispettata in quanto nelle ferie viene corrisposta oltre alla retribuzione mensile anche la indennità di volo minima garantita, in quanto se l'indennità minima garantita ha incidenza sulla retribuzione, del pari la ha l'indennità di volo integrativa, così che il mancato pagamento durante le ferie non rende tale retribuzione uguale o paragonabile a quella percepita nei mesi di lavoro.
25 Tale effetto non si verifica neanche con la perequazione delle ore di volo secondo cui la società ha sempre fatto in modo che al personale di volo fosse attribuita un'equa distribuzione delle ore di volo non solo nell'ambito dei 12 mesi ma anche nell'arco dello stesso mese, così che nel mese in cui il lavoratore beneficia delle ferie il meccanismo della perequazione assicura comunque al lavoratore l'effettuazione di un congruo numero di ore di volo analogo alla media annuale, in quanto tale sistema ha come conseguenza che per poter perequare le ore, il lavoratore è costretto a lavorare di più nei periodi precedenti e successivi a quelli feriali, traducendosi tale meccanismo in un disincentivo al godimento delle ferie.
L'erogazione di detta indennità deve essere limitata, tuttavia, a sole 4 settimane individuate in 28 giorni dalla Suprema Corte con la citata sentenza 20216/2022.
In particolare, in detta pronuncia, la Cassazione ha affermato che:
“28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004;
Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al
26 lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.”( Cass 20216/22)”.
Ne consegue che la legge impone specifici criteri per il computo della retribuzione del periodo minimo di ferie previsto dall'art. 7 della Direttiva 88/2002, secondo la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di ferie. Tali criteri non sono applicabili per i periodi di ferie ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva, rispetto ai quali continuano ad applicarsi unicamente i principi dell'ordinamento interno, nel quale non esiste un principio di omnicomprensività (cfr., per tutte, Cass. n. 1823/2004). Al di fuori dei vincoli imposti dalla legge, la contrattazione collettiva può prevedere modalità di calcolo, rispettose dell'art. 36
Costituzione, che demandano alla volontà delle parti nell'ambito della Contrattazione collettiva la possibilità di includere determinate indennità contrattuali correlate alla effettiva presenza al lavoro e che il Giudice potrà verificare non rappresentare retribuzione insufficiente o irrisoria secondo i parametri previsti dalla Costituzione
(che, nulla avendo a che fare con la parte variabile della retribuzione, prescindono dai principi elaborati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione delle ferie, che non pongono alcun limite alla retribuzione minima – tanto esulando dalla competenza del legislatore dell'Unione – ma prevedono che nella retribuzione delle ferie per il periodo minimo di quattro settimane sia incluso qualsiasi incomodo funzionalmente connesso allo svolgimento delle mansioni).
27 Poiché nel caso che ci occupa non vi sono ragioni per ritenere che stipendio base e
IVMG non soddisfino il requisito costituzionale della proporzionalità della retribuzione, le disposizioni della contrattazione collettiva che escludono l'IVO dalla retribuzione dei giorni di ferie eccedenti il periodo minimo non possono considerarsi illegittime poiché non contrastano né con la norma di legge e le Direttive né con l'art. 36 Costituzione in assenza di elementi che inducano a ritenere la sola retribuzione di base non proporzionata e non sufficiente.
Tanto premesso, appurato che l'indennità integrativa debba essere ricompresa nella retribuzione corrisposta nei periodi feriali, ritiene il Tribunale non condivisibili i criteri della quantificazione usati da parte ricorrente, che partono da un monte ore annuo massimo pari a 900 ore senza tener conto delle ore effettive prestate negli anni dai ricorrenti.
Si ritiene, invece, che occorre seguire quanto stabilito dalla Corte di Giustizia al punto
26 della sentenza del 15/9/11 WI e altri secondo cui “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze Robinson-Steele e a., punto 58 e Schultz-Hoff, punto
60)”. Occorrerà pertanto tener conto dell'indennità integrativa di volo percepita in media in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo che può essere individuato nell'anno solare. Per cui occorrerà calcolare il totale delle somme percepite a tale titolo in un anno solare diviso un numero di giorni pari a 365 giorni dell'anno, meno i giorni di ferie goduti nel singolo anno, meno i giorni in cui il lavoratore è stato assente per verificarsi di eventi particolari incidenti sul rapporto di lavoro come
28 malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parietale e così via, solo in tal modo si può calcolare la corretta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore.
Per tale ragione è stato conferito l'incarico peritale, chiedendo al consulente di procedere a determinare, distintamente per ciascun ricorrente e per ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti o, in difetto, sulla scorta delle tabelle redatte da parte ricorrente, ove tale dato è chiaramente indicato e non è stato oggetto di contestazioni da parte di CAI
s.p.a.), il totale dell'IVO percepita nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), i giorni di assenza nell'anno solare (ma non i giorni di riposo o di riserva, che invece sono in fisiologica alternanza con i giorni di volo e non comportano una diverso computo della retribuzione) specificandone il titolo, se risultanti dalle buste paga in atti. È stata inoltre fornita l'espressa indicazione che, con riferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non fosse stato possibile effettuare tale calcolo per mancanza di tutte le buste paga, non andasse effettuato alcun calcolo.
Appare, infatti, evidente che la mancata produzione di tutte le buste paga relative ad un anno solare impedisce di determinare, secondo i criteri sopra indicati, l'esatto importo della retribuzione spettante per il singolo giorno di ferie sulla scorta della norma imperativa (sul punto, è appena il caso di rilevare, con riferimento alle considerazioni svolte dai ricorrenti nelle note di trattazione scritta conclusionali, che evidentemente la media annuale non può essere calcolata prescindendo dai dati relativi anche ad un solo mese).
Il lavoratore che domandi il pagamento di differenze retributive ha infatti l'onere di fornire al Tribunale tutti gli elementi idonei a consentirne l'esatta quantificazione di giudizio. Limitatamente alle annualità rispetto alle quali difetta la produzione di tutte le buste paga, la domanda di pagamento deve essere pertanto respinta. La presenza in atti di tutte le buste paga al momento delle operazioni peritali, o la mancanza di alcune di esse, è stata accertata dal CTU, nella sua qualità di ausiliario del giudice, e
29 rappresenta un fatto dallo stesso personalmente riscontrato, non una mera valutazione, incontestabile dunque fino a querela di falso. Né può dirsi che la parte resistente avesse l'onere di contestare specificamente la mancata produzione di alcune buste paga, non ravvisandosi nel processo alcun onere di contestare l'omesso deposito, esistendo semmai quello di contestare la documentazione depositata dalla controparte. Non sono infine esercitabili i poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. in relazione alle buste paga non depositate, poiché come è noto tale potere non può essere utilizzato per sopperire alle decadenze in cui la parte sia incorsa, omettendo di allegare al ricorso la documentazione – già disponibile – a supporto dei fatti da cui la pretesa trae fondamento.
Con riferimento alle annualità in relazione alle quali sono state prodotte tutte le buste paga, invece, la quantificazione delle differenze retributive può essere effettuata, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU, che ha dato corretta applicazione ai criteri formulati nel quesito (ed alle successive indicazioni fornite a seguito di istanza di chiarimenti, tutte idonee a superare le osservazioni delle parti, ed alle quali si rimanda), provvedendo a determinare l'importo medio dell'IVO giornaliera annuale ed a moltiplicarlo A) per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno, sommando il totale degli anni per i quali sono state prodotte le buste paga, e B) altresì per 28 giorni per ciascun anno (equivalenti al periodo minimo di quattro settimane annue), sommando anche in tal caso il totale degli anni per i quali sono state prodotte le buste paga. La somma inferiore tra le due sarà quella da riconoscere a ciascun ricorrente, poiché corrisponderà alla retribuzione dovuta (secondo la summenzionata nozione europea di retribuzione del periodo di ferie) per il periodo di ferie minimo previsto dalla legge ovvero per il minor periodo di ferie effettivamente fruito (oggetto della domanda), nell'arco di tutto il periodo dedotto in giudizio.
Sulla base dell'IVO media calcolata per ciascun ricorrente spettano, pertanto, a ciascuno di essi le seguenti somme a titolo di IVO per i giorni di ferie goduti, ovvero
(se inferiori) per 28 giorni di ferie annui nell'arco temporale oggetto della domanda:
30 € 8.355,80 Parte_1
€ 10.015,73 Parte_2
€ 15.035,99 Parte_3
€ 17.698,88 Parte_4
€ 19.201,18 Parte_5
€ 8.535,51 Parte_6
€ 25.573,80 Parte_7
€ 41.427,93 Parte_8
Con riguardo, infine, alle censure mosse dalla Cai s.p.a. all'interpretazione della norma nazionale alla luce della giurisprudenza comunitaria osserva il Tribunale che viene, in primo luogo, eccepita l'incostituzionalità degli articoli 10 Dlgs 66/03 e 4 Dlgs 185/05 di attuazione della Direttiva 2003/88/CE e 2000/79/CE ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, dell'art. 2 della legge130/08 che ordina l'esecuzione del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea come modificato dall'art. 2 del Trattato di
Lisbona (TFUE) nella parte in cui impone di applicare le predette Direttive nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011
WI e altri per violazione degli articoli 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41 Costituzione. In sostanza gli articoli 10 del Dlgs 66/2003 e 4 del Dlgs 185/ 2005, ove interpretati nel senso su esposto, sarebbero in contrasto con le norme costituzionali indicate e con particolare riguardo ai principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali nella determinazione delle condizioni economiche del rapporto di lavoro. L'eccezione di incostituzionalità poi sarebbe estesa anche all'articolo 2 della L 130/2008 che ordinava l'esecuzione del TFUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, nella parte in cui imponeva di applicare le predette direttive come interpretate dalla Corte di Giustizia, in quanto solo tramite tale disposizione nel nostro ordinamento avevano avuto ingresso le direttive censurate.
31 In subordine la difesa della CAI ha chiesto al Tribunale di sottoporre alla Corte di
Giustizia una nuova questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. In ulteriore ed estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale avesse ritenuto di dover applicare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia nel caso sent. CGUE, 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C- Per_1
155/10, la società ha chiesto di promuovere, in via pregiudiziale, questione di validità delle pertinenti direttive, ai sensi dell'art. 267 TFUE perché qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, “si porrebbe un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione” (come riportata la censura mossa anche nel presente giudizio dalla Cassazione nella sentenza n 20216/22, essendo la predetta censura reiterata anche nel ricorso per Cassazione di cui alla sentenza indicata)
Tali censure sono state proposte da CAI nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza 175/21 del Tribunale di Civitavecchia sopra indicata.
Si condividono le argomentazioni usate dalla Suprema Corte nella sentenza n
20216/22 che ha così statuito:
“33. Entrambe le questioni (di illegittimità costituzionale) sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le
32 sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti
"multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello
Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. 36. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267
TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art.
3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito: "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda, concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza,
l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione. 37. E' opportuno evidenziare che l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.
33 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095 del 2007). 38. Invero, è noto (v. Cass.
SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di
Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea;
sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non
è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. n.
6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). 39. D'altro canto, è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn.
16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). 40.
Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte dair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre
1982, causa C-283/81, Cilfit, Corte di Giustizia, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, [...]
[...]
[...] [
e, per la giurisprudenza di questa Corte, tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12067 Parte_10 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 41. Ciò detto, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. 42. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla
Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. 43. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n.
37589/2021). 44. Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede
l'inclusione, dal giudice nazionale. 45. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle
35 Direttive 2003/88/CE e di quella del 200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. 46. Per completezza
è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009,
C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). 47. Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). 48. Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83). 49. La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo
6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno
2020, e EA Banca SpA, cause C-762/18 e Persona_5 Controparte_6
C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata)"”( Cass 20216/22).
In conclusione, deve dichiararsi la nullità delle clausole dei contratti collettivi 8 e 11
CCAL CAI e art. 10 ccnl Trasporto Aereo, Parte Specifica Vettori, sezione I PNT,
36 sopra indicate, nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, escludono dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa e condannarsi la Cai s.p.a. al pagamento in favore delle somme rispettivamente sopra indicate per ogni ricorrente, maggiorate di rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.
La statuizione sulle spese, compensate per un terzo sulla scorta dell'esito dell'accoglimento solo parziale della domanda, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza residua della società convenuta.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della CAI s.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- dichiara la nullità delle clausole dei contratti collettivi indicate in motivazione nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, si prevede l'esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa;
- per l'effetto, condanna la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. al pagamento in favore di
- € 8.355,80 Parte_1
- € 10.015,73 Parte_2
- € 15.035,99 Parte_3
- € 17.698,88 Parte_4
- € 19.201,18 Parte_5
- € 8.535,51 Parte_6
- € 25.573,80 Parte_7
- € 41.427,93 Parte_8
37 ciascun importo maggiorato di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo;
- condanna la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. alla rifusione di due terzi delle spese di giudizio, liquidate, per i detti due terzi, in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore dei ricorrenti;
- compensa per un terzo le spese di giudizio tra le parti;
- pone definitivamente a carico della Compagnia Aerea Italiana s.p.a. le spese di
CTU, liquidate come da separato decreto.
Roma, 18.9.2025
Il Giudice
VI NT
38