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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
AN IS RL, LA
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1521/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3996/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2022-003633 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003 - RUOLO n. 2022-003633 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- RUOLO n. 2022-003633 IRPEF-ALTRO 2003
- RUOLO n. 2022-003633 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220050558970000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2652/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: entrambe le parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla ricostruzione della cronologia degli eventi, emerge che l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 aveva notificato due avvisi di accertamento mediante i quali determinava, con metodo sintetico, il reddito di Ricorrente_1 per gli anni 2003 e 2004 (rispettivamente di €. 173.615,00 e di €. 150.651,00).
La contribuente aveva presentato distinti ricorsi, poi riuniti, che venivano respinti in primo grado, mentre nel giudizio di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rideterminava i redditi per le predette annualità in € 34.853,00 (anno 2003) e €. 30.130,00 (anno 2004).
A seguito di ricorso in cassazione proposto da Ricorrente_1 e di ricorso incidentale dell'Ufficio, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 9905/2020, disponeva il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo riesame della vertenza sulla base delle censure accolte.
Il giudizio veniva riassunto e definito con sentenza n° 1505/2022 in forza della quale i redditi della contribuente venivano rideterminati espungendo sia l'incremento patrimoniale, perché il prezzo per l'acquisto dell'abitazione principale era stato giustificato dalla contribuente, sia l'abitazione secondaria, trattandosi di bene donato nel gennaio 2003.
La sentenza veniva impugnata in cassazione da Ricorrente_1 ed il relativo giudizio risulta attualmente pendente.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, con la cartella di pagamento n°
6820220050558970, oggetto del presente giudizio, chiedeva il versamento di quanto dovuto ex art. 68 D. lgs. n° 546/92 sulla base della citata sentenza n° 1505/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (importo complessivamente recato €. 222.426,96 di cui €. 72.457,06 riferito al 2003 ed €. 149.964,02 al 2004).
La contribuente impugnava anche la cartella di pagamento eccependo:
- la violazione dell'art. 3 L. n° 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, L. n° 212/2000, attesa la carenza di motivazione dell'atto impositivo;
- vari errori di calcolo dovuti ad un palese travisamento della sentenza n° 1505/2022 considerato che la
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sarebbe invece “pervenuta di fatto alla decisione che gli accertamenti relativi agli anni di imposta 2003-2004 dovevano essere integralmente annullati, con totale azzeramento della pretesa impositiva” (pag. 21 atto di appello). Con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano precisava di aver correttamente rideterminato il reddito considerando, quali indici di capacità contributiva, l'assicurazione,
l'autovettura ed anche le spese di manutenzione dell'abitazione principale (sita in Milano Indirizzo_1) ed il mutuo stipulato per il relativo acquisto, mentre aveva escluso dal calcolo l'abitazione secondaria e l'incremento patrimoniale, peraltro riferito al solo 2003, come statuito nella predetta sentenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impositivo, respingeva il ricorso ritenendo corretto il calcolo delle imposte e sanzioni indicato nella cartella di pagamento, con compensazione delle spese di lite.
Ricorrente_1 proponeva appello, eccependo la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, mentre, nel merito, ribadiva le tesi difensive esposte nel precedente grado di giudizio.
In via preliminare, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata che veniva concessa all'udienza dell'11.9.2025, con compensazione delle relative spese.
Con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano ribadiva la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado ritenendo carente la relativa motivazione.
Non sarà inutile ricordare che, per giurisprudenza costante, il vizio di carente/apparente motivazione della sentenza ricorre quando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico-giuridico seguito per la formazione del convincimento, tali da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del sottostante ragionamento del giudice (Cass. n° 283/2024; Cass. n° 25761/2024; Cass. n°
24199/2023; Cass. n° 16958/2023).
Nella sentenza impugnata è, invece, individuabile la ratio decidendi che è stata esaustivamente sviluppata dal giudice di primo grado -seppure in maniera sintetica- essendo riconoscibili le fonti di cognizione del proprio ragionamento e la ricostruzione in iure. Invero, la Corte di primo grado ha compiutamente esaminato il contenuto della cartella di pagamento contestata, ritenendo che fossero esplicitate, in modo completo, le ragioni della pretesa tributaria ed escludendo la ricorrenza di errori di calcolo nella determinazione dei redditi e delle imposte da versare sulla base dei chiarimenti forniti dall'Ufficio nelle controdeduzioni di primo grado.
La decisione gravata è, dunque, adeguatamente motivata e non può neppure ritenersi nulla per il solo fatto che i giudici abbiano condiviso le difese dell'Ufficio: invero, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata” (sentenza n° 642/2015).
Con il secondo motivo di appello, viene eccepita l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata, per violazione degli artt. 3 L. n° 241/1990 e 7, comma 1, L. n° 212/2000, per insufficiente motivazione ivi recata.
La censura appare fondata.
Come è noto, è netta la distinzione tra cartella di pagamento che scaturisce da altro atto impositivo, rispetto a quella che, invece, costituisce il primo atto recante la pretesa erariale.
Nella prima ipotesi, il debito d'imposta è già stato determinato e portato a conoscenza del contribuente e, dunque, l'obbligo di motivazione, prescritto dai sopracitati art. 7 L. n° 212/2000 e art. 3 L. n° 241/1990, risulta soddisfatto con il mero richiamo al precedente atto fiscale, mentre, nella seconda ipotesi, è essenziale che la cartella di pagamento specifichi tutti i dati e gli elementi costitutivi, al fine di consentire al contribuente di effettuare una verifica in merito alla correttezza dell'impostazione contabile e giuridica adottata dall'Ufficio.
La cartella di pagamento notificata a Ricorrente_1 rientra nella seconda categoria di atti che necessitano di specifica motivazione, a maggior ragione in presenza di versamenti parziali, effettuati nel corso dei vari giudizi e di una sentenza (n° 1505/2022) che ha stabilito generici parametri di determinazione degli importi dovuti, senza tuttavia quantificarne l'ammontare.
L'Agenzia delle Entrate si è, invece, limitata a richiamare detta sentenza e l'art. 68 D.lgs. n° 546/1992, senza tuttavia fornire alcun altro tipo di indicazione in merito alle modalità di calcolo delle imposte riferite al 2003
e 2004, ammontanti a ben €. 222.426,96.
Il rinvio a tali due elementi non appare né esaustivo, né tantomeno sufficiente al fine di comprendere come sia stato determinato il predetto importo, se solo si considera la totale mancanza dell'analitica esposizione dei relativi conteggi, in relazione alla quantificazione della base imponibile, delle imposte, interessi e sanzioni, al netto di quanto versato dalla contribuente in pendenza dei giudizi.
Detta grave omissione è stata solo in minima in parte colmata in sede giudiziale (cfr. controdeduzioni depositate nei due gradi di giudizio), avendo l'Ufficio precisato di aver scomputato gli importi già incamerati
(senza, tuttavia, indicarne l'ammontare), tralasciato sia di indicare i criteri di imputazione delle somme versate in via provvisoria dalla contribuente, sia di chiarire l'ammontare della base imponibile sulla quale calcolare le imposte, interessi e sanzioni.
Appare, dunque, semplicistico e riduttivo, affermare, come pretende l'Ufficio, che la maggior Irpef ed addizionale regionale, riquantificate per le annualità in contestazione, fossero pari ad una determinata somma, mentre quanto ripreso nella cartella di pagamento fosse di importo inferiore, attesa la decurtazione delle somme già versate (pagg. 10 e 11 controdeduzioni fascicolo appello).
E' di tutta evidenza che ciò non consente di svolgere alcuna verifica circa l'esattezza degli importi recati dall'atto impositivo impugnato, senza una precisa ed analitica esposizione dei relativi conteggi.
Inoltre, la condotta dell'appellato contrasta con il divieto di integrazione postuma della motivazione dell'atto impositivo, qualora ciò comporti, come nella presente fattispecie, l'introduzione di elementi essenziali non presenti nell'atto notificato (Cass. n° 30039/2018 “l'obbligo di motivazione deve essere rispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell'atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma” e anche Cass. n° 21875/2025).
Per le ragioni esposte, l'appello merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata;
- condanna l'Ufficio a rifondere all'appellante le spese del presente grado, liquidate in €. 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
IS CA NI AR SA FF
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
AN IS RL, LA
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1521/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3996/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2022-003633 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003 - RUOLO n. 2022-003633 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- RUOLO n. 2022-003633 IRPEF-ALTRO 2003
- RUOLO n. 2022-003633 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220050558970000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2652/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: entrambe le parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla ricostruzione della cronologia degli eventi, emerge che l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 aveva notificato due avvisi di accertamento mediante i quali determinava, con metodo sintetico, il reddito di Ricorrente_1 per gli anni 2003 e 2004 (rispettivamente di €. 173.615,00 e di €. 150.651,00).
La contribuente aveva presentato distinti ricorsi, poi riuniti, che venivano respinti in primo grado, mentre nel giudizio di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rideterminava i redditi per le predette annualità in € 34.853,00 (anno 2003) e €. 30.130,00 (anno 2004).
A seguito di ricorso in cassazione proposto da Ricorrente_1 e di ricorso incidentale dell'Ufficio, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 9905/2020, disponeva il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo riesame della vertenza sulla base delle censure accolte.
Il giudizio veniva riassunto e definito con sentenza n° 1505/2022 in forza della quale i redditi della contribuente venivano rideterminati espungendo sia l'incremento patrimoniale, perché il prezzo per l'acquisto dell'abitazione principale era stato giustificato dalla contribuente, sia l'abitazione secondaria, trattandosi di bene donato nel gennaio 2003.
La sentenza veniva impugnata in cassazione da Ricorrente_1 ed il relativo giudizio risulta attualmente pendente.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, con la cartella di pagamento n°
6820220050558970, oggetto del presente giudizio, chiedeva il versamento di quanto dovuto ex art. 68 D. lgs. n° 546/92 sulla base della citata sentenza n° 1505/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (importo complessivamente recato €. 222.426,96 di cui €. 72.457,06 riferito al 2003 ed €. 149.964,02 al 2004).
La contribuente impugnava anche la cartella di pagamento eccependo:
- la violazione dell'art. 3 L. n° 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, L. n° 212/2000, attesa la carenza di motivazione dell'atto impositivo;
- vari errori di calcolo dovuti ad un palese travisamento della sentenza n° 1505/2022 considerato che la
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sarebbe invece “pervenuta di fatto alla decisione che gli accertamenti relativi agli anni di imposta 2003-2004 dovevano essere integralmente annullati, con totale azzeramento della pretesa impositiva” (pag. 21 atto di appello). Con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano precisava di aver correttamente rideterminato il reddito considerando, quali indici di capacità contributiva, l'assicurazione,
l'autovettura ed anche le spese di manutenzione dell'abitazione principale (sita in Milano Indirizzo_1) ed il mutuo stipulato per il relativo acquisto, mentre aveva escluso dal calcolo l'abitazione secondaria e l'incremento patrimoniale, peraltro riferito al solo 2003, come statuito nella predetta sentenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impositivo, respingeva il ricorso ritenendo corretto il calcolo delle imposte e sanzioni indicato nella cartella di pagamento, con compensazione delle spese di lite.
Ricorrente_1 proponeva appello, eccependo la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, mentre, nel merito, ribadiva le tesi difensive esposte nel precedente grado di giudizio.
In via preliminare, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata che veniva concessa all'udienza dell'11.9.2025, con compensazione delle relative spese.
Con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano ribadiva la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado ritenendo carente la relativa motivazione.
Non sarà inutile ricordare che, per giurisprudenza costante, il vizio di carente/apparente motivazione della sentenza ricorre quando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico-giuridico seguito per la formazione del convincimento, tali da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del sottostante ragionamento del giudice (Cass. n° 283/2024; Cass. n° 25761/2024; Cass. n°
24199/2023; Cass. n° 16958/2023).
Nella sentenza impugnata è, invece, individuabile la ratio decidendi che è stata esaustivamente sviluppata dal giudice di primo grado -seppure in maniera sintetica- essendo riconoscibili le fonti di cognizione del proprio ragionamento e la ricostruzione in iure. Invero, la Corte di primo grado ha compiutamente esaminato il contenuto della cartella di pagamento contestata, ritenendo che fossero esplicitate, in modo completo, le ragioni della pretesa tributaria ed escludendo la ricorrenza di errori di calcolo nella determinazione dei redditi e delle imposte da versare sulla base dei chiarimenti forniti dall'Ufficio nelle controdeduzioni di primo grado.
La decisione gravata è, dunque, adeguatamente motivata e non può neppure ritenersi nulla per il solo fatto che i giudici abbiano condiviso le difese dell'Ufficio: invero, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata” (sentenza n° 642/2015).
Con il secondo motivo di appello, viene eccepita l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata, per violazione degli artt. 3 L. n° 241/1990 e 7, comma 1, L. n° 212/2000, per insufficiente motivazione ivi recata.
La censura appare fondata.
Come è noto, è netta la distinzione tra cartella di pagamento che scaturisce da altro atto impositivo, rispetto a quella che, invece, costituisce il primo atto recante la pretesa erariale.
Nella prima ipotesi, il debito d'imposta è già stato determinato e portato a conoscenza del contribuente e, dunque, l'obbligo di motivazione, prescritto dai sopracitati art. 7 L. n° 212/2000 e art. 3 L. n° 241/1990, risulta soddisfatto con il mero richiamo al precedente atto fiscale, mentre, nella seconda ipotesi, è essenziale che la cartella di pagamento specifichi tutti i dati e gli elementi costitutivi, al fine di consentire al contribuente di effettuare una verifica in merito alla correttezza dell'impostazione contabile e giuridica adottata dall'Ufficio.
La cartella di pagamento notificata a Ricorrente_1 rientra nella seconda categoria di atti che necessitano di specifica motivazione, a maggior ragione in presenza di versamenti parziali, effettuati nel corso dei vari giudizi e di una sentenza (n° 1505/2022) che ha stabilito generici parametri di determinazione degli importi dovuti, senza tuttavia quantificarne l'ammontare.
L'Agenzia delle Entrate si è, invece, limitata a richiamare detta sentenza e l'art. 68 D.lgs. n° 546/1992, senza tuttavia fornire alcun altro tipo di indicazione in merito alle modalità di calcolo delle imposte riferite al 2003
e 2004, ammontanti a ben €. 222.426,96.
Il rinvio a tali due elementi non appare né esaustivo, né tantomeno sufficiente al fine di comprendere come sia stato determinato il predetto importo, se solo si considera la totale mancanza dell'analitica esposizione dei relativi conteggi, in relazione alla quantificazione della base imponibile, delle imposte, interessi e sanzioni, al netto di quanto versato dalla contribuente in pendenza dei giudizi.
Detta grave omissione è stata solo in minima in parte colmata in sede giudiziale (cfr. controdeduzioni depositate nei due gradi di giudizio), avendo l'Ufficio precisato di aver scomputato gli importi già incamerati
(senza, tuttavia, indicarne l'ammontare), tralasciato sia di indicare i criteri di imputazione delle somme versate in via provvisoria dalla contribuente, sia di chiarire l'ammontare della base imponibile sulla quale calcolare le imposte, interessi e sanzioni.
Appare, dunque, semplicistico e riduttivo, affermare, come pretende l'Ufficio, che la maggior Irpef ed addizionale regionale, riquantificate per le annualità in contestazione, fossero pari ad una determinata somma, mentre quanto ripreso nella cartella di pagamento fosse di importo inferiore, attesa la decurtazione delle somme già versate (pagg. 10 e 11 controdeduzioni fascicolo appello).
E' di tutta evidenza che ciò non consente di svolgere alcuna verifica circa l'esattezza degli importi recati dall'atto impositivo impugnato, senza una precisa ed analitica esposizione dei relativi conteggi.
Inoltre, la condotta dell'appellato contrasta con il divieto di integrazione postuma della motivazione dell'atto impositivo, qualora ciò comporti, come nella presente fattispecie, l'introduzione di elementi essenziali non presenti nell'atto notificato (Cass. n° 30039/2018 “l'obbligo di motivazione deve essere rispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell'atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma” e anche Cass. n° 21875/2025).
Per le ragioni esposte, l'appello merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata;
- condanna l'Ufficio a rifondere all'appellante le spese del presente grado, liquidate in €. 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
IS CA NI AR SA FF